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Diritto Privato Capitolo I “ IL DIRITTO PRIVATO”

Capitolo primo

IL DIRITTO PRIVATO

1. Il diritto

Cos’è il

diritto?

il diritto può essere definito come un sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli

uomini.

La ragion d’essere del diritto:

può essere identificata nel carattere di perenne contesa che assume la convivenza umana.

La funzione del diritto:

è quella di proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti, quindi di risolvere i conflitti

con l’applicazione di regole predeterminate

le quali stabiliscono quale fra gli interessi in conflitto sia degno di protezione e debba

prevalere e quale non sia degno e debba soccombere.

che compongono un sistema: ogni regola concorre con le altre ad assolvere una

➤Regole

funzione complessiva, che è adeguare i rapporti fra gli uomini ad un modello di ordinata

convivenza, di realizzare un equiliblio generale e stabilire fra i diversi interessi in conflitto nella

società.

Questi sistemi di regole mutano nel tempo e si diversificano nello spazio.

⇩ ⇩

ogni epoca ha avuto un suo diritto ogni società nazionale ha un suo diritto

che presentano elementi di uniformità

I fattori che hanno fatto evolvere il diritto:

1. la transizione dell’antica società agricola alla moderna società industriale, tra la fine

del ‘700 e l’inizio dell’ ‘800

la sostituzione di un modo di produzione basato sullo sfruttamento delle risorse della terra con

altro modo, grazie allo sviluppo della tecnologia basato sulla utilizzazione della macchine e

sull’impiego del lavoro salariato nell’industria.

2. è cambiata l’organizzazione economica della società (regolamentazione giuridica dei

rapporti economici) e l’organizzazione civile

tramonto della famiglia patriarcale➜di origine romana si fondava sulla patria podestà

perpetua e sulla unità del patrimonio familiare 0

si passa, nell’800, alla moderna famiglia coniugale con il code Napoléon

Per ordinare uuna società secondo il diritto è necesssaria un’apposita organizzazione:

1. occore che a un’autorità superiore sia riconosciuta la funzione di creare regole per la

soppresione dei conflitti

2. occorre che ad una seuperiore autorità sia attribuita la funzione di applicare le regole

per risolvere i conflitti insorti

L’organizzazione giuridica è mutata sia nel tempo che nello spazio

oggi abbiamo tre ordini di autorità che hanno la funzione di creare diritto:

1. un’autorità nazionale che è lo Stato

2. un’autorità sovrannazionale che è l’Unione Europea

3. una serie di autorità infrastrutturali che sono le regioni e gli enti locali

Il potere di creare diritto spetta ad appositi organi :

1. dello Stato (il parlamento, il governo);

2. dell’Unione Europea (il parlamento europeo e il consiglio)

3. delle regioni e degli enti locali (i consigli regionali, i consigli provinciali e comunali)

Il potere di creare diritto è separato dal potere di applicarlo che è esercitato dall’autorità

giudiziaria e dalla corte di giustizia dell’Unione Europea.

Oggi abbiamo anche forme diverse di organizzazione giuridica:

1. Common Law dove il precedente giudiziario è vincolante le pronunce dei giudici

vincolano tutti i giudici che saranno successivamente chiamati a risolvere casi

analoghi

così l’autorità giudiziaria è anche un organo che crea il diritto

2. Civil Law

Oggi si parla di complessità del diritto, come anche nel diritto romano. Complessità causata

da: 1. l’intensità dei rapporti economica

2. il livello delle culture

3. la molteplicità degli interessi sociali in conflitto

4. l’estensione dei codici

5. le migliaia di leggi

Il diritto si deve anche confrontare con gli altri sistemi di regole che governano la convivenza

umana come: 1

1. i principi della morale, basati sulla distinzione tra bene e male

2. le regole del costume, che distinguono tra ciò che è coretto e ciò che è scorretto

3. i comandamenti delle religioni intesi come regole di fonte sovranaturale

spesso i contenuti di queste regole coincidono e il diritto le fa proprie ma altre volte no.

