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GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

I giudici amministrativi sono i TAR e il Consiglio di Stato ( ), di fronte ai quali si possono impugnare

II° grado

( ) i regolamenti di natura tributaria quali atti normativi derivanti dalla legislazione secondaria

entro 60 giorni

( ).

degli enti locali

GIURISDIZIONE CONTABILE

Il giudice contabile è la Corte dei conti che, per quanto le compete, giudica sulla responsabilità dei pubblici

funzionari o di chi esercita funzioni rispetto al danno erariale.

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

La giurisdizione tributaria si occupa dei contenziosi relativi ai tributi. Risulta dunque fondamentale per la

scelta della giurisdizione ( ) la nozione di tributo. La

in particolare tra giurisdizione ordinaria e tributaria

giurisdizione tributaria, come quella ordinaria, prevede tre gradi di giudizio: (1) Commissioni tributarie

provinciali; (2) Commissioni tributarie regionali; (3) Corte di Cassazione.

CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte costituzionale e la Corte di giustizia svolgono una funzione tra loro simile, ma con riferimento a

fonti diverse.

La Corte costituzionale fa da giudice con riferimento alla costituzionalità delle leggi, dei decreti legge, dei

decreti legislativi, etc. in occasione dell’eccezione di costituzionalità sollevata nell'ambito di un contenzioso.

Con riferimento alla materia tributaria dunque, nell'ambito di un contenzioso, si può tentare di convincere il

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giudice dell'incostituzionalità di un tributo. In caso di pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte

costituzionale, la norma incostituzionale va disapplicata e si considera abrogata.

La Corte di giustizia non è invece un organo giudicante italiano, ma è europeo, chiamato a valutare le

norme dei diversi stati nazionali in riferimento ai trattati ed alle normative UE: in concerto, se la norma

interna è in contrasto con un trattato od una normativa intesa come regolamento o direttiva europea, tale

norma interna va disapplicata.

I TRIBUTI: inquadramento storico-normativo legge delega n.

L'attuale assetto dell'ordinamento tributario è basato su una riforma del 1970, attuata con

825 . Prima di tale riforma si aveva una stratificazione impositiva notevole poiché all'imposta personale che

gravava su tutti i soggetti persone fisiche in relazione a certi redditi, se ne affiancava un'altra relativa ai

redditi d'impresa e di lavoro autonomo, ed esistevano inoltre un'altra miriade di imposte locali ( imposta di

). Con la riforma si volle alleggerire tale situazione, adeguando il sistema dei tributi ai principi

famiglia

“comunitari” e stabilendo l'articolazione del sistema tributario in: IRPEF, IRES, imposta unica sui consumi

( ), imposta locale unica, e imposte minori ( ). Successivamente, l'imposta locale

IVA di bollo, di registro, ecc.

venne soppressa a favore dell'IRAP, ma tale innovazione creò gran caos, poiché l'IRAP colpisce il valore

della produzione attribuito ad una determinata impresa impedendo la deducibilità di costi quali il costo del

lavoro, gli interessi passivi ed i finanziamenti. Il costo della produzione diventa quindi in questi termini

indeducibile dal reddito, portando alla creazione di un meccanismo “perverso” per cui paga più IRAP

l'impresa che con più dipendenti, mentre imprese con valore della produzione anche altissimo, ma

fortemente basate sulle nuove tecnologie ( ) sono

dunque con molti costi deducibili e pochi costi da lavoro

soggette ad un'imposizione minore. A ciò si aggiunse inoltre una nuova stratificazione di imposte locali,

sino ad arrivare alla situazione odierna già descritta in altri paragrafi, a dimostrazione di come la storia si

fatta di cicli e ricicli.

L'attuale ordinamento è dunque frutto di queste basi, rivisitate tra l'altro in più occasioni; in particolare

vanno ricordate la cosiddetta riforma Visco ( ) del 1996, e la riforma Tremonti del

allora Ministro delle Finanze

2003, che prevedeva due cose fondamentali, rimaste però purtroppo lettera morta. Tale riforma mirava

innanzitutto ad introdurre una vera semplificazione tramite l'istituzione di un vero e proprio codice tributario,

un'unica legge tributaria, criticando il fatto che nel nostro ordinamento, se si esclude lo Statuto dei diritti del

contribuente, mancano leggi generali in materia tributaria; in secondo luogo la riforma di voleva ridurre la

pressione fiscale, in particolare con riferimento alle imprese, poiché un grado di tassazione insopportabile

diviene risibile, in quanto “fonte” di evasione. L'obiettivo era in tal senso quello di attirare gli investimenti

delle multinazionali con un fisco un pochino più leggero, come hanno fatto altre nazioni, quali Irlanda e

Lussemburgo ( anche se ciò sta sfociando oggi in sanzioni da parte della Commissione Europea, la quale ha

); il nostro Paese ha però

identificato in alcune aliquote troppo basse forme aiuti di stato, vietati dalle norme europee

voluto percorrere un'altra strada, con il senno del poi, scarsamente produttiva, in quanto ad oggi l'IRES

porta un gettito minimo, poiché quasi tutte le società rimaste in Italia hanno bilanci in perdita.

