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IL COMODATO
Il prestito assume due forme:
- il comodato: ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili;
- il mutuo: ha per oggetto somme di denaro o determinate quantità di altre cose fungibili.
Il comodato è un diritto reale: con esso una parte, il comodante, consegna all’altra, il
comodatario, una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato, con
l’obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta. Art. 1803.
- La consegna della cosa è requisito necessario per la conclusione del contratto
- È un contratto a titolo gratuito
- La causa è, generalmente, lo spirito di libertà (gratuito), ma può anche trattarsi di un
prestito gratuito giustificato dai rapporti d’affari intercorrenti tra le parti.
La gratuità lo differenzia dalla locazione: per l’uso della cosa altrui è previsto un
corrispettivo. Al comodatario può essere imposto un onere, come al donatario.
Il comodatario:
1. può servirsi della cosa solo per l’uso convenuto,
2. deve custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
3. non può dare la cosa in subcomodato senza l’autorizzazione del comodante (art. 1804)
" 189
4. se la cosa perisce per caso fortutito è responsabile nel caso in cui, potendo
scegliere se salvare la cosa altrui o quella propria, ha scelto quest’ultima. (art.
1805) " 190
Art. 1813 —> Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra
una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga
a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Art. 1814 —> Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Art. 1805 —>Il comodatario è responsabile se la cosa perisce
poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha
preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui
consentito, è responsabile [1218] della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora
non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o
l'avesse restituita a tempo debito
" —> La cosa dovrà essere restituita ala scadenza del termine pattuito, o quando il
comodatario se ne è servito, salvo che nel frattempo non sia intervenuto un bisogno
urgente.
—> Si parla di precario per l’ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il
comodatario dovrà restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta.
IL MUTUO
Il mutuo è il prestito di determinate quantità di denaro o di altre cose fungibili —> le cose
consegnate dal mutuante al mutuatario passano di proprietà al mutuatario (art. 1814), il
quale è obbligato a restituire al mutante altrettante cose della stessa specie.
Il mutuo può essere:
a. contratto reale
b. contratto consensuale
Il codice civile lo definisce come contratto reale, che si perfeziona con la consegna delle
cose dal mutante al mutuatario (artt.1813-14). Ma poi ammette la promessa di mutuo Art.
1822) = un contratto consensuale di mutuo —> contratto di finanziamento: ha la funzione
di proteggere
- l’interesse del mutuante alla restituzione della somma
- l’interesse del mutuatario a riceverla.
Chi ha promesso di dare a mutuo può può rifiutare l’andamento della sua obbligazione
se, fra il momento della promessa e quello pattuito per la sua esecuzione, le condizioni
patrimoniali del mutuatario sono diventate tali da rendere notevolmente difficile la
restituzione (art. 1822).
Il mutuo è un contratto a titolo oneroso = il corrispettivo che il mutuatario deve al mutuante,
salvo che il mutuo non sia stato espressamente voluto come gratuito, consiste nella
corresponsione degli interessi (art.1815), che sono dovuti secondo il più alto tasso pattuito
—> per iscritto.
Se però gli interessi convenuti sono usurati la relativa clausola è nulla e non saranno
dovuti interessi di sorta (art.1815). " 191
Il mutuatario ha una duplice obbligazione:
1. deve restituire la somma ricevuta a mutuo " 192
Art.1820 —>Se il mutuatario non adempie
l'obbligo del pagamento degli interessi, il
mutuante può chiedere la risoluzione del
contratto.
Art. 1819 —>Se è stata convenuta la
restituzione rateale delle cose mutuate e il
2. con tal somma deve corrispondere i relativi interessi.
Adempierà nel termine pattuito e se non è pattuito, viene deciso dal giudice.
Può essere prevista la restituzione a rate con i relativi interessi—> in tal caso il
mancato pagamento di una sola rata provoca la decadenza del mutuatario dal
beneficio del termine e legittima il mutuante a chiedere l’immediata restituzione
dell’intero (Art. 1819).
In caso di mancato pagamento degli interessi il mutuante può chiedere la risoluzione del
contratto Art. 1820
Mutuo di scopo= quando il finanziamento bancario è erogato—> mutuo a tasso
agevolato= con interessi parzialmente a carico dello Stato.
La realizzazione dell’obbiettivo previsto dal contratto diventa una controprestazione del
mutuatario.
LE ASSOCIAZIONI.
Istituzione attraverso le quali vengono perseguiti scopi
superindividuali.
