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OBBLIGHI DEL PRIVATO E POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Gli atti del privato.

Gli atti distinti del privato, dichiarazione e versamento, riconducibili nelle due procedure di accertamento e di riscossione, vengono identificati nella pratica col riassuntivo e suggestivo termine di autotassazione. Il termine è improprio in quanto il contribuente non si autotassa (la tassazione è prevista dalla legge), ma con esso si vuol dire che lo stesso contribuente rileva verosamente l'esistenza del fatto tassabile, liquida l'imponibile e l'imposta e adempie spontaneamente il debito.

La violazione degli obblighi dà luogo a sanzioni, anche penali.

La funzione di controllo e le attività della P.A.

Quando l'amministrazione riscontra la violazione di obblighi ai quali il contribuente è tenuto, non solo la dichiarazione e/o il versamento, commina sanzioni amministrative con lo stesso avviso di accertamento dell'imposta o con atto.

distinto. L'amministrazione svolge una complessa funzione di controllo dell'attività del privato che si articola in questi tre settori: di accertamento, di riscossione, di comminazione di sanzioni. Decadenza e prescrizioni. Gli atti della finanza sono sottoposti a decadenza: ogni potere d'accertamento, di riscossione, di comminazione di sanzioni può essere validamente compiuto entro un termine di decadenza previsto dalla legge. Il vizio dell'atto per avvenuta decadenza è un vizio insanabile. Diverso dal termine di decadenza è quello di prescrizione del credito della finanza il quale decorre da quando l'imposta diventa esigibile: se la legge tributaria non dispone diversamente, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. La competenza territoriale degli uffici delle imposte e il domicilio fiscale. In materia di imposte dirette, la competenza ad effettuare gli accertamenti e controlli è attribuita all'ufficio.

dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto passivo. Viene, così, in considerazione l'istituto del domicilio fiscale.

Il fatto che tutti i soggetti passivi debbano avere un domicilio fiscale distingue l'istituto in questione da quello regolato dalle norme di diritto privato. Questo rappresenta una manifestazione di autonomia della volontà individuale, mentre il domicilio fiscale rappresenta, invece, una limitazione dell'autonomia del singolo poiché è la legge che lo impone per agevolare l'applicazione delle imposte.

Il domicilio fiscale ha anche la funzione di stabilire il luogo di notifica degli atti al soggetto passivo, nonché il Comune che ha il potere di intervenire nelle procedure di accertamento relative alle persone fisiche.

Il domicilio fiscale è stabilito:

  1. per le persone fisiche residenti, nel Comune nella cui anagrafe esse sono iscritte;
  2. per le persone

fisiche non residenti, nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato;

c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui si trova la sede legale.

Con riguardo alle imposte indirette, l'Ufficio tributario competente alla loro applicazione viene identificato mediante la localizzazione del presupposto di fatto, per cui esso coincide con quello nella cui circoscrizione si è verificato tale presupposto. Ciò risulterebbe spesso impossibile per le imposte dirette, considerato che sia il reddito che il patrimonio dei soggetti passivi sono frequentemente localizzati in più zone del territorio.

Il divieto della doppia imposizione.

In materia d'imposte sui redditi è stabilito che "la stessa imposta non può essere applicata più volte neppure nei confronti di soggetti diversi". La norma

Costituisce un principio generale del diritto tributario applicabile a tutte le imposte. Si ha doppia imposizione quando l'amministrazione colpisce lo stesso oggetto più volte presso lo stesso soggetto o lo colpisce nei confronti di più soggetti. La norma (secondo il prof. De Mita) va intesa in questo modo: la prima imposizione costituisce preclusione assoluta perché ne avvenga una seconda, sia presso il primo soggetto tassato che nei confronti di altri.

Diversa dalla doppia imposizione è la doppia riscossione o duplicazione nella riscossione che costituisce motivo di rimborso. Essa si risolve in un errore materiale ed ha rimedi propri.

Il divieto della doppia imposizione va fatto valere in sede di accertamento, quello della doppia riscossione in sede di rimedi contro gli atti della riscossione.

Le regole generali nell'applicazione delle imposte: lo Statuto del contribuente.

Le norme di applicazione delle imposte possono essere distinte in due.

categorie:

  1. norme strettamente legate al presupposto della imposta cui si riferiscono, sicché non sipone il problema dina loro applicazione al di fuori del proprio campo;

  2. norme invece che sono formulate non con l’attenzione rivolta all’oggetto del tributo, maall’interesse fiscale, alla sicura e sollecita riscossione o all’interesse del privato ad esseretassato in base a quanto previsto dalla legge.

