Riassunto
“DIRITTO
PROCESSUALE
TRIBUTARIO”
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INDICE :
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
CAPITOLO 2: GIURISDIZIONE E COMPETENZA
CAPITOLO 3: LE PARTI
CAPITOLO 4: LE AZIONI DI ANNULLAMENTO
CAPITOLO 6: TUTELA CAUTELARE
CAPITOLO 8: IL PRIMO GRADO
CAPITOLO 9: LE PROVE
CAPITOLO 11: LA DECISIONE
CAPITOLO 12: LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
CAPITOLO 13: L’APPELLO
CAPITOLO 14: CASSAZIONE E RINVIO
CAPITOLO 15: LA REVOCAZIONE
CAPITOLO 16: IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
1) Origine e sviluppi
Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. del 31/12/1992 n° 546.
Le origini del processo tributario risalgono al 1865, quando furono aboliti i tribunali del contenzioso
amministrativo e affidate al giudice ordinario le controversie, comprese quelle tributarie tra cittadini e
pubblica amministrazione. Alle commissioni tributarie erano affidate le controversie di stima.
Nelle imposte dirette, il cittadino poteva rivolgersi al giudice ordinario solamente dopo il compimento
dell’attività amministrativa e dopo il pagamento del tributo (solve et repete).
Nel 1936-1937 le commissioni furono riformate, rafforzando e ampliando le loro attribuzioni. Furono
attribuite alle commissioni le competenze relative ad alcune imposte indirette (come l’imposta di registro o
di successione). Sostanzialmente, però, il ruolo delle commissioni non cambiò molto in quanto i loro
membri erano nominati dall’amministrazione finanziaria, quindi non venivano tutelati i diritti soggettivi dei
contribuenti.
Per tutelare i diritti soggettivi, i contribuenti potevano rivolgersi al giudice ordinario. Tuttavia, il giudice
ordinario:
Non era competente in materia di estimo catastale e di altre questioni estimative;
Poteva essere adito solamente dopo la pubblicazione dei ruoli e dopo il pagamento dell’imposta
(solve et repete);
Non poteva annullare ne sospendere gli atti amministrativi.
Quindi, il contribuente era tutelato solamente in parte (per i diritti soggettivi), per le questioni estimative
non aveva tutela giurisdizionale. Per le altre questioni, poteva adire (rivolgersi) al tribunale ordinario ma
solo dopo avere ottenuto una pronuncia definitiva delle commissioni e dopo aver pagato il tributo (le
commissioni erano formate da organi nominati dall’amministrazione finanziaria, quindi non erano organi
giurisdizionali).
Dagli anni ’40 il ruolo delle commissioni tributarie viene nuovamente riformato e vengono concepite come
organi giurisdizionali. Quindi, i contribuenti potranno far valere i propri diritti soggettivi direttamente
dinnanzi alle commissioni tributarie (quindi il cittadino destinatario di un atto autoritativo può reagire
chiedendone l’eliminazione, cioè l’annullamento del provvedimento illegittimo che per tutelare il diritto
soggettivo del contribuente).
1.1) Giurisdizione Tributaria e Costituzione
A)
La Costituzione non prevede in modo espresso una giurisdizione ad hoc per le liti tributarie. Per questo
motivo la figura del giudice tributario è stata messa in discussione.
La Corte Costituzionale affermava che la Costituzione vieta la creazione di nuovi giudici speciali o
straordinari e che quelli esistenti dovevano essere sottoposti a revisione (dovevano essere cancellati) entro
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5 anni dall’entrata in vigore della Costituzione. Successivamente si è affermato che la Costituzione vieta la
creazione di nuovi giudici speciali o straordinari ma cristallizza quelli già esistenti (quindi non vengono più
eliminati dopo anni).
B) + C)
Per quanto riguarda la natura delle Commissioni Tributarie, queste hanno subito diverse riforme. Con la
prima riforma vengono qualificate come organi giurisdizionali, con la seconda (1969) vengono qualificate
come organi amministrativi e con la terza (1971/72) vengono nuovamente definite organi giurisdizionali.
Successivamente, con la riforma del 1991/92, vengono attribuite alle Commissioni Tributarie nuove
materie (tributi locali e alcuni tributi di nuova costituzione), proprio per evitare di entrare in contrasto con
la Costituzione costituendo nuovi giudici speciali per regolare nuovi tributi (non possono essere costituiti
nuovi giudizi speciali, quindi i nuovi tributi vengono attribuiti a quelli già esistenti).
