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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

IUS

IUS=diritto=TECNICA->capacità di risolvere problemi attraverso regole prevedibili e

trasmissibili tramite l’insegnamento (≠approccio empirico=dell’esperienza)

SOCIALE-> risolve problemi sociali=scarsità di risorse per soddisfare

bisogni-> crea conflitti e paure

ex. semaforo=diritto strada=risorsa, insufficiente in un incrocio-> bisogna trovare i

criteri per evitare il conflitto in un gruppo sociale

ASTRATTO, perchè si serve di concetti (solo consistenza linguistico-ideale), ma si

occupa di realtà

OGGETTIVO (ex. Ius Civile)

● SOGGETTIVO (ex. diritto di credito)

● POTESTÀ’ (ex. sui iuris)

● LUOGO DEL GIUDIZIO (davanti al magistrato)

IUS QUIRITIUM (diritto dei Quiriti)

+ antico

● Quirites=prima collettività cittadina romana

● formazione consuetudinaria

● riconoscimento POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ASSOLUTE (=posizioni di

● potere su cose/persone -> ex. animali e schiavi) tramite AFFERMAZIONE di

APPARTENENZA -> PROPRIETA’

ex. patria potestas, manus, mancipium…

IUS CIVILE

riguarda solo CITTADINI ROMANI (cives) (comunità politica, polis=civitas)

● stabilito dalla comunità romana e dalla legge

● comprende ed amplifica il ius quiritium (ex. + posizioni giuridiche RELATIVE ->

● OBBLIGAZIONI (=crediti e debiti, usufrutto…), nuovi negozi (ex. compravendita,

locazione, società, mandato -> contratti consensuali; oportere EX FIDE BONA= il

giudice deve avere giudizio di buona fede nei confronti del debitore durante il

processo ed essere corretto) )

aggiunge requisiti ad azioni più semplici, per dare chiarezza.

● tutela: mediante azioni civili

● diritti e doveri: 1) ex iure quiritium (ex. proprietà) 2) ius (ex. usufrutto) 3) oportere

● (ex. diritto di credito)

fonti: mores, leges (publicae) ed atti equiparati

IUS GENTIUM (diritto delle genti)

negozi ed istituti fruibili anche dai NON CITTADINI (peregrini)

● stabilito dal fatto stesso che l’uomo è un animale sociale ed organizza le proprie

● relazione ugualmente, a prescindere dalla comunità in cui si trova (natura delle

relazioni umane)

uguali presso tutti i popoli (ex. traditio, mutuo, stipulatio…)

● patrimonio giuridico di fondo comune a tutti i popoli

IUS NATURALE

diritto ideale, assoluto ed universale

● conforme alla giustizia e alla natura

● comune a tutti gli esseri umani

IUS HONORARIUM (diritto onorario)

deciso dal PRETORE (=magistrato CUM IMPERIO) + magistrati (=organi

● giurisdizionali) -> magistrati eletti dal popolo con carica annuale

tutela: mediante azioni PRETORIE

● fonti: EDITTO DEL PRETORE (+ altri magistrati)

● ogni pretore emana un editto all’anno (=programma), ma il pretore può confermare

● parte dell'editto precedente -> si formò man mano nucleo edittale inalterato

(EDICTUM TRALATICIUM) -> fu stabilito poi il testo definitivo dell’editto pretorio

(EDITTO PERPETUO)

scopo: agevolare l’applicazione del ius civile, colmarne le lacune e correggerlo

DIRITTO PUBBLICO

organizzazione e funzionamento della collettività + rapporti collettività-singolo

● tutela interessi pubblici (della collettività)

DIRITTO PRIVATO

rapporti tra singoli

● tutela interessi privati (individuali)

IUS COMUNE -> applicazione generale ≠ IUS SINGOLARE -> applicazione eccezionale

(solo caso considerato) LE FONTI

Fonti di:

1) PRODUZIONE = atti/eventi che producono diritto oggettivo

2) COGNIZIONE = materiale che ci fa conoscere il diritto oggettivo qual è -> CORPUS

IURIS CIVILIS

1) MORES MAIORUM (a) e CONSUETUDO (b) = osservanza generale e costante per

● lungo tempo di un comportamento da parte della collettività + convinzione dei suoi

componenti di obbedire ad una norma giuridica

manifestazione tacita della volontà del popolo

● efficacia solo in materie/punti non regolati da leges, senatoconsulti e costituzioni

● imperiali

(a) = costumi giuridici dei MAIORES (= più antichi romani), costituiscono il ius

● quiritium ed il più antico ius civile è fondato su di loro; mai messi in discussione,

anche quando si è persa la ratio

(b) = consuetudini provinciali, adottate quando fu estesa la cittadinanza romana ed

