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VALORIZZAZIONE
La valorizzazione è stabilita da norme generali perché, secondo l’art. 117 della Costituzione (riparto delle competenze
legislative), la valorizzazione di beni culturali rientra in quelle materie che fanno parte della potestà concorrente o ripartita stato-
regione
L’art. 6 dice che la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e assicurare la migliore utilizzazione e fruizione pubblica, al fine di sviluppare anche la cultura.
La valorizzazione è comunque subordinata alle esigenze di conservazione.
In materia di valorizzazione è assicurata la partecipazione del privato -> promossa, sviluppata, incentivata sia come singolo che
in forma associata (sussidiarietà orizzontale, art. 118)
L’art. 111 dice che le attività di valorizzazione consistano nella costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture, reti +
messa a disposizione di competenze tecniche, finanziarie, strumentali finalizzate al perseguimento delle finalità indicate
nell’art. 6 (migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, promozione della conoscenza del patrimonio culturale,
sviluppo della cultura)
La valorizzazione può essere ad iniziativa pubblica (principi di libera partecipazione, pluralità di soggetti, continuità di esercizio,
parità di trattamento, economicità e trasparenza nella gestione) o privata (attività socialmente utile; regime di favore =agevolazioni
fiscali, sostegni economici statli…
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica= lo Stato e gli enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e luoghi di cultura nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice.
Le regioni disciplinano funzioni e attività di valorizzazione dei beni presenti NON appartenenti allo Stato o dei quali abbia trasferito
la disponibilità (gestione)
La valorizzazione dei beni culturali al di fuori degli istituti e dei luoghi di cultura è assicurata dal soggetto che ne abbia titolarità
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali a cui sono destinati
L’art. 112 stabilisce che tutti i soggetti pubblici debbano cooperare e stabilire accordi che abbiano ad oggetto la
valorizzazione= programmi, piani, modalità di gestione…
Le regioni e i vari enti pubblici possono costituire appositi soggetti giuridici (società, organizzazioni, enti) per elaborare e
sviluppare piani di valorizzazione -> a queste organizzazione possono partecipare anche privati proprietari di beni culturali
suscettibili di essere oggetto di valorizzazione nonché persone giuridiche private senza fine di lucro anche quando non dispongano
di beni privati
In ogni caso qualsiasi ente pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni che gestisce
Possono essere stipulati accordi tra lo Stato/gli enti pubblici territoriali e i provati per regolare servizi strumentali comuni
destinati alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali o accordi per la promozione, diffusione e conoscenza dei beni culturali
113 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata= può beneficiare del sostegno da parte dello Stato tenendo conto
delle misure di valorizzazione e dei beni culturali a cui si riferiscono. Le modalità di valorizzazione sono stabilite tramite
accordo con il proprietario, ma gli enti pubblici territoriali possono concorrere con il Ministero alla valorizzazione dei beni di
proprietà provata partecipando a questi accordi.
L’art. 114 stabilisce che sia in caso di beni pubblici che in caso di beni privati, vanno garantiti determinati livelli di qualità
nell’attività di valorizzazione = il Ministero e gli altri enti pubblici, anche con il concorso dell’università, fissano dei livelli minimi e
uniformi di qualità dell’attività di valorizzazione sui beni. I soggetti che hanno in gestione le attività di valorizzazione dovranno
adeguare la propria condotta a questi livelli.
L’art. 115 stabilisce le forme di gestione della valorizzazione:
o Forma diretta -> gestione in AUS fatta dalla stessa pubblica amministrazione (organi della PA, società partecipate,
Ministero, regione, consorzi pubblici…)
o Forma indiretta -> gestione esternalizzata (affidata ad un terzo attraverso una concessione, scegliendo tra diversi
candidati che presentano un progetto di valorizzazione pluriennale in gare pubbliche = principi di trasparenza, pubblicità e
imparzialità)
La forma di gestione indiretta viene scelta solo quando essa possa garantire una migliore efficienza = valutazione comparativa
discrezionale in termini di sostenibilità economica, finanziaria e di efficacia
L’amministrazione stipula un contratto di servizio che disciplina i diritti e gli obblighi del concessionario (contenuti del progetto e
tempi di attuazione, livelli qualitativi, attività assicurate, servizi da erogare, professionalità degli addetti, servizi essenziali da
garantire per la pubblica fruizione del bene…)
Inoltre l’amministrazione vigila e determina, in caso di inadempimento, la cessazione del contratto concessorio e del conferimento
in uso dei beni (senza indennizzo)
Alla concessione per l’attività di valorizzazione può essere connessa una concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio
dell’attività di valorizzazione = se la prima viene meno, perde efficacia anche l’altra
L’art. 116 riguarda la tutela dei beni culturali conferiti o concessi; da parte della pubblica amministrazione ci saranno quindi gli
obblighi di vigilanza, gestione e tutela.
