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Atti e fatti normativi

In che modo le fonti producono le regole? Un'ulteriore suddivisione che è possibile fare delle fonti è la seguente:

Fonti atto: si intendono quelle fonti di produzione del diritto che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche.

Fonti fatto: le regole non nascono dalla volontà espressa di regolare in un certo modo i comportamenti, bensì da accadimenti esterni rispetto alla volontà (es. le consuetudini).

Un dato che caratterizza i sistemi normativi contemporanei è che la gran parte delle norme è prodotta da fonti atto, anche se al riguardo vanno distinti due sistemi giuridici:

Common law: sviluppato nei paesi anglosassoni, in questo sistema il diritto consuetudinario riveste un ampio spazio, accanto a quello giurisprudenziale costituito dalle sentenze dei giudici.

Civil law: diffuso nell'Europa continentale. La maggior parte delle fonti ha alla base codificazioni.

C'è un...

sistema di segni che il genere umano ha sviluppato preferenzialmente per comunicare, e quindi anche per comunicare la propria volontà: il linguaggio non è un caso, dunque, che tutti gli atti normativi che abbiamo citato utilizzino il linguaggio, in particolare la scrittura, per esprimere la volontà di produrre certe regole. DISPOSIZIONE E NORMA Come distinguiamo il contenuto delle fonti normative? Si indica col termine disposizione l'atto in senso proprio, la formulazione linguistica che costituisce la fonte. Mentre con il termine norma intendiamo il significato dell'atto, la regola giuridica che poi utilizzeremo per decidere come comportarci. L'attività che consente di cogliere il significato (norma) di una formulazione normativa (disposizione) si chiama interpretazione giuridica. 2 precisazioni: 1. Il diritto è un fenomeno che presenta moltissime analogie con il linguaggio interpretare un atto normativo è un'attività che.

non può prescindere dalla linguistica si tratta di analizzare un significante per estrarne i significati.

L'interpretazione di una disposizione non è mai un'operazione univoca, ma risente di numerosi fattori, quali il fine, il tempo, lo spazio. Da questo punto di vista, l'attività interpretativa costituisce sempre un'approssimazione per tentativi. Le esigenze inedite poste dai nuovi casi della vita implicano, da parte dell'interprete, nuove e più specifiche attribuzioni di significato.

Spesso si crede che da una disposizione possa derivare solo un enunciato normativo. Si postula, cioè, l'esistenza di un rapporto univoco tra di esse. Questa credenza è errata per una serie di ragioni:

  1. La natura degli enunciati da interpretare: ogni disposizione ha sempre un certo grado di indeterminatezza, poiché sono possibili diverse attribuzioni di significato.
  2. Il combinato disposto: cioè quando una sola norma sia prodotta.
da diverse disposizioni tra loro, appunto, combinate. Vi è infine un'ultima distinzione rilevante in materia di norme: - Regole: norme giuridiche più specifiche, soggette ad applicazione categorica (SI/NO) - Principi: norme più generiche, aperte a diverse modalità applicative Esempi: - Disposizione normativa: Il contratto va interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.) - Norma/principio: Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione di anno (art. 1284 c.c.) - Norma/principio: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (art. 3 Cost.) - Norma/principio: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni (art. 85 Cost.) - Norma/principio: La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31 Cost.) 2 considerazioni: 1. In caso di contrasti tra due norme, si usano i criteri di risoluzione delle antinomie; tra due principi, si utilizza ilbilanciamento dei due principi cercando di dare massima attuazione ad entrambi, trovando un punto di equilibrio ragionevole. 2. I principi generano le regole, perciò i primi devono essere attuati mediante un processo di specificazione il quale fa sì che da un principio (generale) nascano diverse regole (specifiche). Prendendo in considerazione le norme (e non le disposizioni) vi è un'altra distinzione importante da fare, quella tra norme speciali e generali e che pertanto producono l'effetto della deroga e non dell'abrogazione né dell'annullamento. Tale distinzione acquista particolare rilievo nello Stato contemporaneo, nel quale sempre più frequente è la tendenza a produrre norme sprovviste del carattere della generalità. In base a questo meccanismo, in caso di contrasto tra una norma speciale e una norma generale, l'interprete deve preferire la prima, anche se anteriore. In ultima analisi, il sistema giuridico non

è composto da testi, codici, leggi o Costituzioni, intendendo con questi termini i documenti contenenti le formulazioni normative, bensì dai significati di tali documenti; solo i significati delle disposizioni, infatti, sono in grado di orientare il comportamento delle persone. I giudici, gli amministratori, i privati sono vincolati dal senso dei testi normativi che si trovano ad applicare; da ciò deriva che la comprensione esatta del fenomeno giuridico dipende dalla capacità di individuare la norma e dall’attività interpretativa.

