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Codice Rocco

Codice del 1930 e tutt’ora vigente.

A) PARTE GENERALE: comprende i principi che governano la responsabilità =

norme di carattere generale che ci dicono come il singolo reato si può imputare

ad una persona.

B) PARTE SPECIALE: elenco e descrizione dei singoli reati = fattispecie. (n.b. ce

sono anche altri fuori dal codice)

Il codice riflette l’ideologia totalitaria del regime fascista, infatti l’ordine delle

varie categorie di reati nella parte speciale esprime la nuova gerarchia di valori

su cui si fondano i rapporti tra Stato e cittadini:

Delitti contro la personalità dello Stato

 Delitti contro la pubblica amministrazione

 Delitti contro il sentimento religioso

 Delitti contro l’ordine pubblico

 Delitti contro l’incolumità pubblica

 Delitti contro la fede pubblica

 Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

 Delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe

 Delitti contro la famiglia

Ultimo posto = delitti contro la persona e contro il patrimonio nell’ideologia

fascista l’individuo è secondario allo Stato.

N.B. le fattispecie vengono elencate per tipologia = tipo di interesse leso/offeso

dal reato.

Ci sono state molte modifiche nel corso dei 70 anni trascorsi dalla caduta del

fascismo. Queste modifiche sono intervenute per iniziativa del legislatore,

interventi della Corte Costituzionale (illegittimità), indirizzi interpretativi più

liberali della giurisprudenza ordinaria.

Rispetto al diritto penale sostanziale, la Costituzione repubblicana ha enunciata

le garanzie di stampo liberale negli artt. 25 comma 2 e 27 comma 1.

Principio di legalità

L’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea ad avere un codice penale

precedente al secondo conflitto mondiale. Dopo il 1948 ci sono stati molti

interventi da parte del legislatore ordinario e della C. Costituzionale per rendere

compatibile la codificazione penale fascista con i nuovi principi e le garanzie

fondamentali previste dalla Cost.

La Costituzione dedica alcune norme al sistema penale:

Principio di personalità della responsabilità penale

 Divieto di pene contrarie al senso di umanità

 Finalità rieducativa della pena

 Divieto della pena di morte

 Principio di legalità

Durante l’ancien régime il potere di emanare le norme penale e di giudicare

spettava al sovrano; con l’Illuminismo si fa strada l’idea che le norme che

possono limitare la libertà personale dei cittadini debbano essere introdotte

solo attraverso la legge.

Nasce quindi il principio di legalità:

Fondamentale limite all’abuso del potere sovrano

 Riserva la potestà normativa penale al Parlamento

 Impone che le norme penali non possano mai incriminare fatti che erano

 leciti al momento della loro commissione

Le norme penali devono essere comprensibili, prive di margini di

 incertezza interpretativa in modo da consentire ai destinatari (cittadini) e

a coloro che devono applicarle (magistrati), di comprendere quali sono i

fatti vietati e con quali sanzioni sono puniti

Questi principi = riserva di legge, irretroattività delle norme penali sfavorevoli,

determinatezza del precetto penale, sono i 3 corollari fondamentali del

principio di legalità.

Principio di riserva di legge

Sistema penale italiano = a legalità formale, quindi può essere considerato

reato solo ciò che è definito tale da una legge.

A) Esigenza di certezza: il cittadino deve poter sapere con precisione quali

sono i fatti vietati e ciò è possibile grazie alle modalità di formazione e

pubblicità delle leggi dello stato;

B) Ragione di garanzia: gli interventi limitativi della libertà personale devono

essere frutto di un procedimento di formazione e produzione delle norme

che coinvolga tutte le forze politiche rappresentative in Parlamento e

soprattutto le minoranze per evitare possibili abusi da parte del potere

costituito.

Per legge si intendono le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti

governativi in tempo di guerra.

Decreti legge e decreti legislativi? È presente un controllo parlamentare,

 fondamentale per garantire il rispetto del principio di legalità. Il decreto

legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni ed

in caso contrario perde efficacia; il decreto legislativo trova origine solo in

una legge del Parlamento (legge delega) che deve indicare principi e

criteri direttivi e circoscrivere l’atto del governo ad oggetti definiti e solo

per un tempo limitato

Leggi regionali consigli regionali = organi elettivi ma se si attribuisse

 

loro la possibilità di emanare norme che limitano la libertà personale dei

cittadini si avrebbe una disparità trattamentale tra cittadini di regioni

diverse.

