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Comuni, in quello dove è stato prodotto il reddito più elevato.

- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: nel Comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede

amministrativa o secondaria o una stabile organizzazione. Quindi nel comune dove viene esercitata

prevalentemente l’attività.

Per le imposte indirette, ad esclusione dell’IVA (che rientra nella disciplina di quelle dirette), l’Ufficio tributario

competente alla loro applicazione è identificato mediante la localizzazione del presupposto di fatto, che coincide con

quello nella cui circoscrizione si è verificato il presupposto.

30. Il divieto della doppia imposizione 20

Per quanto riguarda le imposte sui redditi: la stessa imposta non può essere applicata più volte neppure nei confronti

di soggetti diversi. Si tratta di un principio generale di diritto tributario applicabile a tutte le imposte.

Viene richiesta l’identità del presupposto e dell’imposta quando le due imposizioni sono dovute a due qualificazioni

giuridiche diverse dello stesso fatto; in questo caso si avrà un problema di detrazione di imposta da imposta, che viene

risolto dalla legge tributaria.

Si ha doppia tassazione quando l’amministrazione colpisce più volte lo stesso oggetto o lo colpisce nei confronti di più

soggetti. Secondo la giurisprudenza, il secondo soggetto tassato che vuole agire in duplicazione deve dimostrare la

mancata titolarità del debito, in sede di accertamento.

La doppia riscossione o duplicazione della riscossione costituisce motivo di rimborso e si risolve in un errore materiale,

che ha rimedi propri. Il divieto in questo caso va fatto valere in sede di rimedi contro gli atti della riscossione.

31. Le regole generali nell’applicazione delle imposte: lo Statuto dei diritti del contribuente

Nel nostro ordinamento manca una disciplina generale relativa agli atti del privato e della pubblica amministrazione,

preordinati all’applicazione delle imposte. Per le imposte sui redditi esistono procedure di accertamento e di

riscossione comuni; per le altre imposte sono previste regole di applicazione proprie.

Le norme di applicazione delle imposte possono essere distinte in 2 categorie:

- Norme strettamente legate al presupposto dell’imposta cui si riferiscono. Non c’è rischio che siano applicate fuori

dal loro campo.

- Norme che sono formulate con l’attenzione, non rivolta all’oggetto del tributo, ma all’interesse fiscale, alla sicura

e sollecita riscossione o all’interesse del privato ad essere tassato in base a quanto previsto dalla legge.

Nelle leggi tributarie può accadere di trovare disposizioni relativa all’applicazione di imposte che, pur essendo

preordinate alla stessa funzione, hanno una diversa formulazione a seconda del tributo che trattano. Questo genera

diversità di trattamento non giustificata dal presupposto; per evitare ciò gli istituti dovrebbero essere disciplinati con

leggi di carattere generale. La giurisprudenza, sia ordinaria sia costituzionale, ha cominciato a rilevare che molti istituti

non sono legati alla struttura dell’imposta, quindi la mancata applicazione di essa ad altri tributi provoca disparità di

trattamento.

Questa situazione è cambiata in seguito all’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente che, ispirandosi agli

artt. 3, 23, 57 e 93, ha cercato di introdurre nell’ordinamento dei principi generali finalizzati a dare maggiore stabilità

alle leggi tributarie. La Cassazione ha definito le norme contenute nello Statuto quasi costituzionali poiché si riferiscono

ai principi costituzionali.

Lo Statuto è un primo tentativo di codificazione tributaria composto da diversi principi generali.

L’art. 1 prevede che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono

essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Non essendo lo Statuto una legge

costituzionale, le sue disposizioni possono essere sempre modificate o derogate se la modifica e la deroga è espressa.

In caso di deroga o modifica non espressa prevale la disposizione dello Statuto.

I principi generali, applicabili a tutte le imposte, sono:

a. L’interpretazione autentica delle leggi tributarie è di regola vietata e consentita solo in casi eccezionali, con legge

ordinaria e qualificazione espressa. È vietata la modifica di leggi tributarie fatte con disposizioni ambigue della cui

natura il giudice stabilisce la portata interpretativa.

b. Le leggi tributarie non hanno effetto retroattivo, se non nei casi di interpretazione autentica legittima (art. 3).

