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FATTI E ATTI GIURIDICI

I fatti che accadono nella realtà so dividono in fatti naturali (la caduta di un

albero), e fatti riconducibili al comportamento dell’uomo ( guida di

un’autovettura). I fatti possono definirsi giuridici quando il loro accadimento

comporta determinate conseguenze giuridiche per l’ordinamento. (es. un

terremoto è un fatto naturale che diventa giuridico solo se vi siano danni a cose

o persone). I fatti e gli atti giuridici determinano il susseguirsi dell’attività

giuridica e in particolare del rapporto giuridico.

RAPPORTO GIURIDICO= relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.

Le sue principali vicende sono la costituzione, la modificazione e l’estinzione.

La nozione di fatto giuridico è strettamente legata alla nozione di fattispecie.

FATTISPECIE= (latino facti species, immagine del fatto) indica un fatto

astratto previsto da una norma giuridica al quale l’ordinamento ricollega

determinati effetti giuridici.

FATTO GIURIDICO = può essere ogni accadimento, naturale o umano, al

verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto

giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. fatto doloso

colposo o fatto illecito  fatto è usato con riferimento ad un comportamento

umano sia esse doloso/intenzionale o colposo/dovuto a negligenza. I fatti

giuridici si distinguono in: fatti giuridici naturali e atti giuridici. I fatti giuridici

naturali sono gli eventi della natura ai quali l’ordinamento ricollega effetti

ATTI GIURIDICI=

giuridici. comportamenti riconducibili all’uomo ai quali

l’ordinamento ricollega effetti giuridici. Gli atti giuridici (uomo) si dividono in

atti leciti e atti illeciti. Gli atti illeciti → atto giuridico in senso stretto= atti

umani consapevoli e volontari contrari all’ordinamento giuridico (insultare o

umiliare un'altra persona ha come effetto giuridico il risarcimento per lesione di

diritti fondamentali). Gli atti leciti (materiali o dichiarazioni)= atti consapevoli

e volontari conformi all’ordinamento giuridico → gli atti materiali consistono

nella modificazione del materiale del mondo esterno (costruzione di un

manufatto o consegna di un bene).

Le dichiarazioni sono fatti comunicativi dell’opinione o della volontà dei

soggetti (dichiarazione di accettare l’eredità)= atti diretti a comunicare agli

altri il proprio pensiero. In quest’ambito, le dichiarazioni negoziali (o negozi

giuridici) assumono un ruolo importante, esse sono dichiarazioni di volontà del

soggetto volte a produrre determinati effetti giuridici, voluti dall’autore

dell’atto.

NEGOZIO GIURIDICO= SI capacità d'agire, dichiarazioni di volontà del

soggetto volto a dare effetti giuridici

ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO= SI capacità di intendere e di volere,

NO volontà del soggetto di produrre effetti giuridici ( volta al compimento

dell'atto)

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Le situazioni giuridiche soggettive sono posizioni ideali del soggetto

giuridicamente rilevanti ASSUNTE NEL RAPPORTO GIURIDICO. I soggetti

protagonisti del rapporto sono chiamati parti ed il terzo è colui che è estraneo.

Le situazioni giuridiche soggettive ATTIVE sono posizioni di PREMINENZA del

soggetto e sono ad esempio i diritti soggettivi, le facoltà e le aspettative

Le situazioni giuridiche soggettive PASSIVE sono situazioni di

SUBORDINAZIONE del soggetto, tali sono i doveri, le pretese e le soggezioni.

FACOLTA'= è un potere giuridicamente spettante al soggetto in ordine a

determinate attività di fatto o comportamenti. Esse concorrono a formare il

contenuto dei diritti soggettivi (es. la proprietà ha per contenuto la facoltà di

godere e di disporre del bene). Manifestazioni del diritto soggettivo che non

hanno carattere autonomo.

L’ONERE= Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne

costituiscono il fondamento. E' una situazione soggettiva che impone al

soggetto di tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio

interesse. L’ onere è quindi un comportamento connotato dalla libertà (art.

2697 comma 1).