1.2) Giudici Tributari e Costituzione
Secondo l’art. 101 della Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la legge deve assicurare
l’indipendenza dei giudici. L’art. 111 riformato rende espliciti i requisiti della terzietà e imparzialità dei
giudici.
Tuttavia, per quanto riguarda i giudici tributari viene messo ancora oggi in discussione il loro grado di
indipendenza, di terzietà e imparzialità. Infatti, essi vengono nominati sulla base di elenchi elaborati dai
consigli comunali e dall’Amministrazione Finanziaria (e non sono quindi magistrati di ruolo nominati con un
concorso pubblico per esami) ed il loro compenso è deciso dal Ministero dell’Economia e Finanze (quindi
non sono totalmente indipendenti).
L’esperienza ci mostra che non di rado le sentenze delle commissioni denotano carenza di idoneità tecnica,
insufficiente esame degli atti, difetto di imparzialità ecc.
1.3) La disciplina attuale
La riforma tributaria del 1971 comprendeva anche il processo e riduceva a quattro gradi di giudizio:
I primi due dinnanzi a commissioni di primo e secondo grado;
Il terzo che poteva svolgersi dinnanzi alla Commissione Tributaria Centrale o dinnanzi alla Corte
d’Appello;
Il quarto dinnanzi alla Cassazione.
Questa disciplina del processo, però, presentava alcuni difetti e lacune. Infatti, non era prevista alcuna
tutela cautelare, non c’era l’obbligo di assistenza tecnica, non vi era la condanna alle spese ecc.
Con la riforma del 1991/92, vediamo che:
Viene eliminato il terzo grado di giudizio;
Viene ampliata la giurisdizione delle commissioni, inserendo la tutela cautelare;
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Viene inserito il giudizio di ottemperanza;
Viene inserita la condanna alle spese di lite;
Viene previsto il ricorso in Cassazione (per tutti i motivi elencati nell’art. 360 c.p.c. - visto che non
c’è più il terzo grado di giudizio si passa direttamente in Cassazione);
Viene inserito l’obbligo di assistenza tecnica.
2) Processo Spurio
Il processo tributario è un processo di impugnazione di atti autoritativi. Durante il processo, il ricorrente
non può sottoporre al giudice questioni estranee all’atto impugnato.
Le sentenze che respingono il ricorso non sostituiscono l’atto impugnato. Le sentenze che accolgono il
ricorso annullano, in tutto o in parte, l’atto impugnato.
CAPITOLO 2: GIURISDIZIONE E COMPETENZA
1) Le Commissioni Tributarie: Struttura e Composizione
La giurisdizione tributaria viene esercitata dalle commissioni tributarie, provinciali e regionali.
I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze a seguito di deliberazione del “Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria”. Quindi, è il consiglio di presidenza a valutare i requisiti di chi aspira a diventare giudice
tributario.
Per diventare giudice tributario occorre una laurea in giurisprudenza o economia da almeno due anni.
Quindi, non è necessario avere un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni (come previsto da un decreto
legislativo). Di conseguenza, si può verificare il caso in cui i membri delle commissioni non abbiano
un’adeguata preparazione in materie giuridiche e tributarie.
Il giudice ha l’obbligo di astenersi nel caso in cui ha avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti. Se non si astiene, viene ricusato (respinto) dal collegio e sostituito.
2) La giurisdizione delle commissioni tributarie
La giurisdizione delle commissioni tributarie comprende tutte le controversie che hanno per oggetto i
tributi di ogni genere e specie. Sono di competenza delle commissioni:
I tributi regionali, provinciali e comunali;
Il contributo per il Servizio sanitario nazionale;
Le sovraimposte e le addizionali;
Le sanzioni amministrative (erogate da uffici finanziari nel caso di violazione di norme tributarie);
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Gli interessi ed ogni altro accessorio.
Il presidente delle commissioni può decidere misure cautelari (ipoteca o sequestro) richieste
dall’Amministrazione per tutelare il credito fiscale.
Non appartengono alla giurisdizione tributaria le liti relative all’esecuzione forzata (appartengono alla
giurisdizione del giudice ordinario) e le impugnazioni dei regolamenti e degli atti amministrativi
(appartengono alla giurisdizione amministrativa).
