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ALTRI SOGGETTI, sia come IL DIRITTO DI RICEEVERE, SENZA INTERFERENZE TALI

COMUNICAZIONI.

Quanto agli strumenti di garanzia, l’articolo 15 cost. prevede, al comma 2, una riserva

di legge e di giurisdizione, con particolarità, a differenza delle libertà fino ad ora

esaminate, che in questo caso viene specificato che la legge deve prevedere le

garanzie mediante le quali l’autorità giudiziaria può agire a limitazione di questa

libertà. Per questo la riserva di legge può essere qualificata come rinforzata.

Libertà di circolazione e di soggiorno

È la protezione spaziale della vita della persona si completa con la previsione della

libertà di circolare e soggiornare su tutto il territorio italiano e di espatriare. Tale libertà

concerne la protezione contro quei provvedimenti obbligatori che propongono

semplicemente dei limiti a tale libertà o condizionano a determinati obblighi il diritto di

lasciarlo o tornarvi.

L’articolo è composto poi da altre due disposizioni: la prima prevede che sia

impossibile determinare una restrizione per ragioni politiche, la seconda invece

prevede la libertà all’espatrio, garantita senza alcun limite specifico se non

l’adempimento degli obblighi di legge.

Libertà di riunione e di associazione

Introduce la parte dei diritti civili che hanno come oggetto l’agire di una collettività di

persone. La libertà di riunione è disciplinata dall’articolo 17 cost. in modo alquanto

ampio, essa infatti prevede solamente il requisito che le riunioni si debbano svolgere

in modo pacifico e senza armi. Dunque sono libere le riunioni in luoghi privati ed in

luoghi aperti al pubblico, diversamente accade per quelle in luoghi pubblici, per le

quali occorre dare preavviso, affinché le autorità passano verificare l’esistenza di

comprovati motivi di sicurezza o di incolumità che possano giustificarne il divieto. N.B.

preavviso è differente da autorizzazione.

Anche la libertà di associazione è piuttosto ampia, infatti l’unico sostanziale limite che

viene imposto è quello che i fini perseguiti dall’associazione non siano vietati ai singoli

dalla legge penale.

Segue, molto importante, il diritto a non associarsi. Sono vietate dal comma 2, le

associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente scopi politici

mediante organizzazioni di tipo militare.

La libertà di manifestazione del pensiero

Tale diritto comprende tutte le ipotesi di manifestazione di pensiero orali, scritte ed

espresse attraverso ogni possibile altro mezzo di comunicazione ad una platea di

destinatari indeterminata. L’art.21 dedica massima attenzione alla libertà di stampa, e

in essa la Costituzione individua tre fondamenti che formano l’architettura della sua

libertà:

1. Divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure.

2. Obbligo di sottoporre la stampa a sequestro “soltanto per atto motivato

dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti o di assoluta urgenza ove non sia

possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria”. Tale atto è legittimo

solamente se eseguito dall’autorità giudiziaria che deve farne denunzia non

oltre le 24 ore. Se tale atto non è convalidato nelle 24 ore successive, il

sequestro è da intendersi revocato e privo di ogni effetto.

3. La possibilità che il legislatore imponga con norme di carattere generale, che

siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Unico limite

esplicito è il buon costume. Esclusi da tale limite sono quelle azioni o fatti che si

esauriscono nella sfera privata o che sono legati alla libertà di espressione

artistica.

Accanto a questi diritti vi è IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE. Dall’art.21 cost. si può

trarre il principio del pluralismo, frutto anch’esso di una lettura combinata di alcuni

articoli. Esso tende ad assicurare effettività alla libertà di manifestazione del pensiero

evitando che possa divenire una prerogativa in capo a pochi soggetti.

I diritti sociali

Analizzando l’art. 2 cost, notiamo che la Costituzione italiana si caratterizza per una

visione della persona titolare dei diritti come di un essere INEVITABILMENTE sociale.

Sono diritti sociali quelle che nascono da bisogni della persona, e che trovano

soddisfazione in quegli ambiti di vita sociale o comunitaria necessari al libero sviluppo

della persona umana, fino a richiedere l’azione della Repubblica laddove sia

necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono tale piena e libera soddisfazione. In

molti casi i diritti sociali comportano un intervento dei pubblici poteri che genera

spesa pubblica.

Le norme costituzionali sull’’istruzione sono contenute negli art. 33 e 34. L’art 32

dichiara invece che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interessa la collettività”.

Il diritto alla salute è sia un diritto del singolo, sia un diritto della collettività si pensi

ad esempio al diritto alla salubrità dell’ambiente.

Il diritto alla salute riguarda sia i rapporti tra cittadino e potere pubblico sia i rapporti

tra privati.