La riserva di legge esclude che possa farsi ricorso alla consuetudine . In ambito

1

civilistico è ammesso che gli usi possono avere rilevanza giuridica nelle materie

che non sono regolate né da leggi né da regolamenti. Ma la questione diventa

delicata per i reati culturalmente orientati = comportamenti ritenuti legittimi o

imposti dalle convinzioni religiose dell’autore.

Rapporti tra legge e fonti subordinate: si ritiene che la riserva di legge

 debba essere assoluta cioè non è legittimo che la legge rimandi ad una

fonte subordinata. Unica eccezione: rinvio al decreto ministeriale, relativo

a valutazioni tecniche (es. materia delle sostanze stupefacenti).

Ordinamento comunitario: l’Ue non ha una potestà normativa penale

 diretta ma può introdurre direttamente negli ordinamenti degli stati

membri nuove fattispecie incriminatrici né abrogare o modificare quelle

esistenti. Ma con sempre maggiore frequenza le direttive europee

impongono agli stati membri di introdurre nuovi reati a tutela degli

interessi comunitari. A seguito del Trattato di Lisbona (2007) le direttive

1 Comportamento costante, ripetuto nel tempo cui la comunità si uniforma con la convinzione

di obbedire ad una norma giuridica

possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle

sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che hanno una

dimensione transnazionale derivante dal carattere di tali reati o dalla

necessità di combatterli su basi comuni (es terrorismo, tratta degli esseri

umani, criminalità organizzata).

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato il principio di

preminenza del diritto comunitario in virtù del quale ogni volta che via un

contrasto tra norme interne e norme europee queste ultime devono prevalere,

costringendo il giudice a disapplicare le norme interne incompatibili con un

regolamento o una direttiva europea.

Principio di irretroattività della legge penale

Tale principio impone che la legge penale non può che disporre per l’avvenire.

Una fattispecie che incrimina fatti precedenti alla sua entrata in vigore da un

lato impedisce ai cittadini di sapere con certezza quali fatti sono vietati

penalmente e quali sono leciti ratio di certezza; e consente forme di abuso

rese possibili dall’introduzione di nuovi reati finalizzati a colpire coloro che in

precedenza hanno tenuto comportamenti punibili all’epoca dei fatti ratio di

garanzia. Il fine è tutelare il singolo e la sua libertà individuale.

L’irretroattività delle norme penale sfavorevoli è sancita dalla Costituzione: art.

nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia

25 comma 2 =

entrate in vigore prima del fatto commesso = principio fondamentale e

inderogabile +

nessuno può essere punito per un fatto

Dal codice penale: art. 2 comma 1 =

che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato.

Nel sistema penale però ci sono spesso interventi legislativi che modificano il

regime vigente, secondo 3 modelli:

1. Si introducono nuove fattispecie incriminatrici

2. Si abrogano reati precedentemente puniti

3. Si mantiene la punibilità di determinate condotte ma se ne modifica in

meglio o in puggio la disciplina

1° ipotesi: NUOVA FATTISPECIE INCRIMINATRICE non potrà applicarsi

retroattivamente

2° ipotesi: ABOLITIO CRIMINIS art.2 comma 2 c.p. prevede che nessuno può

essere punti per un comportamento che secondo una legge posteriore non

costituisce più reato; se è stata pronunciata una sentenza di condanna anche

definitiva, ne cessa l’esecuzione e vengono meno gli effetti penali. La ragione

sta nella disparità trattamentale tra chi sconterebbe una pena perché ha

commesso il fatto prima dell’abrogazione e chi invece non verrebbe processato

perché ha commesso il fatto successivamente all’abrogazione.

La stessa regola vale anche nel caso in cui la C. Cost. dichiara

l’incostituzionalità di una fattispecie incriminatrice.

3° ipotesi: il fatto mantiene rilevanza penale sia rispetto alla norma precedente

che a quella disciplina ma CAMBIA LA DISCIPLINA la regola impone al giudice

di applicare la disciplina più favorevole in concreto.

