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Sunto Pedagogia dell’adolescenza, prof. Pierangelo Barone, “La comunità per minori.

Un modello pedagogico” di Alessandra Tibollo

Introduzione (o “comunità educative per minori” per

Esistono diverse tipologie di comunità per minori

sottolineare la presenza di operatori pedagogici professionali):

● comunità residenziali o semiresidenziali;

● E’ un

comunità familiari: gli adulti di riferimento sono una coppia genitoriale.

servizio che consente al minore di sperimentare un contesto familiare diverso dal

proprio, in cui vivere relazioni affettive continuative con figure genitoriali simboliche

(la famiglia in cui il minore viene accolto non diventa la famiglia reale del soggetto).

La relazione si caratterizza per prossimità temporale e spaziale continua.

● comunità socio-educative: gli adulti di riferimento sono operatori pedagogici

professionali. Queste comunità offrono al minore la possibilità di svolgere un

percorso educativo fuori dalla famiglia e senza la famiglia. La dimensione familiare è

comunque garantita anche in questo tipo di comunità, considerando il numero

limitato di minori accolti e l’organizzazione, che permette agli operatori pedagogici di

avere il tempo necessario per allacciare relazioni personali significative con gli ospiti.

Le caratteristiche che accomunano le precedenti tipologie sono:

1) essere istituzioni intenzionali;

2) essere finalizzate all’aiuto di minori che vivono situazioni di grave disagio;

3) essere basate sul carattere comunitario del contesto che garantisce una convivenza

stabile tra minori e adulti di riferimento.

E’ necessario osservare che:

1) negli ultimi decenni si è affermato il processo di de-istituzionalizzazione, cioè il

processo che ha portato alla chiusura degli istituti, in seguito al riconoscimento della validità

degli studi che hanno evidenziato i danni del trattamento istituzionale sui minori. Ciò ha

comportato che, sia a livello legislativo che di servizi, si è cercato di realizzare nuove forme

di accoglienza e supporto per i minori.

principio dell’accogliere bene

2) si è gradualmente affermato il che significa:

● realizzare un piano di accoglienza consapevole e professionale che preveda un

lavoro di cura integrato tra i vari soggetti coinvolti;

● dell’intervento, trasformando l’iniziale rapporto tra soggetti

curare la familiarità

estranei in rapporto personale profondo, per accompagnare il minore nel suo

percorso nella comunità. 1

3) si sta assistendo all’affermarsi dell’affido familiare come forma prevalente di accoglienza

dei minori e alla progressiva marginalizzazione delle comunità per minori.

I tre processi descritti nei punti precedenti non sono stati accompagnati da un’adeguata

riflessione pedagogica, di cui invece si sente urgente bisogno per fare in modo che le forme

di accoglienza diventino un sistema coerente ed efficace a servizio dei minori.

Questo libro si sofferma sul tema delle comunità per minori considerando principalmente tre

obiettivi:

delineare le caratteristiche dell’attuale contesto di riferimento

1) e le pratiche in atto;

2) raccogliere e valorizzare i diversi contributi teorici che sono stati elaborati su questa

tematica;

3) formulare un nuovo modello di intervento.

Nella stesura del testo, l’autrice ha compiuto due scelte:

1) scelta terminologica - Nel testo ci si riferisce alla professione educativa non usando il

“operatore pedagogico”

termine “educatore”, ma quello di che è stato introdotto da Piero

Bertolini per evidenziare quello che viene fatto concretamente nella professione e la

preparazione teorica su cui essa si basa.

L’autrice integra l’analisi della letteratura, della documentazione e

2) scelta metodologica -

dei testi legislativi, con i contributi diretti di alcuni esperti del settore.

La partenza

1. La comunità come strumento educativo: evoluzione e analisi

Il passaggio da istituto a comunità

In Italia, i primi interventi residenziali risalgono al secondo dopoguerra, periodo

caratterizzato da alti tassi di analfabetismo e disoccupazione, in cui si riconoscono particolari

categorie di soggetti bisognosi: orfani, invalidi, mutilati di guerra e profughi.

In questo contesto, gli istituti appaiono come l’unica risposta possibile ai bisogni della

popolazione.

Negli istituti, i “diversi” vengono emarginati, allontanati coattivamente dal proprio contesto di

riferimento per motivi di sicurezza e controllo.

