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CAPITOLO 12: LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
1) Le impugnazioni in generale
Le impugnazioni possono essere:
Rescindenti, quando mirano ad eliminare la sentenza impugnata. Una tipica impugnazione
rescindente è il ricorso in cassazione;
Sostitutive, quando mirano ad una pronuncia (sentenza) che sostituisce quella impugnata. Una
tipica impugnazione sostitutiva è l’appello.
Per quanto riguarda l’oggetto:
Nelle impugnazione sostitutive è uguale all’oggetto di giudizio del grado precedente;
Nelle impugnazioni rescindenti l’oggetto è la sentenza impugnata.
Per quanto riguarda i motivi:
Nelle impugnazioni sostitutive non sono predeterminati (sono a critica libera, possono riguardare
qualunque motivo);
Nelle impugnazioni rescindenti i motivi sono i vizi della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda la cognizione (conoscenza):
Nelle impugnazioni sostitutive il giudice conosce tutti i materiali già acquisiti nel processo;
Nelle impugnazioni rescindenti il giudice limita la sua conoscenza ai motivi dell’impugnazione.
Infine, la decisione rescindente ha lo scopo di eliminare o confermare la precedente sentenza mentre la
decisione sostitutiva prende in ogni caso il posto della sentenza impugnata (sostituisce ugualmente la
sentenza impugnata con la nuova sentenza).
2) Le impugnazioni nel processo tributario
Nel processo tributario, i mezzi di impugnazione sono:
L’appello alla commissione tributaria regionale, contro le sentenze della commissione tributarie
provinciale;
Il ricorso in cassazione, contro le sentenze della commissione tributarie regionale;
La revocazione.
Trascorsi i termini per presentare ricorso, se le sentenze non vengono impugnate allora passano in
giudicato (diventano definitive). È stata prevista un’impugnazione straordinaria, appunto la revocazione,
proponibile contro le sentenze passate in giudicato.
N - 42 - F
3) Disposizioni del c.p.c. applicabili alle impugnazioni tributarie
Le impugnazioni tributarie devono essere regolate secondo le norme del codice civile (dall’art. 323 all’art.
338, escluso l’art. 337). Tuttavia, secondo il principio di specialità, le norme di procedura tributarie
prevalgono su quelle del codice civile (D.lgs. n. 546).
Per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, però, le norme applicabili sono quelle del codice civile.
4) Termini delle impugnazioni
Il termine breve per l’impugnazione delle sentenze tributarie è di 60 giorni (e non di 30 come previsto nel
codice di procedura civile, c.p.c.) che decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
Se nessuna delle parti notifica la sentenza (o propone l’impugnazione), si applica il termine lungo di 6 mesi
dal deposito della sentenza.
4.1) Notifica delle impugnazioni
Le impugnazioni devono essere notificate presso il domicilio eletto, la residenza o presso la sede dichiarata
dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, oppure può essere notificate in mani proprie.
5) Impugnazione cumulativa
L’impugnazione cumulativa si ha quando attraverso un unico atto vengono impugnate più sentenze.
Affinché si possa usufruire dell’impugnazione cumulativa, occorre che:
Che le sentenze riguardino le stesse parti;
Che abbiamo per oggetto questioni identiche.
6) Impugnazione di sentenze da più rationes decidendi
Quando una sentenza si fonda su più ragioni (ad esempio, una sentenza che annulla un avviso di
accertamento per più motivi), nel momento in cui si impugna la sentenza dovranno essere indicate tutte le
ragioni su cui si fonda la sentenza.
Nel caso in cui non siano indicate tutte le ragioni (ma solo alcune) all’interno dell’impugnazione, allora
l’impugnazione non è valida. N - 43 - F
7) Reiterazione dell’impugnazione
Nel caso in cui una delle parti presenti un ricorso in appello e questo viene dichiarato inammissibile, la
legge prevede che l’impugnazione possa essere riproposta.
Dopo che è stato proposto un primo atti di appello, se ne potrà quindi proporre uno nuovo entro il termine
breve (60 giorni) che decorre dal primo appello.
8) Il procedimento di correzione
Alle sentenze tributarie è applicabile il procedimento di correzione delle sentenze. La correzione può essere
effettuata per correggere eventuali errori di forma della sentenza e non per correggere la sostanza di essa.
Tuttavia, se la sentenza è appellata (è stata impugnata con un ricorso), allora il procedimento di correzione
non è applicabile in quanto la sentenza sarà sostituita dalla sentenza di appello.
CAPITOLO 13: L’APPELLO
1) L’atto di appello
Le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere impugnate con appello alla
commissione tributaria regionale. L’appello deve essere proposto nel termine di 60 giorni che decorre
dalla notificazione (a istanza di parte) della sentenza di primo grado o, in assenza di notifica, nel termine
lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza.
Per l’atto di appello si applicano le norme per il ricorso di primo grado. Può essere notificato per mezzo di
ufficiale giudiziario, con spedizione postale o con consegna diretta e deve essere depositato nella
segreteria della commissione tributaria regionale entro 30 giorni dalla proposizione.
