FATTI E ATTI GIURIDICI
I fatti che accadono nella realtà so dividono in fatti naturali (la caduta di un
albero), e fatti riconducibili al comportamento dell’uomo ( guida di
un’autovettura). I fatti possono definirsi giuridici quando il loro accadimento
comporta determinate conseguenze giuridiche per l’ordinamento. (es. un
terremoto è un fatto naturale che diventa giuridico solo se vi siano danni a cose
o persone). I fatti e gli atti giuridici determinano il susseguirsi dell’attività
giuridica e in particolare del rapporto giuridico.
RAPPORTO GIURIDICO= relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.
Le sue principali vicende sono la costituzione, la modificazione e l’estinzione.
La nozione di fatto giuridico è strettamente legata alla nozione di fattispecie.
FATTISPECIE= (latino facti species, immagine del fatto) indica un fatto
astratto previsto da una norma giuridica al quale l’ordinamento ricollega
determinati effetti giuridici.
FATTO GIURIDICO = può essere ogni accadimento, naturale o umano, al
verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto
giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. fatto doloso
colposo o fatto illecito fatto è usato con riferimento ad un comportamento
umano sia esse doloso/intenzionale o colposo/dovuto a negligenza. I fatti
giuridici si distinguono in: fatti giuridici naturali e atti giuridici. I fatti giuridici
naturali sono gli eventi della natura ai quali l’ordinamento ricollega effetti
ATTI GIURIDICI=
giuridici. comportamenti riconducibili all’uomo ai quali
l’ordinamento ricollega effetti giuridici. Gli atti giuridici (uomo) si dividono in
atti leciti e atti illeciti. Gli atti illeciti → atto giuridico in senso stretto= atti
umani consapevoli e volontari contrari all’ordinamento giuridico (insultare o
umiliare un'altra persona ha come effetto giuridico il risarcimento per lesione di
diritti fondamentali). Gli atti leciti (materiali o dichiarazioni)= atti consapevoli
e volontari conformi all’ordinamento giuridico → gli atti materiali consistono
nella modificazione del materiale del mondo esterno (costruzione di un
manufatto o consegna di un bene).
Le dichiarazioni sono fatti comunicativi dell’opinione o della volontà dei
soggetti (dichiarazione di accettare l’eredità)= atti diretti a comunicare agli
altri il proprio pensiero. In quest’ambito, le dichiarazioni negoziali (o negozi
giuridici) assumono un ruolo importante, esse sono dichiarazioni di volontà del
soggetto volte a produrre determinati effetti giuridici, voluti dall’autore
dell’atto.
NEGOZIO GIURIDICO= SI capacità d'agire, dichiarazioni di volontà del
soggetto volto a dare effetti giuridici
ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO= SI capacità di intendere e di volere,
NO volontà del soggetto di produrre effetti giuridici ( volta al compimento
dell'atto)
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Le situazioni giuridiche soggettive sono posizioni ideali del soggetto
giuridicamente rilevanti ASSUNTE NEL RAPPORTO GIURIDICO. I soggetti
protagonisti del rapporto sono chiamati parti ed il terzo è colui che è estraneo.
Le situazioni giuridiche soggettive ATTIVE sono posizioni di PREMINENZA del
soggetto e sono ad esempio i diritti soggettivi, le facoltà e le aspettative
Le situazioni giuridiche soggettive PASSIVE sono situazioni di
SUBORDINAZIONE del soggetto, tali sono i doveri, le pretese e le soggezioni.
FACOLTA'= è un potere giuridicamente spettante al soggetto in ordine a
determinate attività di fatto o comportamenti. Esse concorrono a formare il
contenuto dei diritti soggettivi (es. la proprietà ha per contenuto la facoltà di
godere e di disporre del bene). Manifestazioni del diritto soggettivo che non
hanno carattere autonomo.
L’ONERE= Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento. E' una situazione soggettiva che impone al
soggetto di tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio
interesse. L’ onere è quindi un comportamento connotato dalla libertà (art.
2697 comma 1).
ASPETTATIVA= Interesse individuale tutelato in via provvisoria e strumentale,
è una tutela anteriore. E' la posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto,
precisamente dell’effetto derivante da una fattispecie sottoposta a condizione
sospensiva o risolutiva. L’aspettativa è una figura vicina al diritto soggettivo, in
quanto tutela un interesse del soggetto, ma si differenzia da esso in quanto ne
rappresenta uno stadio anteriore.
