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BENI CULTURALI E BENI PATRIMONIALI
8. Un bene dichiarato culturale non altera in alcun modo il suo status di appartenenza
pubblica o privata.
Il bene culturale (Codice dei Beni Culturali) è sia bene bene culturale in quanto portatore
di un valore culturale, che bene patrimoniale (Stato), perchè oggetto di interessi
economici. Il bene culturale quindi ha insiti due valori, uno commerciale e uno culturale.
Le due discipline hanno valori giuridici diversi ma si sovrappongono.
Gli elementi unificanti tra le due discipline sono il valore culturale, l'immaterialità
( perchè il valore culturale che vi è insito non è materiale) e il bene pubblico (fruizione
pubblico).
DEMANIO:
9. I beni culturali, come abbiamo già detto, quando vengono definiti tali non perdono la
loro provenienza. Da qui la distinzione tra beni culturali di proprietà privata e beni
culturali di proprietà pubblica.
Per quanto riguarda i beni culturali di proprietà pubblica essi si articolano in:
Demanio accidentale: fanno parte del d.a dello Stato, delle Province e dei Comuni gli
immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico, artistico e le raccolte delle
biblioteche, degli archivi, delle pinacoteche e le raccolte museali. I beni accidentali sono
beni che non devono per forza far parte degli enti territoriali, ma se ne fanno parte
vengono considerati demaniali (demanio culturale).
Demanio originario dello Stato: fanno parte del d.o. dello Stato i beni immobili ritrovati
nel sottosuolo o nei fondali marini.
Patrimonio indisponibile dello Stato: vi rientrato tutte le cose mobili ritrovate nel
sottosuolo o nei fondali marini
Patrimonio indisponibile (qualsiasi ente pubblico): vi rientra tutto ciò che fa parte degli
uffici pubblici, i loro arredi e gli edifici sedi degli uffici.
I beni appartenenti allo Stato quindi demaniali sono inalienabili e incommerciabili. Tali
beni possono passare dalla proprietà statale a quella di un altro ente territoriale,
qualora essi risultassero strettamente legati ad un certo territorio (ad es. emblema di
una città).
I beni immobili appartenenti allo Stato sono gestiti dal Ministero dell'Economia e
Finanze e dall'Agenzia per il Demanio. L'amministrazione dei beni mobili spetta al
Ministero che li ha in uso.
Differenza tra catalogazione e inventariazione: l'inventario concerne una lista dei beni
che non tiene conto del suo valore culturale, la catalogazione invece concerne nella
redazione di schede con i dati anagrafici del bene culturale e la sua descrizione.
I beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione se
non nei modo stabiliti dalla legge (inalienabili).
Beni disponibili: non ascrivibili ai bene demaniali sono i beni disponibili.
10. LE FUNZIONI TUTELA E VALORIZZAZIONE (art 117):
La tutela : diretta ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi
nel suo contenuto culturale . Le finalità della tutela sono essenzialmente tre: individuazione,
protezione e conservazione.
La valorizzazione: termine introdotto nel 1964 dalla Commissione Franceschini. E' diretta
soprattutto alla fruizione del bene culturale. Le finalità della valorizzazione sono quelle di
promuovere la conoscenza del patrimonio, assicurare le migliori condizioni di utilizzo e
fruizione, sostenere interventi di conservazione.
Un tentativo di spiegare le funzioni fu fatto nel d.lgs. 112 in cui vennero menzionate la
tutela, la valorizzazione e la gestione. Ma si verificò una sovrapposizione di compiti tra
gestione e valorizzazione, entrambe avevano come finalità la fruizione pubblica e avevano
attività pressoché coincidenti.
Nel nuovo art. il 117 tutto si polarizza nella tutela e nella valorizzazione.
Fanno parte della Tutela:
1) Vigilanza ed ispezione: per la vigilanza se ne occupa il Mibac, in collaborazione con le
Regioni in caso però si tratti di enti territoriali diversi dallo Stato; per l'ispezione se ne
occupa il soprintendente per accertare lo stato di conservazione dei beni.
2) Protezione e conservazione:
Misure di protezione: consistono nel divieto o autorizzazione di interventi sui
beni. -Interventi vietati: distruzione, danneggiamento, smembramento o altre
azioni non compatibili
-Interventi soggetti ad autorizzazione: rimozione, demolizione (con
successiva ricostruzione), spostamento temporaneo.
- Interventi in materia edilizia: si invia domanda alla struttura competente ed
entro 120 giorni deve essere fornita risposta, qualora non sia attuata una
conferenza dei servizi. In alternativa alla scadenza del termine senza nessun
riscontro si ricorre al silenzio- inadempimento. Se l'opera non risultasse
compatibile si procede alla negazione di avvio dei lavori.
Gli interventi senza previa autorizzazione sono previsti solo in caso di assoluta
urgenza, rischio di danni al bene con immediata comunicazione alla
Soprintendenza a cui va inviato tempestivamente il progetto per ottenere
l'autorizzazione necessaria.
Il fermo lavori invece si attua in via di autotutela(qualora i lavori fossero stati
avviati senza autorizzazione) e in via cautelar (qualora non si sia accertata la
natura del bene)
- archeologia preventiva: possibilità per il soprintendente di richiedere, in
occasione della realizzazione di lavori pubblici, l’effettuazione, a spese del
committente, di saggi archeologici su aree che presentino interesse archeologico.
