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SEZIONE QUINTA. GLI AUSILIARI DEL GIUDICE.
1) Gli organi ausiliari. Il cancelliere.
Gli organi ausiliari coadiuvano il giudice nelle varie attività. Esistono organi stabili che esercitano la
loro funzione in modo permanente, ed altri che le esercitano solo occasionalmente per effetto di
un’apposita nomina fatta dal giudice o dalla legge.
Gli articoli dal 57 al 68 si occupano della materia e trattano i 4 organi ausiliari più importanti: il
cancelliere, l’ufficiale giudiziario, il consulente tecnico e il custode (ne esistono altri quali
l’interprete e il traduttore).
Il cancelliere ha la funzione di dirigere l’ufficio giudiziario dal punto di vista amministrativo. Le sue
funzioni si differenziano sotto tre aspetti, il più importante è quello della documentazione che
consiste in due attività:
- Verbalizzazione delle attività processuali: di ogni attività processuale si redige
verbale da cui risultano le deduzioni delle parti, l’attività di
il processo
deposito documenti, i provvedimenti del giudice ecc…
L’apposizione della propria sottoscrizione nei provvedimenti del giudice
- accanto alla firma di quest’ultimo.
Il secondo aspetto dell’attività di cancelliere è la comunicazione dei provvedimenti del giudice,
tramite ordinanza istruttoria, che se pronunziata in udienza si ritiene conosciuta dalle parti costituite,
ma quando è pronunciata fuori dall’udienza va comunicata dal cancelliere alle parti. Nello stesso
modo il cancelliere comunica l’avvenuto deposito della sentenza.
organizzazione amministrativa dell’ufficio giudiziario:
Il terzo aspetto è dato dalla provvede
all’iscrizione a ruolo della causa, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla sua presentazione al
capo dell’ufficio che dovrà effettuare la nomina del giudice istruttore, provvede per tutta la durata
del processo alla conservazione dei fascicoli d’ufficio in cancelleria.
La responsabilità civile del cancelliere può verificarsi in due ipotesi: omissione del compimento
dell’atto senza giusto motivo e nel compimento di un atto nullo con dolo o colpa grave.
L’ufficiale giudiziario.
2) Anche l’ufficiale giudiziario è un organo ausiliare stabile e ad esso è dovuta la reggenza di un ufficio
specifico: l’ufficio notifiche, strutturato presso ogni tribunale e ogni Corte d’appello, il quale non
solo ha la funzione di notificare gli atti giudiziari, ma anche altre mansioni:
quella di provvedere alla notificazione degli atti di parte o dei provvedimenti del giudice è tuttavia
l’attività fondamentale dell’ufficiale giudiziario. La notificazione si distingue dalla comunicazione in
quanto la prima concerne l’atto nella sua integrità, mentre la seconda concerne solo parte dell’atto.
L’altra attività fondamentale svolta dall’U.G. riguarda in processo esecutivo: è colui che
nell’esecuzione forzata esegue il pignoramento, nelle operazioni di vendita forzata esegue l’incanto,
o nei casi di esecuzione per consegna o rilascio esegue l’intera esecuzione da solo.
La responsabilità dell’U.G. è analoga a quella del cancelliere, anche se la Giurisprudenza ha ampliato
le figure ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui egli produca un danno alla parte violando uno
specifico dovere.
3) Il consulente tecnico.
Viene nominato dal giudice tutte le volte che gli necessitano nozioni tecniche che non potrebbe
avere. I consulenti sono iscritti ad appositi albi, anche se il giudice ha la facoltà di nominare
consulenti non iscritti (tuttavia il consulente iscritto all’albo non può rifiutare il suo ufficio, mentre 43
quello non iscritto si). Il consulente espleta l’incarico attraverso una relazione in cui espone le
indagini che gli sono state commissionate dal giudice oppure fornendo in udienza/camera di
consiglio i chiarimenti.
La consulenza tecnica deve essere considerata come mezzo di prova o come mezzo di integrazione
della scienza del giudice? Per il cpc va considerata valida quest’ultima ipotesi.
Il CTU può essere ricusato per i motivi di cui all’art. 51 (così come il giudice) e della ricusazione
decide il giudice che lo ha nominato (il CTU ha comunque la facoltà di astensione).
Quanto alla responsabilità, questa può essere penale in caso di dolo nell’espletamento della
consulenza, oppure civile nei casi di colpa grave (può dar luogo a risarcimento danni e alla pena
dell’arresto o dell’ammenda).
Deve prestare giuramento.
4) Il custode.
Al custode spetta la conservazione e l’amministrazione delle cose pignorate e sequestrate. Il custode
è nominato dall’ufficiale giudiziario, dal giudice oppure dalla legge (in tal caso non ha diritto al
compenso e può chiedere in ogni momento di essere sostituito).
La responsabilità per il risarcimento dei danni causati alle parti è legato alla violazione delle regole
di famiglia (no colpa grave). Il custode che non esegue l’incarico può
della diligenza del buon padre
essere condannato dal giudice ad una pena pecuniaria tra i 250-500€.
5) Altri ausiliari.
L’esperto.