● il diritto romano alle popolazioni provinciali, che però si opposero

LEGES e PLEBISCITI

- LEX=pronunzia orale e solenne

- leges PRIVATAE=manifestazioni di volontà di privati nell’ambito dei negozi, con

funzione di clausole contrattuali ≠ PUBLICAE-> fonti di ius civile, =disposizioni di

carattere normativo e vincolante per la generalità dei cittadini; efficacia: collegata

alla volontà popolare -> LEGES DATAE -> il popolo delega un magistrato di

legiferare, lui le pronuncia davanti al popolo (sia patrizi che plebei, sono vincolanti

per entrambi), riunito in assemblea per approvare o meno e così acquistano

efficacia (ex. LEGGE delle 12 TAVOLE -> emanate dai decemviri = magistrati

straordinari) / LEGES ROGATAE -> proposte da un magistrato: il magis “rogava”

(=interrogava) il popolo.

- PLEBISCITI: votati solo dai plebei, ed inizialmente vincolanti solo per loro, poi

furono equiparati alla leges e furono resi obbligatori per tutti

EDITTI DEI MAGISTRATI

- editto del pretore + altri magistrati

- con ius edicendi

SENATOCONSULTI

- CONSILIUM = una funzione del senato , che redigeva i senatusconsulta = direttive

vincolanti per i magistrati, (poi) atti precettivi rivolti ai cittadini

- stesso valore leges (fonti di ius civile) -> IUS NOVUM (≠ ius vetus= ius civile antico)

- il senato prese il posto delle ASSEMBLEE POPOLARI

- a volte però era l’imperatore a fare proposta di SENATOCONSULTO al senato, con

ORATIO (e il senato non negava mai l’approvazione) -> formalmente SENATO (solo

emanazione-> graduale estinzione dell'attività legislativa del senato) ma

sostanzialmente IMPERATORE (sua volontà)

CONSTITUTIONES IMPERIALI (principum)

- =provvedimenti imperiali

- stesso valore leges (fonti ius civile) -> creatore di ius oggettivo

- carattere generale -> EDICTA e MANDATA

- carattere particolare (controversie tra privati) -> DECRETA, RESCRIPTA e

EPISTULAE

- EDICTA = atti normativi indirizzati a tutti gli abitanti dell’impero, con efficacia

duratura nel tempo

- MANDATA = istruzioni che l’imperatore rivolgeva agli alti funzionari

- DECRETA = sentenze EXTRA ORDINEM, emanata su istanza degli interessati per liti

in corso

- RESCRIPTA = istanza di una sola parte

- EPISTULAE = istanza del magistrato/funzionario imperiale

- vincolanti per l’organo giudicante (una volta accertato che i fatti riportati fossero

veri)

- l’imperatore si attiene al diritto vigente

- efficacia limitata al singolo caso, + applicazione per casi simili/uguali

- ius NOVUM/EXTRAORDINARIUM

GIURISPRUDENZA

- interpretazione degli esperti di diritto (GIURECONSULTI)

- i primi furono i pontefici, che accrebbero il ius civile

- poi, i giuristi laici , che fecero attività consultiva (davano pareri a

giudici/imperatore), insegnamento e composizione di opere giuridiche (manuali

elementari -> INSTITUTIONES, commentari e opere di casistica (discussione di casi

particolari)

2) CORPUS IURIS CIVILIS

- =fonte di cognizione del diritto=materiale che consente di conoscere forma e

contenuti del diritto

- compilazione di IURA (=giurisprudenza classica) + LEGES (costituzioni imperiali),

compiuta nel VI secolo d.C. su iniziativa di Giustiniano

- 4 parti: -INSTITUTIONES -> funzione didattica + forza di legge

- DIGESTA (/pandectae) = raccolta di opere di giuristi classici

- CODEX = raccolta delle costituzioni imperiali

- NOVELLAE = costituzioni di Giustiniano emanate dopo

la LEGGE è la fonte più valida perché è decisa collettivamente (è pubblica, perché è

voluta e votata dal popolo romano, riunito in assemblea=comizio, dal magistrato, che

presenta anche l’oggetto della convocazione)

nome legge=lex+cognome del magistrato che ha proposto la legge nel comizio

le norme fissate in una legge sono ius civile->mores (costumi ereditati dagli

antenati)+leg. 12 tavole (codificazione dei mores, fino a quel momento tramandate

oralmente) (=diritto della civitas->comunità romana) e non si estendono quindi ad

altri, ma regolano solo le relazioni tra romani)

encomio (in versi) secondo cui un bravo giurista, come i governatori che venivano

mandati da Roma nelle province romane e tornavano con gli epitaffi (=lodi a loro),

dovevano conoscere la fonte normativa= “6 scritti x2”->leg. 12 tav.; editto del pretore

e costituzioni dei divini principi (successori di augustio), che sostituiscono le leggi

