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Capitolo 2

Le entrate dello stato e della pubblica amministrazione

Le entrate dello stato e della pubblica amministrazione sono di due tipi:

  • Entrate pubbliche di diritto privato: Tutte quelle entrate che dipendono da contratti di diritto privato contratti dall'ente pubblico (es: affitti di immobili statali).
  • Entrate patrimoniali (iure imperii): Consistono nell'acquisizione di entrate patrimoniali sotto forma di beni in denaro o in natura che lo stato riesce a procurarsi coattivamente grazie alla legge, la quale li prevede per il verificarsi di atti o fatti. Fanno parte di questa categoria:
    • Le entrate patrimoniali di carattere sanzionatorio: Prestazioni di natura pecuniaria costituenti oggetto di un'obbligazione del trasgressore a causa della violazione di un dovere giuridico; hanno scopo sia preventivo che punitivo. Es: multe, ammende, confisca.
    • Prestiti forzosi (oggi rari): L'ente pubblico costringe qualcuno a versare somme o ad acquistare pacchetti di debito pubblico per un certo periodo di tempo e da rimborsare secondo un piano di ammortamento prefissato; forme di prestiti forzosi occulti sono le imposte calcolate costantemente con somme più elevate in modo da costringere i cittadini a chiederne il rimborso.
    • Prestazioni parafiscali: Sono contributi obbligatori di previdenza e assistenza sociale, comprendono un'ampia gamma di prestazioni pecuniarie che i privati sono tenuti a versare a norma di legge a taluni enti pubblici (es: INPS, INAIL) con lo scopo di ottenere un servizio in futuro (es: pensione di vecchiaia e invalidità, fondo per la malattia). Va detto che al momento gli enti previdenziali non riescono a sostenere le spese con i ricavi e quindi sono un costo che grava sulle imposte.
    • Espropriazioni per pubblica utilità (Art.53 Cost): Lo stato può espropriare un bene a un privato per uno scopo di pubblica utilità a seguito di un congruo indennizzo (solitamente calcolato come il valore venale del bene espropriato); lo stato tramite espropriazione consegue un'entrata di tipo coattivo consistente per lo più nell'acquisto di un bene in natura; quando il valore pagato è inferiore al valore del bene ci si avvicina ai tributi, ma in realtà c'è una grande differenza sancita dalla costituzione.

Tributo:

  • È un prelievo fiscale apportato coattivamente da un ente pubblico non collegato sinallagmaticamente a un corrispettivo; può consistere in imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali.
  • L'entrata fiscale è un tributo qualora:
    • Sia impignorabile.
    • Non sia soggetta ad altre forme di imposizione (es: non si può applicare l'IVA su un tributo).
    • La competenza esclusiva del tribunale per cause riguardanti questi tipi di entrate.
    • Legittimità di norme che consentono ispezioni del domicilio ai fini di accertare atti di evasione di imposte e tasse.

L'imposta è un tipo di tributo con funzione solidaristica (chi ha di più paga in modo da far godere del servizio anche chi ha meno), coattiva, spesso nessuno può sapere a priori come saranno utilizzati i proventi dell'imposta, solo in qualche raro caso la legge lo prevede in modo preciso; l'imposta è in poche parole un'obbligazione di ripartizione di oneri economici pubblici e di cui ogni contribuente è debitore. Per ogni imposta ci saranno degli indici di riparto: cioè dei fatti o degli eventi dai quali si fanno dipendere l'entità della quota di contribuzione a carico di ciascun contribuente; per decidere tali indici si utilizzano fatti espressivi della forza economica dei singoli, anche se frequentemente sono utilizzati come presupposti d'imposta fatti privi di espressione economica. L'imposta è detta solidaristica perché è proporzionale a quello che si ha, non al servizio che si riceve; tanto che il sistema solidaristico delle imposte è regolato dall'Art.53 della Costituzione. È interesse di tutti che tutti paghino le imposte e che ci sia una ripartizione corretta da parte dell'ente (non devono esserci sproporzioni).

In conclusione si può dire che l'imposta è un'obbligazione pubblicista indisponibile, di regola pecuniaria, a titolo definitivo (a fondo perduto), nascente dalla legge e per questo coattiva, avente la funzione di spingere il soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto alla contribuzione alle pubbliche spese.

