DIRITTO TRIBUTARIO
Il diritto tributario, branca del diritto pubblico, è la disciplina che si occupa dello studio dei tributi ed in
particolare della disciplina delle singole imposte. Il diritto tributario è un diritto di secondo grado in quanto
poggia sul diritto comune, sui vari rami dell'ordinamento complessivo, e fa dunque riferimento ad un diritto
già esistente ( ). Il diritto tributario
il diritto civile in genere, articolato nel diritto privato, commerciale, penale, etc.
può essere visto sotto due aspetti:
- Diritto tributario sostanziale: si occupa della struttura dei tributi ( );
elementi essenziali
- Diritto tributario formale: riguarda le procedure di attuazione dei tributi.
Il tributo è un’entrata dell’ente pubblico, ci sono però altri tipi di entrate di tipo sia privato ( si fondano sui
) che pubblico ( ).
contratti es. concessione di gestione delle spiagge ai privati da parte del demanio
Il diritto tributario ruota intorno ad un principio fondamentale, l’interesse fiscale o ragion fiscale: interesse
che l’ente ha affinché ci sia una certa e rapida riscossione dei tributi, per far fronte alle esigenze di finanza
pubblica ( ). Alle Regioni, che hanno il potere legislativo, viene data la possibilità di creare
servizi pubblici
tributi propri, che non si devono sovrapporre ai campi di applicazione coperti dai tributi dello Stato ( es. le
Regioni non potrebbero istituire un IRPEF regionale poiché i redditi delle persone sono già colpiti da un’imposta dello
). Il diritto tributario è un insieme di deroghe al diritto comune, che dà per presupposto. La ratio di tutto
Stato
ciò è un principio sotteso a tutte le norme costituzionali, che è quello dell'interesse fiscale, che mira ad una
svelta, rapida, sollecita riscossione dei tributi da parte dell'ente impositore per far fronte alle esigenze di
finanza pubblica. l'Art. 2195 del Codice
Il diritto tributario nel dare la definizione di imprenditore ai fini fiscali richiama
Civile l'Art. 2082
, relativo all'imprenditore commerciale, in correlazione con , ma si discosta da esso. Sulla
all’art. 55 del Testo Unico delle Imposte
base dell’interesse fiscale, il diritto tributario applica una deroga
sui Redditi ( )
TUIR , infatti, dà definizione del reddito d'impresa, che è una delle categorie di reddito definite
dalla legge, e sottolinea che sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali, dunque di tutte le attività di cui all'art 2195 del Codice Civile ((i) attività industriale diretta alla
produzione di beni o servizi; (ii) attività intermediaria alla circolazione di beni; (iii) attività di trasporto per terra, per
), anche qualora non siano
acqua o per aria; (iv) attività bancaria o assicurativa; (v) attività ausiliarie alle precedenti
organizzate in forma di impresa. Vi è una deroga rispetto al diritto civile, rappresentata dal fatto che ci si
riferisce alle diverse attività in sé stesse, a prescindere dal fatto che siano organizzate in forma di impresa:
a fini fiscali si considera imprenditore anche chi non lo è a livello civile. ESEMPI: Il gondoliere, il tassista da un
punto di vista fiscale sono imprenditori perché offrono un’attività di trasporto anche se dal punto di vista civilistico sono
lavoratori autonomi ( ).
manca il requisito di organizzazione di fattori di lavoro e capitale – problema di tutto il mondo degli artigiani
Altra deroga presente nel diritto tributario è relativa all'istituto dell'anatocismo ( ),
interessi sugli interessi
teoricamente applicabile a tutte le obbligazioni pecuniarie, ma non a quelle tributarie: esiste una legge
( ) che restringe l'applicabilità di tale istituto (
dettata dalla Cassazione rimborsare gli interessi sugli interessi
).
