Processo di esecuzione
Il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri e, se non adempie, il creditore può procedere ad esecuzione forzata sui suoi beni. Processo di cognizione, vi è il secondo momento che integra il processo di esecuzione (o processo esecutivo o esecuzione forzata) anch'esso a carattere giurisdizionale, che serve ad attuare coattivamente la pretesa del soggetto che ha ragione, consiste nel tradurre in atto la sentenza del giudice che non è stata adempiuta, applicazione pratica della sanzione (no giudizio): nei provvedimenti di accertamento (volti ad accertare l'esistenza o l'inesistenza di una certa situazione giuridica) e nei provvedimenti costitutivi (volti a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico), il processo di cognizione è perfettamente autosufficiente a realizzare la tutela dell'istante.
Funzione giurisdizionale
Nel caso dei provvedimenti funzione giurisdizionale si risolve essenzialmente in un comando contenuto nella sentenza, indipendentemente da quello che ne possa essere l'oggetto e cioè un obbligo di pagare, dare o fare, necessario che l'ordinamento appresti i mezzi per la realizzazione coattiva del diritto di costui. Tale tutela si esercita, attraverso l'uso della forza da parte dello Stato, rispettando tutta una serie di garanzie previste dalla legge, nel cui ambito quel potere di imperio deve esercitarsi.
Attività che segue la pronunzia del giudice, non consiste in un'attività tendente cognitiva, ma in un'attività materiale che rappresenta l'esecuzione coattiva del comando, all'attuazione coattiva di un diritto già accertato, anche contro la volontà del debitore.
Due forme di processo esecutivo
- Espropriazione forzata: per ottenere l'attuazione coattiva delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non realizza l'obbligazione primaria, ma dà luogo ad un'attività sostitutiva (si assoggettano i beni, si vendono e si consegna all'avente diritto la somma ricavata) che finisce per essere (o almeno dovrebbe finire per essere) equivalente all'obbligazione primaria (esecuzione in forma generica o per equivalente).
- Esecuzione forzata in forma specifica: per la realizzazione coattiva degli obblighi di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile (esecuzione per consegna o rilascio: a seconda se la cosa è mobile o immobile) o di un obbligo di fare o di non fare (esecuzione di obblighi di fare e di non fare). Realizza l'obbligazione primaria (consegna di quella data cosa, mobile o immobile; realizzazione o distruzione di quella determinata opera) al contrario dell'espropriazione che produce una soddisfazione solo per equivalente.
Caratteri fondamentali del processo di esecuzione
Anche il processo esecutivo è subordinato all'istanza di parte (divieto della giurisdizione d'ufficio). L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, attività che è posta in essere solo a richiesta dell'esecutante, ponendo come essenziale l'impulso di parte perché gli organi esecutivi possano muoversi.
Anche nel processo esecutivo, l'iniziativa giudiziaria dà luogo ad una vera e propria azione cioè ad un diritto soggettivo che non solo è distinto da quello sottostante, ma anche da quello nel quale consisteva l'azione cognitiva. Il processo esecutivo è mosso da un'iniziativa distinta rispetto a quella che ha dato origine al processo di cognizione, cioè è dimostrato dall'esistenza della categoria dei c.d. titoli esecutivi stragiudiziali, scritture private autenticate, titoli di credito (art. 474, n. 2) e atti pubblici (art. 474, n. 3), atti di diritto privato, ai quali l'ordinamento riconosce, per lo più in questione di un loro rigore formale, l'idoneità a consentire il ricorso al processo esecutivo, senza passare attraverso il processo di cognizione.
Actio iudicati
Per i titoli esecutivi giudiziali (art. 474, n. 1) l'azione esecutiva è del tutto distinta dall'azione di cognizione. L’actio iudicati è il diritto nascente da una sentenza di condanna passata in giudicato, ossia il diritto di adire gli organi esecutivi e cioè l'azione esecutiva, cioè l'azione che nasce dal giudicato e che serve ad attuarlo coattivamente, è del tutto autonoma rispetto a quella predisposta per l'accertamento del diritto. L’actio iudicati che origina dalla sentenza di condanna ha la proprietà di trasformare la prescrizione del diritto sostanziale, lunga o breve che sia, in un'unica prescrizione lunga decennale.
