Natura di diritto privato essendo la fonte negoziale
Per altri, i monopoli fiscali avrebbero natura tributaria solo nel caso in cui venisse applicato uno specifico tributo al beneficiario o al concessionario del monopolio e non anche nella fissazione di un prezzo (politico) particolarmente remunerativo poiché, in quest'ultima casistica la vicenda si situerebbe in un piano "meramente" negoziale. In tal caso, il tributo così applicato si configurerebbe come un'imposta sulle vendite e dunque non esisterebbe una figura autonoma di monopolio fiscale. In tale ipotesi, "contribuente di diritto" sarebbe il beneficiario o il concessionario mentre "contribuente di fatto" sarebbe l'acquirente finale sul quale, mediante una traslazione economica del tributo attraverso il prezzo maggiorato, ricadrà l'onere economico del tributo.
Contrasti con la normativa europea (limitazione di cui all'art. 56 TFUE) (importante se si)
§ Vuole prendere un voto alto)
Un'altra importante osservazione da fare è che i monopoli fiscali sollevano questioni di compatibilità con la normativa europea in termini di libera circolazione dei servizi in ambito europeo. Di fatto, la costituzione di monopoli fiscali in uno Stato vieterebbe ad altri produttori diversi dal monopolista e che operano anche in diversi Paesi membri dell'UE di offrire servizi nello Stato interessato. Quanto descritto viola quanto garantito dall'art.56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi costituendone, per l'appunto, una restrizione.
§ La Corte di giustizia Europea tende a rigettare motivi legati al mero incremento del gettito tributario (di fatto finalità del monopolio fiscale) e ammette la costituzione di monopoli fiscali soltanto per finalità di tutela dell'ordine sociale, dell'ordine pubblico o, comunque, volte alla tutela del consumatore.
RISERVA DI LEGGE, PRINCIPIO DI
LEGALITÀ ED ELEMENTI DEL TRIBUTO
PRIMA PREMESSA DA TENERE BENE A MENTE: L’ORDINAMENTO DELLE FONTI (ESTERNE ED INTERNE)
È importante, al fine di capire meglio il principio di “riserva di legge”, capire il sistema delle fonti del diritto tributario (e non solo). Quindi, in tale sede si farà un breve cenno a rinvio sulle fonti del diritto tributario.
FONTI ESTERNE
- Costituzione
- Diritto dell’Unione Europea
- Leggi e atti aventi forza di legge (D.L. e D.Lgs.)
FONTI INTERNE
- TUE (Trattato sull’Unione Europea)
- TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea)
- Carta di Nizza
- Diritto internazionale (meno rilevanti per il diritto tributario)
Ad oggi le fonti dell’Unione Europea sono sovraordinate rispetto a quelle interne per via dell’art.117 Costituzione:
Art.117 Costituzione
La potestà legislativa
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”
Le norme comunitarie entrano nel nostro ordinamento interno con il solo limite della non derogabilità ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale (artt. 1-12 Cost.) c.d. “teoria dei controlimiti”. Le fonti dell'Unione Europea, inoltre, prevalgono solo per competenza, ossia nelle materie previste dal Trattato dell'Unione Europea e dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUE e TFUE).
Quindi, sinteticamente, vi sono fonti di diritto primario, ossia i Trattati (TUE e TFUE) e la Carta di Nizza e fonti di diritto derivato, ossia Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazione e Pareri. (Questi argomenti verranno trattati più approfonditamente nel paragrafo dedicato alle fonti)
comunitarie e internazionali). Quel che interessa in questa trattazione è che il Diritto Europeo non deve rispettare il principio di "riserva di legge" ex art.23 Costituzione.
SECONDA PREMESSA DA TENERE BENE A MENTE: CONCETTO DI "PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE" (e di prestazioni personali imposte…)
a) Prestazioni patrimoniali imposte
Il concetto di "prestazione patrimoniale imposta" consiste per l'appunto in una prestazione pecuniaria (quindi patrimoniale) coattiva, ossia istituita da un "atto di autorità" a carico di un soggetto senza che la volontà di questo vi abbia concorso. Quindi, l'elemento cardine di tali prestazioni è la coattività.
b) Prestazioni personali imposte
Va inoltre precisato che il collegamento tra l'art.23 Costituzione e il diritto tributario può coinvolgere non solo le prestazioni patrimoniali imposte ma anche le "prestazioni personali imposte",
infatti soprattutto nella fase di attuazione del tributo il legislatore pone a carico del soggetto passivo (o anche di soggetti su i quali non ricade il presupposto di imposta) degli "obblighi formali" (quali per esempio denunzie, comunicazioni, dichiarazioni, ritenute alla fonte etc.) le quali si sostanziano nel vincolo della scelta di destinazione delle proprie energie fisiche ed intellettuali (tratto caratteristico delle prestazioni personali imposte). Non si escludono comunque tali obblighi di natura quasi esclusivamente patrimoniali, laddove l'obbligo strumentale (ossia gli obblighi formali sopracitati, a carico del soggetto passivo o anche di un altro soggetto su cui non ricade il presupposto di imposta, in fase di attuazione del tributo) non sia significativo e si sostanzi, quindi, con il solo onere connesso alla relativa esecuzione.