costerebbe troppo allo Stato ritardatario
Il Processo tributario garantisce forme di tutela a chi paga i tributi, più precisamente nella situazione di
lesione della ricchezza dei soggetti da parte delle imposte: il contribuente, gravato da tributi maggiori
rispetto a quelli che doveva sostenere, si rivolge ad un giudice speciale, la Commissione tributaria, per
l'Art. 1 del
ottenere il rimborso delle maggiori somme versate. Per quanto riguarda il processo tributario,
D.Lgs. 546/1992 stabilisce che ad esso si applicano le norme del Codice di Procedura Civile, ma solo per
DPR 602/1973
quanto compatibili. Allo stesso modo, in materia di riscossione delle imposte, il , prevede
che il sistema di riscossione coattiva ( Equitalia spa è la concessionaria da parte dello Stato dei servizi di
) delle imposte avvenga con
riscossione coattiva; l’Agenzia delle Entrate è preposta alla riscossione delle imposte
le medesime modalità dell’esecuzione forzata della procedura ordinaria ( ), solo ove
Codice di Procedura Civile
non diversamente disposto. Chi non adempie agli obblighi fiscali è soggetto a sanzioni pecuniarie o penali,
a seconda della gravità dell’inadempienza: se il contribuente non paga entro 60 giorni dal ricevimento della
cartella di pagamento, l’agente della riscossione può agire in via esecutiva, espropriando i beni mobili ed
immobili ( ).
Codice di procedura civile
PRINCIPI Interesse fiscale
DEL Principio di legalità o riserva di legge – art. 23 Cost.
DIRITTO Principio di capacità produttiva – art. 53 Cost.
TRIBUTA Attività vincolata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito di determinate disposizioni
RIO di legge
Fonti del diritto tributario 1
Il diritto tributario è lo strumento previsto nella carta costituzionale per garantire allo Stato le entrate
necessarie per realizzare tutta una serie di diritti previsti dalla carta stessa. La carta costituzionale prevede
infatti nei suoi primi articoli, per tutti, o talvolta solo per i cittadini, diritti quali: istruzione, salute,
raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale, diritto/dovere al lavoro, etc., e tutto ciò ha un gravissimo peso
economico. È per questo che, a fianco di tutti questi diritti, la carta costituzionale prevede anche obblighi e
doveri, quali quello, per i cittadini, del pagamento del tributi, basato sul principio che chi più ha più deve
versare, e quello, per lo Stato, nella figura dell'Agenzia delle Entrate, di riscuotere i tributi previsti,
seguendo le modalità di riscossione previste, senza permettere l'evasione e curando un'adeguata
distribuzione della ricchezza. Gli articolari interessanti ai fini della disciplina tributaria sono:
ARTICOLO 11
Con l'Art. l'Italia accetta le limitazioni di sovranità necessarie a scopi di interesse sovranazionale; ESEMPIO:
IVA .
, poi disciplinata nell'ordinamento nazionale, nacque negli anni 70 come imposta comunitaria
ARTICOLO 14
L'Art. stabilisce l'inviolabilità del domicilio, anche per gli ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. ESEMPIO: il
canone relativo alla proprietà dei televisori presuppone tale proprietà, mai verrebbe autorizzato l’accesso in
un’abitazione privata per verificarla.
ARTICOLO 23
L'Art. fissa nella legge ( ) l'unica fonte abilitata all'istituzione
e nei decreti legge e legislativi, avente forza di legge
dei tributi. Tale riserva di legge (“ relativa”, perché solo alcune parti della disciplina del tributo sono normate dalla
) deriva
legge ( ), mentre gli altri elementi possono anche essere indicati dalla normativa secondaria
elementi essenziali
dalla considerazione che solamente i parlamentari, in qualità di rappresentanti del popolo ( art. 1 – la
), hanno
sovranità appartiene al popolo, che la esercita in forma diretta o indiretta attraverso i suoi rappresentanti
diritto ( ) di decidere se istituire nuovi tributi. Parlare di riserva di legge è importante poiché
e dovere
evidenza che non è ammissibile l'analogia, ossia l'applicazione di una norma giuridica, oltre i casi
espressamente previsti, anche in casi simili: nel diritto civile l'applicazione analogica è in linea di principio
prevista; ma non è ammessa nelle norme imperatrici del diritto tributario: se un caso, pur simile ad altri, non è
sottoposto ad imposizione non può esserlo per analogia da parte, ad es. dell'Agenzia delle Entrate, poiché le lacune
della norma tributaria non sono di natura tecnica ( ), ma politica (
non si sono sbagliati hanno consapevolmente scelto di fare
.
