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I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo “indipendentemente dalla percezione”,
quindi il terreno è tassato anche se non viene coltivato e il fabbricato anche se non è utilizzato. In caso di
contitolarità della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile e di coesistenza di più diritti reali su di esso,
il reddito fondiario concorre a formare il reddito dell’individuo per la parte a lui corrispondente. Il possesso
ha rilevanza nel caso del trasferimento dell’immobile nel corso del periodo di imposta e fa sì che gli individui
siano tassati proporzionalmente alla durata del possesso.
18. Periodo e luogo di produzione dei redditi fondiari
I redditi fondiari vanno imputati al periodo di possesso dell’immobile. Se il terreno è dato in affitto per uso
agricolo, il reddito agrario formerà il reddito complessivo dell’affittuario, non del possessore, a partire dalla
data del contratto.
19. Il redito dominicale dei terreni
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno
attraverso l’esercizio di attività agricole (art. 27). Sono attività agricole:
- Le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura.
- L’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (nei limiti stabiliti dal
Ministero).
- Le attività (anche non svolte sul terreno) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione, e valorizzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento.
I requisiti che contraddistinguono il reddito dominicale sono 2:
- Requisito soggettivo: possesso del fondo in forza di un diritto reale. Il reddito dominicale è il reddito del
dominus (colui che ha la disponibilità del fondo).
- Requisito oggettivo: i terreni devono essere finalizzati alla produzione agricola. Non producono reddito
dominicale:
I terreni improduttivi per loro natura.
o I terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati.
o I terreni dati in affitto per usi non agricoli, il cui reddito coincide con il canone di affitto (rientrano nei
o redditi diversi).
I terreni destinati allo svolgimento di attività commerciali.
o
Il reddito dominicale è calcolato applicando le tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna
qualità e classe di terreno.
20. Il reddito agrario
Il reddito agrario è quello dell’agricoltore (colui che coltiva il fondo direttamente o mediante l’opera di terzi
per ricavarne il maggior profitto possibile). La differenza rispetto al reddito dominicale sta nel fatto che non
si tratta della rendita attribuibile al fondo, bensì di un reddito derivante dallo sfruttamento del fondo.
Definizione art. 32 T.U. n. 917
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti delle potenzialità del terreno,
nell’esercizio di attività agricole su di esso.
Elementi fondamentali che contraddistinguono il reddito agrario dal reddito d’impresa (derivante da attività
accessorie a quelle industriali svolte su un fondo) sono:
- Il limite di potenzialità del fondo.
- L’esercizio normale dell’agricoltura.
Anche il reddito agrario, come quello dominicale, concorre alla formazione del reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo
dell’affittuario a partire dalla data che rende effettivo il contratto (art. 33). Se il fondo è coltivato da più
persone, il reddito agrario forma il reddito complessivo di ciascun individuo in base alla quota di spettanza.
Il reddito è formato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe
secondo le norme della legge catastale (art. 34). La valutazione riportata nelle tariffe è relativa alla stima di
particelle-tipo di terreni, il cui rendimento è quantificato in base alla classe e qualità del terreno, al fattore
lavoro e al fattore capitale investito.
Il reddito agrario è considerato inesistente in caso di mancata coltivazione del fondo per un’intera annata o
di perdita del raccolto per eventi naturali.
21. Il reddito dei fabbricati
In base all’art. 36, il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità
immobiliare urbana (fabbricati, altre costruzioni stabili, porzioni di reddito autonomo).
Il concetto di unità immobiliare è più ampio di quello di “fabbricato” perché comprende qualsiasi costruzione
con carattere stabile destinata a qualsiasi uso. Non sono sottoposti a imposizione fiscale l’unità che non ha
un vincolo di stabilità con la terra ferma e le unità adibite a esercizio del culto (se non sono locate e l’attività
è compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione).
La legge considera produttivi di reddito sia i fabbricati occupati dal possessore sia quelli di cui questo dispone
solamente. Inoltre per stimolare il mercato delle locazioni immobiliari, l’art. 41 ha elevato di un terzo il
reddito derivante da unità immobiliari ad uso di abitazione (non principale).
