Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
COMUNICAZIONI
1. Considerazioni generali sulla libertà di corrispondenza e di comunicazione
L'art. 15 della Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione, inoltre afferma che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria. Questa disciplina evidenzia una impostazione garantista nei confronti della
libertà di corrispondenza, poiché fa venire meno la possibilità di sottoporre la stessa limitazione da parte di
autorità pubbliche diverse da quella giudiziaria. Inoltre, viene riconosciuta una diversa operatività del limite
del buon costume, in quanto questo può giustificare soltanto interventi di tipo repressivo e non anche
controlli preventivi.
La disciplina dell'art. 15 della costituzione si pone anche in termini di discontinuità rispetto allo statuto
Albertino, dal momento che quest'ultimo non faceva menzione di questa libertà. In realtà, l'ordinamento
pre-repubblicano prevedeva lo stesso una disciplina dei diritti dei rapporti concernenti la corrispondenza,
tuttavia il limite di questa disciplina consisteva nel suo essere volta a tutelare il segreto epistolare nei
confronti delle violazioni effettuate esclusivamente dai soggetti privati. In questo senso, si è realizzato un
mutamento di prospettiva in due direzioni: da un lato, attraverso l'ampliamento dell'oggetto da tutelare,
dall'altro, attraverso il rafforzamento della tutela.
2. I soggetti titolari del diritto
I soggetti delle situazioni giuridiche tutelate dall'art.15 sono le persone fisiche, le formazioni sociali e le
persone giuridiche. Per quanto riguarda le formazioni sociali, il riconoscimento della libertà di corrispondenza
è determinato dal superamento della vecchia impostazione liberale di tutela dell'individuo ignorando in tal
senso le formazioni associative. Riguardo invece le persone fisiche, esse comprendono anche gli stranieri e
gli apolidi. Essendo poi un diritto di libertà, esso è riconosciuto anche tra i minori di età, anche se in questo
caso il diritto può subire limitazioni a fronte del diritto dei genitori di educare la prole. In questo senso, la
costituzione italiana si pone in linea comune con la convenzione europea dei diritti dell'uomo, dove si
riconosce, all’art. 10, la libertà per ogni persona di ricevere o comunicare informazioni o idee senza alcuna
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera. Per quanto riguarda infine le
persone giuridiche, hanno diritto alla tutela della libertà di corrispondenza solo quelle di diritto privato. Per
lo Stato e gli enti pubblici, invece, è necessario appellarsi alle disposizioni costituzionali e di legge ordinaria
riguardo l'organizzazione della pubblica amministrazione. Sul piano della sfera soggettiva di applicazione di
questo diritto, rispetto alle altre libertà, in questo caso riceve tutela non soltanto il mittente della
comunicazione, ma anche il destinatario. La personalizzazione del messaggio, determinata dalla specifica
individuazione del destinatario ai fini di una determinata comunicazione, fa pertanto sì che il destinatario
stesso divenga partecipe del diritto alla libertà e segretezza del messaggio che gli viene indirizzato; il diritto
di cui all'art.15 è inteso, dunque, sia come libertà di comunicare con altri sia come diritto di ricevere
liberamente comunicazioni.
3. Le nozioni di corrispondenza e comunicazione
La formula utilizzata nell'art. 15 assume una forma generica, in quanto non si specificano in alcun modo i
termini corrispondenza e comunicazione; per questo motivo, si è attribuito generalmente il significato che
gli stessi termini avevano nella legislazione ordinaria vigente. Una parte della dottrina ritiene che la nozione
di corrispondenza debba essere circoscritta esclusivamente alla corrispondenza epistolare. Secondo questa
prospettiva, quindi, la libertà di cui all'art. 15 si riconosce solo alle comunicazioni materialmente
assoggettabili e concretamente assoggettate a vincolo di segretezza, che non possono cioè giungere alla
conoscibilità di terzi. In questo caso, qualsiasi busta chiusa, sia che contenga una lettera o una fotografia, è
ritenuta corrispondenza epistolare, in quanto si presume che il suo contenuto consista in comunicazioni. Lo
stesso vale per le comunicazioni simboliche, a condizione che i simboli (segnali ottici, alfabeto morse, ecc.)
siano generalmente riconoscibili. La protezione costituzionale viene invece esclusa per gli invii la cui
30
riconoscibilità come mezzo espressivo del pensiero è solo convenzionale, poiché ancorata a criteri soggettivi
(per esempio i pacchi), mentre le comunicazioni contenute in cartoline postali o in busta non chiusa sono
ritenute semplici manifestazioni del pensiero e pertanto tutelate dall'art. 21. La dottrina prevalente, invece,
interpreta la nozione costituzionale di corrispondenza senza fare riferimento alla forma espressiva. A chiarire
ogni dubbio è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha precisato che il termine
corrispondenza non deve essere interpretato in senso letterale, ma come un concetto che non si limita alla
sola forma pistolare, ma a ogni altra forma di comunicazione privata.
