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ordinario. • IL DIRITTO DEL MINORE A CRESCERE IN UNA FAMIGLIA

L’ordinamento giuridico riconosce al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria

famiglia e il diritto, qualora non ci fossero i genitori, ad avere una famiglia. Questo diritto implica 3

conseguenze:

1. Il distacco del bambino dalla propria famiglia è giustificabile solo se le carenze del proprio nucleo

familiare siano tali da mettere in pericolo lo sviluppo umano del ragazzo.

2. L’interesse del minore alla crescita nella famiglia di origine deve essere perseguito anche a costo di

impegnare le strutture sociali.

3. L’azione si sostegno alla famiglia non sia solo di tipo economico.

IL PRINCIPIO DELL’UNICITA’ DELLO STATO DI FIGLIO nella riforma della

 FILIAZIONE

Col termine “FILIAZIONE” s’intende quel rapporto di discendenza tra genitori e figli che assegna ai

genitori, il diritto-dovere di istruirli ed educarli, indipendentemente dal fatto che i figli siano nati all’interno

o fuori dal matrimonio, quindi dal fatto che possano essere figli legittimi o naturali.

Da queste considerazioni, col concetto di “stato di figlio”, s’intende quell’insieme di circostanze che

definiscono il rapporto di filiazione con i genitori.

Mentre in passato, si distingueva tra figli legittimi(cioè figli nati nel matrimonio) e figli naturali( cioè figli

nati fuori dal matrimonio), oggi, dopo l’emanazione della legge n. 219/2012 e la legge n. 154/2013, questa

distinzione è stata ABOLITA: ciò significa che le 2 leggi, hanno voluto UNIFICARE lo stato giuridico di

tutti i figli, senza differenza tra stato di figlio legittimo, naturale o adottivo. Pertanto, la condizione giuridica

del figlio è considerata dalla legge, uguale per tutti i figli perché a tutti i figli, che siano legittimi, naturali o

adottivi, sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri  e quindi devono avere la STESSA PARITA’ DI

TRATTAMENTO.

(Dopo l’emanazione di queste 2 leggi, è cessato l’Istituto della Legittimazione che era fondata sul privilegio

della filiazione legittima.)

Detto questo, il matrimonio non si configura più come fattore di differenziazione del rapporto giuridico

genitori-figlio-parenti, che, per l’appunto, è stato unificato.

Come sappiamo, dalla filiazione  nascono un complesso di DIRITTI, DOVERI, POTESTA’,

SOGGEZIONI e RELAZIONI INTERPERSONALI che connotano fortemente il rapporto di filiazione.

i DIRITTI derivanti alla filiazione sono:

 − Mantenimento  il genitore ha il dovere di mantenere il figlio e di provvedere alle sue

esigenze senza interferire sulle scelte del figlio, fino a quando il minore non ha raggiunto una sua

autonomia e indipendenza. (Pertanto l’obbligo al mantenimento non cessa automaticamente con il

compimento del 18°esimo anno)

− Istruzione  il genitore deve fornire i mezzi per poter dare al figlio un’adeguata istruzione

scolastica (controllando che il figlio frequenti la scuola dell’obbligo)e un istruzione professionale

senza ostacolare le particolare inclinazioni del figlio.

− Educazione  il genitore ha il compito di far acquisire al figlio una compiuta identità e

personalità sociale.

− Essere assistito moralmente  il genitore deve rispettare le capacità, l’inclinazione naturale e

le aspirazioni del figlio. Deve rispettare la sua PERSONALITA’ come obbligo morale.

I diritti derivanti dalla filiazione vengono riconosciuti ad ogni figlio, e non vengono meno neppure se i

genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Nei confronti dei genitori, anche il figlio però ha dei DOVERI di solidarietà da rispettare perché l’interesse

è comune appunto sia al genitore che al figlio:

− Deve contribuire al mantenimento della famiglia con le proprie capacità;

− Non deve allontanarsi dalla residenza familiare.

MODI DI ACCERTAMENTO E CASI

Nonostante sia stata abolita la distinzione tra figli legittimi e naturali, possono comunque sorgere delle

questioni a riguardo di una nascita all’interno o fuori dal matrimonio.

Sia nel caso in cui il figlio nasca fuori che all’interno del matrimonio, la Legge prevede 2 condizioni

affinchè si possa impugnare(contestare) il RICONOSCIMENTO di un figlio:

− Impugnazione per difetto di veridicità  che presuppone che il riconosciuto non sia effettivamente

figlio biologico del genitore;

− Impugnazione per violenza riguarda il dato oggettivo di chi ha compiuto un riconoscimento senza

valutare pienamente le conseguenze del suo atto, sia per le minorate capacità mentali, sia per

condizionamento della sua libera volontà.

• quando il figlio nasce all’ INTERNO del matrimonio, il suo stato si costituisce indipendentemente dalla

volontà dei genitori sulla base delle “presunzioni legali di paternità” e “presunzione di concepimento

nel matrimonio”:

- La PRESUNZIONE DI PATERNITA’  è la questione citata nell’art. 231 del c.c, il quale afferma

che si presume che il marito, sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, cioè di quel

figlio nato non dopo i 300giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio;

- La PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO  è quella questione citata nell’art.232 del c.c, il quale

afferma che il figlio può considerarsi concepito all’interno del matrimonio quando non sono passati

300 giorni dall’annullamento dello stesso.