- Ad esempio nelle esec. Immobiliari il giudice può nominare un esperto per la
del valore dell’immobile e del giudizio di divisione per determinare il valore della
determinazione
massa attiva. Deve prestare giuramento.
Nominato dall’ufficiale giudiziario per la determinazione dei beni pignorati. Deve
- Lo stimatore.
prestare giuramento.
L’interprete.
- Deve essere nominato quando viene sentito un soggetto che non conosce la lingua
italiana.
- Il traduttore. Deve essere nominato quando deve essere tradotto un documento redatto in lingua
estera.
- Il notaio. Può essere delegato per compiere alcuni atti in caso di divisione nello scioglimento delle
comunioni, o la vendita con incanto nell’espropriazione mobiliare/immobiliare.
- Avvocati, dottori commercialista, esperto contabile. Possono essere delegati alle operazioni di
vendita. 44
CAPITOLO VII. LE PARTI.
1) Le parti del processo. Parti formali e sostanziali. Parte legittimata (ad causam e ad processum).
Un processo si sviluppa necessariamente almeno tra due parti: l’attore, che agisce, e il convenuto,
quella contro cui si agisce. Un processo può tuttavia svolgersi anche con più parti e tale situazione
prende il nome di litisconsorzio.
È necessario fare una distinzione fra la parte formale e la parte sostanziale. La prima è colei che fa
valere un diritto in giudizio, mentre la seconda è colei che è titolare del diritto fatto valere in
giudizio. Normalmente vi è coincidenza fra le due figure, ma può capitare che la parte formale stia
in giudizio per un altro soggetto (ad es. nella rappresentanza dei minori e degli incapaci o nella
sostituzione processuale).
è colei che può stare in giudizio, ossia colei che si afferma titolare dell’azione
La parte legittimata → legitimatio ad causam e legitimatio ad processum,
in senso sostanziale. che fanno riferimento
alla capacità processuale di stare in giudizio: non basta solo essere legittimato a stare in giudizio, ma
occorre anche la capacità processuale di poter compiere in esso i vari atti con cognizione di causa.
2) La capacità di stare in giudizio. Rappresentanza legale, assistenza e autorizzazione. Persone
giuridiche e altri enti.
La capacità di stare in giudizio è la legitimatio ad processum, che sussiste solo in quanto colui che
contro cui si agisce nel processo abbiano “il libero esercizio dei diritti che vi si fanno
agisce o
valere”. → capacità di agire di diritto privato (18 anni).
Esistono tuttavia persone che hanno la capacità di agire, ma sono prive della capacità processuale. In
tal caso si verifica il fenomeno della rappresentanza legale, cioè il soggetto viene de iure
rappresentato in giudizio a tutti gli effetti da colui al quale secondo la normativa spetta il potere di
rappresentanza (rappresentanza legale).
La parte deve essere solo assistita in quei casi in cui la capacità di agire non è esclusa del tutto e per
i quali il codice civile ritiene che sia sufficiente che la parte possa operare con l’assistenza del
curatore (minore emancipato, inabilitato).
Le autorizzazioni fanno riferimento alle ipotesi in cui va rimosso un ostacolo esterno alla possibilità
di stare in giudizio di soggetti capaci di starvi.
Quanto alle persone giuridiche, esse stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della
legge o dello statuto → rappresentanza organica.
Per gli enti che non hanno personalità giuridica, come le associazioni o i comitati o le società senza
rappresentanza giuridica:
- Per le associazioni la rappresentanza giudiziale spetta a coloro ai quali è affidata la
presidenza o la direzione.
- I comitati stanno in giudizio in persona del presidente.
- Per la società semplice stanno in giudizio i soci che ne hanno la rappresentanza.
- Per la s.n.c. non ancora registrata si presume che stia in giudizio ogni socio che abbia la
rappresentanza legale, mentre dopo la registrazione la rappresentanza spetta
all’amministratore.
Per la s.a.s. la rappresentanza in giudizio spetta all’accomandatario.
-
3) Il curatore speciale.
Rientra tra i casi di rappresentanza legale, ricorrendosi alla nomina dello stesso in due ipotesi:
a) Quando manca il soggetto che dovrebbe avere la rappresentanza legale (minore/incapace) o la
rappresentanza organica (dell’ente) e c’è urgenza di agire in giudizio o di provvedere in quanto
citati in giudizio.
b) Quando vi è conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato.
La richiesta di nomina può essere fatta dai prossimi congiunti del soggetto che deve essere
rappresentato, da quest’ultimo anche se minorenne o incapace, dal rappresentante, dal p.m. e da
qualunque parte in causa che ne abbia interesse. Alla nomina provvede il GDP o il presidente
dell’ufficio giudiziario di fronte al quale si deve proporre la causa, i quali provvedono con decreto. 45
4) La rappresentanza volontaria.
Il procuratore generale o quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il
preponente, se tale potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto. Tuttavia vi sono due
eccezioni (art. 77):
a) Gli atti urgenti e le misure cautelari possono essere compiute da quei soggetti, anche senza
espresso conferimento dei poteri processuali.
Al procuratore generale di chi non ha la residenza o il domicilio nello stato e all’institore, il
b) potere di agire per il preponente si presume conferito.
Il conferimento del potere di