La tassa è una prestazione pecuniaria coattiva che il soggetto passivo è obbligato a elargire all'ente in cambio di un servizio da lui elargito; spesso è il contribuente stesso a richiedere il servizio; la tassa è un tributo dal punto di vista della coattività, mentre è un corrispettivo per il fatto che non è un versamento a fondo perduto, ma è stabilità per un preciso servizio dal quale dipende anche la sua entità.

La tassa si differenzia dall'imposta per:

  • Sulle tasse sussiste la competenza delle Regioni a legiferare anche in assenza di una legge statale nello stesso ambito.
  • Non si basano sulla capacità contributiva del beneficiario, bensì sul costo del servizio reso a quest'ultimo.

Da tutto ciò emerge che la tassa non è dovuta o deve essere restituita qualora pagata, ma il servizio non sia stato reso dall'ente; inoltre l'ammontare della tassa non deve mai superare il valore del servizio.

Il contributo ad oggi si tende a considerare superata la forma del tributo, il quale viene assimilato nelle tasse e imposte; i contributi sarebbero:

  • Contributo di utenza stradale: era previsto nei confronti di industrie commercianti che causavano con il transito dei loro veicoli un deterioramento straordinario delle strade. Ad oggi è assimilata a una tassa.
  • Contributo di urbanizzazione: varia a seconda dei costi sostenuti dall'ente a causa dell'edificazione (sarebbe una tassa) o dal valore economico assegnato al diritto di edificare concesso dall'ente pubblico (varia a seconda delle spese che il privato dovrà sostenere) e in questo caso sarebbe un corrispettivo.
  • Contributo al servizio sanitario nazionale: Era come una sovraimposta o un'imposta sul reddito in quanto dipendeva da quest'ultimo.
  • Contributi di migliorie generiche e specifiche: il primo colpiva l'incremento di valore delle aree fabbricabili collegato all'espansione dell'abitato e al complesso delle opere pubbliche eseguite dall'ente; il secondo l'incremento di valore subito dagli immobili; in entrambi i casi si può parlare di imposte.

Il monopolio fiscale si ha quando lo stato riserva una determinata attività economica a un soggetto specifico per perseguire gli scopi più vari con il solo limite derivante dall'utilità generale; il soggetto operante nel monopolio è l'unico ad avere il diritto di produrre, commercializzare, fissare il prezzo del bene in questione (solitamente più alto che se si fosse in un mercato concorrenziale). In cambio, chi ha ricevuto il diritto di agire in monopolio deve attribuire all'erario una parte degli incassi, rappresentando così un tributo vero e proprio (imposta sulle vendite). Il monopolista pagherà in base all'aliquota prevista dalla legge (una percentuale del prezzo di vendita); i monopoli presenti ad oggi in Italia sono quello del tabacco e quello del gioco del Lotto.

Il prelievo coattivo ecologico e ambientale è un depauperamento, un danno, una perdita patrimoniale che si basano sul rapporto tra causa scatenante e effetto dannoso nei confronti dell'ambiente.

Capitolo 3

Le fonti del diritto tributario

Le fonti non sono norme, ma matrici o sorgenti della loro nascita; le norme sono enunciati prescrittivi condizionati: un insieme di parole che individua una fattispecie il cui accadimento genera un effetto o conseguenza.

Costituzione: La fonte più importante di ogni ordinamento, essa infatti fissa l'ordine delle fonti; oltre a questo la costituzione contiene norme precettive che sono direttamente applicabili per regolamentare rapporti individuali o rapporti tra cittadini e stato e detta le regole sulla formazione del diritto in generale e dunque anche del diritto tributario, si ricordano in particolare:

  • Art.23: Fissa per la disciplina del tributo una riserva relativa a favore di quella tipica fonte di produzione che è la legge.
  • Art.75: Vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie.
  • Art.81: Vieta di imporre nuovi tributi a mezzo della legge di approvazione del bilancio statale.
  • Art.117-120: Queste sono regole costituzionali che delimitano la competenza delle fonti; poi si riscontrano gli articoli che delimitano il contenuto che ciascuna fonte può assumere.
  • Art.53: Pone una serie piuttosto estesa di obblighi e divieti al legislatore ordinario in sede di regolamentazione dell'assetto sostanziale e distributivo delle singole imposte.
  • Art.2-3: Sulla perequazione o uguaglianza tra i contribuenti.

