Diritto pubblico
Definizione di diritto
Diritto: forma di organizzazione sociale, è un insieme di norme in presenza di una plurisoggettività ed un’istituzione.
Comportamento dei soggetti: casuale e caotico, simile in specifiche situazioni (regolarità).
Osservazione della regola: nel momento in cui le regole sono spontaneamente osservate.
Diritto soggettivo: esiste in funzione del diritto oggettivo.
Giusnaturalismo: diritto legato alla razionalità umana.
Diritto pubblico e privato
Diritto pubblico: norme che hanno per oggetto ordinamento giuridico statale.
Ordinamento giuridico si compone di:
- Plurisoggettività
- Istituzione: apparato organizzativo
- Norme giuridiche: formazione
Diritto privato: norme che regolano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento giuridico.
Diritto costituzionale e Stato
Diritto costituzionale: norme contenute nella costituzione relative all’organizzazione dello Stato e delle fonti del diritto.
Stato: ordinamento giuridico a fini generali (qualunque finalità propria), esercitante un potere sovrano su un dato territorio cui sono subordinati i soggetti (plurisoggettività) ad esso appartenenti. È una forma di organizzazione del potere politico (monopolio della forza).
Stato definizione giuridica: la sovranità è distribuita rispetto al popolo in un dato territorio.
Tipologie di Stato
- Stato autoritario: sovranità concentrata in un solo soggetto.
- Stato democratico: sovranità distribuita sul popolo.
- Stato federale: la sovranità è distribuita fra due livelli territoriali differenti (≠ confederazione di Stati).
- Stato unitario: sovranità un unico livello di governo (Stato centrale).
- Stato decentrato/regionale: alle regioni è riconosciuta la potestà legislativa.
Ordinamenti giuridici
Ordinamenti giuridici esterni allo Stato, extra-statali: UE, internazionali.
Ordinamenti giuridici interni allo Stato, infra-statali: Regioni, enti locali.
Sovranità
Sovranità interna: capacità di esercitare potere nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento.
Evoluzione dello Stato nel tempo
- Ordine giuridico medievale.
- Stato assoluto (XV-XVII/XVIII).
- Stato liberale di diritto (XIX-XX): principi della rivoluzione francese.
Principio di legalità: ogni atto dei pubblici potere deve trovare fondamento in una norma giuridica (IL DIRITTO FA POTERE).
Legittimazione del potere legale-razionale.
Principio di uguaglianza formale.
Principio di giurisdizionabilità: norme viziate possono essere annullate da un giudice imparziale.
Democrazia e costituzione
Democrazia rappresentativa: la volontà dei cittadini si esprime indirettamente attraverso rappresentanti.
Costituzione: atto vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento finalizzato alla garanzia dei diritti e alla legittimazione di tutti i poteri. È un atto del potere costituente (non vincolato): il potere che pone la costituzione ≠ poteri costituiti (poteri che si fondano sulla costituzione).
Separazione dei poteri: potere un prodotto derivante dall’esercizio di una funzione da parte di un organo.
Organo e uffici
Organo: insieme di uffici pubblici che svolge un’attività a rilevanza esterna.
Uffici: insieme di mezzi organizzati per realizzare un compito.
Funzioni dello Stato
- Funzione legislativa: attività volta a predisporre norme giuridiche generali/astratte (Parlamento).
- Funzione esecutiva: applicazione della legge generale/astratta (governo). Esecutorietà: imporsi ai destinatari della legge.
- Funzione giurisdizionale: applicazione della legge riferita a controversie (magistratura). Effetto del giudicato: fare stato fra le parti del giudizio.
Tipicità degli atti
Tipicità degli atti: ogni atto ha una forma tipica, la quale è in grado di produrre effetti giuridici.
Costituzione flessibile: costituzioni che possono essere modificate da qualunque legge ordinaria.
