Diritto commerciale n 1
Indice
Parte prima:
- Capitolo 1: Il diritto commerciale
- Capitolo 2: Le categorie di imprenditori
- Capitolo 3: L’acquisto della qualità di imprenditore
- Capitolo 4: Lo statuto dell’imprenditore commerciale
- Capitolo 5: L’azienda
- Capitolo 6: I segni distintivi
- Capitolo 7: Opere dell’ingegno e invenzioni industriali
- Capitolo 8: La disciplina della concorrenza
Parte seconda:
- Capitolo 9: Le società
- Capitolo 10: Le società di persone
- Capitolo 11: La società in accomandita semplice
- Capitolo 12: La società per azioni
- Capitolo 13: Le partecipazioni rilevanti – i gruppi di società
- Capitolo 14: La società in accomandita per azioni (S.A.P.A.)
- Capitolo 15: La società a responsabilità limitata (S.R.L.)
- Capitolo 16: Tipi di sistemi (tradizionale, monistico e dualistico)
- Capitolo 17: Le società cooperative
- Capitolo 18: Trasformazione – fusione - scissione
Parte terza:
- Capitolo 19: I titoli di credito
- Capitolo 20: La cambiale
- Capitolo 21: L’assegno bancario
- Capitolo 22: L’assegno circolare
Parte quarta:
- Capitolo 23: Le procedure concorsuali
- Capitolo 24: Il fallimento
- Capitolo 25: Il concordato fallimentare
- Capitolo 26: Il concordato preventivo
- Capitolo 27: La liquidazione coatta amministrativa
- Capitolo 28: L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
- Capitolo 29: Amministrazione straordinaria speciale (accelerata)
Prima parte
Capitolo 1: Il diritto commerciale
Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti dell’impresa. Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore. Il Codice Civile distingue tre tipi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri:
- L’oggetto dell’impresa determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- La dimensione dell’impresa determina la distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande;
- La natura del soggetto che esercita l’impresa determina la distinzione tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori (sia agricoli che commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono assoggettati a una disciplina comune che è lo Statuto Generale dell’imprenditore. L’imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche a uno specifico statuto integrativo di quello generale. Secondo l’art. 2082 del Codice Civile, l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. L’art. 2082 fissa quindi i requisiti minimi che devono ricorrere affinché un individuo sia considerato imprenditore e quindi sia soggetto all’applicazione delle norme del codice civile per l’impresa e per l’imprenditore.
2) L’attività produttiva
Analizzando i requisiti necessari emanati dall’art. 2082 vediamo che l’impresa è un’attività finalizzata alla produzione di beni e servizi, quindi è un’attività produttiva di nuova ricchezza qualsiasi sia la natura di beni e servizi prodotti o scambiati e qualsiasi sia il bisogno che essi devono soddisfare. Non è considerata impresa l’attività di mero godimento, cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Ad esempio, non è imprenditore il proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione.
Un’attività può essere al tempo stesso attività di godimento di beni preesistenti e attività produttiva. Un esempio è il proprietario di un immobile che viene adibito ad albergo, pensione o residence. In questo caso, infatti, la locazione è accompagnata da servizi collaterali come pulizia, cambio biancheria ecc. Sono imprese commerciali anche le società finanziarie, cioè società che erogano crediti con mezzi propri, e non raccolti fra il pubblico (come le banche) e quindi non possono essere considerate imprese bancarie. Infine, possiamo dire che la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
3) Organizzazione impresa e lavoro autonomo
Per quanto riguarda l’organizzazione imprenditoriale, è normale e tipico che l’imprenditore crei un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali (come macchinari, locali, materie prime e merci), quindi con l’impiego dei fattori produttivi lavoro e capitale. Tuttavia, è imprenditore anche chi esercita l’attività senza l’aiuto di collaboratori (es. il titolare di una gioielleria) ed è imprenditore anche chi non crea un complesso aziendale materialmente percepibile ma impiega solo mezzi finanziari propri o altrui (es. le attività di finanziamento o di investimento). Bisogna dire, però, che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è sempre necessario affinché ci sia impresa, anche se piccola. In caso contrario si avrà semplicemente lavoro autonomo e non imprenditoriale.
