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Per razionalizzare e rendere sicura l'attuazione degli obblighi comunitari tramite recepimento interno, fu
approvata inizialmente una disciplina specifica detta legge comunitaria, una legge annuale che aveva il compito
specifico di adeguare la normativa interna. Lasciare la legge comunitaria al passaggio parlamentare si rilevò
però lungo, con il frequente rischio che fossero aperte procedure di infrazione nei confronti del nostro paese. Si
sostituì allora questa disciplina con le annuali legge di delegazione europea (una legge di delegazione
parlamentare), contenente appunto deleghe specifiche al Governo per approvare decreti legislativi per integrare
la normativa interna e legge europea, che rimane compito del Parlamento.
Interessante è analizzare i casi di antinomia tra una legge italiana ed una fonte europea self-executing. Come
risolvere infatti i casi di fonti europee self-executing (regolamenti) che siano in contrasto con la normativa
italiana? L'antinomia, tramite anche un'ampia giurisprudenza prodotta da numerose sentenze della Corte
Costituzionale, viene risolta in base al principio di competenza, trattandosi di fonti gerarchicamente sullo stesso
piano (fonti primarie). Secondo la Corte, infatti, i sistemi normativi comunitario e nazionale sono autonomi e
distinti, ma tuttavia coordinati: nelle materie di competenza dell'Unione devono applicarsi le norme europee,
mentre in quelle di competenza del legislatore nazionale si applicano le norme interne. Dunque, la antinomia si
risolve con la semplice disapplicazione del diritto interno dove non competente rispetto alla fonte europea.
Tuttavia, questa prevalenza del diritto europeo su quello interno per le materie di competenza, nonostante trovi
fondamento anche giuridico con le sentenze della Consulta in base all'articolo 11 della Costituzione, non è da
intendersi come assoluta. La Corte ha infatti più volte ribadito come le limitazioni di sovranità ex art. 11 non
vadano intese in senso assoluto, e non siano ammissibili ogni qual volta il diritto europeo violi i principi
supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. Se dunque sono ammissibili limitazioni alla sovranità
necessarie ad assicurare un ordinamento pacifico fra nazioni, è necessario che le fonti europee rispettino i
cosiddetti controlimiti espressi dai principi supremi dell'ordinamento.
Un caso diverso è rappresentato dai casi di antinomia tra una legge italiana ed una fonte europea non self-
executing, come una direttiva. In questo caso le direttive si configurano come norme interposte nella scala
gerarchica fra la Costituzione (art. 11 e art.117,I) e la legge ordinaria. Dunque la fonte italiana in antinomia con
la direttiva deve essere dichiarata incostituzionali per indiretta violazione di una norma costituzionale.
Tutti i dubbi interpretativi o di applicazione delle fonti europee sono risolti, su richiesta, tramite rinvio
pregiudiziale da parte dei tribunali dei paesi membri, dalla Corte di giustizia della UE.
Le fonti nazionali primarie: legge ordinaria
Pur avendo perso quel ruolo centrale assunto nel periodo dello Stato liberale, e nonostante negli ultimi anni stia
attraversando nel nostro Paese un periodo di profonda crisi per la crescente difficoltà del Parlamento a legiferare
in tempi certi, rapidi e con disposizioni tecnicamente complete (fenomeno che culmina in una vera e propria
“espropriazione”, nel vuoto che si crea nella funzione legislativa, del potere legislativo da parte del Governo e
dei suoi atti aventi forza di legge), la legge ordinaria rimane comunque una fonte di assoluto rilievo nel
panorama delle fonti di rango primario. Per legge si intende l'atto normativo, deliberato dalle Camere in unico
testo, e promulgato dal Presidente dell Repubblica, con successiva pubblicazione sulla GU. Tale atto viene
definito anche legge formale ordinaria. Gli articoli dal 70 in poi della Costituzione, nel momento in cui
attribuiscono congiuntamente alla Camere il potere legislativo, impediscono implicitamente di istituire altri atti
aventi forza di legge di iniziativa puramente parlamentare. La dottrina fa derivare da ciò due importanti principi:
principio del numero chiuso delle fonti primarie: le fonti di rango primario sono solo quelle stabilite
• dalla Costituzione o da leggi costituzionali (solo fonte superiore “sulla produzione” crea una nuova
tipologia di fonte gerarchicamente inferiore)
principio dei limiti al legislatore: nel senso che gli unici limiti imposti al legislatore sono quelli stabiliti
• direttamente dalla Costituzione:
riserva di legge: si ha una riserva di legge ogni qual volta una norma della Costituzione riserva alla
◦ legge la disciplina normativa di una determinata materia, escludendo, o ammettendo solo in parte,
che essa possa essere disciplinata da altre normative:
il legislatore deve limitare la sua discrezionalità in attuazione di
riserva di legge rinforzata:
▪ limiti fissati da disposizioni costituzionali (limiti sotto il profilo di attuazione del procedimento
di approvazione della legge o limiti sotto il profilo del contenuto della legge)
il legislatore può intervenire ma solo per definire gli aspetti generali e
riserva di legge relativa:
▪ qualificanti di una disciplina, mentre altri aspetti possono essere deferiti ai regolamenti
governativi
riserva di legge assoluta: il legislatore deve intervenire e regolare l'intera materia, che può
▪ essere disciplinata unicamente da legge ordinaria
principio di ragionevolezza: le scelte del legislatore devono essere coerenti e non porsi in contrasto
◦ con il principio di uguaglianza sia formale che sostanziale ex art.3 C, pur non dovendo per forza
essere caratterizzate dalla generalità e dall'astrattezza (possono quindi essere anche le cosiddette
leggi provvedimento, suscettibili di una sola applicazione)
oggetto della legge: la Costituzione non affronta spesso questo tema, se non per vietare un
◦ procedimento di esame abbreviato (“riserva d'assemblea” ex 72 ultimo comma, legge di
amnistia/indulto)
Particolari tipologie di leggi ordinarie sono le cosiddette leggi a cadenza annuale:
legge di bilancio: l'unica legge a cadenza annuale espressamente prevista dalla Costituzione
• legge di stabilità (ex legge finanziaria): attua il programma di politica economica del Governo in
• attuazione del “patto di stabilità” europeo
legge di delegazione europea e legge europea
• altre leggi annuali (di semplificazione, per il mercato e la concorrenza, per le pmi)
•
La funzione legislativa, come afferma l'articolo 70, è esercita “collettivamente dalle due Camere”.
