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LE STRUTTURE DETENTIVE
È una prassi molto frequente tra gli Stati quella di ricorrere al trattenimento in strutture
detentive degli stranieri in attesa di essere rimpatriati.
La detenzione in tali strutture viene predisposta per massimo 6 mesi (prorogabili) e
teoricamente per sole due categorie di soggetti (per chi rischia di fuggire e per chi ostacola il
rimpatrio).
Dal punto di vista delle garanzie formali, possono attivarsi i controlli del giudice sui motivi e
sulle condizioni del trattamento degli stranieri nei centri (rimangono disposizioni europee
abbastanza aleatorie).
I centri di permanenza temporanea sono conformi al diritto internazionale (li prevede
espressamente), MA le modalità di reclusione sono da tenere sotto controllo ed è qui che diviene
rilevantissimo il ruolo svolto dalle ONG.
PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE: IL RUOLO DELLA SANZIONE PENALE E DELLE MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
Prima gli Stati facevano più affidamento alla giustizia amministrativa per combattere
l’immigrazione irregolare, poi il diritto penale ha iniziato ad accompagnare il diritto
amministrativo nel combattere l’immigrazione irregolare.
MA il diritto penale può avere un’efficacia preventiva in questo campo?
In verità, lo strumento penale presenta e ha presentato soluzioni inefficaci da parte dei vari
Paesi che hanno portato all’entrata in campo dell’UE, che ha chiesto di rivisitare le principali
figure di reato connesse alla vicenda espulsiva.
TRATTENIMENTO NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE E L’INVIOLABILITA’ DELLA LIBERTA’
PERSONALE
I CIE (Centri di identificazione ed espulsione) sono misure amministrative che
comprimono consistentemente la libertà dello straniero nell’attesa che venga
rimpatriato.
In Italia è il giudice di Pace che decide il rimpatrio e quindi la “reclusione” nei CIE dello
straniero irregolare (provvedimento emesso entro 48 ore dalla notifica).
I problemi che possono sorgere con riguardo ai CIE possono essere essenzialmente di due tipi:
_ condizioni dei centri in cui vengono raccolti gli immigrati
_ durata eccessiva ed indeterminata dei periodi di detenzione (può arrivare a 12 mesi)
L’UNITA’ FAMILIARE E IL RICONGIUNGIMENTO
Il diritto all’unità familiare è valido in qualsiasi Stato e viene tutelato attraverso diversi
strumenti elaborati a livello internazionale (tutela dei diritti umani), perché la famiglia è il
nucleo fondamentale della società e dello Stato.
Il ricongiungimento è lo strumento principale col quale si tutela l’unità della famiglia e
il diritto di visita è lo strumento secondario col quale si tutela l’unità della famiglia.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI CITTADINI UE DELLA CEDU
Art.8 CEDU garantisce e tutela il rispetto della vita familiare e la stessa Corte ha interpretato
tale articolo nel senso di non allontanare gli stranieri immigrati dal paese in cui hanno legami
familiari che potrebbero per questo allontanamento venir compromessi.
Anche se non esiste un vero e proprio diritto al ricongiungimento, come ha stabilito la Corte,
gli Stati devono valutare caso per caso e tutelare le varie posizioni soggettive (soprattutto
quelle dei minorenni).
Mentre prima la tutela dei familiari era principalmente rivolta a chi lavorava all’interno
dell’UE, si è poi assistito ad una estensione della tutela ai familiari a tutti i cittadini UE e non
solo ai lavoratori (e abbiamo visto che si è anche espansa la nozione di “familiari”,
comprendendo anche i partner non coniuge).
IL DIRITTO DI SEGUITO DEI CITTADINI UE
Il diritto di seguito consiste nel diritto di accompagnare o di raggiungere il cittadino UE e il
diritto di soggiorno nello Stato di destinazione per periodi di tempo di tre, cinque o più mesi (fino
ad essere permanente).
IL RICONGIUNGIMENTO DEI FAMILIARI DI CITTADINI DI STATI TERZI
I presupposti affinchè lo straniero possa usufruire di tale disciplina UE sono: permesso di
soggiorno di almeno un anno; fondata possibilità che possa prolungare il proprio soggiorno.
Per gli stranieri (non cittadini UE) si ha un approccio restrittivo rispetto alla nozione di
famiglia e il familiare deve possedere determinati requisiti (a discrezione dei singoli Stati) che
sono di tipo economico ma anche di carattere sociale (misure di integrazione).
Si ha ovviamente una procedura di esame della domanda in tutti i Paesi.
Per quanto riguarda i familiari di rifugiati e di titolari di protezione sussidiaria e temporanea
si hanno regole particolari che ampliano le categorie di familiari che possono optare per il
ricongiungimento e che riducono le condizioni di ammissione all’istituto.
Per i migranti quindi vale il diritto all’unità familiare e tale diritto si compone di tre sottodiritti:
1. diritto al ricongiungimento
2. diritto di seguito
3. diritto di visita
Sono diritti che NON vengono garantiti a livello consuetudinario e a livello internazionale vi
sono disposizioni e strumenti che cercano di evitare che lo Stato territoriale neghi l’ingresso
di familiari, così come a livello comunitario (direttive sulla circolazione e sul
ricongiungimento dei