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COMUNICAZIONI

1. Considerazioni generali sulla libertà di corrispondenza e di comunicazione

L'art. 15 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di

ogni altra forma di comunicazione, inoltre afferma che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto

motivato dell'autorità giudiziaria. Questa disciplina evidenzia una impostazione garantista nei confronti della

libertà di corrispondenza, poiché fa venire meno la possibilità di sottoporre la stessa limitazione da parte di

autorità pubbliche diverse da quella giudiziaria. Inoltre, viene riconosciuta una diversa operatività del limite

del buon costume, in quanto questo può giustificare soltanto interventi di tipo repressivo e non anche

controlli preventivi.

La disciplina dell'art. 15 della costituzione si pone anche in termini di discontinuità rispetto allo statuto

Albertino, dal momento che quest'ultimo non faceva menzione di questa libertà. In realtà, l'ordinamento

pre-repubblicano prevedeva lo stesso una disciplina dei diritti dei rapporti concernenti la corrispondenza,

tuttavia il limite di questa disciplina consisteva nel suo essere volta a tutelare il segreto epistolare nei

confronti delle violazioni effettuate esclusivamente dai soggetti privati. In questo senso, si è realizzato un

mutamento di prospettiva in due direzioni: da un lato, attraverso l'ampliamento dell'oggetto da tutelare,

dall'altro, attraverso il rafforzamento della tutela.

2. I soggetti titolari del diritto

I soggetti delle situazioni giuridiche tutelate dall'art.15 sono le persone fisiche, le formazioni sociali e le

persone giuridiche. Per quanto riguarda le formazioni sociali, il riconoscimento della libertà di corrispondenza

è determinato dal superamento della vecchia impostazione liberale di tutela dell'individuo ignorando in tal

senso le formazioni associative. Riguardo invece le persone fisiche, esse comprendono anche gli stranieri e

gli apolidi. Essendo poi un diritto di libertà, esso è riconosciuto anche tra i minori di età, anche se in questo

caso il diritto può subire limitazioni a fronte del diritto dei genitori di educare la prole. In questo senso, la

costituzione italiana si pone in linea comune con la convenzione europea dei diritti dell'uomo, dove si

riconosce, all’art. 10, la libertà per ogni persona di ricevere o comunicare informazioni o idee senza alcuna

ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera. Per quanto riguarda infine le

persone giuridiche, hanno diritto alla tutela della libertà di corrispondenza solo quelle di diritto privato. Per

lo Stato e gli enti pubblici, invece, è necessario appellarsi alle disposizioni costituzionali e di legge ordinaria

riguardo l'organizzazione della pubblica amministrazione. Sul piano della sfera soggettiva di applicazione di

questo diritto, rispetto alle altre libertà, in questo caso riceve tutela non soltanto il mittente della

comunicazione, ma anche il destinatario. La personalizzazione del messaggio, determinata dalla specifica

individuazione del destinatario ai fini di una determinata comunicazione, fa pertanto sì che il destinatario

stesso divenga partecipe del diritto alla libertà e segretezza del messaggio che gli viene indirizzato; il diritto

di cui all'art.15 è inteso, dunque, sia come libertà di comunicare con altri sia come diritto di ricevere

liberamente comunicazioni.

3. Le nozioni di corrispondenza e comunicazione

La formula utilizzata nell'art. 15 assume una forma generica, in quanto non si specificano in alcun modo i

termini corrispondenza e comunicazione; per questo motivo, si è attribuito generalmente il significato che

gli stessi termini avevano nella legislazione ordinaria vigente. Una parte della dottrina ritiene che la nozione

di corrispondenza debba essere circoscritta esclusivamente alla corrispondenza epistolare. Secondo questa

prospettiva, quindi, la libertà di cui all'art. 15 si riconosce solo alle comunicazioni materialmente

assoggettabili e concretamente assoggettate a vincolo di segretezza, che non possono cioè giungere alla

conoscibilità di terzi. In questo caso, qualsiasi busta chiusa, sia che contenga una lettera o una fotografia, è

ritenuta corrispondenza epistolare, in quanto si presume che il suo contenuto consista in comunicazioni. Lo

stesso vale per le comunicazioni simboliche, a condizione che i simboli (segnali ottici, alfabeto morse, ecc.)

siano generalmente riconoscibili. La protezione costituzionale viene invece esclusa per gli invii la cui

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riconoscibilità come mezzo espressivo del pensiero è solo convenzionale, poiché ancorata a criteri soggettivi

(per esempio i pacchi), mentre le comunicazioni contenute in cartoline postali o in busta non chiusa sono

ritenute semplici manifestazioni del pensiero e pertanto tutelate dall'art. 21. La dottrina prevalente, invece,

interpreta la nozione costituzionale di corrispondenza senza fare riferimento alla forma espressiva. A chiarire

ogni dubbio è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha precisato che il termine

corrispondenza non deve essere interpretato in senso letterale, ma come un concetto che non si limita alla

sola forma pistolare, ma a ogni altra forma di comunicazione privata.

