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Estratto del documento

Art. 33

“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad

esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e

per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei

limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

Questo articolo dice afferma che la cultura è libera e si esprime in diversi luoghi: università, accademie, ecc..

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,

che devono essere attribuite per concorso.

Il diritto alla salute è disciplinato all’art 32: Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e

garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Per tutelare la salute delle persone, occorre conservare la qualità dell’ambiente.

Diritti politici

Sono quei diritti mediante i quali i cittadini contribuiscono alla formazione della volontà dello Stato (diritto

di voto, diritto di associazione in partiti politici…)

Il diritto di voto è definito come un dovere civico, in quanto risponde a un sentimento di appartenenza e

partecipazione alla vita pubblica della comunità.

Il voto deve essere: personale, uguale (ogni testa vale un voto), libero, segreto.

I partiti politici non sono altro che delle associazioni, perciò al pari della libertà di associazione, vi è anche il

diritto di non iscriversi ad alcun partito.

Nel nostro ordinamento i partiti sono associazioni di fatto perché non è richiesta la loro registrazione.

Il pluralismo dei partiti impedisce la minaccia di dar vita a uno stato “monopartitico”.

Doveri costituzionali Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Questo articolo contiene il principio laborista già incontrato nell’art 1.

Il lavoro ha una doppia valenza: è un diritto che spetta a tutti i cittadini, e un dovere di concorrere

al progresso materiale o spirituale della società.

Altri doveri costituzionali oltre a quello di contribuire al progresso, c’è quello di concorrere alle

spese pubbliche, di essere fedeli alla repubblica e alle leggi.

Capitolo 7: La costituzione economica

Definizione

La costituzione economica descrive le norme che regolano i rapporti economici.

Essa rappresenta la cornice entro la quale si muove una specifica branca del diritto che è il diritto

dell'economia, che detta gli strumenti per l'intervento pubblico in economia.

Essa comprende, oltre alle regole costituzionali sull’economia privata, anche il rapporto tra individuo,

collettività e Stato dal punto di vista della struttura economica della società.

La persona può arricchire il suo patrimonio, in modo da contribuire al progresso della società.

Il lavoro e i diritti sociali connessi alla condizione lavorativa

Anche al centro della Costituzione economica c’è l’attenzione per la persona umana, in particolare per il

lavoratore, a cui devono essere garantite le condizioni minime vitali.

Come dice l’art 1 il lavoro, inteso come attività o funzione che concorre al progresso della società (art 4), è

ciò su cui si fonda la Repubblica.

Il lavoro è il mezzo attraverso cui la persona si esprime e si distingue dagli altri individui contribuendo al

progresso della comunità.

Il lavoro è un diritto, ma anche un dovere di solidarietà sociale ed economica (art 2).

Quindi il valore del lavoro deve essere concepito come strumento per la realizzazione del principio

personalista.

La maggior tutela è riservata al lavoro dipendente, perché rappresenta l’anello debole della catena lavorativa:

si percepisce dunque un certo “favor” costituzionale per il lavoro dipendente.

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del

lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il

lavoro italiano all'estero.

Il lavoro non è solo attività che produce reddito, ma anche attività funzionale alla realizzazione della

personalità umana, perciò all’art 36 il costituente affronta il problema della retribuzione, del riposo ecc:

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso

sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.(uguaglianza sostanziale)

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.(riserva di legge)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

Articolo 37 (si basa sull’uguaglianza sostanziale)

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare

alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto

alla parità di retribuzione. Articolo 38

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e

all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera”.

Questo articolo dimostra che ancora una volta viene preso in considerazione l’uomo, non come soggetto

economico, cioè come produttore di ricchezza, ma come uomo in senso esistenziale, cioè come soggetto che

ha diritto comunque ad una vita libera e dignitosa indipendentemente dall’apporto che dà al progresso della

società (principio personalista, solidaristico, uguaglianza sostanziale).

Strumenti di tutela e di partecipazione dei lavoratori

Art. 39

“L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,

secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base

democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro

iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie

alle quali il contratto si riferisce”.

L’art 39 riconosce a tutti i lavoratori il diritto di organizzazione sindacale, e al tempo stesso è riconosciuta

anche la libertà di non aderire ad alcun sindacato.

In realtà la registrazione dei sindacati sancita come un obbligo al comma 2 non è mai avvenuta perché i

sindacati hanno preferito restare semplici associazioni libere.

La libertà sindacale va letta alla luce dell’art 2: cioè il sindacato deve essere inteso come una delle

formazioni sociali grazie alle quali il singolo può realizzarsi.

La mancata registrazione ha comportato dei problemi per quanto riguarda l’efficacia dei contratti collettivi.

Infatti il sindacato registrato presso appositi uffici locali o centrali, aveva anche la possibilità attraverso i

contratti collettivi che stipulava di determinare le condizioni del rapporto contrattuale con efficacia non solo

rivolta ai propri associati ma erga omnes.

Tuttavia i tribunali sulla base del principio secondo cui il contenuto dei contratti collettivi costituisce il

minimo necessario a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, hanno

affermato che i sindacati non registrati operano come se fossero stati registrati.

Ai sindacati era richiesto come condizione per la registrazione un ordinamento interno a base democratica.

Il ruolo dei sindacati è fondamentale nella politica economica grazie a meccanismi di concertazione con le

istituzioni pubbliche e le controparti sociali. I sindacati entrano come attori politici e incidono sulla

legislazione statale, sulla cassa integrazione guadagni, ecc..

L’art 40 riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di sciopero inteso come astensione collettiva dal lavoro

per conseguire un comune interesse dei lavoratori.

Articolo 46

“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la

Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla

gestione delle aziende.”

L’esercizio di questo diritto è funzionale non solo all’elevazione economica, ma anche sociale del lavoro,

cioè alla promozione della persona del lavoratore.

E' una norma che riprende il valore del corporativismo (regime fascista).

L'idea di fondo del corporativismo era il superamento della lotta di classe attraverso forme di collaborazi

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A.A. 2014-2015
67 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stefaniab. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Galdi Marco.