NB: Tuttavia, può accadere che un figlio nasca dopo i 300 giorni dall’annullamento del matrimonio: in

questo caso, allora, l’art.234 afferma che i coniugi o i loro eredi, possono dar prova che il figlio nato dopo

questi 300 giorni, sia stato concepito comunque durante il matrimonio, attraverso l’ATTO DI NASCITA o il

POSSESSO DELLO STATO DI FIGLIO (attraverso una serie di fatti che dimostrino le relazioni di

filiazione e parentela).

Se il figlio invece, è già titolare di uno status che però non ritiene corrispondente alla VERITA’, dovrà

rinnovare lo stato prima con l’azione di contestazione e poi attuare l’azione di RECLAMO (l’azione di

reclamo può riguardare solo il figlio nato nel matrimonio.

L’azione di RECLAMO è consentita nei seguenti casi:

A. Supposizione di parto, cioè di una donna che non ha partorito - e sostituzione di neonato , cioè di

una donna che ha partorito un altro bambino

B. Figlio iscritto come figlio di genitori ignoti anche se nato all’interno del matrimonio

C. Bambino che benchè nato da una coppia sposata, venga riconosciuto da un terzo che al momento del

parto e prima della formazione dell’atto di nascita, anticipi la formazione dell’atto di nascita e

l’acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio, riconoscendo il figlio altrui.

D. caso in cui una donna, contragga nuove nozze prima del decorso del termine di 300 giorni dallo

scioglimento degli effetti civili del precedente matrimonio e dia alla luce un bambino.

C’è inoltre da rilevare che il figlio, può PERDERE il suo stato, a causa di 2 azioni:

− per azione di DISCONOSCIMENTO che è volta a far dichiarare che il marito non è il padre

del figlio nato nel matrimonio e sarà comunque possibile utilizzare le prove genetiche (DNA)

ed ematologiche come prove dirette della non paternità del marito. Questa azione di

disconoscimento è possibile per mancata coabitazione dei coniugi prima del parto; per

impotenza del padre o quando la moglie ha commesso adulterio o ha nascosto la gravidanza.

I termini dell’azione sono stati modificati in base all’articolo 244 del c.c:

A. 6 mesi per la madre a decorrere dalla nascita del figlio o dalla scoperta dell’incapacità di

generare del marito;

B. 1 anno per il marito a decorrere dalla nascita del figlio o dalla scoperta dell’adulterio della

moglie per esempio;

C. per il figlio l’azione è imprescrittibile perché bisogna aspettare il compimento del 18 ° esimo

anno di età oppure può essere proposta ad un curatore speciale su istanza del figlio minore

che abbia compiuto 14 anni.

− Per l’azione di CONTESTAZIONE  che è volta a favorire la prova della mancanza di quegli

elementi che costituiscono lo stato di figlio nato nel matrimonio. Può essere esercitata da chi ,

nell’atto della nascita del figlio, risulti suo genitore o da chiunque vi abbia interesse.

I casi di contestazione sono :

1. Supposizione di parto

2. Sostituzione di neonato

3. Mancanza di matrimonio

4. il concepimento dopo lo scioglimento di esso.

• quando il figlio nasce FUORI dal matrimonio, occorre un atto di volontà da entrambi i genitori per il

riconoscimento o l’iniziativa dello stesso figlio:

- L’ACQUISIZIONE dello STATO per RICONOSCIMENTO da parte del GENITORE lo stato

di figlio si acquisisce innanzi tutto attraverso il riconoscimento da parte del genitore e può essere

effettuato dalla madre e/o dal padre naturale, congiuntamente o separatamente, anche se colui che

riconosce sia unito in matrimonio con un’altra persona al momento del concepimento. Il

riconoscimento che può essere effettuato nell’atto di nascita, in un atto pubblico o in un testamento.

Se il riconoscimento non avviene contestualmente alla nascita ma è TARDIVO e il figlio ha già 14

anni, è necessario anche il suo consenso; se ha meno di 14 anni è necessario il consenso dell’altro

genitore.

NB: Nel caso in cui i genitori siano minorenni, l’art.250 stabilisce che per riconoscere un figlio nato fuori

dal matrimonio, sono necessari i 16anni di età. Nel momento in cui riconoscono il proprio figlio,

acquisiscono la potestà genitoriale. Se viceversa, i genitori non hanno ancora compiuto i 16 anni, il figlio

sarà affidato ad altre persone.

Ci sono poi dei casi da definire, che sono legati al riconoscimento:

1) Nel caso in cui il bambino sia stato ABBANDONATO, la procedura di ADOZIONE pone delle

preclusioni al riconoscimento del genitore naturale: se il bambino, attraverso un’adozione

dichiarata, ha acquisito lo stato di figlio legittimo, non è più ammissibile un successivo

riconoscimento. Se al contrario, la procedura adozionale è ancora in corso, il riconoscimento sarà

privo di efficacia.

2) Nel caso di FIGLI INCESTUOSI (tra parenti e affini)  il riconoscimento è subordinato

all’autorizzazione del tribunale che dovrà valutare l’interesse del figlio.

- L’ACQUISIZIONE dello STATO per DICHIARAZIONE GIUDIZIALE di PATERNITA’ o

MATERNITA’  il figlio nato fuori dal matrimonio, può, tramite un’azione giudiziaria,

Dettagli
A.A. 2014-2015
32 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa90bay-votailprof di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Bares Fabia Maria.