Istituzioni di diritto romano
Soggetti di diritto
Gaio → Diritto: Persone, cose e azioni.
Persone
Con questo termine si individua il singolo e la sua condizione giuridica; quando ci si riferisce al singolo inserito in una comunità o collettività (città o famiglia) si parla di “caput”.
Liberi, lo si è:
- Per nascita, da genitori uniti con giuste nozze e liberi anch'essi; o da un'unione non matrimoniale, e in questo caso il nato segue lo stato che ha la madre al momento della sua nascita. → Questi sono detti “ingenui”.
- Per acquisto dello stato di libertà, che si può avere tramite:
- Manomissioni;
- Atti di legge;
- Sanzioni.
Servi/Schiavi
Essi sono considerati più come cose che come soggetti del diritto, più correttamente sono “res mancipi”. Nel diritto naturale sono considerati uomini, mentre in quello civile sono sottoposti al dominium e alla potestas del padrone, e quindi sono res mancipi. Lo si diventa:
- Per nascita;
- Per fatti successivi alla nascita che danno luogo alla “capitis deminutio maxima” (che comporta la perdita della libertà).
Sempre Gaio → distingue le persone in due tipi:
Personae in sui iuris
Quelle giuridicamente autonome; e in questa categoria rientrano:
-
Il pater familias che ha sotto la propria potestà i figli e le mogli (manus), oltre che gli schiavi. I poteri da lui esercitati sono:
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Patria potestas: si acquista sui figli nati da giuste nozze e non su quelli nati fuori dal matrimonio. Il contenuto di questo potere si esprime con l'espressione “diritto di vita e di morte”, questo perché il pf ha il diritto di:
- Ucciderli se deformi;
- Esposizione;
- Vendita (ricordiamo però la legge di Romolo che lo consentiva fino alla terza vendita);
- Giustiziarli per le colpe commesse;
- Consenso e revoca delle loro nozze.
- Al momento della morte del padre → i figli diventano sui iuris.
- Capitis deminutio massima e media (perdita di libertà e cittadinanza).
- Capitis deminutio minima (in seguito all'arrogazione del pater).
- Adozione del figlio.
- Emancipazione.
-
Manus: è il potere che esercita sulla propria moglie o sulle mogli dei figli. Affinché si produca tale potere deve esserci la conventio in manum della donna, che ha luogo attraverso:
- Coemptio (prima atto vendita reale, poi solo immaginario);
- Confarreatio (cerimonia religiosa);
- Usus (il quale si basa sulla coabitazione ininterrotta per un anno).
- Mancipium: è il potere che esercita sulle personae in causa mancipi. Si tratta di soggetti liberi, appartenenti ad altre famiglie, e mancipati dal loro padre per scopi diversi: a titolo di vendita o a titolo di dazione a nozze, perché avevano per esempio commesso un delitto. La loro situazione è di forte minorazione che dura fino alla manomissione.
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Patria potestas: si acquista sui figli nati da giuste nozze e non su quelli nati fuori dal matrimonio. Il contenuto di questo potere si esprime con l'espressione “diritto di vita e di morte”, questo perché il pf ha il diritto di:
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Impuberi sui iuris, sono:
- Adulti, capi di una piccola famiglia;
- Bambini di entrambi i sessi.
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Tutela degli impuberi. Sono impuberi:
- Bambini minori di 14 anni;
- Bambine minori di 12 anni.
- Il bambino minore di sette anni non può compiere atti giuridici in autonomia.
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