ASPETTATIVA= Interesse individuale tutelato in via provvisoria e strumentale,

è una tutela anteriore. E' la posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto,

precisamente dell’effetto derivante da una fattispecie sottoposta a condizione

sospensiva o risolutiva. L’aspettativa è una figura vicina al diritto soggettivo, in

quanto tutela un interesse del soggetto, ma si differenzia da esso in quanto ne

rappresenta uno stadio anteriore.

Alcuni diritti e doveri si ricollegano alla posizione di una persona in un gruppo

sociale= STATUS= qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell'individuo

in una collettività (es. stato di cittadino italiano,di coniuge, di figlio). A seguito

dell’affermarsi del principio di uguaglianza lo status ha perso il suo significato

originario di condizione sociale dell’individuo. Anche la riforma della filiazione

ha enunciato il principio di unificazione dello stato giuridico dei figli, non

facendo differenza tra figlio naturale o non riconosciuto. In definitiva il diritto

allo stato è il diritto della persona al riconoscimento della propria cittadinanza

e della sua posizione giuridica familiare.

POTERE GIURIDICO= designa la possibilità spettante al soggetto di produrre

determinati effetti giuridici. I poteri possono essere classificati in base alla

natura degli effetti prodotti, ad esempio i poteri di destinazione, la destinazione

di un bene a pertinenza.

UFFICI= potere conferito dalla legge o dal giudice nell'interesse altrui. Il suo

esercizio comporta adempimento ad un obbligo.

DIRITTO POTESTATIVO= il potere di modificare la sfera giuridica altrui. I

poteri che hanno a contenuto un diritto soggettivo possono spettare anche agli

incapaci di agire o naturali. Nel caso in cui essi non possano esercitare i propri

poteri vi è la nomina di un rappresentante legale. Altro potere importante è il

potere dispositivo, che permette di disporre di una determinata situazione

giuridica mediante atti modificativi, l’estintivi o traslativi. In alcune situazioni

giuridiche il potere dispositivo prende il nome di Legittimazione, un potere di

disposizione specifico del soggetto in relazione ad una data situazione

giuridica. La mancata legittimazione comporta l’inefficacia del contratto

all’oggetto che la parte non è competente a disporre.

POTESTA'= potere al soggetto per tutelare un interesse altrui (diritto

pubblico).

Il diritto soggettivo è una posizione giuridica di vantaggio riconosciuta al

soggetto a diretta tutela di un suo interesse. Nel diritto soggettivo si distingue

l’elemento formale, il contenuto, che identifica la posizione del titolare, e

l’elemento funzionale, l ‘ interesse, il motivo per cui esso è costituito.

I diritti soggettivi posso essere classificati per struttura, qui troviamo una

divisione: i diritti soggettivi relativi e assoluti. I diritti soggettivi assoluti

sono valevoli nei confronti di tutti i consociati (ERGA OMNES), si strutturano

come un rapporto di preminenza rispetto ai terzi. Tra questi troviamo i diritti

alla personalità, i diritti fondamentali e i diritti reali. I diritti soggettivi

relativi sono valevoli sono nei confronti di determinati soggetti. Tra cui i diritti

di credito e familiari.

L’abuso del diritto indica l’alterazione funzionale del diritto. Esso colpisce gli

atti che rientrano nell’ambito dei poteri formalmente spettanti al titolare del

diritto ma che non rispondono ad un suo apprezzabile interesse risultando

pregiudizievoli per gli altri. Esempi frequenti di abuso del diritto sono presenti

nel divieto di atti emulativi, e nell’esercizio del diritto di recesso.

Il diritto potestativo è il diritto avente a contenuto il potere del soggetto di

modificare nel proprio interesse una determinata situazione giuridica mediante

una dichiarazione unilaterale di volontà. Al potere soggetto è correlativa una

soggezione, e al potere potestativo sono ricondotti il diritto del proprietario del

fondo di rendere comune il muro sul confine, il diritto di riscatto convenzionale

nella vendita, il potere di scioglimento della comunione ed altri.

L’interesse legittimo è l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi.

CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ D’AGIRE – CAP. 7

Il soggetto è ogni centro di imputazione di diritti e doveri. Per il diritto l’uomo è

una persona o, soggetto di diritto nell’uso dottrinale. L’uomo è in quanto tale,

una persona: assume questo attribuito alla nascita e lo conserva fino la morte.

