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NON TUTTI I REATI HANNO UN EVENTO NATURALISTICO MA C’E’ SEMPRE UN

EVENTO GIURIDICO.

Reati omissivi

La condotta rilevante consiste nell’omettere di compiere ciò che l’ordinamento

giuridico richiede ai consociati, prevedendo una fattispecie omissiva. Il nostro

sistema penale prevede 2 categorie di reati omissivi:

1) Reati omissivi propri = reati di mera condotta che si consumano con la

sola omissione del comportamento imposto dalla legge. Gli elementi

costitutivi di un reato omissivo proprio sono 4:

Situazione tipica = situazione di fatto descritta dalla norma che fa

 scattare l’obbligo

Azione omessa = il legislatore descrive sempre quale

 comportamento il soggetto avrebbe dovuto tenere

Termine temporale = termine entro cui il soggetto avrebbe dovuto

 tenere il comportamento. Può essere espresso in termini numerici o

tramite il ricorso ad avverbi o complementi di termine. A volte il

termine non viene indicato esplicitamente e il soggetto deve agire

immediatamente (nel 1° momento possibile)

Possibilità di agire = il giudice non dovrà condannare per omissione

 di soccorso il disabile a bordo di un’autovettura che non può

scendere da solo dall’auto e non ha mezzi a disposizione per

avvisare l’autorità e chiedere aiuto

2) Reati omissivi impropri = fattispecie delle quali si risponde per non aver

impedito un evento. Art. 40 comma 2 c.p. non impedire un evento che

si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Si tratta di reati

di evento = reati commissivi mediante omissione.

La norma detta una clausola di equivalenza in base alla quale non impedire un

evento equivale a cagionarlo, tale clausola opera in presenza di un obbligo

giuridico, quindi non solo morale. La questione centrale rispetto ai reati

omissivi impropri riguarda l’individuazione della fonte giuridica dell’obbligo in

presenza della quale scatta la clausola di equivalenza tra non impedire e

cagionare. Per la teoria formale la fonte dell’obbligo è la legge stessa e il

contratto; invece quella funzionale o sostanziale fonda l’obbligo di

impedimento su una posizione di garanzia quando un soggetto non è in

grado di tutelare adeguatamente un proprio bene occorre individuare la figura

di un bene garante che si sostituisce a lui nella posizione del bene.

Per limitare le posizioni di garanzia penalmente rilevanti sono stati individuati 3

requisiti:

1) Il garante deve avere potere impeditivi che possono consistere in attività

di sollecitazione

2) La posizione di garanzia deve essere precostituita in quanto non può

venire in essere per il verificarsi di una situazione improvvisa di pericolo

3) La posizione di garanzia deve essere specifica cioè deve consentire di

individuare quale bene o interesse specifico il garante deve proteggere

La teoria mista invece accoglie l’impostazione funzionalista ma con il correttivo

che la posizione del garante originario debba essere individuata da una legge.

Tale teoria tende a imporsi attualmente nella giurisprudenza.

Si distinguono 2 posizioni di garanzia:

Di posizione quando il garante si sostituisce alla tutela dei beni o dei

 

diritti

Di controllo il garante ha il controllo di una fonte di pericolo che deve

 

neutralizzare

Le posizioni di garanzia possono essere:

Originarie (genitori nei confronti dei figli)

 Derivate cioè trasferite dal garante originario ad un terzo soggetto

In base alla teoria mista la giurisprudenza attribuisce rilevanza anche alla

volontaria assunzione di una posizione di garanzia; in questi casi la fonte

giuridica dell’obbligo viene individuata nei contratti atipici.

Rapporto di causalità nei reati di azione

Quando la fattispecie incriminatrice prevede un evento naturalistico per

l’integrazione del reato è necessario il rapporto di causalità tra la condotta

dell’agente e l’evento stesso verificare quali sono le condizioni per cui una

condotta umana può essere considerata causa penalmente rilevante di un

evento naturalistico o quando si può imputare un evento ad una condotta

umana.

La presenza di più fattori concausali nella verificazione di ogni evento storico

può rendere difficile decidere se l’autore debba rispondere o meno della sua

azione. nessuno può essere punito per un fatto previsto per

Art. 40 comma 1 c.p. 

legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza

del reato non è una conseguenza della sua azione o omissione .

il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute

Art. 41 c.p. 

anche se dipendenti dall’azione o omissione del colpevole non esclude il

rapporto di causalità tra azione o omissione e l’evento. Le cause sopravvenute

escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a

determinare l’evento.

Teorie che spiegano quando si può imputare un certo evento ad una condotta

umana:

A) Teoria condizionalista (o della condicio sine qua non): è causa

penalmente rilevante qualsiasi azione umana che costituisce un

antecedente necessario al verificarsi dell’evento. Il giudice, quindi, deve

eliminare mentalmente la condotta umana e chiedersi se l’evento si

sarebbe comunque verificato. Se la risposta è no c’è rapporto causale tra

l’azione del colpevole e l’evento, al contrario se la risposta è si la

condotta umana non è un fattore necessario al verificarsi del fatto in

quanto manca il nesso di causalità e la condotta non è penalmente

rilevante.

