Cap. 1: Grammatica tributaria
Tributo ordinario, stabile, prevedibile; è un'entrata pubblica di carattere tendenzialmente e definitivamente acquisita (la decurtazione patrimoniale è assoluta e di carattere definitivo). Attraverso il tributo, l'ente pubblico garantisce la sostenibilità finanziaria dell'azione pubblica. Il tributo è definibile come un'obbligazione pecuniaria che sorge in capo al singolo per effetto dell'intervento autoritativo dello Stato ed avente la funzione di reperire entrate pubbliche per realizzare il riparto delle spese tra consociati.
Tributo
- Dimensione funzionale: volto al finanziamento delle spese pubbliche
- Connotazione causale: prelevato in ragione della forza economica espressa dal singolo
Imposta
Prelevamento coattivo da parte dello Stato allo scopo di finanziare servizi pubblici, indivisibili (quelli che avvantaggiano la collettività). La causa giustificatrice è la complessiva forza economica del soggetto secondo i parametri costituzionali (Art 53 Cost).
Tassa
È dovuta dal singolo a fronte della fruizione (possibilità di fruire) in modo individuale di un servizio pubblico. La causa giustificatrice è principalmente attribuita al soggetto a favore di cui è predisposto il servizio.
Non c'è rapporto di sinallagmaticità: infatti la tassa non esprime il reale costo del servizio (canoni, tariffe: sono veri e propri corrispettivi che trovano fonte nella disciplina negoziale sinallagmatica).
Struttura normativa del tributo
- Fattispecie sostanziale: presupposto + soggetti attivi/passivi + base imponibile + aliquota
- Fattispecie procedimentale: è l’iter attuativo del tributo
Presupposto = situazione di fatto o di diritto al verificarsi della quale si rende dovuto il tributo (è la situazione che esprime la forza economica del singolo).
Soggetto attivo = potestà impositiva (Stato/Ente pubblico). Soggetto passivo = realizza il presupposto manifestando capacità contributiva.
Base imponibile = è l'espressione del presupposto.
Aliquota = percentuale che applicata alla base imponibile determina il quantum del tributo (è progressiva se all'aumentare della base imponibile, aumenta in modo più che proporzionale).
Evasione ed elusione
Evasione = comportamento posto in essere dal soggetto passivo che viola direttamente una o più norme tributarie, attraverso l'occultamento artificioso o alterazione di presupposti o base imponibile.
Elusione (abuso del diritto) = comportamento del soggetto passivo che pur non determinando violazioni di norme tributarie, giunge ad ottenere un vantaggio indebito (cioè in contrasto con finalità e principi del sistema). Art. 10-bis l. 212/2000 (Statuto diritti contribuente): una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Non è compreso il diritto di opzione (libertà di scelta del contribuente tra operazioni con carichi fiscali diversi).
Cap. 2: Fonti del diritto tributario
- Costituzione - trattati e fonti derivate dell’Unione Europea
- Legge, decreto-legge, decreto legislativo, legge regionale
- Regolamenti statali e degli enti territoriali
La norma europea prevale su leggi ordinarie e sulle norme della costituzione, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Tuttavia, l'Unione Europea non è dotata di sovranità impositiva in senso stretto, quindi non può istituire propri tributi di cui essere soggetto attivo.
Fonti UE
- Primarie: Trattati
- Derivate: Regolamenti e Direttive
Non è prevista una competenza generale dell’UE in ambito fiscale, ma vi sono alcuni principi volti ad assicurare la libera concorrenza del mercato europeo, che spiegano i loro effetti negli ordinamenti degli Stati membri:
- Divieto di imposizione di dazi doganali sulle merci degli altri stati membri
- Armonizzazione delle normative interne sulle imposte indirette
- L’Unione ha competenza esclusiva in materia doganale mentre il Consiglio adotta disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte indirette
Tributi armonizzati: oggetto di disciplina comune in ambito europeo includono IVA, accise, dazi doganali.
TFUE
- Divieto di aiuti di Stato che possano falsare la concorrenza
- Divieto di tassare maggiormente i prodotti provenienti da altri Stati membri
Occorre considerare anche l'integrazione fiscale europea di carattere negativo, realizzata mediante limiti imposti dalla giurisprudenza della corte di giustizia dell'Unione Europea.
Stato - Regioni - Enti locali
Ai sensi dell’art. 117 Cost:
- Stato: potestà legislativa esclusiva riguardo al sistema tributario contabile, l'armonizzazione dei bilanci pubblici, la perequazione delle risorse finanziarie.
- Regioni: potestà legislativa concorrente per quanto riguarda il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario + è residuale per materie collegate al territorio della regione.