I REDDITI

Volendo analizzare i tributi, è innanzitutto necessario parlare del reddito, che costituisce, per lo meno con

riferimento alle imposte dirette, il presupposto dell'imposta. Sfortunatamente nel nostro ordinamento non

esiste una definizione unica di reddito, né una definizione giuridica ( ). Per

reddito fondiario, d’impresa, etc

definire il reddito bisogna dunque cercare di avvicinare e ricomprendere nella definizione tutto ciò che

viene comunemente inteso come reddito, tanto da poter affermare che il reddito sia ciò che viene definito

come tale da una disposizione di legge. Poiché tale definizione risulta piuttosto inconsistente, si può dire

che da un punto di vista dottrinale, il reddito viene comunemente definito come ricchezza nuova o come

incremento del patrimonio, contrapponendo dunque da un lato il reddito come ricchezza nuova, dinamica,

e dall'altro il reddito come incremento, tramite i redditi percepiti dal contribuente nei vari periodi d'imposta,

del patrimonio, che è ricchezza statica.

Nell'ottica del legislatore, sarebbe stato teoricamente possibile distinguere diverse nozioni di reddito, e ciò

accade anche a livello pratico con riferimento alle diverse imposte, facenti riferimento in effetti a diverse

categorie di reddito, seppur ciò non trovi riscontro in nessun testo normativo. Tali diverse nozioni

riguardano:

- Reddito prodotto: fonti produttive quali lavoro, impresa, coltivazione dei fondi, etc.

- Reddito-entrata: forma di arricchimento indipendentemente da una determinata fonte produttiva,

come gli arricchimenti in forma gratuita qualora non siano assoggettati ad altre forme di imposizione ( es.

) e quindi ad esempio le vincite.

imposta sulle donazioni e sulle successioni

- Reddito figurativo: incrementi di patrimonio dovuti all’aumento di valore di uno o più beni in esso

ricompresi, che non danno percezione di ricchezza se non nel momento del realizzo ( es. plusvalenza da

).

vendita 27

- Reddito-spesa: parte del reddito, dell’arricchimento complessivo del contribuente, destinata alla

spesa, ai consumi, etc. tale nozione è utile all’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

- Redditi diversi: categoria residuale, ES: reddito da lavoro autonomo è identificato come tale a fronte dello

svolgimento di un’attività in modo professionale ed abituale, chi collabora un mese come lavoratore autonomo –

lavoro occasionale – avrà un reddito, esattamente come l’indennità da esproprio, che rientra nella categoria residuale.

Poiché, come detto, il legislatore non ha dato una definizione generale di reddito, il nostro ordinamento è

caratterizzato a riguardo da una legislazione a getto continuo, secondo il modello della casistica, in quanto

il legislatore stesso si deve mettere ad inseguire tutte le fattispecie che la realtà del mondo degli affari

inventa per poi tradurle in legge e farle rientrare nell'ambito del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,

perché essendo reddito ciò che è definito come tale da una disposizione di legge, ciò che rientra nel citato

Testo Unico è tassabile.

LE IMPOSTE SUI REDDITI: inquadramento storico-normativo

La disciplina delle imposte sui redditi è contenuta nel Testo Unico dell'Imposta sui Redditi ( T.U. 917 del

), e riguarda sia il reddito delle persone fisiche, normato al Titolo I, sia il reddito delle società, normato

1986

al Titolo II.

Prima della redazione del Testo Unico, la normativa era contenuta, con riferimento all'IRPEF, nel DPR

n.597 del 1973, entrato in vigore nel '74, che aveva come particolarità l'indicazione all'Art. 80 di una

disposizione di carattere residuale che prevedeva l'assoggettazione a tale imposta di qualsiasi altra forma

di reddito diversa da quelle indicate negli articoli precedenti ( es. ricomprendeva anche i redditi derivanti da

).

obblighi di fare, non fare e di permettere di fare ( ) PARTICOLARITA’ relativa alla mance dei croupier di

tangenti

casino: esse costituiscono o non costituiscono reddito? Negli anni 80 il comune di SaintVincent, tramite il proprio

ufficio imposte, fece accertamento a tutti i croupier sostenendo che le mance costituissero reddito, e che dovessero

dunque essere dichiarare e tassate. Ne nacquero ricorsi ed impugnazioni che videro inizialmente vincenti i croupier,

ma arrivò una nuova norma, con effetto retroattivo, che definì le mance come redditi tassabili.

Nel Testo Unico, va detto che in tale ambito si individuano innanzitutto redditi prodotti ( fondiari, di capitale, da

), ed in secondo luogo redditi

lavoro dipendente, da lavoro autonomo, e d'impresa, aventi tutti una fonte produttiva

diversi. La conoscenza delle diverse categorie di redditi è di rilevante importanza per la conoscenza delle

imposte da essi rilevanti, ed in particolare per l'IRPEF, in quanto essi determinano il reddito complessivo

lordo a cui verranno poi applicate determinate deduzioni ( ) per

derivanti da spese considerate deducibili

giungere al reddito complessivo netto, su cui applicare una determinata aliquota che porterà

all'individuazione dell'imposta lorda, da cui la sottrazione di determinate spese considerate detraibili porterà

all'imposta netta. Vediamo le principali categorie reddituali:

REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari sono una categoria di redditi relativa a terreni e fabbricati, e presentano la particolarità di

essere redditi presunti, non effettivi, in quanto indicati dal legislatore tramite il sistema catastale ( la proprietà

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A.A. 2014-2015
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elaisa1993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.