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La riforma 130/2022 ha introdoCo l’organo monocraDco formato da un solo giudice. Prima le Commissioni
tributarie erano composte da un presidente (togato) ed altri due, non necessariamente togaD. Questo
organo è accessibile per liD con valore fino a 30000
Altra novità importante di questa riforma è l’ammissione della prova tesDmoniale. Prima del 2022 non era
ammessa, ma erano ammesse le dichiarazioni di terzi. Il contribuente non poteva valersi di tesDmoni, ma
aveva la possibilità di produrre queste dichiarazioni. Dal punto di vista della sostanza non ha cambiato molto
perché entrambe portano allo stesso punto.
Giurisdizione tributaria (d.lgs 546/1992 art.2)
Art.1: rinvio generale alle norme di procedura civile
c.1 “La giurisdizione tributaria è esercitata dalle cor6 di gius6zia tributaria di primo grado e dalle cor6 di
gius6zia tributaria di secondo grado”
c.2 “ I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse
compa6bili, le norme del codice di procedura civile.”
Art.2: giurisdizione = ambito di materia devoluta alla cognizione del giudice
La giurisdizione tributaria si trova confinante con la giurisdizione civile ed amministraDva (giudici
amministraDvi, ovvero TAR).
Nonostante lo avvicinino alla giurisdizione civile, il processo tributario ha natura impugnatoria (più vicino
alla natura del processo amministraDvo) (natura impugnatoria = il contribuente impugna un aCo
dell’amministrazione finanziaria o dell’agente di riscossione per i vizi che conDene).
Appartengono alla giurisdizione tributaria tuCe le controversie che riguardano tribuD di ogni genere e
specie. Ci si rifà alla definizione di tributo, compresi quelli locali. Rientrano anche le sanzioni collegate ad un
tributo e gli interessi accessori alle imposte. Restano esclusi alcuni aZ dell’esecuzione forzata, per cui si va
alla giurisdizione civile oltre un limite dato dalla cartella di pagamento (tuZ quelli che sono aZ esecuDvi
dopo la cartella di pagamento)
c.1 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tu.e le controversie aven6 ad ogge.o i tribu6 di ogni genere
e specie comunque denomina6, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le rela6ve sanzioni nonché gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardan6 gli aC della
esecuzione forzata tributaria successivi alla no6fica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso
di iscrizione dell’ipoteca”
c.2 “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori
concernen6 l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripar6zione
dell'es6mo fra i compossessori a 6tolo di promiscuità di una stessa par6cella, nonché le controversie
concernen6 la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'a.ribuzione della
rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie aCnen6 l'imposta o il
canone comunale sulla pubblicità e il diri.o sulle pubbliche affissioni”
Appartengono anche le liD di Dpo catastale: qualsiasi aCo dell’amministrazione finanziaria che possa portare
ad un diverso classamento dell’immobile
c.3 “Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni ques6one (che non rientrerebbe nella sua
giurisdizione) da cui dipende la decisione delle controversie rientran6 nella propria giurisdizione, fa.a
eccezione per le ques6oni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla
capacità di stare in giudizio”
Il giudice tributario risolve ogni quesDone perché si traCa di quesDoni che il giudice risolve in via
incidentale, ovvero deve risolvere per arrivare alla quesDone tributaria soCostante.
Nel 2005 sono state abrogate delle disposizioni che prevedevano la giurisdizione tributaria anche per le
entrate che di faCo non erano tribuD, questo sollevava nuovamente il problema legato al faCo che i giudici
speciali in materia tributaria potevano essere mantenuD, ma solo in correlazione ai tribuD.
DifeDo della natura tributaria
Nel 2008 la Corte cosDtuzionale ha previsto l’incosDtuzionale nell’art.2 la cosap in quanto non è un tributo,
non è una tassa. Ed è stata ritenuta incosDtuzionale la disposizione che sancisce la giurisdizione tributaria
per un entrata che non è un tributo; quindi sono state dichiarate incosDtuzionali le norme che prevedevano
la giurisdizione tributaria per canoni quali quello per occupazione di suolo pubblico e per scarico e
depurazione di acque reflue.
È stata invece riconosciuta, invece, natura tributaria la tariffa igiene ambientale ed il contributo imposto dal
Consiglio nazionale forense per gli iscriZ all’Albo.
Per individuare se c’è giurisdizione tributaria bisogna guardare la natura dell’entrata: se ha natura tributaria
allora c’è giurisdizione tributaria, differentemente no. Non è rilevante l’elenco degli aZ autonomamente
impugnabili, il quale è contenuto nell’art.19 del d.lgs 546/1992, questo rileva a riguardo della proponibilità
della domanda, non della giurisdizione. Non rilevano, per idenDficare la giurisdizione, neppure situazioni
soggeZve giuridiche (diriCo soggeZvo o interesse legiZmo).
Li1 sugli accessori dei tribu1
È stato affermato il principio della concentrazione in giurisprudenza per includere negli accessori le spese
processuali (se il giudice stabilisce a carico della parte soccombente, supponiamo contribuente, delle spese
e questo si voglia opporre, per il principio della concentrazione le spese processuali ricadono comunque
sulla parte soccombente), è accessorio la lite sul risarcimento del danno che il contribuente pretende nei
confronD dell’AF in aggiunta al rimborso del tributo (ex art.96 cpc) (la controversia della lite è accessoria al
rimborso del tributo).
