Estratto del documento

Istituzioni di diritto privato

Parte prima - Nozioni introduttive

Capitolo I - La norma giuridica

Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione. Tra le varie normi sociali, le norme giuridiche sono quelle di cui la società garantisce l’osservanza mediante sanzioni esterne di diverso tipo.

In senso soggettivo, il diritto è una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica. (Se ad esempio un soggetto dà in prestito del denaro, egli ha un diritto di credito e cioè ha la pretesa giuridicamente tutelata a riavere il denaro dato.)

L’ordinamento giuridico è il diritto di una società, cioè l’insieme delle norme giuridiche che governano una società. Nella vita, gli uomini si organizzano ripartendosi le funzioni e costituendo centri di poteri ai quali un gruppo si assoggetta. Le singole organizzazioni formano varie istituzioni. L’istituzione è un gruppo sociale stabilmente organizzato (la famiglia, il Comune, lo Stato); nell’ambito del nostro ordinamento lo Stato è la massima istituzione, detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale.

Momento essenziale della norma giuridica è quello della sua garanzia sociale, e questa garanzia è data dalla sanzionabilità. La norma giuridica è socialmente garantita da sanzioni esterne. La sanzione esterna è una conseguenza sfavorevole prevista per l’inosservanza della norma e comporta la privazione di un bene o di un effetto giuridicamente vantaggioso.

Le sanzioni sono di diverso tipo: penali, esecutorie, risarcitorie e invalidatorie. Le sanzioni penali tendono a punire il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale. Le sanzioni esecutorie sono quelle che attuano specificamente l’interesse leso dalla violazione della norma (es. la violazione della norma di consegnare la cosa al proprietario comporta la sanzione del rilascio coattivo). Le sanzioni risarcitorie sono le sanzioni che tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione della norma. Le sanzioni invalidatorie sono le sanzioni che tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma.

L’imperatività della norma giuridica consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. La norma è inderogabile quando gli interessati non possono sostituirla nella sua applicazione con altre norme. L’imperatività è un carattere non essenziale del diritto. Accanto alle norme imperative vi sono infatti le norme derogabili, e cioè le norme che gli interessati possono sostituire nella loro applicazione con altre disposizioni legali o negoziali. Le norme derogabili non sono imperative ma sono pur sempre socialmente garantite, ossia munite di sanzione. Le norme derogabili possono infatti essere sostituite da altre disposizioni.

La norma è generale quando è rivolta a una generalità di destinatari; è astratta quando prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibili entro l’ipotesi prevista. Il carattere della generalità è stato inteso in relazione all’esigenza del principio di uguaglianza.

La norma morale esprime un dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria convenienza e dall’altrui giudizio. Alcuni doveri morali sono recepiti e tipizzati dalla coscienza collettiva; questi doveri designano la morale sociale che si distingue in buon costume e correttezza. Il buon costume indica i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata; la correttezza o buona fede in senso oggettivo è l’impegno morale di solidarietà sociale.

La scienza del diritto indaga sulle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali ed indaga sulle basi delle fonti del diritto; la sociologia indaga sulle leggi naturalistiche di tali rapporti, indaga con metodi sperimentali, opinioni e statistiche; la sociologia può occuparsi anche di fenomeni giuridicamente rilevanti (sociologia giuridica) ma sempre in quanto fenomeni governati da cause ed effetti naturali. Molto spesso il giurista si occupa anche dell’aspetto economico della regolamentazione coercitiva; infatti, la Costituzione dedica un apposito titolo ai rapporti economici.

Le norme giuridiche si ripartiscono in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico. Il diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra i consociati, ovvero il diritto comune delle persone e dell’economia. Il diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia. Poteri autoritari sono riconosciuti a determinati enti e in primo luogo allo Stato.

La distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è già presente nella dottrina romana che ci ha tramandato la nota definizione di Ulpiano secondo la quale il diritto pubblico è quello che attiene allo Stato, mentre il diritto privato è quello che concerne l’utilità dei singoli. Le norme del diritto internazionale sono applicabili nell’ambito dell’ordinamento statale solo se questo le recepisce e le rende efficaci mediante apposita legge. Il diritto dell’Unione Europea è il complesso delle norme emanate dalle autorità sovranazionali che formano l’Unione Europea. Ha la sua origine nel Trattato di Roma.

Capitolo II - Le fonti del diritto

Fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie, alcune prevalgono rispetto ad altre e costituiscono così la gerarchia delle fonti. L’indicazione gerarchica delle fonti è contenuta nelle disposizioni preliminari al codice civile.

Fonti formali del diritto sono: le leggi costituzionali; le leggi ordinarie; i regolamenti; gli usi normativi. Al vertice di quest’ordine ci sono anche i regolamenti e le direttive comunitarie. I primi hanno diretta e generale applicazione nell’ordinamento statale; le seconde devono essere attuate con una legge interna.

