CAPITOLO 1: LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
PARTE PRIMA – ATTI INTERNAZIONALI A PORTATA
UNIVERSALE: L’ATTIVITÀ DELLE NAZIONI UNITE
QUESTIONI INTRODUTTIVE
I. La libertà di espressione nella Dichiarazione universale
1. dei diritti dell’uomo
1946: l’Assemblea delle Nazioni Unite, nella sua prima sessione,
proclama la libertà d’espressione diritto fondamentale dell’uomo,
prerequisito di tutti gli altri diritti e condizione per la promozione
della pace e del progresso.
1948: Dichiarazione universale dei diritto dell’uomo (primo
documento internazionale che riconosce alcuni diritti fondamentali).
Contesto: durante la Conferenza di Ginevra viene discusso il
progetto di Convenzione sulla libertà di informazione e si ribadisce
l’importanza del libero scambio di informazioni ai fine della pace e
del progresso.
L’art.19 precisa che la libertà di espressione comprendere anche
dare e ricevere informazioni. Infatti, la libertà di informazione e di
espressione concorrono all’autodeterminazione dell’individuo e
all’espressione della sua personalità.
Questo processo comunicativo comprende 3 profili: una dimensione
attiva (diffondere idee e notizie), una passiva (diritto di essere
informati) e una dinamica (possibilità di ricercare le informazioni. È
il presupposto per le altre 2).
L’art.19 non prevede limiti alla libertà di espressione e i Paesi
dell’ex blocco sovietico non erano soddisfatti di ciò.
L’art.29 dice che nell’esercizio della propria libertà di espressione
ognuno è sottoposto soltanto ai limiti stabiliti dalla legge per
assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà altrui, della morale,
dell’ordine pubblico e del benessere generale.
La Dichiarazione ha dato vita a una norma di diritto internazionale
generale a tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, il cui
rispetto è esigibile da parte di tutti gli stati membri della Comunità
internazionale. 1
PRASSI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE
II. L’art.19 del Patto internazionale sui diritti civili e
2. politici: ambito di applicazione
I contenuti dell’art.19 della Dichiarazione sono ampliati dal
Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore nel
1976.
L’art.19 del Patto riconosce il diritto di esprimere le proprie opinioni,
anche se nelle diverse traduzioni non è sempre chiaro che il diritto
riguarda la manifestazione delle opinioni.
L’art. precisa che la libertà di espressione comprende anche la
libertà di cercare e di ricevere le informazioni attraverso qualsiasi
mezzo.
Gli stati hanno quindi degli obblighi negativi: il dovere della pubblica
autorità di astenersi da ingerenze nel suo esercizio; e obblighi
positivi: devono assicurare il libero accesso all’informazione.
L’art.19 introduce una distinzione tra diritto alla libertà di opinione
(processo interno all’individuo) e libertà di espressione (processo
esterno della comunicazione delle idee). Quindi, solo la libertà di
espressione può subire restrizioni, che: devono essere
esplicitamente previste dalla legge; devono concorrere alla
realizzazione di scopi precisi (rispetto dei diritti o della reputazione
altrui e salvaguardia della sicurezza nazionale); devono essere
necessarie al raggiungimento di scopi legittimi individuati (devono
rispondere ad un bisogno sociale ed essere proporzionate).
Art.20: ulteriori limiti sono il divieto di qualunque propaganda a
favore della guerra e di qualunque appello all’odio razziale,
nazionale o religioso, alla discriminazione o alla violenza.
La giurisprudenza del Comitato per i diritti dell’uomo
3.
Il Comitato per i diritti dell’uomo si è soffermato sul ruolo essenziale
della libertà di espressione, che costituisce la pietra angolare di
ogni società democratica.
Docenti e funzionari non possono essere legittimamente arrestati o
licenziati per il possesso di materiali che criticano la politica interna
ed estera dello Stato (violazione del diritto di informazione).
2
Tra i cittadini, i candidati politici e gli eletti in Parlamento deve
esserci libera comunicazione di informazioni e di idee politiche.
