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Estratto del documento

La riforma 130/2022 ha introdoCo l’organo monocraDco formato da un solo giudice. Prima le Commissioni

tributarie erano composte da un presidente (togato) ed altri due, non necessariamente togaD. Questo

organo è accessibile per liD con valore fino a 30000

Altra novità importante di questa riforma è l’ammissione della prova tesDmoniale. Prima del 2022 non era

ammessa, ma erano ammesse le dichiarazioni di terzi. Il contribuente non poteva valersi di tesDmoni, ma

aveva la possibilità di produrre queste dichiarazioni. Dal punto di vista della sostanza non ha cambiato molto

perché entrambe portano allo stesso punto.

Giurisdizione tributaria (d.lgs 546/1992 art.2)

Art.1: rinvio generale alle norme di procedura civile

c.1 “La giurisdizione tributaria è esercitata dalle cor6 di gius6zia tributaria di primo grado e dalle cor6 di

gius6zia tributaria di secondo grado”

c.2 “ I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse

compa6bili, le norme del codice di procedura civile.”

Art.2: giurisdizione = ambito di materia devoluta alla cognizione del giudice

La giurisdizione tributaria si trova confinante con la giurisdizione civile ed amministraDva (giudici

amministraDvi, ovvero TAR).

Nonostante lo avvicinino alla giurisdizione civile, il processo tributario ha natura impugnatoria (più vicino

alla natura del processo amministraDvo) (natura impugnatoria = il contribuente impugna un aCo

dell’amministrazione finanziaria o dell’agente di riscossione per i vizi che conDene).

Appartengono alla giurisdizione tributaria tuCe le controversie che riguardano tribuD di ogni genere e

specie. Ci si rifà alla definizione di tributo, compresi quelli locali. Rientrano anche le sanzioni collegate ad un

tributo e gli interessi accessori alle imposte. Restano esclusi alcuni aZ dell’esecuzione forzata, per cui si va

alla giurisdizione civile oltre un limite dato dalla cartella di pagamento (tuZ quelli che sono aZ esecuDvi

dopo la cartella di pagamento)

c.1 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tu.e le controversie aven6 ad ogge.o i tribu6 di ogni genere

e specie comunque denomina6, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio

sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le rela6ve sanzioni nonché gli interessi e ogni altro

accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardan6 gli aC della

esecuzione forzata tributaria successivi alla no6fica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso

di iscrizione dell’ipoteca”

c.2 “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori

concernen6 l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripar6zione

dell'es6mo fra i compossessori a 6tolo di promiscuità di una stessa par6cella, nonché le controversie

concernen6 la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'a.ribuzione della

rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie aCnen6 l'imposta o il

canone comunale sulla pubblicità e il diri.o sulle pubbliche affissioni”

Appartengono anche le liD di Dpo catastale: qualsiasi aCo dell’amministrazione finanziaria che possa portare

ad un diverso classamento dell’immobile

c.3 “Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni ques6one (che non rientrerebbe nella sua

giurisdizione) da cui dipende la decisione delle controversie rientran6 nella propria giurisdizione, fa.a

eccezione per le ques6oni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla

capacità di stare in giudizio”

Il giudice tributario risolve ogni quesDone perché si traCa di quesDoni che il giudice risolve in via

incidentale, ovvero deve risolvere per arrivare alla quesDone tributaria soCostante.

Nel 2005 sono state abrogate delle disposizioni che prevedevano la giurisdizione tributaria anche per le

entrate che di faCo non erano tribuD, questo sollevava nuovamente il problema legato al faCo che i giudici

speciali in materia tributaria potevano essere mantenuD, ma solo in correlazione ai tribuD.

DifeDo della natura tributaria

Nel 2008 la Corte cosDtuzionale ha previsto l’incosDtuzionale nell’art.2 la cosap in quanto non è un tributo,

non è una tassa. Ed è stata ritenuta incosDtuzionale la disposizione che sancisce la giurisdizione tributaria

per un entrata che non è un tributo; quindi sono state dichiarate incosDtuzionali le norme che prevedevano

la giurisdizione tributaria per canoni quali quello per occupazione di suolo pubblico e per scarico e

depurazione di acque reflue.

È stata invece riconosciuta, invece, natura tributaria la tariffa igiene ambientale ed il contributo imposto dal

Consiglio nazionale forense per gli iscriZ all’Albo.

Per individuare se c’è giurisdizione tributaria bisogna guardare la natura dell’entrata: se ha natura tributaria

allora c’è giurisdizione tributaria, differentemente no. Non è rilevante l’elenco degli aZ autonomamente

impugnabili, il quale è contenuto nell’art.19 del d.lgs 546/1992, questo rileva a riguardo della proponibilità

della domanda, non della giurisdizione. Non rilevano, per idenDficare la giurisdizione, neppure situazioni

soggeZve giuridiche (diriCo soggeZvo o interesse legiZmo).

Li1 sugli accessori dei tribu1

È stato affermato il principio della concentrazione in giurisprudenza per includere negli accessori le spese

processuali (se il giudice stabilisce a carico della parte soccombente, supponiamo contribuente, delle spese

e questo si voglia opporre, per il principio della concentrazione le spese processuali ricadono comunque

sulla parte soccombente), è accessorio la lite sul risarcimento del danno che il contribuente pretende nei

confronD dell’AF in aggiunta al rimborso del tributo (ex art.96 cpc) (la controversia della lite è accessoria al

rimborso del tributo).

