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Comuni, in quello dove è stato prodotto il reddito più elevato.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: nel Comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede
amministrativa o secondaria o una stabile organizzazione. Quindi nel comune dove viene esercitata
prevalentemente l’attività.
Per le imposte indirette, ad esclusione dell’IVA (che rientra nella disciplina di quelle dirette), l’Ufficio tributario
competente alla loro applicazione è identificato mediante la localizzazione del presupposto di fatto, che coincide con
quello nella cui circoscrizione si è verificato il presupposto.
30. Il divieto della doppia imposizione 20
Per quanto riguarda le imposte sui redditi: la stessa imposta non può essere applicata più volte neppure nei confronti
di soggetti diversi. Si tratta di un principio generale di diritto tributario applicabile a tutte le imposte.
Viene richiesta l’identità del presupposto e dell’imposta quando le due imposizioni sono dovute a due qualificazioni
giuridiche diverse dello stesso fatto; in questo caso si avrà un problema di detrazione di imposta da imposta, che viene
risolto dalla legge tributaria.
Si ha doppia tassazione quando l’amministrazione colpisce più volte lo stesso oggetto o lo colpisce nei confronti di più
soggetti. Secondo la giurisprudenza, il secondo soggetto tassato che vuole agire in duplicazione deve dimostrare la
mancata titolarità del debito, in sede di accertamento.
La doppia riscossione o duplicazione della riscossione costituisce motivo di rimborso e si risolve in un errore materiale,
che ha rimedi propri. Il divieto in questo caso va fatto valere in sede di rimedi contro gli atti della riscossione.
31. Le regole generali nell’applicazione delle imposte: lo Statuto dei diritti del contribuente
Nel nostro ordinamento manca una disciplina generale relativa agli atti del privato e della pubblica amministrazione,
preordinati all’applicazione delle imposte. Per le imposte sui redditi esistono procedure di accertamento e di
riscossione comuni; per le altre imposte sono previste regole di applicazione proprie.
Le norme di applicazione delle imposte possono essere distinte in 2 categorie:
- Norme strettamente legate al presupposto dell’imposta cui si riferiscono. Non c’è rischio che siano applicate fuori
dal loro campo.
- Norme che sono formulate con l’attenzione, non rivolta all’oggetto del tributo, ma all’interesse fiscale, alla sicura
e sollecita riscossione o all’interesse del privato ad essere tassato in base a quanto previsto dalla legge.
Nelle leggi tributarie può accadere di trovare disposizioni relativa all’applicazione di imposte che, pur essendo
preordinate alla stessa funzione, hanno una diversa formulazione a seconda del tributo che trattano. Questo genera
diversità di trattamento non giustificata dal presupposto; per evitare ciò gli istituti dovrebbero essere disciplinati con
leggi di carattere generale. La giurisprudenza, sia ordinaria sia costituzionale, ha cominciato a rilevare che molti istituti
non sono legati alla struttura dell’imposta, quindi la mancata applicazione di essa ad altri tributi provoca disparità di
trattamento.
Questa situazione è cambiata in seguito all’approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente che, ispirandosi agli
artt. 3, 23, 57 e 93, ha cercato di introdurre nell’ordinamento dei principi generali finalizzati a dare maggiore stabilità
alle leggi tributarie. La Cassazione ha definito le norme contenute nello Statuto quasi costituzionali poiché si riferiscono
ai principi costituzionali.
Lo Statuto è un primo tentativo di codificazione tributaria composto da diversi principi generali.
L’art. 1 prevede che le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono
essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Non essendo lo Statuto una legge
costituzionale, le sue disposizioni possono essere sempre modificate o derogate se la modifica e la deroga è espressa.
In caso di deroga o modifica non espressa prevale la disposizione dello Statuto.
I principi generali, applicabili a tutte le imposte, sono:
a. L’interpretazione autentica delle leggi tributarie è di regola vietata e consentita solo in casi eccezionali, con legge
ordinaria e qualificazione espressa. È vietata la modifica di leggi tributarie fatte con disposizioni ambigue della cui
natura il giudice stabilisce la portata interpretativa.
b. Le leggi tributarie non hanno effetto retroattivo, se non nei casi di interpretazione autentica legittima (art. 3).
