Le Regioni hanno poi potestà legislativa in base all'art. 117, il quale elenca le materie di
competenza legislativa esclusiva dello Stato, quelle le di legislazione concorrente, mentre affida
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Per competenza legislativa esclusiva statale si intende quell'insieme di materie in cui il soggetto
legittimato a porre le fonti legislative è lo Stato. Esse corrispondono normalmente a interessi
unitari che non possono essere chiaramente frazionati tra i vari enti regionali.
Per competenza legislativa concorrente si intende quell'insieme di materie in cui i soggetti
legittimati a porre le fonti legislative sono lo Stato e le Regioni. Spetta alle Regioni la potestà
legislativa di dettaglio, mentre allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali di
ciascuna materia.
Infine per competenza legislativa residuale regionale si intendono tutte le materie non comprese
negli elenchi dell’art.117.
La Corte Costituzionale ha introdotto un meccanismo non previsto esplicitamente nella
Costituzione, che consente allo Stato di attrarre a sé la competenza legislativa regionale,
attraverso la chiamata in sussidiarietà. Tutto ciò avviene se sussiste un interesse unitario e deve
essere rispettato il principio di leale collaborazione.
Capitolo 6
Le Costituzioni del Secondo dopoguerra sono Costituzioni lunghe: esse sono caratterizzate da un
catalogo di diritti completo che comprende i diritti civili, politici, economici e sociali.
Con l’art. 2 Cost. l’ordinamento pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona
(principio personalista), non intesa come singolo individuo, ma anche come singolo legato a dei
gruppi umani (formazioni sociali). I diritti sono inviolabili, nel senso che non sono eliminabili
neanche dall’organo espressivo della volontà popolare, cioè il Parlamento. Sebbene la
Costituzione affermi l'inviolabilità soltanto di quattro diritti del titolo I, e cioè libertà personale,
libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza e diritto di difesa, questo principio va
riconosciuto anche da altri diritti, come il diritto alla salute, alla vita, all'istruzione, ecc. Attraverso
l'interpretazione estensiva dell'art.2 o attraverso il richiamo a documenti internazionali (CEDU),
l’inviolabilità può essere estesa a molti nuovi diritti, ad esempio quello dell'identità sessuale,
dell'ambiente, della privacy, ecc. L’art.2 parla anche di doveri inderogabili, legati al valore della
solidarietà, ritenuto una dotazione originaria dell'uomo e della sua propensione alla socialità. Vi è
uno stretto legame tra diritti e doveri: infatti l'uomo è dotato di diritti legittimi e non eliminabili,
ma anche di doveri ed obblighi finalizzati allo sviluppo comune della società stessa.
Nell'art.3 è sancito il principio di uguaglianza. Questo ha radici antichissime che possono risalire
alla polis greca fino ad arrivare al pensiero rivoluzionario francese. Nelle costituzioni liberali
influenzate dalla Rivoluzione francese, l'uguaglianza si collegava con il principio di legalità, secondo
il quale ogni limitazione della sfera di libertà degli individui doveva essere fondata su una legge. In
Italia, il principio di uguaglianza è frutto del compromesso costituzionale trovato dall'Assemblea.
Nel primo comma dell'art.3, viene riprodotta la tradizionale definizione liberale dell’uguaglianza in
senso formale, mentre nel secondo comma si affermò un nuovo principio, quello di uguaglianza in
senso sostanziale. Bisogna dire che affermare che tutti sono uguali nel mondo del diritto non vuol
dire che tutti sono identici, ma l’uguaglianza giuridica presuppone la diversità. Occorre quindi
trattare in maniera eguale situazioni uguali ed in maniera differenziata situazioni diverse. Per
questo il giudizio di uguaglianza tende spesso a confondersi con un giudizio di ragionevolezza; con
questa espressione ci si riferisce all'adeguarsi delle decisioni alla realtà concreta, alla loro
proporzionalità ed equità. Al principio di uguaglianza si è andato poco a poco preferendo il giudizio
di non discriminazione. In via teorica il principio di non discriminazione afferma lo stesso valore
dell'uguaglianza, vietando le differenziazioni ragionevoli di trattamento; tuttavia nel giudizio di
non discriminazione si tende a colpire qualsiasi differenziazione di trattamento.
Per uguaglianza formale si intende l'uguaglianza di fronte alla legge, sulla quale si fonda lo Stato di
diritto. L’uguaglianza formale si traduce nel divieto per il legislatore di adottare trattamenti
differenziati tra i cittadini o nella tendenziale generalità ed astrattezza delle norme. L'ultimo
periodo dell'art.3 comma 1 esclude che alcuni caratteri degli uomini possano essere utilizzati per
creare differenziazioni nell’applicazione delle leggi. I divieti sono quelli sulla base del sesso, della
razza, della lingua (deve essere letto con la tutela delle minoranze linguistiche prevista all'art.6),
della religione (va integrata con l'art.8), delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali.