LEGGE DELLE 12 TAVOLE

Livio (storico dell’età augustea, che scrive la storia di Roma anno per anno) parla delle

“leggi delle 10 tavole” (perché inizialmente occupavano 10 tavole di bronzo, poi 12,

su cui sono incise le norme)(proposte nel 451-450 a.C.) e dice che malgrado siano

passati 400 anni ed il diritto romano si sia evoluto, sono ancora fonte del diritto

pubblico/privato

“norme decemvirali”, perché il testo ufficiale fu elaborato da una commissione di 10

magistrati

esempi:

trinoctium=limitazione della potestà familiare (prima illimitata, perché la moglie non

poteva essere tale senza anche essere sotto la potestà del marito)(altra limitazione: il

pater familias può vendere il figlio come uno schiavo, ma solo fino alla triplice

vendita), consente alla moglie di sposarsi sine manu

PERSONE E FAMIGLIA

- diritto privato -> relazioni patrimoniali singolo-singolo di una stessa comunità

- padri e sottoposti: relazione potestativa e asimmetrica nella FAMIGLIA (ente,

istituzione), dettata dal potere paterno

- STATUS FAMILIAE

sui iuris (≠alieni iuris=sottoposto a potestà)=non soggetto a potestà:

dominium->schiavi, mancipium->personae in causa mancipii, patria potestas->filii

familias, manus->moglie con conventio in manum

nella familia proprio iure dicta->solo una persona sui iuris (+libera e cittadina

romana)->maschio=pater familias, solo lui può avere figli in

potestà/femmina->unica componente della sua famiglia

- STATUS CIVITATIS

=possesso della civitas romana=piena capacità diritto privato/pubblico

per nascita: matrimonio legittimo+padre cittadino/illegittimo+madre cittadina /

diventandolo: schiavi liberati/per concessione dello stato romano ai

singoli/comunità

perdita status: perdita libertà->schiavi; stabilirsi in colonie (latini coloniarii); esilio

(per scelta/condanna)

peregrini=persone libere, ma non cives; possiedono ius gentium+ius commercii

(=capacità di alienare/acquistare con mancipatio) + ius connubii (=capacità di

contrarre iustae nuptiae con cittadini romani)

latini=categoria privilegiata di peregrini (poi ad alcune fu estesa la cittadinanza)-> “

prisci (da città laziali vincolate a Roma, che mantenevano le loro istituzioni, hanno

ius commercii e connubii, potevano ricevere per testamento da cittadini romani),

coloniarii (si stabilivano nelle colonie fondate da Roma, per diritti come sopra),

iuniani (schiavi liberati con forme pretorie e minori di 30 anni manomessi, ius

gentium e commercii, non potevano disporre mortis causa dei propri

beni->tornavano all’antico proprietario come un peculio)

peregrini dediticii=collettività straniere arrese a Roma senza condizioni, solo ius

gentium

STATUS LIBERTATIS-LIBERI E SCHIAVI

=essere uomo libero

liberi: per nascita->da madre libera (=ingenui); schiavi liberati (=liberti->hanno

libertà, cittadinanza e capacità giuridica, sono sui iuris; anche se hanno meno

considerazione sociale e giuridica, ex. no accesso cariche pubbliche+hanno il diritto

di patronato=posizione di soggezione verso il patrono, dominus che li ha liberati)

schiavi: ius civile (schiavo=oggetto di dominium ex iure quiritium->res

mancipi)/gentium (la schiavitù esisteva in tutti i popoli); per nascita->da madre

schiava, per captivitas=cattura+prigionia->perdita della libertà+schiavitù->vendita

ad un privato; anche i romani poteano diventare prigionieri->ius postliminii=quando

un cittadino romano catturato e divenuto schiavo tornava in patria, riacquistava

libertà e cittadinanza, veniva reintegrato nella sua posizione giuridica, che era

rimasta in pendenti fino a quel momento, ma è una condizione risolvibile con ritorno

in patria/morte da schiavo, in questo caso era considerata dal momento della

cattura, per permettere successione ereditaria (non permessa agli schiavi)/come

altrnativa alla pena pecuniaria in un processo

condizioni sociali: molto dure (ex. lavori faticosi, solo i più intellettuali potevano

diventare maestri, segretari, amministratori…)

condizioni giuridiche: simile filii familias, ma con la morte del dominus restavano

sotto il dominium ( sotto la dominica potestas per dominium ex iure quiritium) degli