Il titolare del reddito dei fabbricati è il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario o chi ha il diritto di uso ad
abitazione; non l’affittuario, che percepisce un reddito diverso. Anche in questo caso il reddito dei fabbricati
concorre a formare il reddito complessivo del possessore in base al periodo di tempo del possesso. Nel caso
di trasferimento del diritto, bisogna indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le generalità
dell’acquirente, gli estremi dell’atto notarile e la registrazione, cosicchè il reddito concorra a formare sia il
reddito complessivo dell’alienante sia quello dell’acquirente in misura proporzionale al periodo di possesso,
anche quando la variazione catastale non è stata ancora effettuata.
L’art. 37 stabilisce che il reddito dei fabbricati è un reddito medio ordinario determinato mediante
l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna categoria o classe di immobili; mentre per i
fabbricati a destinazione speciale/particolare è determinato mediante stima diretta.
Nel caso dell’abitazione principale vi è una deduzione pari all’ammontare del reddito che fa venir meno la
tassazione dell’abitazione di residenza. Nel caso delle nuove costruzioni, in base all’art. 40, il reddito di queste
concorre a formare il reddito complessivo a partire dal momento in cui incomincia ad essere usato. Se non
viene iscritto nel catasto si usa come riferimento la rendita catastale di unità immobiliari similari.
In base all’art. 42 non costituiscono reddito di fabbricato i redditi derivanti dalle costruzioni rurali,
appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni. Le altre costruzioni esistenti sul fondo e destinate ad
uso diverso da quello rurale sono da considerarsi reddito di fabbricati.
L’art. 43 tratta gli “immobili non produttivi di reddito fondiario”, ossia immobili relativi a imprese commerciali
che sono beni strumentali all’esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si distingue tra:
- Immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore.
- Immobili che sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale (strumentalità per
destinazione) e immobili relativi a imprese commerciali che rientrano nel patrimonio dell’impresa e che,
per loro caratteristiche oggettive, non possono essere utilizzati in altro modo senza subire prima delle
trasformazioni (strumentalità per natura).
Questa norma introduce il concetto di “strumentalità”. Questo prima era legato all’uso soggettivo
dell’immobile che veniva fatto da parte dell’imprenditore; col T.U. il concetto viene esteso e è legato non
solo all’effettivo utilizzo del bene ma anche in base all’oggettiva destinazione dello stesso. Quest’ultimo
requisito (oggettiva destinazione commerciale), associato a quello dell’appartenenza dell’immobile
all’impresa fa sì che il bene sia considerato strumentale anche in caso se è concesso in comodato o in
locazione. Gli immobili strumentali non producono reddito fondiario ma partecipano alla formazione del
reddito di lavoro autonomo o del reddito d’impresa, sulla base dei valori catastali (art. 90), come componenti
negativi o positivi.
Per le imprese individuali le norme previste per gli immobili strumentali sono applicabili solo quando
l’immobile è relativo all’impresa e non rientra nel patrimonio personale dell’imprenditore. Sono relativi gli
immobili indicati nell’inventario o, per le imprese minori, nel registro de beni ammortizzabili e quelli destinati
all’esercizio d’impresa (art. 65).
Capitolo Terzo – I REDDITI DA CAPITALE
22. La definizione di reddito di capitale
L’art. 44 definisce i redditi di capitale redditi derivanti da capitale. Non si tratta di una definizione bensì di
una formula residuale, una sorta di cautela fiscale che mostra come l’interpretazione della legge tributaria è
ineliminabile sia per la tassazione dei redditi di capitale non previsti, sia per verificare la legittimità di quelli
previsti, che però non rientrano nella categoria.
I redditi di capitale espressamente previsti dalla legge sono:
1) Gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi, c/c, obbligazioni, titoli similari e dagli altri
titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale
dei beni ricevuti alla scadenza e la somma data a mutuo o in deposito o il prezzo di emissione delle
obbligazioni e degli altri titoli.
Il legislatore del T.U. abbandona il criterio civilistico della classificazione degli interessi in:
- Moratori: scopo di risarcire il danno subito dal creditore in seguito al ritardo nell’adempimento da parte
del debitore (art. 1224 c.c.).
- Corrispettivi: rappresentano il corrispettivo a favore del creditore nel caso di obbligazioni pecuniarie per
effetto della disponibilità della somma di denaro da parte del debitore (art. 1282 c.c.).
- Compensativi: reintegrano il patrimonio di un soggetto in conseguenza del mancato godimento dei frutti
e degli altri proventi prodotti dalla cosa venduta e consegnata al compratore (art. 1499 c.c.).
A differenza del passato, in cui non erano ta