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CAPITOLO 1: LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

PARTE PRIMA – ATTI INTERNAZIONALI A PORTATA

UNIVERSALE: L’ATTIVITÀ DELLE NAZIONI UNITE

QUESTIONI INTRODUTTIVE

I. La libertà di espressione nella Dichiarazione universale

1. dei diritti dell’uomo

1946: l’Assemblea delle Nazioni Unite, nella sua prima sessione,

proclama la libertà d’espressione diritto fondamentale dell’uomo,

prerequisito di tutti gli altri diritti e condizione per la promozione

della pace e del progresso.

1948: Dichiarazione universale dei diritto dell’uomo (primo

documento internazionale che riconosce alcuni diritti fondamentali).

Contesto: durante la Conferenza di Ginevra viene discusso il

progetto di Convenzione sulla libertà di informazione e si ribadisce

l’importanza del libero scambio di informazioni ai fine della pace e

del progresso.

L’art.19 precisa che la libertà di espressione comprendere anche

dare e ricevere informazioni. Infatti, la libertà di informazione e di

espressione concorrono all’autodeterminazione dell’individuo e

all’espressione della sua personalità.

Questo processo comunicativo comprende 3 profili: una dimensione

attiva (diffondere idee e notizie), una passiva (diritto di essere

informati) e una dinamica (possibilità di ricercare le informazioni. È

il presupposto per le altre 2).

L’art.19 non prevede limiti alla libertà di espressione e i Paesi

dell’ex blocco sovietico non erano soddisfatti di ciò.

L’art.29 dice che nell’esercizio della propria libertà di espressione

ognuno è sottoposto soltanto ai limiti stabiliti dalla legge per

assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà altrui, della morale,

dell’ordine pubblico e del benessere generale.

La Dichiarazione ha dato vita a una norma di diritto internazionale

generale a tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, il cui

rispetto è esigibile da parte di tutti gli stati membri della Comunità

internazionale. 1

PRASSI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

II. L’art.19 del Patto internazionale sui diritti civili e

2. politici: ambito di applicazione

I contenuti dell’art.19 della Dichiarazione sono ampliati dal

Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore nel

1976.

L’art.19 del Patto riconosce il diritto di esprimere le proprie opinioni,

anche se nelle diverse traduzioni non è sempre chiaro che il diritto

riguarda la manifestazione delle opinioni.

L’art. precisa che la libertà di espressione comprende anche la

libertà di cercare e di ricevere le informazioni attraverso qualsiasi

mezzo.

Gli stati hanno quindi degli obblighi negativi: il dovere della pubblica

autorità di astenersi da ingerenze nel suo esercizio; e obblighi

positivi: devono assicurare il libero accesso all’informazione.

L’art.19 introduce una distinzione tra diritto alla libertà di opinione

(processo interno all’individuo) e libertà di espressione (processo

esterno della comunicazione delle idee). Quindi, solo la libertà di

espressione può subire restrizioni, che: devono essere

esplicitamente previste dalla legge; devono concorrere alla

realizzazione di scopi precisi (rispetto dei diritti o della reputazione

altrui e salvaguardia della sicurezza nazionale); devono essere

necessarie al raggiungimento di scopi legittimi individuati (devono

rispondere ad un bisogno sociale ed essere proporzionate).

Art.20: ulteriori limiti sono il divieto di qualunque propaganda a

favore della guerra e di qualunque appello all’odio razziale,

nazionale o religioso, alla discriminazione o alla violenza.

La giurisprudenza del Comitato per i diritti dell’uomo

3.

Il Comitato per i diritti dell’uomo si è soffermato sul ruolo essenziale

della libertà di espressione, che costituisce la pietra angolare di

ogni società democratica.

Docenti e funzionari non possono essere legittimamente arrestati o

licenziati per il possesso di materiali che criticano la politica interna

ed estera dello Stato (violazione del diritto di informazione).

2

Tra i cittadini, i candidati politici e gli eletti in Parlamento deve

esserci libera comunicazione di informazioni e di idee politiche.

Quindi tutti i media devono essere liberi e senza censure, per

assicurare al cittadino il più ampio accesso all’informazione.

