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Nozioni preliminari

Capitolo I – L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:

  • Che la collaborazione venga guidata da regole di condotta;
  • Che queste regole siano decise da appositi organi che seguono precise regole di struttura o di competenza;
  • Che tutte le regole di condotta siano effettivamente osservate (principio di effettività).

Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato “ordinamento”. Quindi la finalità dell’ordinamento giuridico è quella di “ordinare” la realtà sociale. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.

La norma giuridica

Le regole che costituiscono l’ordinamento si chiamano norme, e poiché si occupano del diritto della società, vengono dette giuridiche. La norma giuridica non va confusa con la norma morale, poiché la norma morale non è munita di sanzione e quindi obbliga solo l’individuo che vi si adegua, la norma giuridica è vincolante, poiché è imposta dall’ordinamento. Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto.

Diritto positivo e diritto naturale

Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il “diritto positivo” di quella società. Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti.

La fattispecie

La fattispecie è un enunciato costituito da un’ipotesi di fatto che dopo essersi verificato determina una conseguenza giuridica. Si parla di fattispecie astratta e di fattispecie concreta. Per fattispecie “astratta” s’intende un complesso di fatti non realmente accaduti, ma descritti ipoteticamente in una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie “concreta” invece, s’intende un complesso di fatti realmente verificatisi, e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati.

Mentre l’individuazione della fattispecie astratta si risolve in una pura operazione intellettuale, l’indagine sulla fattispecie concreta consiste nell’accertamento del fatto storico, realmente verificatosi, da confrontare con l’ipotesi astratta prevista dalla legge. La fattispecie può constare di un solo fatto e si chiama allora fattispecie semplice. Se invece la fattispecie è costituita da una pluralità di fatti giuridici (per alienare i beni di un incapace occorrono l’autorizzazione del tribunale e il consenso del rappresentante legale) essa si dice complessa. In alcuni casi se la fattispecie consta di una serie di fatti che si succedono nel tempo, viene detta formazione progressiva.

La sanzione

La sanzione è una conseguenza al danno del trasgressore, la cui minaccia favorisce l’osservanza spontanea della norma. Spesso, accanto a “norme di condotta” (dette primarie), il legislatore prevede una “reazione” dell’ordinamento (c.d. norme sanzionatorie o secondarie), da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto. La sanzione può operare in modo diretto (realizzando il risultato che la legge prescrive), o in modo indiretto: in questo caso l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione. Nel diritto privato, in particolare, la sanzione non opera, di regola, direttamente. Se un pittore non realizza il quadro che gli ho ordinato, non posso costringerlo, ma posso chiedere il risarcimento dei danni.

Caratteri della norma giuridica: il principio di eguaglianza

I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la generalità e la astrattezza dei relativi precetti. Con il carattere della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per singoli individui, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti. Con il carattere della astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie (stato di cose) astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente. Importante è diventata il c.d. “principio di eguaglianza” (art. 3 Cost.).

Dal principio di eguaglianza va tenuto distinto il principio per cui i pubblici uffici devono rispettare il criterio della imparzialità (art. 97 Cost.), ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale. Nell’art. 3 della Costituzione è invece codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:

  • Il primo è di carattere formale (art. 3.1) ed importa che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali”.
  • Il secondo è di carattere sostanziale (art. 3.2) ed impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla corte Costituzionale.

L'equità

L’equità è stata definita la giustizia del caso singolo. L’ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all’esigenza della certezza del diritto, in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e preferisce che i singoli possano prevedere esattamente quali saranno le conseguenze dei loro comportamenti (principio della certezza del diritto). Perciò, nel diritto privato, il ricorso all’equità è ammesso solo in casi eccezionali e precisamente in quelli in cui la stessa norma giuridica rinvia all’equità.

Capitolo II – Il diritto privato

Diritto pubblico e diritto privato

Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche. Il diritto privato, invece, si limita a disciplinare le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla iniziativa personale anche l’attuazione delle norme. Molto spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico.

Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili

Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive) e inderogabili (o cogenti): si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; derogabili le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Poi distinguiamo anche le norme supplettive, che viene applicata solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie lacunoso, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione. Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre cogenti, e quelle di diritto privato per la maggior parte dispositive, possono anche aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga o norme di diritto privato cogenti.

Fonti delle norme giuridiche

Le fonti si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione. Le “fonti” di “produzione” delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono diritto. Le fonti di “cognizione”, ossia i documenti e le pubblicazioni ufficiali con cui si può conoscere il diritto. Rispetto a ciascuna fonte si può distinguere:

  • L’Autorità investita del potere di emanare l’atto (il Parlamento, il Governo);
  • Il procedimento formativo dell’atto;
  • Il documento normativo (la legge considerata nella sua lettera);
  • I precetti ricavabili dal documento.

Le fonti del diritto sono poste tra di loro in un ordine gerarchico. Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione, entrata in vigore nel 1948, che è la legge fondamentale dello Stato. Sullo stesso piano gerarchico ci sono le leggi costituzionali, in quanto sono emanate dal Parlamento. Su un gradino inferiore ci sono le leggi statali ordinarie, che sono dette fonti primarie, e sono approvate dal parlamento con una procedura particolare. Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legislativi delegati che i decreti legge di urgenza, sebbene emanati dal Governo e non dal Parlamento, ma a condizione che, rispettivamente, o si mantengano rispettosi della legge di delega (nel 1° caso) o siano convertiti in legge dal Parlamento entro 60 gg. (nel 2° caso).

Subordinate alle leggi si possono avere tante altre “fonti” di diritto, dette fonti secondarie: l’art.1 delle preleggi menziona “regolamenti”, “le norme corporative” e “gli usi”. I regolamenti sono degli atti che comprendono norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo. A livello regionale le fonti secondarie sono rappresentate dai regolamenti regionali, che sono competenti in determinati ambiti stabiliti.

Le fonti comunitarie invece sono costituite dai regolamenti, che hanno portata generale, sono obbligatorie in tutti i loro elementi e possono essere applicati in ciascuno degli Stati membri; le direttive, che vincolano lo Stato a cui sono rivolte, i cui organi sono liberi di scegliere la forma e i mezzi per raggiungere il risultato; e le decisioni della Corte di giustizia dell’U.E.

Le fonti terziarie sono gli usi e le consuetudini. Affinché sussista una consuetudine ricorrono delle condizioni:

  • La ripetizione costante nel tempo di un certo comportamento in un certo ambito;
  • La considerazione che quel comportamento sia vincolante, cioè oggetto di una regola giuridica.

La consuetudine può essere:

  • Secundum legem quelle che operano “in accordo” con la legge;
  • Praeter legem quelle che operano “al di là” della legge;
  • Contra legem quelle che operano contro la legge.

La consuetudine non è prevista e disciplinata dalla Costituzione. Essa è fonte strutturalmente subordinata alla legge, e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente.

Il codice civile

Nel linguaggio giuridico, il termine “codice” indica una raccolta di materiali normativi. Il codice civile è stato approvato nel 1942 con un decreto regio. Gli articoli possono essere sempre modificati, in tutto o in parte abrogati, con leggi ordinarie successive; spesso le modifiche vengono apportate con la tecnica della “Novella”, ossia sostituendo direttamente il testo di un articolo, ferma la numerazione originaria, ovvero aggiungendo articoli nuovi. Esso è costituito

  • Dalla parte introduttiva, di 31 articoli dedicati alle preleggi, cioè le fonti del diritto;
  • Dal libro primo (artt. 1­455) delle persone e della famiglia;
  • Dal libro secondo (artt. 456­809) delle successioni;
  • Dal libro terzo (artt. 810­1172) della proprietà;
  • Dal libro quarto (artt. 1173­2059) delle obbligazioni;
  • Dal libro quinto (artt. 2060­2642) del lavoro;
  • Dal libro sesto (artt. 2643­2962) della tutela dei diritti.

Capitolo III – Efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore della legge

I provvedimenti legislativi entrano in vigore, cioè sono efficaci erga omnes con determinati passaggi:

  • Approvazione da parte delle due Camere:
  • La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione (Art.73 Cost.);
  • La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73.3 Cost.);
  • Il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15 gg.

