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LE ISTITUZIONI POLITICHE
Il quadro istituzionale dell’Unione Europea
La struttura dell’UE si compone di vari organi che portano avanti gli obbiettivi che l’Unione si
prefigge:
CONSIGLIO EUROPEO
CONSIGLIO
PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE
CORTE DI GIUSTIZIA
BANCA CENTRALE EUROPEA
CORTE DEI CONTI
I vari Trattati che hanno modificato il Trattato CE hanno innovato in modo significativo il sistema
istituzionale, in particolare estendendo i poteri del Parlamento europeo attraverso nuove procedure
per l’adozione degli atti e prevedendo la maggioranza qualificata (invece dell’unanimità) per
l’approvazione della più gran parte delle delibere da parte del Consiglio (un assetto istituzionale
sempre più simile a quello delle democrazie rappresentative).
Consiglio europeo Composizione.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo
presidente della Commissione.
Ogni stato membro può decidere se partecipare col capo del Governo o col capo di Stato (in Italia
interviene il presidente del Consiglio dei Ministri).
Se le questioni all’ordine del giorno lo richiedono, i capi di Stato o di governo possono decidere di
farsi assistere da un ministro, mentre il presidente della commissione può farsi assistere da un
ministro, mentre il presidente della Commissione può farsi assistere da un membro della
Commissione.
Il Presidente della Commissione ha la funzione di porre in essere un raccordo tra il Consiglio
europeo e tale istituzione, alla quale spetta di regola il potere di fare le proposte degli atti normativi.
Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio europeo e maggioranza qualificata per un
mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta e non può nello stesso tempo esercitare un
mandato nazionale.
Partecipa ai lavori anche l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e per la sicurezza,
con la funzione di assicurare il coordinamento della sua attività con quella condotta dal Consiglio
europeo in materia di politica estera. Ruolo.
Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali.
In questa sede gli Stati membri provvedono a un esame periodico delle questioni pendenti di
maggiore rilevanza per lo sviluppo dell’Unione con la finalità di delineare soluzioni complessive.
Il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative, ma ha una notevole influenza sull’azione
normativa dell’Unione: l’attività di indirizzo svolta dal Consiglio europeo normalmente costituisce,
pertanto, l’elemento decisivo perché siano successivamente adottati atti normativi dell’Unione.
Quanto deliberato dal Consiglio risulta dal comunicato finale di ciascuna riunione (“conclusioni
della presidenza”) e da eventuali risoluzioni o dichiarazioni.
L’attività del Consiglio europeo non coinvolge il Parlamento europeo se non per il fatto che il
presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento una relazione dopo ciascuna delle riunioni
(inoltre il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio
europeo). Lavori.
Il Consiglio europeo si riunisce di regola due volte a semestre su convocazione del presidente, il
quale se necessario, può altresì convocare una riunione straordinaria. Al presidente compete
assicurare la preparazione e la continuità dei lavori e facilitare la coesione e il consenso in seno al
Consiglio Europeo.
Per l’adozione delle proprie delibere il Consiglio Europeo si pronuncia, salvo nei casi in cui i
Trattati non dispongano diversamente, per consenso: ciò significa che le delibere sono prese senza
voto, allorchè non vi sia opposizione ad adottare un testo concordato informalmente.
Questo modo di deliberare (diffuso in altre organizzazioni internazionali e che prende il nome di
“consensus”) presenta una certa flessibilità in quanto non esclude che siano manifestati dissensi da
parte di singoli Stati rispetto a certi punti.
Qualora invece sia previsa dai Trattati l’adozione da parte del Consiglio europeo di delibere
mediante votazione, si applicano in via di principio le stesse regole, ai fini del raggiungimento
dell’unanimità o della maggioranza qualificata, previste per le delibere del Consiglio (il presidente
della Consiglio e della Commissione non partecipano al voto).
Consiglio Composizione.
Il Consiglio si compone di tanti membri quanti sono gli Stati membri dell’Unione (ad oggi 28) ed è
espressione dei governi.
Partecipa alle riunioni del Consiglio un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello
ministeriale, abilitato ad impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il
diritto di voto.
La composizione del Consiglio varia nelle sue diverse formazioni, che sono stabilite in relazione
alla materia trattata da ciascuna di esse e la presidenza delle varie formazioni è esercitata secondo
un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri, stabilito con decisione a maggioranza
qualificata dal Consiglio europeo.
Il consiglio possiede a Bruxelles un proprio apparato amministrativo chiamato Segretario generale,
con circa 2000 dipendenti che opera sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal
Consiglio stesso.
