Diritto dell'informazione e della comunicazione di R. Zaccaria
Cap. 1 – L'art. 21 Cost. e i principi costituzionali sulla libertà di informazione
1. La formulazione della disposizione costituzionale
Tra tutte le libertà fondamentali, la libertà di manifestazione del pensiero è quella che caratterizza di più i rapporti tra lo Stato e cittadini. Tra l'altro, il principio della libertà di manifestare il pensiero è uno dei più regolamentati, non solo nei testi costituzionali e nelle moderne costituzioni, ma anche in molti documenti internazionali. L'art.21 Cost. rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla disposizione corrispondente contenuta nello statuto Albertino, dove si proclamava la libertà della stampa, ma allo stesso tempo essa era sottoposta alla discrezionalità del legislatore, dal momento che si affermava che la stampa è libera, ma una legge interviene a reprimerne gli abusi. Tuttavia, anche l'art. 21 Cost. presenta alcune lacune. Infatti, possiamo notare come il costituente, nel tracciare questo articolo, abbia assunto un atteggiamento retrospettivo, dal momento che si è preoccupato del passato invece di affrontare i problemi concernenti la libertà di manifestazione del pensiero nella loro dimensione complessiva. A questo proposito, possiamo prendere come esempio la radio e la televisione. Nell'art. 21, infatti, si parla esplicitamente solo di stampa, mentre non vi è alcun cenno agli altri due mezzi di comunicazione. Questo può essere giustificato dal fatto che a quel tempo la televisione in Europa non esisteva ancora o aveva appena cominciato a svilupparsi, ma lo stesso ragionamento non vale per la radio che invece, a quel tempo, era già molto diffusa. Inoltre, nell'art.21 sono omessi numerosi profili concettuali che invece sono di gran lunga più considerati in altri testi normativi. Per esempio, nell'art.18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è formulato il tema della libertà del pensiero, dove si esplicita che ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione, mentre nell'art.19 si afferma che ogni persona ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo. Anche la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è intervenuta sul tema ribadendo sostanzialmente gli stessi principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In seguito alla violazione di questo articolo della Convenzione Europea, il cittadino ha la facoltà, in ultima istanza, di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato Italiano, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche morali.
2. I principali "precetti" contenuti nell'art. 21 Cost.
L'art.21 della costituzione italiana del 1948 afferma nel primo comma che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo di diffusione. I commi successivi, invece, dal secondo al quinto, contengono alcuni principi sulla disciplina della stampa, dove si stabilisce prima di tutto che essa non deve essere soggetta ad autorizzazioni e censure, e che si può procedere al sequestro solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, mentre il sesto comma stabilisce il limite del buon costume, non solo per la stampa ma anche per tutti gli spettacoli e in senso lato tutte le manifestazioni del pensiero. Nello specifico, nel quarto comma si prevede, quando c'è assoluta urgenza o non risulta possibile l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica da parte della polizia giudiziaria che deve fare denuncia all'autorità giudiziaria immediatamente e non oltre le 24 ore. Se l'autorità giudiziaria non convalida il sequestro nelle 24 ore successive, esso si intende revocato e quindi privo di qualsiasi effetto. Nel quinto comma, invece, si afferma che possono essere resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica: si tratta però di un principio di trasparenza facoltativo, che per molto tempo non è mai stato tradotto in pratica fino alla legge sull'editoria nei primi anni '80. Infine, nel sesto comma, si stabilisce l'unico limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero, ovvero sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni del pensiero contrarie al buon costume.
3. La definizione generalissima di manifestazione del pensiero. Insussistenza di limiti c.d. logici
La formula adottata dal primo comma dell'art.21 Cost. dove si afferma la libertà di manifestazione del pensiero è una formula sintetica che ha poi assunto una portata amplissima e generalissima. L'art. 21 stabilisce innanzitutto che sono titolari del diritto di manifestazione del pensiero tutte le persone, quindi sia i cittadini che gli stranieri. Inoltre possono usufruire di questo diritto sia i singoli che le formazioni sociali. Sotto il profilo soggettivo, le uniche eccezioni ammesse sono quelle previste negli art. 68 e 122 per i membri del Parlamento e dei consigli regionali: per essi, infatti, il principio della insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni è regolamentato anche da una specifica norma costituzionale oltre che dall'art. 21 Cost. La manifestazione del pensiero intesa nell'art. 21 comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni e di notizie che si intendono comunicare agli altri in modo generale. La dottrina e la corte costituzionale hanno poi deciso di allargare la definizione di manifestazione del pensiero anche al pensiero altrui fatto lecitamente proprio, alle notizie e ai fatti di attualità, alle conoscenze e a tutte le informazioni in generale. L'art. 21, però, in maniera errata distingue concettualmente al suo interno diverse forme di manifestazione del pensiero; di conseguenza questa visione tende a individuare una serie di limiti logici alla libertà di manifestazione del pensiero, dal momento che considera diverse le altre le forme di manifestazione che escono fuori dalla sfera del puro pensiero e si traducono in un incitamento all'azione, in modo da poter sottrarsi alla garanzia e all’intervento costituzionale. Pertanto, sarebbe opportuno che l'art. 21 Cost. facesse riferimento non solo alla comunicazione di concetti e ragionamenti elaborati razionalmente e che hanno un messaggio preciso, ma anche a qualsiasi altro tipo di espressione diretta non solo alla ragione del destinatario della manifestazione, ma anche volta a determinare uno stato emotivo. Questo, in particolare, è il caso della propaganda, della pubblicità e dell'apologia che, anche se manifestazioni del pensiero, non godono totalmente della garanzia