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LE ISTITUZIONI POLITICHE

Il quadro istituzionale dell’Unione Europea

La struttura dell’UE si compone di vari organi che portano avanti gli obbiettivi che l’Unione si

prefigge:

CONSIGLIO EUROPEO

 CONSIGLIO

 PARLAMENTO EUROPEO

 COMMISSIONE

 CORTE DI GIUSTIZIA

 BANCA CENTRALE EUROPEA

 CORTE DEI CONTI

I vari Trattati che hanno modificato il Trattato CE hanno innovato in modo significativo il sistema

istituzionale, in particolare estendendo i poteri del Parlamento europeo attraverso nuove procedure

per l’adozione degli atti e prevedendo la maggioranza qualificata (invece dell’unanimità) per

l’approvazione della più gran parte delle delibere da parte del Consiglio (un assetto istituzionale

sempre più simile a quello delle democrazie rappresentative).

Consiglio europeo Composizione.

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo

presidente della Commissione.

Ogni stato membro può decidere se partecipare col capo del Governo o col capo di Stato (in Italia

interviene il presidente del Consiglio dei Ministri).

Se le questioni all’ordine del giorno lo richiedono, i capi di Stato o di governo possono decidere di

farsi assistere da un ministro, mentre il presidente della commissione può farsi assistere da un

ministro, mentre il presidente della Commissione può farsi assistere da un membro della

Commissione.

Il Presidente della Commissione ha la funzione di porre in essere un raccordo tra il Consiglio

europeo e tale istituzione, alla quale spetta di regola il potere di fare le proposte degli atti normativi.

Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio europeo e maggioranza qualificata per un

mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta e non può nello stesso tempo esercitare un

mandato nazionale.

Partecipa ai lavori anche l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e per la sicurezza,

con la funzione di assicurare il coordinamento della sua attività con quella condotta dal Consiglio

europeo in materia di politica estera. Ruolo.

Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli

orientamenti e le priorità politiche generali.

In questa sede gli Stati membri provvedono a un esame periodico delle questioni pendenti di

maggiore rilevanza per lo sviluppo dell’Unione con la finalità di delineare soluzioni complessive.

Il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative, ma ha una notevole influenza sull’azione

normativa dell’Unione: l’attività di indirizzo svolta dal Consiglio europeo normalmente costituisce,

pertanto, l’elemento decisivo perché siano successivamente adottati atti normativi dell’Unione.

Quanto deliberato dal Consiglio risulta dal comunicato finale di ciascuna riunione (“conclusioni

della presidenza”) e da eventuali risoluzioni o dichiarazioni.

L’attività del Consiglio europeo non coinvolge il Parlamento europeo se non per il fatto che il

presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento una relazione dopo ciascuna delle riunioni

(inoltre il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio

europeo). Lavori.

Il Consiglio europeo si riunisce di regola due volte a semestre su convocazione del presidente, il

quale se necessario, può altresì convocare una riunione straordinaria. Al presidente compete

assicurare la preparazione e la continuità dei lavori e facilitare la coesione e il consenso in seno al

Consiglio Europeo.

Per l’adozione delle proprie delibere il Consiglio Europeo si pronuncia, salvo nei casi in cui i

Trattati non dispongano diversamente, per consenso: ciò significa che le delibere sono prese senza

voto, allorchè non vi sia opposizione ad adottare un testo concordato informalmente.

Questo modo di deliberare (diffuso in altre organizzazioni internazionali e che prende il nome di

“consensus”) presenta una certa flessibilità in quanto non esclude che siano manifestati dissensi da

parte di singoli Stati rispetto a certi punti.

Qualora invece sia previsa dai Trattati l’adozione da parte del Consiglio europeo di delibere

mediante votazione, si applicano in via di principio le stesse regole, ai fini del raggiungimento

dell’unanimità o della maggioranza qualificata, previste per le delibere del Consiglio (il presidente

della Consiglio e della Commissione non partecipano al voto).

Consiglio Composizione.

Il Consiglio si compone di tanti membri quanti sono gli Stati membri dell’Unione (ad oggi 28) ed è

espressione dei governi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello

ministeriale, abilitato ad impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il

diritto di voto.

La composizione del Consiglio varia nelle sue diverse formazioni, che sono stabilite in relazione

alla materia trattata da ciascuna di esse e la presidenza delle varie formazioni è esercitata secondo

un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri, stabilito con decisione a maggioranza

qualificata dal Consiglio europeo.

Il consiglio possiede a Bruxelles un proprio apparato amministrativo chiamato Segretario generale,

con circa 2000 dipendenti che opera sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal

Consiglio stesso.

