DIRITTO PROCESSUALE CIVILE- VOLUME PRIMO- DISPOSIZIONI GENERALI.
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A G F R G E
UTORE IAN RANCO ICCI IAPPICHELLI DITORE
CAPITOLO I PROCESSO E GIURISDIZIONE
1) Il diritto processuale civile. Il processo.
Qual è lo scopo dell’ordinamento giudiziario? Diverse definizioni fornite dalla dottrina, può essere intesa
superficialmente come quell’attività dello stato che mira all’attuazione della legge, che ha per oggetto la tutela del
diritto soggettivo leso, che si occupa della composizione delle liti, che è diretta applicazione delle sanzioni.
L’attività giurisdizionale.
2) Per alcuni autori la giurisdizione va individuata da un punto di vista soggettivo, tramite il dettato dell’art. 102 Cost. in
base al quale l’attività giurisdizionale non può connotarsi se non attraverso l’attività del giudice, anche se (pensando ad
esempio al ruolo della volontaria giurisdizione), la presenza del giudice non può considerarsi come condizione
sufficiente per l’esistenza di tale funzione.
È necessario dunque cogliere l’essenza della giurisdizione sulla base di un profilo oggettivo.
Connotato essenziale dell’attività giurisdizionale. Il giudice come “terzo”.
3) Il carattere fondamentale ed esclusivo della giurisdizione è quello della “terzietà” del giudice rispetto agli interessi in
conflitto (concetto diverso da quello di imparzialità che contrassegna le altre funzioni dello Stato).
caratteristica propria di tutti i pubblici funzionari. Significato di agire nell’interesse generale
- Imparzialità: privato. Previsto dall’art. 97 Cost. ≠
dello Stato (pubblico interesse) e non per un interesse
- Terzietà: Lo stato- giudice non agisce come portatore di un proprio interesse ma in posizione estranea al
rapporto. Ciò capita anche qualora lo Stato stesso sia coinvolto come persona giuridica. Significa agire al di
sopra di ogni interesse, sia privato che pubblico, che sia dedotto in giudizio.
La reazione contro i provvedimenti giurisdizionali non si propongono contro lo Stato-Giudice, ma allo Stato-Giudice.
La terzietà dell’organo distingue il termine di processo da quello del semplice procedimento (ad es. amministrativo/
legislativo).
IL CONTRADDITTORIO: è la struttura dialettica del procedimento (sinonimo di processo). Strettamente collegato
all’art. che ricollega l’azione in giudizio, al principio della
24 Cost difesa, i quali diventano il contrassegno del
fenomeno processuale. Ciò acquista ancora più valore alla luce del riformato art. 111 Cost il quale al 2° comma impone
che ogni processo debba necessariamente svolgersi nel “contraddittorio” tra le parti, stabilendo equivalenza tra i due
concetti. Tale norma indica il contraddittorio come un “presupposto” del giusto processo.
In sostanza il contraddittorio viene inteso come il carattere essenziale del processo, o meglio del giusto processo, senza
tuttavia identificarsi con esso in quanto dalla lettura della norma si evince implicitamente come il nostro sistema
preveda anche processi in cui il contraddittorio non sussiste o è fortemente attuato (ad es. nei procedimenti in camera di
consiglio).
4) Attività giurisdizionale ed attività processuale.
Equivalenza tra il concetto di processo e di giurisdizione.
Attività processuale ha invece una valenza più ampia rispetto all’attività giurisdizionale, ciò significa che può esserci
un’attività processuale, ossia resa da un soggetto terzo anche al di fuori della giurisdizione vera e propria, così come
accade per l’arbitrato, dove viene esplicata l’attività processuale senza che la decisione provenga da un organo dello
stato. indipendenza dell’organo
Il processo giurisdizionale ovviamente offre garanzie maggiori, soprattutto in termini di
si realizza con la previsione di un organo di autogoverno dell’ordine giudiziario, il CSM,
giudicante (l’indipendenza
che è completamente autonomo rispetto agli altri poteri statuali). 1
L’inamovibilità è poi un’ulteriore garanzia tipica di questa funzione statale volta ad impedire che il
dei magistrati
giudice possa essere soggetto a pressioni esterne atte a snaturare l’imparzialità delle sue decisioni.
I giudici sono tra loro distinti per diversità di funzioni, e non per diversità di potere, escludendo pericoli di
subordinazione gerarchica.
