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DIRITTO FA POTERE)
Legittimazione del potere legale- razionale
Principio di uguaglianza formale
Principio di giurisdizionabilità: norme viziate possono essere annullate da un giudice imparziale
Democrazia rappresentativa: la volontà dei cittadini si esprime indirettamente attraverso rappresentanti
Costituzione: atto vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento finalizzato alla garanzia dei diritti ed alla
legittimazione di tutti i poteri. È un atto del potere costituente (non vincolato): il potere che pone la
costituzione ≠ poteri costituiti (poteri che si fondano sulla costituzione)
Separazione dei poteri: potere un prodotto derivante dall’esercizio di una funzione da parte di un organo
Organo: insieme di uffici pubblici che svolge un’attività a rilevanza esterna
Uffici: insieme di mezzi organizzati per realizzare un compito
Forza: capacità di innovare un ordinamento giuridico
- Funzione legislativa: attività volta a predisporre norme giuridiche generali/astratte (Parlamento)
- Funzione esecutiva: applicazione della legge generale/astratta (governo). Esecutorietà: imporsi ai
destinatari della legge
- Funzione giurisdizionale: applicazione della legge riferita a controversie (magistratura). Effetto del
giudicato: fare stato fra le parti del giudizio
Tipicità degli atti: ogni atto ha una forma tipica, la quale è in grado di produrre effetti giuridici
Costituzione flessibile: costituzioni che possono essere modificate da qualunque legge ordinaria
Stato contemporaneo: finalità principale è il mantenimento dell’unità e della coesione sociale attraverso
l’uguaglianza sostanziale
ciclo istituzionale: periodo storico dato dalla produzione di più costituzioni con caratteri simili
- Stato pluralista: plurisoggettività dell’ordinamento giuridico (stato pluriclasse), grazie all’allargamento
del suffragio
- Stato democratico: corrispondenza fra governati e governanti (sovranità del popolo)
Principio di maggioranza: si adottano le decisioni che hanno ottenuto con il consenso della maggioranza
Rispetto delle minoranze: parità di condizioni
Libere elezioni
Controllo delle minoranze: le minoranze attivano strumenti di controllo nelle decisioni delle
maggioranze
Nuovo principio di separazione dei poteri
Circuito della decisione politica: le maggioranze decidono in merito al potere legislativo ed esecutivo
Circuito delle garanzie: sottratto alle maggioranze, limiti posti alle sovranità popolari (potere giudiziario)
- Stato costituzionale: forma di stato caratterizzato da una costituzione rigida (al vertice del sistema di
fonti del diritto), è una costituzione garantita ovvero assicurata da appositi strumenti giuridici.
La costituzione riesce a prevalere sulla legge grazie:
a) giustizia costituzionale: istituto che elimina le leggi anticostituzionali
b) procedimento aggravato di revisione costituzionale per poter modificare la costituzione
c) compromesso costituzionale: accordo fra le parti della società in merito al vivere insieme
dei giudici specializzati controllano l’effettiva costituzionalità delle leggi
per modificare la costituzione sono necessarie maggioranze più ampie rispetto a quella governativa
(qualificate)
costituzione rigida: luogo dove scrivono i principi comuni
le maggioranze devono rispettare i principi
un giudice in caso contrario deve verificarli
per modificare è richiesto un vasto accordo
- Stato sociale: promozione di politiche pubbliche volte a rimuovere le disuguaglianze sociali
a) Uguaglianza formale: tutti gli uomini sono uguali non considerando le effettive disuguaglianze
b) Uguaglianza sostanziale: uguaglianza di risultato, rimozione delle differenze che ostacolano il
raggiungimento dell’uguaglianza formale, riconoscendo le differenze fra gli individui
- Stato decentrato: distribuzione della sovranità del territorio, trasferimento di competenze dallo Stato
alle Regioni
in Italia decentramento del potere: regionalismo differenziato obbligatorio esteso al territorio intero
Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino, Friuli): apposite leggi
costituzionali che ne definiscono l’autonomia in ambito legislativo/finanziario
Regioni a statuto ordinario: condizioni di autonomia definite da titolo V (non hanno un proprio
statuto)
Legge costituzionale numero 3 del 2001: riforma delle competenze legislative, divisione delle materie fra ciò che
competenza esclusiva dello Stato ed affidando alle Regioni quelle residuali
- Materie statali: diritto penali, civile, tutela ambiente, tutela concorrenza, garanzia diritti civili e sociali
- Materie regionali: agricoltura, industria, commercio, turismo
- Materie concorrenti: lo Stato detta i principi, le regioni disciplinano
Funzioni amministrative: comuni (principio di sussidiarietà), federalismo fiscale deve essere ancora attuato
legislativamente
Principio di leale collaborazione: l’intervento statale deve tener conto delle Regioni nella presa delle decisioni,
nel caso in cui le competenze siano regionali (Conferenza stato regioni). Nel caso in cui siano coinvolti anche i
comuni e le province (Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali)
Capitolo 2)
Sviluppo del livello internazionale: rapide comunicazioni, necessità del mantenimento della pace
Ordine internazionale: insieme di attività strumenti e comportamenti che regolano i rapporti fra Stati
Organizzazioni internazionali a livello mondiale:
- ONU (organizzazione nazioni unite): stabili rapporti basati sul diritto internazionale, verso interessi ed
obiettivi comuni, composta da tutti gli Stati indipendenti del mondo.