Scopo legittimo: Per valutare la conformità delle restrizioni del

diritto di espressione garantito dal Patto, il Comitato ha precisato

che possono entrare in gioco i diritti e la reputazione dell’individuo e

della collettività (es. se un docente insegna idee antisemite,

l’ingerenza dello Stato è giustificata). L’influenza esercitata dagli

insegnanti comporta doveri e responsabilità speciali e può

giustificare l’imposizione di restrizioni che impediscano la diffusione

di opinioni discriminatorie.

Non è invece giustificato l’intervento dello Stato, ad esempio, per

punire l’invito pacifico (senza intimidazione o coercizione) a

boicottare le elezioni.

Principio di proporzionalità: l’ampiezza della restrizione deve

essere proporzionata al valore che essa intende proteggere.

L’attività di monitoraggio del Relatore per la

4. promozione e la protezione del diritto alla libertà di

opinione e di espressione

Il Relatore speciale (istituito dalla Commissione per i ddu nel ’93)

costituisce un meccanismo extraconvenzionale volto al

monitoraggio del rispetto e dell’applicazione del diritto alla libertà di

informazione e di espressione. Nei suoi rapporti annuali, il Relatore

richiama l’attenzione della comunità su politiche e pratiche che

nuocciono a queste due libertà, che sono un buon indicatore del

livello di protezione di tutti gli altri diritti fondamentali dell’uomo in

una società. I dati dimostrano che in tutti gli stati si verificano

violazioni dei diritti.

Le violazioni possono riguardare: arresti e detenzioni arbitrarie;

condanne per diffamazione (che sarebbero legittime solo quando

proteggono un individuo); sequestro di libri e giornali; ecc. Per

evitare ciò bisognerebbe accrescere la consapevolezza della

popolazione.

Le violazioni del diritto di espressione riguardano soprattutto

giornalisti, gruppi politici, sindacalisti, scrittori e membri di

minoranze. I cronisti nei Paesi in guerra, ad esempio, subiscono

continui attacchi dalle forze governative. Inoltre, dopo l’11

settembre, la lotta la terrorismo ha portato a maggiori restrizioni

all’uso di codice che proteggono la confidenzialità delle

comunicazioni elettroniche e all’esercizio di pressioni sui giornalisti

affinché rivelino le loro fonti (questo ha portato all’autocensura).

3

Il Relatore speciale incoraggia i governi a vigilare affinché la libertà

di espressione nei media non sia impedita dalla concentrazione.

Secondo il Relatore, i nuovi media assicurano l’accesso del pubblico

alle fonti di informazione, ma in alcuni casi l’eccessiva

regolamentazione di Internet non permette agli individui di

utilizzare la capacità di discernimento.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

III. Il Vertice mondiale sulle società dell’informazione: le

5. nuove sfide

2003: si è svolta a Ginevra la prima sessione del primo Vertice

mondiale sulla società dell’informazione, società con l’obiettivo di

dare vita a una società nella quale la conoscenza offra agli individui

gli strumenti per migliorare la loro vita e quella di tutta l’umanità.

I principali temi del vertice sono stati: il digital divide, la libertà di

informazione e di espressione, l’indipendenza e il pluralismo dei

media, la diffusione delle nuove tecnologie, la libertà di accesso alla

rete. Dato che non sono stati fatti passi avanti effettivi, le stesse

problematiche si sono riposte nella seconda sessione del Vertice,

nel 2005.

PARTE SECONDA – ATTI INTERNAZIONALE A PORTATA

REGIONALE EUROPEA

Organizzazioni regionali: Unione europea, Consiglio

d’Europa e Organizzazione per la sicurezza e la

cooperazione in Europa

QUESTIONI INTRODUTTIVE

I. Cenni sul regionalismo internazionale in materia di

6. tutela dei diritti dell’uomo

A partire dal secondo dopoguerra tutti hanno iniziato a creare

norme e istituzioni per la protezione dei diritti fondamentali

dell’uomo.

