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CAPITOLO 11: LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
1) La società in accomandita semplice
La società in accomandita semplice (sas) è una società di persone che si differenzia dalle altre per la
presenza di due categorie di soci:
1. I soci accomandatari, che come i soci della snc rispondono solidalmente ed illimitatamente per le
obbligazioni sociali (col proprio patrimonio personale);
2. I soci accomandanti, che rispondono alle obbligazioni sociali solo con la quota conferita (quindi non
col proprio patrimonio).
L’amministrazione della s.a.s. compete esclusivamente ai soci accomandatari ed è l’unico tipo di società
che non espone al fallimento personale alcuni soci (che sono, appunto, gli accomandanti).
2) Costituzione e ragione sociale
L’atto costitutivo deve indicare i nomi dei soci accomandatari e dei soci accomandanti ed è soggetto
all’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti diventa irregolare. Anche se diventa irregolare, i soci
accomandanti rispondono solo per le quote conferite).
Per quanto riguarda la ragione sociale, deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e
l’indicazione del tipo di società (s.a.s.).
Non può essere inserito il nome dei soci accomandanti. Se un accomandante consente di inserire il suo
nome nella ragione sociale allora risponderà solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (ma
non diventa accomandatario, quindi non può partecipare all’amministrazione della società).
3) L’amministrazione
L’amministrazione della società spetta esclusivamente ai soci accomandatari.
I soci accomandanti non possono partecipare all’amministrazione della società (cosiddetto divieto di
immissione). Possono, però, concludere affari solo se hanno una procura speciale per singoli affari.
L’accomandante che viola il divieto di immissione risponderà solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, sarà dichiarato fallito come gli accomandatari e
potrà essere escluso dalla società com decisione a maggioranza dei soci.
4) Trasferimento della partecipazione sociale (sarebbe la vendita della quota di società)
Se l’atto costitutivo non stabilisce diversamente, il trasferimento della quota degli accomandatari per atto
tra vivi può avvenire solo col consenso di tutti i soci (per causa di morte occorre anche il consenso degli
eredi, oltre il consenso di tutti i soci). N 39 F
Per quanto riguarda il trasferimento degli accomandanti, è necessario il consenso dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
5) Scioglimento della società
La società in accomandita semplice oltre che per le cause previste per la s.n.c. si scioglie quando
rimangano solo soci accomandatari o solo soci accomandanti, se entro sei mesi non viene sostituito il
socio venuto meno (per morte, recessione o esclusione).
Se viene meno un socio accomandatario viene nominato un amministratore provvisorio che, però, diventa
accomandatario e non risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Per il processo di liquidazione ed estinzione della s.a.s. valgono le stesse regole della snc, cioè vengono
nominati i liquidatori che pagano i creditori, ripartiscono il residua attivo tra i soci e cancellano la società
dal registro delle imprese.
6) La s.a.s. irregolare
La s.a.s. è irregolare se non è iscritta nel registro delle imprese (anche nelle sas irregolari i soci
accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali solo con le quote conferite e non solidalmente e
illimitatamente).
CAPITOLO 12: LA SOCIETÀ PER AZIONI
1) La società per azioni
La società per azioni S.p.A. è la più importante tra le società di capitali. In questo tipo di società si realizza
l’autonomia patrimoniale perfetta. Infatti, una volta iscritta nel registro delle imprese, la società per azioni
acquista personalità giuridica ed il suo patrimonio è l’unica garanzia per i creditori.
La società per azioni ha due caratteristiche fondamentali:
1. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, quindi la responsabilità dei soci
è limitata solo alle quote conferite (non si coinvolge il patrimonio personale);
2. Le quote conferite sono rappresentate dalle azioni (in genere di piccolo taglio e facilmente
commerciabili. In questo modo da un lato si limita il rischio dividendolo fra un gran numero di
persone, dall’altro si possono attingere mezzi da chiunque abbia somme disponibili); N 40 F
2) La costituzione della S.p.A.
La costituzione della S.p.A. si articola in due fasi:
1. La stipulazione dell’atto costitutivo;
2. L’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
Nel 2000 è stata soppressa la fase intermedia dell’omologazione da parte del Tribunale che doveva
verificare se erano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per la costituzione.
Oggi, l’omologazione (cioè il controllo) spetta al notaio prima di richiedere l’iscrizione nel registro delle
imprese.
La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire secondo due procedimenti:
1. Stipulazione (o costituzione) simultanea;
2. Stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione.
Con la stipulazione simultanea i soci fondatori (cioè coloro che vogliono fondare la società) costituiscono
direttamente la società davanti al notaio sottoscrivendo interamente il capitale sociale.
