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PARTE SESTA LA RESPONSABILITA’
CAPITOLO 53 - LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
La responsabilità è la soggezione all’obbligo del risarcimento del danno per la violazione di un
dovere giuridico, tale responsabilità è detta personale e va distinta rispetto alla responsabilità
patrimoniale che è la soggezione del patrimonio del debitore al diritto di espropriazione forzata dei
creditori. La responsabilità personale si distingue in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
o da illecito civile.
La responsabilità contrattuale sanziona l’inadempimento dell’obbligazione, quale dovere
specifico verso un determinato soggetto detto creditore.
La responsabilità extracontrattuale scaturisce dalla violazione di norme di condotta che regolano la
vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da particolari
rapporti obbligatori. Il dato che accomuna le due responsabilità è la sanzione del risarcimento del
danno per la violazione di un dovere giuridico: obbligo specifico nei confronti del creditore (respo.
Contr.) e obbligo generico nei confronti dei consociati (resp extr.).
La distinzione tra queste due responsabilità attiene ai seguenti aspetti:
1) la responsabilità contrattuale non presuppone la capacità di intendere e di volere del debitore,
che è invece presupposto dalla responsabilità extracontrattuale;
2) se l’inadempimento non è dovuto a dolo, il debitore è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili,
mentre l’autore del fatto illecito è tenuto a risarcire tutti i danni arrecati;
3) il creditore non ha l’onere di provare la colpa del debitore, mentre il danneggiato di fatto illecito
ha l’onere di provare la colpa;
4) il creditore non ha l’onere di provare l’inadempimento mentre il danneggiato si;
5) accanto al rimedio del risarcimento del danno, vi sono rimedi specifici dell’inadempimento;
6) il diritto al risarcimento del danno da inadempimento si prescrive nell’ordinario termine
decennale, mentre il diritto al risarcimento del danno da illecito civile si prescrive di regola in 5
anni.
Sul piano processuale la diversità delle due forme di responsabilità comporta che nel corso del
giudizio la domanda diretta a far valere una di esse non può essere mutata in domanda diretta a
far valere l’altra. La distinzione però sia affievolisce nel tempo, la giurisprudenza ha individuato
anche la responsabilità di contatto sociale che è un’ipotesi di responsabilità da inadempimento
dell’obbligazione che nasce dal “contatto sociale” tra due soggetti che non hanno posto in essere
alcuna relazione contrattuale. (rapporto cittadino e P.A.).
Può aversi concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale quando coesistono le
fattispecie dell’inadempimento e dell’illecito civile.
L’inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
Si distingue in inadempimento totale (la prestazione è del tutto ineseguita) e adempimento inesatto
(la prestazione è quantitativamente o qualitativamente inesatta); si distingue ancora in
inadempimento definitivo (la prestazione non può più essere eseguita) e ritardo (la prestazione è
provvisoriamente ineseguita). Occorre poi distinguere tra inadempimento imputabile è
l’inadempimento che comporta la responsabilità del debitore, cioè la soggezione all’obbligo del
risarcimento del danno e inadempimento non imputabile.
La responsabilità per inadempimento è prevista dal codice nel senso che il debitore che non
esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivane da
causa a lui non imputabile.
Il debitore è responsabile fino al limite dell’impossibilità, ma l’impossibilità è l’impedimento non
prevedibile né superabile con la dovuta diligenza; la diligenza è l’impiego normalmente adeguato
delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore. La diligenza è criterio
di determinazione della prestazione e criterio di responsabilità del debitore.
Il debitore è responsabile se non prova l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile; la colpa è
dunque presunta.
Il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi della persona di cui si avvale (ausiliario)
nell’adempimento dell’obbligazione. Il principio della responsabilità del debitore per il fatto degli
ausiliari è a prescindere dall’ausiliario quindi è una responsabilità oggettiva.
Fondamento di questa regola è l’esigenza che chi si appropria dell’operato altrui ne assuma anche
il rischio per i danni arrecati ai terzi. Presupposti della responsabilità del debitore per il fatto
dell’ausiliario sono : 1) la posizione dell’ausiliario dell’autore del fatto: ausiliario è la persona di cui il
debitore si avvale per adempiere l’obbligazione; 2) il carattere doloso o colposo del fatto; 3) la
connessione tra il fatto e le incombenze dell’ausiliario.
Il codice sancisce la nullità della clausole che escludono o limitano preventivamente la
responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Sono nulle le claausole che lmitano
l’ammontare del danno risarcibile, che esonerano il debitore per fatti dell’ausiliario e quella per
colpa lieve.