Stato contemporaneo
Finalità principale: il mantenimento dell’unità e della coesione sociale attraverso l’uguaglianza sostanziale.
Ciclo istituzionale: periodo storico dato dalla produzione di più costituzioni con caratteri simili.
Stato pluralista e democratico
- Stato pluralista: plurisoggettività dell’ordinamento giuridico (stato pluriclasse), grazie all’allargamento del suffragio.
- Stato democratico: corrispondenza fra governati e governanti (sovranità del popolo).
Principi di maggioranza e rispetto delle minoranze
Principio di maggioranza: si adottano le decisioni che hanno ottenuto il consenso della maggioranza.
Rispetto delle minoranze: parità di condizioni.
Libere elezioni.
Controllo delle minoranze: le minoranze attivano strumenti di controllo nelle decisioni delle maggioranze.
Nuovo principio di separazione dei poteri
- Circuito della decisione politica: le maggioranze decidono in merito al potere legislativo ed esecutivo.
- Circuito delle garanzie: sottratto alle maggioranze, limiti posti alle sovranità popolari (potere giudiziario).
Stato costituzionale
Forma di stato caratterizzato da una costituzione rigida (al vertice del sistema di fonti del diritto), è una costituzione garantita ovvero assicurata da appositi strumenti giuridici.
La costituzione riesce a prevalere sulla legge grazie a:
- Giustizia costituzionale: istituto che elimina le leggi anticostituzionali.
- Procedimento aggravato di revisione costituzionale per poter modificare la costituzione.
- Compromesso costituzionale: accordo fra le parti della società in merito al vivere insieme.
Giudici specializzati controllano l’effettiva costituzionalità delle leggi.
Modifica della costituzione
Per modificare la costituzione sono necessarie maggioranze più ampie rispetto a quella governativa (qualificate).
Costituzione rigida: luogo dove scrivono i principi comuni, le maggioranze devono rispettare i principi, un giudice in caso contrario deve verificarlo. Per modificare è richiesto un vasto accordo.
Stato sociale
Promozione di politiche pubbliche volte a rimuovere le disuguaglianze sociali.
- Uguaglianza formale: tutti gli uomini sono uguali non considerando le effettive disuguaglianze.
- Uguaglianza sostanziale: uguaglianza di risultato, rimozione delle differenze che ostacolano il raggiungimento dell’uguaglianza formale, riconoscendo le differenze fra gli individui.
Stato decentrato
Distribuzione della sovranità del territorio, trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni.
In Italia decentramento del potere: regionalismo differenziato obbligatorio esteso al territorio intero.
Regioni e autonomie
- Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino, Friuli): apposite leggi costituzionali che ne definiscono l’autonomia in ambito legislativo/finanziario.
- Regioni a statuto ordinario: condizioni di autonomia definite da titolo V (non hanno un proprio statuto).
Legge costituzionale numero 3 del 2001
Riforma delle competenze legislative, divisione delle materie fra ciò che è competenza esclusiva dello Stato ed affidando alle Regioni quelle residuali:
- Materie statali: diritto penale, civile, tutela ambiente, tutela concorrenza, garanzia diritti civili e sociali.
- Materie regionali: agricoltura, industria, commercio, turismo.
- Materie concorrenti: lo Stato detta i principi, le regioni disciplinano.
Funzioni amministrative
Comuni (principio di sussidiarietà), federalismo fiscale deve essere ancora attuato legislativamente.
Principio di leale collaborazione
L’intervento statale deve tener conto delle Regioni nella presa delle decisioni, nel caso in cui le competenze siano regionali (Conferenza stato regioni). Nel caso in cui siano coinvolti anche i comuni e le province (Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali).
Capitolo 2: Sviluppo del livello internazionale
Ordine internazionale
Sviluppo del livello internazionale: rapide comunicazioni, necessità del mantenimento della pace.
Ordine internazionale: insieme di attività, strumenti e comportamenti che regolano i rapporti fra Stati.