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza. Vale, infatti, il principio per cui ignorantia iuris non excusat.

Abrogazione della legge

L’abrogazione della legge si verifica quando la disposizione di legge perde la sua efficacia. Questo può verificarsi in diversi modi: l’abrogazione può essere espressa o tacita. Espressa quando il legislatore in una legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore. Tacita se manca, nella legge successiva, una tale dichiarazione formale, ma le disposizioni posteriori:

  • O sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti;
  • O vi è una nuova regolamentazione dell’intera materia.

L’abrogazione può verificarsi anche mediante un referendum popolare, quando ne facciano richiesta almeno 500.000 elettori o 5 Consigli regionali, e la proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto purché la proposta di abrogazione consegua la maggioranza dei voti espressi (Art.75 Cost.). Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia. Ma mentre l’abrogazione ha effetto solo per l’avvenire, cioè irretroattivo (la legge, benché abrogata, può e deve essere ancora applicata ai fatti verificatisi quando era in vigore), la dichiarazione di incostituzionalità, invece, annulla la disposizione illegittima ex tunc, come se non fosse mai stata emanata.

La deroga si ha quando una nuova norma sostituisce, ma solo per specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile a tutti gli altri casi.

Irretroattività della legge

L’art.11 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si dice, quindi, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento solo la norma penale non può essere retroattiva: “nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato”. Efficacia retroattiva hanno, invece, le c.d. “leggi interpretative”, ossia emanate per chiarire il significato di norme antecedenti e che, quindi, si applicano a tutti i fatti regolati da queste ultime.

Successione di leggi

In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia legge e quella nuova con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie. Le nuove norme non sono efficaci nei confronti di fatti compiuti dalla legge precedente, anche se non si sono ancora verificati gli effetti (teoria del fatto compiuto). Inoltre il diritto già acquistato da un soggetto non può essere eliminato da una legge successiva (teoria del diritto quesito).

Capitolo IV – L'applicazione e l'interpretazione della legge

L'applicazione della legge

Per applicazione della legge s’intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. È compito dello Stato attraverso i suoi organi, curare l’applicazione delle norme di diritto pubblico. Ma l’applicazione delle norme di diritto privato non è imposta in modo autoritario, ma è lasciata alla prudenza e al buon senso dei singoli. In caso di lesione da parte di un soggetto, si ricorre all’autorità giurisdizionale.

L'interpretazione della legge

Interpretare un testo normativo significa capire e decidere cosa realmente significhi il testo e in che modo debba essere applicato. L’attività di interpretazione non può mai esaurirsi nel solo esame dei dati testuali. L’attribuzione da parte dell’interprete a un documento legislativo, nel senso più immediato, viene detta interpretazione “dichiarativa”. Quando invece il processo interpretativo attribuisce ad una disposizione un significato diverso da quello che apparirebbe, a prima vista, esserle “proprio”, si parla di interpretazione “correttiva”.

Dal punto di vista dei soggetti che svolgono l’attività interpretativa si distingue tra interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica. L’interpretazione giudiziale è quella compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della loro funzione. L’interpretazione dottrinale è costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, che raccolgono materiale utile all’interpretazione delle varie disposizioni, e illustrano i possibili significati e le varie soluzioni interpretative.

L’interpretazione autentica, è invece quella che proviene dallo stesso legislatore, che emana apposite norme per chiarire il significato di norme preesistenti. Questa ha efficacia retroattiva: infatti essa chiarisce anche per il passato il valore da attribuire alla legge precedente, troncando i dubbi che erano sorti sulla sua interpretazione.

Le regole dell’interpretazione

Il c.c. impone di valutare non solo il significato proprio delle parole (c.d. interpretazione letterale), ma anche l’intenzione del legislatore. Altri criteri cui l’interprete e il giudice si rivolge, sono:

  • Il criterio logico, attraverso l’argu...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzina0203 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Troiano Onofrio.
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