1.1) Domande e motivi dell’atto di appello
L’appellante, all’interno dell’appello, deve indicare:
L’oggetto della domanda, cioè deve indicare la sentenza di primo grado che chiede la riforma;
I motivi dell’impugnazione, cioè deve denunciare gli errori commessi dal giudice di primo grado,
indicare i motivi su cui si basa l’oggetto.
I motivi dell’appello sono diversi dai motivi del ricorso di primo grado. Infatti, i motivi dell’appello
riguardano la sentenza di primo grado mentre i motivi del ricorso riguardano il provvedimento impugnato.
Tutti i relativi cognitori del primo grado passano in appello (tutti i documenti vengono trasmessi in
appello). N - 44 - F
1.2) Motivi e contenuto processuale
L’appello è un rimedio sostitutivo e non rescindende, per questo deve contenere i motivi di merito e non i
vizi di procedura.
L’appello dovrà contenere anche i vizi di procedura se questi sono tali da farne derivare la rimessione in
primo grado.
(Non devono essere indicati eventuali vizi di procedura ma solo vizi di merito, perché gli eventuali vizi di
procedura della sentenza vengono sostituiti con la nuova sentenza. Se, però, i vizi di procedura sono gravi e
consentono la rimessione in primo grado, allora dovranno essere indicati così si ritornerà in primo grado e
si dovrà formulare nuovamente la sentenza in primo grado).
1.3) Il divieto di nuove domande
Nell’appello è presente il divieto di presentare nuove domande. Nel caso in cui vengano proposte nuove
domande saranno dichiarate d’ufficio inammissibili.
La domanda, quindi, deve essere la stessa di quella del primo grado, quindi deve riguardare:
Lo stesso petitum, cioè lo stesso oggetto del ricorso di primo grado;
Gli stessi motivi proposti in primo grado.
Sono ammesse per tutte le parti processuali di fornire nuove argomentazioni difensive (non sono
considerate nuove domande) a sostegno:
Per il contribuente, di domande già proposte in primo grado;
Per l’Amministrazione, a sostegno dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto impugnato.
2) Costituzione in giudizio dell’appellante
Se la notifica dell’appello è fatta a mezzo posta, l’appellante deve costituirsi in giudizio depositando, con la
copia del ricorso, la ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata postale. La mancata allegazione
della ricevuta comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, anche se l’altra parte (resistente) si
costituisce in giudizio.
Se l’appello viene notificato da un ufficiale giudiziario, questo deve dare notizia della notifica alla
segreteria del giudice.
Quando il ricorso viene notificato mediante consegna diretta o per mezzo posta, si dovrà depositare la
copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la
sentenza impugnata. Nel costituirsi in giudizio, l’appellante deve depositare la ricevuta che attesta la
presentazione della copia.
Il deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la
sentenza impugnata ha lo scopo di informare la commissione che la sentenza è stata impugnata in appello
N - 45 - F
e che, quindi, di evitare che la sentenza passi in giudicato (e non può essere più impugnata, quindi per
evitare che diventa definitiva una volta trascorso il termine per impugnarla).
3) Le controdeduzioni. Oneri della parte appellata
L’appellato, cioè la parte vittoriosa in primo grado, ha l’onere di riproporre sia le questioni e le eccezioni
esaminate e respinte sia quelle non esaminate in quanto assorbite.
La giurisprudenza ha stabilito che la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre un appello
incidentale (un nuovo appello) per riproporre le questioni e le eccezioni non accolte o non esaminate, in
quanto l’impugnazione incidentale spetta alla parte soccombente. Tuttavia, la parte vittoriosa dovrà
manifestare chiaramente la volontà di riproporle.
La parte vittoriosa ha l’onere di riproporre sia le questioni esaminate e respinte, sia quelle non esaminate
in quanto assorbite.
Se la commissione tributaria regionale esamina una questione già sollevata in primo grado ma che non
viene riproposta in appello, la sentenza incorre nel vizio di ultrapetizione (già trattato, ultrapetizione e
extrapetizione).
La mancata riproposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte determina una preclusione
endoprocessuale, che deriva dalla presunzione di rinuncia ad esse.
4) L’appello incidentale
In caso di soccombenza reciproca, entrambe le parti possono proporre ricorso in appello. Questi ricorsi
verranno trattati in un unico procedimento in appello e saranno giudicati da un’unica sentenza. In questo
caso, quindi, si parla di appello incidentale (la parte vincitrice della sentenza, se è soccombente in alcuni
punti potrà presentare un ricorso incidentale dopo che la parte soccombente presenta il ricorso principale).
Il termine per l’altra parte di presentare ricorso è di 60 giorni da quando è stata ricevuta la notifica
dell’appello principale (appello proposto dall’altra parte). Tuttavia, la legge ammette anche l’appello
incidentale tardivo, cioè può essere presentato appello dall’altra parte anche oltre il termine di 60 giorni.
5) Il divieto di nuove eccezioni
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