Gli ospiti dell’istituto sono gestiti da un’unica figura: l’educatore-sorvegliante, le cui

competenze educative sono di fatto convogliate in un unico compito: la sorveglianza

Inizialmente gli istituti accoglievano indiscriminatamente qualsiasi persona appartenente alla

categoria del “diverso”. Le cure erano dirette soprattutto alla corporeità dell’individuo, un

corpo fatto oggetto di un pressante sistema di correzione basato sulle punizioni.

2

Riccardo Massa osserva che gli istituti presentavano tutti gli elementi dei dispositivi educativi

(tempi, spazi, corpi, rituali, ecc.), ma orientati all’alienazione del soggetto piuttosto che al suo

reinserimento sociale.

La relazione tra gli ospiti e gli operatori pedagogici era completamente asimmetrica e aveva

come unica finalità il mantenimento dell’ordine e il rispetto delle regole.

Queste caratteristiche degli istituti hanno sollevato numerose critiche. Ricordiamo, ad

esempio, i risultati delle ricerche di René Spitz (psicoanalista austriaco, 1887-1974) e John

Bowlby (psicologo inglese, 1907-1990) che evidenziarono le conseguenze negative sullo

sviluppo psicologico e sociale dei minori in assenza di significative relazioni con figure adulte

in grado di soddisfare i loro bisogni di cura e protezione.

Sulla spinta delle critiche provenienti dal mondo delle scienze umane, negli anni Sessanta,

si avvia in Italia il processo di deistituzionalizzazione.

“case famiglia”

Si diffondono le che, attraverso una nuova struttura architettonica, cercano

di creare un ambiente che favorisca un rapporto di maggiore vicinanza con i minori.

La stessa volontà di favorire un rapporto più personale tra minori e operatori pedagogici si

“comunità alloggio”.

manifesta nella creazione delle

Pian piano cresce l’attenzione pedagogica verso la famiglia, destinataria di interventi

assistenziali e promozionali e sempre di più partner attivo nella ideazione di interventi a

proprio favore.

Verso la fine degli anni Novanta, fanno la loro comparsa sulla scena sociale il mercato e il

terzo settore.

Alcune tappe legislative e lo scenario attuale

Consideriamo il percorso legislativo che ha portato al superamento degli istituti coatti

riservati ai minori e ha delineato le caratteristiche delle nuove forme di sostegno ai soggetti

in difficoltà.

La spinta alla deistituzionalizzazione prende il via da due provvedimenti legislativi:

● legge n. 431 del 1967 con la quale, per la prima volta, si tenta di regolamentare gli

istituti. In essa è ravvisabile il primo riferimento all’adozione speciale.

● Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sul riordino dei servizi

sociali.

In seguito, entrano in vigore due provvedimenti legislativi che hanno pienamente realizzato il

superamento degli istituti.

● che, regolamentando alcuni aspetti dell’affido e dell’adozione,

legge n. 184 del 1983

evidenzia l’importanza della famiglia d’origine, ribadita e puntualizzata in successivi

provvedimenti. 3

● legge n. 149 del 2001 che modifica parzialmente la legge n. 184 e introduce

importanti novità:

sancisce l’obbligo di chiusura degli istituti entro il 31/12/2006;

1) stabilisce che l’adozione o l’affido in comunità debbano essere

2) soluzioni estreme,

perché il primato spetta alla famiglia d’origine del minore;

3) questo primato è precisato come diritto del minore di crescere e essere educato nella

propria famiglia, che deve essere sostenuta attraverso interventi di prevenzione e

sostegno.

La legislazione è anche andata nella direzione di considerare l’importanza di interventi

preventivi e locali, individuati grazie a una programmazione territoriale.

● legge n. 285 del 1997 che dettaglia la ripartizione delle risorse finanziarie tra i servizi

già attivi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e quelli sperimentali di supporto alle

famiglie. Questa legge ha favorito il lavoro di rete, la pluridisciplinarietà degli

interventi e la collaborazione tra soggetti istituzionali e non.

● legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali) che, creando il sistema integrato dei servizi, ha

considerato due obiettivi:

1) offrire alle famiglie un sistema integrato di servizi, definito grazie alla collaborazione

tra scuola, famiglia e servizi territoriali;

2) garantire prestazioni destinate a sanare situazioni di bisogno e difficoltà.

● legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma il Titolo V della Costituzione che

assegna alle Regioni il compito di legiferare in settori rilevanti , tra cui quello dei

servizi sociali. Sebbene in questo ambito spetti allo Stato fissare i livelli essenziali

delle prestazioni che garantiscono i diritti sociali e civili, il proliferare di linee guida e

leggi regionali hanno comportato la frammentazione degli interventi.

Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli del 1989 (ratificata dall’Italia nel 1991)

● che ha influenzato le politiche sociali di tutte le regioni italiane. Il testo riconosce il

ruolo centrale della famiglia nella crescita dei bambini e viene sottolineata

l’importanza di tutelarla attraverso interventi di protezione e assistenza. La

Convenzione riconosce anche la possibilità di allontanare il minore dalla propria

famiglia per collocarlo in strutture, delle quali spetta ai singoli Stati garantire standard

di qualità adeguati. Il testo comporta però delle difficoltà interpretative,

perchéspecifica che il collocamento del minore in apposite strutture debba avvenire

solo nei casi di necessità. del “caso di necessità” richiama l’ordine gerarchico delle

Secondo qualcuno la precisazione

misure da applicare: la protezione del minore deve avvenire, in prima istanza, mediante

4

l’adozione o l’affido familiare. Il collocamento in una struttura è identificato come strumento

di extrema ratio.

Vi è anche l’interpretazione di chi ritiene che la necessità non debba riferirsi alla gerarchia

delle misure adottabili, ma debba riferirsi al particolare momento della vita del minore

destinatario dell’intervento.

Dopo aver citato le principali fonti normative, consideriamo alcune tematiche che sono state

toccate trasversalmente da esse.

● Il legislatore prevede l’affido temporaneo come mezzo per evitare la

Affido - per l’affido è la famiglia

pronuncia di adottabilità del minore. Il soggetto privilegiato

con figli minori. Nell’ordine gerarchico di preferenze segue il singolo, quindi la

comunità di tipo familiare e, da ultimo, la comunità per minori.

Il confronto tra le diverse misure adottabili a favore dei minori in difficoltà.

Sono infatti false credenze quelle che considerano a priori le misure dell’affido e

dell’adozione come unici provvedimenti adatti a rispondere ai bisogni dei minori provenienti

da famiglie con forte disagio. sottolineare l’importanza di scegliere tra le misure

Molti pedagogisti sono intervenuti per

disponibili quella più adatta a rispondere al caso specifico e all’interesse proprio di ogni

particolare soggetto.

Ci sono, ad esempio, casi di minori multiproblematici per i quali la collocazione in famiglia

potrebbe rivelarsi fallimentare.

Occorre saper ideare e realizzare soluzioni creative per rispondere ai bisogni dei minori, in

grado di affiancare efficacemente strumenti educativi apparentemente lontani.

Ad esempio, il direttore generale dell’associazione Consulta Diocesana per le attività in

favore dei minori e delle famiglie, ipotizza un particolare collegamento tra affido e intervento

di comunità, considerando la possibilità di un passaggio temporaneo del minore in comunità,

preliminare alla sua collocazione presso una famiglia affidataria.

La legge 149/2001 prescrive che la durata massima dell’affido, sia familiare che in comunità,

sia di due anni, periodo prorogabile, comunque non a tempo indeterminato, nel caso di

problemi di recupero per la famiglia di origine.

Qualche autore ritiene che il legislatore avrebbe dovuto precisare meglio la questione degli

affidi a lungo termine, perché non sono infrequenti le situazioni in cui è impossibile sia far

procedere all’adozione.

rientrare il minore nella propria famiglia, sia

● del territorio nazionale per garantire il superamento dell’intervento

Monitoraggio

istituzionale a favore di azioni alternative per i minori in situazione di problematicità.

