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NATO.
L’articolo stabilisce i principi relativi al rapporto tra le fonti interne e le
fonti internazionali ed europee. Infatti la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
- Diritto internazionale pattizio: diritto risultante da trattati sottoscritti
dall’Italia. Per esso non esiste un adattamento automatico come quello
previsto per le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Una volta che un trattato internazionale sia stato negoziato e concluso,
esso deve essere ratificato, cioè approvato dall’organo competente. La
ratifica spetta al PDR. Per 3 categorie di trattati è necessaria una previa
autorizzazione del Parlamento con apposita legge di autorizzazione alla
ratifica. Essi sono:
Trattati di natura politica
o Trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari
o Trattati che importano variazioni del territorio ed oneri alle finanze
o o modificazioni di leggi
Soltanto a seguito della ratifica avverrà la stipulazione del trattato, che
consiste nello scambio delle ratifiche tra i contraenti.
Efficacia normativa dei trattati internazionali: sono vincolanti per le fonti
primarie successive. In caso di antinomia tra un trattato e una fonte
primaria successiva si applica il criterio della gerarchia, cioè la norma
primaria è invalida e deve essere annullata.
I trattati operano come norme interposte, ovvero come parametri del
giudizio, per cui le leggi interne in contrasto con il loro contenuto devono
essere dichiarate incostituzionali.
Tra i trattati internazionali stipulati dall’Italia va ricordata la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
Fonti europee:
le fonti di diritto europeo si distinguono in: 48
- Fonti di diritto originario: trattati istitutivi delle Comunità europee.
Possono essere considerati le basi costituzionali dell’UE
- Fonti di diritto derivato: sono adottate dagli organi dell’UE. Si distinguono
in: Regolamenti: sono le fonti più rilevanti nell0ordinamento dell’UE.
o La principale caratteristica è la diretta applicabilità nei confronti di
tutti i soggetti all’interno degli stati membri: una volta approvati
entrano in vigore automaticamente e impongono a tutti obblighi di
comportamento, senza che sia necessaria l’adozione di alcun atto
interno di recepimento.
Direttive: sono vincolanti come i regolamenti ma non hanno diretta
o applicabilità. Non producono automaticamente effetti giuridici nei
confronti die soggetti all’interno degli stati membri. Hanno come
destinatari esclusivamente gli stati, nei cui confronti impongono un
obbligo di risultato ed un termine entro il quale adempiere.
Stabiliscono regole generali e principi, ai quali essi sono tenuti ad
aderire attraverso atti interni di attuazione. In alcuni casi possono
contenere norme provviste del carattere dell’effetto diretto: ciò
avviene qualora esse siano incondizionate e sufficientemente
precise (self – executing).
Decisioni: sono obbligatorie in tutti i loro elementi e non richiedono
o alcun atto interno di recepimento da parte degli Stati. Sono
sprovviste dei caratteri della generalità e dell’astrattezza,
rivolgendosi esclusivamente a destinatari specifici. Il trattato di
Lisbona ha innovato la disposizione relativa alle decisioni
prevedendo che qualora esse designino i loro destinatari, sono
obbligatorie solo nei loro confronti.
Fonti non vincolanti: sono le raccomandazioni e i pareri. Con le
o raccomandazioni gli organi dell’UE invitano gli stati a conformarsi a
un determinato comportamento. Con i pareri fanno conoscere il
loro punto di vista su una determinata materia, svolgendo una
funzione di orientamento.
Le norme che provengono dall’UE non sono sempre immediatamente applicabili.
Leggi comunitaria: ha il compito di adeguare la normativa interna agli obblighi
comunitari, sia apportando le modifiche necessarie, sia delegando al Governo il
compito di approvare decreti legislativi o regolamenti.
La precedente disciplina è stata sostituita da una legge che prevede che l’intervento
normativo statale si realizzi attraverso due distinti provvedimenti legislativi:
- Legge di delegazione europea: è il mezzo con cui il parlamento interviene
in tutti quei casi in cui l’adempimento degli obblighi europei richieda oltre
a quello parlamentare, un ulteriore intervento normativo da parte di un
altro soggetto. Ha cadenza annuale e contiene:
Le deleghe al governo per approvare decreti legislativi
o Le autorizzazioni al governo per il recepimento delle direttive
o attraverso regolamenti 49
Principi fondamentali a cui si debbono attenere le regioni
o nell’esercizio delle loro competenze legislative
- Legge europea: ha decadenza annuale. Con questa il parlamento realizza
direttamente gli interventi normativi necessari all’adempimento degli
obblighi europei.
Nel caso in cui si verifichi un’antinomia tra una legge italiana e una fonte europea che
non viene sanata neanche nella fase discendente, ci sono diverse conseguenze a
seconda che la fonte europea sia o meno self – executing.
Le antinomie devono essere risolte attraverso la disapplicazione del diritto interno
incompatibile con il diritto europeo, e attraverso l’applicazione di quest’ultimo.