Alcuni diritti e doveri si ricollegano alla posizione di una persona in un gruppo
sociale= STATUS= qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell'individuo
in una collettività (es. stato di cittadino italiano,di coniuge, di figlio). A seguito
dell’affermarsi del principio di uguaglianza lo status ha perso il suo significato
originario di condizione sociale dell’individuo. Anche la riforma della filiazione
ha enunciato il principio di unificazione dello stato giuridico dei figli, non
facendo differenza tra figlio naturale o non riconosciuto. In definitiva il diritto
allo stato è il diritto della persona al riconoscimento della propria cittadinanza
e della sua posizione giuridica familiare.
POTERE GIURIDICO= designa la possibilità spettante al soggetto di produrre
determinati effetti giuridici. I poteri possono essere classificati in base alla
natura degli effetti prodotti, ad esempio i poteri di destinazione, la destinazione
di un bene a pertinenza.
UFFICI= potere conferito dalla legge o dal giudice nell'interesse altrui. Il suo
esercizio comporta adempimento ad un obbligo.
DIRITTO POTESTATIVO= il potere di modificare la sfera giuridica altrui. I
poteri che hanno a contenuto un diritto soggettivo possono spettare anche agli
incapaci di agire o naturali. Nel caso in cui essi non possano esercitare i propri
poteri vi è la nomina di un rappresentante legale. Altro potere importante è il
potere dispositivo, che permette di disporre di una determinata situazione
giuridica mediante atti modificativi, l’estintivi o traslativi. In alcune situazioni
giuridiche il potere dispositivo prende il nome di Legittimazione, un potere di
disposizione specifico del soggetto in relazione ad una data situazione
giuridica. La mancata legittimazione comporta l’inefficacia del contratto
all’oggetto che la parte non è competente a disporre.
POTESTA'= potere al soggetto per tutelare un interesse altrui (diritto
pubblico).
Il diritto soggettivo è una posizione giuridica di vantaggio riconosciuta al
soggetto a diretta tutela di un suo interesse. Nel diritto soggettivo si distingue
l’elemento formale, il contenuto, che identifica la posizione del titolare, e
l’elemento funzionale, l ‘ interesse, il motivo per cui esso è costituito.
I diritti soggettivi posso essere classificati per struttura, qui troviamo una
divisione: i diritti soggettivi relativi e assoluti. I diritti soggettivi assoluti
sono valevoli nei confronti di tutti i consociati (ERGA OMNES), si strutturano
come un rapporto di preminenza rispetto ai terzi. Tra questi troviamo i diritti
alla personalità, i diritti fondamentali e i diritti reali. I diritti soggettivi
relativi sono valevoli sono nei confronti di determinati soggetti. Tra cui i diritti
di credito e familiari.
L’abuso del diritto indica l’alterazione funzionale del diritto. Esso colpisce gli
atti che rientrano nell’ambito dei poteri formalmente spettanti al titolare del
diritto ma che non rispondono ad un suo apprezzabile interesse risultando
pregiudizievoli per gli altri. Esempi frequenti di abuso del diritto sono presenti
nel divieto di atti emulativi, e nell’esercizio del diritto di recesso.
Il diritto potestativo è il diritto avente a contenuto il potere del soggetto di
modificare nel proprio interesse una determinata situazione giuridica mediante
una dichiarazione unilaterale di volontà. Al potere soggetto è correlativa una
soggezione, e al potere potestativo sono ricondotti il diritto del proprietario del
fondo di rendere comune il muro sul confine, il diritto di riscatto convenzionale
nella vendita, il potere di scioglimento della comunione ed altri.
L’interesse legittimo è l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi.
CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ D’AGIRE – CAP. 7
Il soggetto è ogni centro di imputazione di diritti e doveri. Per il diritto l’uomo è
una persona o, soggetto di diritto nell’uso dottrinale. L’uomo è in quanto tale,
una persona: assume questo attribuito alla nascita e lo conserva fino la morte.