L’uguaglianza sostanziale impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che limitano la libertà e l'uguaglianza. Il compito della Repubblica non è solo quello di
riconoscere che tutti sono uguali davanti alla legge, ma di aiutare coloro che si trovano in
condizioni svantaggiate per poter raggiungere la piena uguaglianza dei diritti, al pari di chi si trova
in condizioni migliori.
Un tema riguardo l'uguaglianza è quello delle pari opportunità tra uomo e donna. La cultura
patriarcale radicata nella società italiana ha mantenuto per anni, nonostante l'entrata in vigore
della Costituzione, le donne ai margini della vita politica ed economica. Soltanto a seguito della
sentenza 33/1960 della Corte costituzionale è stata data alle donne la possibilità di accedere alla
magistratura e alle carriere dirigenziali dell'amministrazione pubblica. E ancora fino alla riforma
del diritto della famiglia non si è avuta la parità tra i sessi nella vita familiare. Solo negli ultimi
decenni è stata acquisita una maggiore consapevolezza sull'importanza della partecipazione
femminile ai processi decisionali. Per questo nel 2003 è stato modificato l'art. 51 che adesso
sancisce che la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini. Negli ultimi anni, a
questo tema si è aggiunta l’uguaglianza di genere; l’Italia però è lontana dal raggiungimento di
questo principio, che sta diventando sempre più importanti nelle politiche dell'Unione europea e
delle Nazioni unite.
L’architettura dei diritti nella Costituzione:
• Diritti a matrice individuale (art. 13-16);
• Diritti che attengono alla sfera pubblica dell’individuo (art.17-22);
• Diritti economici e sociali (art. 29-47);
• Diritti politici (art. 48-51);
• Doveri costituzionali (art.52-54).
Le garanzie dei diritti:
• Riserva di legge: i diritti riconosciuti dalla Costituzione sono disciplinati da fonti primarie.
• Riserva di giurisdizione: ogni atto che incide sui diritti e li limita deve essere in concreto
autorizzato da un giudice.
• Giustiziabilità: tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi
legittimi. Ogni atto che limita i diritti deve poter essere impugnato di fronte a un giudice.
L’art.13 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà personale. Nel secondo comma si dice che non
sono ammesse la detenzione, l'ispezione, la perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
alla libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei modi previsti dalla
legge. I commi 3 e 4 prevedono delle deroghe a queste garanzie: solo in casi di necessità ed
urgenza, indicati dalla legge, si possono adottare provvedimenti provvisori che devono essere
comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida restano privi di effetto.
Questi casi sono l'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziati di reato.
Detenzione: prevede l’assegnazione del soggetto a una casa di pena per un periodo di tempo.
Ispezione: attività svolta per cercare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Perquisizione personale: operazione condotta allo scopo di trovare tracce di reato addosso ai
soggetti sospettati.
L’art.14 Cost. sancisce che il domicilio è inviolabile. I commi 2 e 3 definiscono due tipologie di
garanzie. La prima tipologia prevede che non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o
sequestri, se non nei casi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale. Visto che questo comma contiene un esplicito rinvio all'articolo 13, si applica la
disciplina in esso considerata. La seconda tipologia di garanzia prevede che gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali.
L’art.15 Cost. prevede l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione. Questa libertà deve essere intesa sia come il diritto di ciascuno di
comunicare con altri soggetti sia come il diritto di ricevere, senza interferenze, le comunicazioni.
In alcuni casi è possibile avere limitazioni della libertà ma non della segretezza (fermo della polizia)
e in altri, condizionamenti della segretezza ma non della libertà (intercettazione di conversazioni).
Al comma 2 si prevedono una riserva di legge rinforzata e una di giurisdizione, perché in questo
caso viene specificato che la legge deve prevedere le garanzie con la quale l'autorità giudiziaria
può limitare questa libertà.
La proiezione spaziale della vita della persona si completa con la previsione della libertà di
circolare e soggiornare su tutto il territorio italiano e di espatriare. L'art.16 Cost. prevede che sia
una legge a stabilire, in via generale per motivi di sanità o sicurezza, le limitazioni a questo diritto.
Tale riserva di legge rinforzata ha costituito la base per molti provvedimenti adottati per prevenire
e circoscrivere il contagio nella epidemia da Covid 19. L'art. 16 è composto poi di due altre
disposizioni. La prima prevede che sia impossibile determinare una restrizione per ragioni
politiche. La seconda prevede un'altra libertà, quella di espatrio, garantita senza alcun limite
specifico salvo l&rsquo
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