Capitolo I – I beni
La nozione di bene culturale
La locuzione bene culturale è relativamente recente nella legislazione italiana. Introdotta alla fine degli anni Cinquanta, entra in circolo con la Commissione Franceschini (istituita nel ’64), e diventa ufficiale sostituendo quella di “cose di interesse storico-artistico” con il d.l. n.657 del ’74. In campo legislativo la locuzione bene culturale si fa risalire alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto (L’Aia, 1954) e ripresa dalla X Conferenza generale dell’Unesco nel ’56.
La Commissione Franceschini (Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio) articolò delle dichiarazioni, tra cui ricordiamo la prima, I: «Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà».
La nozione di bene culturale è desumibile dall’art 2. Comma 2 e dagli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004.
Articolo 2 comma 2: sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico, bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze avente valore di civiltà.
Nel Codice risulta che i beni culturali sono in parte indicati direttamente dallo stesso Codice e in parte sono inviati mediante rinvio ad altre leggi (art. 1 comma 2). Al ’99 risaliva invece (d. lgs. 22 ottobre 1999, n. 490) il Testo Unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali (TU), ripreso poi negli artt. 10 e 11 del Codice.
La definizione del Codice si ispira in modo sostanziale alla dichiarazione I della Commissione Franceschini, collegando la nozione di b.c. alla testimonianza avente valore di civiltà. Dalle disposizioni del Codice, il bene culturale presenta i tratti della tipicità, pluralità e materialità.
- Tipicità: una testimonianza avente valore di civiltà diventa bene culturale in senso giuridico solo se è considerata sulla base di una qualificazione operata dal legislatore: se il b.c. è creato dal legislatore, esso risponde al principio di tipicità.
- Pluralità: la qualificazione legislativa non è generale, ma è definita per tipi o categorie. Sussiste una pluralità di tipi di beni culturali.
- Materialità: i beni culturali, come identificati dal legislatore, presentano il carattere della materialità trattandosi di cose immobili o mobili.
Sono considerati beni immateriali le opere della letteratura, della musica, le opere dell’ingegno, fino a canti, feste, costumi, tradizioni, proverbi. Le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili all’elaborazione e diffusione della cultura, come enunciato dalla Corte Costituzionale n. 285 il 19 luglio 2005. Le attività culturali non sottostanno al regime giuridico dei beni culturali, perché non sono riconducibili alle classificazione degli articolo 10 e 11. Allo stesso modo, le attività di spettacolo (teatro, musica, danza e cinema) vanno considerate separatamente dai bc e analogamente alle attività culturali, di cui l’art 117 comma 3.
I tratti di tipicità, pluralità e materialità propri della nozione di bc trovano confermo nell’articolo 7-bis del Codice, concernente le espressione di identità culturale collettiva oggetto delle Convenzioni Unesco per la salvaguarda del patrimonio culturale immateriale e per la promozione delle diversità culturali.
Con le locuzioni patrimonio culturale e patrimonio storico-artistico ci si riferisce a due realtà parzialmente differenziati: con patrimonio culturale si intendono sia i beni culturali che le opere dell’ingegno, mentre con l’espressione patrimonio storico-artistico si va riferimento ai beni culturali e a quelli paesaggisti. In entrambi in casi non si sottolinea l’appartenenza del patrimonio, ma la valenza culturale. Sebbene i beni paesaggistici o ambientali sono riconducibili al concetto di patrimonio culturale, sono separatamente considerati dal Codice.
Art 2 comma 3: sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all’art 134, costituenti l’espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Già nelle leggi del ’39 si parlava di beni culturali ambientali, scissi tra beni ambientali di tipo paesaggistico (aree naturali, di interesse geologiche, ecologiche) e quelle di tipo urbanistico (strutture urbanistiche e urbane). Con la Commissione Franceschini si afferma l’idea di una considerazione paritaria tra beni di tipo paesistico e beni di interesse storico artistico, laddove ai primi è data tutela in ragione del loro valore culturale. Beni culturali e beni paesaggistici sono oggetti di tecniche di protezione giuridica diverse. L’art 131 Cod definisce il concetto di paesaggio in relazione alla tutela e alla valorizzazione.
La tipologia dei beni culturali
Le categorie e i beni culturali sono menzionati negli artt 10 e 11 Cod. L’art 10 concerne le categorie generali (ossia le cose assoggettate a tutte le disposizioni del Tit. I parte II – tutela), mentre l’art 11 si riferisce alle categorie speciali.
Le categorie generali dell’art 10 sono classificate in relazione all’appartenenza: pubblica (comma 1 e 2) e privata (3). Le categorie individuate dall’articolo 10 sono:
- Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (commi 1 e 3): cose che interessano paleontologia e preistoria, cose che presentano carattere di rarità, manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe, carte geografiche e spartiti musicali, fotografie e negativi, pellicole, ville, parchi, giardino, pubbliche piazze vie e strade di interesse artistico o storico, siti minerari, navi e galleggianti, architetture rurali.
