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rapporti obbligatori (FATTI O ATTI DAI QUALI L’OBBLIGAZIONE TRAE ORIGINE).
Nel codice le fonti tipiche dell’obbligazioni sono il contratto, l’atto illecito in
conformità dell’ordinamento giuridico (Art. 1173)
Il rapporto obbligatorio del contratto non è da confondere con il rapporto
contrattuale, poiché l’obbligazione indica il vincolo per cui una prestazione è
dovuta, mentre il rapporto contrattuale è il complesso unitario delle posizioni
attive e passive scaturenti dal contratto.
L’atto illecito è fonte di obbligazione di risarcimento del danno, in cui ogni
fatto doloso o colposo che cagioni ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno. Art 2043 c.c.
Dall’articolo 1173 che rinvia all’idoneità di produzione di obbligazioni da
qualsiasi fatto o atto in conformità dell’ordinamento giuridico, vanno distinte
fonti diverse come le promesse unilaterali, e quindi i diritti di credito e la
promessa al pubblico, la gestione di affari altrui, il pagamento
dell’indebito e l’ingiustificato arricchimento. A queste si aggiungono le altre
fattispecie desumibili dal codice, come la collazione, o dalle leggi speciali.
La promessa unilaterale è il negozio unilaterale mediante il quale il soggetto
si impegna ad eseguire una determinata prestazione. Essa non produce effetti
obbligatori salvo nei casi previsti dalla legge. La promessa unilaterale è sancita
quindi dal principio di tipicità, quale conferma di esclusività del contratto. Tra
i casi ammessi dalla legge sono compresi la promessa di pagamento, la
ricognizione di debito, la promessa al pubblico e i titoli di credito.
La promessa di pagamento differisce dalla promessa unilaterale, per
quest’ultima si intende un soggetto che assume un debito prima inesistente,
mentre per promessa di pagamento di intende un soggetto che si assume un
debito che ritiene già esistente, al quale si assume un valore sostanziale ma
meramente processuale. Inoltre la promessa di pagamento dispensa colui a
favore del quale è stata fatta l’onere di provare il rapporto fondamentale.
La promessa al pubblico è il negozio mediante il quale un soggetto
s’impegna pubblicamente ad eseguire una prestazione a favore di chi si trovi in
una determinata azione. Essa è un atto gratuito, che può avere scopo
pubblicitario, di ricompensa per un’azione, o un fine altruistico. Quest’ultimo
non va confuso con la donazione, quale atto di liberalità volto all’arricchimento
di un determinato beneficiario. La promessa è vincolante nel momento in cui
viene resa pubblica e può essere revocata solo per giusta causa, o comunque
non dopo che si sia verificata l’azione. L’effetto obbligatorio della promessa al
pubblico è condizionato al compimento dell’atto previsto, mentre se la
promessa concerne eventi futuri ma certi, è immediatamente obbligatoria. Se
l’azione viene compiuta da più persone separatamente, la prestazione
promessa spetta a colui che per prima ne ha dato la notizia. La promessa al
pubblico è un atto unilaterale, diversa dall’offerta al pubblico, quale proposta
contrattuale che dà luogo alla formazione di un contratto a seguito
dell’accettazione altrui.
Si ha gestione di affari altrui quando il soggetto assume consapevolmente e
senza esservi obbligato la cura dell’interesse di chi non è in grado di
provvedervi. Le obbligazioni principali che nascono da tale gestione sono
l’obbligazione del gestore di continuare la gestione intrapresa e quella
dell’interessato di adempiere alle obbligazioni assunte in suo nome.
L’oggetto della gestione è una qualsiasi attività giuridica o materiale. La
disciplina della gestione di fonda sul principio di solidarietà sociale. La legge
richiede la capacità di agire del gestore, in quanto la gestione è un fatto
giuridico volontario che comporta il sorgere di obbligazioni. I presupposti per la
gestione di affari altrui sono l’impedimento dell’interessato, la consapevolezza
del gestore di curare un interesse altrui, la spontaneità dell’intervento e l’utilità
iniziale della gestione. L’impedimento dell’interessato (absentia domini) a
provvedere al proprio interesse è un requisito della gestione di affari altrui, in
mancanza dell’incarico conferito dall’interessato la gestione costituisce
un’ingerenza della sfera giuridica altrui. È sufficiente che l’interessato si trovi in
una situazione oggettiva o soggettiva che gli precluda il curare del proprio
interesse. La consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui è un
fondamento solidaristico. La spontaneità significa che il gestore non deve
essere obbligato alla cura dell’interessato. Per l’utilità iniziale della gestione si
intende che la gestione sia utilmente iniziata, in quanto il risultato finale
negativo non toglie che l’intervento del gestore fosse giustificato. L’utilità
sussiste se l’intervento è idoneo ad incrementare il valore di un bene o ad
evitarne il pregiudizio. Il gestore è obbligato a continuare la gestione dell’affare
intrapreso fino a quando l’affare sia stato espletato. Infine l’interessato è tenuto
a rimborsare al gestore le spese sostenute.