Inderogabili sono obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, gli obblighi che attengono
all’esercizio di uffici pubblici e privati, gli obblighi sanzionati penalmente o derivanti dalla violazione
di norme penali.
Il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio; il
creditore che agisce contro il debitore in giudizio deve dare priva del suo diritto di credito; il
creditore è invece esonerato dall’onere della prova dell’inadempimento in quanto le situazioni
giuridiche persistono finchè non ne risulta l’estinzione.
La mora del debitore è il ritardo imputabile la debitore.
Essa si distingue dal ritardo; presupposti sono: 1) la scadenza del termine; 2)l’imputabilità del
ritardo a dolo o colpa del debitore; 3) la costituzione in mora, cioè la richiesta del creditore.
La mora richiesta dl creditore è detta ,ora ex persona, mentre quella che si produce per scadenza
del termine è detta automatica o ex re.
Il debitore è costituito in mora per atto del debitore, il codice prevede tre ipotesi nelle quali il
debitore è costituito in mora automaticamente: a) quando il debito deriva da fatto illecito; b) quando
il debitore ha dichiarato epr iscritto di non voler eseguire l’obbligazione ; c) quando è scaduto il
termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Il debitore in mora non è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione in quanto si
tratta di un evento che il tempestivo adempimento dell’obbligazione avrebbe evitato e che è quindi
a lui imputabile. Al debitore moroso è dato provare che l’oggetto della prestazione sarebbe
egualmente perito presso il creditore.
CAPITOLO 54 - LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE. L’ILLECITO.
La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità sancita a carico dell’autore del fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Accanto alla figura generale dell’illecito si pongono figure speciali di responsabilità civile
caratterizzate dalla particolarità del fatto lesivo, in quanto compiuto nell’esercizio di una
determinata attività o dalla particolarità del rapporto intercorrente tra il responsabile e l’autore del
fatto.
Primo elemento costitutivo oggettivo della generale figura dell’illecito civile è il fatto.
Il fatto è la vicenda che causa il danno ingiusto ed è riferibile ad un soggetto.
Il fatto non consiste solo in una vicenda umana, ma può esser anche una vicenda della natura, ciò
che conta è che la responsabilità sia riconducibile ad un soggetto.
Il fatto può essere istantaneo o permanente secondo che si esaurisca nella produzione istantanea
dell’evento dannoso o continui a causare il danno nel tempo.
Il fatto può anche essere omissivo se il responsabile non compie quanto per legge è tenuto a
compiere a tutela di un altrui interesse.
Altro elemento oggettivo costitutivo dell’illecito civile è il danno ingiusto.
Danno ingiusto è la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione; per
l’illecito si parla di danno-evento che si distinguono dai danni-conseguenze.
Si distingue il danno quale effetto economico negativo che prescinde dal requisito dell’ingiustizia.
Per qualificare il fatto come illecito non occorre che il danno si sia già verificato, è sufficiente che il
fatto sia causalmente idoneo a produrre il danno infatti prima che avvenga l’illecito è possibile
inibire il fatto dannoso, ma solo con la produzione del danno sorge però l’obbligo di risarcirlo.
La nozione di ingiustizia del danno è ancora oggetto di dibattito; la concezione tradizionale
ravvisava nel danno ingiusto solo la violazione di un diritto soggettivo assoluto, oggi invece
riguarda anche la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione.
Interessi giuridicamente protetti sono anzitutto gli interessi tutelati dai diritti della personalità, sono
poi gli interessi economici tutelati dai diritti reali e dai diritti di credito.
Altro elemento costitutivo dell’illecito è il nesso di causalità intercorrente tra il fatto e il danno.
La risarcibilità è sancita come conseguenza dell’inadempimento, la prova del nesso causale grava
sul danneggiato.
Gli elementi soggettivi dell’illecito sono il dolo e la colpa.
Il dolo designa un particolare momento psicologico del fatto illecito: l’intenzionalità; può definirsi
precisamente come l’intenzionalità del fatto illecito.
Fatto illecito doloso è il fatto intenzionale. Requisiti del dolo sono: 1) la volontarietà del fatto; 2) la
consapevolezza della conseguenza dannosa derivante dal fatto; 3) la consapevolezza
dell’ingiustizia del danno.
Il dolo va distinto dal dolo-vizio; nel primo caso il dolo è un requisito psicologico dell’illecito mentre
nel secondo il dolo è una tipica e autonoma fattispecie di illecito che può rilevare come vizio della
volontà contrattuale ed esso stesso c