A) Costituzione

La legge è un precetto emanato dallo Stato nell’esercizio della sua suprema potestà normativa, che è la potestà legislativa esercitata anche dalle Regioni. La Costituzione ha la prevalenza perché è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione e funzione dei pubblici poteri.

La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettare i principi costituzionali. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi. La legge dichiarata costituzionalmente illegittima perde la sua efficacia normativa e non può più essere applicata. Le decisioni della Corte che dichiarano la illegittimità della norma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale. I principi costituzionali sono molto importanti per il diritto privato perché riconoscono all’uomo diritti inviolabili quali diritti di libertà, di solidarietà sociale.

A1) I regolamenti e le direttive comunitarie

Le fonti normative del diritto comunitario sono: i regolamenti e le direttive comunitarie. I regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale direttamente applicabili all’interno degli Stati membri. Sono diritto vigente nell’ordinamento statale, non possono essere modificati dalla legge statale e si sottraggono al giudizio diretto di incostituzionalità, ma non possono prevalere sulla Costituzione.

Le direttive invece regolano i rapporti intersoggettivi dei cittadini dell’Unione, hanno come destinatari gli Stati membri vincolandoli a realizzare determinati risultati attraverso le forme e i mezzi da essi prescelti. Non hanno efficacia normativa nei rapporti tra privati, ma tra Stato e privati. La mancata attuazione di esse può dar luogo a responsabilità extracontrattuale degli Stati morosi verso i privati quando sussiste una violazione grave.

B) Le leggi ordinarie. I codici.

Le leggi ordinarie sono quelle emanate dallo Stato e in esse si distinguono codici e leggi speciali. Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia, non è una legge formalmente superiore ad altre leggi, ma la sua importanza risiede nella sistematicità e compiutezza della sua disciplina.

Il fenomeno della codificazione si deve all’illuminismo nel ‘700, che voleva ridurre la complessità e l’oscurità del diritto introducendo un insieme di norme ben scritte, facilmente comprensibili e applicabili. I primi importanti codici furono il codice prussiano (emanato nel 1794), il codice civile austriaco (1811) e il codice civile francese detto codice Napoleone (1804), che influenzò poi il codice italiano emanato nel 1865. Attualmente sono vigenti nel nostro ordinamento: codice civile; codice della navigazione del 1942; codice di procedura civile del 1940; codice penale 1930; codice di procedura penale (1989).

Il codice civile

Il codice civile vigente è stato emanato nel 1942 durante il regime fascista. In origine conteneva norme ispirate a quell’ideologia che sancivano ad esempio la discriminazione razziale, eliminate in seguito. Il codice civile si compone di articoli numerati (2969 articoli), ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in più periodi separati da un a capo, detti commi.

Il testo del codice si divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in generale. Le disposizioni preliminari riguardano le fonti del diritto, l’interpretazione e l’applicazione della legge nel tempo. Il primo libro è il libro delle persone e della famiglia; il secondo delle successioni; il terzo delle proprietà; il quarto delle obbligazioni; il quinto del lavoro; il sesto della tutela dei diritti.

Le leggi speciali e i testi unici

Le leggi speciali sono leggi statali diverse da quelle del codice. Lo Stato emana nel corso del tempo numerose leggi e, poiché non sempre la legge successiva abroga interamente la legge precedente, può risultare difficile stabilire quali norme sono ancora vigenti e quali no. Perciò sono stati creati i testi unici che sono raccolte di norme vigenti unitariamente coordinate ad opera di organi pubblici. Se il testo unico è emanato nell’esercizio del potere legislativo, esso costituisce una nuova legge, e le norme anteriori che non siano incluse nel testo devono considerarsi abrogate. Se invece il testo unico è emanato nell’esercizio del potere regolamentare, le norme vigenti non subiscono alcuna modifica e conservano il loro vigore. Alcuni testi unici hanno avuto formalmente la denominazione di “codici”.

Le leggi regionali

Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate alla legislazione statale e nelle materie di legislazione concorrente. Lo Stato ha competenza esclusiva per l’ordinamento civile e penale, giurisdizione e norme processuali, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

C) I regolamenti

Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge, emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro potestà regolamentare. Si distingue tra regolamenti indipendenti, che contengono una disciplina autonoma del loro oggetto, e regolamenti esecutivi, che dettano norme di attuazione e di specificazione di una disciplina principale.

Il regolamento è sempre di grado inferiore alla legge: esso non può contenere norme contrarie a disposizioni legislative. Nell’ipotesi in cui una norma regolamentare sia in contrasto con una legge, essa è senz’altro inefficace e va quindi disapplicata. Hanno contenuto normativo e si parla a riguardo di fenomeno di delegificazione i regolamenti delegati, ovvero i regolamenti che sono emanati dal Governo in base a una legge delega che indica i principi generali. Altri regolamenti a contenuto normativo sono emanati da Autorità indipendenti (Consob, Banca d’Italia) in determinati settori specifici.