Azione in senso concreto e astratto
Vale la distinzione fra azione in senso concreto e azione in senso astratto. Se per sollecitare l'attività dell'ufficio esecutivo è sufficiente essere in possesso del documento di legittimazione, cioè del titolo esecutivo, per condurre fruttuosamente l'esecuzione fino in fondo è necessario che essa sottenda uno dei titoli previsti dall'art. 474. Anche l'esecuzione forzata costituisce essa stessa un differente processo, per struttura e funzione, da quello di cognizione, ma come questo avente pieno carattere giurisdizionale, anche per essa debbono valere i principi del giusto processo previsti dall'art. 111 Cost. e il rispetto del principio del contraddittorio.
Particolarità dell'azione esecutiva
Mentre l'azione di cognizione spetta a chiunque voglia iniziare un processo, la corrispondente azione esecutiva presuppone che l'avente diritto sia in possesso di un titolo esecutivo: cioè del documento che attesta l'esistenza di una delle situazioni sostanziali previste dall'art. 474, che sono ritenute dalla legge idonee ad assicurare una sufficiente certezza al diritto, tale da legittimare l'intervento degli organi esecutivi (azione esecutiva si dice titolata).
Il processo esecutivo si può ricorrere solo se il diritto dell'agente risulta da un atto che ne attesti l'esistenza. L'efficacia di quest'ultimo potrà essere fatta cadere attraverso procedimenti espressamente previsti, ma mai impedendo all'ufficiale giudiziario di agire in executivis, poiché finché l'efficacia del titolo non è fatta venire meno attraverso un procedimento ad hoc, la sua efficacia non può essere impedita da nessun tipo di prova contraria che possa essere presentata all'ufficiale giudiziario.
La notifica del titolo esecutivo e del precetto sono atti esecutivi solo in senso lato, in quanto non ne segnano componenti necessari del processo di esecuzione, ma che ancorano l'inizio. L'inizio ha luogo, per l'espropriazione forzata con l'atto di pignoramento e per l'esecuzione in forma specifica con altre particolari attività previste dalla legge.
Verifica dei presupposti processuali
- Competenza: l'esecuzione civile è concentrata esclusivamente nel tribunale, si possono verificare questioni di competenza solo con riferimento a quella territoriale. Mentre nel processo di cognizione l'iniziativa processuale è diretta al giudice, nel processo esecutivo essa si esprime in un'attività rivolta ad un organo diverso, cioè all'ufficiale giudiziario, organo deputato ad effettuare il pignoramento (cioè il primo atto esecutivo) nell'espropriazione forzata, nonché ad attuare materialmente l'esecuzione in forma specifica.
- Legittimazione processuale: nel processo esecutivo non è di regola richiesta la presenza del difensore, che è connessa solo «allo stare in giudizio», attività propria del solo processo di cognizione. Non si pone il problema del rilascio della procura (art. 83) e l'istante può compiere personalmente i vari atti processuali. Si richiede pur sempre la capacità di agire, tuttavia, potrebbe anche essere concepibile un processo esecutivo nei confronti di un incapace di intendere e di volere poiché l’esecutato deve solo subire atti esecutivi e non compierli.