Per persona si intende un soggetto dotato di capacità giuridica generale. Le

persone possono suddividersi in persone fisiche e giuridiche. La persona

fisica è la persona umana, le persone giuridiche sono le organizzazioni al

quale l’ordinamento riconosce la capacità giuridica generale e l’autonomia

patrimoniale perfetta (società di capitali, fondazioni) .

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni

giuridiche (di diritti e obblighi) e la si possiede per il solo fatto di esistere. Essa

compete a tutte le persone fisiche (dalla nascita alla morte) e alle persone

giuridiche, e si fa riferimento all’art. 1 del codice civile. Un soggetto acquista la

capacità giuridica con la nascita, ovvero con la vita extrauterina bambino che

muore dopo il suo primo respiro ha comunque acquistato capacità giuridica).

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a esplicare direttamente la

propria autonomia negoziale o patrimoniale (a esercitare diritti e ad assumere

gli obblighi di cui è titolare). Essa si acquista con il compimento del 18° anno di

età e può subire delle limitazioni. Difettano della capacità di agire: i minori di

anni diciotto, gli interdetti giudiziali: le persone con infermità mentale a cui

viene revocata la capacità di agire tramite provvedimento giudiziale, e gli

interdetti legali coloro che scontano una condanna superiore a cinque anni. È

prevista anche la ridotta capacità di agire, ovvero quando il soggetto può

compiere e ricevere atti giuridici, ma per alcuni più importanti ha bisogno

dell’assistenza di un curatore. Hanno una ridotta capacità di agire: gli

emancipati (un minore che ha contratto matrimonio) e gli inabilitati (persone

con un’infermità mentale non grave da richiedere l’interdizione.) Il minore

(incapace legale) non può gestire la sua sfera privata e patrimoniale, per

questo vi è la nomina di un rappresentante legale o di un curatore (minorenne

può essere proprietario di un appartamento, ma non può venderlo). Una

persona incapace di agire è pur sempre giuridicamente capace, purché gli atti

che incidono sulla sua sfera giuridica debbano essere compiuti o ricevuti dal

rappresentante legale.

L’incapacità speciale è la preclusione del soggetto rispetto a determinati

rapporti giuridici. Essa è assoluta quando sussiste nei confronti di tutti i

consociati ed è relativa quando sussiste nei confronti di determinate persone.

L’incapacità speciale non può essere rimossa tramite autorizzazione o

convalida, cosa che la differenzia dagli impedimenti soggettivi, suscettibili a

revoca.

L’incapacità negoziale è una conseguenza dell’incapacità di agire, essa è

l’inidoneità al diretto compimento di atti negoziali incidenti sulla sua sfera

giuridica. Essi dovranno essere compiuti da un rappresentante legale. Gli atti

compiuti (illecitamente) da un minore sono annullabili in favore del minore, ma

possono essere annullati solamente dal minore o dal suo rappresentante, non

dal terzo. Il contratto non è annullabile invece se il minore attraverso raggiri ha

fatto credere all’altro contraente di essere maggiorenne. Non sono compresi

nell’incapacità di agire tutti gli atti che si intrinsecano nelle libertà

fondamentali e gli atti negoziali in cui il minore esprime la sua partecipazione

alla vita di relazione conformemente alla sua personalità.

difetta

Il minore anche della capacità di stare in giudizio ovvero di convenire

direttamente in cause civili. Art 75 c.p.c. → sono capaci di stare in giudizio solo

le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Il

minore può comunque stare in giudizio per mezzo del suo rappresentante

legale. Il minore può compiere atti giuridici leciti e atti giuridici in senso stretto

purché non siano pregiudizievoli o a lui sfavorevoli. Il minore non può tuttavia

compiere atti che prevedano la perdita di un diritto o l’assunzione di obblighi o

oneri, rendendo quindi inefficace l’atto nel momento in cui esso venga

stipulato. Non si riconosce al minore una incapacità delittuale, quindi egli non è

responsabile solamente se dimostra che in quel momento non era capace di

intendere e di volere. Per lui risponderanno allora i suoi genitore, i suoi tutori, o

qualsiasi persona avesse in custodia il minore al momento dell’illecito. Il

danneggiato terzo in causa può comunque chiedere al posto del risarcimento,

un equo indennizzo. Il minore è rappresentato legalmente dai suoi genitori. Nel

caso della loro morte o impossibilità a di esercitare questa responsabilità viene

