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QUANDO LA CAUSA È INSCINDIBILE O DIPENDENTE, E QUANDO È SCINDIBILE?
Allora,
Si ha CAUSA ISCINDIBILE (e quindi trova applicazione l’art 331) quando si è avuta una
pluralità di parti intorno ad un unico oggetto del processo.
Ipotesi di oggetto unico con pluralità di parti si hanno:
In caso di litisconsorzio necessario: la stessa definizione postula la partecipazione al
• processo di tutti i litisconsorti;
In caso di litisconsorzio unitario: proprio perché l’oggetto è unico per tutti, la decisione
• deve essere unica per tutti (altrimenti si avrebbe un contrasto insolubile in caso di
decisioni difformi);
In caso di partecipazione adesiva ad un processo altrui, nelle ipotesi di intervento adesivo
• dipendente ex art 105 comma 2, di chiamata in causa non innovativa ex art 106 e di
chiamata iussu iudicis ex art 107: con l’intervento o la chiamata, il partecipante in via
adesiva è divenuto parte del processo, ed è quindi vincolato dalla sentenza impugnata.
Avendo egli acquisito il diritto di partecipare attivamente al processo, questo diritto
à deve mantenerlo anche in sede di impugnazione.
In caso di successione nel diritto controverso ex art 111, quando l’avente causa è
• intervenuto o è stato chiamato a partecipare al processo.
In tutti questi casi, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti.
La causa inscindibile si ha quando si verifica un litisconsorzio necessario, o un litisconsorzio
unitario, oppure un’ipotesi in cui un terzo è stato chiamato a partecipare o volontariamente ha
partecipato in via adesiva ad un processo su un rapporto altrui.
Da ciò emerge che il concetto di causa inscindibile è più ampio di quello di litisconsorzio necessario:
i meccanismi processuali fanno sì che l’unicità della decisione in sede di impugnazione si renda
necessaria anche quando, in primo grado, poteva non esserlo (se non vi fosse stato intervento,
chiamata in causa, ecc).
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Nelle CAUSE DIPENDENTI o SCINDIBILI, invece, si ha una pluralità di parti intorno a più oggetti
del processo: qui non si può dare una soluzione unitaria.
Ma mentre nella causa inscindibile è irrilevante chi vince, chi perde, chi e cosa impugna,
nelle ipotesi di causa dipendenti, oltre al tipo di cumulo che si è realizzato (cioè il tipo di
connessione intercorrente tra le situazioni sostanziali dedotte in giudizio: connessione per
oggetto o titolo, garanzia, incompatibilità, alternatività, ecc), occorre tener conto di due
ulteriori elementi rilevanti: la decisione che è stata emessa e la richiesta di impugnazione.
La dipendenza di cui parla l’art 331 è dipendenza fra “cause” e non fra diritti” (tenendo presente
che la giurisprudenza maggioritaria adotta una nozione ristretta di “dipendenza”).
È evidente che vi deve essere una connessione fra i diritti oggetto delle cause (altrimenti neppure
le cause potrebbero essere dipendenti). Ma “CAUSE FRA LORO DIPENDENTI” significa che
il contenuto della decisione dell’una dipende del contenuto dell’altra, sicché
modificando l’una, necessariamente bisogna aggiustare anche l’altra.
Infatti, se la decisione dell’una causa si fonda su elementi che non sono comuni all’altra causa,
si applica la disciplina delle cause scindibili, nonostante che i diritti, sul piano del diritto
sostanziale, continuino ad essere connessi.
Se l’accoglimento dell’impugnazione rispetto ad una delle cause connesse è compatibile con
à il permanere, rispetto all’altra causa connessa, della disciplina contenuta nella sentenza
impugnata, si applicherà la normativa sulle cause scindibili dell’art 332. Ove, invece, vi sia
incompatibilità, si applicherà la normativa sulle cause fra loro dipendenti dell’art 331.
CONNESSIONE PER GARANZIA
Ipotizziamo una .
Il danneggiato in un incidente stradale (A), agisce per il risarcimento contro il proprietario
dell’auto danneggiante (B), il quale a sua volta agisce in regresso contro il conducente della
stessa al momento dell’incidente (C). Vediamo le possibili ipotesi.
1. Le domande sono accolte entrambe: A vince contro B (ritenuto responsabile) e B vince contro C.
Ci sono due soccombenti: C nei confronti di A sulla domanda principale e C nei confronti di B
sulla domanda di regresso.
B impugna verso A: chiede che il giudice dell’impugnazione dichiari che non deve niente ad A.
• In questa ipotesi si applica l’art 331: l’incompatibilità si ha già sul piano del diritto sostanziale,
perché l’obbligo di C verso B dipende dall’esistenza dell’obbligo pregiudiziale di B verso A
(se non vi è un obbligato in via principale non c’è nemmeno un obbligato in via di regresso).
C impugna verso B. Può impugnare per due ordini di motivi:
• - Per motivi propri della domanda di regresso (es. sostiene che non era lui alla guida).
In questa ipotesi si applica l’art 332 perché siamo di fronte ad un’iptesi di cause scindibili:
B può essere obbligato nei confronti di A (per i danni causati dall’auto di sua proprietà),
a prescindere dal fatto che C fosse il conducente. Dovrà allora agire in regresso nei
confronti del vero conducente D.