Verifica delle condizioni dell'azione
L'interesse ad agire è in re ipsa per il semplice fatto che esiste il titolo esecutivo attestante l'esistenza del diritto e quindi, implicitamente, anche dell'interesse ad agire in executivis. Legittimazione consiste nella corrispondenza fra i soggetti indicati nel titolo e quelli che pongono in essere o contro i quali è posta in essere l'esecuzione:
- Lato attivo: occorre che il rilascio del titolo esecutivo documentale, cioè la copia spedita in forma esecutiva, sia fatto esclusivamente a quel soggetto a favore del quale fu pronunciato il provvedimento (per i titoli giudiziali) o stipulata l'obbligazione (per i titoli stragiudiziali), ovvero a favore dei suoi successori (sia a titolo universale gli eredi; sia in virtù di successione a titolo particolare). In caso contrario si ha difetto di legittimazione attiva.
- Lato passivo: difetto di legittimazione ha luogo allorché l'esecuzione non è diretta contro chi è indicato come soggetto passivo nel titolo o contro i suoi eredi (esclusa ogni altra ipotesi che non sia quella della successione universale).
In tutte le ipotesi di mancanza di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione, occorre instaurare un procedimento incidentale di cognizione ai sensi dell'art. 615 (nel caso di mancanza di condizioni dell'azione) o ai sensi dell'art. 617 (nel caso di mancanza di un presupposto processuale), che viene definito con sentenza.
Presupposti del processo di esecuzione
L'azione esecutiva presuppone che l'accertamento del diritto sia stato fatto in sede di cognizione o anche stragiudizialmente. Tale accertamento deve essere consacrato in un documento che lo rappresenti senza incertezze di modo che l'organo esecutivo possa operare senza preoccupazioni. Art. 474 – titolo esecutivo, dal quale si deduce chi sia il creditore e chi il debitore, è l'atto dal quale risulta un diritto di credito; l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
- Liquido: cioè preciso nel suo ammontare, riguarda i crediti aventi ad oggetto somme pecuniarie e sta a significare che la somma deve essere esattamente specificata nel quantum, tale mancanza risolve nell'insussistenza stessa del titolo esecutivo (es. sentenza di condanna generica, la quale determina il credito solo nell’an e cioè nella sua sussistenza, non è titolo esecutivo e non consente quindi di per sé il ricorso all'esecuzione forzata).
- Certo: la cui esistenza, cioè, non è controversa, equivalente della liquidità per le obbligazioni diverse da quelle pecuniarie e cioè per gli obblighi di consegna o rilascio una determinata cosa (mobile o immobile) o per gli obblighi di fare e di non fare. L'oggetto dell'obbligo deve essere esattamente individuato, l'eventuale incertezza della prestazione, se assoluta impedisce anche qui l'esistenza del titolo esecutivo, mentre se è relativa essa può in certi casi essere superata attraverso il ricorso al giudice dell'esecuzione.
- Esigibile: il titolo esecutivo deve riferirsi a un diritto non sottoposto a termine o condizione, esistono tuttavia titoli esecutivi sottoposti a termine o condizione (es. sottoposto a cauzione, in tal caso, il titolo esecutivo non consente l'inizio dell'esecuzione forzata, finché la cauzione non è versata).
L'unico presupposto per l'esecuzione forzata è la presenza del titolo esecutivo. L'eventuale inesistenza del diritto non è in grado di impedirne l'inizio, ma può solo portare ad una caducazione successiva dell'esecuzione, attraverso le opposizioni. La mancanza di liquidità e di certezza impediscono l'esecuzione, ma solo perché si risolvano nell'inesistenza stessa del titolo esecutivo; la mancanza di esigibilità determina solo un'inefficacia temporanea del titolo esecutivo.
Titolo esecutivo sostanziale
Art. 474 – Titoli esecutivi
- Sentenze: (esclusivamente di condanna la quale è provvisoriamente esecutiva), i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (es. verbali di conciliazione). Titoli giudiziali: qualsiasi tipo di esecuzione forzata.
- Altri atti: ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: possono dare vita esclusivamente ai processi esecutivi connessi alla loro natura giuridica (ad es. il verbale di conciliazione può consentire ogni tipo di esecuzione forzata).
