Estratto del documento

Le Regioni hanno poi potestà legislativa in base all'art. 117, il quale elenca le materie di

competenza legislativa esclusiva dello Stato, quelle le di legislazione concorrente, mentre affida

alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla

legislazione dello Stato.

Per competenza legislativa esclusiva statale si intende quell'insieme di materie in cui il soggetto

legittimato a porre le fonti legislative è lo Stato. Esse corrispondono normalmente a interessi

unitari che non possono essere chiaramente frazionati tra i vari enti regionali.

Per competenza legislativa concorrente si intende quell'insieme di materie in cui i soggetti

legittimati a porre le fonti legislative sono lo Stato e le Regioni. Spetta alle Regioni la potestà

legislativa di dettaglio, mentre allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali di

ciascuna materia.

Infine per competenza legislativa residuale regionale si intendono tutte le materie non comprese

negli elenchi dell’art.117.

La Corte Costituzionale ha introdotto un meccanismo non previsto esplicitamente nella

Costituzione, che consente allo Stato di attrarre a sé la competenza legislativa regionale,

attraverso la chiamata in sussidiarietà. Tutto ciò avviene se sussiste un interesse unitario e deve

essere rispettato il principio di leale collaborazione.

Capitolo 6

Le Costituzioni del Secondo dopoguerra sono Costituzioni lunghe: esse sono caratterizzate da un

catalogo di diritti completo che comprende i diritti civili, politici, economici e sociali.

Con l’art. 2 Cost. l’ordinamento pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona

(principio personalista), non intesa come singolo individuo, ma anche come singolo legato a dei

gruppi umani (formazioni sociali). I diritti sono inviolabili, nel senso che non sono eliminabili

neanche dall’organo espressivo della volontà popolare, cioè il Parlamento. Sebbene la

Costituzione affermi l'inviolabilità soltanto di quattro diritti del titolo I, e cioè libertà personale,

libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza e diritto di difesa, questo principio va

riconosciuto anche da altri diritti, come il diritto alla salute, alla vita, all'istruzione, ecc. Attraverso

l'interpretazione estensiva dell'art.2 o attraverso il richiamo a documenti internazionali (CEDU),

l’inviolabilità può essere estesa a molti nuovi diritti, ad esempio quello dell'identità sessuale,

dell'ambiente, della privacy, ecc. L’art.2 parla anche di doveri inderogabili, legati al valore della

solidarietà, ritenuto una dotazione originaria dell'uomo e della sua propensione alla socialità. Vi è

uno stretto legame tra diritti e doveri: infatti l'uomo è dotato di diritti legittimi e non eliminabili,

ma anche di doveri ed obblighi finalizzati allo sviluppo comune della società stessa.

Nell'art.3 è sancito il principio di uguaglianza. Questo ha radici antichissime che possono risalire

alla polis greca fino ad arrivare al pensiero rivoluzionario francese. Nelle costituzioni liberali

influenzate dalla Rivoluzione francese, l'uguaglianza si collegava con il principio di legalità, secondo

il quale ogni limitazione della sfera di libertà degli individui doveva essere fondata su una legge. In

Italia, il principio di uguaglianza è frutto del compromesso costituzionale trovato dall'Assemblea.

Nel primo comma dell'art.3, viene riprodotta la tradizionale definizione liberale dell’uguaglianza in

senso formale, mentre nel secondo comma si affermò un nuovo principio, quello di uguaglianza in

senso sostanziale. Bisogna dire che affermare che tutti sono uguali nel mondo del diritto non vuol

dire che tutti sono identici, ma l’uguaglianza giuridica presuppone la diversità. Occorre quindi

trattare in maniera eguale situazioni uguali ed in maniera differenziata situazioni diverse. Per

questo il giudizio di uguaglianza tende spesso a confondersi con un giudizio di ragionevolezza; con

questa espressione ci si riferisce all'adeguarsi delle decisioni alla realtà concreta, alla loro

proporzionalità ed equità. Al principio di uguaglianza si è andato poco a poco preferendo il giudizio

di non discriminazione. In via teorica il principio di non discriminazione afferma lo stesso valore

dell'uguaglianza, vietando le differenziazioni ragionevoli di trattamento; tuttavia nel giudizio di

non discriminazione si tende a colpire qualsiasi differenziazione di trattamento.

Per uguaglianza formale si intende l'uguaglianza di fronte alla legge, sulla quale si fonda lo Stato di

diritto. L’uguaglianza formale si traduce nel divieto per il legislatore di adottare trattamenti

differenziati tra i cittadini o nella tendenziale generalità ed astrattezza delle norme. L'ultimo

periodo dell'art.3 comma 1 esclude che alcuni caratteri degli uomini possano essere utilizzati per

creare differenziazioni nell’applicazione delle leggi. I divieti sono quelli sulla base del sesso, della

razza, della lingua (deve essere letto con la tutela delle minoranze linguistiche prevista all'art.6),

della religione (va integrata con l'art.8), delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali.

