Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROCEDIMENTI POSSESSORI
Scopo è quello di tutelare il possesso (come situazione di fatto) di un bene da ogni turbativa,
indipendentemente dall’accertamento del diritto che lo legittima (che si fa valere con il giudizio
petitorio). Tale tutela immediata è, però provvisoria in quanto condizionata dall’esito del giudizio di
merito, nel quale dovrà accertarsi la legittimità del provvedimento concesso in via d’urgenza.
Si applicano le norme previste per il procedimento cautelare (669-bis e ss.); tuttavia, in questo caso,
la seconda fase del procedimento non è necessaria, ma eventuale, perché il giudice fissa la data per
il prosieguo della procedura solo se richiesto da una delle parti, mentre nell’ipotesi ordinaria il
giudice dà il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, senza che sia necessaria alcuna
richiesta delle parti.
La difesa del possesso è dal codice civile attribuita ad un triplice ordine di azioni, indicate negli artt.
1168 e 1170 c.c., si tratta di vere e proprie azioni, a differenza di quanto per i provvedimenti cau-
telari, che sono solo strumenti volti a garantire la migliore funzionalità di un'azione cognitiva o di
un'azione esecutiva. Non possono essere inquadrate fra i provvedimenti cautelari e non si può
cumulare l'azione possessoria con la difesa petitoria (comunemente detto divieto di cumulo del
giudizio petitorio con il giudizio possessorio) di cui all'art. 705, in quanto consentire ciò
significherebbe, sovrapporre due azioni con diverso contenuto.
azioni di reintegrazione o di spoglio (art. 1168 c.c.) zione con cui il possessore o detentore,
: a
• spogliato in modo violento o clandestino, può chiedere, entro un anno dallo spoglio o dalla
scoperta dello stesso, di essere reintegrato in esso.
È attribuita al possessore o al detentore della cosa (tranne che l'abbia per ragioni di servizio o di
ospitalità), quando:
a) ha subito uno spoglio violento o clandestino
b) non è trascorso un anno dal sofferto spoglio.
azione di manutenzione (art. 1170 c.c.): azione diretta a tutelare chi possiede beni immobili o
• universalità di mobili da almeno un anno contro le molestie o le turbative di fatto o di diritto. Può
essere esercitata entro un anno dalla molestia.
Le condizioni per l'esperibilità dell'azione sono:
a) che l'azione sia proposta entro dalla turbativa,
l’anno
b) che il possesso del ricorrente duri da oltre un anno, sia continuo e non interrotto e non sia
stato acquistato violentemente o clandestinamente (in quest'ultimo caso, l'azione è comunque
data dopo il decorso di un anno dalla cessazione della violenza o della clandestinità).
azione di manutenzione reintegratoria (art. 1170, terzo comma, c.c.): azione di reintegrazione,
• consentita allorché lo spoglio non sia stato violento o clandestino. La reintegrazione nel possesso
è ammessa, se previste dall'art. 1170,
ricorrono le condizioni per esperire l'azione di manutenzione
secondo comma, c.c. (possesso che dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, che non sia
stato acquistato in modo violento o clandestino, ecc.).
PROCEDIMENTO
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso – art. 703 – le domande di
reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a
norma dell’art. 21 (competente il giudice del luogo nel quale è avvenuta la turbativa).
Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669- la domanda introduce essa
bis e ss. in quanto compatibili,
stessa il giudizio possessorio, per cui non è mai possibile proporla nel corso di una causa
102
possessoria, che senza la domanda neppure esiste. L'ordinanza possessoria che accoglie o respinge
la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, ovvero, in difetto, del provvedimento
che accoglio o respinge la domanda, il giudice fissa dinnanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del
giudizio di merito.
Il procedimento si svolge ai sensi dell'art. 669-sexies, nella forma alternativa del contraddittorio
anticipato (primo comma) o della pronuncia inaudita altera parte (secondo comma).
L'ordinanza emanata nella fase urgente o quella pronunciata in sede di reclamo (qualora questo sia
stato proposto) sono idonee a mantenere effetti in modo autonomo, anche senza il successivo
giudizio a cognizione piena. Tuttavia, se una delle parti lo chiede, il giudice entro il termine di 60
giorni dall'ordinanza emessa nella fase urgente o da quella pronunciata in fase di reclamo, fissa
dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Dal che si evince nuovamente che
il giudizio possessorio è unico sia che sia definito con la semplice ordinanza, sia che prosegua (su
richiesta di parte) per l'accertamento pieno. L’ dei provvedimenti possessori avviene ai
attuazione
sensi dell'art. 669-duodecies sotto il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento (come se
si trattasse di cautelari).
DIVIETO DI CUMULO DEL GIUDIZIO PETITORIO CON IL GIUDIZIO POSSESSORIO
Divieto di proporre giudizio petitorio - art. 705 – Il convenuto nel giudizio possessorio non può
proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata
eseguita.
