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ordinario. • IL DIRITTO DEL MINORE A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA
L’ordinamento giuridico riconosce al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia e il diritto, qualora non ci fossero i genitori, ad avere una famiglia. Questo diritto implica 3
conseguenze:
1. Il distacco del bambino dalla propria famiglia è giustificabile solo se le carenze del proprio nucleo
familiare siano tali da mettere in pericolo lo sviluppo umano del ragazzo.
2. L’interesse del minore alla crescita nella famiglia di origine deve essere perseguito anche a costo di
impegnare le strutture sociali.
3. L’azione si sostegno alla famiglia non sia solo di tipo economico.
IL PRINCIPIO DELL’UNICITA’ DELLO STATO DI FIGLIO nella riforma della
FILIAZIONE
Col termine “FILIAZIONE” s’intende quel rapporto di discendenza tra genitori e figli che assegna ai
genitori, il diritto-dovere di istruirli ed educarli, indipendentemente dal fatto che i figli siano nati all’interno
o fuori dal matrimonio, quindi dal fatto che possano essere figli legittimi o naturali.
Da queste considerazioni, col concetto di “stato di figlio”, s’intende quell’insieme di circostanze che
definiscono il rapporto di filiazione con i genitori.
Mentre in passato, si distingueva tra figli legittimi(cioè figli nati nel matrimonio) e figli naturali( cioè figli
nati fuori dal matrimonio), oggi, dopo l’emanazione della legge n. 219/2012 e la legge n. 154/2013, questa
distinzione è stata ABOLITA: ciò significa che le 2 leggi, hanno voluto UNIFICARE lo stato giuridico di
tutti i figli, senza differenza tra stato di figlio legittimo, naturale o adottivo. Pertanto, la condizione giuridica
del figlio è considerata dalla legge, uguale per tutti i figli perché a tutti i figli, che siano legittimi, naturali o
adottivi, sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri e quindi devono avere la STESSA PARITA’ DI
TRATTAMENTO.
(Dopo l’emanazione di queste 2 leggi, è cessato l’Istituto della Legittimazione che era fondata sul privilegio
della filiazione legittima.)
Detto questo, il matrimonio non si configura più come fattore di differenziazione del rapporto giuridico
genitori-figlio-parenti, che, per l’appunto, è stato unificato.
Come sappiamo, dalla filiazione nascono un complesso di DIRITTI, DOVERI, POTESTA’,
SOGGEZIONI e RELAZIONI INTERPERSONALI che connotano fortemente il rapporto di filiazione.
i DIRITTI derivanti alla filiazione sono:
− Mantenimento il genitore ha il dovere di mantenere il figlio e di provvedere alle sue
esigenze senza interferire sulle scelte del figlio, fino a quando il minore non ha raggiunto una sua
autonomia e indipendenza. (Pertanto l’obbligo al mantenimento non cessa automaticamente con il
compimento del 18°esimo anno)
− Istruzione il genitore deve fornire i mezzi per poter dare al figlio un’adeguata istruzione
scolastica (controllando che il figlio frequenti la scuola dell’obbligo)e un istruzione professionale
senza ostacolare le particolare inclinazioni del figlio.
− Educazione il genitore ha il compito di far acquisire al figlio una compiuta identità e
personalità sociale.
− Essere assistito moralmente il genitore deve rispettare le capacità, l’inclinazione naturale e
le aspirazioni del figlio. Deve rispettare la sua PERSONALITA’ come obbligo morale.
I diritti derivanti dalla filiazione vengono riconosciuti ad ogni figlio, e non vengono meno neppure se i
genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.
Nei confronti dei genitori, anche il figlio però ha dei DOVERI di solidarietà da rispettare perché l’interesse
è comune appunto sia al genitore che al figlio:
− Deve contribuire al mantenimento della famiglia con le proprie capacità;
− Non deve allontanarsi dalla residenza familiare.
MODI DI ACCERTAMENTO E CASI
Nonostante sia stata abolita la distinzione tra figli legittimi e naturali, possono comunque sorgere delle
questioni a riguardo di una nascita all’interno o fuori dal matrimonio.
Sia nel caso in cui il figlio nasca fuori che all’interno del matrimonio, la Legge prevede 2 condizioni
affinchè si possa impugnare(contestare) il RICONOSCIMENTO di un figlio:
− Impugnazione per difetto di veridicità che presuppone che il riconosciuto non sia effettivamente
figlio biologico del genitore;
− Impugnazione per violenza riguarda il dato oggettivo di chi ha compiuto un riconoscimento senza
valutare pienamente le conseguenze del suo atto, sia per le minorate capacità mentali, sia per
condizionamento della sua libera volontà.
• quando il figlio nasce all’ INTERNO del matrimonio, il suo stato si costituisce indipendentemente dalla
volontà dei genitori sulla base delle “presunzioni legali di paternità” e “presunzione di concepimento
nel matrimonio”:
- La PRESUNZIONE DI PATERNITA’ è la questione citata nell’art. 231 del c.c, il quale afferma
che si presume che il marito, sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, cioè di quel
figlio nato non dopo i 300giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio;
- La PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO è quella questione citata nell’art.232 del c.c, il quale
afferma che il figlio può considerarsi concepito all’interno del matrimonio quando non sono passati
300 giorni dall’annullamento dello stesso.
