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MONOCRATICA.
1) Caratteri generali. L’art.
Tale tipo di procedimento costituisce oggi la regola, essendo divenuta la collegialità del tutto eccezionale.
281 bis afferma che nel procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica si seguono le norme
previste per il procedimento in sede collegiale, ove non derogate da quelle del capo III bis.
2) Poteri istruttori. d’ufficio
Al Tribunale in composizione monocratica p attribuito dal 281 ter il potere di disporre della prova
testimoniale, formulandone i relativi capitoli. Esistono limiti fondamentali:
A) Il potere può essere esercitato solo ove il nome dei soggetti da interrogare non risulti dagli atti delle parti,
B) Possono essere oggetto della prova testimoniale solo i fatti allegati delle parti, dovendosi escludere nel modo
più assoluto che attraverso la prova testimoniale d’ufficio il giudice possa inserire nel processo fatti nuovi,
C) Il modo di formulazione della prova da parte del giudice deve essere specifico e va esercitato attraverso la
precisa indicazione dei capitoli di prova.
Dopo la riforma del 2005, viene superato il problema temporale di questo potere del giudice: ora può essere
dalle parti: l’ordinanza è dunque
esercitato con la stessa ordinanza con cui egli ammette le prove dedotte
successiva alla chiusura delle barriere istruttorie stabilite per queste ultime.
3) La decisione della causa.
Dinnanzi al tribunale monocratico la decisione della causa può essere di tre tipi:
A) Decisione a seguito di trattazione scritta (art. 281 quinquies): è analogo a quello previsto per il tribunale
collegiale, consiste nella decisione a seguito dello scambio di comparse conclusionali e delle memorie di
replica nei termini di 60 e 30 giorni ex art. 190. In questo caso non è ammessa la possibilità di discutere la
causa e la sentenza è depositata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di
replica.
B) Decisione a seguito di trattazione mista (art. 281 quinquies secondo comma): è vincolata alla richiesta
anche di una sola parte. Si sviluppa nel deposito delle sole comparse conclusionali a norma del 190 e nella
discussione della causa in un’udienza fissata dal giudice per una data che non superi il termine di 30 giorni
dalla scadenza di quello previsto per il deposito delle comparse conclusionali. Il codice non stabilisce
quando debba essere fatta la richiesta per la trattazione mista, anche se si ritiene vada fatta all’udienza di
conclusioni. ad essa il giudice può ricorrere d’ufficio in
c) Decisione a seguito di trattazione orale (art. 281 sexies):
alternativa alle ipotesi di cui sopra. In tal caso non si fa luogo neppure al deposito delle comparse
conclusionali. C’è la sola discussione nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni. La parte, se non
può opporsi alla scelta del giudice, può chiedere che la discussione sia rinviata ad un’udienza successiva.
Dopo la discussione il giudice dà lettura del dispositivo della sentenza e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione (motivazione). La sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice dal verbale di udienza che la contiene ed è immediatamente depositata in
cancelleria. 43
CAPITOLO VII. IL PROCEDIMENTO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE.
1) Considerazioni generali.
È una disciplina carente di normativa organica che regoli la procedura, per cui abbastanza problematica. L’art.
311 funge da norma di rinvio e afferma che per tutto ciò che non è espressamente previsto, per il procedimento
innanzi al GDP si utilizzano le norme relative al giudizio di fronte al tribunale monocratico in quanto
applicabili.
L’introduzione del giudizio. Domanda scritta e domanda verbale.
2) La domanda introduttiva è prevista al 316. La domanda può essere di due tipi: è scritta se si propone con atto
di citazione a comparire ad udienza fissa, è domanda verbale, se viene esposta oralmente al GDP, che la
raccoglie nel processo verbale che è notificato all’avversario con citazione a comparire a udienza fissa. La
è libera, anche se in certi casi la legge prescrive l’utilizzo dell’ulteriore forma del ricorso
scelta tra le due
(ricorso per sanzioni amministrative, opposizione al verbale accertamento violazione C.D.S., opposizione alle
sanzioni amministrative in materia di stupefacenti).
La domanda verbale oltretutto pone una serie di problematiche, quali la possibilità di un intervento correttivo
del giudice nella domanda, non è chiaro se debba essere presente o meno un difensore, non è chiaro se vocatio
in ius e editio actionis siano incorporate o meno.
3) La domanda e il suo contenuto.
L’art. 318 prevede che la domanda introduttiva debba contenere l’indicazione del giudice e delle parti,
l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto (contenuto più semplificato rispetto al 163), ma tuttavia deve
l’editio
avere un livello di completezza tale da poter individuare esattamente quali siano la vocatio in ius e
La domanda introduttiva dovrà recare l’indicazione del termine di comparizione di fronte al giudice
actionis. al 163). L’atto deve contenere ovviamente anche l’indicazione delle conclusioni, pena la
(ridotti a metà rispetto
nullità dello stesso a causa dell’impossibilità di individuare l’oggetto della richiesta.