Correttivi alla teoria condizionalista finalizzati a dare rilievo alla differenza

tra concezione scientifica di causa e concezione penalistica dove ciò che rileva

è capire quando sia opportuno, legittimo e doveroso imputare un evento alla

condotta dell’autore.

B) Teoria della causalità umana: l’uomo ha il controllo di una serie di

circostanze in cui si inserisce la sua condotta. Tutti i fattori che rientrano

in questa sfera di controllo vanno considerati come causati dall’uomo;

quelli che sfuggono al controllo non possono essere imputati al soggetto

agente.

Quando una condotta umana costituisce un antecedente necessario al

verificarsi di un evento? A partire dalla metà degli anni ’70 si è sviluppata l’idea

che la valutazione deve essere ricondotta sotto la copertura di una legge

scientifica o di leggi statistico-probabilistiche.

Rapporto di causalità nei reati omissivi impropri

Nei reati omissivi impropri la prova del rapporto causale è complessa in quanto

si tratta di un’operazione doppiamente ipotetica:

a) Il giudice deve individuare l’azione impeditiva omessa

b) Si deve porre la domanda se quell’azione avrebbe impedito l’evento

2002 intervento delle sezioni unite della C. di Cassazione.

Un primo orientamento si accontenta di percentuali anche basse (30% di

possibilità) un delitto ad evento naturalistico si convertiva in una fattispecie

di condotta rischiosa. La giurisprudenza ha cambiato posizione, ritenendo che

la prova del rapporto causale nei reati omissivi impropri dovesse conseguire lo

stesso grado di certezza imposto per i reati d’azione (percentuale statistica

prossima al 100%) + il giudice deve dare prova certa dell’efficacia impeditiva

dell’azione omessa ma questa certezza non è quella statistico-probabilistica

quanto quella logica, coincidente con un alto grado di credibilità razionale.

Principio di offensività

Si possono punire solo i fatti che costituiscono un’offesa ad un bene meritevole

di protezione penale. Il principio di offensività ha 2 versanti:

1) Offensività in astratto si rivolge al legislatore e gli impone di prevedere

solo e sempre fattispecie incriminatrici che offendono un bene giuridico,

afferrabile, individuale e meritevole di essere protetto con il ricorso alla

pena detentiva

2) Il princ di offensività è rivolto al giudice che deve sempre interpretare la

fattispecie incriminatrice in modo da garantire che vengano puniti solo i

fatti che meritano protezione penale cioè che ledono effettivamente il

bene o l’interesse tutelato.

Art. 49 comma 2 c.p. impone la non punibilità del reato impossibile per

l’idoneità dell’azione; ma a volte questa corrispondenza tra tipicità e offesa può

mancare. Quindi in base all’art. 49 comma 2 c.p. il giudice non potrebbe punire

il fatto tipico non offensivo in quanto l’azione non ha alcuna possibilità di

offendere il bene protetto.

L’esigenza di non punire i fatti inoffensivi è stata recepita dalla nostra

giurisprudenza soprattutto a livello costituzionale.

Esempio: per la C. Cost. il princ di offensività deve guidare l’interpretazione

concreta del giudice che in materia di detenzione di esplosivi deve stabilire se

una minima quantità di esplosivo sia nella concreta fattispecie idonea ad

offendere i beni tutelati dalle normative in discussione.

La C. di Cassazione ha dato più volte conto delle necessità di interpretare le

fattispecie penali in conformità al principio di offensività.

Il cod. penale detta anche una disciplina entrata in vigore nel 2015, finalizzata

a non sanzionare i fatti nei quali l’offesa risulti modesta.

L’offesa del bene tutelato può assumere 2 diverse connotazioni:

1) Coincide von il pregiudizio del bene tutelato (es. nel delitto di omicidio la

vita della vittima viene distrutta; nella rapina il patrimonio della persona

offesa subisce un danno concreto) = reati di danno

2) Il legislatore per anticipare la tutela di determinati beni punisce la mera

esposizione a pericolo del bene protetto (es nei delitti contro l’incolumità

pubblica si punisce chi attenta alla sicurezza dei trasporti o adultera delle

sostanze alimentari prima di essere distribuite per il consumo) = reati di

pericolo è sempre presente un’offesa anche se di natura anticipata

rispetto alla verificazione di un danno

Cause di giustificazione

Le cause di giustificazione si inseriscono nella categoria delle cause di non

punibilità. Il giudice una volta accertato che un fatto integra tutti gli elementi

costitutivi di una fattispecie incriminatrice, deve compiere un altro passaggio:

accertare che la condotta non sia stata tenuta in presenza di una causa di

giustificazione = situazione che fa venire meno l’antigiuridicità. L’antigiuridicità

si affianca alla tipicità facendo sì che a determinate condizioni, un fatto tipico

venga considerato non p

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Naliab di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione penale speciale e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Papa Michele.