Quindi tutti i media devono essere liberi e senza censure, per
assicurare al cittadino il più ampio accesso all’informazione.
Scopo legittimo: Per valutare la conformità delle restrizioni del
diritto di espressione garantito dal Patto, il Comitato ha precisato
che possono entrare in gioco i diritti e la reputazione dell’individuo e
della collettività (es. se un docente insegna idee antisemite,
l’ingerenza dello Stato è giustificata). L’influenza esercitata dagli
insegnanti comporta doveri e responsabilità speciali e può
giustificare l’imposizione di restrizioni che impediscano la diffusione
di opinioni discriminatorie.
Non è invece giustificato l’intervento dello Stato, ad esempio, per
punire l’invito pacifico (senza intimidazione o coercizione) a
boicottare le elezioni.
Principio di proporzionalità: l’ampiezza della restrizione deve
essere proporzionata al valore che essa intende proteggere.
L’attività di monitoraggio del Relatore per la
4. promozione e la protezione del diritto alla libertà di
opinione e di espressione
Il Relatore speciale (istituito dalla Commissione per i ddu nel ’93)
costituisce un meccanismo extraconvenzionale volto al
monitoraggio del rispetto e dell’applicazione del diritto alla libertà di
informazione e di espressione. Nei suoi rapporti annuali, il Relatore
richiama l’attenzione della comunità su politiche e pratiche che
nuocciono a queste due libertà, che sono un buon indicatore del
livello di protezione di tutti gli altri diritti fondamentali dell’uomo in
una società. I dati dimostrano che in tutti gli stati si verificano
violazioni dei diritti.
Le violazioni possono riguardare: arresti e detenzioni arbitrarie;
condanne per diffamazione (che sarebbero legittime solo quando
proteggono un individuo); sequestro di libri e giornali; ecc. Per
evitare ciò bisognerebbe accrescere la consapevolezza della
popolazione.
Le violazioni del diritto di espressione riguardano soprattutto
giornalisti, gruppi politici, sindacalisti, scrittori e membri di
minoranze. I cronisti nei Paesi in guerra, ad esempio, subiscono
continui attacchi dalle forze governative. Inoltre, dopo l’11
settembre, la lotta la terrorismo ha portato a maggiori restrizioni
all’uso di codice che proteggono la confidenzialità delle
comunicazioni elettroniche e all’esercizio di pressioni sui giornalisti
affinché rivelino le loro fonti (questo ha portato all’autocensura).
3
Il Relatore speciale incoraggia i governi a vigilare affinché la libertà
di espressione nei media non sia impedita dalla concentrazione.
Secondo il Relatore, i nuovi media assicurano l’accesso del pubblico
alle fonti di informazione, ma in alcuni casi l’eccessiva
regolamentazione di Internet non permette agli individui di
utilizzare la capacità di discernimento.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
III. Il Vertice mondiale sulle società dell’informazione: le
5. nuove sfide
2003: si è svolta a Ginevra la prima sessione del primo Vertice
mondiale sulla società dell’informazione, società con l’obiettivo di
dare vita a una società nella quale la conoscenza offra agli individui
gli strumenti per migliorare la loro vita e quella di tutta l’umanità.
I principali temi del vertice sono stati: il digital divide, la libertà di
informazione e di espressione, l’indipendenza e il pluralismo dei
media, la diffusione delle nuove tecnologie, la libertà di accesso alla
rete. Dato che non sono stati fatti passi avanti effettivi, le stesse
problematiche si sono riposte nella seconda sessione del Vertice,
nel 2005.
PARTE SECONDA – ATTI INTERNAZIONALE A PORTATA
REGIONALE EUROPEA
Organizzazioni regionali: Unione europea, Consiglio
d’Europa e Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa
QUESTIONI INTRODUTTIVE
I. Cenni sul regionalismo internazionale in materia di
6. tutela dei diritti dell’uomo
A partire dal secondo dopoguerra tutti hanno iniziato a creare
norme e istituzioni per la protezione dei diritti fondamentali
dell’uomo.