NB: Tuttavia, può accadere che un figlio nasca dopo i 300 giorni dall’annullamento del matrimonio: in
questo caso, allora, l’art.234 afferma che i coniugi o i loro eredi, possono dar prova che il figlio nato dopo
questi 300 giorni, sia stato concepito comunque durante il matrimonio, attraverso l’ATTO DI NASCITA o il
POSSESSO DELLO STATO DI FIGLIO (attraverso una serie di fatti che dimostrino le relazioni di
filiazione e parentela).
Se il figlio invece, è già titolare di uno status che però non ritiene corrispondente alla VERITA’, dovrà
rinnovare lo stato prima con l’azione di contestazione e poi attuare l’azione di RECLAMO (l’azione di
reclamo può riguardare solo il figlio nato nel matrimonio.
L’azione di RECLAMO è consentita nei seguenti casi:
A. Supposizione di parto, cioè di una donna che non ha partorito - e sostituzione di neonato , cioè di
una donna che ha partorito un altro bambino
B. Figlio iscritto come figlio di genitori ignoti anche se nato all’interno del matrimonio
C. Bambino che benchè nato da una coppia sposata, venga riconosciuto da un terzo che al momento del
parto e prima della formazione dell’atto di nascita, anticipi la formazione dell’atto di nascita e
l’acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio, riconoscendo il figlio altrui.
D. caso in cui una donna, contragga nuove nozze prima del decorso del termine di 300 giorni dallo
scioglimento degli effetti civili del precedente matrimonio e dia alla luce un bambino.
C’è inoltre da rilevare che il figlio, può PERDERE il suo stato, a causa di 2 azioni:
− per azione di DISCONOSCIMENTO che è volta a far dichiarare che il marito non è il padre
del figlio nato nel matrimonio e sarà comunque possibile utilizzare le prove genetiche (DNA)
ed ematologiche come prove dirette della non paternità del marito. Questa azione di
disconoscimento è possibile per mancata coabitazione dei coniugi prima del parto; per
impotenza del padre o quando la moglie ha commesso adulterio o ha nascosto la gravidanza.
I termini dell’azione sono stati modificati in base all’articolo 244 del c.c:
A. 6 mesi per la madre a decorrere dalla nascita del figlio o dalla scoperta dell’incapacità di
generare del marito;
B. 1 anno per il marito a decorrere dalla nascita del figlio o dalla scoperta dell’adulterio della
moglie per esempio;
C. per il figlio l’azione è imprescrittibile perché bisogna aspettare il compimento del 18 ° esimo
anno di età oppure può essere proposta ad un curatore speciale su istanza del figlio minore
che abbia compiuto 14 anni.
− Per l’azione di CONTESTAZIONE che è volta a favorire la prova della mancanza di quegli
elementi che costituiscono lo stato di figlio nato nel matrimonio. Può essere esercitata da chi ,
nell’atto della nascita del figlio, risulti suo genitore o da chiunque vi abbia interesse.
I casi di contestazione sono :
1. Supposizione di parto
2. Sostituzione di neonato
3. Mancanza di matrimonio
4. il concepimento dopo lo scioglimento di esso.
• quando il figlio nasce FUORI dal matrimonio, occorre un atto di volontà da entrambi i genitori per il
riconoscimento o l’iniziativa dello stesso figlio:
- L’ACQUISIZIONE dello STATO per RICONOSCIMENTO da parte del GENITORE lo stato
di figlio si acquisisce innanzi tutto attraverso il riconoscimento da parte del genitore e può essere
effettuato dalla madre e/o dal padre naturale, congiuntamente o separatamente, anche se colui che
riconosce sia unito in matrimonio con un’altra persona al momento del concepimento. Il
riconoscimento che può essere effettuato nell’atto di nascita, in un atto pubblico o in un testamento.
Se il riconoscimento non avviene contestualmente alla nascita ma è TARDIVO e il figlio ha già 14
anni, è necessario anche il suo consenso; se ha meno di 14 anni è necessario il consenso dell’altro
genitore.
NB: Nel caso in cui i genitori siano minorenni, l’art.250 stabilisce che per riconoscere un figlio nato fuori
dal matrimonio, sono necessari i 16anni di età. Nel momento in cui riconoscono il proprio figlio,
acquisiscono la potestà genitoriale. Se viceversa, i genitori non hanno ancora compiuto i 16 anni, il figlio
sarà affidato ad altre persone.
Ci sono poi dei casi da definire, che sono legati al riconoscimento:
1) Nel caso in cui il bambino sia stato ABBANDONATO, la procedura di ADOZIONE pone delle
preclusioni al riconoscimento del genitore naturale: se il bambino, attraverso un’adozione
dichiarata, ha acquisito lo stato di figlio legittimo, non è più ammissibile un successivo
riconoscimento. Se al contrario, la procedura adozionale è ancora in corso, il riconoscimento sarà
privo di efficacia.
2) Nel caso di FIGLI INCESTUOSI (tra parenti e affini) il riconoscimento è subordinato
all’autorizzazione del tribunale che dovrà valutare l’interesse del figlio.
- L’ACQUISIZIONE dello STATO per DICHIARAZIONE GIUDIZIALE di PATERNITA’ o
MATERNITA’ il figlio nato fuori dal matrimonio, può, tramite un’azione giudiziaria,