DIRITTO PROCESSUALE CIVILE. VOLUME SECONDO.
IL PROCESSO DI COGNIZIONE E LE IMPUGNAZIONI.
PARTE PRIMA. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO.
CAPITOLO I. L’INTRODUZIONE DELLA CAUSA.
Caratteri generali del processo di cognizione di primo grado. L’atto di citazione.
1) Art. 163 cpc
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di
appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio
o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con
l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei
termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168bis, con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il
quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
Il processo di cognizione è disciplinato dal libro secondo del codice: ha per oggetto il dictum del giudice sulla
fondatezza o meno del diritto che si fa valere con la domanda giudiziale, la cui pronuncia ha sempre e comunque
alla base un contenuto essenziale costituito dall’accertamento (art.2909 cc).
Lo svolgimento del processo ordinaria si articola in tre momenti: l’introduzione, l’istruzione e la decisione.
Il processo di cognizione, in primo grado si introduce con l’atto di citazione a comparire ad udienza fissa. Si tratta di
direttamente dalla parte che vi inserisce, oltre alle sue difese, anche l’indicazione dell’organo
un atto redatto
giudiziario di fronte al quale comparire, la data dell’udienza di comparizione. I requisiti dell’atto di citazione sono
dall’art. 163
fissati e hanno il duplice scopo di evocare un soggetto di fronte al giudice (vocatio in ius), e nel
rendergli note le ragioni per le quali lo si convoca (edictio actionis).
all’edictio actionis
Attengono alla Attengono i seguenti requisiti.
vocatio in ius i
seguenti requisiti
L’indicazione la determinazione della cosa oggetto della domanda → il petitum
Punto 3)
dell’udienza di (immediato o mediato).
comparizione (punto l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituendi le ragioni
7), con espresso Punto 4)
della domanda → causa petendi? No perché anche la causa petendi è da
invito al convenuto a
costituirsi in giudizio ricomprendersi al punto n.3) infatti, ↓
almeno 20 gg. Prima
dell’udienza (oppure
10 gg per Art. 164 comma 4 prevede la nullità della citazione sia in caso di omissione, sia
l’abbreviazione dei in caso di assoluta incertezza del punto n.3)
termini) (punto 1). Per il legislatore il punto n. 4) si riferisce alle c.d. allegazioni, cioè
all’esposizione della vicenda storica della causa, costituita dall’indicazione
Inoltre come delle modalità di tempo, luogo e azione. Prima del ’90 la mancanza di tale
requisito si inserisce
in tale categoria indicazione non era sanzionata con la nullità.
l’indicazione La riforma del ’90 ha introdotto le
anche preclusioni, in base alle quali il convenuto
delle parti (punto 2). deve proporre in prima battuta le proprie eccezioni a pena di decadenza, è
divenuto essenziale che l’attore indichi fin dall’inizio necessariamente tutte i
In questo caso
l’indicazione deve fatti costituenti la vicenda storica della causa. Pertanto ne consegue che la
essere precisa: nullità per omessa indicazione dei fatti di causa (164 4°co) è stata proposta
1
specificando la come conseguenza della creazione di un processo con preclusioni. Pertanto
residenza dell’attore l’omissione di cui al punto 4) del 163 causa la nullità dell’atto introduttivo solo
quando riguarda l’omissione di fatti, ma non
e la residenza, il quella degli elementi di diritto che
domicilio o la nulla hanno a che fare con il rispetto delle preclusioni.
dimora del riguarda l’indicazione dell’atto di citazione delle prove a supporto
convenuto. È poi Punto 5)
opportuno inserire le della domanda (mezzi di prova e documenti). al 164 non sono previste nullità o
decadenze per l’omessa indicazione delle prove.
generalità delle parti.
Se le parti sono una Con il nuovo art. 183 riformato nel 2005 i mezzi di prova deducibili nel corso
persona giuridica, del giudizio possono essere a fortiori.
un’associazione non è imposta nell’atto di citazione, l’indicazione del nome del
Punto 6)
riconosciuta o un procuratore e della procura alle liti (sempre necessario tranne che per le cause
dal gdp di valore inferiore a € 1.100,00 per cui la parte può stare in giudizio
comitato, la citazione
deve indicare la anche personalmente)
denominazione con
l’indicazione ha introdotto l’obbligo per l’attore di indicare nell’atto di
Art. 4 d.l. 193/2009)
dell’organo che lo citazione il proprio codice fiscale e quello del convenuto.
rappresenta in Il difensore e la parte dovranno poi sottoscrivere l’atto e notificarlo al
giudizio. convenuto. → è dalla notifica della citazione che si determina la pendenza della
lite.
