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DIRITTO FA POTERE)

Legittimazione del potere legale- razionale

Principio di uguaglianza formale

Principio di giurisdizionabilità: norme viziate possono essere annullate da un giudice imparziale

Democrazia rappresentativa: la volontà dei cittadini si esprime indirettamente attraverso rappresentanti

Costituzione: atto vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento finalizzato alla garanzia dei diritti ed alla

legittimazione di tutti i poteri. È un atto del potere costituente (non vincolato): il potere che pone la

costituzione ≠ poteri costituiti (poteri che si fondano sulla costituzione)

Separazione dei poteri: potere un prodotto derivante dall’esercizio di una funzione da parte di un organo

Organo: insieme di uffici pubblici che svolge un’attività a rilevanza esterna

Uffici: insieme di mezzi organizzati per realizzare un compito

Forza: capacità di innovare un ordinamento giuridico

- Funzione legislativa: attività volta a predisporre norme giuridiche generali/astratte (Parlamento)

- Funzione esecutiva: applicazione della legge generale/astratta (governo). Esecutorietà: imporsi ai

destinatari della legge

- Funzione giurisdizionale: applicazione della legge riferita a controversie (magistratura). Effetto del

giudicato: fare stato fra le parti del giudizio

Tipicità degli atti: ogni atto ha una forma tipica, la quale è in grado di produrre effetti giuridici

Costituzione flessibile: costituzioni che possono essere modificate da qualunque legge ordinaria

Stato contemporaneo: finalità principale è il mantenimento dell’unità e della coesione sociale attraverso

l’uguaglianza sostanziale

ciclo istituzionale: periodo storico dato dalla produzione di più costituzioni con caratteri simili

- Stato pluralista: plurisoggettività dell’ordinamento giuridico (stato pluriclasse), grazie all’allargamento

del suffragio

- Stato democratico: corrispondenza fra governati e governanti (sovranità del popolo)

Principio di maggioranza: si adottano le decisioni che hanno ottenuto con il consenso della maggioranza

Rispetto delle minoranze: parità di condizioni

Libere elezioni

Controllo delle minoranze: le minoranze attivano strumenti di controllo nelle decisioni delle

maggioranze

Nuovo principio di separazione dei poteri

 Circuito della decisione politica: le maggioranze decidono in merito al potere legislativo ed esecutivo

 Circuito delle garanzie: sottratto alle maggioranze, limiti posti alle sovranità popolari (potere giudiziario)

- Stato costituzionale: forma di stato caratterizzato da una costituzione rigida (al vertice del sistema di

fonti del diritto), è una costituzione garantita ovvero assicurata da appositi strumenti giuridici.

La costituzione riesce a prevalere sulla legge grazie:

a) giustizia costituzionale: istituto che elimina le leggi anticostituzionali

b) procedimento aggravato di revisione costituzionale per poter modificare la costituzione

c) compromesso costituzionale: accordo fra le parti della società in merito al vivere insieme

dei giudici specializzati controllano l’effettiva costituzionalità delle leggi

per modificare la costituzione sono necessarie maggioranze più ampie rispetto a quella governativa

(qualificate)

costituzione rigida: luogo dove scrivono i principi comuni

le maggioranze devono rispettare i principi

un giudice in caso contrario deve verificarli

per modificare è richiesto un vasto accordo

- Stato sociale: promozione di politiche pubbliche volte a rimuovere le disuguaglianze sociali

a) Uguaglianza formale: tutti gli uomini sono uguali non considerando le effettive disuguaglianze

b) Uguaglianza sostanziale: uguaglianza di risultato, rimozione delle differenze che ostacolano il

raggiungimento dell’uguaglianza formale, riconoscendo le differenze fra gli individui

- Stato decentrato: distribuzione della sovranità del territorio, trasferimento di competenze dallo Stato

alle Regioni

in Italia decentramento del potere: regionalismo differenziato obbligatorio esteso al territorio intero

 Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino, Friuli): apposite leggi

costituzionali che ne definiscono l’autonomia in ambito legislativo/finanziario

 Regioni a statuto ordinario: condizioni di autonomia definite da titolo V (non hanno un proprio

statuto)

Legge costituzionale numero 3 del 2001: riforma delle competenze legislative, divisione delle materie fra ciò che

competenza esclusiva dello Stato ed affidando alle Regioni quelle residuali

- Materie statali: diritto penali, civile, tutela ambiente, tutela concorrenza, garanzia diritti civili e sociali

- Materie regionali: agricoltura, industria, commercio, turismo

- Materie concorrenti: lo Stato detta i principi, le regioni disciplinano

Funzioni amministrative: comuni (principio di sussidiarietà), federalismo fiscale deve essere ancora attuato

legislativamente

Principio di leale collaborazione: l’intervento statale deve tener conto delle Regioni nella presa delle decisioni,

nel caso in cui le competenze siano regionali (Conferenza stato regioni). Nel caso in cui siano coinvolti anche i

comuni e le province (Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali)

Capitolo 2)

Sviluppo del livello internazionale: rapide comunicazioni, necessità del mantenimento della pace

Ordine internazionale: insieme di attività strumenti e comportamenti che regolano i rapporti fra Stati

Organizzazioni internazionali a livello mondiale:

- ONU (organizzazione nazioni unite): stabili rapporti basati sul diritto internazionale, verso interessi ed

obiettivi comuni, composta da tutti gli Stati indipendenti del mondo.