Quale è la più favorevole? In astratto si guardano le cornici edittali, in concreto,

ad esempio, c’è quella che stabilisce la pena più alta ma è perseguibile a

querela oppure c’è la pena più alta ma c’è anche la multa valutazione della

pena in concreto che viene fatta dal giudice.

Infatti il sistema italiano confida nel fatto che il giudice faccia bene tutte le

ipotesi e sia anche corretto e leale nel farle.

Secondo l’art. 2, se però è stata già pronunciata una sentenza irrevocabile non

è possibile applicare retroattivamente la disciplina penale successiva più

favorevole GIUDICATO è un limite valido per il diritto penale italiano

 MA

La Corte di Strasburgo (Cedu) dal 2014 ha ritenuto che il giudicato non è un

limite valido all’applicazione retroattiva della legge più favorevole chiunque

lo richiede ha diritto al ricalcolo della pena.

Invece se la modifica legislativa favorevole prevede che da una pena detentiva

si passa ad una pecuniaria, la nuova disciplina si applica retroattivamente

anche se c’è stata una sentenza detentiva in esecuzione.

Tutto questo sistema non si applica a 2 categorie di reati: quelli previsti da leggi

eccezionali (mirano a fronteggiare un fenomeno specifico) e quelli previsti da

leggi temporanee (in vigore solo per un determinato lasso di tempo), perché

queste leggi perderanno efficacia in un dato momento.

Principio di determinatezza

In base a tale principio la tecnica di redazione delle fattispecie incriminatrici

deve individuare con precisione tutti gli elementi costitutivi del reato e della

norma penale. Questo monito è indirizzato:

a) Al legislatore che deve escludere ogni margine di incertezza

b) Al giudice al quale deve essere impedito di procedere a interpretazioni

della norma penale oltre il loro significato letterale

N.B. ambiguità del linguaggio umano:

Pudore

 Onore

 Moralità pubblica

 Atti sessuali

Il significato tende a trasformarsi e a mutare nel tempo e nelle diverse epoche

storiche a seconda dei cambiamenti del costume sociale e del comune sentire

della collettività.

individuati criteri interpretativi al fine di evitare che il significato possa

estendere la portata di una fattispecie incriminatrice oltre i suoi confini. I

canoni interpretativi tendono ad evitare il ricorso all’analogia in bonam

2

partem. In ambito penale non è ammesso il ricorso al procedimento analogico

perché introdurrebbe un’elusione del principio di legalità rimettendo al giudice

(e non al legislatore) l’individuazione dei fatti penalmente rilevanti. L’analogia

in materia penale è vietata sia dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in

generale che dall’art. 1 c.p. ma è possibile il ricorso all’analogia in bonam

partem purché non vi sia una lacuna intenzionale dal legislatore e non si tratti

di norme eccezionali. Reato

Definizione formale: il reato è un fatto umano, vietato dalla legge, la cui

applicazione comporta l’applicazione di una sanzione penale. Il tipo di sanzione

qualifica un reato come un illecito, distinguendolo da quello civile,

amministrativo o disciplinare.

2 L’analogia è un procedimento con cui si ricava la regola di un caso determinato non

dall’applicazione di una norma di legge ma dall’applicazione di una norma che regola un caso

analogo

L’art. 17 c.p. individua 5 tipi di pene principali: 3 detentive (ergastolo,

reclusione, arresto) e 2 pecuniarie (multa e ammenda).

D.lgs. 28/08/2000 n.274 ha previsto per alcune fattispecie meno gravi la

competenza del giudice di pace. Queste violazioni prevedono come pene

principali la pena pecuniaria + permanenza domiciliare e lavoro di pubblica

utilità.

Definizione sostanziale: la sanzione penale incide sulla libertà personale dei

cittadini e quindi il ricorso a questa tipologia di sanzione è legittimo solo

quando è necessario per tutelare beni e interessi di rango elevato.

Per punire l’omicidio, la violenza sessuale e la corruzione dei pubblici ufficiali è

doveroso ricorrere alla sanzione penale

INVECE

Non si può ricorrere alla pena detentiva per sanzionare violazioni del codice

della strada, in virtù della minima rilevanza dell’interesse da tutelare e dei fatti

da scoraggiare.