L'Art 119 Cost afferma l'autonomia finanziaria di tutti gli enti territoriali:
« I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. »
Cap. 3: Principi fondamentali del diritto tributario
- Principio costituzionale di riserva di legge
- Principio costituzionale di capacità contributiva
- Principio costituzionale di progressività
- Principi contenuti nello statuto del contribuente
- Principi generali dell'Unione Europea
Riserva di legge: art. 23 Cost.
« Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge »
Affermando il diritto all'auto imposizione, sancisce il legame tra prelievo tributario e rappresentanza politica. La ratio è quella di rafforzare il principio di legalità. In questa prospettiva, la riserva di legge in materia tributaria consente una maggiore ponderazione della scelta politica (attraverso procedimento legislativo), assicura trasparenza dei processi decisionali e determina il controllo di legittimità dell'atto da parte della corte costituzionale.
Prestazione patrimoniale imposta: alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, il tributo rientra in questo concetto più ampio caratterizzato da:
- Coattività: si tratta di una prestazione il cui obbligo è previsto da un atto autoritativo
- Decurtazione patrimoniale: la disciplina normativa è tesa a produrre un'ablazione del patrimonio del privato
In particolare, nell'impostazione della corte costituzionale:
- La coattività si riscontra anche in prestazioni che, pur trovando origine da fonte contrattuale, risultano integralmente disciplinate in via autoritativa. Sono state considerate tali le tariffe del servizio telefonico gestito in regime di monopolio di Stato.
- Tale ablazione può causare un sacrificio patrimoniale definitivo ma anche solo temporaneo o parziale. I contributi previdenziali obbligatori determinano il sorgere di un diritto futuro al trattamento pensionistico.
Da questi requisiti appare chiaro il confine più ampio del concetto di prestazione imposta: il tributo infatti si caratterizza per una coattività e una decurtazione patrimoniale sempre assoluta e definitiva.
La riserva di legge ha carattere relativo: si configura quindi un'ulteriore disciplina attuativa ed integrativa di norme sostanziali.
La legge individua le norme che disciplinano presupposto di, soggetti attivi passivi, base imponibile, aliquota.
- Secondo la Corte costituzionale, le fonti secondarie possono intervenire a regolare la disciplina sostanziale esclusivamente per definire l'aspetto quantitativo del prelievo (quindi determinare base imponibile ed aliquota secondo i criteri fissati dalla legge).
- Si afferma invece che le norme procedimentali (che disciplinano la fase attuativa del fenomeno tributario) non siano ricomprese nel perimetro della riserva di legge: eccezione sono quelle norme che incidono sull'an e sul quantum del prelievo + quelle norme che dispongono limitazioni alla libertà individuale (poteri di controllo e di indagine dell’Amm. finanziaria).
I regolamenti (statali o regionali e locali) hanno un importante spazio di operatività potendo determinare il quantum del prelievo MA solo qualora non abbiano un indiretto effetto sostanziale.
Norme sanzionatorie
- Penali: per le sanzioni tributarie vale la riserva assoluta di legge (art 25 Cost: nessuno può essere punito se non in forza di legge).
- Amministrative: per le sanzioni tributarie riserva relativa, la giurisprudenza costituzionale le riconosce quali prestazioni patrimoniali imposte.
Rapporto con diritto eurounionale: la corte costituzionale ha riconosciuto il pieno rispetto della riserva di legge sulla base della superiorità gerarchica delle fonti europee. Tuttavia, la ratio del principio di riserva di legge è di garantire una diretta espressione della volontà popolare attraverso il procedimento legislativo: questo pone alcuni dubbi circa le fonti derivate che possono essere adottate secondo una procedura in cui l'intervento del parlamento è in funzione solo consultiva.
Vincolo formale: solo la legge può intaccare l'integrità patrimoniale del singolo.
Capacità contributiva: art. 53 comma 1 Cost.
« Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. »
- Il principio individua il collegamento tra prelievo tributario e finanziamento delle spese pubbliche (delineando il concorso del singolo in termini di doverosità).
Fissa il criterio di riparto delle spese pubbliche tra i singoli: la capacità contributiva è assunta quale causa giustificatrice del prelievo e come regola di determinazione dell'an e del quantum.
Componente solidaristica: esprime una solidarietà economica e sociale attraverso un maggior sacrificio in capo a coloro che manifestano una maggior forza economica.
Il principio di capacità contributiva è formulato in termini ampi, con riferimento a tutte le spese pubbliche per cui la sua applicazione riguarda tutti i tributi.
Vincolo sostanziale: il prelievo è legittimo esclusivamente se il soggetto manifesta una forza economica e solo entro i limiti quantitativi espressi dalla stessa.
Questo principio assolve all'esigenza di tutela del singolo nel rapporto con lo Stato: insieme al principio di riserva di legge, evidenzia i tratti essenziali del contratto sociale in virtù del quale lo Stato può autoritativamente incidere sull'integrità patrimoniale del singolo.
Giusto tributo: rispettati questi vincoli, si individua il "giusto tributo".