Il novero delle prestazioni patrimoniali imposte ricollegate all'art.23 Costituzione non si esauriscono però nei
soli tributi ma comprendono anche altre prestazioni patrimoniali imposte di carattere non tributario, ossia le c.d. "imposizioni in senso formale" come, per esempio: a) I prestiti forzosi sebbene si discuta sul fatto che essi rientrino in tale categoria nonostante il diritto al rimborso e ad un'adeguata remunerazione, non sussistendo quindi una vera decurtazione del patrimonio ma una "mera" modifica qualitativa dello stesso. Infatti, secondo parte della dottrina, l'effetto dell'imposizione patrimoniale dovrebbe consistere proprio nella "decurtazione" del patrimonio del privato. Un'altra parte della dottrina ritiene invece che l'art. 23 Costituzione faccia riferimento al più ampio concetto di "prestazione", edunque ad una qualsiasi obbligazione imposta in via coattiva non rilevando quindi, ai fini dell'individuazione della prestazione patrimoniale imposta che al sacrificio corrispondano eventuali vantaggi e/obenefici.
b) Prestazioni c.d. parafiscali: rientrano nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte se pure venga a maturarsi, per via del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, un diritto pensionistico o assistenziale in capo al soggetto assicurato. Infatti si tratta di un assetto privo di "sinallagmaticità" (contratto a prestazioni corrispettive) in senso proprio. ATTENZIONE: non rientrano nel novero dei tributi in quanto il soggetto attivo non è lo Stato ma un ente pubblico, in questo caso l'INPS.
c) Si escludono dalla disciplina dell'art.23 Costituzione tutte quelle entrate che trovino fonte di disciplina in altre disposizioni costituzionali come, per esempio:
- Le espropriazioni forzate disciplinate dall'art.43 Costituzione
- Le sanzioni penali a contenuto pecuniario disciplinate dall'art.25 Costituzione
§ La giurisprudenza costituzionale ha infine ricondotto alle prestazioni patrimoniali imposte anche
obbligazioni assunte contrattualmente come per esempio i monopoli fiscali poiché il privato, in considerazione della particolare natura del bene (trattandosi di beni essenziali o largamente diffusi) partecipa solo apparentemente in modo libero e volontario alla formazione dell'obbligazione, trovandosi quindi di fatto in una situazione di sostanziale coazione.
Vi sono poi le "imposizioni in senso sostanziale (o "di fatto") sempre di carattere non tributario che presentino l'elemento della coattività.
PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE (ART.23 COSTITUZIONE)
Art.23 Costituzione: "Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"
- Quindi, l'oggetto della "riserva di legge" di cui all'art.23 Costituzione sono le prestazioni personali e patrimoniali imposte;
- Nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte vi rientrano i tributi, i quali sono quindi soggetti a
Il principio di "riserva di legge" si accompagna al passaggio dagli STATI ASSOLUTI agli STATI DI DIRITTO collocandosi nell'ottica del "diritto all'autoimposizione", ossia la necessità del consenso da parte dei soggetti passivi del tributo (per il tramite di chi gli rappresenta in parlamento) all'imposizione e alla riscossione delle entrate tributarie pretese dal monarca e dall'esecutivo (ossia il governo). La riserva di legge ha le seguenti funzioni:
- Tutela/garanzia della libertà e del patrimonio dei cittadini di fronte all'imposizione di prestazioni patrimoniali derivanti dall'arbitrio del sovrano;
- Funzione redistributiva, in quanto l'imposizione tributaria diviene anche strumento di politica sociale e di redistribuzione del reddito (vedi reddito di cittadinanza tramite il convogliamento di risorse ottenute tramite i tributi);
- Funzione di realizzare interessi
generali quali:
- attribuzione della funzione impositiva all'organo titolare della funzione di indirizzo politico.
- garanzia offerta dalla disciplina del procedimento di formazione delle leggi in termini di pubblicità e trasparenza.
- possibilità che per via di tale procedimento vi possano partecipare anche le minoranze parlamentari.
- il controllo giurisdizionale di legittimità della Corte costituzionale sui tributi, per consentire un reale controllo a che l'operato del Parlamento non vada in contrasto con i principi Costituzionali "sostanziali".
A) VIENE COSI ATTUATO UN RAFFORZAMENTO DEL "PRINCIPIO DI LEGALITÀ" CHE RICHIEDE CHE LA LEGGE SIA FONTE DEI POTERI DELL'ESECUTIVO E CHE LA LEGGE CONTENGA IN TUTTO O IN PARTE LA DISCIPLINA DELLA MATERIA OGGETTO DI RISERVA. TUTTAVIA, VA SPECIFICATO COME L'ART.23 CONTENGA AL SUO INTERNO UN PRINCIPIO DI RISERVA "RELATIVO" E NON ASSOLUTO.
RISERVA DI LEGGE
“RELATIVA” EX ART.23 COSTITUZIONE
Il principio di riserva di legge enunciato dall’art.23 Costituzione va coordinato con l’art.5 Costituzione il quale riconosce le autonomie locali e, in quanto tale si tratta di una riserva di legge “relativa” e non assoluta. Va anche evidenziato che per leg
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