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CAPITOLO 7: CONCORRENZA E LIBERALIZZAZIONE
NEL SETTORE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
TELECOMUNICAZIONE
QUESTIONI INTRODUTTIVE
I. Premessa
1.
Nell’ordinamento comunitario non ci sono norme che regolino la
concorrenza in tema di informazione e comunicazione. Ciò significa
che condotte anticompetitive che emergano in questo particolare
settore non potranno che essere valutate alla luce delle regole
generali.
Una disciplina specifica riguarda il quadro regolatorio delle
telecomunicazioni per le quali esiste una normativa ormai
consolidata concernente il processo di liberalizzazione.
Le finalità del diritto comunitario della concorrenza
2.
Il diritto della concorrenza (o diritto atitrust) negli USA affonda le
proprie radici nel principio della repulsione contro i monopoli. La
prima disciplina organica della materia risale alla fine del XIX secolo
quando negli USA vennero adottati i primi provvedimenti legislativi
per contrastare i monopoli: lo Sherman Act (1890) e il Clayton
Act (1914). L’intero arsenale antitrust americano si può definire
come “consumer oriented”, in quanto è modellato sull’assunto
che la massimizzazione dei profitti delle imprese debba avere come
limite la massimizzazione del soddisfacimento del benessere dei
consumatori.
Le finalità della politica di concorrenza della Comunità europea
rispondono invece ad esigenze profondamente diverse. Le norme
sulla concorrenza si pongono infatti come strumenti al
conseguimento dell’obiettivo dell’integrazione dei mercati
europei, ossia all’abbattimento di ogni barriera che ostacoli
49
l’interscambio economico tra Stati membri. Gli interessi particolari
delle imprese e dei consumatori vengono posti in secondo piano.
Il ruolo della Commissione e le competenze delle
3. autorità nazionali
Fino all’entrata in vigore del regolamento n.1/2003 la
Commissione europea era l’unico organo investito del compito di
vigilare sull’osservanza del rispetto delle norme comunitarie in
materia di concorrenza.
Attualmente, la Commissione invece detiene in questo campo una
competenza concorrente con quella delle autorità antitrust
nazionali.
La Commissione ha comunque il potere di avocare a sé l’esame di
una fattispecie anche se già oggetto di valutazione da parte delle
autorità antitrust. Per ciò che concerne il rapporto con le autorità
giudiziarie nazionali, la Commissione ha il dovere di fornire tutte le
informazioni in suo possesso.
La Commissione può essere investita su richiesta degli Stati membri
di un caso di interesse nazionale, ma privo di dimensione
comunitaria. Le autorità antitrust nazionali possono specularmente
chiedere alla Commissione di rinviare loro un caso che abbia
dimensione comunitaria, ma che presenti una rilevanza nazionale.
Le decisioni della Commissione sono impugnabili dinanzi al
Tribunale di primo grado; le decisioni delle autorità antitrust
nazionali sono impugnabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali.
QUADRO NORMATIVO E PRASSI APPLICATIVA
II. Le intese
4.
Le intese (o cartelli) rappresentano la forma più elementare di
comportamento anticoncorrenziale, tanto che la stessa
definizione del diritto della concorrenza come diritto antitrust deriva
dal fatto che verso la fine del XIX secolo negli USA furono costituiti
dei trusts con il compito di coordinare le condotte delle imprese
eliminando così la concorrenza tra loro.
L’art.81 CE dichiara incompatibili con il mercato comune tutti gli
accordi tra imprese. La norma precisa che tali accordi o decisioni
saranno automaticamente nulli, salvo che ricorrano gli estremi per
un’esenzione.
La nozione di impresa
4.1.
Nel concetto di impresa vanno ricomprese tutte le entità impegnate
in una attività economica. 50
La classificazione delle intese
4.2.
Il primo meccanismo che l’art.81 indica è l’accordo. In questa
categoria non rientrano solo contratti legalmente eseguibili, ma
anche accordi non vincolanti, come quelli in forma orale o quelli
non ancora formalmente conclusi. La Corte ha statuito che per
individuare una violazione dell’art.81 nel contesto di cartelli di
complessa configurazione non è necessario tracciare un’esatta
distinzione tra accordi e pratiche concorrenziali.
Il secondo meccanismo indicato all’art.81 è costituito dalle
decisioni di associazioni di imprese. Le associazioni di imprese
possono infatti adottare delle decisioni per le proprie associate che
contrastino con le regole di concorrenza.
L’ultimo meccanismo indicato nell’art.81 è rappresentato dalle
pratiche concordate. Si tratta di modalità molto difficili da
accertare, in quanto comportamenti convergenti sfuggono sovente
ad una chiara identificazione. Affinché possano ricorrere gli estremi
di una pratica concordata è indispensabile che ricorrano 2
elementi: la consapevolezza da parte delle imprese che il loro
comportamento vada a incidere sulla dinamica concorrenziale e la
presenza di contatti diretti o indiretti tra le parti.
L’oggetto e l’effetto delle intese
4.3.
