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ALTRI SOGGETTI, sia come IL DIRITTO DI RICEEVERE, SENZA INTERFERENZE TALI
COMUNICAZIONI.
Quanto agli strumenti di garanzia, l’articolo 15 cost. prevede, al comma 2, una riserva
di legge e di giurisdizione, con particolarità, a differenza delle libertà fino ad ora
esaminate, che in questo caso viene specificato che la legge deve prevedere le
garanzie mediante le quali l’autorità giudiziaria può agire a limitazione di questa
libertà. Per questo la riserva di legge può essere qualificata come rinforzata.
Libertà di circolazione e di soggiorno
È la protezione spaziale della vita della persona si completa con la previsione della
libertà di circolare e soggiornare su tutto il territorio italiano e di espatriare. Tale libertà
concerne la protezione contro quei provvedimenti obbligatori che propongono
semplicemente dei limiti a tale libertà o condizionano a determinati obblighi il diritto di
lasciarlo o tornarvi.
L’articolo è composto poi da altre due disposizioni: la prima prevede che sia
impossibile determinare una restrizione per ragioni politiche, la seconda invece
prevede la libertà all’espatrio, garantita senza alcun limite specifico se non
l’adempimento degli obblighi di legge.
Libertà di riunione e di associazione
Introduce la parte dei diritti civili che hanno come oggetto l’agire di una collettività di
persone. La libertà di riunione è disciplinata dall’articolo 17 cost. in modo alquanto
ampio, essa infatti prevede solamente il requisito che le riunioni si debbano svolgere
in modo pacifico e senza armi. Dunque sono libere le riunioni in luoghi privati ed in
luoghi aperti al pubblico, diversamente accade per quelle in luoghi pubblici, per le
quali occorre dare preavviso, affinché le autorità passano verificare l’esistenza di
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità che possano giustificarne il divieto. N.B.
preavviso è differente da autorizzazione.
Anche la libertà di associazione è piuttosto ampia, infatti l’unico sostanziale limite che
viene imposto è quello che i fini perseguiti dall’associazione non siano vietati ai singoli
dalla legge penale.
Segue, molto importante, il diritto a non associarsi. Sono vietate dal comma 2, le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente scopi politici
mediante organizzazioni di tipo militare.
La libertà di manifestazione del pensiero
Tale diritto comprende tutte le ipotesi di manifestazione di pensiero orali, scritte ed
espresse attraverso ogni possibile altro mezzo di comunicazione ad una platea di
destinatari indeterminata. L’art.21 dedica massima attenzione alla libertà di stampa, e
in essa la Costituzione individua tre fondamenti che formano l’architettura della sua
libertà:
1. Divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure.
2. Obbligo di sottoporre la stampa a sequestro “soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti o di assoluta urgenza ove non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria”. Tale atto è legittimo
solamente se eseguito dall’autorità giudiziaria che deve farne denunzia non
oltre le 24 ore. Se tale atto non è convalidato nelle 24 ore successive, il
sequestro è da intendersi revocato e privo di ogni effetto.
3. La possibilità che il legislatore imponga con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Unico limite
esplicito è il buon costume. Esclusi da tale limite sono quelle azioni o fatti che si
esauriscono nella sfera privata o che sono legati alla libertà di espressione
artistica.
Accanto a questi diritti vi è IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE. Dall’art.21 cost. si può
trarre il principio del pluralismo, frutto anch’esso di una lettura combinata di alcuni
articoli. Esso tende ad assicurare effettività alla libertà di manifestazione del pensiero
evitando che possa divenire una prerogativa in capo a pochi soggetti.
I diritti sociali
Analizzando l’art. 2 cost, notiamo che la Costituzione italiana si caratterizza per una
visione della persona titolare dei diritti come di un essere INEVITABILMENTE sociale.
Sono diritti sociali quelle che nascono da bisogni della persona, e che trovano
soddisfazione in quegli ambiti di vita sociale o comunitaria necessari al libero sviluppo
della persona umana, fino a richiedere l’azione della Repubblica laddove sia
necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono tale piena e libera soddisfazione. In
molti casi i diritti sociali comportano un intervento dei pubblici poteri che genera
spesa pubblica.
Le norme costituzionali sull’’istruzione sono contenute negli art. 33 e 34. L’art 32
dichiara invece che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interessa la collettività”.
Il diritto alla salute è sia un diritto del singolo, sia un diritto della collettività si pensi
ad esempio al diritto alla salubrità dell’ambiente.
Il diritto alla salute riguarda sia i rapporti tra cittadino e potere pubblico sia i rapporti
tra privati.