B ha l’impugnazione incidentale verso A però. Può non aver impugnato verso A sapendo
che comunque C lo avrebbe tenuto indenne. Ma nel momento in cui C impugna verso di
lui, per non rimanere “scoperto” in caso di vittoria di C sull’obbligo di regresso, può a sua
volta impugnare in via incidentale verso A, per ottenere il rigetto della domanda di A.
- Per inesistenza del rapporto principale A-B (es. sostiene che la colpa dell’incidente è di A,
o che il credito di A si è prescritto). In questa ipotesi si applica l’art 331 perché, se sul
piano sostanziale le causa non sono dipendenti (può esistere l’obbligo principale anche se
non esiste un obbligo di regresso), sul piano processuale le due cause sono dipendenti:
proponendo B domanda di regresso verso C all’interno dello stesso processo instaurato
contro di lui da A (quindi realizzando il simultaneus processus, quando avrebbe potuto, se
soccombente rispetto ad A, agire successivamente in regresso in un separato processo
nei confronti di C), egli ha voluto, per evitare un possibile contrasto tra accertamenti,
che le pronunce fossero omogenee. È chiaro che tale volontà permane anche in sede di
impugnazione: o l’obbligo di B verso A sussiste, o non sussiste (non si può dire che sussiste,
ma poi che il l’obbligo di C verso B non esiste perché non esiste quello di B verso A).
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2. A vince verso B e B perde verso C: è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, ma è
escluso l’obbligo di regresso (es. perché C non era il conducente al momento dell’incidente).
C’è un solo soccombente, B, che ha perso su due fronti. Essendo stato B a realizzare la
dipendenza processuale fra le cause con la domanda di regresso proposta nello stesso processo
instaurato da A (invece di agire verso C in un separato processo), è sempre lui che decide se
mantenere o meno l’unità delle cause. B infatti può:
Impugnare nei confronti di entrambi;
• Impugnare nei confronti di A, e far passare in giudicato la sentenza nei confronti di C
• (es. è convinto che C era alla guida, ma ritiene che sia colpa di A);
Impugnare nei confronti di C, e far passare in giudicato la sentenza nei confronti di A
• (es. è convinto che la colpa sia del conducente della sua auto, e che il conducente fosse C).
In tutti i casi si applica l’art 332, però quando B impugna verso C (per far dichiarare il suo
obbligo di regresso), C ha l’impugnazione incidentale verso A: prima non aveva interesse
perché tanto (anche se si era ritenuto che A aveva diritto al risarcimento) non avrebbe dovuto
pagare. Ora però ha interesse ad impugnare, perché se diviene definitiva la condanna di B
verso A, e B vince l’impugnazione, essa gli è opponibile, e lui non potrà più difendersi negando
l’esistenza del rapporto pregiudiziale (dovrà pagare).
3. A perde verso B e impugna. Anche qui bisogna distinguere:
SE il rapporto B-C non è deciso perché la domanda di regresso è stata proposta in via
• condizionale rispetto alla soccombenza di B verso A (e poiché B ha vinto, la condizione per
decidere il rapporto non si è verificata), si applica l’art 331: soccombente è solo A, per cui se
impugna, deve impugnare anche verso C, in quanto si verifica un’ipotesi di cause dipendenti
fra loro (il rapporto B-C non è stato deciso perché il rapporto A-B è stato ritenuto inesistente:
ma se A avrà ragione in sede di impugnazione, si dovrà decidere del rapporto B-C, perché in
tal caso si avvera la condizione cui è subordinata tale decisione).
SE il rapporto B-C è deciso, perché la domanda è incondizionata, o perché C ha chiesto la
• decisione sul diritto di regresso, l’esito della decisione può essere di affermazione o di
negazione del diritto di regresso:
- In caso di accertamento del diritto di regresso (il giudice ha accertato che C è
ipoteticamente obbligato in via di regresso), si applica l’art 331, C deve essere parte del
processo, perché nei suoi confronti fa stato la pronuncia impugnata con cui si stabilisce
che A ha torto: se A vuole modificare la decisione, deve chiamare in giudizio C, perché,
se dovesse vincere l’impugnazione, C sarebbe obbligato a pagare.
- In caso di negazione del diritto di regresso (il giudice ha accertato che C non è obbligato,
neppure ipoteticamente, in via di regresso, ad es. perché non era il conducente dell’auto),
si applica l’art 332, perché, l’eventuale decisione con cui A ottiene dal giudice il
risarcimento che ha chiesto, non è incompatibile con l’inesistenza dell’obbligo di recesso:
le due pronunce possono coesistere tra loro.
In questo caso, però, B ha l’impugnazione incidentale verso C, in quanto, se prima non vi
aveva interesse perché comunque aveva vinto, ora, se A dovesse vincere l’impugnazione,
sarebbe tenuto a risarcirgli i danni, e non potrebbe più difendersi sostenendo l’esistenza
del suo diritto di regresso nei confronti di C.
118 DOMANDA ALTERNATIVA
Ipotizziamo che sia proposta una .
Il proprietario di un fondo intercluso (A), affermando di avere diritto alla costituzione di una servitù
di passaggio a favore del suo fondo su uno