I diritti politici

Il titolo IV della prima parte della Costituzione è dedicato ai rapporti politici. Esso

comprende i diritti politici, ovvero quei diritti mediante i quali i cittadini contribuiscono

alla formazione della volontà dello Stato, ma anche i doveri, che sono diretta

attuazione del già richiamato dall’art 2, secondo il quale la Repubblica richiede

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il diritto di voto è al tempo stesso definito dalla Costituzione un dovere civico, nel

senso che il suo adempimento non è un obbligo giuridico, ma risponde ad un

sentimento di appartenenza e partecipazione alla vita pubblica. Il diritto al voto spetta

ai cittadini che hanno raggiunto la maggior età e che non sono incapaci civilmente,

moralmente indegni secondo la legge o condannati con sentenza passata in giudicato.

Il voto deve essere: PERSONALE, UGUALE E SEGRETO.

I partiti politici, giuridicamente parlando, sono delle associazioni alle quali l’art. 49

riserva una tutela ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 18 cost. dunque hanno

come elementi di libertà costitutivi gli stessi della libertà di associazione.

Il primo dato che emerge dalla disciplina costituzionale dei partiti, è il diritto di non

iscriversi ad alcun partito, in secondo luogo è il pluralismo dei partiti, attraverso il

quale impedire la minaccia di dar vita a uno Stato monopartitico.

I doveri costituzionali

Nella Costituzione esistono vari riferimenti a doveri dei cittadini. La norma matrice di

molti doveri previsti in Costituzione si trova nell’articolo 2, dove si fa riferimento ai

doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.

Il primo dei doveri imposti dalla costituzione si trova nell’art.4 comma 2, secondo il

quale ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria

scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della

società.

Altri doveri sono previsti nell’art. 23 Cost. che fissa il principio per il quale nessuna

prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non a base di legge. Il

principio sancito nell’art 23 cost. trova una specificazione immediata in due altre

norme costituzionali: nell’ art. 52 che prevede il “dovere di difesa della patria” e

nell’art 53 che prevede il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della

propria capacità contributiva.

I titolari dei diritti e dei doveri: cittadini e stranieri

In molti articoli compare la parola cittadino, da cui cittadinanza. Essa è uno status cui

l’ordinamento giuridico connette un insieme di diritti e di doveri.

La Costituzione non disciplina come si acquista questo status, ma afferma che si tratta

di materia riservata alla legge statale e sottratta a quella regionale, oltre ad affermare

che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della

cittadinanza, del nome”.

L’acquisto della cittadinanza può avvenire secondo due grandi criteri: lo status soli e lo

ius sanguinis, ovvero diritto della terra e del sangue. Questi due macro criteri sono

bilanciati in maniera diversa nei diversi Stati. La disciplina della cittadinanza:

l’acquisto della cittadinanza italiana avviene secondo due modalità: per volontà o per

diritto naturale.

Per quanto riguarda il FATTO VOLONTARIO, in Italia si hanno molteplici ipotesi:

- Coniuge di un cittadino/a italiano/a che dopo il matrimonio risieda

legalmente da almeno due anni nel territorio italiano, oppure dopo 3 anni se

residente all’estero.

- Lo straniero in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino

al compimento della maggiore età.

- Lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della

Repubblica (4 per i cittadini UE)

La legge del 1992: consente il mantenimento anche della doppia cittadinanza,

disciplina le cause per cui è prevista la perdita della cittadinanza

Dalla cittadinanza alla nazione

Per Nazione si intende un’entità pregiudica, costruita da una comunità umana

caratterizzata da legami capaci di produrre unità. La nazione etnos fa riferimento a

elementi di tipo materia come la lingua, la religione, la cultura, la storia, la razza, che

esistono a prescindere da ogni aspetto volontaristico.

Secondo l’art. 51, comma 2, la legge può, per l’ammissione a pubblici uffici e alle

cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

l’altra norma di rilievo è l’art. 6 benché parli solo di minoranze linguistiche.

La nazione Demos fa invece riferimento all’elemento volontaristico. È costituita da

quei soggetti che manifestano la volontà di vivere insieme, di condividere una serie di

principi e di valori comuni, in altre parole di dar vita ad una unità nazionale.

Da un lato, sotto lo ius sanguinis c’è la volontà di far sì che il popolo coincida con la

nazione etnos.

Al contrario attribuire la cittadinanza a chiunque nasca sul territorio, significa

consentire agli immigrati di seconda generazione di diventare immediatamente

cittadini. Gli ordinamenti ius soli sono, quindi, più aperti dal punto di vista etnico e

coincido con stati che hanno sperimentato una forte immigrazione, come gli Stati

Uniti, Canada, Australia. La Costituzione Economica

La c

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A.A. 2017-2018
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zakaria.g97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Simonati Anna.