L’art. 117 riguarda la gestione dei servizi al pubblico (si ricollega alla disciplina prevista dall’art. 101 che riguarda gli Istituti e i
luoghi di cultura -> luoghi destinati alla godibilità pubblica)
Negli Istituti e nei luoghi di cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità del pubblico (in forma
diretta/consortile o in forma indiretta mediante concessione a soggetti privati)
- Servizio editoriale e di vendita (negozi di gadget)
- Servizio riguardante beni librario e archivistici per la fornitura di riproduzioni
- Servizi di accoglienza, assistenza e intrattenimento per l’infanzia
- Servizi di informazione, guida, assistenza didattica, centri di incontro…
- Servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba
- Servizi di pulizia, vigilanza e biglietteria
- Servizi igienici
L’art. 118 stabilisce che il Ministero e gli enti pubblici territoriali possano realizzare programmi e progetti per la promozione e il
sostegno, anche congiunto, di ricerche, studi e tutte le attività conoscitive aventi oggetto il patrimonio culturale.
Ai fini di garantire la raccolta sistematica dei risultati degli studi, possono essere stipulati accordi tra il Ministero e le regioni per
istituire centri di studio, catalogazione e documentazione prevedendo anche il concorso delle università.
L’art. 119 dice che per garantire la conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole, il Ministero può concludere accordi aventi
ad oggetto la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e favorire la fruizione dei soggetti in età scolare + convenzioni
con università e istituti di formazione aventi ad oggetto l’attuazione di progetti informativi e di aggiornamento dei connessi percorsi
didattici
L’art. 120 si occupa delle Sponsorizzazioni dei beni culturali = contratto per ottenere finanziamenti da privati (questi offrono
un contributo economico/organizzativo/di restauro e ottengono di poter associare il bene al proprio
nome/marchio/immagine/attività).
L’aspetto e il decoro del bene da valorizzare sono stabiliti nel contratto di sponsorizzazione.
L’art. 121 si occupa di accordi con le Fondazioni Bancarie; le cui finalità sono varie (opere di beneficienza, servizi di pubblica
utilità nei confronti del cittadino -> sussidiarietà orizzontale, assicurare la conoscenza/la tutela/la valorizzazione dei beni culturali
pubblici)
I contributi sono molto importanti e vengono definiti protocolli d’intesa: questi accordi coordinano interventi per la
valorizzazione e garantiscono il giusto impiego delle risorse finanziare messe a disposizione dalla Fondazione
(DI
VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STATO, PRIVATI, PUBBLICI…)
Essa comporta la possibilità di consultare i documenti presenti (la conoscenza della storia economico/sociale della collettività
nazionale è possibile solo attraverso la consultazione dei documenti storici contenuti negli archivi)
L’art. 122 stabilisce che i documenti conservati negli archivi pubblici sono liberamente consultabili ad eccezione di:
o documenti di carattere riservato relativi alla politica estera/interna che diventano consultabili dopo 50 anni
o documenti contenenti dati sensibili relativi a provvedimenti di natura penale che diventano consultabili dopo 40 anni/70
anni se rivelano lo stato di salute/dettagli della vita privata/dettagli sessuali
o documenti presenti negli archivi privati
o documenti presenti in archivi privati donati allo Stato ma con esplicita richiesta di renderli non consultabili prima di 70 anni
(clausola del soggetto)
Il Ministero dell’interno può autorizzare la consultazione, solo per scopi storici, dei documenti di carattere riservato conservati
negli archivi di Stato anche prima della scadenza del termine di 50 anni (parere reso dalla direzione generale/dal sovraintendente
archivistico)
Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione degli archivi correnti/di deposito rispettando la
riservatezza, la diffusione dei dati sensibili ecc.
Qualora ci siano delle controversie, sarà il Ministero dell’interno di intesa con il Ministero della cultura a stabilire se il
documento possa essere accessibile o meno.
Il titolare dei dati personali può richiedere un blocco qualora questi non siano di carattere pubblico e il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale.
L’art. 127 stabilisce che i privati proprietari di archivi o singoli documenti hanno l’obbligo di permettere agli studiosi la
consultazione degli stessi, facendone motivata richiesta tramite il sovraintendente archivistico (concordate le modalità di accesso in
base ad un apposita convenzione)
caso di violazione delle norme in materia di tutela, circolazione)
SANZIONI (in
Vi sono 3 tipi di sanzioni:
1. amministrative= hanno la finalità di ripristinare/reintegrare il bene culturale dopo gli effetti dell’intervento negativo
(garantire la conservazione e la tutela)
2. civili= riguarda l’annullamento di contratti o gli atti tra privati stipulati in violazione delle norme di tutela, conservazione e
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