La stipulazione per pubblica sottoscrizione è molto complessa in quanto si arriva alla stipulazione dell’atto
costitutivo dopo che una o più persone, che prendono il nome di promotori, formulano e rendono pubblico
il programma della società invitando i terzi a sottoscrivere.
Si tratta di un procedimento molto complesso che viene utilizzato raramente. Generalmente si preferisce
utilizzare la stipulazione simultanea, utilizzando altre tecniche per collocare le azioni tra i risparmiatori (ad
esempio si da agli amministratori il potere di aumentare il capitale sociale in modo che altre azioni siano
messe sul mercato dopo la costituzione della società.
3) L’atto costitutivo
La società per azioni può essere costituita per contratto (tra due o più persone) o per atto unilaterale (1
sola persona).
In ogni caso, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (pena la nullità) e deve indicare:
1. Le generalità dei soci e degli eventuali promotori;
2. La denominazione (che può essere formata liberamente ma deve contenere l’indicazione S.p.A.) e il
comune della sede sociale (cioè il luogo dove si trovano gli uffici direttivi e l’organo
amministrativo);
3. L’oggetto sociale, cioè l’attività economica che la società vuole svolgere;
4. L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5. Il numero ed il valore nominale delle azioni;
6. Il valore attribuito ai crediti ed ai conferimenti in natura;
7. Le norme di ripartizione degli utili;
8. Gli eventuali benefici che spettano ai promotori ed ai soci fondatori;
9. Il sistema di amministrazione adottato; N 41 F
10. Il numero dei componenti del collegio sindacale;
11. La nomina dei primi amministratori;
12. L’importo delle spese per la costituzione;
13. La durata della società.
Insieme all’atto costitutivo (che contiene la manifestazione di volontà di costituire la società ed i dati
fondamentali), viene redatto lo Statuto che contiene le regole (o norme) di funzionamento della società.
Anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico (pena la nullità).
4) Le condizioni per la costituzione
La società per azioni deve essere costituita con un capitale sociale non inferiore a centoventimila Euro.
Inoltre, è necessario che il capitale sociale sia sottoscritto per intero e che sia versato presso una banca il
25% dei conferimenti in denaro.
Nel caso di costituzione per atto unilaterale, deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti.
5) L’iscrizione nel Registro delle Imprese
Il notaio deve depositare entro 20 giorni l’atto costitutivo presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (se il
notaio non provvede al deposito, devono farlo i soci amministratori. Se entrambi non provvedono, può
provvedere ogni socio a spese della società), naturalmente, dopo aver controllato se sono state rispettate
tutte le condizioni previste dalla legge.
La legge notarile prevede sanzioni amministrative a carico del notaio che chiede l’iscrizione nel registro
delle imprese di società che non hanno rispettato tutti i requisiti di legge.
Con l’iscrizione nel registro delle imprese la Società per Azioni acquista personalità giuridica. Senza
l’iscrizione la S.p.A. non esiste quindi non esiste la S.p.A. irregolare. Invece, le società di persone non
iscritte esistono ma sono irregolari, questo perché le società di persone non hanno personalità giuridica e
per le obbligazioni sociali i soci rispondono anche col loro patrimonio personale.
6) La nullità della Società per Azioni
La società per azioni viene dichiarata nulla solo in tre casi:
1. Per la mancata stipulazione dell’atto costitutivo per atto pubblico;
2. Quando l’oggetto sociale è illecito (cioè attività illecita);
3. Quando nell’atto costitutivo mancano indicazioni che riguardano la denominazione della società, o
i conferimenti o l’oggetto sociale o l’ammontare del capitale sociale.
La dichiarazione di nullità però non rende inefficaci gli atti compiuti in nome della società e non libera i soci
dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti tutti i creditori sociali. N 42 F
La dichiarazione di nullità opera come causa di scioglimento con la differenzia che i liquidatori sono
nominati direttamente dal Tribunale con la sentenza che dichiara la nullità (quindi il Tribunale dichiara la
nullità della S.p.A. e nomina i liquidatori per lo scioglimento della società).
Inoltre, mentre solitamente la nullità di un contratto è insanabile, nelle S.p.A. la nullità non viene dichiarata
quando se ne elimina la causa (e questa eliminazione viene iscritta nel registro delle imprese).
7) I Conferimenti
Nelle S.p.A., al contrario delle società di persone, non possono essere conferite prestazioni d’opera o di
servizio.
Se sono effettuati beni in natura o crediti all’atto costitutivo deve essere allegata una relazione giurata di
un esperto nominato dal Tribunale, che contiene la descrizione dei beni o dei creditori conferiti ed il valore
attrib