4) Economicità e scopo di lucro
Per quanto riguarda l’economicità dell’attività (sempre enunciata nell’art. 2082), affinché si abbia impresa, è necessario che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè in modo tale che i costi siano coperti dai ricavi. Non è imprenditore, quindi, chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, cioè il prezzo che non permette la copertura dei costi. Naturalmente lo scopo dell’imprenditore è quello di realizzare il massimo profitto (scopo di lucro). Giuridicamente, però, lo scopo di lucro non è necessario per la qualifica di imprenditore. Infatti, l’impresa pubblica, l’impresa sociale e l’impresa cooperativa operano con criteri di economicità e non con scopo di lucro. Per cui, il requisito minimo dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. (Scopo di lucro = ricavi superiori ai costi in modo da generare profitti).
5) La professionalità
L’ultimo requisito richiesto dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. Per professionalità si intende l’esercizio abituale e non occasionale di un’attività produttiva. La professionalità, però, non richiede che l’attività sia svolta in modo continuato e senza interruzioni in quanto bisogna considerare le attività stagionali. La professionalità non richiede nemmeno che quella d’impresa sia l’unica attività. Infatti, è imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio o un albergo. Si considera impresa anche quando si opera per un unico affare, se questo comporta più operazioni e un apparato produttivo complesso. Ad esempio, l’acquisto di un intero immobile per completarlo e rivendere i singoli appartamenti. Inoltre, è imprenditore anche chi produce beni e servizi destinati ad uso e consumo personale, la cosiddetta impresa per conto proprio.
Capitolo 2: Le categorie di imprenditori
1) L’imprenditore agricolo
Le due categorie di imprenditori che il codice civile distingue in base all’oggetto di attività sono:
- L’imprenditore agricolo;
- L’imprenditore commerciale.
L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È esonerato per l’iscrizione nel registro delle imprese per l’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale, cioè non deve tenere scritture contabili, non è assoggettato a fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo gode, perciò, di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Il testo originario dell’art. 2135 del codice civile stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di bestiame e attività connesse (la silvicoltura è la cura del bosco). Per attività connesse si intendono tutte le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie che sono:
- Le attività agricole essenziali;
- Le attività agricole per connessione.
2) Le attività agricole essenziali
Le attività agricole essenziali sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura (cura del bosco per ricavare prodotti) e l’allevamento del bestiame. Queste attività hanno subito una profonda trasformazione a causa del progresso tecnologico (si pensi, ad esempio, alle coltivazioni artificiali o fuori terra di funghi e ortaggi). Per questo motivo, le attività agricole oggi richiedono grossi investimenti di capitali e quindi potrebbero rientrare nella disciplina di tutela del credito prevista per le imprese commerciali. La nuova formulazione dell’articolo 2135 specifica che le attività agricole devono essere dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, facendo rientrare tra tali attività anche la coltivazione fuori terra di frutta e ortaggi, la coltivazione in serre o vivai, la silvicoltura ecc.
Per quanto riguarda la silvicoltura deve essere considerata come attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non è considerata attività agricola la sola estrazione del legname disgiunta dalla cura del bosco. Inoltre, per allevamento di animali si intende non solo l’allevamento diretto a ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, uova, latte ecc.) ma anche l’allevamento di cavalli da corsa, animali da pelliccia, attività diretta all’allevamento di razze canine ecc. Infine, all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico, cioè l’imprenditore che esercita professionalmente l’attività di pesca.
3) Attività agricole per connessione
La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. Le attività connesse sono:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti da un’attività agricola essenziale;
- Le attività dirette alla fornitura di beni e servizi attraverso l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nelle attività agricole.
