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Istituzioni di diritto romano

Soggetti di diritto

Gaio → Diritto: Persone, cose e azioni.

Persone

Con questo termine si individua il singolo e la sua condizione giuridica; quando ci si riferisce al singolo inserito in una comunità o collettività (città o famiglia) si parla di “caput”.

Liberi, lo si è:

  • Per nascita, da genitori uniti con giuste nozze e liberi anch'essi; o da un'unione non matrimoniale, e in questo caso il nato segue lo stato che ha la madre al momento della sua nascita. → Questi sono detti “ingenui”.
  • Per acquisto dello stato di libertà, che si può avere tramite:
    • Manomissioni;
    • Atti di legge;
    • Sanzioni.
    → Questi sono detti “liberti” o “libertini”, e si distinguono in romani, latini e dediticii.

Servi/Schiavi

Essi sono considerati più come cose che come soggetti del diritto, più correttamente sono “res mancipi”. Nel diritto naturale sono considerati uomini, mentre in quello civile sono sottoposti al dominium e alla potestas del padrone, e quindi sono res mancipi. Lo si diventa:

  • Per nascita;
  • Per fatti successivi alla nascita che danno luogo alla “capitis deminutio maxima” (che comporta la perdita della libertà).

Sempre Gaio → distingue le persone in due tipi:

Personae in sui iuris

Quelle giuridicamente autonome; e in questa categoria rientrano:

  1. Il pater familias che ha sotto la propria potestà i figli e le mogli (manus), oltre che gli schiavi. I poteri da lui esercitati sono:
    • Patria potestas: si acquista sui figli nati da giuste nozze e non su quelli nati fuori dal matrimonio. Il contenuto di questo potere si esprime con l'espressione “diritto di vita e di morte”, questo perché il pf ha il diritto di:
      • Ucciderli se deformi;
      • Esposizione;
      • Vendita (ricordiamo però la legge di Romolo che lo consentiva fino alla terza vendita);
      • Giustiziarli per le colpe commesse;
      • Consenso e revoca delle loro nozze.
      Successivamente lo Stato sottrae taluni poteri al padre (punizioni di una certa gravità spettano al primo). La patria potestas si estingue:
      • Al momento della morte del padre → i figli diventano sui iuris.
      • Capitis deminutio massima e media (perdita di libertà e cittadinanza).
      • Capitis deminutio minima (in seguito all'arrogazione del pater).
      • Adozione del figlio.
      • Emancipazione.
    • Manus: è il potere che esercita sulla propria moglie o sulle mogli dei figli. Affinché si produca tale potere deve esserci la conventio in manum della donna, che ha luogo attraverso:
      • Coemptio (prima atto vendita reale, poi solo immaginario);
      • Confarreatio (cerimonia religiosa);
      • Usus (il quale si basa sulla coabitazione ininterrotta per un anno).
      La donna dopo ciò diventa figlia del marito e sorella dei suoi figli.
    • Mancipium: è il potere che esercita sulle personae in causa mancipi. Si tratta di soggetti liberi, appartenenti ad altre famiglie, e mancipati dal loro padre per scopi diversi: a titolo di vendita o a titolo di dazione a nozze, perché avevano per esempio commesso un delitto. La loro situazione è di forte minorazione che dura fino alla manomissione.
  2. Impuberi sui iuris, sono:
    • Adulti, capi di una piccola famiglia;
    • Bambini di entrambi i sessi.
    I bambini, in quanto sui iuris, hanno capacità giuridica, ma non quella di agire. Quindi possono essere titolari di patrimoni ma non possono disporre di tali beni. A protezione sono nati due istituti:
    • Tutela degli impuberi. Sono impuberi:
      • Bambini minori di 14 anni;
      • Bambine minori di 12 anni.
      A questi è affiancato un tutore, rispetto al quale il bambino è detto pupillo, che di solito è dato dal padre nel suo testamento, o in assenza può essere un agnato più prossimo. In mancanza sarà un cittadino assegnato dal magistrato. Funzione del tutore: protezione del bambino che lo rende quasi padrone del patrimonio pupillare.
    • Il bambino minore di sette anni non può compiere atti giuridici in autonomia.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vect39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.
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