costituzionale dell'art.21. Possiamo quindi affermare che il primo comma dell'art. 21 garantisce il diritto di manifestazione del pensiero, così come il diritto di esprimere e manifestare opinioni, conoscenze, notizie, ed è inoltre comprensivo della libertà di manifestazione del pensiero per ciò che attiene la propaganda e la pubblicità. L'art. 21 si differenzia dall'art. 15 della costituzione, dove si afferma la libertà di comunicazione e di corrispondenza, perché in essa la libertà di manifestazione del pensiero è diretta al pubblico in generale e non a soggetti determinati. La libertà di manifestazione del pensiero si ricollega inoltre a molte altre libertà sancite nella nostra costituzione come quelle che tutelano particolari aspetti della manifestazione del pensiero, come la libertà di insegnamento, la libertà religiosa, la libertà dell'arte e della scienza, ecc. Inoltre si ricollega anche a quei valori e a quelle libertà su cui si fonda la democrazia, dal momento che essa non si può realizzare concretamente se manca una libera circolazione delle idee e delle opinioni politiche, sociali, religiose, ecc. Allo stesso modo si possono ricollegare all'art. 21 gli art.17 e 18 sulla libertà di riunione e di associazione gli art. 39 e 49 sulla libertà sindacale e i partiti politici e molte altre norme costituzionali.
Manifestazione del pensiero come libertà e come prodotto e attività di impresa
La dottrina distingue la libertà di stampa dalla libertà della stampa. Mentre la libertà di stampa costituisce una forma di libertà che attiene la sfera della persona e che ne tutela l'espressione esteriore, la libertà della stampa, invece, riguarda le testate giornalistiche che svolgono un ruolo fondamentale nel settore della comunicazione di massa e che sono delle vere e proprie imprese. La libertà della stampa non è una libertà illimitata dal momento che subisce costantemente limitazioni e divieti che provengono sia dal diritto che dalla società. Infatti, il libero esercizio dell'attività giornalistica ha subito una serie di limitazioni di diverso tipo, a seconda dei diversi governi, dei diversi periodi storici e delle diverse forme di regolamentazione che sono state stabilite in materia. In ogni caso, i limiti imposti all'esercizio dell'attività della stampa, così come la disciplina del sistema giornalistico, sono stati determinati essenzialmente dall'esigenza di controllare la qualità dei contenuti delle informazioni. Il contenuto delle informazioni si distingue in base a cosa viene riportato attraverso la stampa, cioè se fatti o opinioni. I fatti corrispondono ad avvenimenti reali e concreti, rispetto ai quali è importante la precisione della descrizione. Le opinioni, invece, sono valutazioni critiche e personali, quindi sono manifestazioni del pensiero, rispetto alle quali è fondamentale la diffusione e la circolazione. Sia i fatti che le opinioni sono contenuti insindacabili. Le imprese che operano nel settore della comunicazione, da parte loro, devono sottostare a questi obblighi in quanto sono gruppi economici che diffondono notizie in grado di influenzare i lettori e le loro opinioni.
4. Il sistema dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero. Osservazioni generali
L'unico limite previsto dall'art. 21 Cost. è quello relativo al buon costume: sono infatti vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, mentre la legge stabilisce provvedimenti atti a prevenire e reprimere le violazioni in tal senso. L'esigenza di questo limite nasce quando l’esercizio dei diritti di libertà da parte di singoli individui contrasta con altri interessi ugualmente rilevanti e tutelati. In ogni caso, i limiti della libertà di manifestazione del pensiero non possono essere individuati arbitrariamente e affidati al legislatore ordinario. Per questo motivo la dottrina giuridica in generale afferma che possono essere ammessi nei limiti previsti dall'art. 21 Cost. i limiti che mirano a proteggere altri beni, valori, interessi garantiti lo stesso dalla costituzione. Più problematica è invece la questione relativa all'individuazione concreta degli interessi che possono costituire dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Infatti gli interessi che hanno rilevanza sul piano costituzionale sono molto numerosi, quindi, se essi fossero sempre contrapponibili alla libertà di pensiero, questa rischierebbe di essere notevolmente ridimensionata nella sua efficacia. Per evitare questo, la corte costituzionale ha stabilito che la soluzione dei conflitti che si possono generare deve dipendere da un giudizio di bilanciamento tra i due valori contrapposti, e stabilire quale di essi è prevalente. Dal momento che, però, la ponderazione dei valori costituzionali deve essere misurata su un unico criterio, ovvero la ragionevolezza, i giudizi di bilanciamento tra i valori contrapposti finisce inevitabilmente con l'assumere un certo margine di discrezionalità e di incertezza. A questo proposito, la corte ha stabilito che la legittimità delle limitazioni viene subordinata rispetto a due condizioni: che il diritto non deve risultare snaturato e non ne sia reso difficile o addirittura impossibile l'esercizio, e che la legittimità delle limitazioni sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Un altro problema è rappresentato dal fatto che l'importanza sul piano costituzionale degli interessi che possono entrare in conflitto con la libertà di pensiero non è sempre individuabile facilmente. Esistono infatti valori che sono degni di tutela nei confronti delle offese che possono essere provocate da un uso illegittimo della libertà di espressione, che tuttavia non sono menzionati dalla costituzione: per esempio l'onorabilità delle persone e la riservatezza. Nell'ambito dei principali limiti della libertà di manifestazione del pensiero, possiamo in definitiva distinguere il limite esplicito del buon costume e i limiti cosiddetti impliciti. Questi ultimi possono a loro volta classificarsi in due categorie: la prima categoria comprende tutti quei limiti che derivano dai cosiddetti diritti della personalità, come il diritto alla riservatezza, all'onorabilità, alla reputazione, alla dignità sociale, così come il diritto d'autore e delle opere d'ingegno. La seconda categoria, invece, oltre ai limiti riconosciuti, comprende anche il diritto al prestigio del governo e della pubblica amministrazione, alla sicurezza dello Stato e al prestigio dell'economia pubblica.
