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produca tale potere deve esserci la conventio in manum della donna, che ha luogo attraverso:
1. coemptio (prima atto vendita reale, poi solo immaginario);
2. confarreatio (cerimonia religiosa);
3. usus (il quale si basa sulla coabitazione ininterrotta per un anno).
La donna dopo ciò diventa figlia del marito e sorella dei suoi figli.
3. Mancipium: è il potere che esercita sulle personae in causa mancipi. Si tratta di soggetti
libri, appartenenti ad altre famiglie,e mancipati dal loro padre per scopi diversi: a titolo di
vendita o a titolo di dazione a nozza, perché avevano per esempio commesso un delitto. La
loro situazione è di forte minorazione che dura fino alla manomissione.
2. Impuberi sui iuris, sono:
1. adulti, capi di una piccola famiglia;
2. bambini di entrambi i sessi.
I bambini, in quanto sui iuris, hanno capacità giuridica, ma non quella di agire. Quindi possono
essere titolari di patrimoni ma non possono disporre di tali beni. A protezione sono nati due
istituti:
1. tutela degli impuberi. Sono impuberi:
1. bambini minori di 14 anni;
2. bambine minori di 12 anni.
A questi è affiancato un tutore, rispetto al quale il bambino è detto pupillo, che di solito è
dato dal padre nel suo testamento, o in assenza può essere un agnato più prossimo. In
mancanza sarà un cittadino assegnato dal magistrato. Funzione del tutore: protezione del
bambino che lo rende quasi padrone del patrimonio pupillare. Il bambino minore di sette
anni non può compiere alcun atto, poi solo atti di acquisto. Per concludere atti che
comportano obbligazioni è necessaria l'autorizzazione del tutore (auctoritas).
Quest'ultimo può compiere qualsiasi atto: nelle alienazioni è considerato dominus, nei
rapporti obbligatori è rappresentante indiretto (per alienazioni immobiliare
autorizzazione del magistrato con Settimio Severo, poi estesa anche a tutti gli altri beni
da Giustiniano). Per quanto riguarda la responsabilità del tutore: azioni che sanzionano
solo atti dolosi compiuti ai danni dei bambini (a. rationibus distrahendis e a. suspecti
tutoris).
2. Tutela mulierum: le femmine al compimento del dodicesimo anno di età uscivano dalla
tutela degli impuberi ma continuava la loro incapacità di disporre liberamente del
patrimonio ed erano sottoposte alla tutela delle donne. Il tutore può essere l'agnato
prossimo, oppure attribuito dal magistrato. Ma a partire dall'età costantiniana questo
istituto scompare, e la capacità patrimoniale della donna è equiparata a quella dell'uomo.
3. cura minorum: istituto che mira inizialmente a proteggere i soli maschi divenuti puberi e
usciti quindi dalla tutela (14 anni), ciò conferiva al ragazzo la libertà di disporre del
proprio patrimonio. Ma con l'ampliamento dei traffici economici si sentì l'esigenza di
proteggere il minore di 25 anni da possibili raggiri. Motivo per il quale venne affiancato
ad un curatore assegnato dal magistrato solo in alcuni casi, perché generalmente non era
obbligatorio, requisito fondamentale era che il minore fosse d'accordo. Costantino con la
venia eatits: se si dimostra una conseguita maturità può essere chiesta e ottenuta la
anticipazione della maggiore età (18 o 20 se femmine o maschi o di norma a 25).
2. Personae alieni iuris: sono quelle persone soggette al potere altrui. Gaio individua le persone in
potestà (servi e figli), persone in mano (la moglie) e persone in mancipio (persone libere, provenienti
da altre famiglie, emancipate dal pater).
1. Figli:
1. capacità patrimoniale: le persone sottoposte al pater familias non possono avere nulla di
Proprio. I figli, in particolare, se maschi, hanno piena capacità di diritto pubblico ma non di
diritto privato. È importante sottolineare che la situazione cambia nel corso del tempo. Come
gli schiavi, non hanno capacità giuridica ma hanno capacità di agire; non possono essere
titolari di cose corporali e di crediti ma sono strumenti di acquisto. E chi acquista è il padre.
Per quanto riguarda l'assunzione di obbligazioni, esse all'inizio sono considerate come
obbligazioni naturali, nel senso che i creditori non hanno azione e solo se l'adempimento è
spontaneo, possono trattenere il pagato.
Per i debiti contratti dai figli risponde il padre; così anche se il debito è stato contratto con
l'autorizzazione a contrarre accordata al creditore. Anche a favore dei figli si concede loro un
peculio [Il peculium è un istituto che nel diritto romano, più precisamente nello ius civile,
indicava la donazione di una certa quantità di beni (inizialmente solo una somma di denaro,
più avanti anche servi e immobili) che il dominus (avente potestà) metteva a disposizione
del filius o del servus (soggetti a potestà)] la cui titolarità spetta al padre ma i figli ne
possono avere una libera amministrazione. Possono acquistare per il padre direttamente il
possesso e proprietà di cose nec mancipi; e possono alienare attraverso traditio. Il peculio
poi viene acquistato dal figlio divenuto sui iuris. Successivamente nascono delle eccezioni:
1. il peculio castrense (bottino di guerra) di cui si riconosce la piena disposizione ai figli.
2. Peculio quasi castrense (beni acquisiti dal figlio come funzionario di palazzo o
avvocato) di cui si riconosce la piena disposizione ai figli.