La legge inoltre, prevede degli strumenti volti a garantire l’indipendenza del giudice, quali:
- L’astensione che consente al giudice di declinare dal decidere ogniqualvolta si accorga che la propria
art. 36 c.p.p.). →
pronuncia potrebbe non essere perfettamente obiettiva, (art. 51 c.p.c.- per essere efficace
va dichiarata dal giudice aveva l’obbligo di astenersi
- La ricusazione, che può essere richiesta dalle parti ogni volta in cui il giudice
e non l’ha fatto (art.52 c.p.c.- →prevede
art. 37 c.p.p.) un controllo da parte di un altro giudice, che valuta
il fondamento della richiesta.
Qualora l’attività processuale sia esercitata da soggetti privati, le garanzie di terzietà sono notevolmente ridotte, essendo
previste dalla sola legge ordinaria e non essendo previste garanzie costituzionali.
PROCESSO: quel complesso di atti fra loro collegati in funzione di un risultato finale dato dalla tutela di un bene della
vita, posti in essere da un soggetto terzo rispetto alle posizioni delle parti.
5) Il processo civile. La tutela dei diritti soggettivi.
Il processo civile ha per oggetto la tutela dei diritti soggettivi, ossia le utilità sostanziali dei privati che hanno
caratteristica di consentire una tutela immediata e diretta da parte del loro titolare, non appena se ne verifica la
lesione. (es. diritto del creditore di rivolgersi al giudice per ottenere la condanna al pagamento del debitore
inadempiente) ≠
un’utilità sostanziale la cui tutela non è possibile per il semplice fatto della sua lesione, ma solo
Interesse legittimo:
quando questa violi nel contempo anche un interesse generale della collettività. (es. Tizio chiede concessione
può rivolgersi all’organo di tutela dell’interesse legittimo, ovvero il
edilizia, che viene negata dal sindaco
tribunale amministrativo, solo qualora dimostri che tale diniego, oltre a recargli un danno, è avvenuto in
violazione di un precetto normativo di ordine pubblico).
6) (Segue) La tutela degli status.
Il processo civile non si esaurisce con la tutela dei diritti soggettivi, ma ricorre anche in quella degli status
(familiae-civitatis) che rappresentano situazioni diverse dal diritto soggettivo poiché la loro tutela non implica
necessariamente la lesione di una posizione sostanziale del privato (ad es. in caso di divorzio).
Analogamente, se un soggetto propone al giudice un’azione per il reclamo della legittimità, ci si trova innanzi
ad una richiesta dell’accertamento di uno status.
che chi agisca per ottenere l’accertamento di uno status agisca anche per ottenere la tutela di
Può poi capitare
uno o più diritti soggettivi.
7) La tesi della strumentalità del diritto processuale.
Per alcuni il diritto sostanziale ha ragione d’esistere in sé e per sé, in quanto può esplicarsi anche senza
giurisdizione, che si presenterebbe come realtà primaria; mentre il diritto processuale potrebbe intervenire solo
quando il diritto sostanziale viene violato, per eliminare tale violazione e reintegrare il diritto leso (avrebbe
dunque una funzione strumentale).
Tuttavia, analizzando la funzione giurisdizionale è necessario ritenere che le norme processuali costituiscono
un ordinamento esso stesso primario, indispensabile per l’esistenza del diritto, in quanto i diritti lesi,
rimarrebbero tali senza la funzione giurisdizionale. 2
8) Gli altri processi. A) il processo amministrativo. B) il processo tributario. C) il processo penale.
a) Il processo amministrativo.
Nei casi in cui si verifica una violazione di un’unità sostanziale e nel caso in cui tale violazione offenda anche
il più generale interesse alla collettività, tale violazione avviene a causa della presenza di un provvedimento
amministrativo, che riguarda principalmente:
Gli interessi legittimi: trasformando un’utilità
- di mero fatto in utilità giuridicamente protetta e,
- I diritti affievoliti: degradando il contenuto di un diritto soggettivo.
Entrambe le situazioni vengono contrassegnate con il termine interesse legittimo: situazione sostanziale la
cui tutela immediata e diretta è impedita dalla presenza di un provvedimento amministrativo che incide su
di esso. Requisiti: deve essere sempre presente un provvedimento amministrativo che incide sull’utilità
l’impugnazione del provvedimento
privata, per cui la tutela in questi casi si effettua solo attraverso
amministrativo.