Un altro punto del dibattito riguarda la nozione di comunicazione, sorto in epoca recente. In passato, infatti,
questo problema non si è posto per via dell'esistenza, nel codice postale del 1936 e in quello vigente del
1973, di una definizione sufficientemente esaustiva di comunicazione, con riferimento alle Comunicazioni
telefoniche, telegrafiche e radioelettriche. Sul piano penale, questa definizione ha subito però una evoluzione
molto articolata. La legge 98 del 1974 è stato il primo tentativo per cercare di colmare il vuoto normativo in
materia di tutela della riservatezza, libertà e segretezza delle comunicazioni. L'art. 623 bis, introdotto dalla
legge, prevedeva l'applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche a
qualunque altra trasmissione di suoni o immagini effettuata con collegamento su filo o su onde guidate.
Un'altra legge del 1993 ha invece introdotto le nozioni di comunicazione informatica e telematica,
estendendo ad esse gli strumenti di tutela penale già previsti per le forme tradizionali di comunicazione. In
questa stessa legge è stata inoltre aggiornata la definizione di corrispondenza, nel senso che per
corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica, telematica o effettuata con
ogni altra forma di comunicazione a distanza. È stato poi aggiornato anche l'art. 623 bis, dove si ordina che
le disposizioni relative alle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche si applichino
a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni o immagini. Una sentenza del 1993 della corte
costituzionale ha invece dichiarato che possono considerarsi protetti non solo i contenuti ma anche i dati
esteriori delle comunicazioni.
4. I requisiti tradizionali dell'attualità della comunicazione e della determinatezza dei destinatari
Gli elementi tipici di un rapporto comunicativo sono la qualità e la determinatezza o determinabilità dei
destinatari: l'attualità riguarda la durata nel tempo della qualifica di comunicazione, mentre la
determinabilità dei destinatari riguarda l'estensione della libertà contenuta nell'art. 15 rispetto alla vasta
categoria delle manifestazioni di pensiero. Riguardo il carattere dell'attualità, la definizione dei suoi confini
temporali in dottrina non è unanime. Se da un lato, in riferimento al momento iniziale, è assodato che la
protezione accordata matura quando il soggetto attivo si trasforma in mittente, manifestando la volontà di
comunicare con un altro soggetto, più problematico è il momento finale: a questo proposito, c'è chi collega
la cessazione dell'attualità al passare del tempo o a un'altra causa di volta in volta individuata e chi ritiene
che la cessazione dell'attualità dipenda dal fatto che il plico sia stato aperto dal destinatario, poiché una
corrispondenza recapitata e già letta non costituirebbe più mezzo di comunicazione ma un documento. Sul
parametro della determinatezza del destinatario c'è invece maggiore accordo. In ogni caso, la dottrina è
sostanzialmente unanime sulla necessità e importanza dei caratteri di personalità e attualità ai fini
dell'esistenza di un rapporto di corrispondenza e comunicazione. Una questione aperta, invece, è se questi
caratteri, oltre che necessari, siano anche sufficienti. A questo proposito, la dottrina prevalente giudica
irrilevanti per l'attuazione dell'art. 15 altre condizioni relative al contenuto, alla forma espressiva o allo
strumento di trasmissione utilizzato.
5. La tutela della sicurezza: il problema dei mezzi inidonei ad assicurarla
La dottrina prevalente afferma che la libertà e la segretezza costituiscono due situazioni soggettive distinte
e autonome. Mentre per le comunicazioni affidate a strumenti idonei a escludere la conoscibilità da parte
dei terzi la segretezza dei contenuti è tutelata proprio per via di questi strumenti, per le cosiddette
comunicazioni aperte, come le cartoline postali, il principio della segretezza sarebbe contenuto nei caratteri
dell'attualità e della determinatezza dei destinatari della comunicazione. In questo senso, le caratteristiche
31
tecniche del mezzo di comunicazione utilizzato influirebbero soltanto sul quantum di tutela da riconoscere
in favore della segretezza, e non sulla operatività della garanzia costituzionale. Questa impostazione è sancita
anche dalla corte costituzionale in una sentenza del 1988, dove è stato considerato decisivo ai fini della
riconoscibilità della comunicazione all'art. 15 piuttosto che all'art. 21 il fatto che essa sia effettuata attraverso
strumenti preordinati a realizzare comunicazioni interpersonali e non a diffondere messaggi di carattere
pubblico. In posizione critica rispetto a quest'ordinamento si pone, invece, chi considera l'art. 15 come volto
a garantire un'unica situazione giuridica soggettiva, ossia la libertà di comunicare riservatamente. Questo
tipo di ordinamento ritiene coperti dalla tutela dell'art. 15 solo i messaggi che utilizzano modalità di
trasmissione che escludono la conoscibilità da parte di terzi del contenuto del pensiero trasmesso. Al
contrario, le comunicazioni intersoggettive effettuate attraverso strumenti che non dispongono dei requisiti
di segretezza, come la corrispondenza aperta, non sono soggette ad alcuna garanzia posta dall'art. 15.
<