)
così
Dire che l'Art. 23 individua nella legge, nel decreto legge e nel decreto legislativo le fonti del diritto
tributario, richiama anche il ruolo della Corte costituzionale, quale organo chiamato a valutare la
costituzionalità delle norme, anche tributarie, che il legislatore ( ) immette nell'ordinamento.
anche regionale
Nel nostro ordinamento non è possibile sollevare direttamente la questione di costituzionalità, ma essa può
essere sollevata solo durante un contenzioso a riguardo ( se un contribuente avesse un dubbio sulla
costituzionalità di un tributo, egli non potrebbe rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale, ma dovrebbe prima
iniziare un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate che glielo chiede, e poi, nell'ambito del contraddittorio, cercare di
convincere il giudice a sollevare di fronte alla Corte Costituzionale il giudizio di merito in ordine alla costituzionalità di
). Nel caso in cui la Corte
una determinata norma rilevante ai fini dell'applicazione di un tributo (Cfr. Art. 136)
costituzionale cancellasse una legge impositrice, la possibilità di rimborso di quanto eventualmente pagato
è subordinata alle singole leggi di imposta, che generalmente ammettono il rimborso in un periodo
temporale breve.
NB: Oggetto di giudizio di costituzionalità possono essere solo le fonti primarie ( ),
leggi, decreti legislativi e decreti legge
poiché le secondarie ( ) possono essere soggette solo a giudizio di
regolamenti ministeriali, normative degli enti locali, etc.
illegittimità davanti al tribunale amministrativo la normativa secondaria non può contrastare con quella primaria e “per
la proprietà transitiva”, tale normativa secondaria dovrebbe essere automaticamente rispettosa della Costituzione.
ARTICOLO 24
L'Art. stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, dunque
il contribuente può adire (“ ) al giudice tributario.
contattare l’autorità giudiziaria per i propri diritti”
ARTICOLO 32
L'Art. sancisce il diritto alla salute, divenuto fonte inesauribile di spesa per lo Stato, è finanziato attraverso
l'IRAP ( ), di ordine regionale.
Imposta Regionale sulle Attività Produttive ATTUALITA’: L'evasione ha portato ad un
aumento della richiesta di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei contribuenti ( ):
ticket – prestazione patrimoniale
si rischia di pagare di più presso la struttura pubblica che presso strutture private, con conseguente grave
intaccamento del principio che l'Art. 32 sancisce.
ARTICOLO 34
Come l'Art. 32, anche l'Art. 34 è fonte di spesa in quanto sancisce il diritto all'istruzione ed al
raggiungimento dei più alti gradi degli studi anche da parte dei privi di mezzi purché capaci e meritevoli.
ARTICOLO 38
L'Art., relativo al diritto all'assistenza sociale, istituisce la previdenza obbligatoria. Il primo comma prevede
una previdenza obbligatoria a favore di tutti, ed a ciò provvede lo Stato, per mezzo dell'INPS, attraverso il
mezzo tributario, attraverso la fiscalità generale, realizzando quindi il mantenimento all'assistenza sociale.
Il secondo comma prevede invece una previdenza obbligatoria legata alle attività lavorative, facendo sì che
chi lavora debba versare contributi previdenziali: il costo del lavoro è circa il doppio della busta paga di un
dipendente, e di quel 50% che egli non percepisce ( ), il 50% ( ) sono tributi ( ), ed il
cuneo fiscale 25% del totale IRPEF
restante 50% ( ) sono contributi previdenziali.
25% del totale
ARTICOLO 41
Al terzo comma si prevede che l'imprenditore possa fare ciò che meglio crede ( ),
libertà di iniziativa economica
ma a patto che il suo ingegno personale realizzi un interesse generale.
ARTICOLO 42
Al terzo comma si prevede la possibilità di esproprio della proprietà privata, salvo indennizzo. Vedremo con
l'Art. 53 che il limite proprio del tributo è proprio quello di non poter giungere all'esproprio: l'aliquota può
essere sì alta, ma non può arrivare a livelli quali il 90% dell'imponibile, poiché si tratterebbe in quel caso dell'istituto
dell'esproprio.
ARTICOLO 53 – PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 3
L’art. è il pilastro del sistema tributario italiano: prevede che tutti siano tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva, e che il sistema tributario è informato a criteri di
progressività. Primo comma:
- Tutti: mentre alcuni diritti fanno riferimento a categorie determinate di persone ( diritto alla
), quando c’è da far cassa si fa riferimento a tutti, cittadini e non, residenti e non (
salute residenza
);
fiscale: i residenti pagano tutto; i non residenti con attività in Italia pagano solo con riguardo all’attività
- Concorrere alle spese pubbliche: interesse primario della Repubblica al fine della
realizzazione dei diritti previsti dalla Costituzione. Concetto di funzionalità del tributo – deve avere la
funzione di garantire la realizzazione dei diritti costituzionali ( ). Il
artt. 2 e 3: uguaglianza sostanziale
singolo subisce una privazione di ricchezza, ma realizza un potenziamento di diritti il cui godimento
è subordinato a disponibilità finanziaria;
- Capacità contributiva: più un soggetto ha forza economica e più è tenuto verso lo Stato.