La giurisprudenza considera tributi tutte le prestazioni imposte in via coattiva, cioè senza il consenso del
contribuente, destinate a finanziarie gli enti pubblici. Sono considerate tributi anche i contributi consortili,
il canone televisivo, il contrassegno della SIAE, il contributo degli avvocati al Consiglio nazionale forese ecc.
Secondo la Corte Costituzionale, il divieto della Costituzione di costituire giudici speciali o straordinari
consente di ampliare le competenze delle commissioni tributarie. Infatti, i nuovi tributi entreranno a far
parte delle competenze della giurisdizione ordinaria e non si nomineranno giudici speciali.
Era stata prevista la competenza delle commissioni tributarie anche per quanto riguarda le controversie
relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al canone per lo scarico e la depurazione
delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani. In seguito, la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittime queste attribuzioni.
2.1) Liti sugli accessori dei rimborsi e dei tributi
Sono comprese nella giurisdizione delle commissioni anche le controversie sugli accessori dei tributi e dei
rimborsi.
Sono inclusi tra gli accessori gli aggi (dovuti all’agente di riscossione), le spese di notifica, gli interessi
(moratori ed anatocistici).
Le liti sugli accessori appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie mentre le cause
risarcitorie sono di competenza del giudice ordinario.
2.2) La giurisdizione in materia di sanzioni
In passato, erano di competenza delle commissioni tributarie tutte le sanzioni erogate dagli uffici
finanziari. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione.
Oggi, quindi, sono di competenza delle commissioni tributarie tutte le sanzioni erogate da un ufficio
finanziario, ma solo se le sanzioni riguardano una violazione di norme tributarie.
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3) La giurisdizione in materia catastale
La giurisdizione in materia catastale rientra tra le competenze delle commissioni tributarie. Tuttavia, visto
che non sono di natura tributaria, è servita una norma ad hoc per attribuirne la competenza alle
commissioni tributarie.
Sono impugnabili dinnanzi alle commissioni tributarie le rendite catastali (attributive o modificative) per
terreni e fabbricati.
Il ricorso può essere proposto dai singoli possessori dell’immobile contro l’atto attributivo o modificativo
della rendita dell’Ufficio del Territorio.
4) Questioni incidentali non tributarie
Il giudice tributario ha il potere di risolvere in via incidentale ogni questione (che non rientra tra le sue
competenze) da cui dipende la decisione delle controversie che rientrano nella sua giurisdizione., fatta
eccezione in materia di querela di falso e sullo stato o sulla capacità delle persone.
5) Cause sulla riscossione e impugnazione del fermo e dell’ipoteca
La giurisdizione del giudice tributario comprende anche le liti in materia di riscossione, cioè:
I ricorsi contro il ruolo;
I ricorsi in materia di rateizzazione;
I ricorsi contro le cartelle di pagamento e contro l’intimazione ad adempiere.
Inoltre, comprende anche:
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
L’iscrizione di ipoteca.
La giurisdizione tributaria non comprende le controversie relative all’esecuzione forzata (riguarda il giudice
ordinario?).
6) Il regolamento di giurisdizione
Nel processo tributario è previsto il regolamento preventivo di giurisdizione. Nel corso del giudizio di
primo grado, infatti, può essere chiesto alla Corte di Cassazione di stabilire a quale giudice spetta la
giurisdizione.
La richiesta di regolamento non interrompe automaticamente il processo. La sospensione è disposta con
un’ordinanza del giudice a quo (colui che segue il processo) se la richiesta non è ritenuta inammissibile e
non infondata (per impedire che il regolamento di giurisdizione sia richiesto a fini dilatatori, per prendere
tempo). N - 7 - F
6.1) Difetto di giurisdizione e “translatio iudicii”
Qualsiasi giudice, durante il processo, può ritenere di non essere competente in materia. In questo caso, il
giudice non può limitarsi ad una pronuncia negativa dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ma
dovrà anche indicare il giudice munito di giurisdizione.
Occorre, dunque, tenere conto di un doppio termine. Il primo è quello del passaggio in giudicato della
sentenza per difetto di giurisdizione, il secondo è quello di tre mesi per la riassunzione.