Questo principio tutela la libertà economica dei cittadini poiché assicura la prevedibilità del carico fiscale relativo
alle operazioni poste in essere. Inoltre, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del
contribuente, la cui scadenza sia fissata prima di 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore. 21
c. Le leggi tributarie devono essere chiare e trasparenti (art. 2) e devono menzionare l’oggetto nel titolo, la rubrica
delle partizioni interne e il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
d. I termini di descrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, comma
3). Le proroghe costituiscono violazione della parità di trattamento tra fisco e contribuenti e del principio di buona
fede.
e. Il divieto di istituire con decreto legge nuovi tributi o estendere la portata soggettiva di quelli esistenti (art. 4).
f. L’Amministrazione finanziaria deve assumere iniziative che consentono la completa e agevole conoscenza delle
disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche predisponendo testi coordinati e
utilizzando strumenti di informazione elettronica (art. 5).
g. L’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati e deve informarlo di ogni fatto a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un
credito o l’irrogazione di una sanzione. Prima di procedere all’iscrizione a ruolo, derivante dalla liquidazione dei
tributi risultanti dalla dichiarazione, l’Amministrazione deve invitare il contribuente, a mezzo postale o con mezzi
telematici, a fornire chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e non
inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 6).
h. Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono contenere la motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione
(art. 7). Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,
a meno che il contribuente non lo conosca già. Gli atti dell’Amministrazione e dei concessionari della riscossione
devono indicare:
1. L’ufficio presso il quale si ottengono le informazioni relative all’atto notificato e il responsabile del
procedimento.
2. L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell’atto in sede di autotutela.
3. Le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità Amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di
atti impugnabili.
L’iscrizione a ruolo, che ha funzione di titolo esecutivo, deve contenere la motivazione della pretesta tributaria.
i. Si può far ricorso davanti al giudice amministrativo per gli atti tributari che non è possibile impugnare davanti al
giudice tributario (art. 7, ultimo comma).
l. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (art. 8), che attualmente riguarda i crediti
e i debiti relativi solo alle imposte di più frequente applicazione.
m. I principi di tutela dell’affidamento, della buona fede e della non punibilità degli errori del contribuente sono
rilevanti (art. 10). I rapporti fra contribuenti e fisco sono improntati al principio di collaborazione e di buona fede.
In caso di mutamento di orientamento e comportamenti negligenti dell’Amministrazione, non sono irrogate
sanzioni amministrative e penali, né richiesti interessi moratori, al contribuente. In alcuni casi di affidamento in
atti o comportamenti della Cassazione il principio della buona fede potrebbe comportare l’inesigibilità del tributo.
In caso di errore del contribuente, che determini violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull’ambito delle norme tributarie, non sono irrogabili le sanzioni amministrative e penali.
La Cassazione ha sancito che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino costituisce uno dei
fondamenti dello Stato di diritto e un limite all’attività legislativa e amministrativa.
n. La legge prevede anche alcune garanzie a favore del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12) e istituisce
la figura del Garante del contribuente, al quale i soggetti interessati possono segnalare irregolarità amministrative
o qualunque comportamento che possa incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria
(art. 13). Il Garante può richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di
autotutela nei confronti di atti di accertamento o di riscossione illegittimi notificati al contribuente.
Capitolo Settimo – LE SANZIONI FISCALI
32. Le sanzioni fiscali 22
L’attuazione delle imposte riposa sulla collaborazione del contribuente, al quale la legge impone una serie di obblighi,
finalizzati alle esigenze di accertamento e di riscossione, il reperimento della materia tassabile e il sollecito e puntuale
pagamento.
Nel nostro sistema tributario l’attuazione delle imposte è rimessa all’iniziativa e alla buona volontà del privato (anche
se l’amministrazione effettua un controllo selettivo) quindi le sanzioni assumono un ruolo importante, poiché,
soprattutto se di natura penale, inducono i contribuenti a osservare la legge tributaria. Le sanzioni sono di vari tipi e
quelle vigenti nell’ordinamento si caratterizzano esclusivamente per l’effetto giuridico che producono. Le disposizioni
sanzionatorie si trovano o in leggi organiche o nelle singole leggi d’imposta.
Sanzioni penali
Sono quelle riconducibili ai tipi di sanzioni previste dal codice penale per i delitti e per le contravvenzioni. Le norme
incriminatrici sono previste dalle leggi finanziarie.
L’inadempimento dell’obbligazione tributaria accertata non dà luogo a punibilità penale. Gli obblighi sanzionati
penalmente sono obblighi strumentali rispetto all’accertamento delle imposte, che si riassumono nel dovere di non
sottrarre materia tassabile al fisco. Si