Si deve trasmettere al soprintendente, prima dell’approvazione, copia del
progetto dell’intervento con gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari; il soprintendente, dopo nuovi sondaggi archeologici, può richiedere la
modifica del progetto iniziale o la cancellazione dell’opera.
Misure di conservazione: riguarda le attività di studio, prevenzione, manutenzione
e restauro dei beni.
Prevenzione nel senso di salvaguardia del bene da elementi esterni che possono
mettere in pericolo la sua integrità; restauro nel senso di restauro strutturale e
finalistico (il primo come intervento diretto sul bene, il secondo come intervento
per preservare l'integrità fisica che lo rende bene culturale).
Obbligo di conservazione da parte dei detentori del bene, tutti gli interventi però
devo avvenire previa autorizzazione:
-Contribuiti statali: lo Stato interviene nella spesa per il restauro dando al
proprietario del bene la metà della somma.
- Interventi c.d.imposti: lo Stato obbliga il detentore del bene a provvedere agli
interventi, realizzati interamente a carico del proprietario. La procedura inizia con
una relazione tecnica dei lavori da eseguire, da parte del soprintendente, che
viene inviata al proprietario, che può aggiungere sue osservazioni entro 30 giorni:
sulla base delle osservazioni il soprintendente decide se cominciare i lavori in
modo diretto o indiretto.
-Custodia coattiva: il MIbac può disporre del trasporto e della temporanea
custodia presso istituti pubblici privandone il proprietario. Il periodo di custodia
coincide con la causa che l'ha giustificata e il fine è di garantire la sicurezza del
bene culturale.
-Comodato: Il Mibac può chiedere in comodato un bene da un privato fisico o
giuridico per la fruizione pubblica. La durata del comodato non deve essere
inferiore ai cinque anni e il Mibac deve garantire la conservazione del bene.
Altre forme di protezione:
- Divieti di affissione di cartelloni e mezzi di pubblicità
-Divieto di distacco degli affreschi
3) CIRCOLAZIONE :
Circolazione dei diritti: si divide in beni alienabili e inalienabili. I beni appartenenti
ad enti pubblici possono essere alienati previa autorizzazione. Questa
autorizzazione può essere rilasciata con stringenti garanzie o con garanzie meno
stringenti.
I beni culturali privati sono di libera disponibilità e commerciabili, o alcuni di
commerciabilità controllata.
Circolazione dei beni: serve per controllare la circolazione dei beni nel territorio
internazionale, per preservarne l'integrità.
Si divide in
-Divieto di uscita: sottopone i beni culturali ad un generale divieto di uscita dallo
Stato.
-Uscita definitiva previa autorizzazione: cose appartenenti a privati che siano di
autore non più vivente e con esecuzione relativa a cinquant'anni; archivi o singoli
documenti ecc
-Uscita definitiva libera: di opere di autore vivente la cui esecuzione risalga a
meno di cinquant'anni; esse vengono correlate di attestato di libera uscita.
In caso di sottrazione illecita di beni culturali appartenenti allo Stato da parte di
altri stati membri dell'UE si deve procedere ad un'azione di restituzione davanti
all'autorità giudiziaria e in caso il possessore abbia acquistato in buona fede tale
bene può essere indennizzato dell'acquisto. Il bene viene conservato presso il
Mibac e deve essere reclamato dal possessore entro cinque anni o vengono
donate a gallerie o musei.
4)Ritrovamenti e scoperte:
L'attività di ricerca è riserva dello Stato e qualora si ritrovassero beni culturali nel sottosuolo
di diritto appartenenti allo Stato bisogna procedere alla denuncia di questi e alla sua
momentanea conservazione entro ventiquattro ore dalla scoperta.
5)Acquisti privilegiati: l'atto con cui i soggetti pubblici, lo Stato (o privati) acquisiscono beni
culturali.
Si divide in:
Prelazione: potere da parte del Mibac o di altri enti pubblici di acquistare beni
culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Al base
della prelazione c'è il desiderio del proprietario di dismettere il bene culturale con
corrispettivo e quindi si distingue dagli altri acquisti privilegiati perchè è l'unico
che avviene per volontà del possessore.
Acquisto coattivo: possibilità per lo Stato o la Regione di acquistare un bene con
attestato di libera circolazione.
Espropriazione, si divide in:
Espropriazione di beni culturali: concernente sia beni mobili che immobili ed è a
favore dello Stato o di altri enti pubblici e privati
Espropriazione per fini strumentali: concernente beni immobili, non culturali, al
fine di restaurare beni culturali immobili
Espropriazione per interesse archeologico
6)FRUIZIONE
Si divide in:
Generale: musei, biblioteche, archivi ecc
Individuale: in base a specifico titolo individuativo
Attività di valorizzazione, può essere di iniziativa pubblica o privata
11. I SOGGETTI
Art.9 : promozione della cultura
Stato = potestà legislativa speciale, legittimato a tutelare un certo tipo di beni culturali con
le sue leggi
Per gli altri beni la potestà legislativa è delle Regioni , che dispongono della competenza
generale che prima era dello Stato ma poi venne