Altra dimensione del principio di capacità contributiva è quella relazionale: questo principio è il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, in presenza di medesima capacità contributiva vi è uguale imposizione.
La presenza di trattamenti fiscali differenziati è possibile qualora siano ragionevoli, giustificati, non arbitrari o sproporzionati: l'impostazione tradizionale ritiene che le agevolazioni possono essere considerate legittime se consentono di soddisfare altri valori di rilevanza costituzionale (una sorta di bilanciamento) (es. tributi ambientali).
Inoltre, il concorso alla spesa pubblica è soggettivamente riferito a tutti coloro che manifestino capacità contributiva idonea a configurare un collegamento con il territorio italiano: residenza in Italia, produzione di reddito in Italia, luogo in cui è avvenuto il consumo di un bene, patrimonio situato in Italia.
Chiaramente il principio esige la coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che pone in essere il fatto-indice (riferibilità soggettiva del presupposto).
MA a volte la legge attribuisce lo status di soggetto passivo a soggetti cui non è riferibile il presupposto del tributo (responsabile e sostituto d’imposta): la corte costituzionale ha risolto il potenziale conflitto con l'Art 53 Cost sottolineando come la legge preveda meccanismi idonei a evitare che il peso economico del tributo incida su questi soggetti e garantendo che solo il contribuente sia inciso definitivamente dal tributo.
Le pronunce della Corte costituzionale hanno definito il concetto di capacità contributiva quale forza economica effettiva ed attuale: il tema si connette a quello dei fatti-indice, i quali esprimono la forza economica di un individuo costituendo una “specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante”.
- Effettiva: una forza economica può dirsi tale quando è reale, sussistente in concreto e non meramente virtuale o presunta (prestandosi quindi ad essere verificata fattualmente).
- Attuale: può dirsi tale quando è sussistente nel momento in cui il tributo è applicabile (la corte costituzionale ha specificato la sua individuazione attraverso il criterio di ragionevolezza: tenendo conto del lasso di tempo intercorso e della prevedibilità da parte del contribuente del possibile futuro intervento impositivo).
Limiti al prelievo
Non sono ammissibili i prelievi cd confiscatori (che producono la totale ablazione della ricchezza). Non è ammissibile una tassazione sul cd minimo vitale.
La dimensione quantitativa del minimo vitale non è specificata e sarebbe auspicabile l'introduzione di una no tax area che non può essere inciso da alcuna imposizione.
Progressività del sistema tributario: art. 53 comma 2 Cost.
« Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. »
Ovvero criteri che prevedano un aumento dell’imposizione più che proporzionale rispetto all’aumento dell’imponibile complessivamente.
Il principio riguarda il sistema e non i singoli tributi: secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il principio non è inficiato dalla presenza di tributi non progressivi purché esista un tributo progressivo che qualifichi tutto il sistema (IRPEF).
È dunque uno strumento di perequazione tra i contribuenti e va letto in stretto collegamento con il principio di eguaglianza sostanziale ex art.3 comma 2 Cost. (“È compito della Repubblica rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona..”).
(≠) Si contrappone a questo il principio di Flat Tax, per cui un sistema fiscale caratterizzato da aliquota fissa (un esempio nel nostro sistema è il regime forfettario: un regime che prevede che le partite IVA con ricavi inferiori a 65mila siano assoggettabili a tassazione con aliquota fissa al 15% / cedolare secca per le locazioni).
Cap. 4: Il rapporto giuridico tributario
La norma tributaria disciplina il rapporto giuridico obbligatorio che si instaura tra ente pubblico e singolo (avente ad oggetto una prestazione pecuniaria).
Complessità soggettiva
Soggetto attivo: è il creditore dell’obbligazione tributaria: Stato o Ente pubblico territoriale.
- Potestà normativa: potere di introdurre e disciplinare il tributo
- Potestà impositiva: potere di dare attuazione al tributo attraverso esercizio di poteri autoritativi
Non sempre la titolarità della potestà normativa coincide con la titolarità del credito tributario (es. i tributi regionali di cui l’ente territoriale è creditore sono introdotti da legge statale).
Soggetto passivo: è il debitore dell’obbligazione tributaria. La soggettività tributaria presuppone quella di diritto comune dato che l’imputazione di capacità contributiva presuppone la capacità di essere titolare di situazioni attive e passive.
Contribuente: è il debitore che realizza il presupposto e dunque manifesta la capacità contributiva. Può distinguersi fra:
- Contribuente di fatto: nei cui confronti è traslato l’onere finanziario del tributo
- Contribuente di diritto: cui fa capo il rapporto giuridico tributario
La traslazione del tributo può essere normativa, pattizia, economica.
- Normativa: quando il trasferimento dell’onere finanziario è imposto dalla disciplina legislativa del tributo stesso, es. IVA: contribuente di diritto è operatore economico e quello di fatto il consumatore; nel caso delle accise.
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