L’uguaglianza sostanziale impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che limitano la libertà e l'uguaglianza. Il compito della Repubblica non è solo quello di

riconoscere che tutti sono uguali davanti alla legge, ma di aiutare coloro che si trovano in

condizioni svantaggiate per poter raggiungere la piena uguaglianza dei diritti, al pari di chi si trova

in condizioni migliori.

Un tema riguardo l'uguaglianza è quello delle pari opportunità tra uomo e donna. La cultura

patriarcale radicata nella società italiana ha mantenuto per anni, nonostante l'entrata in vigore

della Costituzione, le donne ai margini della vita politica ed economica. Soltanto a seguito della

sentenza 33/1960 della Corte costituzionale è stata data alle donne la possibilità di accedere alla

magistratura e alle carriere dirigenziali dell'amministrazione pubblica. E ancora fino alla riforma

del diritto della famiglia non si è avuta la parità tra i sessi nella vita familiare. Solo negli ultimi

decenni è stata acquisita una maggiore consapevolezza sull'importanza della partecipazione

femminile ai processi decisionali. Per questo nel 2003 è stato modificato l'art. 51 che adesso

sancisce che la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini. Negli ultimi anni, a

questo tema si è aggiunta l’uguaglianza di genere; l’Italia però è lontana dal raggiungimento di

questo principio, che sta diventando sempre più importanti nelle politiche dell'Unione europea e

delle Nazioni unite.

L’architettura dei diritti nella Costituzione:

• Diritti a matrice individuale (art. 13-16);

• Diritti che attengono alla sfera pubblica dell’individuo (art.17-22);

• Diritti economici e sociali (art. 29-47);

• Diritti politici (art. 48-51);

• Doveri costituzionali (art.52-54).

Le garanzie dei diritti:

• Riserva di legge: i diritti riconosciuti dalla Costituzione sono disciplinati da fonti primarie.

• Riserva di giurisdizione: ogni atto che incide sui diritti e li limita deve essere in concreto

autorizzato da un giudice.

• Giustiziabilità: tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi

legittimi. Ogni atto che limita i diritti deve poter essere impugnato di fronte a un giudice.

L’art.13 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà personale. Nel secondo comma si dice che non

sono ammesse la detenzione, l'ispezione, la perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione

alla libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei modi previsti dalla

legge. I commi 3 e 4 prevedono delle deroghe a queste garanzie: solo in casi di necessità ed

urgenza, indicati dalla legge, si possono adottare provvedimenti provvisori che devono essere

comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida restano privi di effetto.

Questi casi sono l'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziati di reato.

Detenzione: prevede l’assegnazione del soggetto a una casa di pena per un periodo di tempo.

Ispezione: attività svolta per cercare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Perquisizione personale: operazione condotta allo scopo di trovare tracce di reato addosso ai

soggetti sospettati.

L’art.14 Cost. sancisce che il domicilio è inviolabile. I commi 2 e 3 definiscono due tipologie di

garanzie. La prima tipologia prevede che non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o

sequestri, se non nei casi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della

libertà personale. Visto che questo comma contiene un esplicito rinvio all'articolo 13, si applica la

disciplina in esso considerata. La seconda tipologia di garanzia prevede che gli accertamenti e le

ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da

leggi speciali.

L’art.15 Cost. prevede l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni

altra forma di comunicazione. Questa libertà deve essere intesa sia come il diritto di ciascuno di

comunicare con altri soggetti sia come il diritto di ricevere, senza interferenze, le comunicazioni.

In alcuni casi è possibile avere limitazioni della libertà ma non della segretezza (fermo della polizia)

e in altri, condizionamenti della segretezza ma non della libertà (intercettazione di conversazioni).

Al comma 2 si prevedono una riserva di legge rinforzata e una di giurisdizione, perché in questo

caso viene specificato che la legge deve prevedere le garanzie con la quale l'autorità giudiziaria

può limitare questa libertà.

La proiezione spaziale della vita della persona si completa con la previsione della libertà di

circolare e soggiornare su tutto il territorio italiano e di espatriare. L'art.16 Cost. prevede che sia

una legge a stabilire, in via generale per motivi di sanità o sicurezza, le limitazioni a questo diritto.

Tale riserva di legge rinforzata ha costituito la base per molti provvedimenti adottati per prevenire

e circoscrivere il contagio nella epidemia da Covid 19. L'art. 16 è composto poi di due altre

disposizioni. La prima prevede che sia impossibile determinare una restrizione per ragioni

politiche. La seconda prevede un'altra libertà, quella di espatrio, garantita senza alcun limite

specifico salvo l&rsquo

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vani07 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni Di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Groppi Tania.
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