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COMPRAVENDITA: commercio de-formalizzato
La mancipatio 1.0, quella cioè realizzata venditionis causa, venne rimpiazzata da un negozio giuridico (la compravendita, emptio venditio) che, pur permettendo di realizzare la stessa funzione economico-sociale di base (lo scambio di cosa contro prezzo), presentava caratteristiche completamente diverse: è fruibile da ogni soggetto giuridico (è di ius gentium), basato sul consenso (contratto consensuale) liberamente manifestato (da cui derivano le obbligazioni), e quindi senza richiedere forme più o meno solenni, inclusa la contemporanea presenza di entrambe le parti o un atto scritto; con effetti che coinvolgono in prima battuta il solo piano dei rapporti obbligatori (facendo un accordo, decidere uno scambio di cosa contro prezzo), in seconda battuta il piano del possesso esecuzione del contratto=consegna della cosa e pagamento del prezzo), ed esclusivamente in terza battuta si ripercuotono sul trasferimento della
proprietà (risultato dell'accordo, trasferimento della proprietà di una merce, che presenti le caratteristiche che il compratore legittimamente si aspettava).
fides->diritti e doveri
Un rapporto contrattuale come l'emptio venditio, che non si esaurisce nell'immediato, ma distribuisce i suoi effetti nel tempo, non può funzionare se le parti non si fidano l'una dell'altra. Il compito dei giuristi e del Pretore è quindi quello di normare la fides, ossia di trasformare in regole di condotta (sanzionabili!) ciò che nella situazione data è ragionevole aspettarsi dalla controparte.
AZIONE DI VENDITA (compete al venditore per conseguire ciò che gli deve essere prestato dal compratore, diritti del venditore e doveri del compratore); grazie ad essa il venditore fa valere innanzitutto l'obbligo di pagare il prezzo concordato, che il compratore ha assunto al momento dell'accordo. (obbligo di rispettare
La parola data)-> formula in ius concepta dell’actio venditi (33, pag. 199): La formula è introdotta dalla congiunzione “poiché” (quod), si tratta quindi di una formula con demonstratio, secondo cui legittimato attivo=venditore e legittimatopassivo=compratore dell’oggetto indicato. Apud iudicem si richiederà all’attore la prova di aver concluso con il convenuto un valido contratto di compravendita, e cioè un accordo, raggiunto dalle parti liberamente, avente ad oggetto un bene commerciabile e un prezzo da loro valutato congruo. L’intentio dell’azione postula che dall’intervenuta compravendita derivi un rapporto obbligatorio di ius civile: pretesa dell’attore -> affermazione, che sul convenuto grava un oportere (dovere) (è perciò un’azione civile, oltre ad essere un’azione in personam). L’intentio esprime la pretesa dell’attore in termini del tutto generici (“conRiguardo a tutto ciò che "l'avversario" deve dare o fare -> intentio incerta. (perché si preferisce evitare di dover precisare in iure quale condotta l'attore contesti alla controparte di non aver osservato). L'intentio rimette al giudice il compito di valutare quali prestazioni il convenuto avrebbe dovuto tenere sulla base della buona fede (L'azione in questione è quindi un'azione di buona fede) quando le parti hanno concordato un pagamento rateizzato del prezzo: si inserisce nella formula la praescriptio (182, pag 220) (=clausola che permette di circoscrivere l'azione alle sole rate scadute, e poter quindi poi ripetere il processo per le ulteriori eventuali rate non pagate) obbligazioni secondarie: corrispondere gli interessi di mora; mora=ritardo nell'adempimento (il compratore non è considerato in mora fintanto che non abbia ricevuto a sua volta la merce comprata, per la perfetta bilateralità del
Rapporto di compravendita; a partire dal momento in cui il compratore riceve la merce, il fatto che lui possa fruirne, senza che il compratore possa fruire del prezzo, altera l'equilibrio contrattuale), interessi di mora = somma che va a indennizzare il danno prodotto dal fatto che la prestazione attesa entri in ritardo nel patrimonio del creditore; L'obbligo di corrispondere gli interessi di mora (a partire dal momento in cui si sia ricevuta la merce) evita dunque che il compratore possa trarre un lucro esclusivo, approfittando della correttezza del venditore. Obbligo di rimborsare le spese sostenute dal venditore: il venditore può chiedere il rimborso delle spese sostenute per conto del compratore (= spese sostenute nel periodo perfezionamento del contratto - consegna della merce e che anche il compratore avrebbe sostenuto se fosse già entrato in possesso del bene). Così: al compratore non viene consegnato un bene di valore maggiore rispetto al prezzo (arricchendosi a
spese del venditore) e il venditore non può nonanticiparle: la corretta conservazione e gestione del bene venduto, nel periodo che va dall'accordo alla consegna, costituiscono un suo preciso dovere.