Questo significa che le parti dovranno presentare nuovamente la domanda al giudice competente entro tre
mesi. Così facendo il processo continuerà col giudice competente.
Se, invece, le parti non presentano la domanda entro il termine di 3 mesi, il processo si estingue ed il
provvedimento impugnato diventa definitivo (il ricorrente non può più presentare ricorso contro l’atto che
quindi diventa definitivo e dovrà essere eseguito, pagato).
7) La competenza territoriale delle commissioni tributarie
Nel processo tributario le competenze sono territoriali. Questo significa che la commissione tributaria
provinciale è determinata in base alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto che si impugna e contro il quale
si propone il ricorso.
Per il secondo grado, la competenza spetta alla commissione regionale in cui si trova la provincia
competente.
Se viene presentato un ricorso ad un giudice territorialmente non competente, allora la causa potrà essere
riassunta dinnanzi alla commissione competente.
[[[ Questo significa che le parti dovranno presentare nuovamente la domanda al giudice competente entro
tre mesi. Così facendo il processo continuerà col giudice competente.
Se, invece, le parti non presentano la domanda entro il termine di 3 mesi, il processo si estingue ed il
provvedimento impugnato diventa definitivo (il ricorrente non può più presentare ricorso contro l’atto che
quindi diventa definitivo e dovrà essere eseguito, pagato) ]]].
8) La giurisdizione del giudice ordinario. Liti sugli atti esecutivi
Le controversie relative gli atti di esecuzione forzata tributaria non sono attribuite alle commissioni
tributarie ma sono di competenza del giudice ordinario.
8.1) Cause di rimborso di crediti non contestati
Anche le liti in materia di rimborso appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
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8.2) Cause per danni
La domanda di risarcimento per danni proposta all’Agenzia delle Entrate o contro Equitalia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario.
8.3) Cause tra privati su ritenuta e rivalsa
Appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie soltanto le controversie che abbiano per
oggetto rapporti tributari.
Le controversie tra privati, quindi, non appartengono alla giurisdizione delle commissioni. Eventuali
controversie tra sostituto e sostituito (rapporti tra datore di lavoro e lavoratore in ambito fiscale) sono
rapporti privati, quindi sono di competenza del giudice ordinario e non delle commissioni tributarie.
Per quanto riguarda le azioni di rimborso promosse dal sostituto o dal sostituito nei confronti
dell’Amministrazione Finanziaria, questi non sono rapporti privati e, quindi, sono di competenza delle
Commissioni tributarie.
9) La giurisdizione del giudice amministrativo
Le commissioni tributarie sono assimilate ai giudici ordinari in quanto giudici di diritti soggettivi.
Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie d’impugnazione di regolamenti
e di atti generali emanati dallo Stato o da Enti Locali in quanto non riguardano un concreto rapporto
d’imposta.
Quindi, i ricorsi contro i regolamenti e gli atti amministrativi generali dello Stato e degli Enti Locali, anche
se riguardano (recano) norme tributarie, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il contribuente può chiedere alle commissioni tributarie la disapplicazione dei regolamenti e degli atti
amministrativi generali ed impugnarli dinnanzi al giudice amministrativo chiedendone l’annullamento.
(((Quando lo Stato o un Ente Locale emana un atto o regolamento, questo riguarda l’intera comunità. Per
questo le impugnazioni su tali atti sono di competenza del giudice amministrativo. Quando, invece,
un’Amministrazione finanziaria emana un atto nei confronti di un singolo contribuente, questo potrà
impugnarlo e difendere i propri diritti dinnanzi alle commissioni tributarie))).
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CAPITOLO 3: LE PARTI
1) La parte, la capacità di essere parte e di stare in giudizio
Le parti del processo (ricorrente e resistente) devono essere capaci di essere parti e capaci di stare in
giudizio:
La capacità di essere parte corrisponde alla capacità giuridica. Possono essere parte anche le
persone prive di personalità giuridica (come associazioni, comitati non riconosciuti, società
personali, condomini degli edifici);
La capacità di stare in giudizio, o capacità processuale, è la capacità di agire riferita agli atti
processuali (regolata dall’art. 11 del Dls n. 546).
Se un soggetto ha la capacità di essere parte ma è privo di capacità d’agire, allora deve essere sostituito.
Ad esempio, un minorenne dovr
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