- Titoli esecutivi stragiudiziali: negozi di diritto privato, nn. 2 e 3 dell'art. 474 c.p.c. intervenuti fra le parti ed attestanti l'esistenza del diritto che, la legge considera particolarmente garantistici per l'inizio dell'esecuzione forzata, tanto da consentirgli di iniziare immediatamente il processo di esecuzione.
- Scritture private autenticate: relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (es. assegno bancario). Poiché i titoli di credito possono avere per oggetto esclusivamente obbligazioni pecuniarie, la loro efficacia esecutiva, come per le scritture private autenticate, è idonea a consentire l'inizio della sola espropriazione forzata.
- Atti pubblici: atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Possono dare luogo all'espropriazione forzata e all’esecuzione per consegna o rilascio (ma non quella per obblighi di fare e di non fare).
La previsione dell'art. 474 è legata al titolo esecutivo sostanziale, che è il provvedimento o l'atto che consente il ricorso all'esecuzione forzata e la cui mancanza può essere censurata solo con l'opposizione all'esecuzione art. 615, opposizione di merito con cui si contesta l'inesistenza dell'azione esecutiva, la quale non può esistere se non c'è il titolo esecutivo.
Spedizione in forma esecutiva e il titolo documentale
Art. 474 si occupa del titolo in senso sostanziale, ovvero del titolo come atto giuridico (cioè come provvedimento o come atto privato, idoneo a legittimare l'esecuzione forzata), tale atto, per potere essere utilizzato in concreto ai fini esecutivi, deve presentarsi nella forma di un documento che è quello che materialmente verrà consegnato all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione.
Mentre per le cambiali e gli altri titoli di credito il possessore può iniziare l’esecuzione, le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La funzione della formula esecutiva è quella di «coprire le spalle» all'ufficiale giudiziario che procederà, è sufficiente che l'ufficiale giudiziario controlli se sul titolo è stata apposta la formula esecutiva, in questo caso egli può agire senza alcuna responsabilità.
Nel caso di titoli giudiziali la formula esecutiva è rilasciata dal cancelliere, mentre nel caso degli atti pubblici di cui al n. 3 dell'art. 474, è rilasciata dal notaio o dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (ad es. dal segretario comunale).
Spedizione del titolo in forma esecutiva: nel caso il titolo esecutivo si trovi presso un pubblico depositario non si può utilizzare per l'esecuzione l'originale, che deve restare nel luogo di pubblico deposito, occorre farsi rilasciare dall'ufficio che lo ha in deposito una copia del titolo sulla quale deve essere impressa a cura dell'ufficio che la rilascia la dizione formula esecutiva. Non può spedirsi senza giusto motivo, più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Il cancelliere, il notaio o il pubblico ufficiale che violano la norma, mettendo in circolazione più copie esecutive fuori dal caso del rilascio autorizzato sono passibili di una pena pecuniaria.
I vizi afferenti al titolo documentale (ad es. mancanza della formula esecutiva, sua imperfetta apposizione, ecc.) non possono essere contestati con l'opposizione all'esecuzione, ma con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 nel termine di 20 giorni (mentre l'opposizione all'esecuzione è senza termine).
Nel caso che il titolo esecutivo sia costituito da uno degli atti privati (scritture private o cambiali) di cui al n. 2 dell'art. 474, non c'è bisogno del rilascio di una copia, perché l'atto è già in mano all'istante nella sua materialità. Costui potrà utilizzare il titolo stragiudiziale, diversamente da quelli di cui ai n. 1 e 3, l’originale, non si notifica alla controparte assieme all'atto di precetto, ma si trascrive direttamente su quest'ultimo.
Successione nel titolo esecutivo
Dal lato attivo: il titolo può essere spedito oltre che alla parte anche ai suoi successori:
- Titolo universale: a cioè degli eredi, i quali potranno utilizzare ai fini esecutivi il titolo del cuius, senza bisogno di procurarsene uno nuovo a loro nome.
- Titolo particolare: quanto l successore che chiede il rilascio del titolo particolare.
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