nominato un tutore, che di fatto acquista la rappresentanza legale e la cura

del minore e del suo patrimonio, rappresentandolo in tutti gli atti negoziali. Per

il compimento di alcuni atti, come la riscossione di capitali, il tutore deve

essere autorizzato dal giudice tutelare, per atti più importanti, come la

costituzione di ipoteche, dal tribunale. Nel caso in cui vi sia un conflitto di

interessi tra il minore e il suo tutore viene nominato un protutore. Il tutore

viene nominato solamente nel caso in cui il minore sia orfano, quindi

non abbia I genitori. Il minore allora deve essere dichiarato in stato di

adottabilità, e quando viene adottato, il tutore non esercita più poteri legali su

di lui, in quanto parte integrante della nuova famiglia adottiva.

L’emancipazione è lo stato di ridotta capacità di agire che il minore acquista

contraendo matrimonio. L’emancipato può svolgere atti di ordinaria

amministrazione e atti personali. Per gli atti di straordinaria amministrazione

l’emancipato è assistito da un curatore il quale presta il suo consenso al

compimento degli atti. La figura del curatore speciale viene introdotta quando

tra l’emancipato e il curatore vi sia un conflitto di interessi. Ad oggi

l’emancipazione ha perso la sua applicazione in quanto per contrarre

matrimonio bisogna essere maggiorenni, e solamente in casi straordinari, al

compimento dei 16 anni. Al compimento dei 18 anni l’emancipato acquista la

completa capacità di agire.

L’interdizione giudiziale è lo stato giudizialmente dichiarato di incapacità di

agire della persona maggiorenne che a causa della sua abituale infermità

mentale non è in grado di provvedere ai propri interessi. Per questo fine, viene

nominato un tutore con la funzione di protezione del soggetto, il quale non

può provvedere ai propri affari. Senza una dichiarazione giudiziale, un infermo

mentale conserva la sua capacità di agire. I presupposti per interdire una

grave malattia

persona sono due: il primo è che il soggetto sia affetto da una

mentale, che gli provoca delle condizioni mentali stabilmente alterate, non a

breve termine. Secondo presupposto è che a causa della malattia mentale il

non possa provvedere ai propri interessi.

soggetto Può essere dichiarato

interdetto solamente una persona che abbia compiuto la maggior età.

L’azione di interdizione può essere proposta dal coniuge, da un convivente

stabile, da parenti entro il quarto grado e da affini entro il secondo. In questi

casi è legittimato ad agire il pubblico ministero. A seguito di un’azione

giudiziale d’interdizione il soggetto perde la capacità di agire. Come il

minorenne egli difetta della capacità negoziale, tali atti devono essere

compiuti dal suo tutore, gli atti stipulati dall’interdetto possono essere annullati

dal tutore, si prescrive in 5 anni dalla cessazione dello stato d’incapacità. Come

il minore, egli può usufruire di servizi pubblici e atti relativi alla vita quotidiana.

Egli difetta anche della capacità di stare in giudizio. NB= A differenza del

minore però, egli non può contrarre matrimonio, e i suoi trattamenti sanitari

devono essere autorizzati dal tutore. L’interdetto può compiere e ricevere atti

giuridici leciti purché non siano a lui pregiudizievoli. Per gli illeciti non gli viene

riconosciuta una capacità delittuale, in quanto incapace di intendere e di

volere. Del fatto dannoso risponde chiunque sia tenuto alla sua sorveglianza,

salvo che provi che non è riuscito ad impedire il fatto. art 2047. Responsabili

sono allora gli insegnanti o i precettori sotto cui l’interdetto era in sorveglianza

art 2048 Se nessuno si dimostra imputabile, allora al danneggiato spetterà un

equo indennizzo art 2047 comma 2. L’interdetto è rappresentato da un tutore,

egli lo rappresenta in tutti gli atti giuridici, ne amministra i bene e ha cura della

sua persona.

L’interdizione legale è lo stato di incapacità di agire della persona fisica

maggiorenne condannata per un delitto non colposo alla reclusione per un

tempo non inferiore a cinque anni. Essa rientra nelle pene accessorie, con

una funzione sanzionatoria. L’interde

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher basileaas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia.
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