Ogni stato è rappresentato nell’assemblea generale, l’ONU non ha potere legislativo e si compone di:
a) il consiglio di sicurezza (organo esecutivo) con 155 stati membri i cui 5 (Francia, Russia, UK, USA e
Cina) permanenti e dieci eletti a rotazione per mandato biennale
b) il consiglio economico sociale: coordina l’attività economica dell’ONU (54 Stati membri a mandato
triennale)
c) segretariato: segretario generale, rappresenta l’intera organizzazione
d) corte internazionale di giustizia: organo arbitrale si assicura il rispetto dei diritti umani (sorveglianza
reciproca fra Stati)
e) corte penale internazionale per punire crimini di guerra e contro l’umanità
- sempre sotto l’ONU: fondo monetario internazionale (FMI), promuove la cooperazione monetaria
internazionale e la stabilizzazione dei cambi, banca mondiale contribuire alla ripresa dei Paesi emergenti
- separate dall’ONU (organizzazione mondiale del commercio, accordi su tariffe doganali, interpol, FIFA)
Organizzazioni internazionali a livello regionali: UE e consiglio d’Europa, Mercosour, Carribean Community,
ASEAN, NAFTA
UNIONE EUROPEA:
1951: CECA, produzione comune carbone ed acciaio
1957: CEE, trattato di Roma, Comunità economica europea
Oggi è composta da 28 membri (carattere quasi federale). L’UE agisce secondo metodo comunitario (decisioni
prese su maggioranze modulate)
Organi dell’UE:
- Consiglio Europeo: capi di Stato/governo, definisce le politiche generali dell’Unione
- Consiglio dell’Unione europea: ministri degli Stati membri a seconda del settore di competenza.
Approva su maggioranza qualificata la legislazione europea con il Parlamento, coordina le politiche
economiche e firma accordi con stati terzi
- Parlamento: cittadini UE eletti a suffragio universale (mandato quinquennale), funzioni di controllo sulle
altre istituzioni, da cui dipende l’esistenza della commissione (fiducia/sfiducia)
- Commissione: organo esecutivo, commissario per ogni Stato, attua politiche europee dell’Unione
- Corte di giustizia: interpreta il diritto dell’Unione, un giudice per ogni Stato membro affiancata da un
tribunale
- Banca centrale: garantisce la stabilità dei prezzi e dei valori dell’euro (corte dei conti: regolarità dei
bilanci UE)
Forma di governo atipica: assenza di potere assenza di potere giudiziario, il parlamento svolge funzioni di co-
decisione. Il consiglio UE e la commissione si contendono certe funzioni esecutive
Corte europea dei diritti dell’uomo: mantenere/garantire il rispetto dei diritti umani in un Paese (Italia due
problematiche: giusto processo ed espropriazione)
principio di ingerenza umanitaria: organizzazione sovranazionali sono autorizzate ad intervenire militarmente in
difesa dei diritti umani
Globalizzazione: intensificazione di relazioni economiche e sociali mondiali che collegano località molto lontane
Capitolo 3)
- Fonti del diritto: meccanismi che pongono in essere regole giuridiche
- Ordinamenti giuridici: composti da regole e dalle fonti
- Fonti di produzione giuridica: nuove regole di comportamento da osservare
- Fonti sulla produzione giuridica: tramite cui si producono le fonti di produzione
- Fonti di cognizione: supporti tramite cui si rendono note le fonti di produzione, rendere pubblici gli atti
normativi (Raccolta Ufficiale, Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali)
Testi unici: testi che raccolgono fonti di produzione con lo scopo di riunire in un unico documento. Essi possono
essere: meramente compilativi (si limitano a raccogliere), testi unici nomativi/innovativi (diventa la nuova fonte
normativa)
Fonti autonome: i destinatari delle norme partecipano alla creazione della regola
- convenzioni: accordo reciproco fra destinatari
- autoregolamentazione: adottate direttamente dai destinatari
Fonti eteronome: i destinatari non partecipano direttamente alla sua creazione (prodotti da istituzioni)
Sistema giuridico: insieme ordinato di regole giuridiche
Antinomie: due regole giuridiche vigenti dal contenuto contradditorio
Modalità di risoluzione delle antinomie:
- Criterio gerarchico: prevale la regola posta dalla fonte superiore (ordinamento “a gradi”)
prevalentemente con regole eteronome (no partecipazione destinatari).
Forza di una atto normativo: capacità di produrre nuovo diritto (innovazione), nuove regole (forza
attiva), resistere all’innovazione di un atto diverso (forza passiva)
Annullamento: istituto tramite cui un atto viene ELIMINATO dal sistema normativo fin dal momento in
cui entra in vigore
- Criterio della competenza:prevale la regola della fonte competente, in questo caso si riconosce
l’invalidità dell’atto incompetente ed il suo annullamento
- Criterio cronologico: fra due fonti di pari grado prevale la regola più recente (fenomeno fisiologico:
innovazione in base al mutare della realtà)
ABROGAZIONE: l’effetto che una norma successiva produce a quella precedente, delimitandone
temporaneamente la sfera di applicazione.
DEROGA: istituto tramite cui si risolve un antinomia su diversi piani di generalità (maggiore o minore attitudine
ad applicarsi ai comportamenti) per g