Mondo islamico. Alcuni Paesi africani hanno creato
un’organizzazione internazionale, la Lega Araba, che ha promosso
l’adozione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’Islam (’99 –
protegge diritti e principi di origine coranica) e della Carta araba dei
diritti dell’uomo (’94 – più laica). 4
Continente africano. Una vasta cerchia di Stati, membri
dell’Organizzazione dell’Unità africana, ha adottato la Carta africana
dei diritti dell’uomo e dei popoli (’86), unico documento
internazionale che tutela anche le libertà collettive (es. diritti dei
popoli a disporre delle proprie risorse, allo sviluppo economico
sociale e culturale). Nel 2004 è stato firmato un Protocollo per
l’istituzione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.
Continente americano. 1938: Dichiarazione a difesa dei diritti
dell’uomo; 1969: Convenzione americana dei diritti dell’uomo
(ispirata alla Convenzione europea del 1950): dal 1980 è la
Convenzione americana è affiancata da una Corte con competenza
contenziosa e consultiva.
Continente asiatico. Il continente asiatico resta escluso da questi
sviluppi a causa delle disomogeneità presenti nella struttura
socio-economica e politica dei grandi Paesi che lo compongono. Su
impulso dell’Alto Commissariato delle NU, si tengono dal 1982
workshop a cui partecipano i Governi asiatici. Nel 1998, la
Commissione asiatica dei diritti dell’uomo ha adottato una Carta dei
diritti dell’uomo e dei popoli.
La cooperazione in Europa a fini di tutela dei diritti
6.1. dell’uomo
1949: nascita del Consiglio d’Europa, un’Organizzazione
intergovernativa definita “di tipo europeo” per richiamare certi suoi
caratteri peculiari: è infatti parte integrante della sua struttura un
organo composto da parlamentari nazionali (Assemblea
parlamentare), volto a tutelare l’interesse dei cittadini degli Stati
membri. Il Consiglio d’Europa viene creato con l’obiettivo di
realizzare un’unione più stretta tra Paesi europei, incardinata sui
valori morali che sono all’origine dei principi di libertà.
1993: il trattato di Maastricht dà vita all’Unione europea, che
con le modifiche del 2004 adotta una Costituzione per l’Europa.
L’Unione è un Organizzazione di tipo europeo, prevedendo tra gli
organi un parlamento europeo; ma è stata anche qualificata come
“soprannazionale” perché ha come principi cardine la diretta
efficacia, l’autonomia e il primato del diritto comunitario rispetto a
quelli statali.
Il Trattato dell’Unione europea stabilisce che essa “si fonda sui
principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle
libertà fondamentali e dello stato di diritto. L’Unione può verificare il
5
rispetto di tali principi da parte degli Stati membri e può sanzionare
le violazioni gravi con la sospensione di taluni diritti inerenti allo
status di membro.
1975: A questi enti internazionali si affianca l’OCSE
(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), sorta
per consolidare la partecipazione degli Stati a valori comuni,
aiutare il radicarsi di un’Europa basata sulla democrazie, prevenire i
conflitti locali e rafforzare la stabilità e la pace. Si basa sull’idea che
i diritti dell’uomo e le istituzioni democratiche siano determinanti
per il mantenimento della sicurezza.
Le sinergie fra i tre diversi sistemi convenzionali
7. regionali europei
In relazione alla tutela dei diritti e delle libertà individuali, i 3 enti
internazionali menzionati esercitano una duplice funzione:
indirizzano, con la propria attività, l’attitudine degli Stati e
controllano, nel caso concreto, che i comportamenti degli Stati non
collidano con i diritti tutelati.
All’interno dell’OCSE opera un apparato istituzionale indirizzato a
promuovere gli sforzi degli Stati volti al rispetto della libertà
d’espressione. Questo Ufficio è affiancato da un Rappresentante
per la libertà dei media, che può attivare una procedura per
attirare l’attenzione dell’Organizzazione su situazioni che
potrebbero mettere a repentaglio la libertà d’espressione.