A questi diversi sitemi di regole spesso ci si obbedisce per interiore adesione ai valori che

esprimono.

il diritto si distingue da questi sistemi per il suo carattere di coercitività:

il diritto non è solo un sistema di regole che prevedono i proibiscono determinati

comportamenti ma e anche un sistema organizzato per imporre l’osservanza delle proprie

regole.

L’ossevanza del diritto è assicurata dalla minaccia delle sanzioni, che per gravi

trasgressoni assumono il carattere della pena.

Per quanto riguarda la legittimazione del diritto:

da un punto di vista formale il diritto è legittimato in forza del potere di cui sono investite

l’autorità che lo emana e quella che ha il compito di farlo rispettere,

da un punto di vista sostanziale il diritto è legittimato dal consenso.

Con Hobbes che definiva il diritto come “ciò che il sovrano comanda”, non vi era alcun

□ consenso

□Con Rousseau il diritto si legittima in forza del consenso sociale che sorregge gli organi che

lo formano. Le società democratiche di oggi si avvicinano a questo ideale.

il diritto nel nostro tempo è il frutto dell’opera di mediazione tra gli interessi, del dibattito e

□ della libera circolazione delle idee nella società.

2. La norma giuridica

L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica

Il sistema nel suo complesso ovvero l’insieme delle norme che lo compongono prende il

nome di ordinamento giuridico

per indicare più norme che hanno la funzione di assolvere una funzione unitaria si parla di

istituto

ciascuna norma consiste un una proposizione precettiva, formulata in termini generali e

astratti

coloro ai quali la norma è rivolta prendono il nome di destinatari

il testo delle leggi è diviso in articoli, numerati in ordine progressivo: gli articoli sono

normalmente divisi in commi 2

Il discorso delle norme giuridiche è in funzione precettiva e spesso le norme sono formulate

in termini descrittivi

A volte le norme giuridiche contengono definizioni, ne è un esempio art. 1321 che definisce il

contratto. Definizioni che vanno assunte in senso percettivo e hanno la funzione di delimitare

l’ambito di applicazione delle altre norme.

Le norme giuridiche sono precetti generali e astratti:

generali perchè non si rivolgono a singole persone ma ad una serie di persone

➔ astratti perchè non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti

Le norme sono regole precostituite che offrono la soluzione al coso concreto, quindi hanno la

funzione di assicurare l’uniformità di soluzioni

si parla anche del principio di certezza del diritto ovvero i singoli devono sapere in anticipo

quali sono i comportamenti giuridicamente leciti e quelli illeciti.

certezza che però non si è sempre in grado di ottenere a causa dell’interpretazione.

al modello di diritto generale e astratto si contrappone il modello di diritto creato dal

□ giudice, con riferimento a un conflitto già insorto.

in questo caso il giudice deve decidere secondo equità → accade molto spesso nei paesi di

common law

il giudice è la principale fonte del diritto e in questi paesi però vige il principio del precedente

vincolante e la norme creata dal giudice finisce per l’assumere per i giudici successivi il valore

di norma generale e astratta.

Il grado di generalità e astrattezza delle norme giuridiche è alto quando le norme si rivolgono

a chiunque o si riferiscono a qualunque fatto e si parla di norme di diritto comune o di

diritto generale.

Le norme di diritto speciale sono quelle norme con limitato grado di generalità e astrattezza,

delimitano la serie dei soggetti cui si rivolgono o i fatti cui si riferiscono

3. Il diritto e lo Stato

Lo Stato: fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana

la società oggi è una società frazionata in una pluralità di Stati ciascuno dei quali esercita la

propria sovranità su un dato territorio e sulla collettività stanziata in esso.

Sovranità: è l’essenza dello stato, è il potere originario ovvero non derivante da alcun

superiore potere, di governare un determinato territorio, la originaria potestà di imperio. 3

2

I tre significati di Stato:

1. lo Stato comunità → fa riferimento a una collettività di persone stanziata su un

definito territorio e sottoposta ad un medesimo potere sovrano

2. lo Stato ordinamento → l’insieme delle norme giuridiche poste da un medesimo

potere sovrano o riconosciute come obbligatorie per la collettività ad esso sottoposta

3. lo Stato apparato o Stato persona→ per stato apparato si fa riferimento agli apparati

che compongono l’organizzazione di uni Stato mediante i quali è esercitata la sovranità.