All’interno del Consiglio viene istituito un Comitato denominato COREPER, che è una replica

minore del Consiglio, che è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

Ruolo.

La funzione del Consiglio è quella normativa che esercita congiuntamente al Parlamento europeo

secondo varie procedure. Il ruolo del Consiglio è sempre determinante perché un atto normativo

non può essere adottato in assenza di una delibera favorevole da parte di tale istituzione.

Altre funzioni del Consiglio sono:

- approvazione del bilancio dell’Unione;

- definizione delle politiche e coordinamento (alle condizioni stabilite dai Trattati);

- decisione dello statuto dei comitati previsti dai Trattati;

- adozione di raccomandazioni in via generale e specifica;

- esercizio della funzione esecutiva in casi motivati e in materia di politica estera e di

sicurezza comune. Lavori.

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni. Le due più importanti sono previste dal Trattato

sull’Unione europea:

Consiglio Affari generali, ha il compito di assicurare la coerenza dei lavori delle varie

o formazioni e di garantire che sia dato seguito agli indirizzi del Consiglio europeo

Consiglio Affari esteri, ha il compito di elaborare l’azione dell’Unione in materia di politica

o estera.

Le altre formazioni sono adottate dal Consiglio europeo in relazione alle materie oggetto

o delle competenze dell’Unione.

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza qualificata eccetto che nei casi in cui i

Trattati prevedano l’unanimità o la maggioranza semplice (la prima è stata introdotta sia per la

difficoltà di arrivare a raggiungere l’unanimità a causa dell’accresciuto numero degli Stati membri,

sia in ragione della volontà di attenuare il peso dell’orientamento di singoli Stati membri nel

processo decisionale). Il ricorso alla maggioranza semplice è previsto in pochi casi, mentre

l’unanimità è tuttora prevista per alcune categorie di delibere in ragione della loro particolare

rilevanza o a causa della riluttanza di certi Stati membri a rinunciare al potere di impedire

l’adozione di atti normativi relativi a determinate materie (ad esempio atti che riguardano la politica

estera e la sicurezza comune).

Ai fini del raggiungimento dell’unanimità, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non

ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità; ne risulta

indirettamente, che nell’ipotesi di assenza non si può avere una delibera unanime, salvo che ricorra

l’ipotesi di una delega per il voto, che è ammessa con il limite che ciascun membro del Consiglio

può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Per l’adozione di delibere del Consiglio a maggioranza qualificata è applicato attualmente un

complesso meccanismo che si fonda sull’attribuzione di un peso differente al voto di ciascuno Stato

membro: fino al 31 Ottobre 2014 ai voti degli Stati membri è attribuita una certa ponderazione in

cui l’Italia (insieme ad altri paesi) “vale” 29, ciò sulla base della grandezza dello Stato sotto il

profilo dell’entità della popolazione (ma non in modo rigoroso, perché se la maggioranza qualificata

non rappresenta almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione, allora l’atto non è adottato).

A partire dal 1° Novembre 2014 si applicherà il nuovo sistema con il quale, anche al fine di stabilire

una soluzione meno complessa, è eliminata l’attribuzione di un peso particolare a ciascuno Stato

membro, prevedendo che per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del

Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65%

della popolazione dell’Unione.

In sostanza si applicheranno due criteri nel nuovo sistema decisionale:

_ criterio che pone tutti gli Stati membri sullo stesso piano (basato su una percentuale e

una soglia minima)

_ criterio collegato all’entità della popolazione.

Per impedire l’adozione di una delibera occorre l’opposizione di almeno quattro membri del

Consiglio; ciò tende ad attenuare il potere degli Stati membri più popolosi evitando che un esiguo

numero di essi possa bloccare l’adozione di un atto.

Quando il Consiglio non deliberi su proposta della Commissione, la maggioranza richiesta sale al

72% e la percentuale della popolazione rappresentata resta al 65%: serve un consenso più ampio

perché il Consiglio non agisce su proposta della Commissione e quindi il testo potrebbe non avere

tenuto conto dell’interesse generale dell’Unione, ma aver privilegiato quello di alcuni Stati membri.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota un progetto di atto legislativo: il

carattere pubblico delle riunioni dedicate all’adozione degli atti costituisce un utile strumento di

controllo da parte dei cittadini circa la posizione assunta dai governi degli Stati membri (mentre per

le attività non legislative è mantenuto un modo di procedere che riflette tuttora in parte la tradizione

di segretezza propria dei negoziati internazionali fra governi; si crede che sia più agevole

raggiungere soluzioni attraverso una discussione non pubblica e perciò più libera).

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A.A. 2016-2017
41 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Gestri Marco.