Le fonti e le epoche del diritto romano
La fonte è un atto o un fatto che la vita è un'arma giuridica sanzionatoria vincolante, con una determinata procedura creato da determinati soggetti.
Epoca arcaica
Dall'inizio di Roma fino all'istituzione del pretore, le fonti del diritto erano i mores (consuetudini interpretate dai pontefici, strettamente legate alle tradizioni e alla magia) e le legis emanate all'inizio del re e poi dall'assemblea popolare. Il diritto iniziava a diventare scritto e laico, la sua interpretazione dava vita all'ius civile vetus.
Epoca pre classica
Dal 367 a.C. al 27 a.C. con l'istituzione del principato, le fonti del diritto erano la giurisprudenza laica insegnata nelle scuole, le lex pubbliche emanate dall'assemblea e dal magistrato e l'editto del pretore. Il pretore imposta il caso e applica la norma e, se non trova, la crea e la pubblica nell'editto esposto il foro. I tre ruoli del pretore sono rafforzare il diritto civile (adiuvate), ha una funzione di supplenza (supplire) e una funzione di correzione (corriggere). Inoltre, il pretore non abroga le leggi ma le disapplica. Il pretore dà vita al processo formulare formato da due fasi: in iure e apud iudicem. L'insieme delle decisioni prese dai pretori (Diritto pretorio) e dai pretori Peregrini (Diritto onorario) danno vita al diritto civile. È con la Lex Cornelia che il pretore viene vincolato a ciò che scrive nel suo editto. Sempre in quest'epoca, le fonti si basano anche sui valori cardine dell'equitas (soluzione più adatta al caso concreto) e la fides (rispetto della parola data).
Epoca classica
Dal 27 a.C. al 285 con l'avvento del cristianesimo, le leges e i mores sono comunque fonti del diritto, ma vanno ad esaurirsi e gli editti cessano di prodursi con l'istruzione dell'editto perpetuo (con Adriano sistemazione di tutti gli editti e stop all'emanazione). La giurisprudenza si limita a commentare gli editti per creare del nuovo diritto e ai giuristi viene riconosciuto l'ius publici rispondendi (riconoscimento dato dall'imperatore ai giuristi migliori) ed entrano così a far parte del consiglio del principe. Una nuova fonte è il Senatus consultis, ovvero provvedimenti presi dai senatori e poi accettati dal principe, e anche le costituzioni imperiali ovvero provvedimenti presi direttamente dall'imperatore. Possono essere di vario tipo: epistole (dal principe funzionario), prescritti (dal principio del privato), editti (norme generali) e decreti (sentenze del principe).
Epoca post classica
Dal 285 al 565 con la morte di Giustiniano, le fonti di diritto rimangono le costituzioni imperiali (legis) che verranno poi codificate e raccolte dall'imperatore Teodosio. La giurisprudenza decade ma la sua classicità viene usata nei tribunali e con l'imperatore Valentiniano nei tribunali vengono accettati solo cinque giuristi (Gaio, Paolo, Modestino, Ulpiano, Papiniano). Per quanto riguarda i mores vengono utilizzati solamente per le lacune e sono sottoposti alla legge.
I concetti giuridici fondamentali
Diritto oggettivo
Per diritto oggettivo si intende un ordinamento giuridico composto da norme sanzionatorie, e comprende il diritto pubblico, il diritto privato, l'ius commune e l'ius singolare.
Diritto soggettivo
Per diritto soggettivo si intende la pretesa di un soggetto su un altro di mantenere un determinato comportamento, e può essere assoluto (ovvero rivolto a tutti i consociati) o relativo (rivolto a una determinata o a delle determinate persone). In difesa del diritto di proprietà si usa l'azione di rivendica che è un'azione in rem, mentre in difesa dei diritti relativi si usano azioni in personam. I diritti reali sono assoluti perché avendo la proprietà si escludono tutti i consociati dal godimento del diritto stesso (pretesa di intromissione).
Fatto giuridico
Il fatto giuridico è un fatto che dà vita a una norma giuridica e può essere naturale (nascita, morte) o dipendente dalla volontà; in questo caso i fatti possono essere leciti (negozi giuridici) o illeciti (delitto che genera conseguenze sul piano privato e comporta la condanna al pagamento di una pena pecuniaria).