Un altro punto del dibattito riguarda la nozione di comunicazione, sorto in epoca recente. In passato, infatti,

questo problema non si è posto per via dell'esistenza, nel codice postale del 1936 e in quello vigente del

1973, di una definizione sufficientemente esaustiva di comunicazione, con riferimento alle Comunicazioni

telefoniche, telegrafiche e radioelettriche. Sul piano penale, questa definizione ha subito però una evoluzione

molto articolata. La legge 98 del 1974 è stato il primo tentativo per cercare di colmare il vuoto normativo in

materia di tutela della riservatezza, libertà e segretezza delle comunicazioni. L'art. 623 bis, introdotto dalla

legge, prevedeva l'applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche a

qualunque altra trasmissione di suoni o immagini effettuata con collegamento su filo o su onde guidate.

Un'altra legge del 1993 ha invece introdotto le nozioni di comunicazione informatica e telematica,

estendendo ad esse gli strumenti di tutela penale già previsti per le forme tradizionali di comunicazione. In

questa stessa legge è stata inoltre aggiornata la definizione di corrispondenza, nel senso che per

corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica, telematica o effettuata con

ogni altra forma di comunicazione a distanza. È stato poi aggiornato anche l'art. 623 bis, dove si ordina che

le disposizioni relative alle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche si applichino

a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni o immagini. Una sentenza del 1993 della corte

costituzionale ha invece dichiarato che possono considerarsi protetti non solo i contenuti ma anche i dati

esteriori delle comunicazioni.

4. I requisiti tradizionali dell'attualità della comunicazione e della determinatezza dei destinatari

Gli elementi tipici di un rapporto comunicativo sono la qualità e la determinatezza o determinabilità dei

destinatari: l'attualità riguarda la durata nel tempo della qualifica di comunicazione, mentre la

determinabilità dei destinatari riguarda l'estensione della libertà contenuta nell'art. 15 rispetto alla vasta

categoria delle manifestazioni di pensiero. Riguardo il carattere dell'attualità, la definizione dei suoi confini

temporali in dottrina non è unanime. Se da un lato, in riferimento al momento iniziale, è assodato che la

protezione accordata matura quando il soggetto attivo si trasforma in mittente, manifestando la volontà di

comunicare con un altro soggetto, più problematico è il momento finale: a questo proposito, c'è chi collega

la cessazione dell'attualità al passare del tempo o a un'altra causa di volta in volta individuata e chi ritiene

che la cessazione dell'attualità dipenda dal fatto che il plico sia stato aperto dal destinatario, poiché una

corrispondenza recapitata e già letta non costituirebbe più mezzo di comunicazione ma un documento. Sul

parametro della determinatezza del destinatario c'è invece maggiore accordo. In ogni caso, la dottrina è

sostanzialmente unanime sulla necessità e importanza dei caratteri di personalità e attualità ai fini

dell'esistenza di un rapporto di corrispondenza e comunicazione. Una questione aperta, invece, è se questi

caratteri, oltre che necessari, siano anche sufficienti. A questo proposito, la dottrina prevalente giudica

irrilevanti per l'attuazione dell'art. 15 altre condizioni relative al contenuto, alla forma espressiva o allo

strumento di trasmissione utilizzato.

5. La tutela della sicurezza: il problema dei mezzi inidonei ad assicurarla

La dottrina prevalente afferma che la libertà e la segretezza costituiscono due situazioni soggettive distinte

e autonome. Mentre per le comunicazioni affidate a strumenti idonei a escludere la conoscibilità da parte

dei terzi la segretezza dei contenuti è tutelata proprio per via di questi strumenti, per le cosiddette

comunicazioni aperte, come le cartoline postali, il principio della segretezza sarebbe contenuto nei caratteri

dell'attualità e della determinatezza dei destinatari della comunicazione. In questo senso, le caratteristiche

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tecniche del mezzo di comunicazione utilizzato influirebbero soltanto sul quantum di tutela da riconoscere

in favore della segretezza, e non sulla operatività della garanzia costituzionale. Questa impostazione è sancita

anche dalla corte costituzionale in una sentenza del 1988, dove è stato considerato decisivo ai fini della

riconoscibilità della comunicazione all'art. 15 piuttosto che all'art. 21 il fatto che essa sia effettuata attraverso

strumenti preordinati a realizzare comunicazioni interpersonali e non a diffondere messaggi di carattere

pubblico. In posizione critica rispetto a quest'ordinamento si pone, invece, chi considera l'art. 15 come volto

a garantire un'unica situazione giuridica soggettiva, ossia la libertà di comunicare riservatamente. Questo

tipo di ordinamento ritiene coperti dalla tutela dell'art. 15 solo i messaggi che utilizzano modalità di

trasmissione che escludono la conoscibilità da parte di terzi del contenuto del pensiero trasmesso. Al

contrario, le comunicazioni intersoggettive effettuate attraverso strumenti che non dispongono dei requisiti

di segretezza, come la corrispondenza aperta, non sono soggette ad alcuna garanzia posta dall'art. 15.

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A.A. 2010-2011
66 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Valja di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Marseglia Rachele.