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Regime giuridico dei beni culturali
BENI DEMANIALI:
- Incommerciabilità
- Inusucabilità
- Non assoggettabilità a espropriazione forzata
- Sottrazione alla garanzia patrimoniale e all'espropriazione
BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI:
- Non sottrattibilità del bene alle finalità cui è destinato
- Inalienabilità
- Non assoggettabilità a espropriazione forzata
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI:
- Vale la disciplina comune ai beni privati
Tutti i beni culturali ad appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività. A partire dall'ultimo decennio del secolo scorso i beni culturali pubblici sono stati inoltre provvisti di un processo di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione (diritto d'opzione).
TUTELA (individuazione, protezione, conservazione)
La tutela è una delle funzioni (espletate dalle amministrazioni pubbliche in ordine ai beni culturali e paesaggistici) articolata in istituti, che ha
Assunto negli anni diverse evidenze normative. Nei primi decenni del secolo scorso, con la legge Bottai, le norme relative alla tutela erano indirizzate alla conservazione dei beni, concetto ad oggi archiviato per dar spazio ad una concezione più largamente estesa riguardo la corretta valorizzazione. Nel periodo storico fortemente intriso di estetica filosofia crociana, è quasi inevitabile pensare al bene culturale inteso come potere estetizzante e concreto da dover preservare in ogni sua tangibile forma.
Breve sviluppo della legislazione: Le prime disposizioni di tutela si fanno risalire al pieno periodo Rinascimentale, ossia nel XV secolo, le cui norme erano volte a limitare il danneggiamento dei marmi delle Chiese, soprattutto individuate in bolle papali e provvedimenti in Toscana nella seconda metà del XV secolo. Era opportuno in questi anni limitare lo sprovveduto spoglio edilizio avvenuto nei secoli addietro la Rinascenza. Il primo esempio di legislazione organica avvenne
però nello Stato postunitario, nel 1902, in cui la legge mise in evidenza l'inalienabilità di taluni beni proibendo l'espropriazione illecita. Questo decreto normativo ha rappresentato l'archetipo dell'immediatamente successiva legge Bottai, del 1939. Nella seconda metà del Secolo (in cui il periodo storico anche qui fa da programmatico nella comprensione dei fatti giuridici), in piena ondata globalizzatrice, l'obiettivo della tutela del bene era volto ad un più ampio concetto di conservazione, sulla base di principi diffusamente validi all'interno di un territorio esteso (in questo caso quello europeo); basta ricordare a tal proposito le varie 16 commissioni con sede a Parigi dell'UNESCO del 1970.
Le funzioni del d.lgs. del 1998 erano la tutela, la gestione e la valorizzazione. Era presente però una sovrapposizione di intenti, in quanto il confine tra la gestione e la valorizzazione era ridondante, spesso difficile da individuare.
Si è mostrato necessario far chiarezza e, a tal proposito, le funzioni, sempre sulla base di un terreno semantico comune, si son ridotte nel nuovo art. 117 Cost. alla tutela e alla valorizzazione. La tutela, oggi, viene considerata di tipo conservativo, riguardo cioè l'integrità fisica del bene e della sua sicurezza; momento preliminare di fondamentale importanza è in questo caso la individuazione (verifica e dichiarazione) al fine di intendere adeguatamente la culturalità del bene. Analogamente, la valorizzazione è diretta alla fruizione collettiva del bene culturale, su esplicito dettato costituzionale differente dalla prima. L'art. 9 è in questo senso programmatico, poiché specifica il fine ultimo delle suddette funzioni amministrative, e cioè preservare la memoria della comunità nazionale. Tre sono le finalità della tutela: 1. individuazione verifica e individuazione 2. protezione obblighi, autorizzazioni,Divieti, archeologia preventiva
La conservazione prevenzione, manutenzione, restauro
PROTEZIONE
Le misure di protezione adottate dalla funzione di tutela del bene, sono volte alla salvaguardia dei beni cultuali dall'agire dell'uomo, ergo dalle condizioni antropiche cui esso è inevitabilmente sottoposto. Gli interventi sono di diversa natura:
- Interventi vietati: sono quella serie di interventi che sottraggono il bene alle condizioni naturali di cui non può essere privato o sottratto; la distruzione, il danneggiamento e lo smembramento comportano l'alterazione totale o parziale di tale bene, vanno dunque vietati per legge.
- Interventi soggetti ad autorizzazione: al fine di operare interventi di qualsivoglia natura sul bene è opportuno richiedere "atti di consenso", atti cioè con i quali l'amministrazione consente l'utilizzo del bene asservito, a patto che non contrasta l'integrità e la sicurezza.
Di tale bene. Risulta non soggetto ad autorizzazione, ma a denuncia preventiva, l'ospotamento del bene culturale dipendente dal mutamento di dimora del detentore.
- Interventi in materia edilizia: essi sono sottoposti ad una forte attività di controllo da parte dell'amministrazione, su ricorso della Dia (denuncia di inizio di attività), per quegli atti che non comportano variazione strutturale esterna all'immobile. Tale organo non concerne solo i fini, ma riguarda piuttosto il risultato e l'insieme del modus operandi dell'agire necessario. A tal proposito vi è un organo in cui si valuta comparativamente la questione da affrontare nei riguardi del bene in esame, la Conferenza di servizi: uno strumento generale in cui si mettono assieme pluralità al fine di rendere possibili e attuabili atti legittimi.
- Archeologia preventiva: si tratta di una serie di misure di prevenzione volte a tutelare il bene nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Per valutare il rischio d'impatto nella realizzazione dell'opera progettistica nei confronti dei possibili rinvenimenti archeologici, l'amministrazione si rivolge alla sovrintendenza, la quale valuta il caso di effettuare carotaggi e misure preventive ispettivo-preliminari per conoscere in ante partem gli insediamenti, adottando così le adeguate misure di tutela.
La conservazione (art.29) riguarda una serie eterogenea di misure ex ante al fine di limitare gli interventi pregiudizievoli da parte dell'uomo e pongono un obbligo di fare a carico del detentore. Le attività cui fa carico la conservazione sono la prevenzione, la manutenzione ed il restauro.
- Prevenzione: insieme di attività volte a limitare le situazioni di rischio rispetto al verificarsi dell'evento lesivo.
- Manutenzione: sono delle azioni cicliche e di due tipi, ordinaria e straordinaria (quest'ultima basata sul ripristino della condizione di esistenza del bene dal
punto di vista materiale)
- Restauro: il restauro è una serie di attività indirizzate a preservare la continuità del valore portatore dell'oggetto materiale, cioè il messaggio intrinseco al bene, al di là di ogni mera riparazione fisica. Esso suppone un'attenta analisi culturale, di cui un esempio è l'esecuzione di restauro della Cappella Sistina michelangiolesca, dove i colori metallici di appartenenza buonarrotiana sono stati preservati nel loro valore intrinseco, non sulla base estetizzante degli stessi. Questa predizione al recupero del suo testo critico non è scontata ed universale, in quanto in altri territori e culture l'idea di restauro risiede nella sua accezione estetizzante (es. Cina). Vi si distinguono due diversi tipi: 1) volontario: attuato cioè dal privato detentore del bene, 2) imposto dalla sovrintendenza, dove in questo caso vi è una esecuzione in danno, realizzazione che non viene tenuta