Negozio giuridico
Il negozio giuridico consiste nella manifestazione della volontà diretta a raggiungere effetti che l'ordinamento giuridico riconosce e garantisce; e può essere:
- Unilaterale, plurilaterale o bilaterale
- Inter vivos o mortis causa
- Gratuito o oneroso
- Reale o obbligatorio
Capacità giuridica
La capacità giuridica (idoneità a possedere dei diritti e degli obblighi) a Roma è riconosciuta a chi gode dello status libertatis (è libero), dello status civitatis (ha la piena cittadinanza) o a chi è sui iuris (ovvero non sottoposto alla potestà di un pater familia, ovvero chi non è alieni iuris). Anche le persone giuridiche possono avere capacità giuridica in quanto aggregazioni di individui (corporazioni, municipi, coloni, fondazioni).
Capacità di agire
La capacità di agire, ovvero la facoltà di porre in essere atti giuridici ed esercitare i propri diritti, è riconosciuta a chi gode a pieno della capacità giuridica, è maschio, pubere e non infermo di mente. Chi è infermo di mente è affiancato da un curatore del furiosus, le donne invece non acquistano mai la capacità di agire e sono sottoposte per tutta la vita alla tutela di un tutore. I negozi giuridici di età arcaica sono caratterizzati da un fortissimo formalismo orale, lo scritto non era necessario ma serviva solo come prova. Questi negozi giuridici sono: i negozi giuridici per rame per bilancia, gli atti in iure cessio e la stipulazione.
Atti per rame e per bilancia
Gli atti per rame e per bilancia sono:
- Mancipatio: in origine serviva a produrre effetti reali a far acquistare la proprietà delle cose mancipi subito anche se non c'era stato il trasferimento del possesso, poi in seguito con la moneta coniata serve a trasferire la proprietà delle cose mancipi sia che sia stato richiesto un corrispettivo che non (la pesatura diventa simbolica)
- Nexum: due soggetti, i testimoni e la bilancia e questo atto serve per realizzare un prestito quindi non vi è alcun trasferimento della proprietà e nasce un rapporto obbligatorio tra i due soggetti
- Solutio: serve per estinguere le obbligazioni
- Coemptio: produce l'acquisto della manus sulla moglie
- Testamentum par aes et libram: mancipatio usata come testamento
Atti in iure cessio
Gli atti in iure cessio hanno la funzione di trasferire il diritto di proprietà di tutte le cose. Vengono svolti davanti al pretore tra due soggetti: il cedente e cessionario, che pronuncia parole solenni. Il magistrato chiede poi se il cedente vuole ribattere o accetta: se accetta, il diritto di proprietà viene trasferito (la fase del ribattere deriva dal processo di azioni di legge dove per ribattere si usava la legis actio sacramento in rem per difendere il diritto di proprietà). Questa peculiarità viene presa dai pontefici e usata negli atti dai quali derivavano anche le manomissioni dello schiavo (vindicta).
Stipulazione
La stipulazione è un contratto concluso attraverso parole solenni tra due soggetti: lo stipulante (che formula la domanda) e il promettente (risponde alla domanda). Nella domanda della risposta deve essere usato lo stesso verbo altrimenti il contratto è invalido. A contratto concluso nasce un'obbligazione tra i due soggetti e se il debitore è inadempiente l'attore può correre in giudizio utilizzando l'azione da stipulazione. Questo contratto non trasferisce la proprietà.
Reazione al rigido formalismo
Con l'avvenire dell'età pre classica vi è una reazione al rigido formalismo degli atti con l'introduzione di forme di tutela da parte del pretore. I rimedi del pretore sono: la proprietà pretoria, i contratti consensuali, la tutela dei patti, e la risoluzione del problema dell'astrattezza. Guardare appunti.
La volontà contrattuale
Nell'età arcaica la dichiarazione era considerata superiore alla volontà contrattuale, mentre l'età pre classica la volontà prende il sopravvento e ci sono dei casi dove c'è divergenza tra la dichiarazione e la volontà. Vengono inventati gli atti a scopo didattico di gioco (docendi causa o iocendi causa) che non sono vincolanti in quanto la volontà è diversa dalla dichiarazione delle parti. Vengono anche introdotti gli atti simulati che possono essere assoluti (quando i soggetti devono concludere un atto ma non vogliono realmente farlo) o relativi (quali soggetti mostrano di voler concludere un contratto ma in realtà ne concludono un altro).
Può anche capitare che la volontà si formi in modo viziato e nel mondo romano il contratto diventa annullabile con intervento del pretore. La volontà può essere viziata tramite errore, violenza morale o dolo. Per il diritto civile tutti gli atti erano validi ed è solo il pretore a neutralizzare e a porre rimedi di diritto pretorio.
Errore
L'errore consiste nella falsa rappresentazione della realtà da parte del soggetto stesso che lo induce a concludere un contratto. Sono riconosciuti solamente gli errori di fatto ma non quelli di diritto (conoscenza). Tra gli errori di fatto si riconoscono degli errori selezionati considerati rilevanti i quali:
- Sulla persona (es. testamento ma sbaglio ad indicare l'erede)
- Sull'oggetto (es. compro fondo ma non è coltivabile)
- Sulla sostanza (solo nei contratti in buona fede, es. compro gioiello pare oro ma no)
- Sulla quantità (es. si pensa che canone locazione sia 10 ma è 20)
- L'error in negozio (es. si conclude compravendita ma è una donazione)
Non sono considerati rilevanti gli errori sulla qualità (es. c pro anello pare alta caratura ma non lo è) e sui motivi (es. metto a testamento x pensando sia un maestro ma non lo è).
Violenza morale
La violenza morale si ha quando un soggetto viene minacciato di un male di una certa identità nel caso in cui non concluda determinato atto giuridico, in questo caso il pretore offre due rimedi:
- L'actio metus: utilizzata quando il negozio è concluso e il debitore ha adempiuto, prevede la condanna del convenuto a una pena pecuniaria attraverso un'azione penale. Nel processo formulare viene inserita una clausola arbitraria dove il giudice invita il convenuto a restituire la cosa
- L'exceptio metus: usata quando il contratto è concluso ma il debitore è inadempiente e quindi l'attore chiama il debitore in giudizio attraverso l'azione di rivendica. Attraverso l'exceptio metus il giudice riesce ad assolvere il debitore dopo vari accertamenti.
Dolo negoziale
Per dolo negoziale si intende un inganno posto in essere da un secondo soggetto che distorce la realtà. Ci sono due soluzioni proposte dal pretore: l'actio doli (contratto concluso e adempiuto) e l'exceptio doli (contratto concluso ma non adempiuto) che viene poi utilizzata anche in contesti diversi come eccezione di dolo generale per bloccare le pretese ingiuste.
Gli elementi degli atti giuridici
L'atto giuridico è composto da elementi essenziali (necessari), elementi naturali (che in presenza di volontà di entrambe le parti possono essere omessi del contratto) oppure elementi accidentali (clausole aggiuntive facoltative vincolanti). Gli elementi accidentali del contratto sono la condizione, il termine e il modus (modo).
Condizione
La condizione è un evento futuro e incerto che fa nascere un obbligo. Può essere:
- Sospensiva: quando gli effetti sono sospesi e si concludono eventualmente in un secondo momento
- casuale (l'evento dipende dal caso e non dalla volontà delle parti)
- potestativa (dipende dalla volontà di una parte)
- condizioni miste
- Risolutiva: quando la fine degli effetti del negozio è legata a un evento futuro incerto.
- Positiva (legata all'accadimento di un fatto)
- Negativa (legata al non accadimento più fatto).
Per quanto riguarda le condizioni negative potestative ci sono dei problemi pratici riscontrati dai giuristi e risolti nell'età repubblicana con la Cautio Muciana per quanto riguarda i problemi del legato (es. x fa testamento ed istituisce eredi y e z, istituisce inoltre un legato per la moglie che otterrà la casa solo se non si risposerà. Quando muore gli eredi subentrano in tutto il patrimonio e il legatario dovrebbe diventare proprietario ma solo se e quando non si risposerà che è un problema perché non otterrà mai la proprietà. Con la Cautio Muciana nonostante la condizione sospensiva la moglie diventa subito proprietaria e promette con stipulazione di restituire la cosa nel caso si sposi).
Non tutti gli atti possono essere sottoposti a condizione. La condizione deve essere lecita e possibile a pena di nullità, nel caso che fosse illecita o impossibile e legata a un atto di ultima volontà non replicabile si finge che la condizione non sia stata inserita. Se la condizione si verifica l'atto produce i suoi effetti da quel momento e quindi il debitore che adempie al momento della conclusione dell'atto può richiedere la restituzione di ciò che ha pagato perché l'obbligo ancora non esiste (ripetere).