Entrambe le attività sono oggettivamente attività commerciali ma sono considerate attività agricole quando sono esercitate in connessione con le attività agricole essenziali. Affinché una di queste attività commerciali possa essere considerata attività agricola sono necessarie due condizioni:
- Connessione soggettiva, è necessario che il soggetto che esercita questa attività sia già imprenditore agricolo che esercita una delle tre attività agricole essenziali coerente con quella connessa (ad esempio è imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino mentre è imprenditore commerciale il viticoltore che produce formaggi o chi commercializza prodotti agricoli altrui). La connessione soggettiva non è però sufficiente in quanto è necessaria anche l’esistenza di una connessione oggettiva;
- Connessione oggettiva, cioè che si tratti di attività che hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio dell’attività agricola essenziale e che le attività connesse non prevalgono, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale.
4) L’imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale colui che esercita una o più categorie di attività elencate dall’art. 2195 che sono:
- Attività industriale per la produzione di beni e servizi;
- Attività di intermediazione nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto per terra, per acqua e per aria, sia di persone che di cose;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie delle precedenti.
5) Piccolo imprenditore
Il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori è la dimensione dell’impresa. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È invece esonerato (anche se esercita un’attività commerciale) dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Fino a qualche anno fa non era facile individuare chi fosse piccolo imprenditore commerciale per la coesistenza di due diverse nozioni, quella del codice civile e quella della legge fallimentare. Secondo il codice civile (art. 2083), sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti di fondi, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi, per avere una piccola impresa è necessario che l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa e che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che lavorano nell’impresa sia superiore rispetto al lavoro altrui.
Secondo la legge fallimentare, invece, sono considerati piccoli imprenditori, e pertanto non soggetti al fallimento, gli imprenditori con un reddito inferiore al minimo imponibile, o con un capitale investito non superiore a novecentomila lire. Quindi, la legge fallimentare si basa su parametri monetari mentre il codice civile sulla prevalenza del lavoro familiare. Grazie a due modifiche nel sistema normativo, questa divergenza non c’è più. Infatti:
- L’imposta sulla ricchezza mobile è stata sostituita dall’IRPEF (quindi il criterio del reddito stabilito dalla legge fallimentare non si può applicare);
- Il criterio del capitale investito non superiore a novecentomila lire è stato dichiarato incostituzionale.
Quindi, oggi è piccolo imprenditore il titolare di un’impresa in cui prevale il lavoro familiare. In nessun caso, però, sono piccoli imprenditori le società commerciali. Quindi, una società commerciale è sempre esposta al fallimento anche se prevale il lavoro personale dei soci.
6) L’imprenditore artigiano
Fra i piccoli imprenditori rientra anche l’imprenditore artigiano. In passato l’impresa artigiana era caratterizzata dalla “natura artistica o visuale” dei beni e servizi prodotti e non sulla prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. Quindi, rispettati i limiti per il personale dipendente fissato per alcune man non per tutte le attività artigiane, l’impresa era considerata artigiana ed era sottratta al fallimento. La qualifica artigiana era riconosciuta, rispettando determinate condizioni, anche alle imprese costituite in forma di società. Perciò, le società artigiane erano esonerate dal fallimento.
Oggi, secondo la legge quadro del 1985, l’impresa artigiana deve presentare determinati requisiti che si basano:
- Sull’oggetto dell’impresa, che può essere qualsiasi attività di produzione di beni o prestazioni di servizi con esclusione di determinate attività (ad esempio, escluse le attività agricole, di intermediazione nella circolazione dei beni ecc.);
- Sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, che deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo (ma non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori).
L’imprenditore artigiano può avvalersi di lavoratori dipendenti purché non superino i limiti massimi previsti dalla legge. La “legge quadro” riafferma che l’impresa artigiana può costituirsi anche in forma di società (società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperative ecc.) purché ricorrano determinate condizioni come, ad esempio, che almeno un socio svolga lavoro personale nel processo produttivo. Però, oggi le società artigiane godono delle provvidenze di cui godono le imprese artigiane ma sono soggette al fallimento come le società commerciali.
7) L’impresa familiare
Si considera impresa familiare l’impresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro nella famiglia) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore, cioè la cosiddetta famiglia nucleare. L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa perché anche se frequentemente la piccola impresa è anche impresa familiare, si può avere una piccola impresa che non sia impresa familiare perché l’imprenditore non ha famiglia.
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