2) I termini a comparire. La notificazione della citazione.
Per il codice fra la data della notificazione della citazione e la data dell’udienza di comparizione, deve esserci un
termine minimo ritenuto congruo per assicurare il diritto di difesa della controparte.
90 giorni se il luogo della notifica è in Italia, o di 150 giorni se si trova all’estero.
Tale termine di comparizione è di
Tali termini sono liberi (non si calcolano né il dies a quo, né il dies a quem).
a) È possibile abbreviare i termini, nelle cause che richiedono pronta spedizione, mediante istanza al presidente del
tribunale, che se ritiene fondati i motivi di urgenza può abbreviare fino alla metà dei termini di comparizione. Ci
sono casi poi di abbreviazione ex lege come per il decreto ingiuntivo in cui i termini sono ridotti della metà.
È possibili chiedere l’abbreviazione del termine eccedente, su richiesta del convenuto allorché il termine a
b) comparire fissato dall’attore sia eccessivamente lungo. Il convenuto, costituendosi prima del termine minimo, può
che l’udienza venga fissata con congruo anticipo, sempre nel rispetto del
chiedere al presidente del Tribunale
termine minimo. Il presidente provvede con decreto.
3) La nullità della citazione.
La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se
manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità [157 c.p.c.] della citazione ai sensi del primo comma, ne
dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto [166-171 c.p.c.] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui
al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento
previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (1).
La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero
se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo (2).
Il giudice, rilevata la nullità (3) ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o,
se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda (4). Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti
anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione (5).
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma (6) dell'articolo 183 e si applica
l'articolo 167.
Disciplinata dall’art. 164 del codice, con riferimento ai soli vizi formali di essa.
Esistono due tipi di vizi: Vizi dell’edictio
Vizi della vocatio in ius actionis.
Viene stabilita la nullità dell’atto qualora sia È prevista la nullità della citazione se è omesso o
omesso o sia assolutamente incerto alcuno dei risulta assolutamente incerto il requisito di cui al
dell’art. 163. n.3 o se manca l’indicazione dei
requisiti di cui ai punti 1-2-7 fatti di cui al
2
punto n. 4 dell’art. 163.
La nullità si verifica anche se è assegnato un
termine a comparire inferiore a quelli indicati Anche in tali casi è prevista la sanatoria, la quale
dall’art. 163 bis. funziona così:
La legge prevede una possibile sanatoria, che può - Se il convenuto non si costituisce, attraverso la
realizzarsi in due modi diversi: rinnovazione della citazione.
Con l’ordine di rinnovazione della citazione, nel
1) - Se il convenuto si è costituito ed eccepisce la
l’avvenuta costituzione e con
caso in cui il convenuto non si sia costituito in nullità, attraverso
l’integrazione della domanda da parte dell’attore,
giudizio.
2) A seguito di costituzione del convenuto se questa con un ulteriore atto (es. memoria) depositato in
ha avuto luogo. → se nullità per termine inferiore, cancelleria. Ciò comporta comunque lo
il giudice deve fissare una nuova udienza di spostamento della prima udienza con
un’automatica remissione in termini del
comparizione.
Entrambe le sanatorie operano ex tunc, quindi convenuto.
retroagiscono alla data di notifica dell’atto Queste sanatorie operano ex nunc (dal momento
originario. della rinnovazione o integrazione).
È possibile rilevare ulteriori vizi:
Se l’attore non ottempera ai provvedimenti impartiti dal giudice per la sanatoria della citazione. Il problema è risolto
- dell’ordine di rinnovazione della citazione conseguente ad un vizio della
solo per l’ipotesi Vocatio in ius per cui il
mancato rispetto dell’ordine comporta l’estinzione del processo. La stessa sanzione vale anche per il caso di
mancata rinnovazione dell’atto di citazione per le nullità di cui all’art. 164 5°co (edictio Nulla dice l’art.
actionis).
164 per le ipotesi di inottemperanza all’ordine di integrazione della domanda. → anche in tal caso si ritiene giusto
pensare all’estinzione del processo. L’estinzione del processo viene dichiarata d’ufficio o comunque anche su
eccezione della parte se si costituisce.