Ogni stato è rappresentato nell’assemblea generale, l’ONU non ha potere legislativo e si compone di:

a) il consiglio di sicurezza (organo esecutivo) con 155 stati membri i cui 5 (Francia, Russia, UK, USA e

Cina) permanenti e dieci eletti a rotazione per mandato biennale

b) il consiglio economico sociale: coordina l’attività economica dell’ONU (54 Stati membri a mandato

triennale)

c) segretariato: segretario generale, rappresenta l’intera organizzazione

d) corte internazionale di giustizia: organo arbitrale si assicura il rispetto dei diritti umani (sorveglianza

reciproca fra Stati)

e) corte penale internazionale per punire crimini di guerra e contro l’umanità

- sempre sotto l’ONU: fondo monetario internazionale (FMI), promuove la cooperazione monetaria

internazionale e la stabilizzazione dei cambi, banca mondiale contribuire alla ripresa dei Paesi emergenti

- separate dall’ONU (organizzazione mondiale del commercio, accordi su tariffe doganali, interpol, FIFA)

Organizzazioni internazionali a livello regionali: UE e consiglio d’Europa, Mercosour, Carribean Community,

ASEAN, NAFTA

UNIONE EUROPEA:

1951: CECA, produzione comune carbone ed acciaio

1957: CEE, trattato di Roma, Comunità economica europea

Oggi è composta da 28 membri (carattere quasi federale). L’UE agisce secondo metodo comunitario (decisioni

prese su maggioranze modulate)

Organi dell’UE:

- Consiglio Europeo: capi di Stato/governo, definisce le politiche generali dell’Unione

- Consiglio dell’Unione europea: ministri degli Stati membri a seconda del settore di competenza.

Approva su maggioranza qualificata la legislazione europea con il Parlamento, coordina le politiche

economiche e firma accordi con stati terzi

- Parlamento: cittadini UE eletti a suffragio universale (mandato quinquennale), funzioni di controllo sulle

altre istituzioni, da cui dipende l’esistenza della commissione (fiducia/sfiducia)

- Commissione: organo esecutivo, commissario per ogni Stato, attua politiche europee dell’Unione

- Corte di giustizia: interpreta il diritto dell’Unione, un giudice per ogni Stato membro affiancata da un

tribunale

- Banca centrale: garantisce la stabilità dei prezzi e dei valori dell’euro (corte dei conti: regolarità dei

bilanci UE)

Forma di governo atipica: assenza di potere assenza di potere giudiziario, il parlamento svolge funzioni di co-

decisione. Il consiglio UE e la commissione si contendono certe funzioni esecutive

Corte europea dei diritti dell’uomo: mantenere/garantire il rispetto dei diritti umani in un Paese (Italia due

problematiche: giusto processo ed espropriazione)

principio di ingerenza umanitaria: organizzazione sovranazionali sono autorizzate ad intervenire militarmente in

difesa dei diritti umani

Globalizzazione: intensificazione di relazioni economiche e sociali mondiali che collegano località molto lontane

Capitolo 3)

- Fonti del diritto: meccanismi che pongono in essere regole giuridiche

- Ordinamenti giuridici: composti da regole e dalle fonti

- Fonti di produzione giuridica: nuove regole di comportamento da osservare

- Fonti sulla produzione giuridica: tramite cui si producono le fonti di produzione

- Fonti di cognizione: supporti tramite cui si rendono note le fonti di produzione, rendere pubblici gli atti

normativi (Raccolta Ufficiale, Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali)

Testi unici: testi che raccolgono fonti di produzione con lo scopo di riunire in un unico documento. Essi possono

essere: meramente compilativi (si limitano a raccogliere), testi unici nomativi/innovativi (diventa la nuova fonte

normativa)

Fonti autonome: i destinatari delle norme partecipano alla creazione della regola

- convenzioni: accordo reciproco fra destinatari

- autoregolamentazione: adottate direttamente dai destinatari

Fonti eteronome: i destinatari non partecipano direttamente alla sua creazione (prodotti da istituzioni)

Sistema giuridico: insieme ordinato di regole giuridiche

Antinomie: due regole giuridiche vigenti dal contenuto contradditorio

Modalità di risoluzione delle antinomie:

- Criterio gerarchico: prevale la regola posta dalla fonte superiore (ordinamento “a gradi”)

prevalentemente con regole eteronome (no partecipazione destinatari).

Forza di una atto normativo: capacità di produrre nuovo diritto (innovazione), nuove regole (forza

attiva), resistere all’innovazione di un atto diverso (forza passiva)

Annullamento: istituto tramite cui un atto viene ELIMINATO dal sistema normativo fin dal momento in

cui entra in vigore

- Criterio della competenza:prevale la regola della fonte competente, in questo caso si riconosce

l’invalidità dell’atto incompetente ed il suo annullamento

- Criterio cronologico: fra due fonti di pari grado prevale la regola più recente (fenomeno fisiologico:

innovazione in base al mutare della realtà)

ABROGAZIONE: l’effetto che una norma successiva produce a quella precedente, delimitandone

temporaneamente la sfera di applicazione.

DEROGA: istituto tramite cui si risolve un antinomia su diversi piani di generalità (maggiore o minore attitudine

ad applicarsi ai comportamenti) per g

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FraSche95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof La Porta Salvatore.