L’interesse legittimo non è presente naturalmente nel sistema, ma è una realtà che sorge sempre e solo per
effetto di un atto della pubblica amministrazione→ non sussiste nei rapporti tra privati.
quell’utilità sostanziale
DEFINIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO: non piena, che non può essere
automaticamente tutelata giudiziariamente per effetto della semplice lesione, ma solo dimostrando che
l’operato dei pubblici poteri ha violato anche una disposizione normativa a tutela della collettività.
L’applicazione del processo amministrativo non si esaurisce nella tutela dell’interesse legittimo, ma in
certi casi limitati può riguardare veri e propri diritti soggettivi che scaturiscano da un rapporto con la p.a.
che ha agito imponendosi di diritto (ad es. rapporto di pubblico impiego come fonte di diritti del
dipendente). Tale situazione si connota come giurisdizione esclusiva, già vista da quella che ha luogo dalla
giurisdizione di legittimità. Tale ambito è stato ridotto dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 che ha devoluto al
giudice ordinario tutte le controversie legate al pubblico impiego.
Con l’emanazione del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) si è notevolmente attenuata la
differenza tra giurisdizione di legittimità ed esclusiva, in quanto ha esteso anche alla prima i poteri del
giudice alla condanna al risarcimento del danno e alla reintegrazione in forma specifica.
Difetto di giurisdizione: qualora venga proposta innanzi agli organi ordinari una controversia che andava
proposta innanzi alla giustizia amministrativa.
Previsto dall’art. che impone al giudice di rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del processo il
37 c.p.c.
difetto di giurisdizione dei giudici ordinari nei confronti di giudici speciali. In tal modo il processo civile si
fase preliminare, senza scendere nell’esame di merito. (Può avvenire anche in caso contrario →
fermerà in
art. 11 Cod. proc. Amm.).
Esistono poi ipotesi in cui la p.a. possa essere convenuta innanzi al giudice ordinario:
Aa) in caso di violazione della posizione di un privato, che viene pregiudicata da un atto compiuto da organi
pubblici come soggetti privati, cioè non nell’ambito della loro attività di imperio ma in quella di normale
attività di diritto privato (ad es. la p.a. come conduttrice di un immobile locato).
Ab) quando la p.a. violi la posizione di un cittadino senza che la sua azione sia sorretta da un normale
provvedimento amministrativo (ad es. se gli operai di un comune danneggiano un privato nel corso di
lavori).
b) Il processo tributario.
del sistema tributario degli anni ’70 le cause in materia di imposte sono state devolute alla
Con la riforma
cognizione di organi specifici: le commissioni tributarie. (Ora regolate dal d.lgs. 31 dicembre 1992 n.
546).
il processo tributario non rientra all’interno del
Ba) processo amministrativo, nonostante si impugni
generalmente un provvedimento della p.a.: il provvedimento fiscale. All’interno del processo tributario
non si fanno valere interessi legittimi, ma veri e propri diritti soggettivi.
si abbandona la dizione di “contenzioso tributario”, con la voce “processo
Bb) con il d.lgs. 546/1992
tributario”, in quanto il nuovo sistema è informato a tutta una serie di garanzie che attribuiscono al
processo un carattere giurisdizionale, come si evince dal richiamo alla normativa del processo civile. 3
è prevista una residuale permanenza dell’autorità giudiziaria ordinaria sulle controverse tributarie non
Bc)
espressamente attribuite dall’art. 2 dlgs.546/1992, alla competenza specifica delle commissioni.
c) Il processo penale.
Presenta caratteristiche totalmente diverse da quelle viste finora, in quanto non tutela né diritti soggettivi,
né interessi legittimi, ma ha il solo scopo di accertate una situazione oggettiva, ossia il fatto che la legge
qualifica espressamente come reato.
È un processo di accertamento, in quanto è volto a verificare se l’evento si è o meno prodotto, la cui
evoluzione si esplica con la condanna.
L’azione penale è astratta: il p.m. chiede la condanna → non è soccombente nel caso in cui l’imputato
venga prosciolto in quanto l’azione penale non è volta a condannare, ma ad accertare l’esecuzione
(infatti
penale non è un fenomeno giurisdizionale, in quanto l’interesse dello stato si esaurisce con
l’accertamento).