L’istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il
contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro gli associati
è un rapporto contrattuale:
-contratto plurilaterale con comunione di scopo
-contratto di organizzazione (prestazioni destinate ad una attività
Lo scopo comune può essere di natura ideale o di natura non
economica: scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo,
ricreativo x es. partiti politici, sindacati.
È un’organizzazione collettiva a struttura aperta, in quanto le
nuove adesioni sono possibili senza che ciò implichi una
modificazione di contratto.
Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta come persona
giuridica
La prima:
- Soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri " 193
- Hanno un patrimonio che appartiene all’associazione e non ai
singoli associati, sul quale possono agire i creditori
dell’associazione, e non i creditori dei suoi membri.
- Possono acquistare beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso,
sia a titolo gratuito.
- Delle obbligazioni risponde solo l’associazione con il suo patrimonio
(no responsabilità dei singoli associati)
- Il patrimonio è riconosciuto
- È sottoposta a controlli da parte dell’autorità governativa (o
regionale):
-in sede di riconoscimento: esaminazione dei fini dell’ente e i
mezzi patrimoniali x provvedervi oltre che la conformità della
legge all’atto costitutivo e dello statuto.
-in occasioni di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
- Sono soggette a registrazione in un apposito registro delle
persone giuridiche, tenuto presso le prefetture o presso le regioni
(registrazione dati).
La seconda:
- Soggetto di diritto (spetta anche senza il riconoscimento)
- Hanno un fondo comune, ma la condizione giuridica di questo
corrisponde alla condizione giuridica che è propria del patrimonio
dell’ass. riconosciute (i singoli associati non possono chiedere la
divisione di fondo comune, ne pretenderne la quota in caso di
recesso).
- Possono acquistare beni come le associazioni riconosciute però
non a titolo gratuito " 194
- Per le obblig. assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione rispondono sia i membri che hanno agito in nome e x
conto dell’assoc., sia il fondo comune. Responsabilità degli associati
(sono gli amministratori che rispondono delle obbligazioni se il
fondo comune non basta)
- La consistenza del fondo comune è vaga, ciò
determina la responsabilità dei singoli come garanzia x
i terzi.
- Non sono sottoposte ad alcun controllo pubblico.
Il contratto di associazione e le sue vicende
L’atto costitutivo dell’associazione è un contratto di natura
consensuale, x cui si perfeziona x effetto dell’accordo intercorso tra
le parti. È richiesta la forma scritta a pena di nullità. Il contratto di
associazione si scompone in 2 documenti: atto costitutivo e statuto
che devono indicare: lo scopo, le condizioni x l’ammissione degli
associati, le regole sull’ordinamento interno (contributi..).
Tuttavia non vi è un diritto di ammissione x colui che possiede i
requisiti necessari-> vige l’autonomia contrattuale.
L’estinzione si compie x le clausole previste dall’atto costitutivo
(scadenza), deliberazione dell’assemblea, raggiungimento dello
scopo o impossibilità a conseguirlo, il venire a mancare di tutti gli
associati-> Fase successiva: devoluzione dei beni cioè il
trasferimento ad un nuovo soggetto (altri enti con scopi analoghi)
dell’eventuale residuo netto del patrimonio.
Gli organi dell’associazione
Assemblea: composta dagli associati. Competenze->
modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina e
revoca amministratori, approvazione bilancio annuale,
scioglimento anticipato associazione. Organo amministrativo:
organo esecutivo degli amministratori.
Competenza esclusiva x ciò che attiene alle decisioni operative
relative all’esecuzione dei singoli atti.
Organo di controllo (collegio dei probiviri): controlla l’attività
degli amministratori e assicura l’effettiva destinazione del
patrimonio al perseguimento dello scopo voluto.
Libertà dell’associazione e libertà nell’associazione
Art 18 cost. libertà di aderire o meno alle associazioni, fermo
restando i divieti in ordine alle associazioni vietate dal codice
penale: segrete, militari con scopi politici. " 195
Capitolo
trentaseiesimo LE
ASSOCIAZIONI
2.1. Il concetto di associazione
Le associazioni sono delle istituzioni o comunque delle formazioni sociali.
Istituzioni→ indica ogni manifestazione della natura sociale dell’uomo
ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono
perseguit
i scopi superindividuali
⇩
di questa duplice natura ne fa anche riferimento l’art. 2 della Costituzione che assegna alla
Repubblica il compito di garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali.
Formazioni sociale→ concetto molto esteso che comprende sia le organizzazioni
collettive volontarie (associazioni e societ&agrav