Termine
Il termine indica un evento futuro e certo. Può essere:
- Iniziale (momento dal quale gli effetti si producono)
- Finale (momento da quali effetti cessano).
Il termine offre una garanzia e il debitore non può chiedere il ripetersi del pagamento nel caso in cui sia stato effettuato prima della scadenza.
Modus
Il modus (onere) è caratteristico degli atti di liberalità o degli atti mortis causa nei quali si chiede al beneficiario di tenere un certo comportamento, è efficace immediatamente anche se il beneficiario non ha ancora tenuto il comportamento. Bisogna perciò accertarsi che lo tenga e quindi in età pre classica il pretore dà delle soluzioni ai casi concreti (ad esempio nel legato viene usata a favore degli eredi l'eccezione di dolo generale per bloccare le pretese ingiuste del legatario). Solo in età Giustinianea vi è una soluzione generale ovvero l'actio praescriptis verbis.
Rappresentanza
La rappresentanza si verifica quando chi conclude l'atto è un soggetto diverso da quello che ottiene gli effetti. La rappresentanza può essere legale, ovvero prevista dalla legge, oppure volontaria. Può essere inoltre diretta, quando il rappresentante agisce in nome per conto del rappresentato (gli effetti si producono subito nella sfera del rappresentato), oppure indiretta quando il rappresentante agisce in nome proprio e per conto del rappresentato (gli effetti si producono nella sfera del rappresentante subito e poi saranno trasferiti in seguito al rappresentato).
Il diritto delle persone
Nel mondo romano vi erano due tipi di persone: i liberi e gli schiavi.
Liberi per nascita
I liberi per nascita venivano chiamati ingenui e nasceva libero chi aveva due genitori liberi o si guardava la condizione della madre al momento del parto. Solo nell'età repubblicana con il favor libertatis si ampliò questa condizione sociale. Si diventava liberi anche attraverso la manomissione.
Schiavi
Gli schiavi erano considerati il res del dominus che nell'età antica aveva un potere illimitato su di loro. Si diventava schiavi per:
- Nascita
- Determinate condanne penali
- Se una donna veniva richiamata tre volte quando aveva una relazione con uno schiavo
- Prigionia di guerra: se il soldato riusciva a fuggire e tornare vivo a Roma dalla prigionia veniva riconsiderato libero e con tutti i diritti (post liminimum); nel caso venisse ucciso durante la prigionia il suo testamento sarebbe stato considerato invalido fino alla pubblicazione della Lex pubblica 80 di Silla che introduce una finzione per salvare il testamento del prigioniero (applicata anche la successione legittima), fingendo che il soldato sia morto un attimo prima della sua cattura.
Capacità patrimoniale
Gli schiavi hanno capacità patrimoniale in quanto in età antica il dominus affidava loro il patrimonio che doveva essere incrementato. Nel caso che uno schiavo compisse un atto di debito l'obbligazione era considerata naturale (non può essere coercita sul piano processuale), ma in quanto sistema era basato sulla fides il padrone adempiva quasi sempre. Nell'età classica il pretore istituì delle azioni per proteggere i creditori: se lo schiavo era messo a capo di un'attività commerciale (institore) viene istituito l'azione institoria, invece se lo schiavo era capo di un'attività marittima (magister navis) l'azione exercitoria. Queste azioni sono azioni a trasposizione di soggetti e indicano una rappresentanza diretta in quanto non vi è alcun trasferimento di diritti obbligatori. Anche l'azione del peculio viene considerata un'azione trasposizione di soggetti (il peculio è un piccolo patrimonio che il padrone affidava allo schiavo per farlo crescere) e quest'azione viene utilizzata per far adempiere il padrone nel caso in cui gli atti compiuti dallo schiavo abbiano effetti negativi sul patrimonio.
I delitti
Lo schiavo può anche compiere degli atti illeciti: per delitto si intende un illecito privato che comporta conseguenze negative private dal quale nasce un rapporto obbligatorio, e si obbliga il convenuto al pagamento di una pena pecuniaria (azioni penali). I delitti sono: il furto, l'ingiuria, la rapina e il danno aquiliano. Nel caso in cui un dominus sia chiamato in giudizio può scegliere se pagare la pena o consegnare lo schiavo alla vittima (dare a noxae), questo fa sì che le azioni penali siano chiamate azioni nossali (legate al fenomeno della nossalità). La vittima agisce contro il padrone che possiede lo schiavo attualmente non quando è stato commesso il fatto.
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