Questa attività è stata svolta con la collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ministero della Salute e delle Politiche Sociali e i risultati sono stati pubblicati

nel 2009. 5

Il monitoraggio ha considerato il periodo dal 2001 al 2009 e ha preso in esame sei settori:

1) sistema informativo nazionale sui minori affidati;

2) raccolta di pareri sull’applicazione delle leggi;

3) individuazione delle norme regionali in vigore nel 2008, emanate in base al dettato della

legge 149;

4) raccolta di testimonianze di operatori e responsabili delle politiche e dei servizi per

l’infanzia;

5) analisi delle esperienze più significative;

6) interviste ai referenti delle associazioni nazionali sull’accoglienza dei minori in strutture e

famiglie affidatarie.

● Valorizzazione della famiglia recepita dalla legge in base alle indicazioni

provenienti dalle scienze socio-psico-pedagogiche.

In questo ambito si sono confrontate diverse logiche assistenziali:

1) secondo alcuni è impossibile affrontare i problemi della persona al di fuori del contesto di

appartenenza (famiglia, quartiere, ecc.). Quindi, anche in presenza di problematiche gravi

(abbandono, maltrattamento, ecc.), occorre un approccio di sistema che “curi” la persona e

tutti quelli che appartengono al suo contesto;

2) secondo altri è invece prioritaria la difesa della persona e l’allontanamento dal nucleo

familiare deve essere praticato quando si tratta di una misura indispensabile per

salvaguardare i suoi diritti.

Ciò che sembra indispensabile è la riflessione approfondita sui criteri da applicare per

determinare l’intervento più idoneo tra quelli possibili nell’interesse del minore.

principio dell’allontanare

Una volta compiuta questa scelta, si potrà applicare il bene che

richiede metodologie da applicare dal momento dell’allontanamento fino alla permanenza

nella comunità in modo da promuovere percorsi significativi di crescita individuale in vista del

raggiungimento del cambiamento auspicato.

che la famiglia è sicuramente il luogo privilegiato dell’educazione,

Partendo dal presupposto

occorre osservare che nel mondo contemporaneo essa si configura come realtà complessa

e dinamica.

Come prescritto dalla legge n. 328, è indispensabile che tutti i servizi educativi funzionino in

una logica integrata con la famiglia stessa.

L’idea è quella di costituire una comunità educante nella quale cooperano le molteplici

istituzioni educative, ciascuna secondo la propria specificità.

Criticità legate all’operatività delle diverse

● Regioni - Possiamo rilevare alcune

difficoltà:

1) le norme regionali sono frammentarie e cambiano velocemente;

2) spesso la coerenza tra politiche regionali e locali è scarsa;

6

3) l’integrazione socio-sanitaria non è stata raggiunta da tutte le regioni;

4) la messa in atto delle politiche regionali comporta un aggravio di carico lavorativo per gli

operatori sociali e deve fare i conti con la scarsità delle risorse economiche;

5) indebolimento della riflessione politica sulle comunità minorili: le leggi regionali si sono

limitate a definire gli standard di funzionamento delle strutture, promuovendo in modo quasi

esclusivo l’affido familiare e l’adozione.

Dalle interviste raccolte nella fase di monitoraggio dei servizi educativi a favore dei minori,

quest’ultima criticità è stata segnalata spesso dagli stessi dirigenti sociali e

risulta che

sanitari e gli operatori del terzo settore.

In questo senso, è importante notare che le norme di legge, sia statali che regionali, non

né per l’affido, le caratteristiche che la coppia

definiscono né per le comunità familiari

genitoriale deve possedere per iniziare una simile esperienza, quasi che la competenza

educativa della famiglia sia qualcosa di scontato.

Molte regioni fanno fatica a considerare su un piano paritario tutti i servizi educativi attivabili

a favore dei minori e spesso si sono concentrate sull’adozione e sull’affido familiare

destinando risorse economiche per la costituzione di équipe specializzate.

La sostanziale rinuncia dei legislatori regionali a sollecitare una riflessione sulle strutture di

accoglienza per i minori è il risultato del medesimo vuoto riflessivo da parte della pedagogia,

la quale dovrebbe procedere in due direzioni:

1) sottolineare l’errore di considerare uno strumento educativo “buono” o “cattivo” a priori,

ma la necessità di valutarne l’adeguatezza in una particolare situazione.

2) riprendere una riflessione teorica sullo strumento della comunità, perché un intervento di

qualità deve basarsi su precisi modelli teorici

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher assuntarappi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pedagogia dell'adolescenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Barone Pierangelo.
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