Mondo islamico. Alcuni Paesi africani hanno creato

un’organizzazione internazionale, la Lega Araba, che ha promosso

l’adozione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo dell’Islam (’99 –

protegge diritti e principi di origine coranica) e della Carta araba dei

diritti dell’uomo (’94 – più laica). 4

Continente africano. Una vasta cerchia di Stati, membri

dell’Organizzazione dell’Unità africana, ha adottato la Carta africana

dei diritti dell’uomo e dei popoli (’86), unico documento

internazionale che tutela anche le libertà collettive (es. diritti dei

popoli a disporre delle proprie risorse, allo sviluppo economico

sociale e culturale). Nel 2004 è stato firmato un Protocollo per

l’istituzione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.

Continente americano. 1938: Dichiarazione a difesa dei diritti

dell’uomo; 1969: Convenzione americana dei diritti dell’uomo

(ispirata alla Convenzione europea del 1950): dal 1980 è la

Convenzione americana è affiancata da una Corte con competenza

contenziosa e consultiva.

Continente asiatico. Il continente asiatico resta escluso da questi

sviluppi a causa delle disomogeneità presenti nella struttura

socio-economica e politica dei grandi Paesi che lo compongono. Su

impulso dell’Alto Commissariato delle NU, si tengono dal 1982

workshop a cui partecipano i Governi asiatici. Nel 1998, la

Commissione asiatica dei diritti dell’uomo ha adottato una Carta dei

diritti dell’uomo e dei popoli.

La cooperazione in Europa a fini di tutela dei diritti

6.1. dell’uomo

1949: nascita del Consiglio d’Europa, un’Organizzazione

intergovernativa definita “di tipo europeo” per richiamare certi suoi

caratteri peculiari: è infatti parte integrante della sua struttura un

organo composto da parlamentari nazionali (Assemblea

parlamentare), volto a tutelare l’interesse dei cittadini degli Stati

membri. Il Consiglio d’Europa viene creato con l’obiettivo di

realizzare un’unione più stretta tra Paesi europei, incardinata sui

valori morali che sono all’origine dei principi di libertà.

1993: il trattato di Maastricht dà vita all’Unione europea, che

con le modifiche del 2004 adotta una Costituzione per l’Europa.

L’Unione è un Organizzazione di tipo europeo, prevedendo tra gli

organi un parlamento europeo; ma è stata anche qualificata come

“soprannazionale” perché ha come principi cardine la diretta

efficacia, l’autonomia e il primato del diritto comunitario rispetto a

quelli statali.

Il Trattato dell’Unione europea stabilisce che essa “si fonda sui

principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle

libertà fondamentali e dello stato di diritto. L’Unione può verificare il

5

rispetto di tali principi da parte degli Stati membri e può sanzionare

le violazioni gravi con la sospensione di taluni diritti inerenti allo

status di membro.

1975: A questi enti internazionali si affianca l’OCSE

(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), sorta

per consolidare la partecipazione degli Stati a valori comuni,

aiutare il radicarsi di un’Europa basata sulla democrazie, prevenire i

conflitti locali e rafforzare la stabilità e la pace. Si basa sull’idea che

i diritti dell’uomo e le istituzioni democratiche siano determinanti

per il mantenimento della sicurezza.

Le sinergie fra i tre diversi sistemi convenzionali

7. regionali europei

In relazione alla tutela dei diritti e delle libertà individuali, i 3 enti

internazionali menzionati esercitano una duplice funzione:

indirizzano, con la propria attività, l’attitudine degli Stati e

controllano, nel caso concreto, che i comportamenti degli Stati non

collidano con i diritti tutelati.

All’interno dell’OCSE opera un apparato istituzionale indirizzato a

promuovere gli sforzi degli Stati volti al rispetto della libertà

d’espressione. Questo Ufficio è affiancato da un Rappresentante

per la libertà dei media, che può attivare una procedura per

attirare l’attenzione dell’Organizzazione su situazioni che

potrebbero mettere a repentaglio la libertà d’espressione.

Il Consiglio d’Europa rappresenta un foro per la concentrazione

degli Stati sul piano giuridico: indirizza ad essi decisioni e

raccomandazioni e sottopone loro progetti di accordo che portano i

suoi principi nei regolamenti interni.

