(i) NORME E CLASSIFICAZIONE GENERALE DEL DIRITTO
Una comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, formando un gruppo riconoscibile, unito da
vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi comuni. UBI SOCIETAS, IBI IUS
Attuazione dei propri interessi in un corpus sociale porta a conflitti di interesse.
Norme giuridiche
Preventiva
• Pubblicità
o
Generale
• Categoria di persone (generale o specifica)
o
Astratta
• Tipica: una previsione legale di esistenza e disciplina di uno schema comportamentale o semplicemente fattuale che
o costituisce una classe di fattispecie
Coercitiva
• Precettiva
• Sanzionatoria
• Imperative
• Inderogabili dai privati
o
Dispositive
• Derogabili dai privati
o
Suppletive
• Operanti nel caso i privati non abbiano fatto ricorso alla composizione volontaria dei conflitti di interesse
o
Originarie
• innovano
o
CLASSIFICAZIONE DIRITTO POSITIVO
CLASSIFICAZIONE A
• DIRITTO PUBBLICO: insieme delle norme che tutelano gli interessi collettivi, la quale tutela, peraltro, è di interesse di ciascun
o individuo
DIRITTO PRIVATO: insieme delle norme che tutelano gli interessi individuali, la quale tutela, peraltro è di interesse pubblico.
o Gli interessi di diritto privato non possono derogare le norme di ius públicum
Lo Stato opera in diritto privato come persona giuridica, ente che tutela i suoi interessi su un piano paritetico; opera
! invece in diritto pubblico come ente che tutela l’interesse collettivo (legittimo) su un piano di superiorità
CLASSIFICAZIONE B
• IUS COMMUNE
o Tutela delle norme destinatarie a tutti i membri della comunità
! ES: Diritto al Testamento
•
IUS SINGULARE
o Tutela di interessi particolari dei singoli (ALIQUA UTILITAS)
! ES: Diritto al Testamento dei Militari; diritto dei magistrati romani di non essere perseguiti nel corso del loro
• esercizio.
PRIVILEGIUM
o ANTICO (ETÀ REPUBBLICANA): atto Negativo
! Provvedimento legislativo considerato come FONTE DI DIRITTO diretto a danneggiare una persona
• politicamente invisa.
IMPERIALE: atto Positivo
! Tutela normativa di uno o più individui
• ES: privilegia veteranorum: tutele normative per i reduci di guerra
o
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO POSITIVO
AUTORITATIVE
• Emanate da organi autorizzati dai cittadini
o
NON AUTORITATIVE
• Esistenti per il solo consenso dei consociati
o Es: Usi
!
FONTI DI COGNIZIONI DEL DIRITTO POSITIVO
Documenti, scritti
•
INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO
La norma è tale se è prevede una disciplina ad una fattispecie astratta tipica. Ciascun’opera di interpretazione della norma prevede la
determinazione del suo contenuto attraverso:
a) l’inquadramento della fattispecie astratta prevista nella norma
b) quantificazione della portata del comando contenuto nella norma
L’interpretazione dell’ESATTA PORTATA della norma può essere
LEGALE o AUTENTICA
• Fatta da organi legislativi, mette capo essa pure ad una norma che ha il compito di dichiarare il contenuto di un’altra norma
o
DOTTRINALE
• LOGICA
o Fatta dalla scienza giuridica (iurisprudentia) o giudice (giurisprudenza) dante vita a norme per l’interpretazione
! secondo LOGICA.
Il procedimento per l’interpretazione LOGICA è diviso innanzitutto in due fasi:
i. Interpretazione GRAMMATICALE
1. Significato delle parole e alla disposizione nel testo per ricostruire il SENSO LETTERALE
ii. Interpretazione LOGICA
1. Posizione della norma nel SISTEMA
Quindi a seconda dei risultati si perviene a distinguere tre tipi di interpretazione:
ESTENSIVA
• La portata della norma è più ampia del senso letterale
o
RESTRITTIVA
• La portata della norma è meno ampia del senso letterale
o
MODIFICATIVA
• La portata della norma è diversa dal senso laterale
o
L’interpretazione totale delle norme da vita alla costruzione del SISTEMA del diritto
ANALOGICA
o Fatta dalla scienza giuridica (iurisprudentia) o giudice (giurisprudenza) quando NON è presente una norma regolante
! la fattispecie concreta si attua seguendo in ordine
Le norme che regolano casi affini
• I principi sempre più generali
•
Questa forma di interpretazione del diritto oggettivo è quella che crea de facto nuove norme ed è molto importante a
Roma; si noti bene che non c’è differenza tra l’interpretazione all’epoca dei Romani e oggi, semplicemente nell’epoca
romana il diritto era più consuetudinario.
NOTA BENE: nel CORPUS IURIS vige una DUPLEX INTERPRETATIO della norma perché, essendo stata raccolta avente
una propria ratio da Giustiniano aveva poi preso un valore datole dall’imperatore.
(b) STORIA ISTITUZIONI ROMANE
[PRIMO] PERIODO ANTICO: 753-‐509 a.C.