All’interno del Consiglio viene istituito un Comitato denominato COREPER, che è una replica
minore del Consiglio, che è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
Ruolo.
La funzione del Consiglio è quella normativa che esercita congiuntamente al Parlamento europeo
secondo varie procedure. Il ruolo del Consiglio è sempre determinante perché un atto normativo
non può essere adottato in assenza di una delibera favorevole da parte di tale istituzione.
Altre funzioni del Consiglio sono:
- approvazione del bilancio dell’Unione;
- definizione delle politiche e coordinamento (alle condizioni stabilite dai Trattati);
- decisione dello statuto dei comitati previsti dai Trattati;
- adozione di raccomandazioni in via generale e specifica;
- esercizio della funzione esecutiva in casi motivati e in materia di politica estera e di
sicurezza comune. Lavori.
Il Consiglio si riunisce in varie formazioni. Le due più importanti sono previste dal Trattato
sull’Unione europea:
Consiglio Affari generali, ha il compito di assicurare la coerenza dei lavori delle varie
o formazioni e di garantire che sia dato seguito agli indirizzi del Consiglio europeo
Consiglio Affari esteri, ha il compito di elaborare l’azione dell’Unione in materia di politica
o estera.
Le altre formazioni sono adottate dal Consiglio europeo in relazione alle materie oggetto
o delle competenze dell’Unione.
Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza qualificata eccetto che nei casi in cui i
Trattati prevedano l’unanimità o la maggioranza semplice (la prima è stata introdotta sia per la
difficoltà di arrivare a raggiungere l’unanimità a causa dell’accresciuto numero degli Stati membri,
sia in ragione della volontà di attenuare il peso dell’orientamento di singoli Stati membri nel
processo decisionale). Il ricorso alla maggioranza semplice è previsto in pochi casi, mentre
l’unanimità è tuttora prevista per alcune categorie di delibere in ragione della loro particolare
rilevanza o a causa della riluttanza di certi Stati membri a rinunciare al potere di impedire
l’adozione di atti normativi relativi a determinate materie (ad esempio atti che riguardano la politica
estera e la sicurezza comune).
Ai fini del raggiungimento dell’unanimità, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non
ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità; ne risulta
indirettamente, che nell’ipotesi di assenza non si può avere una delibera unanime, salvo che ricorra
l’ipotesi di una delega per il voto, che è ammessa con il limite che ciascun membro del Consiglio
può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Per l’adozione di delibere del Consiglio a maggioranza qualificata è applicato attualmente un
complesso meccanismo che si fonda sull’attribuzione di un peso differente al voto di ciascuno Stato
membro: fino al 31 Ottobre 2014 ai voti degli Stati membri è attribuita una certa ponderazione in
cui l’Italia (insieme ad altri paesi) “vale” 29, ciò sulla base della grandezza dello Stato sotto il
profilo dell’entità della popolazione (ma non in modo rigoroso, perché se la maggioranza qualificata
non rappresenta almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione, allora l’atto non è adottato).
A partire dal 1° Novembre 2014 si applicherà il nuovo sistema con il quale, anche al fine di stabilire
una soluzione meno complessa, è eliminata l’attribuzione di un peso particolare a ciascuno Stato
membro, prevedendo che per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del
Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65%
della popolazione dell’Unione.
In sostanza si applicheranno due criteri nel nuovo sistema decisionale:
_ criterio che pone tutti gli Stati membri sullo stesso piano (basato su una percentuale e
una soglia minima)
_ criterio collegato all’entità della popolazione.
Per impedire l’adozione di una delibera occorre l’opposizione di almeno quattro membri del
Consiglio; ciò tende ad attenuare il potere degli Stati membri più popolosi evitando che un esiguo
numero di essi possa bloccare l’adozione di un atto.
Quando il Consiglio non deliberi su proposta della Commissione, la maggioranza richiesta sale al
72% e la percentuale della popolazione rappresentata resta al 65%: serve un consenso più ampio
perché il Consiglio non agisce su proposta della Commissione e quindi il testo potrebbe non avere
tenuto conto dell’interesse generale dell’Unione, ma aver privilegiato quello di alcuni Stati membri.
Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota un progetto di atto legislativo: il
carattere pubblico delle riunioni dedicate all’adozione degli atti costituisce un utile strumento di
controllo da parte dei cittadini circa la posizione assunta dai governi degli Stati membri (mentre per
le attività non legislative è mantenuto un modo di procedere che riflette tuttora in parte la tradizione
di segretezza propria dei negoziati internazionali fra governi; si crede che sia più agevole
raggiungere soluzioni attraverso una discussione non pubblica e perciò più libera).
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