5. Il buon costume. L'unico limite espressamente previsto dalla disposizione costituzionale
Le disposizioni relative al limite del buon costume espresse nell'art. 21 presentano però delle incertezze. Notevolmente problematica è risultata infatti l'individuazione di un significato definito e univoco della nozione di buon costume. Sul piano generale, l'orientamento dominante intende convenzionalmente il buon costume come concetto del comune senso del pudore e di pubblica decenza, relativo sostanzialmente alla sfera della morale sessuale. In questo senso, sul piano normativo, le norme del codice penale puniscono l'oscenità, dove per "osceni" si considerano gli atti e gli oggetti che offendono il pudore. A questo proposito, però, la corte costituzionale ha precisato che il buon costume non coincide con la morale e con la coscienza etica ma esso deve essere inteso come il risultato di un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale, la cui inosservanza comporta la violazione del pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento morale. Recentemente, però, in seguito al veloce mutare dei costumi, si è reso necessario adeguare e modificare il contenuto dei limiti in questione. A questo proposito, nella sentenza n.368 del 1992, la corte ha affermato che il buon costume non esprime solo un valore di libertà individuale ma anche un valore che si può riferire alla collettività in generale, quindi esso indica quelle condizioni che devono essere necessariamente rispettate per assicurare una convivenza sociale che salvaguardi i principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone. Il limite del buon costume si attua per tutte le manifestazioni del pensiero e senza distinzioni in base all'età dei destinatari. Non sono invece soggetti al limite del buon costume l'opera d'arte o di scienza, dal momento che viene sancito esplicitamente che non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, tranne quando, per motivo diverso da quello di studio, esse sono offerte in vendita e venduti a minorenni.
6. La libertà "negativa" di manifestazione del pensiero
L'art. 21 Cost. comprende sia il profilo positivo che quello cosiddetto negativo della libertà di espressione. Ogni persona, infatti, oltre a manifestare le idee, ha anche il diritto di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e conoscenze e a tenerle riservate. Questo profilo negativo della libertà di pensiero è tra l'altro confermato in altre norme costituzionali, come l'art. 18 Cost. sulla segretezza del voto e quindi anche delle opinioni politiche, e l'art. 15 sulla segretezza della corrispondenza, e in particolare in numerose disposizioni contenute nella legislazione ordinaria. A questo proposito, vi sono anche particolari categorie di soggetti che in virtù delle funzioni esercitate, hanno l'esigenza di tenere riservate le loro opinioni, ma questo diritto può essere allo stesso modo esteso a sfere molto più ampie di persone, come per esempio i docenti e i giornalisti. Come per il diritto di manifestazione del pensiero nel suo aspetto positivo, anche riguardo il diritto al silenzio si pone la questione dei suoi limiti: a questo proposito possono essere imposti degli obblighi di espressione del proprio pensiero di fronte a doveri e valori di rilevanza costituzionale che si ritiene debbano prevalere sulla libertà tutelata dall'art. 21 Cost., come per esempio i valori costituzionalmente protetti della giustizia, della salute pubblica, del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.
7. La libertà di informare e il diritto di cronaca
Dal momento che l'art. 21 Cost. comprende qualsiasi forma di espressione di idee, di pensieri, di opinioni che si intende comunicare agli altri, possiamo ritenere coperte dalla garanzia costituzionale non solamente l'espressione del pensiero, ma anche le notizie e le informazioni in generale. A questo proposito, si può stabilire un'equivalenza fra il diritto di manifestare e di informare e il diritto di cronaca. Non si trattano, pertanto, di due diritti separati ma di un'unica libertà, il cui contenuto è interamente garantito dall'art. 21 Cost. Per ciò che attiene il diritto di cronaca, i giu
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