Limi1 esterni

Si parla di limiD esterni per riferirsi all’art.2, sono verso la giurisdizione ordinaria e amministraDva.

Il giudice è chiamato a rispondere alle quesDoni pregiudiziali soCostanD per la deliberazione su una materia

propria della giurisdizione, ma ci sono due eccezioni:

- Querela di falso: il giudice deve sospendere il giudizio e la quesDone della querela di falso deve prima

essere risolta dal giudice ordinario. Il processo si riprende una volta espresso il giudice civile.

- Capacità della persona: per stare in giudizio un soggeCo deve avere capacità, anche questa quesDone

va soCoposta al giudice ordinario.

Il confine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria c’è quando si parla di azioni di Dpo esecuDvo, ovvero

nell’esecuzione forzata. Se parliamo di aZ fino alla cartella di pagamento si è nella giurisdizione tributaria,

le forme di opposizione sono giurisdizione ordinaria, faCa eccezione dell’aCo di pignoramento che ricade

nella giurisdizione tributaria se viziato in quanto non è stato noDficato al contribuente con la cartella di

pagamento/avviso di accertamento. EcceCo ancora il caso in cui di quesDoni circa la forma e la legiZmità

formale dell’aCo esecuDvo.

Limi1 interni

Ci si riferisce a quelli dell’art.19, ovvero al catalogo. Quindi parlare di limiD interni nella giurisdizione

tributaria non è del tuCo correCo

Cause di diriDo privato connesse a rappor1 tributari (d.lgs 546/1992, art.2)

Ipotesi che ricadono nella giurisdizione ordinaria. Non sono disposizioni espresse nel decreto legislaDvo.

- Causa di danni (basata sull’art.2043 cc): contro l’AF (AdE, AdER), ovvero contro l’ente impositore.

Quest’ipotesi non è considerata accessoria. È collegata ad un rapporto tributario, ma non è una causa

proponibile al giudice tributario.

- Cause fra AdE e società di assicurazioni: ha garanDto il rimborso al contribuente: caso che l’AdE vuole

tentare contro, es, una banca;

- Causa tra AdE e banca che è desDnataria di sanzioni perché non ha rispeCato l’obbligo di tempesDve

rendicontazione degli F24.

Cause tra priva1 su ritenuta e rivalsa

Una lite tra privaD (es. datore di lavoro/lavoratore (sosDtuto e sosDtuito)) che riguarda l’imposta non può

essere una controversa tributaria perché la lite tributaria ha per definizione una parte pubblica.

- Es. lite tra datore di lavoro e lavoratore a riguardo di una ritenuta fiscale.

C’è giurisdizione tributario quando il lavoratore o il datore di lavoro chiede il rimborso della ritenuta

à

non al datore di lavoro, ma all’ente impositore rispeCato requisito della parte pubblica.

- Se disposto in ambito di ritenuta IVA: lite tra cedente/prestatore e cessionario/commiCente, es. in caso

di pagamento di IVA indetraibile non detraibile

Il giudice tributario non ha giurisdizione in merito agli aZ amministraDvi generali, che però potrebbero

esserci in materia tributaria (es. in passato con aCo amministraDvo generale sono state modificate le

rendite catastali, aZ di accertamento sono aZ amministraDvi parDcolari). Il giudice tributario ha il potere di

disapplicare un aCo amministraDvo generale, ma solo all’interno di una controversia tributaria se per

decidere la controversia tributaria è necessario disapplicarlo.

DifeN di giurisdizione e transla1o iudicii (traslazione del giudizio)

- DifeDo di giurisdizione: aver presentato un ricorso al giudice sbagliato

Art.3 " Il dife.o di giurisdizione delle ((cor% di gius%zia tributaria di primo e secondo grado)) è

rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”.

Il difeCo di giurisdizione è gravissimo e può essere rilevato da chiunque, anche dal giudice stesso. Per

evitare che si arrivi nel terzo grado di giudizio e qualcuno sollevi il difeCo di giurisdizione si può fare

ricorso alla corte di cassazione quando si è ancora al processo di primo grado per risolvere il difeCo.

Questo arDcolo non è stato modificato in quando è stato modificato l’art37 cpc: la nuova formulazione

di questo arDcolo limita la rilevabilità di difeCo di giurisdizione al primo grado di giudizio.

- Traslazione del giudizio: il difeCo è emerso. Fino al 2007 poteva accadere che il contribuente o il

difensore avesse sbagliato ma essendosi poi pronunciato il giudice, il contribuente si trovava con un

avviso di accertamento divenuto definiDvo. Con questa pronuncia la Corte cosDtuzionale dichiara che

deve esserci una difesa in queste situazioni; è intervenuto anche il legislatore con l.59/2009

introducendo il principio di translaDo iudicii (possibilità delle parD, presentando adeguata istanza, di

oCenere una trasposizione del giudizio dalla giurisdizione in

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Publisher
A.A. 2023-2024
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Giuliav_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Tarigo Paola.