Le fonti interne incompatibili non devono essere annullate dalla Corte costituzionale,
ma non applicate da tutti gli operatori del diritto. Questa scelta si fonda sul principio di
competenza, infatti i sistemi dell’UE e interno sono configurati come autonomi e
distinti, ma coordinati. Quindi nelle materie di competenza dell’UE devono applicarsi le
norme europee, mentre in quelle di competenza del legislatore nazionale debbono
applicarsi le norme interne.
È necessario che le fonti europee rispettino i controlimiti, rappresentati dai principi
fondamentali e dai diritti inviolabili.
Nel caso in cui si verifichi un’antinomia tra una fonte interna e una fonte del diritto
europeo non direttamente applicabile, direttive non self – executing, le direttive si
configurano come norme interposte tra il diritto nazionale e gli articoli 11 e 117; per
cui le fonti primarie interne con esse compatibili devono essere dichiarate
incostituzionali.
L’istituzione competente a risolvere le questioni di interpretazione del diritto europeo è
la Corte di giustizia, l’organo giudiziario di vertice dell’UE. Oltre ad esercitare il
controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni
europee rispetto ai trattati, svolge anche una funzione di interpretazione del diritto
dell’UE attraverso il rinvio pregiudiziale. I giudici nazionali, qualora abbiano un dubbio
sull’interpretazione di una norma europea nel corso di un processo, possono
sospendere il giudizio e sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di
giustizia. La decisione di questa è definitiva.
Le fonti nazionali:
legge: atto normativo deliberato dalle due Camere del Parlamento in un identico testo
promulgato dal PDR e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Questo atto viene definito
anche legge formale ordinaria, da cui si distinguono gli atti legislativi che la
Costituzione equipara ad essa quanto alla loro forza, benchè dotati di forma diversa. Ci
sono due principi per comprendere la natura della legge come fonte primaria:
- Principio del numero chiuso delle fonti primarie: sono quelle solo stabilite
dalla Costituzione, ne deriva il fatto che per creare nuove fonti che
abbiano forza attiva e/o passiva primaria è necessaria una fonte
costituzionale 50
- Gli unici limiti che valgono per il legislatore sono quelli stabiliti
direttamente dalla Costituzione o da fonti pari ordinate oppure da queste
richiamate.
Contenuto della legge: la Costituzione non dice niente sul contenuto della legge, salvo
limitarsi a riservare ad essa la disciplina di alcune materie attraverso l’istituto
denominato riserva di legge.
Si ha una riserva di legge quando una norma della Costituzione riserva alla legge la
disciplina di una determinata materia escludendo o ammettendo solo in parte che
essa possa essere oggetto di altre fonti normative.
Tipologie di riserve:
- Rinforzata: il legislatore deve limitare la sua discrezionalità in attuazione
di istituti e limiti specifici già fissati dalle disposizioni costituzionali. Tali
riserve rinforzate possono a loro volta essere distinte in due sottotipi. Il
primo è quello in cui la discrezionalità del legislatore è limitata sotto il
profilo del procedimento. Il secondo riguarda i casi in cui la discrezionalità
del legislatore non riguarda il procedimento ma il contenuto della legge.
- Relativa: si ha quando la legge deve intervenire solo a definire gli aspetti
generali e qualificanti della disciplina, potendo altri aspetti essere deferiti
alla fonte regolamentare del Governo
- Assoluta: l’intera materia deve essere disciplinata da fonti primarie.
Ci chiediamo se in base al principio della separazione dei poteri, la legge debba
contenere solo norme generali ed astratte e non anche provvedimenti individuali,
ovvero comandi suscettibili di una sola applicazione (leggi di provvedimento). Su
questo non può essere posto un limite del genere al legislatore parlamentare, e
dunque nel nostro sistema costituzionale non c’è un obbligo per cui la legge deve
essere generale ed astratta. Anche in questi casi il legislatore deve rispettare il canone
della ragionevolezza, cioè le scelte legislative devono essere coerenti.
Leggi a cadenza annuale:
- Legge di bilancio: che impone alle Camere di approvare ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il procedimento
per la sua approvazione ha caratteristiche particolari:
Partecipano non solo le commissioni bilancio ma anche tutte le
o altre commissioni permanenti al procedimento.
È vietato che i caratteri della manovra vengano alterati e che
o l’approvazione si protragga per lungo tempo in modo da evitare il
cd. Esercizio provvisorio. Per raggiungere questo obiettivo è
prevista l’istituzione della sessione di bilancio, che è un periodo nel
quale le Camere sono impegnate esclusivamente nella discussione
approvazione delle leggi di bilancio e della legge di stabilità con
una serie di regole che dettano tempi molto stretti per la
discussione e le votazioni.
- Legge di stabilità: ha lo scopo di attuare il programma di politica
economica del Governo e di fissare il limite complessivo di entrate e
spese, per l’attuazione del patto di stabilità
- Legge di del