Si può utilizzare anche Stato persona che vale a personificare la sovranità

!! lo stato è come un soggetto astratto che per mezzo dei suoi apparati esercita la sovranità

sugli altri soggetti.

Lo Stato è la moderna forma di organizzazione politica della società, delineato tra il XVI e il

XVII secolo, prima in Gran Bretagna, Francia, Spagna e poi si estese fino a diventare un

modello quasi universale.

La trasformazione partì dalle monarchie assolute che fondarono i primi stati nazionali e le

trasformazioni successive furono lo Stato costituzionale e parlamentare che conservarono i

caratteri fondamentali quali l’unità e la concentrazione del potere sovrano.

Lo Stato, inteso come moderna forma di organizzazione politica, si compone di tre elementi

costitutivi:

1. territorio→ il potere sovrano viene esercitato su un territorio, sufficientemente esteso

e dotato di proprie risorse naturali e umane per assicurare un’autonomia economiace

e un eventuale sviluppo economico

2. popolo → il potere sovrano è basato sulla unità nazionale della collettività

3. potere sovrano → concentrato che non ammette altri concorrenti poteri politici sul

territorio dello Stato

La preesistente organizzazione politica della società si basava su:

1. poteri universali → non conoscevano confini e ciascuno aveva un proprio diritto

2. poteri territoriali → come per esempio la nobiltà foudale, i principati, le repubbliche

3. poteri corporativi → ai quali corrispondevano altri diritti particolari di categorie

professionali

Con la formazione dello Stato si ha l’affermazione del principio di statualità del diritto.

La prima forma di concentrazione del potere nelle monarchie assolute è una concentrazione

burocratica ovvero i funzionari dello stato vennero dislocati nel territorio

stato ordinamento che si sta evolvendo velocemente

Per quanto riguarda lo Stato ordinamento, era formato da poche leggi che lasciavano

sopravvivere diritti non statuali. " 4

situazione che cambia nel coso dell’800 con l’epoca delle codificazioni del diritto e del

progressivo assoggettamento delle diverse società nazionali a un diritto posto dagli stati.

periodo che inizia in Francia con i codici di Napoleone e quindi si espande lo Stato

ordinamento.

Il principio dello Stato di diritto:

lo Stato è esso stesso sottoposto al diritto vincolato al rispetto delle proprie leggi.

Negli stati assoluti tutto il potere era stato concentrato nella persona del sovrano; gli apparati

dello stato seguivano gli ordini del sovrano.

Con la caduta dell’assolutismo la sovranità cessa di essere prerogativa di una persona fisica

per diventare attribuito ad un ente astratto che esercita la sovranità mediante apparati

legislativi, esecutivi, giudiziari.

Caduta che segna anche il superamento della concezione assoluta della sovranità, processo

che ha inizio in Francia con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

Dopo la caduta:

le attribuzioni degli apparati dello Stato e i loro poteri sono regolati dalla legge: essi

esercitano la sovranità dello Stato nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

i cittadini non sono più sudditi ma cittadini, che hanno diritti e doveri regolati dalla legge

gli apparati dello stato sono vincolati dal principio di legalità: possono esercitare solo i

poteri consentiti loro dalla legge e solo nelle forme e nei modi previsti.

Nel corso dell’800 si hanno due grandi processi:

1) statualizzazione del diritto regolatore delle società nazionali: attuato con i codici

2) costituzione dello stato di diritto : si realizza attraverso le costituzioni

4. Diritto privato e diritto pubblico

Tutto il diritto si scompone in due grandi sistemi di norme:

norme di diritto privato

norme di diritto pubblico

Il diritto privato regola i rapporti fra privati e il diritto pubblico quelli ai quali partecipa lo Stato o

altro ente pubblico ma è vero che i rapporti tra privati possano essere regolati solo dal diritto

privato ma i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico possono essere regolati

sia da diritto privato e pubblico.