Limi1 esterni
Si parla di limiD esterni per riferirsi all’art.2, sono verso la giurisdizione ordinaria e amministraDva.
Il giudice è chiamato a rispondere alle quesDoni pregiudiziali soCostanD per la deliberazione su una materia
propria della giurisdizione, ma ci sono due eccezioni:
- Querela di falso: il giudice deve sospendere il giudizio e la quesDone della querela di falso deve prima
essere risolta dal giudice ordinario. Il processo si riprende una volta espresso il giudice civile.
- Capacità della persona: per stare in giudizio un soggeCo deve avere capacità, anche questa quesDone
va soCoposta al giudice ordinario.
Il confine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria c’è quando si parla di azioni di Dpo esecuDvo, ovvero
nell’esecuzione forzata. Se parliamo di aZ fino alla cartella di pagamento si è nella giurisdizione tributaria,
le forme di opposizione sono giurisdizione ordinaria, faCa eccezione dell’aCo di pignoramento che ricade
nella giurisdizione tributaria se viziato in quanto non è stato noDficato al contribuente con la cartella di
pagamento/avviso di accertamento. EcceCo ancora il caso in cui di quesDoni circa la forma e la legiZmità
formale dell’aCo esecuDvo.
Limi1 interni
Ci si riferisce a quelli dell’art.19, ovvero al catalogo. Quindi parlare di limiD interni nella giurisdizione
tributaria non è del tuCo correCo
Cause di diriDo privato connesse a rappor1 tributari (d.lgs 546/1992, art.2)
Ipotesi che ricadono nella giurisdizione ordinaria. Non sono disposizioni espresse nel decreto legislaDvo.
- Causa di danni (basata sull’art.2043 cc): contro l’AF (AdE, AdER), ovvero contro l’ente impositore.
Quest’ipotesi non è considerata accessoria. È collegata ad un rapporto tributario, ma non è una causa
proponibile al giudice tributario.
- Cause fra AdE e società di assicurazioni: ha garanDto il rimborso al contribuente: caso che l’AdE vuole
tentare contro, es, una banca;
- Causa tra AdE e banca che è desDnataria di sanzioni perché non ha rispeCato l’obbligo di tempesDve
rendicontazione degli F24.
Cause tra priva1 su ritenuta e rivalsa
Una lite tra privaD (es. datore di lavoro/lavoratore (sosDtuto e sosDtuito)) che riguarda l’imposta non può
essere una controversa tributaria perché la lite tributaria ha per definizione una parte pubblica.
- Es. lite tra datore di lavoro e lavoratore a riguardo di una ritenuta fiscale.
C’è giurisdizione tributario quando il lavoratore o il datore di lavoro chiede il rimborso della ritenuta
à
non al datore di lavoro, ma all’ente impositore rispeCato requisito della parte pubblica.
- Se disposto in ambito di ritenuta IVA: lite tra cedente/prestatore e cessionario/commiCente, es. in caso
di pagamento di IVA indetraibile non detraibile
Il giudice tributario non ha giurisdizione in merito agli aZ amministraDvi generali, che però potrebbero
esserci in materia tributaria (es. in passato con aCo amministraDvo generale sono state modificate le
rendite catastali, aZ di accertamento sono aZ amministraDvi parDcolari). Il giudice tributario ha il potere di
disapplicare un aCo amministraDvo generale, ma solo all’interno di una controversia tributaria se per
decidere la controversia tributaria è necessario disapplicarlo.
DifeN di giurisdizione e transla1o iudicii (traslazione del giudizio)
- DifeDo di giurisdizione: aver presentato un ricorso al giudice sbagliato
Art.3 " Il dife.o di giurisdizione delle ((cor% di gius%zia tributaria di primo e secondo grado)) è
rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”.
Il difeCo di giurisdizione è gravissimo e può essere rilevato da chiunque, anche dal giudice stesso. Per
evitare che si arrivi nel terzo grado di giudizio e qualcuno sollevi il difeCo di giurisdizione si può fare
ricorso alla corte di cassazione quando si è ancora al processo di primo grado per risolvere il difeCo.
Questo arDcolo non è stato modificato in quando è stato modificato l’art37 cpc: la nuova formulazione
di questo arDcolo limita la rilevabilità di difeCo di giurisdizione al primo grado di giudizio.
- Traslazione del giudizio: il difeCo è emerso. Fino al 2007 poteva accadere che il contribuente o il
difensore avesse sbagliato ma essendosi poi pronunciato il giudice, il contribuente si trovava con un
avviso di accertamento divenuto definiDvo. Con questa pronuncia la Corte cosDtuzionale dichiara che
deve esserci una difesa in queste situazioni; è intervenuto anche il legislatore con l.59/2009
introducendo il principio di translaDo iudicii (possibilità delle parD, presentando adeguata istanza, di
oCenere una trasposizione del giudizio dalla giurisdizione in