La giurisprudenza, sia quella ordinaria che quella costituzionale, ha cominciato a rilevare che moltiistituti non sono strettamente legati alla struttura dell’imposta nella cui disciplinarono compresi.In conclusione, quando un istituto o una regola sia stata introdotta nell’ordinamento tributario comedisposizione di legge relativa ad un singolo tributo, ma senza essere necessariamente legata allastruttura di quel tributo, la mancata applicazione di essa ad altri tributi provoca disparità ditrattamento. La Corte ha dichiarato illegittime

alcune disposizioni là dove queste "non dispongono" quanto previsto per alcune imposte e non per altre. Il che vuol dire che il problema della disparità di trattamento può essere risolto sul piano interpretativo dallo stesso giudice di merito.

Questa situazione di carattere storico ha subito una svolta con l'approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000). Questa legge, ispirandosi espressamente agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, intende introdurre nell'ordinamento dei principi generali con l'aspirazione ad una relativa stabilità delle leggi tributarie.

Si tratta di un insieme di principi generali già desumibili dall'ordinamento secondo una lettura attenta ai principi costituzionali.

L'art. 1 prevede che "le disposizioni dello Statuto costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi"

“I principi generali, applicabili a tutte le imposte, sono i seguenti:

  1. l’interpretazione autentica delle leggi tributarie è di regola vietata; il che vuol dire che èvietata la modifica di leggi tributarie fatte con disposizioni ambigue della cui natura sia poi ilgiudice a stabilire la portata innovativa i interpretativa;
  2. le leggi tributarie non possono avere effetto retroattivo se non nei casi di interpretazioneautentica legittima (art. 3). Questo principio tutela la libertà economica dei cittadini inquanto assicura la prevedibilità del carico fiscale relativo alle operazioni economiche postein essere;
  3. le leggi tributarie, dal punto di vista della forma, devono osservare i canoni della chiarezzae trasparenza (art. 2);
  4. i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essereprorogati (art. 3, terzo comma);
  5. il divieto di istituire con decreto legge nuovi tributi o estendere la portata

soggettiva di tributiesistenti (art. 4). Tale disposizione potrebbe apparire di dubbia costituzionalità, come limitativa di poteri costituzionali del Governo, se non consacrasse una prassi già consolidata;

l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di assumere idonee iniziative al fine di consentire la completa e agevole conoscenza delle dissezioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;

l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati;

gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono contenere la motivazione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione (art. 7);

sono sempre ricorribili davanti al giudice amministrativo gli atti tributari che non siano già impugnabili davanti al giudice tributario;

l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per

  1. Compensazione (art. 8)
  2. Grande rilievo assumono i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede e dell'anon punibilità degli errori del contribuente (art. 10). I rapporti fra contribuenti e fisco sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
  3. La legge prevede anche talune garanzie a favore del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12) ed istituisce la figura del Garante del contribuente al quale i soggetti interessati possono segnalare disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria (art. 13).

LE SANZIONI FISCALI

L'attuazione delle imposte riposa sulla collaborazione del contribuente al quale la legge impone una serie di obblighi.

In un sistema tributario, nel quale l'attuazione delle imposte è rimessa prevalentemente all'iniziativa e quindi

alla buona volontà del privato, la funzione delle sanzioni diventa importantissima. Essa vuole essere una funzione deterrente, quella cioè di indurre, sotto la minaccia di una punizione, ad osservare la legge tributaria. Coesistono sanzioni di vario tipo; tale coesistenza – che a volte diventa un groviglio – non consente di cogliere agevolmente la funzione delle singole sanzioni. Le disposizioni sanzionatorie si trovano o in leggi organiche o nelle singole leggi d’imposta. 14A) le sanzioni penali sono quelle riconducibili ai tipi di sanzioni previste dal codice penale per i delitti (reclusione e multa) e per le contravvenzioni (arresto e ammenda). Naturalmente sono le leggi finanziarie che prevedono le norme incriminatici. Va premesso in linea generale che l’inadempimento dell'obbligazione tributaria accertata non dà luogo a punibilità penale: l’arresto per debiti non esiste neppure nella materia tributaria, dove l’inadempimentolavori, i pignoramenti e le ipoteche.
Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.