eredi; sono res mancipi, quindi giuridicamente incapaci, senza diritti/doveri e

potestà (tranne per il processo criminale, dove può essere testimone/imputato); le

unioni tra schiavi non sono riconosciute; lo schiavo è solo organo d’acquisto per il

dominus=può solo migliorare la sua posizione giuridico-patrimoniale, può

partecipare ai negozi come accipiens (=ha capacità d’agire), ma non poteva generare

un negozio, se non con il peculio=denaro, schiavi, immobili ecc., che pur rimanendo

proprietà del dominus (poteva sempre revocare il peculio) venivano amministrati

dal servo (/filius familias)

azioni nossali: se uno schiavo è responsabile di un delitto: la vittima può

impossessarsene, può infliggergli una pena corporale, il dominus può pagare la pena

pecuniaria

azioni adiettizie->utilizzare gli schiavi per la gestione degli affari, ma i terzi per

assicurarsi che i servi facessero onore ai propri impegni usano strumenti giudiziari

per garantire l’adempimento; il dominus è responsabile e può subire le azioni

adiettizie: il dominus ha piena responsabilità del debito: actio quod iussu=il dominus

autorizza il terzo a negoziare con il servo, assumendosi ogni rischio;

exercitoria=dominus come proprietario di una nave, lo schiavo è il magister navis

(l’amministra); institoria=il servo è institor (direttore) dell'attività economica del

dominus, che risponde dei debiti contratti; responsabilità limitata: de peculio et de

in rem verso= due taxationes: de peculio=il debito aveva max. valore peculio/de in

rem verso=il debito ha max. valore arricchimento dominus; tributoria=il dominus

usava le merci affidate al servo (come peculio) come risarcimento per il debito;

causae liberalis=processo di libertà, messa in discussione: vindicatio in libertatem ex

servitute=schiavo->libero/vindicatio in servitutem ex libertate=libero->schiavo;

legis actio sacramenti in rem->il sacramentum è affidato ai decemviri; durante il

corso della lite (tra adsertor in libertatem=cittadino disponibile a sostenere questo

ruolo (perché lo schiavo non ha capacità di stare in giudizio), ma l’indisponibilità è

un ostacolo per il processo, quindi la disponibilità viene revocata e l’interessato può

litigare personalmente pro sua libertate; e il preteso dominus)

MANUMISSIO=modo di acquisto della libertà (e cittadinanza)

atto di affrancazione, compiuto solo dal dominus

1)manumissio vindicta->negozio formale, da compiere in iure davanti ad un

magistrato; finta vindicatio in libertatem: intervento adsertor, che dichiara il servo

libero toccandolo con la vindicta+non opposizione del dominus+pronuncia

dell’addictio nel senso della libertà da parte del magistrato/censu (inter vivos)->in

occasione della redazione delle liste del censo, veniva inserito il servo, come cives

romano, dietro autorizzazione del dominus

2)testamento (mortis causa)->per disposizione testamentaria e con efficacia dopo

morte del testatore

4)+altre (pretorie, uniche non ius civile)->inter amicos = dichiarazione informale

dominus-amici, per epistulam (per iscritto), fedecommissaria (indiretta)->il

testatore incarica l’erede di manomettere il servo, è obbligato, in sacrosanctis

ecclesiis->dichiarazione di volontà di voler liberare servo del dominus all’assemblea

di fedeli (cristiani), acquisto automatico della libertà per iure postliminii, schiavo

infermo abbandonato, denuncia dell’uccisore del proprio dominus…

limiti manumissio (perché c’era un eccessivo n° di schiavi liberati): lex fufia caninia

(per manumissio testamento)->limite n° servi da liberare inseribili e obbligo di

indicazione nominativa; lex aelia sentia -> non possono essere manomessi schiavi di

condotta turpe, in frode ai creditori…

- testo: commento all’EDITTO del PRETORE

- (=atto normativo, legge spiegato da DOMIZIO ULPIANO->prefetto del

pretorio=2^carica più importante, in quel momento la più importante perché

l’imperatore era ancora adolescente, ucciso in una congiura di palazzo nel 228 d.C.,

giurista-> studia ed insegna diritto, fa carriera politica, scrive opere giuridiche)

- presente nel digesto=atto normativo di base, redatto dall’imperatore Giustiniano ,

sulla base del diritto romano privato

- famiglia: termine polisemico=con tanti significati

1) ?

2) gruppo organizzato formato su a) diritto proprio dei componenti b) una generale

parentela comune

- a) FAMIGLIA DI PROPRIO DIRITTO (familia proprio iure dicta)

- =persone sottoposte (per natura , ex. figlio biologico, o per diritto, ex. figlio

adottivo, -> per

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbanoo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
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