Pagamento d’indebito è l’esecuzione di una prestazione non dovuta, la
lesione è causata dallo stesso danneggiato. L’indebito è oggettivo quando
l’adempiente esegue una prestazione in base ad un titolo inesistente o
inefficace. L’indebito è soggettivo quando l’adempiente esegue un debito altrui
nell’erronea credenza di essere egli il debitore. Chi riceve un pagamento non
dovuto è tenuto alla restituzione. Il pagamento d’indebito produce quindi
obbligazioni. Gli elementi dell’indebito oggettivo sono il pagamento e la
mancanza del titolo, differentemente dall’indebito soggettivo dove non è
richiesto l’errore dell’adempiente. Per pagamento non si intende solamente
denaro ma anche il conferimento di beni. Una delimitazione comprende le
prestazioni materiali, escludendone gli atti giuridici. Le prestazioni consistenti
in atti giuridici non sono suscettibili di ripetizione, ma vanno valutate sul piano
della validità. La mancanza del titolo indica l’assenza dell’obbligo di eseguire la
prestazione che pertanto non è dovuta. Da questo può derivare l’invalidità, la
risoluzione o la revoca del contratto. Può derivare inoltre dalla già avvenuta
estinzione di un’obbligazione. Titolare del diritto di ripetizione è l’adempiente. I
presupposti specifici dell’indebito soggettivo sono l’esistenza del credito in
capo a chi riceve la prestazione e l’errore scusabile dell’adempiente di essere
tenuto al pagamento. L’errore scusabile deve essere provato dall’adempiente
mentre la perdita in buona fede del titolo o delle garanzie dev’essere provata
dall’accipiente (colui che riceve un oggetto, un bene e simili). Fatto impeditivo
del diritto alla restituzione è la circostanza che il creditore si sia privato in
buona fede del titolo o delle garanzie di credito. La buona fede
dell’accipiente consiste nell’ignoranza dell’errore scusabile dell’adempiente,
e quindi del diritto di quest’ultimo di ripetere la prestazione. La ripetizione è
disciplinata alla stregua dell’indebito oggettivo che impone all’accipiente di
restituire frutti o interessi dal giorno della domanda o del pagamento a seconda
che sia di buona o mala fede. L’incapace che ha ricevuto l’indebito è
responsabile solo nei limiti in cui la prestazione è rivolta a suo vantaggio. Il
vantaggio è da definirsi nella sua ragionevole utilizzazione, tenuto conto
dell’interesse e dell’autonomia dell’incapace. La pubblica amministrazione è
assoggettata alla disciplina comune dell’indebito e le relative azioni sono
competenza del giudice ordinario.
L’ingiustificato arricchimento esprime la regola secondo la quale chi si
arricchisce senza una giusta causa a danno di un altro, è obbligato, nei limiti
dell’arricchimento, a indennizzare chi ha subito la correlativa diminuzione
patrimoniale. L’ingiustificato arricchimento rientra tra le fonti legali delle
obbligazioni, poiché principio che sta a fondamento delle varie fonti legali di
diritto privato. I presupposti dell’azione legale di arricchimento sono
l’arricchimento di un soggetto, il correlativo impoverimento di altro soggetto, la
mancanza di una giusta causa. L’arricchimento consiste in qualsiasi vantaggio
suscettibile di valutazione economica, come un incremento patrimoniale o un
mancato detrimento patrimoniale. Anche l’utilizzazione temporanea di
un bene o di un servizio dà luogo ad un arricchimento. Il correlativo
impoverimento di altro soggetto consiste nel pregiudizio economico, in
particolare della perdita o mancata utilizzazione di un bene. Esso condiziona e
delimita il diritto di indennizzo, determinato in ragione della diminuzione
patrimoniale dell’impoverito. La mancanza di una giusta causa è il presupposto
fondamentale, e sussiste quando il vantaggio economico è correlato ad un
impoverimento altrui non remunerato. L’indennizzo è determinato nella minor
misura tra il valore del bene perduto dall’impoverito e il valore del vantaggio
conseguito dall’arricchito. L’obbligo della restituzione è subordinato alla
sussistenza della cosa al tempo della domanda. L’azione di arricchimento ha
carattere sussidiario in quanto esse è improponibile quando l’impoverito può
esercitare altre azioni per farsi indennizzare. L’azione di arricchimento è
esperibile anche nei confronti dello stato e degli enti pubblici.
IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA PRIVATA – CAP. 34
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il codice civile prevede una
disciplina contrattuale generale e una più specifica di singoli tipi di contratto. I
due momenti essenziali del contratto sono il momento soggettivo e il momento
oggettivo. Il momento soggettivo identifica il contratto quale atto decisionale
delle parti, più precisamente come un accordo, ovvero una manifestazione di
volontà. Il momento oggettivo identifica il contratto come autoregolamento
di rapporti giuridici patrimoniali, ovvero la disposizione, la regola che le due
parti pongono in essere mediante il loro accordo. Il co