Il procedimento legislativo che porta alla formazione di una legge si può dividere nelle seguenti fasi:
1. iniziativa: la Costituzione prevede l'iniziativa legislativa in capo a sei soggetti differenti: Governo,
singolo parlamentare, CNEL, consigli regionali, comuni (limitatamente alla modifica delle
circoscrizioni provinciali), 50.000 elettori. Si ricorda che solo il Governo può presentare ddl su bilancio
e rendiconto consuntivo, la legge di stabilità, la legge di delegazione europea e la legge europea, i ddl di
conversione dei decreti-legge
2. istruttoria: ogni ddl è affidato alla commissione competente sulla materia, che la può esaminare
seguendo quattro diversi metodi:
i. procedimento normale (commissione in sede referente): la commissione esamina il progetto,
modificandolo dove ritiene necessario, e relaziona la relativa Camera sulla propria attività,
chiedendo anche istruttorie aggiuntive a Governo od altre commissioni. Presenta quindi il progetto
all'Assemblea, che discute e delibera articolo per articolo, compresi eventuali emendamenti
presentati per i singoli articoli, e quindi effettua il voto finale sul procedimento (e il progetto di
legge viene inviato all'altra ramo del Parlamento)
ii. procedimento abbreviato: regolato più specificatamente dai singoli regolamenti parlamentari, è un
procedimento in cui i tempi si riducono drasticamente dietro particolari ragioni di urgenza, come
convertire un decreto-legge in scadenza
iii. procedimento decentrato (commissione in sede deliberante): è un procedimento tipico
dell'ordinamento italiano, che conferisce il potere legislativo alle commissioni per quanto riguarda
l'approvazione finale
iv. procedimento redigente (commissione in sede redigente): è disciplinato nei regolamenti
parlamentari, e consiste nell'affidare ad una commissione la redazione del progetto di legge, con la
formulazione in articoli, ma riservando l'approvazione all'Assemblea
3. promulgazione: l'atto con il quale il Presidente della Repubblica, entro 30 giorni dall'approvazione della
legge nel medesimo testo in entrambi i rami del Parlamento (o periodo minore se la Camere decidono a
maggioranza assoluta), perfeziona l'atto ponderando la sua costituzionalità in via preventiva (può
opporre in tal senso un veto sospensivo motivato, e rimandare la legge alle Camere per una modifica, ma
solo una volta per provvedimento)
4. pubblicazione: la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
5. vacatio legis: periodo in cui la legge non ha efficacia giuridica, serve, dopo la pubblicazione, a rendere
conoscibile la legge tutti. Il periodo fissato dalla Costituzione è 15 giorni, ma può essere disposto
all'interno della legge stessa
6. efficacia giuridica: trascorso il periodo di vacatio legis, la legge è ritenuta conosciuta da tutti, e vale il
principio di “ignorantia legis non excusat”
Gli atti normativi, di qualsiasi genere, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale vengono alla fine di ogni anno inseriti
nella Raccolta Ufficiale degli atti della Repubblica, per un sistema di doppia pubblicazione.
Le fonti nazionali primarie: gli atti del Governo aventi forza di legge
Il principio della separazione netta dei poteri, che prevederebbe che il potere legislativo sia esclusiva del
Parlamento, incontra due importanti eccezioni nell'ordinamento italiano, come peraltro in numerose costituzioni
successive alla fine dello Stato liberale. La Costituzione attribuisce infatti il potere legislativo anche al Governo,
che, sotto il controllo del Parlamento, può emanare due tipi di atti aventi la stessa forza della legge ordinaria, e
posti sullo stesso piano gerarchico all'interno dell'ordinamento. La ratio della deroga si basa sulla lecita
necessità che, in casi in cui produrre un atto normativo parlamentare richieda troppo tempo, il Governo,
certamente portatore di una linea politica più chiara e delineata rispetto alle mutevoli forze parlamentari, possa
intervenire rapidamente in una situazione di urgenza. Si parla anche di sistema parlamentare razionalizzato.
Va comunque ricordata la natura eccezionale del potere legislativo attribuito al Governo: esso viene infatti
attribuito “momentaneamente”, ed il Parlamento