Secondo la distinzione tracciata dai Romani il diritto privato riguarda la protezione di interessi

particolari invece il diritto pubblico protegge l’interesse generale della collettività. Di vero c’è " 5

solo: allo Stato si chiede di realizzare l’interesse generale, invece ai privati è lecito soddisfare

interessi particolari.

Quindi per diritto privato si intende il diritto senza ulteriore qualificazione, la sua vera

denominazione sarebbe diritto comune, applicabile sia nei rapporti fra soggetti privati si nei

rapporti in cui partecipa lo stato o altro ente pubblico.

Gli istituti caratteristici (la proprietà, il contratto, la responsabilità civile) del diritto privato

valgono sia per soggetti privati sia per soggetti pubblici. Le norme del codice che regolano

questi istituti sono norme applicabili sia a soggetti pubblici che privati.

Il diritto pubblico si distingue per due aspetti:

1) perchè riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico

2) perchè riguarda quei rapporti ai quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano, enti

dotati di sovranità.

il diritto pubblico:

è inteso come sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della

sovranità ovvero della podestà di comando della quale sono investiti gli apparati dello stato e

gli altri enti pubblici che concorrono con essi nell’esercizio della sovranità.

è strettamente collegato allo Stato di diritto che è lo stato che esercita la sovranità come la

esercita lo Stato moderno ovvero secondo la legge.

regola:

1. l’organizzazione dello Stato cioè i modi di formazione, la composizione, le attribuzioni

dei suoi apparati legislativi, esecutivi e giudiziari, i modi di fromazione e le attribuzioni

degli apparati degli altri enti pubblici

2. i rapporti autoritativi, cioè basati sull’esercizio di poteri sovrani che lo Stato o altro ente

pubblico stabilisce con singoli individui o con enti.

Il diritto pubblico si articola in:

1) diritto costituzionale che riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello

Statocomunità e dello Statoapparato

2) diritto amministrativo che riguarda i compiti e le attività degli apparati dell’esecutivo e

degli enti pubblici

3) diritto penale che regola la podestà punitiva dello Stato: stabilisce quali fatti

costituiscono o meno reato e le pene

4) diritto processuale che riguarda l’esercizio della giurisdizione, ovvero dell’attività dei

giudici di applicazione del diritto ai casi concreti. Si distingue in:

diritto processuale civile di applicazione del diritto privato

➔ diritto processuale penale di applicazione del diritto penale

➔ diritto processuale amministrativo di applicazione del diritto amministrativo

➔ " 6

I modelli opposti di:

● Stato a diritto amministrativo: l’attività degli apparati dell’esecutivo dello Stato e

quella degli enti pubblici si svolge per atti amministrativi, regolati dal diritto

amministrativo

● Stato a diritto comun: la pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato

La pubblica amministrazione non può fare uso di poteri autoritativi se non quando la legge le

riconosca poteri autoritativi, essa resta sottoposta al diritto privato comune.

Inoltre, la pubblica amministrazione può decidere se agire secondo il diritto amministrativo o il

diritto privato.

l’applicazione del diritto privato caratterizza il settore dell’attività economica.

5. Diritto oggettivo e diritti soggettivi

La parola diritto, in tutte le lingue, ha un doppio significato:

in senso oggettivo: per indicare le norme giuridiche ovvero le norme che prescrivono agli

individui dati comportamenti

in senso soggettivo: per indicare la pretesa di un soggetto a che altri assuma un

comportamento rescritto da una norma

Il diritto in senso oggettivo inteso come norma, generale e astratta, che regola i rapporti fra gli

uomini, impone loro di assumere dati comportamenti (obblighi) o impone di non assumere dati

comportamenti (divieti)

Con diritto in senso soggettivo si passa alla considerazione dei rapporti che le norme

regolano, definiti rapporti giuridici, entro il quale si può distinguere fra soggetto:

1. passivo→ al quale la norma impone un dovere

2. attivo → nell’interesse del quale qu

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliapadovanibubu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.
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