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CAPITOLO 18 L’ESPROPRIAZIONE DEI BENI INDIVISI
Nell’espropriazione dei beni indivisi il problema nasce dal fatto che tra gli elementi attivi del patrimonio
del debitore vi è la contitolarità di un diritto reale espropriabile. La peculiarità si verifica quando non
tutti i contitolari del diritto sono assoggettabili all’espropriazione perché non esiste un titolo esecutivo
nei confronti di tutti loro o perché non sono tutti debitori. Nell’uno e nell’altro caso, la quota del
soggetto nei cui confronti sussiste il titolo esecutivo può essere sottoposta ad espropriazione, ma
bisogna tener conto del fatto che ci sono anche altri contitolari del diritto non assoggettabili ad
espropriazione. Qui oggetto del pignoramento e poi della vendita non è un diritto esclusivo, ma la
contitolarità di un diritto sul bene. Il titolo esecutivo e il precetto si notificano solo al debitore
contitolare del diritto assoggettabile ad espropriazione; il pignoramento si effettua nelle forme
ordinarie, ma il creditore pignorante deve dare avviso dell’avvenuto pignoramento anche agli altri
contitolari, che diventano così parti del processo esecutivo, sebbene non esecutate, ma comunque
titolari di poteri e doveri processuali. I contitolari che siano in possesso del bene, con l’avviso,
diventano custodi del bene. Essi sono convocati dal giudice insieme al creditore e al debitore.
se richiedono la separazione in natura della quota, spettante al debitore, il giudice procede in
questo senso (la separazione è una forma di divisione che ha luogo quando oggetto della
contitolarità è un bene fungibile, cioè determinato a numero, peso e misura, per cui ogni unità
ha valore uguale alle altre) e la parte dell’esecutato viene liquidata.
Se invece la separazione in natura non è possibile perché non si tratta di bene fungibile
oppure perché nessuno la chiede, al giudice si impone una scelta tra disporre la vendita della
quota indivisa – con il che l’aggiudicatario subentra al posto dell’esecutato nella contitolarità
del diritto – oppure, qualora ritenga che questa prima modalità non possa esser soddisfacente,
disporre la divisione giudiziale del bene, che si opera con un processo di cognizione, nel
litisconsorzio necessario di tutti i contitolari e del creditore pignorante. È divisibile il bene che,
con la divisione, non perde la funzione alla quale è destinato. L’art. 1114 c.c. stabilisce che la
divisione si opera preferibilmente in natura, per cui ciascun contitolare ha diritto a una parte del
bene in proprietà esclusiva [occorre quindi tener distinta la separazione in natura dalla
divisione in natura].
Se il bene è indivisibile e un contitolare ne chiede l’assegnazione, il bene è assegnato a chi
l’ha chiesto dietro versamento del controvalore; se non lo chiede nessuno, il bene è venduto
all’asta ed il ricavato è diviso secondo le rispettive quote.
Così la quota pignorata è trasformata nella proprietà esclusiva di una parte del bene – se questo è
divisibile – oppure in una somma di denaro corrispondente alla quota del debitore, se è indivisibile.
Nel primo caso il processo esecutivo prosegue con la liquidazione della parte assegnata al debitore,
nel secondo caso si passa direttamente alla distribuzione.
CAPITOLO 19 L’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602 cpc. L’espropriazione contro il terzo proprietario è prevista in due ipotesi: quando il bene è
gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui e quando è un bene la cui alienazione da parte del
debitore è revocata per frode. La norma dà attuazione all’art. 2910 comma 2 c.c., in base alla quale è
appunto possibile l’espropriazione di beni che non appartengono al patrimonio del debitore, con
scissione tra debitore e responsabilità.
L’ipotesi di bene gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui può verificarsi in due casi diversi
previsti dal 2808 commi 1 e 2 c.c.: il comma 1 prevede che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di
espropriazione anche nei confronti del terzo che acquista beni vincolati a garanzia del suo credito,
quindi l’ipoteca dà il diritto di sequela; il comma 2 prevede che l’ipoteca può essere concessa da un
terzo a garanzia di un debito altrui (ipotesi del terzo datore di pegno o ipoteca) e questa segue il bene
presso ciascun successivo acquirente.
La scissione tra debitore e responsabilità, nella prima ipotesi nasce in un momento successivo, con
l’alienazione del bene, nella seconda ipotesi invece sussiste ab origine.
Quando vi è questa scissione, il creditore non può procedere all’espropriazione nei confronti del
debitore, ma deve procedere nei confronti del terzo proprietario del bene gravato da garanzia reale, il
quale peraltro può avere interesse a pagare il debito, perché, estinguendosi questo si estingue anche
il potere espropriativo del creditore (si tratta a tutti gli effetti di un adempimento di obbligo altrui, con la
conseguenza che l’eventuale perimento del bene dato in pegno o ipoteca fa estinguere la garanzia
per il debito altrui e il proprietario, se non è responsabile del perimento, è liberato da responsabilità e
non è tenuto a reintegrare la garanzia). La necessità di far partecipare al processo il titolare del diritto
e di fargli assumere la qualità di esecutato discende dagli effetti della vendita forzata ex art. 2919 c.c.