Statuto dei diritti del contribuente: "…le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali…", tuttavia la dottrina prevalente considera lo statuto come legge ordinaria perché al di là delle auto qualificazioni esso è stato approvato dalla legge ordinaria e non contiene disposizioni espressive di principi costituzionali. Possono essere applicate retroattivamente solo le norme dello statuto che erano già presenti prima di esso perché espressive di un principio costituzionale, non sono invece retroattive le disposizioni che istituiscono ex novo garanzie in favore del contribuente o che ampliano in maniera significativa le garanzie già esistenti.

Leggi primarie: Subito dopo la costituzione per importanza vengono le leggi in senso formale, con questo termine si intendono gli atti normativi emanati dal Parlamento e promulgati dal Presidente della Repubblica (secondo le procedure sancite dagli Art.71-74). Assumono rilievo sotto un duplice profilo:

  • "Forza": che consiste nel potere di eliminare norme eventualmente emesse da fonti inferiori e nel potere di resistere e prevalere su norme contrarie emesse da fonti inferiori.
  • "Valore": è soggetta al solo sindacato di validità della Corte Costituzionale.

L'efficacia della legge in senso formale è estesa anche alle fonti parallele, cioè anche agli atti emanati da un organo diverso dal Parlamento, quest'ultimo ha il compito di delegare il primo con apposita delega o di convalidare atti governativi emessi per urgenza e necessità in deroga alle leggi. Fanno parte delle fonti parallele:

  • Decreti legislativi: spesso si utilizzano perché la predisposizione e l'elaborazione della normativa tributaria richiedono tecnicismi e sono di una durata tale da non essere compatibili con le discussioni parlamentari; è per questo che tutte le riforme attuate in campo di diritto tributario negli ultimi anni sono avvenute grazie a decreti legislativi; la costituzione pone i paletti di quest'ultimi:
    • La delega deve essere emessa dal Parlamento tramite procedura normale di esame e approvazione.
    • La delega deve essere a favore del Governo, non dei singoli ministri per un tempo limitato e oggetti definiti.
    • La legge delega deve fissare i principi e i criteri direttivi a cui dovrà uniformarsi il governo.
  • I decreti legislativi però sono spesso soggetti ad abusi da parte del Governo, come ad esempio:
    • Fissazione di termini troppo lunghi e per lo più continuamente prorogati.
    • Genericità e indeterminatezza dei criteri posti dalla delega.
    • Reiterazione del potere d'esercizio della stessa delega mediante emanazione di decreti integrativi e correttivi.
  • La Corte Costituzionale finora ha solitamente tollerato questi abusi.
  • Decreti legge: emanati dal governo in casi di straordinaria urgenza e necessità, sono provvedimenti provvisori con efficacia di legge che, il giorno stesso dell'emanazione, devono essere presentati alle Camere (anche se sciolte si devono trovare entro 5 giorni) e approvati entro 60 giorni altrimenti perdono di efficacia con effetto retroattivo.
  • In ambito tributario sono molto utilizzati perché per alcuni tipi di tributi consentono di elevare il livello delle aliquote senza determinare rendite fiscali e contrazioni di prelievo che inevitabilmente si verificherebbero qualora dette misure fossero prevedibili con largo anticipo. Anche per quanto riguarda il decreto legge in questi anni sono stati rilevati innumerevoli abusi come la plurima reiterazione dello stesso decreto in caso di mancata conversione.
  • Lo statuto del contribuente prevede che non si può disporre nuovi tributi o ampliare la classe di soggetti inclusi nel tributo attraverso decreto legge, tuttavia non essendo di rango costituzionale è impensabile che questa disposizione possa impedire al Governo di farlo; essa comunque non parla dei decreti di modifica delle aliquote.

