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IL GOVERNO

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio

dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Giuridicamente un atto si dice complesso quando consta di una pluralità di elementi, esso può essere complesso

soggettivamente o oggettivamente. Le leggi ordinarie sono atti soggettivamente complessi, essendo infatti approvate sia

dalla camera che dal senato, se si guarda alle camere come entità separate. Nel caso del presidente della repubblica,

quasi tutti gli atti che egli emana sono atti complessi poiché gli atti propri, espressione unicamente del suo potere, sono

la minoranza. Sono atti complessi tutti quelli che richiedono una controfirma. Il Governo è l’organo dell’ente Stato che ha

a livello istituzionale una complessiva più delicata poiché non dispone di una legittimazione democratica indiretta, data

dalla fiducia parlamentare. E’ composto da 3 organi che hanno competenze proprie e propria discrezionalità d’azione: il

Presidente del consiglio, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri. Esistono anche organi non necessari, non previsti

dalla Costituzione ma dalla legislazione ordinaria, come i ministri senza portafoglio (non a capo di alcun dicastero), i

vicepresidenti del Consiglio, i sottosegretari ecc. Il ruolo del Governo è quello di definire e tradurre in concreto l’indirizzo

politico che gli elettori affidano al Parlamento. Il Governo svolge funzioni politiche, deliberative e di controllo. Le funzioni

politiche si estrinsecano nell’individuazione del programma di governo, quelle deliberative consistono nell’adozione degli

atti (aventi forza di legge, regolamenti, amministrativi ecc). Quelle di controllo mirano alla verifica del rispetto degli

obiettivi posti da parte della PA, di cui il Governo rappresenta il vertice. Il Governo, oltre a definire, insieme al

Parlamento, le politiche pubbliche, è responsabile dell’esecuzione delle stesse tramite gli apparati amministrativi, che

sono quindi sottoposti al suo controllo.

Il consiglio dei ministri determina la politica generale del governo approvando i disegni di legge, gli atti aventi forza di

legge ed i regolamenti governativi. Decide anche la apposizione della questione di fiducia. Il Presidente del Consiglio,

oltre a convocare e presiedere il Consiglio dei ministri, ha la funzione di dirigere la politica del Governo. Il margine di

scelta degli atti governativi è molto forte, perché ha a che fare con l’esercizio dell’indirizzo politico, tanto da poter

considerare talvolta il governo come una pubblica amministrazione. La tesi negativa poggia su considerazioni non tanto

diverse da quelle riguardo gli istituti (autorizzazione a procedere, reati d’opinione ecc.) che cercano di garantire la

stabilità dell’organo parlamentare: siccome il governo agisce ai vertici istituzionali, è rischioso ammettere che i suoi atti

siano impugnati. Dunque l’atto politico, espressione di scelte di merito, sui valori condivisi dalle massime dello stato,

dev’essere reso intangibile. L’atto politico trae infatti forza dalla legittimazione democratica, per quanto indiretta. Il

ragionamento quadra soltanto in presenza di atti circoscritti, altrimenti si renderebbe intangibile una miriade di atti, con le

stesse caratteristiche (meramente esecutive) di atti amministrativi emanati da altre entità. Si è iniziato ad operare una

distinzione tra atto politico e atto di alta amministrazione, il quale è in realtà un atto amministrativo un po’ più rilevante

degli altri, per il livello istituzionale dal quale è emanato, ma per le altre caratteristiche non molto diverse dagli altri. L’atto

politico non è impugnabile, quello di alta amministrazione si. La nomina di un alto funzionario statale, è un atto di alta

amministrazione che, se viziata, può essere impugnata. I singoli ministri agiscono da un lato in quanto membri del

Consiglio e partecipano all’adozione dei provvedimenti, dall’altro sono al vertice delle amministrazioni a cui sono

preposti. I sottosegretari di Stato hanno il compito di assistere i ministeri a cui appartengono, compresa la residenza del

Consiglio (sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio). Il presidente della Repubblica, in origine, esaurita la

fase elettorale, apriva in via di prassi le consultazioni con figure chiave come ex presidenti della Repubblica, presidenti di