- Il mancato riferimento del 318 agli elementi di diritto, comporta che ove la domanda introduttiva ne sia
priva, non si determina alcuna nullità della medesima. È sufficiente che venga esattamente individuato
di cui si chiede la tutela, per cui la nullità dell’atto introduttivo si avrà solo se manca
il diritto
l’indicazione del fatto costitutivo del diritto stesso, ma non se manca l’indicazione degli altri fatti
costituendi semplici allegazioni.
Il mancato rifermento dell’art. 318 all’indicazione delle prove, non determina un problema, in quanto il
- procedimento innanzi al GDP consente la deduzione delle prove direttamente in udienza senza fare
menzione del fatto che tali prove debbano essere nuove (a seguito di pronuncia della corte
costituzionale, la domanda deve contenere l’indicazione della scrittura privata che si offre in
comunicazione).
L’atto introduttivo va sottoscritto dal difensore, tranne nel solo caso di cui all’art.82 primo comma
- (cause di importo inferiore a 1.100 €) per cui la parte può difendersi personalmente.
Relativamente ai possibili vizi dell’atto introduttivo, si applicano le sanatorie previste dal 164, a meno
- che non sia un vizio dell’editio actionis nel caso di domanda verbale per cui non è possibile la
rinnovazione della citazione o l’integrazione della domanda: è possibile sanarlo con un atto di
rinnovazione o di integrazione nel quale va trasfuso l’intero contenuto del verbale e le eventuali
necessarie integrazioni.
4) La posizione del convenuto.
La normativa nulla dice relativamente all’atto con cui deve costituirsi il convenuto: pertanto si ritiene che
quest’ultimo possa costituirsi con comparsa di risposta.
5) La costituzione delle parti.
In virtù della speciale previsione di cui al 319, è consentita la costituzione di entrambe le parti, oltreché in
cancelleria, anche direttamente in udienza. La costituzione in cancelleria è opportuna per l’attore, al fine di
tempo del fascicolo d’ufficio. Non vi è alcun onere di
consentire al cancelliere la formazione per
predisposizione dei fascicoli di parte, ma è buona regola quella per cui entrambi i contendenti predispongano il
proprio fascicolo. La mancata costituzione in udienza determina la contumacia della parte e rende applicabili le
disposizioni di cui al 290 e ss. Se nessuna delle due parti si costituisce all’udienza, si applicherà il 171 per cui
il processo resta quiescente per un anno, salvo riassunzione. 44
6) La chiamata in causa dei terzi.
In questo caso non sono applicabili il 166-269, in quanto nel processo innanzi al GDP non vige la disciplina
delle preclusioni. Con sent. Cass. N. 4309/2010 ha previsto che in tale procedimento sia necessario richiedere
l’autorizzazione del giudice per la chiamata del convenuto, equiparando la chiamata di parte del convenuto, da
quella dell’attore.
7) La trattazione.
La trattazione innanzi al GDP è disciplinata dall’art. 320, che però è estremamente sommaria, e quindi
determina alcune problematiche:
l’interrogatori libero delle parti e il tentativo di conciliazione.
- Sono previsti come obbligatori
- Ove non riesca la conciliazione, si passa alla trattazione della causa, con possibilità per le parti di precisare
→
definitivamente i fatti e di dedurre i mezzi di prova. sia le deduzioni di merito sia quelle istruttorie devono
essere proposte in prima udienza. Non è consentita un’appendice scritta della causa, ma unicamente il rinvio ad
un’udienza successiva per una sola volta, se in conseguenza delle attività svolte in prima udienza sia necessario
effettuare ulteriori produzioni e richieste di prova. Ciò non è esaustivo in quanto:
Occorre valutare se la precisazione dei fatti di cui al 320 3° comma sia cosa analoga o meno
alla precisazione o modificazione della domanda di cui al 183. Alle parti non può essere
negato di precisare o modificare domande, eccezioni o conclusioni, purché ciò avvenga nella
stessa udienza prevista dall’art.320.
Se c’è l’esercizio dello ius poenitendi in prima udienza, all’udienza di cui al 320 4° comma
sarà possibile non solo la deduzione dei mezzi di prova, ma anche la possibilità di replicare.
In sostanza, il sistema di cui al 320 fa emergere che le deduzioni di merito debbano essere dedotte solo in
all’udienza successiva. Tale sistema va visto con elasticità
prima udienza, mentre quelle istruttorie anche
consentendo la possibilità di repliche sul merito anche in seconda udienza, assieme all’integrazione del
materiale istruttorio.
8) La querela di falso.
L’art. 225 prevede che se la necessità della querela di falso emerge in sede di GDP, questo non possa giudicare
sulla querela, ma debba rimettere le parti al tribunale, sospendendo il giudizio in corso.
La sospensione obbligatoria, non può essere disposta automaticamente, ma suppone una valutazione della
nella causa in corso e poi la risposta positiva all’interpello previsto
rilevanza del documento impugnato
dall’art.222 che va fatto innanzi al GDP. Il GDP ha poi la facoltà di sospensione parziale del procedimento. Il
giudice può disporre la sospensione dello stesso limitatamente alle domande per le qual