All’interno di questa organizzazione, gli Stati hanno stipulato più

convenzioni, tra cui la Convenzione di Salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), che contiene un

catalogo di diritti fondamentali e costituisce un sistema

giurisdizionale sussidiario a quelli statali. La Corte europea dei

diritti dell’uomo interviene, su ricorso di uno Stato o di una persona,

che si ritiene vittima di una violazione commessa da un Paese

contraente e che nell’ordinamento di questo non abbia avuto tutela.

Questa Convenzione è affiancata da accordi settoriali per

predisporre una concertazione tra gli Stati in specifiche materie,

tutelando le prerogative delle persone.

6

L’Unione europea rappresenta il contesto istituzionale per lo

svolgimento di una serie di politiche comuni, molte delle quali sono

funzionali all’esercizio della libertà di espressione: adotta a tal fine

disposizioni variamente vincolanti, indirizzate agli stati e ai cittadini.

Tali disposizioni devono rispettare i diritti della persona e devono

essere attuate dagli Stati con analogo rispetto.

L’Unione si è dotata di una Carta dei diritti fondamentali (Nizza,

2000), al cui rispetto sono auto-vincolati Commissione, Consiglio e

Parlamento europei.

I 3 enti intergovernativi operano difendendo gli stessi valori e si

ripartiscono le competenze e le responsabilità politiche e giuridiche.

L’ordinamento giuridico di nuovo tipo, rappresentato dalla

costituzione comunitaria e dall’Unione europea è oggi il quadro

istituzionale di maggior integrazione.

La disciplina europea a tutela delle libertà di

8. espressione

Bisogna valutare la libertà di espressione nel contesto offerto dalla

giurisprudenza delle due Corti europee: quella di Strasburgo, che

opera nell’ambito della Convenzione europea del 1950 e quella di

Lussemburgo, che opera all’interno dell’ordinamento dell’Unione

europea.

L’art.10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950

(CEDU) dichiara che “Ogni persona ha diritto alla libertà di

espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di

ricevere o di comunicare informazioni o idee”.

L’art.6 del Trattato dell’Unione (TUE) rinvia alla Convenzione

europea e l’art.11 della Carta di Nizza afferma che “Ogni individuo

ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà

d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o

idee” e che “La libertà dei media e il loro pluralismo sono

rispettati”.

La giurisprudenza elaborata nel primo ambito (Convenzione

europea) ha ispirato quella resa nel secondo ambito (Unione

europea).

PRASSI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

II. 7

La natura della libertà di espressione, pietra angolare

9. della democrazia

Il sistema di garanzia istituito dalla Convenzione di Roma (1950) ha

da tempo enfatizzato il ruolo della libertà di espressione come

pietra angolare della democrazia e dei diritti dell’uomo.

La stretta connessione tra l’ordinamento dell’Unione e quello della

Convenzione è dimostrata anche dalla citazione di un art. della

Convenzione nella direttiva n.89/552/CEE (direttiva Televisione

senza frontiere) che afferma che il “diritto riconosciuto alla

diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche

una specifica manifestazione del principio più generale della libertà

di espressione quale è sancito dall’art.10 della Convenzione sulla

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

L’idea di libertà di espressione come componente fondamentale di

una società democratica è presente anche dal Documento della

Conferenza di Budapest (’94) e dalla “Raccomandazioni di

Amsterdam” (’03), adottate dal Rappresentante per la libertà dei

media.

La derogabilità del diritto alla libertà di espressione: i

10. limiti opponibili dalle autorità nazionali al suo esercizio

Il sistema internazionale di protezione dei diritti della persona si

basa sul principio di sussidiarietà: la responsabilità primaria di

rendere effettiva la libertà di espressione ricade sugli Stati membri;

il sistema internazionale interviene dopo che l’ordinamento interno

abbia esaurito le proprie capacità di rispettare e far rispettare il

diritto.

La libertà d’espressione non è una libertà assoluta e lo stato la deve

bilanciare con altre prer

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marlaclo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e d'autore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Migliazza Maria.
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