(il titolo a favore dell’acquirente in vendita forzata nasce contro colui che ha subito l’espropriazione,
quindi il terzo proprietario).
La seconda ipotesi – che si riferisce ai casi in cui il creditore ha ottenuto una sentenza che dichiara
inefficaci gli atti di alienazione del suo debitore, perché compiuti in suo pregiudizio – fa riferimento al
caso in cui sia stata esperita l’azione revocatoria, o ipotesi consimili. Cosa accade all’elemento
patrimoniale attivo che è stato oggetto dell’atto di disposizione revocato? Le soluzioni astrattamente
possibili sono due:
1. Il bene si deve considerare, nei confronti del creditore vittorioso, come non uscito dal
patrimonio del debitore. All’accoglimento della domanda segue la possibilità per il creditore di
espropriare il bene come se si trovasse ancora nel patrimonio del suo debitore
2. Il legislatore non accoglie la soluzione sub 1. E infatti nell’art. 602 stabilisce che il creditore,
ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti del terzo acquirente, le
azioni esecutive sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Ciò significa che
l’accoglimento dell’azione revocatoria NON produce un “rientro” del bene nel patrimonio del
debitore alienante, bensì la possibilità per il creditore di procedere all’espropriazione contro il
terzo acquirente. Così il legislatore ha fornito il creditore di un’arma che colpisce anche il
patrimonio del terzo.
Vediamo allora come si svolge il processo esecutivo contro il terzo proprietario. l’art. 603 stabilisce
che “titolo esecutivo e precetto devono esser notificati al terzo”, ma ovviamente al terzo non è fatto
precetto di pagare, in quanto egli non è debitore, ma va fatto al debitore vero.
Il terzo può a sua scelta:
o Pagare, adempiendo l’obbligo altrui, e così estingue il debito e conseguentemente il potere di
espropriazione del creditore. Il terzo proprietario si sostituisce quindi nei diritti del creditore e
può recuperare la somma nei confronti del debitore.
o Chiedere la liberazione dei beni dalle ipoteche
o Rilasciare il bene ai creditori (il che gli evita di comparire come esecutato e l’espropriazione ha
luogo nei confronti di un curatore speciale)
Se non fa niente di tutto ciò, assume la posizione di esecutato e a lui si applicano tutte le disposizioni
relative al debitore. Si ha così una forma particolare di litisconsorzio necessario nell’espropriazione, in
cui parti necessarie del processo sono il debitore non esecutato e l’esecutato non debitore. Ad essi si
applicano stessi doveri e poteri, ad eccezione del divieto di rendersi acquirente in vendita forzata, che
non vale per il terzo proprietario, il quale quindi può riacquistare il suo bene libero da ipoteca.
Altra particolarità riguarda la distribuzione del ricavato: l’ordine di distribuzione è diverso da quello
ordinario, poiché i creditori che possono intervenire nell’espropriazione contro il terzo sono i creditori
del terzo proprietario e non quelli del debitore!!! Pertanto, in sede di riparto avremo il seguente ordine:
creditore ipotecario/creditore che ha ottenuto la revoca dell’atto, poi creditori del terzo distinti in
privilegiati, chirografari tempestivi e chirografari tardivi. Infine, il residuo è dato al terzo e non al
debitore.
DIFESE DEL TERZO PROPRIETARIO: con l’opposizione all’esecuzione può contestare il diritto del
creditore istante di procedere all’esecuzione. Se il terzo è processualmente equiparato al debitore
esecutato, ha gli stessi strumenti di difesa e può da un lato esperire difese ex causa propria, cioè
contestare qualsiasi profilo della sua assoggettabilità all’espropriazione per un debito altrui, dall’altro
esperire difese ex causa debitoris, ossia contestare la sussistenza del credito garantito.
In base all’art. 2859 c.c. si distingue a seconda che la domanda di condanna del debitore sia anteriore
o posteriore alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo proprietario:
Se è anteriore, il terzo proprietario può opporre al creditore in sede di opposizione
all’esecuzione solo le difese che ancora spettano al debitore dopo la condanna
Se è posteriore, il terzo non è vincolato al contenuto della pronuncia e può fondare la sua
opposizione anche su difese che la sentenza preclude al debitore. La sentenza non forma
giudicato nei confronti del terzo acquirente. Se il terzo contesta la sussistenza del credito, il
creditore deve dimostrare ex novo la sussistenza del credito garantito e non può richiamarsi
alla sentenza che ha accertato tale sussistenza.
Per evitare tale inconveniente, il creditore nel processo di condanna del debitore, può proporre
una domanda anche nei confronti del terzo proprietario, chiedendo l’accertamento della sua
soggezione all’azione esecutiva. Così questo diviene parte del processo e trova così
applicazione la regola generale in virtù della quale la sentenza preclude tutte le difese sorte
fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
RICAPITOLANDO: il terzo acquirente, non divenuto par