- Le raccolte dei musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi (comma 2)
- Archivi e singoli documenti (comma 2)
- Raccolte librarie (2)
- Cose immobili e mobili che rivestano un interesse particolare a causa del loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, arte, scienza, tecnica, industria quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (comma 3).
- Collezioni o serie di oggetti con particolari caratteristiche ambientali (3).
Da notare che non compongono una categoria a sé i beni culturali di interesse religioso, che sotto il profilo giuridico rientrano tra i beni appartenenti a persone giuridiche pubbliche o private senza fine di lucro.
L’art 11 considera invece le categorie speciali come: affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, studi d’artista, aree pubbliche, opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni, opere di architettura contemporanea, fotografia, opere cinematografiche o audiovisive, mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per a scienza e della tecnica, vestigia.
Da notare come siano escluse dalla disciplina del Tit. I parte II le opere d’arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquant’anni). Il Codice pone un certo livello di interesse come elemento di definizione delle singole categorie: particolare o eccezionale.
Individuazione dei beni culturali
Perché una cosa sia qualificabile come bc può non bastare che essa sia riconducibile ad una delle categorie. In diversi casi è richiesto l’intervento dell’autorità amministrativa al fine di individuare i beni culturali tramite un accertamento del valore culturale da compiersi con un atto amministrativo discrezionale. L’individuazione è requisito sufficiente per l’operatività della disciplina prevista per i beni culturali, ma talora non necessaria. Ciò dipende dall’appartenenza del bene culturale, ossia dall’identità del soggetto titolare della proprietà in ordine al bene.
Al riguardo sono da distinguere le seguenti situazioni: proprietà dello Stato, di enti pubblici, territoriali, di persone fisiche o giuridiche private con o senza scopo di lucro.
Verifica dell’interesse culturale → Se il Tu (riprendendo le leggi del ’39) prevedeva che tutti gli enti pubblici (escluso lo Stato) e privati presentassero al ministero l’elenco di cose di loro appartenenza di interesse storico, artistico o etc, l’innovazione legislativa arriva solo nel 2000: criticando “una presunzione generale di culturalità” per le cose di proprietà dello Stato, si sanciva l’inalienabilità degli immobili culturali appartenenti al demanio degli enti minori e si estendeva il vincolo di compilazione alle amministrazioni statali.
Le cose mobili e immobili indicate dall’art 10 comma 1 sono sottoposte a verifica. L’esito della verifica positivo comporta la sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, mentre l’esito negativo comporta la sdemanializzazione (nel caso di bene demaniale) e la libera alienabilità. In attesa dell’esito della verifica, il bc è sottoposto ad una inalienabilità cautelare. L’esito positivo va trascritto negli appositi registri immobiliari (art 12).
Nel 2002 è stato introdotto il concetto di silenzio-inadempimento: se il proprietario del bene sottoposto a verifica non ottiene il risultato entro il termine previsto (120 gg) può fare ricorso al giudice amministrativo.
Dichiarazione dell’interesse culturale → La tradizionale modalità di individuazione è prevista dall’art 13 cod. e consiste in un atto, assunto dall’autorità competente, di dichiarazione dell’interesse qualificato rivestito dalla cosa, in genere, di proprietà dei privati. La dichiarazione di interesse esprime una valutazione sulla presenza di un valore culturale all’interno della cosa tale per cui divenga bene culturale. La dichiarazione non è richiesta per le cose dell’art 10 comma 2, poiché per queste non è prevista nemmeno la verifica, trattandosi di beni culturali ex lege. Rientrano in questa categoria: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi e singoli documenti, raccolte librarie delle biblioteche appartenenti agli enti pubblici. Per le opere di architettura moderna e le aree pubbliche sono previste forme di individuazione del valore.
Per quanto riguarda il carattere della dichiarazione, si presenta come un atto di accertamento costitutivo svolto dall’amministrazione.
L’art 15 prevede due forme di pubblicità della dichiarazione. La prima è la notificazione al proprietario, possessore o detentore. La seconda è la trascrizione nei registri immobiliari.
Per quanto riguarda il procedimento: l’art14 disciplina la dichiarazione dei beni sottoposti a tutela statale prevedendo che l’avvio della procedura spetti al soprintende di settore o da un ente minore. Va poi data comunicazione al proprietario. L’atto di dichiarazione va assunto dal ministero. L’art 16 prevede il ricorso amministrativo per motivo di legittimità e di merito.
Altre forme di individuazione → è questo il caso delle opere dell’architettura moderna di cui all’art 11, per le quali si richiede che il Mibac accerti il particolare valore artistico. Un altro caso sono le aree aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale (art 11) che vanno individuate dal comune e dal soprintendente.