Parallelamente la Costituzione rifiuta il principio commutativo secondo cui è tenuto a pagare solo
chi usufruisce della spesa: si è tenuti a pagare secondo quanto si ha, indipendentemente da quanto
si sfruttano i servizi offerti ( ).
si deve contribuire nonostante si vada a scuole private o cliniche estere
Spetta al legislatore individuare i presupposti economici per la manifestazione di ricchezza: è vero
che la forza economica è un parametro, ma è necessario un limite rispetto alla contribuzione
richiesta ( ). Gli indicatori di
non si deve esser chiamati a pagare di più rispetto alla capacità contributiva
ricchezza individuati dal nostro ordinamento sono quattro: (i) REDDITO ( IRPEF – persone fisiche;
); (ii) PATRIMONIO; (iii) CONSUMI (
IRES – soggetti collettivi; IRAP – attività produttive IVA – imposta sul
); (iv) TRASFERIMENTO DEI BENI (
valore aggiunto; accise imposta sulle successioni; imposta sulle
); ma effettivamente né vengono utilizzati solamente tre in quanto non si ha un’imposta
donazioni
patrimoniale vera e propria ( IMU potrebbe considerarsi patrimoniale, ma non fotografa la situazione
). Tali indici si classificano in diretti ed indiretti, da cui derivano,
patrimoniale complessiva del soggetto
conseguentemente, imposte definite dirette od indirette: reddito e patrimonio sono indici diretti,
poiché direttamente verificabili dallo Stato ( ) ed inoltre hanno aliquote
es. tramite il catasto
differenziabili; consumi e trasferimenti di ricchezza sono invece indici indiretti che non hanno
possibilità di differenziarsi in base alla situazione patrimoniale complessiva del soggetto passivo ( es.
). Tornando
l'IVA sul detersivo piuttosto che l'accisa sul carburante la pagano tanto il ricco quanto il povero
più direttamente alla previsione di contribuzione alla spese pubbliche in ragione della propria
capacità contributiva, va detto che la Costituzione dichiara l'uguaglianza formale, ma sposa
l'uguaglia sostanziale: bisogna dunque trattare in modo uguale situazioni uguali, ma trattare in
modo diverso situazioni diverse ( non è uguaglianza applicare aliquota 10% sia a Tizio, reddito 10mila, che
)
a Caio con un reddito di 100mila€.
L'Art. 53 indica dunque in quale misura il legislatore deve far cassa, ossia imporre obbligazioni tributarie,
determinando allo stesso tempo l'interesse fiscale dello Stato alla sollecita riscossione dei tributi ( oltre che
), e l'interesse alla
un diritto, imposizione e riscossione sono anche un dovere per lo Stato ed i suoi enti territoriali
tutela del contribuente. Tali interessi trovano un bilanciamento con lo Statuto dei diritti del contribuente e
nella normazione secondaria riguardante accertamento e riscossione, che subordinano il dovere di
pagamento tributario all'esistenza di un presupposto economico legato proprio alla capacità contributiva,
anche perché il bilanciamento ( ) in sé è legato anche ad una questione di quantum,
degli interessi
rappresentato proprio dalla capacità contributiva.
Il secondo comma stabilisce il criterio di progressività, secondo il quale nell'ambito del sistema tributario
deve realizzarsi una maggiore incidenza percentuale d'imposizione al crescere della ricchezza ( non si dice
). A livello
che i tributi devono essere progressivi, ma solo che il sistema tributario deve basarsi sulla progressività
pratico l'unica imposta progressiva in vigore è l'IRPEF, tuttavia secondo la Corte costituzionale ciò è
sufficiente per affermare che il dettato costituzionale è stato rispettato dal legislatore, poiché essa è
l'imposta principale del nostro ordinamento.
IVA vs IRPEF: l'IVA è un'imposta proporzionale perché ci sono sì aliquote differenziate a
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