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IL GOVERNO
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Giuridicamente un atto si dice complesso quando consta di una pluralità di elementi, esso può essere complesso
soggettivamente o oggettivamente. Le leggi ordinarie sono atti soggettivamente complessi, essendo infatti approvate sia
dalla camera che dal senato, se si guarda alle camere come entità separate. Nel caso del presidente della repubblica,
quasi tutti gli atti che egli emana sono atti complessi poiché gli atti propri, espressione unicamente del suo potere, sono
la minoranza. Sono atti complessi tutti quelli che richiedono una controfirma. Il Governo è l’organo dell’ente Stato che ha
a livello istituzionale una complessiva più delicata poiché non dispone di una legittimazione democratica indiretta, data
dalla fiducia parlamentare. E’ composto da 3 organi che hanno competenze proprie e propria discrezionalità d’azione: il
Presidente del consiglio, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri. Esistono anche organi non necessari, non previsti
dalla Costituzione ma dalla legislazione ordinaria, come i ministri senza portafoglio (non a capo di alcun dicastero), i
vicepresidenti del Consiglio, i sottosegretari ecc. Il ruolo del Governo è quello di definire e tradurre in concreto l’indirizzo
politico che gli elettori affidano al Parlamento. Il Governo svolge funzioni politiche, deliberative e di controllo. Le funzioni
politiche si estrinsecano nell’individuazione del programma di governo, quelle deliberative consistono nell’adozione degli
atti (aventi forza di legge, regolamenti, amministrativi ecc). Quelle di controllo mirano alla verifica del rispetto degli
obiettivi posti da parte della PA, di cui il Governo rappresenta il vertice. Il Governo, oltre a definire, insieme al
Parlamento, le politiche pubbliche, è responsabile dell’esecuzione delle stesse tramite gli apparati amministrativi, che
sono quindi sottoposti al suo controllo.
Il consiglio dei ministri determina la politica generale del governo approvando i disegni di legge, gli atti aventi forza di
legge ed i regolamenti governativi. Decide anche la apposizione della questione di fiducia. Il Presidente del Consiglio,
oltre a convocare e presiedere il Consiglio dei ministri, ha la funzione di dirigere la politica del Governo. Il margine di
scelta degli atti governativi è molto forte, perché ha a che fare con l’esercizio dell’indirizzo politico, tanto da poter
considerare talvolta il governo come una pubblica amministrazione. La tesi negativa poggia su considerazioni non tanto
diverse da quelle riguardo gli istituti (autorizzazione a procedere, reati d’opinione ecc.) che cercano di garantire la
stabilità dell’organo parlamentare: siccome il governo agisce ai vertici istituzionali, è rischioso ammettere che i suoi atti
siano impugnati. Dunque l’atto politico, espressione di scelte di merito, sui valori condivisi dalle massime dello stato,
dev’essere reso intangibile. L’atto politico trae infatti forza dalla legittimazione democratica, per quanto indiretta. Il
ragionamento quadra soltanto in presenza di atti circoscritti, altrimenti si renderebbe intangibile una miriade di atti, con le
stesse caratteristiche (meramente esecutive) di atti amministrativi emanati da altre entità. Si è iniziato ad operare una
distinzione tra atto politico e atto di alta amministrazione, il quale è in realtà un atto amministrativo un po’ più rilevante
degli altri, per il livello istituzionale dal quale è emanato, ma per le altre caratteristiche non molto diverse dagli altri. L’atto
politico non è impugnabile, quello di alta amministrazione si. La nomina di un alto funzionario statale, è un atto di alta
amministrazione che, se viziata, può essere impugnata. I singoli ministri agiscono da un lato in quanto membri del
Consiglio e partecipano all’adozione dei provvedimenti, dall’altro sono al vertice delle amministrazioni a cui sono
preposti. I sottosegretari di Stato hanno il compito di assistere i ministeri a cui appartengono, compresa la residenza del
Consiglio (sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio). Il presidente della Repubblica, in origine, esaurita la