I diritti politici
Il titolo IV della prima parte della Costituzione è dedicato ai rapporti politici. Esso
comprende i diritti politici, ovvero quei diritti mediante i quali i cittadini contribuiscono
alla formazione della volontà dello Stato, ma anche i doveri, che sono diretta
attuazione del già richiamato dall’art 2, secondo il quale la Repubblica richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il diritto di voto è al tempo stesso definito dalla Costituzione un dovere civico, nel
senso che il suo adempimento non è un obbligo giuridico, ma risponde ad un
sentimento di appartenenza e partecipazione alla vita pubblica. Il diritto al voto spetta
ai cittadini che hanno raggiunto la maggior età e che non sono incapaci civilmente,
moralmente indegni secondo la legge o condannati con sentenza passata in giudicato.
Il voto deve essere: PERSONALE, UGUALE E SEGRETO.
I partiti politici, giuridicamente parlando, sono delle associazioni alle quali l’art. 49
riserva una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 18 cost. dunque hanno
come elementi di libertà costitutivi gli stessi della libertà di associazione.
Il primo dato che emerge dalla disciplina costituzionale dei partiti, è il diritto di non
iscriversi ad alcun partito, in secondo luogo è il pluralismo dei partiti, attraverso il
quale impedire la minaccia di dar vita a uno Stato monopartitico.
I doveri costituzionali
Nella Costituzione esistono vari riferimenti a doveri dei cittadini. La norma matrice di
molti doveri previsti in Costituzione si trova nell’articolo 2, dove si fa riferimento ai
doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.
Il primo dei doveri imposti dalla costituzione si trova nell’art.4 comma 2, secondo il
quale ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Altri doveri sono previsti nell’art. 23 Cost. che fissa il principio per il quale nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non a base di legge. Il
principio sancito nell’art 23 cost. trova una specificazione immediata in due altre
norme costituzionali: nell’ art. 52 che prevede il “dovere di difesa della patria” e
nell’art 53 che prevede il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della
propria capacità contributiva.
I titolari dei diritti e dei doveri: cittadini e stranieri
In molti articoli compare la parola cittadino, da cui cittadinanza. Essa è uno status cui
l’ordinamento giuridico connette un insieme di diritti e di doveri.
La Costituzione non disciplina come si acquista questo status, ma afferma che si tratta
di materia riservata alla legge statale e sottratta a quella regionale, oltre ad affermare
che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome”.
L’acquisto della cittadinanza può avvenire secondo due grandi criteri: lo status soli e lo
ius sanguinis, ovvero diritto della terra e del sangue. Questi due macro criteri sono
bilanciati in maniera diversa nei diversi Stati. La disciplina della cittadinanza:
l’acquisto della cittadinanza italiana avviene secondo due modalità: per volontà o per
diritto naturale.
Per quanto riguarda il FATTO VOLONTARIO, in Italia si hanno molteplici ipotesi:
- Coniuge di un cittadino/a italiano/a che dopo il matrimonio risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio italiano, oppure dopo 3 anni se
residente all’estero.
- Lo straniero in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino
al compimento della maggiore età.
- Lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica (4 per i cittadini UE)
La legge del 1992: consente il mantenimento anche della doppia cittadinanza,
disciplina le cause per cui è prevista la perdita della cittadinanza
Dalla cittadinanza alla nazione
Per Nazione si intende un’entità pregiudica, costruita da una comunità umana
caratterizzata da legami capaci di produrre unità. La nazione etnos fa riferimento a
elementi di tipo materia come la lingua, la religione, la cultura, la storia, la razza, che
esistono a prescindere da ogni aspetto volontaristico.
Secondo l’art. 51, comma 2, la legge può, per l’ammissione a pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,
l’altra norma di rilievo è l’art. 6 benché parli solo di minoranze linguistiche.
La nazione Demos fa invece riferimento all’elemento volontaristico. È costituita da
quei soggetti che manifestano la volontà di vivere insieme, di condividere una serie di
principi e di valori comuni, in altre parole di dar vita ad una unità nazionale.
Da un lato, sotto lo ius sanguinis c’è la volontà di far sì che il popolo coincida con la
nazione etnos.
Al contrario attribuire la cittadinanza a chiunque nasca sul territorio, significa
consentire agli immigrati di seconda generazione di diventare immediatamente
cittadini. Gli ordinamenti ius soli sono, quindi, più aperti dal punto di vista etnico e
coincido con stati che hanno sperimentato una forte immigrazione, come gli Stati
Uniti, Canada, Australia. La Costituzione Economica
La c