La ratio della norma deriva dal fatto che il possesso è una situazione giuridica che ha una tutela
autonoma, facente capo a specifiche azioni (le azioni possessorie, appunto) che non tollerano che la
tutela possessoria possa essere vanificata da azioni o eccezioni che con il possesso non hanno nulla
a che vedere, anche se riguardano la proprietà sullo stesso bene. Il diritto non tollera cioè la
commistione fra la situazione possessoria autonomamente tutelabile con le azioni di cui agli artt.
1168 e 1170 c.c. e la situazione petitoria riguardante la proprietà o eventuali diritti reali parziari,
anch'essa autonomamente tutelabile (il possesso ha una tutela di per sé stesso, che va realizzata
autonomamente, indipendentemente da ogni eccezione di natura diversa).
Al convenuto nel giudizio possessorio è precluso, sia di proporre una contemporanea azione in un
giudizio incrociato contro l'attore con il quale viene rivendicata una situazione petitoria volta ad eli-
dere il possesso di costui; sia di proporre contro il ricorrente in possessorio un'eccezione di tipo
petitorio (ad es. eccepire che il predetto non aveva alcuna servitù di passo).
Due eccezioni al divieto dell'allegazione di difese petitorie nell'ambito del giudizio possessorio:
a) il convenuto può proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del
provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore. In tal caso, il convenuto in
possessorio che ha magari dei diritti da fare valere in sede petitoria, non può rimanere senza
tutela all'infinito,
b) Corte cost. consente il superamento del divieto di cumulo, quando l'attesa della definizione del
giudizio possessorio e l'esecuzione della decisione, potrebbero determinare un pregiudizio
irreparabile per il convenuto.
Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio – art. 704 – la
preclusione alla connessione fra possessorio e petitorio, non opera però in senso inverso se pende
:
giudizio petitorio fra due soggetti, eventuali domande possessorie per fatti verificatesi durante la
pendenza del giudizio petitorio, vanno proposte al giudice di questo (ogni domanda relativa al
possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta
davanti al giudice di quest’ultimo). Trattasi di una competenza funzionale che deroga a quella
generale dell'art. 21, richiamata dall'art. 703 (competente il giudice della causa pendente).
Nel solo caso però dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. (non in quella di manutenzione ex art.
1170 c.c.), la reintegrazione del possesso può essere domandata al giudice competente a norma
103
dell’art. 703 (giudice del processo possessorio), il quale da i provvedimenti temporanei
La situazione è pertanto equiparata al caso della normale azione possessoria proposta
indispensabili.
senza che vi sia pendente un giudizio petitorio. Resta salva anche qui la possibilità per ciascuna
delle parti di fare proseguire il giudizio con accertamento pieno, che però dovrà svolgersi, dinanzi
al giudice del petitorio.
PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Procedura estremamente semplificata che è quella di cui all'art. 737 ss.
Tale disciplina, nell'ottica del legislatore, doveva contenere le poche e semplici disposizioni comuni
ad una serie di procedimenti di giurisdizione volontaria, quali le disposizioni relative alla
scomparsa, all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta, ai minori, agli interdetti e agli inabi-
litati ed ai rapporti patrimoniali fra i coniugi. A queste si affiancavano altre situazioni di
giurisdizione volontaria extravaganti (non disciplinate cioè dal codice) ed anche estranee alla
materia della famiglia e dello stato delle persone, le quali erano ricondotte alla disciplina generale
dei procedimenti in camera di consiglio dalla norma di chiusura di tale disciplina, rappresentata
dall'art. procedimento con cui il tribunale accerta l'esistenza delle irregolarità sulla
742-bis (es.
gestione della società per azioni su denuncia dei soci).
Sennonché, è avvenuto che successivamente il rito camerale è stato adattato anche a situazioni in
cui viene in considerazione la tutela di diritti soggettivi, cioè situazioni di giurisdizione vera e
propria, che avrebbero richiesto la tutela fornita dal giudizio ordinario ex art. 163 ss.
Corte costituzionale ha sempre confermato la piena legittimità del rito camerale ancorché adattato a
situazioni di diritti soggettivi, sul presupposto che lo stesso non sarebbe incompatibile con i principi
di difesa, con il diritto della prova e con il controllo di legalità in cassazione ai sensi del penultimo
comma dell'art. 111 Cost.
Ciò anche perché, gli impieghi del rito camerale effettuati in nuove materie con leggi recenti, hanno
in certo modo intensificato le garanzie difensive, prevedendo ad esempio come obbligatoria la
presenza di un'udienza per la comparizione delle parti, che invece nella normativa dell'art. 737 ss.
non era affatto prevista.
Il rito camerale di cui all'art. 737 ss. è una specie di contenitore vuoto, che può essere riempito
secondo la volontà del legislatore, con materie di giurisdizione volontari