Per persona si intende un soggetto dotato di capacità giuridica generale. Le
persone possono suddividersi in persone fisiche e giuridiche. La persona
fisica è la persona umana, le persone giuridiche sono le organizzazioni al
quale l’ordinamento riconosce la capacità giuridica generale e l’autonomia
patrimoniale perfetta (società di capitali, fondazioni) .
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni
giuridiche (di diritti e obblighi) e la si possiede per il solo fatto di esistere. Essa
compete a tutte le persone fisiche (dalla nascita alla morte) e alle persone
giuridiche, e si fa riferimento all’art. 1 del codice civile. Un soggetto acquista la
capacità giuridica con la nascita, ovvero con la vita extrauterina bambino che
muore dopo il suo primo respiro ha comunque acquistato capacità giuridica).
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a esplicare direttamente la
propria autonomia negoziale o patrimoniale (a esercitare diritti e ad assumere
gli obblighi di cui è titolare). Essa si acquista con il compimento del 18° anno di
età e può subire delle limitazioni. Difettano della capacità di agire: i minori di
anni diciotto, gli interdetti giudiziali: le persone con infermità mentale a cui
viene revocata la capacità di agire tramite provvedimento giudiziale, e gli
interdetti legali coloro che scontano una condanna superiore a cinque anni. È
prevista anche la ridotta capacità di agire, ovvero quando il soggetto può
compiere e ricevere atti giuridici, ma per alcuni più importanti ha bisogno
dell’assistenza di un curatore. Hanno una ridotta capacità di agire: gli
emancipati (un minore che ha contratto matrimonio) e gli inabilitati (persone
con un’infermità mentale non grave da richiedere l’interdizione.) Il minore
(incapace legale) non può gestire la sua sfera privata e patrimoniale, per
questo vi è la nomina di un rappresentante legale o di un curatore (minorenne
può essere proprietario di un appartamento, ma non può venderlo). Una
persona incapace di agire è pur sempre giuridicamente capace, purché gli atti
che incidono sulla sua sfera giuridica debbano essere compiuti o ricevuti dal
rappresentante legale.
L’incapacità speciale è la preclusione del soggetto rispetto a determinati
rapporti giuridici. Essa è assoluta quando sussiste nei confronti di tutti i
consociati ed è relativa quando sussiste nei confronti di determinate persone.
L’incapacità speciale non può essere rimossa tramite autorizzazione o
convalida, cosa che la differenzia dagli impedimenti soggettivi, suscettibili a
revoca.
L’incapacità negoziale è una conseguenza dell’incapacità di agire, essa è
l’inidoneità al diretto compimento di atti negoziali incidenti sulla sua sfera
giuridica. Essi dovranno essere compiuti da un rappresentante legale. Gli atti
compiuti (illecitamente) da un minore sono annullabili in favore del minore, ma
possono essere annullati solamente dal minore o dal suo rappresentante, non
dal terzo. Il contratto non è annullabile invece se il minore attraverso raggiri ha
fatto credere all’altro contraente di essere maggiorenne. Non sono compresi
nell’incapacità di agire tutti gli atti che si intrinsecano nelle libertà
fondamentali e gli atti negoziali in cui il minore esprime la sua partecipazione
alla vita di relazione conformemente alla sua personalità.
difetta
Il minore anche della capacità di stare in giudizio ovvero di convenire
direttamente in cause civili. Art 75 c.p.c. → sono capaci di stare in giudizio solo
le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Il
minore può comunque stare in giudizio per mezzo del suo rappresentante
legale. Il minore può compiere atti giuridici leciti e atti giuridici in senso stretto
purché non siano pregiudizievoli o a lui sfavorevoli. Il minore non può tuttavia
compiere atti che prevedano la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi o
oneri, rendendo quindi inefficace l’atto nel momento in cui esso venga
stipulato. Non si riconosce al minore una incapacità delittuale, quindi egli non è
responsabile solamente se dimostra che in quel momento non era capace di
intendere e di volere. Per lui risponderanno allora i suoi genitore, i suoi tutori, o
qualsiasi persona avesse in custodia il minore al momento dell’illecito. Il
danneggiato terzo in causa può comunque chiedere al posto del risarcimento,
un equo indennizzo. Il minore è rappresentato legalmente dai suoi genitori. Nel
caso della loro morte o impossibilità a di esercitare questa responsabilità viene
nominato un tutore, che di fatto acquista la rappresentanza legale e la cura
del minore e del suo patrimonio, rappresentandolo in tutti gli atti negoziali. Per
il compimento di alcuni atti, come la riscossione di capitali, il tutore deve
essere autorizzato dal giudice tutelare, per atti più importanti, come la
costituzione di ipoteche, dal tribunale. Nel caso in cui vi sia un conflitto di
interessi tra il minore e il suo tutore viene nominato un protutore. Il tutore
viene nominato solamente nel caso in cui il minore sia orfano, quindi
non abbia I genitori. Il minore allora deve essere dichiarato in stato di
adottabilità, e quando viene adottato, il tutore non esercita più poteri legali su
di lui, in quanto parte integrante della nuova famiglia adottiva.