D) I contratti collettivi con efficacia generale

Il contratto collettivo è un contratto di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare uniformemente i rapporti di lavoro della categoria. Ha efficacia generale quando si applica a tutti coloro che appartengono a una determinata categoria lavorativa. I sindacati stipulano contratti collettivi di diritto comune che hanno efficacia per gli iscritti ai sindacati in virtù del principio privatistico della rappresentanza volontaria. Questi hanno un’efficacia normativa che va oltre la cerchia degli iscritti, incidendo sulla generalità dei rapporti di categoria.

E) Gli usi normativi o consuetudini. Distinzione con gli usi negoziali

Gli usi normativi o consuetudini sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti. Gli usi non sono norme emanate con procedimento formale, ma si formano spontaneamente; la loro osservanza è pari a quella delle norme. Elementi costitutivi della consuetudine sono un elemento obiettivo o materiale, cioè la costante ripetizione nel tempo di un determinato comportamento, e un elemento soggettivo, cioè il convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento.

Nel nostro ordinamento la legge statale dà agli usi un rilievo limitato, occupano infatti l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti e hanno efficacia limitatamente alle materie che non siano regolate da leggi o regolamenti. La prova degli usi è data principalmente attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di commercio.

Gli usi normativi devono essere distinti dai c.d. usi negoziali o clausole d’uso che sono clausole inserite in un certo tipo di contratto. Gli usi normativi sono una fonte formale di norme giuridiche obiettive costitutive dell’ordinamento giuridico generale; gli usi negoziali sono invece pratiche negoziali che si presumono volute dalle parti e hanno l’efficacia delle clausole contrattuali.

La giurisprudenza, in senso oggettivo, è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari. Le sentenze sono le decisioni che risolvono in via autoritaria le controversie di diritto. La giurisprudenza può anche essere intesa in senso soggettivo per indicare la magistratura. Il nostro ordinamento ignora il principio della vincolatività dei precedenti per cui il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze, anche se in realtà si crea un orientamento che uniforma le decisioni e nel caso questo non avviene si parla di overruling, ovvero il mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di una norma giuridica o di un sistema di norme inatteso.

Gli orientamenti giurisprudenziali si desumono dalle massime; la massima è il principio di diritto applicato dalla sentenza e spiega l’interpretazione della norma, quindi la giurisprudenza, pur non essendo fonte di diritto, concorre alla formazione di esso. Il riconoscimento che la giurisprudenza concorre alla formazione del diritto va spiegato in base al principio di effettività che muove dall’intendimento del diritto nella sua realtà di norma regolatrice dei rapporti sociali e coglie il momento essenziale della giuridicità nell'effettività, in quanto la norma è regolatrice dei rapporti sociali solo se la società l’accetta e l’applica come tale.

L’equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. In questo fondamentale significato, l’equità assolve due diverse funzioni: quale criterio di valutazione (l’equità tende sempre a contemperare interessi diversi tenendo conto di tutte le esigenze rilevanti secondo la coscienza sociale anche se non rilevanti per la norma giuridica) e quale criterio di soluzione della controversia in sostituzione del diritto positivo. L’equità non è una fonte di diritto perché non è una norma, ma solo un criterio di soluzione della lite. L’equità è la giustizia del caso concreto.

Le leggi e i regolamenti per conseguire efficacia devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ma vi sono anche periodici privati e periodici telematici che pubblicano tutti i testi legislativi che vengono via via emanati. Per una ricerca di giurisprudenza, invece, sono indispensabili i Repertori generali: Repertorio generale della giurisprudenza italiana; Repertorio generale del Foro italiano; Repertorio generale della giustizia civile. Sono periodici annuali che riportano tutte le massime delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione e i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale. Per gli aggiornamenti si consultano invece i Massimari della Cassazione o le riviste giurisprudenziali.

Capitolo III - L'interpretazione della legge

L’interpretazione della norma giuridica è l’atto che ne determina il significato. L’interpretazione è un atto disciplinato dalla legge, la quale detta i criteri mediante i quali l’interpretazione deve essere compiuta.

I criteri legali di interpretazione della legge sono il criterio letterale e il criterio funzionale. Il criterio letterale impone all’interprete di attribuire alla legge il significato manifestato dalle parole di essa secondo la loro connessione. Il criterio funzionale impone all’interprete di non attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. La legge tiene conto quindi della ragione per cui è emanata che coincide con l’interesse specifico da questa tutelato.

L’interpretazione letterale quindi necessita...

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 35
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 1 Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 35.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Giornalismo, prof. Bianca, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Bianca Pag. 31
1 su 35
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ladycroft17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia e diritto del giornalismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community