3. Bona materna (beni pervenuti al figlio dalla madre) di cui si riconosce la piena
disposizione ai figli.
2. Mogli in manu: se era sui iuris, eventualmente in possesso di un patrimonio, la donna perdeva il
suo stato e il suo patrimonio per diventare soggetto alieni iuris della nuova famiglia. Se era alieni
iuris, ovvero figlia di famiglia, con la manus interrompeva qualsiasi collegamento,anche
successorio, con la famiglia di origine per essere assunta quale soggetto alieni iuris, nella
famiglia del marito.
La manus si perdeva con la morte del marito.
3. Persone in mancipio: si tratta di una categoria di persone abbastanza eterogenea e dello status
ambiguo. Gaio dice che le persone in mancipio sono il stato semiservile: si esce da entrambe le
condizioni solo con manomissione, ma non si perde la cittadinanza e la libertà; possono sposarsi
e i figli non seguono la loro stessa condizione.
Il matrimonio.
Il matrimonio, nell'esperienza giuridica romana dei primi secoli, è considerato una semplice situazione di
fatto, una res facti. Esistono due celebri definizioni: Modestino "il matrimonio è l'unione di un uomo e di una
donna, consorzio di tutta la vita, comunione di diritto divino ed umano"; Giustiniano " le nozze o matrimonio
sono la congiunzione dell'uomo e della donna che implica un inseparabile unità di vita". I giuristi classici
insistono nell'affermare che l'elemento costitutivo delle nozze e il consenso. Il quale non si rende evidente in
un atto giuridico, o in comportamenti fissi; non è elemento essenziale la copula. Il consenso ad essere moglie
e marito si chiama anche affectio maritalis, dove affectio significa amore e maritalis coniugale. Questo
doveva essere continuativo, e non solo iniziale, poiché l'interruzione scioglieva l'unione matrimoniale.
Il fine del matrimonio è la procreazione: non è solo vocazione dell'anima, ma un'esigenza pubblica, statuale.
Il matrimonio → consenso iniziale e continuativo, di convivere come coniugi, e non sul compimento iniziale
di un atto giuridico, di cui successivamente perdurassero gli effetti.
Il matrimonio romano è sempre stato caratterizzato dalla monogamia e della esogamia ( matrimonio tra
persone esterne al gruppo parentale).
Nell'età più antica era cum manu, a partite dall'età preclassica avanzata esso era sine manu: la donna non è
più sottoposta al marito e conserva la condizione iniziale, di soggetto sui iuris o sottoposto alla potestà
paterna.
Affinché il matrimonio sia valido:
1. requisiti:
1. l'età pubere dei nubendi;
2. l'assenso dell'avente potestà e il consenso dei nubendi che per il maschio dev'essere esplicito
mentre per la femmina consiste in una mancata opposizione;
3. il connubio, inteso come la capacità di contrarre validamente il matrimonio secondo il diritto
civile.
2. Assenza di impedimenti:
1. parentela, in linea retta all'infinito. Il linea collaterale è stata variamente disciplinata;
2. il tutore non può sposare la pupilla prima del rendiconto;
3. Le persone di rango senatorio non possono sposare le liberte;
4. gli ingenui non possono sposare donne abbiette, come le attrici;
5. non sono consentite le nozze riparatrici in caso di ratto (da Costantino in poi).
Punto 3 e 5 aboliti da Giustiniano.
Lex iulia ed papia di Augusto: legislazione matriminiale volta a incentivare le nozze tra i ceti più elevati e
con esse a incrementare le nascite. Era obbligatorio sposarci in età compresa tra i 25 e i 60 anni per gli
uomini, e tra i 20 e i 25 per le donne. Inoltre la legislazione aveva introdotto una “incapacità” ad acquistare
beni lasciti per i non sposati o sposati senza figli.
Il matrimonio si scioglie:
1. con la morte di uno dei coniugi;
2. a seguito della prigionia;
3. per condanna ai lavori forzati a vita e alla deportazione.
4. Per divorzio.
Il divorzio.
Scioglimento del matrimonio per divortium: per volontà concorde di entrambi i coniugi o per volontà
unilaterale (ripudio).
Vi sono in merito alcune norme risalenti a Romolo che consentivano al marito di ripudiare la moglie in
presenza di alcune cause tassative, come l'adulterio, il procurato aborto e il possesso delle chiavi della
cantina (tabù del vino che accompagnava la donna). Un ripudio al di fuori di questi casi comportava per il
marito la perdita del patrimonio. In seguito venne aggiunta un'ulteriore causa: la sterilità del matrimonio.
In età classica: il divorzio comincia a diffondersi, facilitato dalla struttura del matrimonio, basato sul
consenso continuativo, e dall'assenza di forme.
Con l'avvento degli imperatori tardoimperiali la disciplina del divorzio è più restrittiva, in linea con quella
che era l'etica cristiana che considerava il matrimonio un vincolo indissolubile. Costantino infatti introduce
una legislazione molto severa e il concetto di divorzio illecito che viene punito ma che conserva comunque i
suoi effetti risolutivi. Ma si continuava a considerare lecito il divorzio consensuale e quei casi di ripudio per
causa colpevole dell'altro coniuge.
Giustiniano poi ridisciplina l'intera materia: egli distingue 4 matrimoni che si sciolgono per divorzio, quindi
4 divorzi:
1. consenso comune;
2. quelli che si sciolgono per una occasione ragionevole e sono detti bona gratia;