L’emancipazione è lo stato di ridotta capacità di agire che il minore acquista
contraendo matrimonio. L’emancipato può svolgere atti di ordinaria
amministrazione e atti personali. Per gli atti di straordinaria amministrazione
l’emancipato è assistito da un curatore il quale presta il suo consenso al
compimento degli atti. La figura del curatore speciale viene introdotta quando
tra l’emancipato e il curatore vi sia un conflitto di interessi. Ad oggi
l’emancipazione ha perso la sua applicazione in quanto per contrarre
matrimonio bisogna essere maggiorenni, e solamente in casi straordinari, al
compimento dei 16 anni. Al compimento dei 18 anni l’emancipato acquista la
completa capacità di agire.
L’interdizione giudiziale è lo stato giudizialmente dichiarato di incapacità di
agire della persona maggiorenne che a causa della sua abituale infermità
mentale non è in grado di provvedere ai propri interessi. Per questo fine, viene
nominato un tutore con la funzione di protezione del soggetto, il quale non
può provvedere ai propri affari. Senza una dichiarazione giudiziale, un infermo
mentale conserva la sua capacità di agire. I presupposti per interdire una
grave malattia
persona sono due: il primo è che il soggetto sia affetto da una
mentale, che gli provoca delle condizioni mentali stabilmente alterate, non a
breve termine. Secondo presupposto è che a causa della malattia mentale il
non possa provvedere ai propri interessi.
soggetto Può essere dichiarato
interdetto solamente una persona che abbia compiuto la maggior età.
L’azione di interdizione può essere proposta dal coniuge, da un convivente
stabile, da parenti entro il quarto grado e da affini entro il secondo. In questi
casi è legittimato ad agire il pubblico ministero. A seguito di un’azione
giudiziale d’interdizione il soggetto perde la capacità di agire. Come il
minorenne egli difetta della capacità negoziale, tali atti devono essere
compiuti dal suo tutore, gli atti stipulati dall’interdetto possono essere annullati
dal tutore, si prescrive in 5 anni dalla cessazione dello stato d’incapacità. Come
il minore, egli può usufruire di servizi pubblici e atti relativi alla vita quotidiana.
Egli difetta anche della capacità di stare in giudizio. NB= A differenza del
minore però, egli non può contrarre matrimonio, e i suoi trattamenti sanitari
devono essere autorizzati dal tutore. L’interdetto può compiere e ricevere atti
giuridici leciti purché non siano a lui pregiudizievoli. Per gli illeciti non gli viene
riconosciuta una capacità delittuale, in quanto incapace di intendere e di
volere. Del fatto dannoso risponde chiunque sia tenuto alla sua sorveglianza,
salvo che provi che non è riuscito ad impedire il fatto. art 2047. Responsabili
sono allora gli insegnanti o i precettori sotto cui l’interdetto era in sorveglianza
art 2048 Se nessuno si dimostra imputabile, allora al danneggiato spetterà un
equo indennizzo art 2047 comma 2. L’interdetto è rappresentato da un tutore,
egli lo rappresenta in tutti gli atti giuridici, ne amministra i bene e ha cura della
sua persona.
L’interdizione legale è lo stato di incapacità di agire della persona fisica
maggiorenne condannata per un delitto non colposo alla reclusione per un
tempo non inferiore a cinque anni. Essa rientra nelle pene accessorie, con
una funzione sanzionatoria. L’interde
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