MONARCHIA
Soggetti costitutivi
• REX: magistrato unico e vitalizio [eletto fra le GENTES]
o Funzione esecutiva (e militare) e giuridica
!
o SENATUS: Consiglio di anziani
o COMITIUM: Una o più assemblee di cittadini (QUIRES poi CIVES)-‐soldati
o
Diritto oggettivo vigente:
• IUS QUIRITIUM
o Fonti non autoritative di produzione (CONSUETUDINI)
! MORES (ordine naturale delle cose)
• Pratica naturale tradizionale precettiva sia per le divinità (IUS SACRUM, in rapporto con gli uomini) sia
o per gli umani (IUS QUIRITIUM in rapporto tra loro).
NORMA PERSONALE: Applicato ai soli QUIRES e NON applicato agli stranieri (HOSTES)
o
Fonti non autoritative di cognizione (CONSULENZA GIURISPRUDENZIALE)
! RESPONSA PRUDENTIUM: Interpretazioni date dai sacerdoti tra i quali i PONTIFICES i quali erano ritenuti
• conoscitori, PRUDENS, sia del IUS SACRUM, sia del IUS QUIRITIUM
Fonti autoritative di produzione
! IUS REGIS
• Lex regia
o
FOEDERA
o Con gli Stranieri
!
[SECONDO-‐A] PERIODO ANTICO: 509-‐367 a.C.
REPUBBLICA
Soggetti Costitutivi
• PRAETOR MAXIMUS-‐MINOR (CONSULES): coppia di magistrati dal potere diseguale
o SENATUS
o COMITIUM: Una o più assemblee di cittadini (QUIRES poi CIVES)-‐soldati
o
Diritto oggettivo vigente:
• IUS QUIRITIUM (poi IUS CIVILE):
o Fonti non autoritative di produzione (CONSUETUDINI)
! MORES (ordine naturale delle cose)
• Pratica naturale tradizionale precettiva sia per le divinità (IUS SACRUM, in rapporto con gli uomini) sia
o per gli umani (IUS QUIRITIUM poi IUS CIVILE in rapporto tra loro).
NORMA PERSONALE: Applicato ai soli QUIRES (Patrizi) poi CIVES e NON applicato agli stranieri
o (HOSTES) e ai plebei (prima di diventare CIVES)
PLEBISCITUM: Statuizione di norme da parte della sola plebe attraverso i CONCILIA PLEBIS TRIBUTA (concilii
• della plebe radunata per tribù); con leggi come la LEX HORTENSIA finirono per non distinguersi più dalle leges
Fonti non autoritative di cognizione (CONSULENZA GIURISPRUDENZIALE)
! RESPONSA PRUDENTIUM: Interpretazioni date dai SACERDOTI tra i quali i PONTIFICES i quali erano ritenuti
• conoscitori, PRUDENS, sia del IUS SACRUM, sia del IUS QUIRITIUM poi IUS CIVILE. I PRUDENTES effettuavano
anche GIURISPRUDENZA CAUTELARE (assistenza tecnica giuridica nella compilazione di atti)
Fonti autoritative di produzione
! (Con IUS CIVILE) LEX: Provvedimento proposto da un Pretore, approvato (AUCTORITAS SENATUS) dal Senato,
• votato dall’Assemblea.
In questo provvedimento erano inserite le norme giuridiche.
o
Fonti autoritative di cognizione
! (Con IUS CIVILE) LEX (IUS LEGITIMUM): testo scritto in cui erano leggibili le norme giuridiche.
• ES:Legge delle dodici tavole
o Appartenenti al nuovo IUS CIVILE
o
FOEDERA
o Con gli stranieri
!
IUS HONORARIUM
o IUS PRAETORIUM
!
IUS GENTIUM
o In diritto romano, lo ius gentium è l'insieme di regole che ha la sua fonte nella naturalis ratio (non è una vera e propria
! fonte di diritto infatti anche Gaio asserisce che la Naturali Ratio è più che altro l’idea che un uomo può avere del diritto
ma non il diritto stesso, sicché la naturalis ratio può definirsi un qualcosa di superiore al diritto) e che è osservato in
eguale misura tra tutti i popoli. Esso si contrappone concettualmente allo ius civile quale diritto proprio di ciascuna
civitas. Mentre lo ius civile deriva da leggi scritte, il secondo ha la sua fonte del diritto nell'agire che resta invariato nel
tempo, e diventa legittima prassi. Non riguarda, tuttavia, la tradizione di un popolo, ma le abitudini comuni agli uomini
di ogni luogo e tempo, che si possono quindi ritenere connaturate con l'uomo e legittime.
[SECONDO-‐B] PERIODO ANTICO 367-‐242 a.C.
REPUBBLICA
Soggetti Costitutivi
• MAGISTRATURA (COLLEGIALITÀ)
o PRAETOR MAXIMUS-‐MINOR (CONSULES)
! PRAETOR URBANUS (ROMA)
!
SENATUS (ORGANI COLLEGIALI)
o COMITIUM (ORGANI COLLEGIALI)
o
Diritto oggettivo vigente:
• IUS CIVILE
o IUS PRA
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