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IL FEDECOMMESSO E I CODICILLI

Il fedecommesso è un istituto con il quale si potevano lasciare un'intera eredità o una quota di cose determinate. Esso, ovvero il FEDECOMMESSO UNIVERSALE, era originariamente sorto per beneficiare un terzo che fosse incapace di ricevere per testamento e ci si rivolgeva a un erede affinché avesse il buon cuore di trasmettere al terzo quanto si disponeva, dando essenzialmente per l'esecuzione della preghiera sulla sua buona fede.

L'imperatore Augusto diede completamente la materia alla competenza dei consoli e al preside delle province, che giudicavano extra compratore ordinem. Inizialmente il fedecommissario era considerato in quanto l'erede faceva una vendita fittizia delle cose corporali dell'eredità, e per quanto riguarda le stipulazioni: crediti e debiti erano conclusi delle l'erede si faceva promettere del fedecommissario di essere indennizzato di tutto quello che avrebbe pagato.

per l'eredità e il fedecommissario si faceva promettere dall'erede che gli avrebbe restituito tutti i crediti esatti. Senatoconsulto Trebelliano Con l'imperatore Claudio viene emanato il quale disponeva che il fedecommissario fosse da ritenersi un erede accordandogli quindi quelle azioni che sarebbero spettati all'erede e contro l'erede. Per reagire e poi alla tendenza da parte degli eredi di non accettare le fedecommissioni venne emanato il senatoconsulto Pegasiano in modo tale da creare una quota di riserva a favore dell'erede, che se non addiveniva spontaneamente poteva esservi costretto (abolito da Giustiniano). Giustinianea erede, Nell'età il fedecommissario era considerato definitivamente un ormai il fedecommesso universale produceva l'eredità ancorché con la mediazione di un duceario, appunto la cosiddetta eredità fedecommissaria. Il fedecommesso doveva risultare da scrittura oppure, se espresso in forma orale.

essere attestato da cinque testimoni. Si giunse però alla conclusione che anche ila dato con parolefedecommesso semplicemente e senza testimoni diventavalegittimo.

FEDECOMMESSO PARTICOLARE

I duciari a cui l’ereditando si rivolgeva potevano essere: l’erede testamentario, il fedecommissario universale, l’erede legittimo e il legatario. La cosa in questione potevaappartenere all’ereditando, al duciario o un terzo in quest’ultimo caso il duciario se ladoveva procurare o prestare la stima. Il principio generale è quello per cui non ci potevachiedere i duciari di lasciare più di quanto avessero ricevuto.

fedecommesso di libertà

Secondo il quando il testatore pregava l’erede, il legatario o ilfede commissario di tale libertà uno schiavo (il servo dovrà essere acquistato) si potevaconcedere la libertà allo schiavo i diritti di patronato erano acquistati dai duciari.

Fedecommesso di famiglia: es. un testatore,

istituito erede il fratello, lo prego di non alienare la casa ma di lasciarla alla famiglia. L'erede invece aliena oppure lasciò in eredità la casa di un estraneo. Senza dubbio tutti quelli della famiglia potevano chiedere il fedecommesso in quanto l'interesse era di tutti. Con Giustiniano il diritto di lascito è sostituzione fedecommissaria esteso no alla quarta generazione. Con la ci si riferisce al fatto che un onorato dopo aver acquistato un lascito, deve restituirlo ad altri al momento della morte (es. "do a x il mio fondo con la preghiera di restituirlo a y al momento della sua morte"). Il commesso di famiglia i sostituti possono essere anche cacia obbligatoria persone incerte. Il fedecommesso aveva un'e simile a quella del legato per damnationes, tale obbligo era sanzionato extra ordinem. Codicilli I erano l'espressione meno solenne dell'ultima volontà di una persona, morisse questa con testamento senza. Espressione non

Nel periodo antico, i codicilli erano semplici scritti che solitamente venivano indirizzati agli eredi dopo le rituali forme di saluto.

I codicilli confermati nel testamento permettevano di lasciare legati, fedecommessi, donazioni e nominare tutori.

I codicilli non confermati servivano solo per lasciare fedecommessi e donazioni.

Questo istituto era particolarmente utile per chi viaggiava e stava a lungo lontano da Roma: se non poteva fare un testamento, poteva almeno fare dei codicilli. All'erede era quindi consentito influire sulla successione legittima ponendo a carico dell'erede legittimo dei fedecommessi e gli altri erano consentiti di istituire un successore ad tempus imponendo all'erede un fedecommesso di restituzione.

LINEE E GRADI DI PARENTELA

La famiglia ristretta era l'insieme di quelle persone sottoposte per natura (gli, gli e nipoti) o per diritto (moglie con manus) alla

potestà di un padre di famiglia. Tutte queste persone erano agnati. Con la morte del padre e la famiglia ristretta si apriva tanti nuclei familiari quanti erano i soggetti in potestà, facendo così sorge un'altra famiglia allargata communi iure, detto la famiglia di tutti gli agnati. La parentela agnatizia era anche detta legittima.

Con si intendeva la parentela in linea di sangue sia materna che paterna.

Con si intendeva la relazione che passava tra un coniuge e i parenti dell'altro.