Oggetto ed effetto vanno intesi come parametri alternativi e
non cumulativi. La Corte ha avuto modo di precisare che solo
quando l’oggetto dell’accordo non è chiaro si deve guardare ai suoi
effetti sulla dinamica concorrenziale.
Oggetto. L’art.81 riporta alcune tipologie di accordi che
comportano per se una restrizione della concorrenza, come: a) gli
accordi per fissare i prezzi di acquisto o di vendita; b) gli accordi per
limitale o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o
gli investimenti; c) gli accordi per ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento; d) gli accordi per applicare nei rapporti
commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti; e) gli
accordi per subordinare la conclusione di contratti all’accettazione
di prestazioni supplementari.
Effetto. Quando non è possibile stabilire se l’oggetto di un accordo
sia come tale quello di restringere la concorrenza, si rende
necessario condurre un’analisi dei suoi effetti sul mercato.
Ci sono però alcuni accordi che non cadono nella proibizione
dell’art.81 perché non hanno impatto significativo sulla dinamica
concorrenziale o sul commercio comunitario.
51
L’ultimo parametro alla cui stregua valutare un accordo è
rappresentato dal pregiudizio per il commercio comunitario.
Quando un accordo non produce alcun effetto sull’interscambio
all’interno della Comunità non troverà infatti applicazione l’art.81.
Le esenzioni
4.4.
Per ottenere l’esenzione i seguenti parametri devono essere
soddisfatti complessivamente:
Miglioramento della produzione o della distribuzione di beni: si
tratta di un beneficio che deve essere potenzialmente rivolto a tutta
la Comunità.
Benefici per gli utilizzatori: imputazione agli utilizzatori di una
congrua parte degli utili che derivano da queste restrizioni alla
concorrenza. Ciò che conta è che le limitazioni derivanti
dall’accordo non siano tali da eliminare la concorrenza.
Indispensabilità delle restrizioni: devono essere indispensabili
per raggiungere gli obiettivi previsti. Questo parametro va valutato
alla luce del criterio di proporzionalità.
Salvaguardia della concorrenza: bisogna evitare che le imprese
abbiano la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti in questione. La Commissione non concede
infatti un’esenzione qualora le imprese interessate detengano una
rilevante quota di mercato.
L’esenzione individuale si basa sulla valutazione di un accordo
alla luce dei criteri della norma in esame e può venire applicato sia
dalla Commissione che dalle autorità nazionali nel quadro di una
procedura concernente la verifica della compatibilità di un’intesa.
Le block exemptions operano invece in modo automatico.
La prassi applicativa
4.5.
Il settore delle tlc è stato particolarmente interessato da intese.
Trattandosi di una rete, gli operatori devono necessariamente
entrare in contratto gli uni con gli altri.
Tali accordi possono essere verticali (tra operatori posti a diversi
livelli della catena produttiva) sia orizzontali (tra operatori allo
stesso livello).
Fissazione dei prezzi
a) 52
È una delle violazioni più gravi. L’armonizzazione delle tariffe
dovrebbe essere attuata solo nella misura in cui sia compatibile con
le regole comunitarie.
Gli accordi di accesso
b)
Sono essenziali per l’interoperabilità delle reti e possono avere
importanti effetti positivi sulla dinamica della concorrenza perché
consentono di migliorare l’accesso al mercato a valle della rete.
Taluni accordi possono però dare adito a effetti contrari alla
concorrenza, in quanto finiscono con il contribuire a fissare i prezzi,
ripartire i mercati o escludere i terzi.
Accordi di condivisione dell’infrastruttura
c)
Gli operatori che hanno ottenuto la licenza per fornire i servizi di
telefonia mobile tendono a stabilire accordi di cooperazione tra di
loro. Questi accordi possono però incidere negativamente sulla
dinamica della concorrenza se finiscono con l’arrecare danno ai
consumatori.
Accordi sugli standard tecnici e qualitativi
d)
La Commissione vede con favore gli accordi tra operatori del settore
delle tlc e i produttori degli apparecchi telefonici in quanto
favoriscono la promozione di servizi paneuropei di tlc mediante la
creazione di uno standard comune. Tuttavia, gli accordi di
standardizzazione possono però sortire effetti negativi se si
risolvono surrettiziamente in una esclusione dei terzi dal mercato.
Accordi di scambio di informazioni confidenziali
e)
Gli accordi tra operato del settore delle tlc concernenti lo scambio di
informazioni sono visti favorevolmente dalla Commissione nella
misura in cui contribuiscano al miglioramento del funzionamento
della rete. Gli stessi accordi si configurano però come una
violazione dell’art.81 se riguardano lo scambio di informazioni
confidenziali.
Gli accordi tra gli operatori di rete di telefonia mobile
f)
Gli operatori di reti mobili e i fornitori di servizi di telefonia mobile
tendono a entrare in accordi roaming tra di loro al fine di consentire
agli utilizzatori di servizi di telefonia mobile di poter utilizzare i loro
apparecchi su reti differenti. Questi accordi presentano vantaggi
indubbi per l’utenza, ma possono comportare la ripartizione dei
mercati o la fissazione dei