diritti del compratore e doveri del venditore (azione di vendita, 32, pag 199)
mettere a disposizione la merce
congiunzione "poiché" (quod)->demonstratio, che indica legittimato attivo=compratore e legittimato passivo=venditore dell'oggetto indicato. L'intentio dell'azione è identica a quella dell'actio venditi (azione civile, in personam, pretesa non precisa, definita dal giudice con bona fides=cosa il compratore possa ragionevolmente attendersi dal venditore)
obbligazione: trasferire il possesso, sul piano giuridico non è previsto che il venditore debba trasferire al compratore la proprietà del bene oggetto del contratto (anche se la merce è res nec mancipi e il venditore coincide con il proprietario,
Al trasferimento del possesso si accompagnerà anche quello della proprietà; diversamente il possesso potrà mutare in proprietà per usucapione); perché 1) la compravendita è un'operazione di ius gentium e quindi non avrebbe avuto senso pretendere dal venditore il trasferimento di una proprietà, propria dei soli cittadini romani e 2) la consegna (traditio) è operazione molto più spedita del trasferimento solenne (mancipatio); ma le parti si possono accordare, aggiungendo un patto con il quale il venditore si impegni a trasferire con atto apposito la proprietà della merce venduta. Così, viene aggiunta una seconda pretesa: oltre ad un diritto di facere (trasferimento del possesso), si aggiunge un dare (trasferimento della proprietà). Il compratore può immediatamente l'esecuzione della prestazione di dare, e non ancora l'esecuzione della prestazione di facere.
Tutela del compratore: appositi
- strumenti pretori in favore del compratore: doveva essere tutelato dalla ingiusta rivendica mossagli dal proprietario civile della merce acquistata;
- doveva essere messo nella condizione di recuperare il possesso della merce consegnatagli, nel caso l'avesse perduta prima di diventarne proprietario per usucapione.
Il magistrato opera in modo tale che il compratore prevalga sempre sul terzo.
Difendere il possesso anche se non si è ancora proprietari:
L'exceptio rei venditae ac traditae (= eccezione di cosa venduta e consegnata, formulanr. 168): compratore (NN), al quale il venditore (AA) abbia semplicemente consegnato (traditio) e non trasferito di proprietà (mancipatio) il fondo oggetto dellacompravendita. Se il venditore non avesse perso in altro modo la proprietà del bene, egli avrebbe tutto il diritto di rivendicarne il possesso, in al ius civile, ricorrendo all'azione di rivendica, ma sarebbe contraddittorio assecondare la richiesta del proprietario, se
è vero che è stato lui stesso a vendere e a consegnare il bene rivendicato al possessore. Perciò bisogna integrare la formula richiesta dall’attore con una exceptio, richiesta a sua volta dal possessore/compratore/convenuto, che imporrà al giudice di procedere solo se sarà verificato che il fondo rivendicato non è stato venduto e consegnato al convenuto proprio dall’attore. Recuperare il possesso anche se non si è ancora proprietario possessore di buona fede, che ha perso il possesso del bene prima di aver raggiunto l’usucapione e di diventare proprietario (secondo il ius civile), ciò impedisce al soggetto di poter reclamare il bene ricorrendo all’azione di rivendica. Il pretore gli accorda un processo nel quale non si terrà conto del fatto che la sua usucapione è stata interrotta e gli concede un’azione ficticia (Azione Publiciana). AZIONE PUBLICIANA (14, pag 197) L’intentio non indica il nome del convenuto,si tratta perciò di un'azione in rem; l'oggetto dell'intentio è individuato in un oggetto determinato, si tratta perciò di una intentio certa; Nell'intentio appare la parola 'diritto', ma siccome appare "se risultasse", non si tratta di un'azione civile, ma pretoria e actio utilis; l'azione prende a modello l'azione di rivendica; l'intentio contiene una fictio= circostanza, che non si è verificata, ma viene data per tale, ordinando al giudice di tenerne conto (= l'attore abbia posseduto per un anno l'oggetto indicato). legittimato attivo=colui che, dopo aver comprato una res mancipi e averne ricevuto la disponibilità attraverso traditio, ne ha perso il possesso prima che decorressero i termini civili dell'usucapione. Un soggetto che si trovi in questa condizione non potrebbe ricorrere alla reivindicatio per recuperare il possesso, quindi l'obiettivo del pretore.è di trattare l'attore come se l'interruzione del tempus usucapionis non si fosse verificata. La fictio si riferisce a un'unica circostanza, quella del decorso dei termini dell'usucapione. Le altre quattro condizioni dell'usucapione si devono tutte provare apud iudicem: l'attore deve provare di avere comprato il bene (iusta causa), che del bene comprato gli era stato trasferito il possesso (possessio iniziale), non deve risultare che il bene fosse stato a suo tempo rubato o strappato con la forza al legittimo proprietario (res habilis), non deve risultare che l'attore sapesse che il bene gli era stato messo a disposizione da persona diversa dal proprietario e da questa non autorizzata (bona fides iniziale) -> quindi il giudice deve ragionare così: se l'attore avesse posseduto per un anno il bene che rivendica, ne sarebbe diventato proprietario per usucapione? Per rispondere affermativamente, deve quindi controllare cheRisultino le quattro condizioni restanti dell'usucapione. Obbligazioni secondarie: