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FUNZIONI
2.
Le funzioni e gli istituti Le attività che le amministrazioni pubbliche svolgono in
relazione ai bc sono disciplinate nella parte prima dei capi II-VII del Titolo I, nel Titolo II e III
della parte II del Codice e sono articolati per istituti.
Sono invece funzioni i complessi di attività che le amministrazioni pubbliche espletano in
ordine ai bc, caratterizzate da finalità generali. La prima funzione dal punto di vista
temporale è a tutela l.1089/1939. Le prime disposizioni in tema di tutela compaiono al XV
secolo, contro lo spoglio dei marmi nelle chiese. Anche lo Statuto albertino si esprimeva
sull’intangibilità della proprietà. Al 1902 risale il primo esempio di legislazione organica dello
Stato unitario in cui si stabilisce l’inalienabilità di alcuni bc, con l’istituzione di un catalogo
nazionale. Nel ’39 c’è la legge Bottai. In tempi
più recenti è emersa la funzione di valorizzazione, a testimonianza di un cambiamento di
approccio nei confronti dei bc, per promuovere la cultura. Il concetto nasce nel ’64 sotto la
Commissione Franceschini che attribuisce il compito di valorizzazione al neo costituito
ministero per i Beni culturali e ambientali.
Nel 1998 d. lgs. 112 si individuano 3 funzioni: 6
Tutela: ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i bc
- Gestione: ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e
- materiali, ad assicurare la fruizione dei bc
Valorizzazione: ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e
- conservazione dei bc e ad incrementarne la fruizione
Esiste per cui una notevole sovrapposizione, in particolare tra gestione e valorizzazione.
Nel Tu, la tutela diventa tutela conservativa, salvaguarda fisica, mentre la valorizzazione si
concentra sulla fruizione pubblica del bene.
Con il nuovo art 117 Cost (dopo la riforma del Titolo V operata dalla l. cost. 18 ottobre 2001
n. 3)le funzioni in tema di bc si polarizzano tra tutela e valorizzazione, laddove quest’ultima
tende a comprendere in senso residuale ogni attività diversa dalla tutela.
La tutela è diretta ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica.
La valorizzazione è invece diretta alla fruizione dei bene culturale. La Corte Cost.
considera tutela e valorizzazione quali materie-attività. Nel Codice vengono individuate
come funzioni la tutela e la valorizzazione, chiamate in attuazione dell’art 9 Cost per
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura. La
nozione di tutela è fornita dall’art 3 comma 1 seconda cui: “Consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività dirette a individuare i beni costituenti il patrimonio
culturale e a garantirne la protezione e la conservazione ai fini di pubblica fruizione”. Come
tipologia di attività, la tutela consiste sia nella disciplina normativa che nell’amministrazione
giuridica dei bc. Tre sono le finalità: individuazione (qualificazione del bc come tale),
protezione e conservazione. Per quanto riguarda gli istituti in cui la tutela si articola si fa
riferimento al Codice, laddove gli istituti disciplinati non si discostano da quelli precedenti,
non è stato disatteso il criterio della delega.
Come ha affermato la Corte Cost, il discriminante tra l’area della tutela e della
valorizzazione dipende dalla diversa considerazione del bene, come valore da preservare
da un lato e come risorsa o servizio dall’altro.
La valorizzazione, definita dall’art 6, consiste “nell’esercizio di funzioni e nella disciplina
delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso”.
Come tipologia di attività, la
valorizzazione è sia disciplina normativa che amministrazione giuridica e interventi
operativi. Come finalità: promuovere la conoscenza del patr. cult, assicurare condizioni di
utilizzo e fruizione (uso individuale e collettivo) e sostenere gli interventi di conservazione.
È indubbia una certa sovrapposizione di ambiti tra tutela e valorizzazione: se assicurare le
migliori condizioni di fruizione pubblica è finalità propria della valorizzazione, la pubblica
fruizione costituisce il fine ultimo della protezione e quindi della tutela.
Come nel caso della tutela, gli istituti della valorizzazione sono individuati nelle altri parti del
codice, in particolare Titolo II della parte 2. Tra queste, l’art 111: le attività di valorizzazione
dei bc consistono nella costituzione e organizzazione di risorse, strutture o reti nella messa
a punto di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali per perseguire le finalità
indicate nell’art 6.
Per fruizione si tende a ritenere il godimento pubblico dei bc. La fruizione compare sia
come finalità (della valorizzazione e della tutela) sia come entità autonoma. Alcuni
7
ritengono che la fruizione si connoti come funzione autonoma rispetto alla tutela e alla
valorizzazione. Sul piano sistematico, la fruizione resta soltanto una finalità della
valorizzazione. Secondo l’art 6, la valorizzazione va attuata in forme compatibili con la
tutela.
Protezione e conservazione Il Codice considera appartenere all’ambito della tutela gli
istituti del Capo III, Titolo I parte 1, intitolato Protezione e conservazione. Allo stesso
ambito si ascrivono anche vigilanza e ispezione (art 12). Si tratta di poteri strumentali
all’esercizio delle funzioni di tutela. L’istituto della vigilanza va attribuito al Mibac (art 18),
mentre quello di ispezione (art 19) ai soprintendenti. Il Capo III “Protezione e
Conservazione”, si articola poi in misure di protezione (art 20-28), misure di conservazione
(art 29-44) e forme di protezione (art 45-52). Le
misure di protezione hanno finalità di salvaguardia dei bc e consistono in divieti e
autorizzazioni di interventi sui beni.
Sono interventi vietati: distruzione, danneggiamento e usi non compatibili (art 20).
L’art 21 come interventi soggetti ad autorizzazione stabilisce che i mutamenti di
destinazione d’uso dei bc devono essere comunicati alla soprintendenza, proprie come
qualsiasi intervento di lavoro di qualunque natura sui bc. La demolizione è soggetta ad
autorizzazione (atto di consenso), mentre la distruzione è vietata, in quanto la prima
prevede la ricostruzione.
L’autorizzazione per demolizione(rimozione definitiva è affidata al direttore regionale
competente. Lo spostamento di bc per mutamento di dimora del detentore va comunicato
con denuncia preventiva.
L’art 22: interventi di edilizia pubblica e privata. È necessario richiede l’autorizzazione
entro 120 e alla conferenza di servizi. Nei casi ammessi dalla legge, si fa ricorso alla Dia
(Denuncia inizio attività). Si parla di silenzio-inadempimento, nel caso in cui sia scaduto il
termine e l’autorità non abbia dato risposta, quindi l’interessato può agire. Per le opere
soggette alla Via (procedura che prevede la verifica preventiva della compatibilità
ambientale dei progetti) deve essere rilasciata dal competente organo del ministero. Esiste
poi il caso dei lavori urgenti o indispensabili, senza previa approvazione.
L’art 28 disciplina l’ordine di sospensione e inibizione degli interventi, compito assegnato
al soprintendente. La sospensione può essere in via di autotutela nel caso di interventi
vietati, o in via cautelare ad esempio per interventi relativi alle cose dell’art 10 cod per le
quali non si sia già provveduto all’individuazione come bc.
L’art 28 comma 4 disciplina l’archeologia preventiva, ovvero la possibilità del
soprintendente di richiedere, in occasione dell’effettuazione di lavori pubblici, l’effettuazione
a spese del committente di ricerche archeologiche preventive su aree di interesse
archeologico. Dal 2005 è obbligatorio prima del progetto portare anche gli esiti di analisi
geologiche e archeologiche preliminari.
Misure di conservazione Mentre le misure di protezione tendono a garantire il bc da
interventi pregiudizievoli dell’uomo, quelle di conservazione disciplinate dalla sez II del
Capo III, si connotano per una finalità di salvaguarda del bene da fattori naturali.
Secondo l’art 29 la conservazione è assicurata da studio, prevenzione, manutenzione e
restauro. La nozione di restauro si contraddistingue in due direzioni: da una
parte l’intervento diretto sulla cosa e dall’altra la dimensione finalistica (il mantenimento
dell’integrità). Il restauro si differenzia dalla prevenzione e dalla salvaguardia che non sono
sul bene stesso. È il Mibac, d’accordo con Regioni, università e istituti di ricerca, a fissare le
attività per la conservazione dei bc. 8
L’art 30 impone a tutti i detentori dei bc l’obbligo di garantirne la conservazione.
Obbligo esteso anche alle persone giuridiche private senza fine di lucro è garantire i bc nel
luogo di destinazione, facendo sorgere un vicolo pertinenziale di un bene mobile rispetto a
un bene immobile.
Gli interventi di conservazione sono sottoposti a previa autorizzazione (art 32). L’interessato
può essere ammesso a fruire di contributi statali o agevolazioni tributarie per lo svolgimento
di attività di conservazione. Il contributo dello Stato (massimo metà dei costi) può essere in
conto capitale (se erogato a fine lavori) o in conto interessi (forma di finanziamento).
Indipendentemente dall’iniziativa del proprietario, l’amministrazione può attivarsi per
interventi cd. Imposti (art 32). Tale interventi possono essere realizzati direttamente
dall’amministrazione oppure a carico del proprietario. Per quanto riguarda la procedura dei
meccanismi imposti, preliminarmente il soprintendente deve scrivere una relazione tecnica
dei lavori e una dichiarazione di necessità, va poi comunicato l’avvio dei procedimenti che
possono svolgersi in maniera diretta o indiretta (a carico del proprietario).
Gli interventi conservativi delle misure cautelari sia in via diretta che indiretta sono posti a
carico del proprietario, poiché comportano in incremento del valore economico del bene.
I bc sottoposti ad attività di
restauro o di conservazione a carico, tot o parziale, dello Stato, e per i quali sono stati
concessi tributi, devono essere (art 38) accessibili al pubblico.
Norme particolari sono previste per interventi conservativi di bc dello Stato o degli enti
territoriali. Fermo restando la responsabilità primaria del Mibac, viene richiamato il principio
di cooperazione intero