Fonti sub primarie

Potestà legislativa delle regioni: Per stabilire i rapporti tra fonti statali e regionali bisogna passare da un ordinamento di tipo gerarchico a uno basato sulla competenza delle materie; secondo quanto deriva dall'Art.117 Cost.: lo stato ha potestà legislativa nelle materie espressamente assegnategli dalla legislazione statale, mentre in tutti i restanti campi è potestà delle regioni; in sostanza quindi questo articolo ha equiparato pienamente le regioni e lo stato quanto a titolarità della funzione legislativa.

L'autonomia finanziaria: È disciplinata dall'Art.119 e dispone:

  • Autonomia finanziaria di entrata e uscita.
  • Potestà di applicazione di tributi propri in armonia con la costituzione.
  • La disponibilità di una partecipazione al gettito ottenuto in quel territorio.

Dai primi due punti si capisce che si possa parlare di autonomia finanziaria di un ente solo se gli si affida anche un potere di reperimento e gestione di tributi propri; quindi non vi è autonomia finanziaria in assenza di autonomia tributaria.

L'autonomia tributaria: Parlando di autonomia tributaria bisogna distinguere tra regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario.

  • Regioni a statuto ordinario: si distingue tra tributi propri e tributi impropri:
    • Tributi impropri: La corte afferma che tutti i tributi riscossi sul territorio dall'ente, con gettito che spetta all'ente stesso, ma introdotti prima della riforma costituzionale dallo stato non sono puramente regionali perché non possono essere modificati con leggi regionali bensì con quelle statali (es: non sono tributi propri delle regioni nemmeno l'IRAP e l'imposta di soggiorno). Pertanto secondo la Corte per l'attuazione del nuovo assetto costituzionale è indispensabile che intervenga il legislatore stabilendo gli ambiti e i limiti entro cui potrà applicarsi la potestà impositiva di stato, regioni e enti locali; quindi in assenza di questa legge tutto resta fermo in una situazione di stallo.
    • Tributi propri: Concetto sancito dalla sentenza 37/2004; sono tributi alquanto ridicoli perché devono riguardare campi diversi dai tributi statali e aventi natura "paracommutativa" (quindi deve essere una tassa).
  • Regioni a statuto speciale: Non devono attendere la legge statale per legiferare in materia tributaria, è sufficiente che legiferando si mantengano in armonia coi principi del sistema tributario statale (in poche parole le regioni a statuto speciale seguono per tutti i tributi i regolamenti dei tributi propri delle regioni a statuto ordinario); questo avviene perché le modifiche portate al titolo V della costituzione non possono influenzare, secondo la consulta, le regioni che già godevano di statuto speciale.

Il divieto di istituire dazi: Gli enti locali non possono istituire dazi di importazione o esportazione, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone e merci; lo stato può sostituirsi alle regioni, alle città metropolitane, alle province o ai comuni in caso di mancato rispetto dei trattati internazionali, delle norme comunitarie o nel caso di pericolo grave per l'incolumità della salute pubblica.

Federalismo fiscale: Da anni si discute sulla possibilità di responsabilizzare gli enti ed i loro amministratori attraverso la valorizzazione dei principi di autonomia e di entrate fiscali; dopo lunghe discussioni il federalismo fiscale è sfociato nella legge delega n°42 del 5 Maggio 2009: questa non è una legge delega vera e propria, ma un insieme di principi generalissimi e un insieme di qualche criterio direttivo. Questa legge è così generale che oggi è possibile un qualsiasi scenario per il futuro del federalismo italiano; il processo di attuazione del federalismo sarà seguito dal Parlamento tramite una commissione bicamerale composta da 15 senatori e 15 deputati eletti rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera.

Fonti comunitarie

Attraverso la sottoscrizione dei trattati istitutivi della Comunità Europea l'Italia ha iniziato un processo di integrazione politica, giuridica ed economica a livello europeo ed ha conseguentemente sottoposto la propria sovranità alle limitazioni necessarie per assicurare la piena realizzazione delle finalità dei trattati medesimi (Art.11 Cost.). Le fonti di diritto comunitario si dividono in:

Fonti primarie: della CEE, sono molto rilevanti in ambito tributario, sono rappresentate da…

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CD94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Giovanardi Andrea.
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