Questo principio tutela la libertà economica dei cittadini poiché assicura la prevedibilità del carico fiscale relativo

alle operazioni poste in essere. Inoltre, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del

contribuente, la cui scadenza sia fissata prima di 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore. 21

c. Le leggi tributarie devono essere chiare e trasparenti (art. 2) e devono menzionare l’oggetto nel titolo, la rubrica

delle partizioni interne e il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.

d. I termini di descrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, comma

3). Le proroghe costituiscono violazione della parità di trattamento tra fisco e contribuenti e del principio di buona

fede.

e. Il divieto di istituire con decreto legge nuovi tributi o estendere la portata soggettiva di quelli esistenti (art. 4).

f. L’Amministrazione finanziaria deve assumere iniziative che consentono la completa e agevole conoscenza delle

disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche predisponendo testi coordinati e

utilizzando strumenti di informazione elettronica (art. 5).

g. L’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui

destinati e deve informarlo di ogni fatto a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un

credito o l’irrogazione di una sanzione. Prima di procedere all’iscrizione a ruolo, derivante dalla liquidazione dei

tributi risultanti dalla dichiarazione, l’Amministrazione deve invitare il contribuente, a mezzo postale o con mezzi

telematici, a fornire chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e non

inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 6).

h. Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono contenere la motivazione dei provvedimenti amministrativi,

indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione

(art. 7). Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,

a meno che il contribuente non lo conosca già. Gli atti dell’Amministrazione e dei concessionari della riscossione

devono indicare:

1. L’ufficio presso il quale si ottengono le informazioni relative all’atto notificato e il responsabile del

procedimento.

2. L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito

dell’atto in sede di autotutela.

3. Le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità Amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di

atti impugnabili.

L’iscrizione a ruolo, che ha funzione di titolo esecutivo, deve contenere la motivazione della pretesta tributaria.

i. Si può far ricorso davanti al giudice amministrativo per gli atti tributari che non è possibile impugnare davanti al

giudice tributario (art. 7, ultimo comma).

l. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (art. 8), che attualmente riguarda i crediti

e i debiti relativi solo alle imposte di più frequente applicazione.

m. I principi di tutela dell’affidamento, della buona fede e della non punibilità degli errori del contribuente sono

rilevanti (art. 10). I rapporti fra contribuenti e fisco sono improntati al principio di collaborazione e di buona fede.

In caso di mutamento di orientamento e comportamenti negligenti dell’Amministrazione, non sono irrogate

sanzioni amministrative e penali, né richiesti interessi moratori, al contribuente. In alcuni casi di affidamento in

atti o comportamenti della Cassazione il principio della buona fede potrebbe comportare l’inesigibilità del tributo.

In caso di errore del contribuente, che determini violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla

portata e sull’ambito delle norme tributarie, non sono irrogabili le sanzioni amministrative e penali.

La Cassazione ha sancito che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino costituisce uno dei

fondamenti dello Stato di diritto e un limite all’attività legislativa e amministrativa.

n. La legge prevede anche alcune garanzie a favore del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12) e istituisce

la figura del Garante del contribuente, al quale i soggetti interessati possono segnalare irregolarità amministrative

o qualunque comportamento che possa incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria

(art. 13). Il Garante può richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di

autotutela nei confronti di atti di accertamento o di riscossione illegittimi notificati al contribuente.

Capitolo Settimo – LE SANZIONI FISCALI

32. Le sanzioni fiscali 22

L’attuazione delle imposte riposa sulla collaborazione del contribuente, al quale la legge impone una serie di obblighi,

finalizzati alle esigenze di accertamento e di riscossione, il reperimento della materia tassabile e il sollecito e puntuale

pagamento.

Nel nostro sistema tributario l’attuazione delle imposte è rimessa all’iniziativa e alla buona volontà del privato (anche

se l’amministrazione effettua un controllo selettivo) quindi le sanzioni assumono un ruolo importante, poiché,

soprattutto se di natura penale, inducono i contribuenti a osservare la legge tributaria. Le sanzioni sono di vari tipi e

quelle vigenti nell’ordinamento si caratterizzano esclusivamente per l’effetto giuridico che producono. Le disposizioni

sanzionatorie si trovano o in leggi organiche o nelle singole leggi d’imposta.

Sanzioni penali

Sono quelle riconducibili ai tipi di sanzioni previste dal codice penale per i delitti e per le contravvenzioni. Le norme

incriminatrici sono previste dalle leggi finanziarie.

L’inadempimento dell’obbligazione tributaria accertata non dà luogo a punibilità penale. Gli obblighi sanzionati

penalmente sono obblighi strumentali rispetto all’accertamento delle imposte, che si riassumono nel dovere di non

sottrarre materia tassabile al fisco. Si

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarab01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.