Organizzazioni internazionali a livello mondiale
- ONU (Organizzazione Nazioni Unite): stabili rapporti basati sul diritto internazionale, verso interessi ed obiettivi comuni, composta da tutti gli Stati indipendenti del mondo. Ogni stato è rappresentato nell’assemblea generale, l’ONU non ha potere legislativo e si compone di:
- Il consiglio di sicurezza (organo esecutivo) con 155 stati membri i cui 5 (Francia, Russia, UK, USA e Cina) permanenti e dieci eletti a rotazione per mandato biennale.
- Il consiglio economico sociale: coordina l’attività economica dell’ONU (54 Stati membri a mandato triennale).
- Segretariato: segretario generale, rappresenta l’intera organizzazione.
- Corte internazionale di giustizia: organo arbitrale si assicura il rispetto dei diritti umani (sorveglianza reciproca fra Stati).
- Corte penale internazionale per punire crimini di guerra e contro l’umanità.
- Sempre sotto l’ONU: fondo monetario internazionale (FMI), promuove la cooperazione monetaria internazionale e la stabilizzazione dei cambi, banca mondiale contribuisce alla ripresa dei Paesi emergenti.
- Separate dall’ONU (organizzazione mondiale del commercio, accordi su tariffe doganali, interpol, FIFA).
Organizzazioni internazionali a livello regionale
UE e consiglio d’Europa, Mercosour, Caribbean Community, ASEAN, NAFTA.
Unione Europea
1951: CECA, produzione comune carbone ed acciaio.
1957: CEE, trattato di Roma, Comunità economica europea.
Oggi è composta da 28 membri (carattere quasi federale). L’UE agisce secondo metodo comunitario (decisioni prese su maggioranze modulate).
Organi dell’UE
- Consiglio Europeo: capi di Stato/governo, definisce le politiche generali dell’Unione.
- Consiglio dell’Unione europea: ministri degli Stati membri a seconda del settore di competenza. Approva su maggioranza qualificata la legislazione europea con il Parlamento, coordina le politiche economiche e firma accordi con stati terzi.
- Parlamento: cittadini UE eletti a suffragio universale (mandato quinquennale), funzioni di controllo sulle altre istituzioni, da cui dipende l’esistenza della commissione (fiducia/sfiducia).
- Commissione: organo esecutivo, commissario per ogni Stato, attua politiche europee dell’Unione.
- Corte di giustizia: interpreta il diritto dell’Unione, un giudice per ogni Stato membro affiancata da un tribunale.
- Banca centrale: garantisce la stabilità dei prezzi e dei valori dell’euro (corte dei conti: regolarità dei bilanci UE).
Forma di governo atipica
Assenza di potere giudiziario, il parlamento svolge funzioni di co-decisione. Il consiglio UE e la commissione si contendono certe funzioni esecutive.
Corte europea dei diritti dell’uomo
Mantenere/garantire il rispetto dei diritti umani in un Paese (Italia due problematiche: giusto processo ed espropriazione).
Principio di ingerenza umanitaria: organizzazioni sovranazionali sono autorizzate ad intervenire militarmente in difesa dei diritti umani.
Globalizzazione
Intensificazione di relazioni economiche e sociali mondiali che collegano località molto lontane.
Capitolo 3: Fonti del diritto
Fonti del diritto
Fonti del diritto: meccanismi che pongono in essere regole giuridiche.
Ordinamenti giuridici: composti da regole e dalle fonti.
Fonti di produzione giuridica
Fonti di produzione giuridica: nuove regole di comportamento da osservare.
Fonti sulla produzione giuridica: tramite cui si producono le fonti di produzione.
Fonti di cognizione: supporti tramite cui si rendono note le fonti di produzione, rendere pubblici gli atti normativi (Raccolta Ufficiale, Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali).