Il Consiglio d’Europa rappresenta un foro per la concentrazione
degli Stati sul piano giuridico: indirizza ad essi decisioni e
raccomandazioni e sottopone loro progetti di accordo che portano i
suoi principi nei regolamenti interni.
All’interno di questa organizzazione, gli Stati hanno stipulato più
convenzioni, tra cui la Convenzione di Salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), che contiene un
catalogo di diritti fondamentali e costituisce un sistema
giurisdizionale sussidiario a quelli statali. La Corte europea dei
diritti dell’uomo interviene, su ricorso di uno Stato o di una persona,
che si ritiene vittima di una violazione commessa da un Paese
contraente e che nell’ordinamento di questo non abbia avuto tutela.
Questa Convenzione è affiancata da accordi settoriali per
predisporre una concertazione tra gli Stati in specifiche materie,
tutelando le prerogative delle persone.
6
L’Unione europea rappresenta il contesto istituzionale per lo
svolgimento di una serie di politiche comuni, molte delle quali sono
funzionali all’esercizio della libertà di espressione: adotta a tal fine
disposizioni variamente vincolanti, indirizzate agli stati e ai cittadini.
Tali disposizioni devono rispettare i diritti della persona e devono
essere attuate dagli Stati con analogo rispetto.
L’Unione si è dotata di una Carta dei diritti fondamentali (Nizza,
2000), al cui rispetto sono auto-vincolati Commissione, Consiglio e
Parlamento europei.
I 3 enti intergovernativi operano difendendo gli stessi valori e si
ripartiscono le competenze e le responsabilità politiche e giuridiche.
L’ordinamento giuridico di nuovo tipo, rappresentato dalla
costituzione comunitaria e dall’Unione europea è oggi il quadro
istituzionale di maggior integrazione.
La disciplina europea a tutela delle libertà di
8. espressione
Bisogna valutare la libertà di espressione nel contesto offerto dalla
giurisprudenza delle due Corti europee: quella di Strasburgo, che
opera nell’ambito della Convenzione europea del 1950 e quella di
Lussemburgo, che opera all’interno dell’ordinamento dell’Unione
europea.
L’art.10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950
(CEDU) dichiara che “Ogni persona ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee”.
L’art.6 del Trattato dell’Unione (TUE) rinvia alla Convenzione
europea e l’art.11 della Carta di Nizza afferma che “Ogni individuo
ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee” e che “La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati”.
La giurisprudenza elaborata nel primo ambito (Convenzione
europea) ha ispirato quella resa nel secondo ambito (Unione
europea).
PRASSI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE
II. 7
La natura della libertà di espressione, pietra angolare
9. della democrazia
Il sistema di garanzia istituito dalla Convenzione di Roma (1950) ha
da tempo enfatizzato il ruolo della libertà di espressione come
pietra angolare della democrazia e dei diritti dell’uomo.
La stretta connessione tra l’ordinamento dell’Unione e quello della
Convenzione è dimostrata anche dalla citazione di un art. della
Convenzione nella direttiva n.89/552/CEE (direttiva Televisione
senza frontiere) che afferma che il “diritto riconosciuto alla
diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche
una specifica manifestazione del principio più generale della libertà
di espressione quale è sancito dall’art.10 della Convenzione sulla
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
L’idea di libertà di espressione come componente fondamentale di
una società democratica è presente anche dal Documento della
Conferenza di Budapest (’94) e dalla “Raccomandazioni di
Amsterdam” (’03), adottate dal Rappresentante per la libertà dei
media.
La derogabilità del diritto alla libertà di espressione: i
10. limiti opponibili dalle autorità nazionali al suo esercizio
Il sistema internazionale di protezione dei diritti della persona si
basa sul principio di sussidiarietà: la responsabilità primaria di
rendere effettiva la libertà di espressione ricade sugli Stati membri;
il sistema internazionale interviene dopo che l’ordinamento interno
abbia esaurito le proprie capacità di rispettare e far rispettare il
diritto.
La libertà d’espressione non è una libertà assoluta e lo stato la deve
bilanciare con altre prer
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