Il reato provoca conseguenze dannose nel campo civile, che impongono il risarcimento alla parte lese. Per
ragioni di economia processuale, e per evitare un conflitto tra giudicati, il diritto prevede che le pretese
risarcitorie dei danneggiati possano essere fatte valere nel procedimento penale tramite la costituzione di
parte civile (artt. 74/75 c.p.p.). il danneggiato tuttavia, può scegliere di esperire la tutela del risarcimento
è stato eliminato l’obbligo di sospensione del
in separata sede civile, in quanto con la riforma del 1998
procedimento civile in attesa dell’esito del giudizio penale.
9) La giurisdizione volontaria.
Sul piano formale la giurisdizione volontaria si contrappone con quella contenziosa, in quanto, a differenza di
che viene usata per individuare particolari situazioni in cui l’intervento del giudice si esplica per
quest’ultima
dirimere controversie o conflitti di diritti soggettivi, la giurisdizione volontaria serve a soddisfare posizioni
giuridiche non conflittuali (ad es. nomina del curatore dello scomparso, dichiarazione di assenza, morte
presunta ecc...).
Per la dottrina può essere definita come quella giurisdizione a cui sono ascrivibili quegli interventi del giudice
che non siano diretti alla tutela dei diritti soggettivi e degli status. → emessi
I provvedimenti di giurisdizione volontaria non producono mai situazioni definitive. rebus sic
stantibus (stando così le cose trad.)
Si caratterizza per la possibilità di superare la regola di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
10) I processi a contenuto oggettivo.
Individuati dalla dottrina come quei processi in cui il loro oggetto non è quello di decidere in materia di diritti,
ma di accertare i fatti (ad es. per accertare se un soggetto è capace di intendere e di volere- dichiarazione di
→ contraddistinguono ipotesi di volontaria giurisdizione.
fallimento).
Caratteristiche:
- Si sviluppano secondo uno schema simile a quello del processo ordinario di contenzioso, anche se sono di
volontaria giurisdizione,
- Presentano un potenziale ampliamento di poteri probatori del giudice le cui regole si staccano dalla natura
dispositiva propria del processo ordinario per orientarsi verso una natura inquisitoria, in certi casi,
Producono un’estensione dei limiti soggettivi della cosa giudicata: probabile efficacia
- ultra partes.
11) Cognizione ed esecuzione. nell’immediato, in un comando che trova la sua attuazione nel
La funzione giurisdizionale si esprime,
provvedimento, ossia la sentenza.
A fronte di questo primo momento, che dà luogo al processo di cognizione, vi è il secondo momento: il
processo di esecuzione.
Oggi dottrina e giurisprudenza sono orientate a riconoscere carattere giurisdizionale anche alla fase di
esecuzione.
Caratteri del processo esecutivo: 4
Esso non può essere iniziato, se l’interessato non dispone un particolare documento di legittimazione che
a) lo abilita a richiedere l’intervento degli organi esecutivi → IL TITOLO ESECUTIVO: un atto giuridico
che esprime con un certo grado di probabilità ritenuto sufficiente dal legislatore, che il diritto tutelato
sussite.
È una cautela maggiore, in considerazione degli effetti del titolo esecutivo, che sono direttamente incisivi
sulla sfera materiale dell’esecutato.
b) In genere il titolo esecutivo è costituito da una SENTENZA del giudice, che condanna un certo soggetto
ad una determinata prestazione, ovviamente deve trattarsi di un provvedimento di condanna (precisazione:
il giudice ha a disposizione tre tipologie di provvedimenti: i provvedimenti di accertamento che
accertano l’esistenza o meno di una certa situazione giuridica, i provvedimenti costitutivi che
costituiscono, modificano o eseguono una certa situazione giuridica e i provvedimenti di condanna che
contengono l’obbligo rivolto ad un soggetto di adempiere una certa prestazione, la consegna di una cosa
determinata e l’obbligo di fare o di disfare).
gli unici che ammettono l’esecuzione forzata → la sentenza richiede di
I provvedimenti di condanna sono
essere materialmente eseguita e se l’obbligo di adempiere non viene rispettato occorre l’impiego della
forza (art. 474 c.p.c.).
Alle tre ipotesi di condanna corrispondono tre tipi di esecuzione forzata:
Condanna al pagamento di somme → esecuzione forzata per
- espropriazione (art. 2740 e 2910 c.c art. 483-604 c.p.c.).
Condanna alla consegna di una cosa → esecuzione per consegna o
- rilascio (art. 2930 c.c. a
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