Struttura, natura e caratteri dei beni culturali
La qualificazione come bc di una cosa (per soli caratteri oggettivi o in seguito all’individuazione) determina la soggezione a una disciplina pubblicistica contenuta nel Codice, ma non comporta un’alterazione della relazione di appartenenza, in particolare l’avocazione della cosa alla proprietà pubblica. La cosa mantiene l’appartenenza pubblica o privata preesistente e lo statuto proprietario. La configurazione in termini unitari dei beni culturali è da considerarsi attuale. Si parte dalla distinzione tra cosa e bene giuridico, ossia fra un’entità parte del mondo fisico e la sua attitudine a soddisfare un interesse umano.
Il bc è oggetto di una doppia qualificazione giuridica:
- In quanto oggetto di interessi economici è bene patrimoniale, disciplinato dal codice civili o dai diritti patrimoniali.
- In quanto portatrice di un valore culturale, è bene culturale assoggettato al Codice, che attribuisce al potere pubblico le potestà ad essa concernenti.
Coesistono due aree di regolamentazione giuridica che si riferiscono a due valori, uno commerciale e uno culturale. Nel caso di beni ecclesiastici, si ha una pluralità di qualificazione giuridiche che arriva a 3. Il valore culturale è però l’elemento unificante dei beni culturali, in quanto ne permea la categoria. Altri elementi unificanti sono l’immaterialità e la pubblicità. Il bc è immateriale perché è immateriale il valore culturale che opera come elemento di qualificazione della categoria. L’immaterialità connota il bc. Il bc è poi pubblico, in quanto bene di fruizione. In linea con l’art 9, è quindi compito dello Stato provvedere alla tutela dei bc e promuovere lo sviluppo della cultura. Il carattere della pubblicità del bc non riguarda l’assetto proprietario del bene. Il bc di proprietà privata non può imperativamente essere messo a disposizione del pubblico godimento.
Caratteri e condizione giuridica dei bc in quanto beni patrimoniali
Il fatto che una cosa sia qualificata come bene culturale non altera la relazione di appartenenza che la contraddistingueva: la cosa è conservata nella proprietà preesistente. Di qui la prima distinzione tra bc di proprietà privata e di proprietà pubblica.
I beni culturali di proprietà pubblica si articolano in 3 classi: demanio accidentale dello stato, demanio originario dello Stato e demanio culturale.
Demanio accidentale dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni (art 822 e 11 l. 281 del ’70): immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico a norma delle leggi in materia; raccolte di musei, pinacoteche, archivi e biblioteche. Demanio accidentale significa che sono beni di proprietà pubblica (enti territoriali e non territoriali) o privata. Sono demaniali solo se appartengono agli enti territoriali. La qualificazione come bc è presupposto per la demanialità: un edificio dello Stato privo di interesse artistico non è demaniale, ma patrimoniale. Per le raccolte, la demanialità concerne il complesso delle cose.
Demanio culturale: la demanialità si estende alle pertinenze (cose mobili o immobili) di un immobile d’interesse storico etc (ad esempio arredi o statue ornamentali) e alle servitù a favore degli stessi beni.
Demanio originario dello Stato: art 91 Cod., le cose immobili dell’art 10 indicate da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini. Rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato le medesime cose, ma mobili. Nel patrimonio indisponibile ma di qualsiasi ente pubblico rientrano i bc come edifici sedi di uffici pubblici o dedicati a pubblico, servizio e arredi. Tutti gli altri beni pubblici non ascrivibili a beni demaniali né patrimoniali indisponibili sono quindi beni disponibili. Un bc può essere demaniale a doppio titolo: ad esempio una fortezza è sia demanio storico-artistico che demanio militare.
Complesso è il tema dell’inizio e della cessazione della demanialità o dell’indisponibilità dei bc. L’inizio coincide con il momento in cui il bc risulta riconducibile a uno dei tipi configurati dalla norma come demaniali o patrimoniali indisponibili e sussista l’appartenenza ad ente pubblico. Per la demanialità culturale degli immobili è richiesto l’esito positivo della verifica (non per musei, pinacoteche, archivi, biblioteche e altri bc ex lege). La cessazione della demanialità o dell’indisponibilità si verifica quanto il bc perde i caratteri della tipologia previsti dalla norma.
La disciplina dei beni demaniali è dettata dall’art 823 comma 1 c.c. secondo il quale sono “inalienabili e non posso formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Questa la legge dell’incommerciabilità, che concerne solo i beni che non possono appartenere al demanio statale o sono necessariamente legati ad un ente (le piazze di una città ad es), mentre c’è trasferibilità (da Stato a Regioni per es) per quelli appartenenti ad altri enti territoriali. La regola dell’incommerciabilità si manifesta anche nella sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale (non assoggettabilità ad esportazione forzata) e all’espropriazione per pubblica utilità, nonché nella inusucapibilità (acquisizione della proprietà a seguito del possesso nel tempo).
I beni demaniali indisponibili sono trattati dall’art 828 e “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. La regola generale
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