fase elettorale, apriva in via di prassi le consultazioni con figure chiave come ex presidenti della Repubblica, presidenti di
Camera e Senato, i senatori a vita, presidenti di gruppi parlamentari, segretari di partito e talvolta ex presidenti del
consiglio. Ancora oggi egli effettua le consultazioni ma esse sono di fatto svuotate di significato in quanto i presidenti dei
gruppi parlamentari si limitano ad indicare quale presidente del consiglio il leader della coalizione che ha vinto le
elezioni. Nel caso in cui il governo non debba essere formato a seguito di consultazioni elettorali ma in seguito ad una
crisi di Governo (parlamentare, ovvero conseguente alla votazione di una mozione di sfiducia del Governo o alla
bocciatura di un atto su cui lo stesso ha posto una questione di fiducia, ovvero extraparlamentare) che non richieda il
ricorso alle urne. In questo caso le consultazioni mantengono la loro funzione originaria, potendo esercitare il Presidente
della Repubblica un ruolo maggiormente discrezionale, data l’assenza di un soggetto “investito” dell’incarico per volontà
elettorale. Analoga ipotesi si ha nel caso di un Governo tecnico, ovvero che non è espressione di una forza, o di
un’alleanza di forze politiche, ma viene nominato per affrontare momenti delicati con l’appoggio della maggioranza delle
forze politiche parlamentari. Il governo, dopo la nomina ed il giuramento non è ancora pieno dei suoi poteri finché non
ottiene la fiducia delle Camere. Entro 10 giorni dalla nomina il Governo deve presentarsi alla Camere con il programma
che intende attuare, in seguito a tale esposizione deve ottenere a maggioranza semplice in ciascuna aula la fiducia sulla
base di una mozione motivata votata per appello nominale. La mozione di sfiducia, invece, è un atto attraverso cui la
fiducia può essere revocata. Occorre un voto su un’apposita mozione, che dev’essere firmata da almeno un decimo dei
componenti di una Camera e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi 3 giorni dalla sua
presentazione. Per quanto riguarda la questione di fiducia, prevista dai regolamenti parlamentari, essa trova copertura
nell’art.94
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Il voto negativo di una Camera su una proposta del governo non comporta l’obbligo di dimissioni, tuttavia, se il governo
appone sulla proposta la questione di fiducia e se questa non viene approvata, esso è obbligato alle dimissioni.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
È qui presente una riserva di legge assoluta.
I singoli esponenti del Governo sono civilmente responsabili per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle loor funzioni
ed innanzi alla Corte dei conti per danni arrecati alla PA. Penalmente il Presidente del Consiglio ed i ministri sono
responsabili per i reati ministeriali che commettono nell’esercizio di funzioni governative, dei quali rispondono anche
dopo la cessazione della carica, dinnanzi alla magistratura ordinaria. La responsabilità politica del Governo è sancita da
rapporto di fiducia con il Parlamento e dal correlativo potere di sfiducia.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
E’ qui presente una riserva di legge costituzionale.
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza
di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
La nostra Costituzione è rigida e dunque è una fonte diversa dalle altre fonti primarie e a sua volta questo comporta
quasi necessariamente che il controllo, la verifica sul rispetto della Costituzione sia demandato ad un organismo
specifico, la Corte costituzionale. In caso di conflitto di attribuzione dei poteri tra Stato e regioni abbiamo un riferimento
abbastanza preciso, l’art. 117 della Costituzione. Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato è uno degli aspetti più
delicati; la Corte Costituzionale afferma che un primo criterio per individuare i poteri dello Stato è quello di considerare i
poteri dello Stato gli organi costituzionali. Addirittura la Corte Costituzionale potrebbe lamentare la fuoriuscita dai confini
dei poteri istituzionali di un altro organo costituzionale e l’invasione nei propri poteri. Anche il CSM ed ogni giudice,
secondo la Corte Costituzionale è potere dello Stato.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'es