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Legislazione dei beni culturali

Bene culturale

La locuzione bene culturale fu introdotta alla fine degli anni Cinquanta, entra in circolo con la commissione Franceschini nel 1964 e diviene di ufficiale utilizzo con il d.l. 14 dicembre 1974 n.657, in sostituzione dei termini "antichità e belle arti", "cose d'arte", "cose di interesse storico e artistico".

In base all'art. 2 comma 2 e agli articoli 10 e 11, <<sono beni culturali le cose mobili e immobili che, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11, presentano interesse storico, archeologico, artistico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianza aventi valore di civiltà>>.

Caratteristiche dei beni culturali

Tipicità: un bene culturale può considerarsi tale solo se è insito un valore di civiltà ed è da considerarsi tale dopo una corretta qualificazione;

Pluralità: è suddiviso in tipi e categorie, in quanto non esiste nel codice un'unica categoria di beni culturali;

Materialità: riguarda solo beni tangibili.

E i beni immateriali?

I beni immateriali sono beni non consistenti in cose mobili o immobili. Le opere di letteratura, di musica, opere di ingegno o invenzioni industriali, gli spettacoli, le tradizioni, cibi e proverbi, ecc. Fanno parte del patrimonio culturale.

Attività culturali

Riguardano tutte le attività di elaborazione e diffusione della cultura. Sono nettamente separate dai beni culturali, difatti non sono soggette al regime giuridico dei beni culturali e rientrano nell'art. 117.

Attività di spettacolo

Comprende le attività teatrali, musicali, di danza e cinematografiche. Sono considerate separatamente dai beni culturali e dalle attività culturali.

Patrimonio culturale e patrimonio storico-artistico

Il "patrimonio culturale" comprende i beni culturali e le opere di ingegno; il "patrimonio storico-artistico" comprende invece i soli beni culturali.

Beni paesaggistici (o ambientali)

<<Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio>>. Sono da considerarsi separati solo sul piano nozionistico dal concetto di "bene culturale". Il concetto di bene ambientale è stato sostituito da quello di bene paesaggistico. <<Determinata parte del territorio il cui carattere deriva dall'interrelazione di fattori umani e naturali>>.

I precedenti: inizialmente il concetto di bene culturale era associato a quello ambientale. I beni ambientali erano distinti in due categorie: i beni ambientali di tipo paesaggistico (aree naturali e artificiali) e di tipo urbanistico. Si decise quindi di qualificare come beni culturali i beni ambientali urbanistici e i beni ambientali paesaggistici artificiali, in quanto oggetto di azione da parte dell'uomo. I beni invece paesaggistici naturali furono inclusi solo perché di destinazione alla fruizione pubblica. Nel 1974 il Ministero che doveva occuparsi della gestione dei beni culturali (e ambientali) prese per tal ragione la denominazione di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Oggi i beni culturali e i beni paesaggistici sono oggetto di forme diverse di protezione giuridica, imposta dalla oggettiva diversità delle due categorie.

Categorie

(menzionate negli art. 10/11):

Categorie generali art 10 (pubblici o privati)

  • Le cose mobili o immobili che presentano valore storico, artistico, archeologico o etnoantropologico ovvero-paletnologia, preistoria e le primitive civiltà;
  • Manoscritti, autografi, carteggi, libri, stampe, incisioni;
  • Carte geografiche-spartiti musicali-fotografie, pellicole cinematografiche o supporti audiovisivi;
  • Ville, parchi, giardini-pubbliche piazze, vie, strade-siti minerari-navi-architetture rurali;
  • Raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, le raccolte librarie, cose immobili e mobili riguardanti la storia politica e militare.

Categorie speciali art 11

  • Affreschi, stemmi sigilli, graffiti, lapidi, iscrizioni sepolcrali, tabernacoli, studi d'artista;
  • Aree pubbliche aventi valore archeologico;
  • Opere di pittura e scultura di autore vivente e la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant'anni;
  • I mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;
  • Le vestigia della Prima Guerra Mondiale;
  • Fotografie e opere cinematografiche e audiovisive aventi più di 50 anni.

Non compongono una categoria i beni culturali di interesse religioso. Sono escluse le opere d'arte contemporanea che non risalgono a più di cinquant'anni al fine di non ostacolarne il commercio ma sono tutelate in materia di diritti d'autore e in tema di contraffazione.

Individuazione dei beni culturali

Un bene culturale per essere definito tale non basta che appartenga ad una delle categorie qui sopra elencate, ma è necessario che sia sottoposto a verifica da parte dell'autorità amministrativa, al fine di valutarne il carattere culturale. In alcuni casi tale verifica può non essere richiesta, in altri non eseguita anche se prevista. Ciò dipende dall'appartenenza del bene, cioè chi ne è titolare. I beni possono appartenere allo Stato, agli enti pubblici, territoriali (Regioni, Province, Comuni) e non, a persone giuridiche e fisiche private con scopo di lucro e senza scopo di lucro.

L'individuazione si articola nelle seguenti fasi:

Verifica dell'interesse culturale

Le cose mobili o immobili indicate nell'art. 10 (quelle che appartengono ad enti pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro) che risalgono ad oltre cinquant'anni e non siano più di autore vivente, vengono sottoposte a verifica dal Mibac (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).

Procedimento

Durante il periodo di verifica, i beni continuano ad essere sottoposti alla disciplina di tutela prevista dal codice e continuano ad essere considerate inalienabili. L'esito della verifica, se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina della tutela, se negativo il bene viene dichiarato alienabile e non sottoponibile alla disciplina.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ila_90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Romano Maria Chiara.
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