Camera e Senato, i senatori a vita, presidenti di gruppi parlamentari, segretari di partito e talvolta ex presidenti del

consiglio. Ancora oggi egli effettua le consultazioni ma esse sono di fatto svuotate di significato in quanto i presidenti dei

gruppi parlamentari si limitano ad indicare quale presidente del consiglio il leader della coalizione che ha vinto le

elezioni. Nel caso in cui il governo non debba essere formato a seguito di consultazioni elettorali ma in seguito ad una

crisi di Governo (parlamentare, ovvero conseguente alla votazione di una mozione di sfiducia del Governo o alla

bocciatura di un atto su cui lo stesso ha posto una questione di fiducia, ovvero extraparlamentare) che non richieda il

ricorso alle urne. In questo caso le consultazioni mantengono la loro funzione originaria, potendo esercitare il Presidente

della Repubblica un ruolo maggiormente discrezionale, data l’assenza di un soggetto “investito” dell’incarico per volontà

elettorale. Analoga ipotesi si ha nel caso di un Governo tecnico, ovvero che non è espressione di una forza, o di

un’alleanza di forze politiche, ma viene nominato per affrontare momenti delicati con l’appoggio della maggioranza delle

forze politiche parlamentari. Il governo, dopo la nomina ed il giuramento non è ancora pieno dei suoi poteri finché non

ottiene la fiducia delle Camere. Entro 10 giorni dalla nomina il Governo deve presentarsi alla Camere con il programma

che intende attuare, in seguito a tale esposizione deve ottenere a maggioranza semplice in ciascuna aula la fiducia sulla

base di una mozione motivata votata per appello nominale. La mozione di sfiducia, invece, è un atto attraverso cui la

fiducia può essere revocata. Occorre un voto su un’apposita mozione, che dev’essere firmata da almeno un decimo dei

componenti di una Camera e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi 3 giorni dalla sua

presentazione. Per quanto riguarda la questione di fiducia, prevista dai regolamenti parlamentari, essa trova copertura

nell’art.94

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa

in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il voto negativo di una Camera su una proposta del governo non comporta l’obbligo di dimissioni, tuttavia, se il governo

appone sulla proposta la questione di fiducia e se questa non viene approvata, esso è obbligato alle dimissioni.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di

indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro

dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e

l'organizzazione dei ministeri.

È qui presente una riserva di legge assoluta.

I singoli esponenti del Governo sono civilmente responsabili per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle loor funzioni

ed innanzi alla Corte dei conti per danni arrecati alla PA. Penalmente il Presidente del Consiglio ed i ministri sono

responsabili per i reati ministeriali che commettono nell’esercizio di funzioni governative, dei quali rispondono anche

dopo la cessazione della carica, dinnanzi alla magistratura ordinaria. La responsabilità politica del Governo è sancita da

rapporto di fiducia con il Parlamento e dal correlativo potere di sfiducia.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi

nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della

Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

E’ qui presente una riserva di legge costituzionale.

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza

di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e

tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

La nostra Costituzione è rigida e dunque è una fonte diversa dalle altre fonti primarie e a sua volta questo comporta

quasi necessariamente che il controllo, la verifica sul rispetto della Costituzione sia demandato ad un organismo

specifico, la Corte costituzionale. In caso di conflitto di attribuzione dei poteri tra Stato e regioni abbiamo un riferimento

abbastanza preciso, l’art. 117 della Costituzione. Il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato è uno degli aspetti più

delicati; la Corte Costituzionale afferma che un primo criterio per individuare i poteri dello Stato è quello di considerare i

poteri dello Stato gli organi costituzionali. Addirittura la Corte Costituzionale potrebbe lamentare la fuoriuscita dai confini

dei poteri istituzionali di un altro organo costituzionale e l’invasione nei propri poteri. Anche il CSM ed ogni giudice,

secondo la Corte Costituzionale è potere dello Stato.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un

terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed

amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del

giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'es

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A.A. 2016-2017
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher olicausa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Simonati Anna.