Nulla viene stabilito dall’art.164 circa i vizi formali dell’atto o circa i vizi extraformali. Quindi ci si rifà ai principi
- che nell’ipotesi
generali, ex art. 156 di vizi di forma non previsti espressamente dalla legge a pena di nullità si
stabilisce che questa si verifichi ugualmente quando il requisito è indispensabile al raggiungimento dello scopo
dell’atto. Per i requisiti extraformali come ad esempio la sottoscrizione dell’atto, la nullità vale solo se il vizio
concerne l’originale dell’atto e non anche la copia. Questi due tipi di vizi non sono suscettibili di sanatoria.
4) La comparsa di risposta. disciplinata all’art. 167.
Di fronte alla citazione avversaria, il convenuto si difende con la comparsa di risposta
Art. 167.
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento
della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata
la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.
Il convenuto deve indicare tutte le proprie difese, i mezzi di prova di cui intende avvalersi e le conclusioni che si
chiedono al giudice.
Con l’introduzione delle preclusioni, il convenuto deve ottemperare ad una serie di prescrizioni che rientrano
nell’ottica del dovere di chiarire immediatamente la propria posizione.
prendere subito posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda → è un
Al convenuto è imposto di
onere, infatti l’eventuale mancanza non è sanzionata (mentre per l’attore è un obbligo).
I veri e propri obblighi del convenuto sono quelli imposti dal 2° e 3° comma del 167:
a) Proposizione di eventuali domande riconvenzionali,
Proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio,
b)
c) La dichiarazioni di voler chiamare in causa eventuali terzi.
L’inottemperanza a tali disposizioni comporta la decadenza del convenuto dal potere di espletare tali attività. Per
evitare la decadenza non è sufficiente che le domande riconvenzionali, le eccezioni o la chiamata in causa siano
effettuate nella comparsa di risposta, ma occorre che il convenuto si costituisca in giudizio con il predetto atto
almeno 20 giorni prima dall’udienza di comparizione (o 10 giorni in caso di abbreviazione dei termini). 3
Anche il convenuto ha l’obbligo di indicare nella comparsa di risposta il codice fiscale, il numero di fax/indirizzo
comunicazioni di cancelleria. Anche in tal caso l’omissione non comporta alcuna nullità,
pec del procuratore, per le
e il cancelliere provvederà alle notificazioni ai sensi dell’art.170.
è prevista l’eventuale nullità della stessa e il
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, regime della relativa
sanatoria. La nullità è prevista solo in relazione all’edictio actionis e ha luogo quando è omesso o risulta
assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda, con l’effetto anche qui che la sanatoria si produce ex nunc.
Per quanto riguarda la chiamata in causa di terzi: non basta dichiarare di voler chiamare in causa un terzo, ma
occorre anche chiedere espressamente al giudice istruttore nella comparsa di risposta lo spostamento della prima
udienza, allo scopo di consentire al convenuto la citazione del terzo. Allo spostamento il giudice provvede entro 5
giorni dalla richiesta. Dopodiché il convenuto effettuerà la chiamata in giudizio del terzo per la nuova udienza con
atto di citazione e nel rispetto dei termini per comparire. La chiamata in giudizio di un terzo non è libera, ma è
vincolata all’autorizzazione del giudice (Cass. SS.UU. n.4309/2010).
5) La costituzione in giudizio delle parti.
La notifica della citazione e la redazione della comparsa di risposta sono attività che radicano il contraddittorio tra le
parti. Per effetto della notifica della citazione si determina la pendenza della lite, ma ciò non p sufficiente a rendere
noto all’ufficio giudiziario la sua esistenza, pertanto serve un atto formale idoneo ad instaurare un rapporto anche
col giudice. Tale atto è la costituzione in giudizio.
essere fatta dall’attore entro 10 giorni dalla notifica della citazione (o 5 in cado di abbreviazione dei
a) Art. 165 deve
termini) e si effettua depositando in cancelleria il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo. Alla costituzione
dell’attore deve seguire la costituzione del convenuto ex art. 166, e ciò avverrà attraverso il deposito del suo
fascicolo di parte in cancelleria (no nota di iscrizione a ruolo). La costituzione del convenuto può avvenire fino alla
prima udienza, ma se vuole proporre domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto o chiamate in causa di
terzi, la costituzione deve avvenire almeno 20 giorni prima dell’udienza (10 in caso di abbreviazione dei termini),
venendosi a verificare a suo carico la decadenza dalla possibilit&agra
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