CAP. V LE SINGOLE FONTI DEL DIRITTO

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI

La Costituzione italiana è stata approvata dall’Assemblea costituente, che è stata eletta, con sistema proporzionale, il 2 giugno 1946, nella stessa data nella quale si è svolto anche il referendum istituzionale per la scelta tra repubblica e monarchia. È entrata in vigore il 1/1/1948 ed è il frutto di un patto tra.

Le forze antifasciste protagoniste della Resistenza e riconducibili principalmente a tre tradizioni culturali: cattolica, marxista e liberal-democratica. Tale accordo è stato reso possibile da quello che la filosofia politica contemporanea chiama "velo di ignoranza", ossia dal fatto che nel momento della rifondazione dell'ordinamento, dopo il regime fascista e la guerra, nessun partito politico poteva sapere se le soluzioni istituzionali prescelte lo avrebbero avvantaggiato o danneggiato.

Cosa si intende per Costituzione? J. Buchanan (I limiti della libertà) ritiene che la Costituzione sia il risultato di una fase pre-contratto contrattuale nella quale si pongono le basi di libertà nella società, per giungere ad un contratto costituzionale (teoria contrattualistica). Questo deriva da un lungo periodo di conflitti al termine dei quali tra i cittadini si giunge ad un accordo (che si sostanzia nella costituzione) che ha per oggetto l'allocazione dei diritti.

fondamentali dell'individuo e dei vari gruppi che agiscono all'interno dell'ordinamento giuridico vengono così definiti:
  1. diritti assegnati a ciascuna persona nella comunità alla quale appartengono;
  2. gli scambi di beni e servizi di consumo pubblico o collettivo. La teoria contrattualistica fa riferimento a situazioni storiche, sociali ed economiche: quindi ricollega la nascita della Costituzione anche e soprattutto a conflitti economici presenti nella collettività e che nella Carta trovano una loro composizione.
Se guardiamo la Costituzione italiana come fonte del diritto, dobbiamo prima di tutto osservare che si tratta di una Costituzione rigida, che si pone al vertice del sistema delle fonti anche se non esiste una esplicita clausola di supremazia, a differenza di quanto avviene in molte Costituzioni, la rigidità può essere dedotta facilmente da varie disposizioni:
  1. Art. 1 comma 2 Cost.: la sovranità appartiene al popolo che la
esercita nelle forme e nei limitidella CostituzioneXVIII disp. trans. Finale: La costituzione è legge fondamentale della Repubblica e dovrà esserefedelmente seguita da tutti i cittadiniIl primo comma dell'art. 117 Cost. secondo il quale la legge statale e regionale deve rispettare laCostituzioneLa mera affermazione della supremazia, peraltro, vorrebbe dire ben poco se non esistessero legaranzie della rigidità della Costituzione.Esse sono contenute nel titolo VI della parte II, che reca "Garanzie costituzionali", ovverogaranzie della rigidità della Costituzione. Tale titolo si articola in due sezioni:1. La Corte Costituzionale (artt. 134-137)2. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139) la Costituzione stessa prevedenell'art. 138 una procedura speciale ed "aggravata" attraverso la quale viene prodotta una fonteche prende il nome di legge costituzionale. Le leggi costituzionali nel nostro

Ordinamento possono servire a:

  • Modificare il testo della Costituzione ("leggi di revisione costituzionale")
  • Soddisfare le riserve di legge costituzionale (ovvero disciplinare quelle materie che la Costituzione stessa affida esclusivamente a tali fonti)
  • Irrigidire la disciplina di certe materie che, in tal caso, viene sottratta alla disponibilità del legislatore ordinario

Tali leggi costituzionali sono adottate attraverso un procedimento che ricalca in parte quello legislativo ordinario, ma presenta alcuni "aggravamenti" procedurali (pag. 93):

  1. Doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera e tra le due deve intercorrere un intervallo di tempo (almeno 3 mesi)
  2. Le leggi costituzionali sono da ritenere approvate anche se, nella seconda deliberazione, non hanno raggiunto la maggioranza dei due terzi ma, almeno, la maggioranza assoluta (ovvero la maggioranza dei componenti) in questo caso però possono essere sottoposte a referendum popolare (se chiesto)
da 1/5 membri di una Camera, 150000 elettori o 5 consigli regionali)

Attraverso la revisione costituzionale si può modificare o integrare la Costituzione, ma non in tutte le sue previsioni; esistono, infatti, alcuni principi ("principi supremi") che sono sottratti alla revisione, perché, modificando questi, in realtà si darebbe vita ad un vero e proprio nuovo ordinamento costituzionale (es. Art. 139 Cost.: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale)

LE FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE

Il sistema delle fonti italiano non è chiuso rispetto all'esterno: al contrario, si apre alle fonti provenienti da altri ordinamenti, che lo integrano in coerenza con la visione evolutiva della sovranità esterna che caratterizza lo Stato contemporaneo

Alle condizioni che la Costituzione stabilisce, in particolare, negli artt. 10, 11 e 117, comma 1, possono ent

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Camo25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Golino Claudia.