L'agnatio e il cognatio potevano essere in linea retta o in linea collaterale. Per linea si intende l'insieme delle persone che discendono dallo stesso capostipite.

- parentela in linea retta: quando comprende gli ascendenti e discendenti (es. genitori, nonni e nipoti)

- parentela in linea collaterale: quando comprende le persone congiunte obliquamente (es. fratelli sorelle, zii nipoti)

LA SUCCESSIONE AB INTESTATO

Quando il testamento era invalido o non

Era stato redatto era la legge e non ereditando stabilire quali fossero gli eredi e l'ordine di chiamata attraverso la successione legittima, disciplinata sia dall'ius civile che dal bonorum possessio sine tabulis.1

I SUI: per quanto riguarda l'esigenza di conservazione delle famiglie i suoi eredi costituivano il primordine di successibili e venivano innanzitutto chiamati a succedere quelle persone che erano i podestà dell'ereditando (anche i postumi). Ci doveva poi trattare di discendenti legittimi ovvero nati dalle giuste nozze, ma con il tempo furono considerati eredi anche i gli nati fuori dal matrimonio. Gli eredi succedevano per stirpi e l'eredità era divisa anch'essa per stirpi (es. se come eredi vierano 2 gli, uno zio morto e due nipoti gli suoi, l'eredità viva divisa in 3: 1/3 spettava a ciascun glio, mentre 1/3 era da dividersi tra i 2 nipoti). Gli eredi suoi acquistavano direttamente il patrimonio e non erano liberi di

accettare o rinunciare all'eredità, solo in età avanzata il pretore concesse loro diritto di astensione. Per quanto riguarda il figlio emancipato il pretore accordò la bonorum possessio unde liberi (se alla morte del testatore c'era un solo erede non diventava universale ma proparte in quanto il figlio emancipato gli si aggiungeva). Per i figli in adozione il pretore concesse la bonorum possessio unde cognati dei beni paterni, e Giustiniano diede loro le stesse aspettative successorie, gli stessi mezzi di difesa degli eredi solo nel caso in cui il padre adottivo, in costanza del vincolo di adozione, fosse morto intestato perché solo in tal caso al figlio adottivo era assicurata la successione. Per quanto riguarda i nipoti nell'antico diritto si privilegiava fortemente la parentela in linea maschile, nipoti che i pronipoti discendenti da un figlio da un nipote maschio. Nel tardo periodo imperiale Giustiniano stabilì che i discendenti dovessero comunque avere

laprecedenza sui collaterali.fi fi fifi fi fi fi fi fi ffi fi fi fi ffi fi2 GLI AGNATI: in mancanza di un erede suo si è stabilito che l'eredità spettasse l'agnatopiù prossimo, per agnati si intendono coloro che erano legati attraverso parenti di sesso maschile quasi generati da un comune padre (stesso capostipite). I parenti della madre erano esclusi. Gli agnati erano eredi estranei e volontari, pertanto acquistavano le eredità solo se lo volessero con apposito atto. Non erano chiamati tutti insieme bensì a partire da quello di grado più vicino: fratelli, zii e nipoti. Se vi erano più agnati di uno stesso grado l'eredità si divideva per capi. Secondo il diritto civile era vietata la successione dei gradi (successio gradum abolita da Giustiniano): se l'agnato prossimo rifiutava l'eredità o moriva prima di accettarla, questa non solo non si trasmetteva i suoi eredi ma non si trasmetteva neppure.

L'agnato di grado ulteriore. Per aggirare questo ostacolo viene istituita la in iure cessio hereditatis: l'agnato prossimo cedeva in iure l'eredità prima di adirla e il cessionario, l'agnato di grado ulteriore, la acquistava acquistando quindi il titolo di erede.

Nell'età antica erano considerati agnati sia uomini che donne ma successivamente si esclusero tutte legnate ad eccezione delle sorelle, provvedimento che mantenne anche Giustiniano estendendo il titolo di agnati e i gli e alle glie della sorella.

  • Il senato consulto Tertulliano: viene emanato nell'età di Adriano per disciplinare più equamente la successione della madre i gli. La donna sposata con matrimonio libero non aveva alcuna possibilità di succedere ai gli secondo la disciplina del diritto civile. Il pretore accordo per questo la bonorum possessio unde cognati. Il senato consulto consentiva alla madre di succedere al glio preceduta da: i discendenti di qualsiasi grado.
l’eventuale parens manumissor e i fratelli consanguinei. Questa disciplina si applicava lascio la madre che avesse partorito almeno tre gli sei ingenua e quattro selibertina. Giustiniano decise di far concorrere la madre anche con i fratelli del gliodefunto e disciplinato in modo più favorevole il concorso con le sorelle, confermol’applicazione del senato consulto alla madre alla quale fosse morto un glio di tutti o dinessuno. • Il senato consulto Or ziano: venne emanato nell’età di Marco Aurelio e stabilì semplicemente che i gli, se la madre moriva intestata, venissero chiamati per primi alla successione. 3 I COGNATI: inizialmente in mancanza di agnati si stabiliva la successione dei gentili (parenti in linea maschile che avevano in comune solo il nomen, anche la loro successione vedeva il divieto della successio ordinum, secondo la quale si regnato prossimo non accettava l’eredità questa non sarebbe.
Dettagli
A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoriafranzoso26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.