La giurisprudenza della C. Europea dei diritti dell’uomo stabilisce che deve

essere considerato reato ogni illecito al quale l’ordinamento reagisce con una

sanzione caratterizzata da un contenuto sostanzialmente punito e/o da una

dimensione sostanzialmente afflittiva (definizione sostanziale).

La corte ha fornito un’esemplificazione dei criteri da utilizzare a riguardo 

natura dell’inflazione, natura e gravità della sanzione, scopo perseguito,

procedere per la sua adozione.

Delitti e contravvenzioni

Nel nostro ordinamento penale sono previste 2 categorie di reati: delitti e

contravvenzioni.

Delitti = reati puniti con:

Ergastolo

 Reclusione

 Multa

Contravvenzioni = reati puniti con:

Arresto

 Ammenda

I delitti sono più gravi mentre le contravvenzioni riguardano violazioni di regole

o procedure amministrative. La distinzione è importante perché il codice detta

delle regole diverse per le 2 categorie di reati in materia di elemento

soggettivo, rilevanza del tentativo, applicabilità di determinate cause estintive

del reato.

Dei delitti si risponde a titolo di dolo e la punibilità per colpa deve essere

espressamente prevista (es. omicidio). Le contravvenzioni, a parte alcune

eccezioni, sono punite indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Il tentativo,

invece, è punito solo nei delitti.

Sistema sanzionatorio

Il nostro ordinamento penale reagisce alla commissione di un reato con

molteplici sanzioni:

1) Pene principali di competenza del giudice e sono:

Ergastolo = pena perpetua per i delitti più gravi

 Reclusione = pena detentiva per i delitti da 15 giorni a 24 anni

 Multa = pena pecuniaria per i delitti da 50 a 25000 euro

 Arresto = pena detentiva per le contravvenzioni da 5 giorni a 3

 anni

Ammenda = pena pecuniaria per le contravvenzioni da 20 a 10000

 euro

I reati di competenza del giudice di pace sono punti con:

Pena pecuniaria

 Permanenza domiciliare

 Lavoro di pubblica utilità

2) Pene accessorie seguono la condanna penale e hanno natura

prevalentemente interdittiva:

Interdizione dai pubblici uffici

 Interdizione da una professione o un’arte

 Interdizione legale

 Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

 imprese

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

 Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro

 Decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale

3) Misure di sicurezza (introdotte dal codice del 1930) nella prospettiva

repressiva del codice Rocco non avevano una durata massima

proporzionata alla gravità del fatto commesso ma durano fino a quando

permane una prognosi negativa sulla pericolosità del reo infatti i 2

presupposti per applicare una mis. di sicurezza sono: la commissione di

un reato + la pericolosità sociale del soggetto. Le misure di sicurezza

personale detentiva si applicano ai soggetti non imputabili ma anche i

soggetti imputabili, dopo aver scontato una pena detentiva, possono

essere sottoposti a misure di sicurezza personali detentiva se ritenuti

soggetti socialmente pericolosi.

SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO: criticato dalla nostra dottrina perché prevede

per lo stesso soggetto sia la pena che la misura di sicurezza.

Ci sono poi le misure di sicurezza persona non detentive = libertà vigilata, e

patrimoniali = confisca e cauzione di buona condotta.

L’intero sistema sanzionatorio del codice Rocco è stato stravolto dalla legge di

riforma dell’ordinamento penitenziario (l.354/1975) e da altre 2 leggi che

hanno modificato le modalità di esecuzione delle pene detentive: legge Gozzini

(l.10/10/1986 n.663) e legge Simeone-Saraceni (l.27/05/1998 n.165).

L’attuale sistema sanzionatorio prevede alcune misure alternative alla

detenzione che incidono sia sulla misura della pena inflitta che sulle sue

modalità di esecuzione e vengono applicate dal Trib. di sorveglianza in fase

esecutiva.

Ambito di studio del diritto penale

Il diritto penale ha 3 principali settori di st

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Naliab di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione penale speciale e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Papa Michele.
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