Testi unici
Testi unici: testi che raccolgono fonti di produzione con lo scopo di riunire in un unico documento. Essi possono essere:
- Meramente compilativi (si limitano a raccogliere).
- Testi unici normativi/innovativi (diventa la nuova fonte normativa).
Fonti autonome e eteronome
Fonti autonome: i destinatari delle norme partecipano alla creazione della regola.
- Convenzioni: accordo reciproco fra destinatari.
- Autoregolamentazione: adottate direttamente dai destinatari.
Fonti eteronome: i destinatari non partecipano direttamente alla sua creazione (prodotti da istituzioni).
Sistema giuridico e antinomie
Sistema giuridico: insieme ordinato di regole giuridiche.
Antinomie: due regole giuridiche vigenti dal contenuto contradditorio.
Modalità di risoluzione delle antinomie
- Criterio gerarchico: prevale la regola posta dalla fonte superiore (ordinamento “a gradi”) prevalentemente con regole eteronome (no partecipazione destinatari).
- Forza di un atto normativo: capacità di produrre nuovo diritto (innovazione), nuove regole (forza attiva), resistere all’innovazione di un atto diverso (forza passiva).
- Annullamento: istituto tramite cui un atto viene ELIMINATO dal sistema normativo fin dal momento in cui entra in vigore.
- Criterio della competenza: prevale la regola della fonte competente, in questo caso si riconosce l’invalidità dell’atto incompetente ed il suo annullamento.
- Criterio cronologico: fra due fonti di pari grado prevale la regola più recente (fenomeno fisiologico: innovazione in base al mutare della realtà).
Abrogazione e deroga
Abrogazione: l’effetto che una norma successiva produce su quella precedente, delimitando temporaneamente la sfera di applicazione.
Deroga: istituto tramite cui si risolve un’antinomia su diversi piani di generalità (maggiore o minore attitudine ad applicarsi ai comportamenti). Essa nasce fra una norma generale (derogata) ed un’altra (derogante) particolare.
L’abrogazione cessa di avere efficacia nel futuro (altrimenti si tratta di reviviscenza), la deroga prevede una limitazione della sua applicazione (si applica tutti i fenomeni/fatti che la precedono).
Gerarchia fonti del diritto
- Principi supremi
- Fonti costituzionali: Costituzione, leggi costituzionali
- Fonti primarie: leggi statali e regionali, atti del governo con forza di legge, referendum abrogativi
- Fonti secondarie: regolamenti governativi, ministeriali, regionali ed enti locali
- Fonti terziarie: consuetudini
Fonti atto e fonti fatto
Fonti atto: fonti di produzione del diritto, risultato di processi finalizzati a produrre norme giuridiche.
Atti normativi: leggi, trattati, decreti, regolamenti (gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti atto).
Fonti fatto: fatti normativi le cui regole non nascono dalla volontà espressa di regolare i comportamenti (consuetudine ed uso: la norma nasce da una costante ripetizione nel tempo di un comportamento).
La convenzione
Accordo tacito fra i soggetti politici sull’applicazione di regole costituzionali.
Common law e civil law
Common law: sistema giuridico UK e USA, il diritto di consuetudine occupa largo spazio.
Civil law: UE, fonti d’atto la cui base è la codificazione (maggior parte delle fonti d’atto sono scritte).
Disposizione e norma
- Disposizione: atto in senso proprio (formulazione linguistica).
- Norma: significato dell’atto.
- Interpretazione giuridica: cogliere la norma di una formulazione, più norme possono riferirsi ad una disposizione.
- Combinato disposto: una norma è il risultato di diverse combinazioni di disposizioni.
Regole e principi
Regole: norme giuridiche più specifiche.
Principi: norme generiche, si cerca di bilanciare i principi ovvero applicarli entrambi. I principi generano le regole.
Le norme possono essere generali o speciali (queste si applicano solo quando esistono particolari esigenze).
Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico: diritto in senso oggettivo, composto da norme.
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