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La rappresentanza

Art.1388 CC: Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Un soggetto agisce in nome e per conto di un altro soggetto nella sottoscrizione di contratti (si evita così la duplicazione dei contratti).

Tra rappresentante e rappresentato vi è l'attribuzione di poteri per sostituirsi nel compimento di un'attività giuridica cosicché gli effetti risalgono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Le fonti della rappresentanza (art.1387 CC): Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dall'interessato. I tipi di rappresentanza sono:

  • legale: dalla legge (genitori rappresentano i figli minorenni);
  • volontaria: procura atto unilaterale mandato contratto;
  • organica: il potere di rappresentanza consegue all'organo della persona giuridica (es.

Presidente S.p.A.). Agire in nome di un soggetto significa spenderne il nome ed il fatto che in un atto di rappresentanza il dominus sia fatto palese o meno al terzo, distingue la rappresentanza diretta (il rappresentante dichiara al terzo di agire in nome e per conto del rappresentato) o la rappresentanza indiretta (il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio).

Contratto di mandato (art.1703 CC): Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Il mandato può essere:

  • con rappresentanza (art.1704 CC) se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante. Si applicano le regole della rappresentanza;
  • senza rappresentanza (art.1705 CC) Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (salvo l'obbligo di trasferire il diritto al mandante).

Il parametro di diligenza del

Il mandatario deve agire come un buon padre di famiglia (art. 1710 CC). L'agire nell'interesse del rappresentante può portare ad un conflitto di interessi tra il rappresentante e il rappresentato.

Secondo l'art. 1394 CC, il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Secondo l'art. 1395 CC, si parla di contratto con se stesso.

Secondo l'art. 1398 CC, la rappresentanza senza potere comporta la responsabilità del danno che il terzo contraente ha subito per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Secondo l'art. 1393 CC, il terzo può esigere la dimostrazione dei poteri che il rappresentante dichiara di avere.

Secondo l'art. 1399 CC, il terzo può esercitare la facoltà di ratificare il contratto.

Nel caso della rappresentanza senza potere. Interferenze tra contratto ed i terzi:

Art. 1401 CC: Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso. La nomina deve essere fatta entro 3 giorni e non ha effetto se non viene accettata restando così obbligata nel contratto il soggetto nominante.

Effetti della nomina art. 1404 CC: Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato. PAGINA 33

Contratto a favore di terzi (artt. 1411 ss CC): Gli effetti positivi del contraente vanno a favore di un terzo (es. assicurazione sulla vita con beneficiario altro soggetto). Lo stipulante deve avere interesse nella stipula. Non è un contratto trilaterale.

Cessione del contratto (artt. 1406 ss)

CC): Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta. La differenza con la cessione del credito è che nella cessione del contratto è necessario il consenso dell'altra parte, mentre non nella cessione del credito.

NULLITÀ E ANNULLABILITÀ:

La nullità e l'annullabilità sono sanzioni che rientrano nella categoria della invalidità del contratto.

Nullità: ciò che nullo non produce alcun effetto. È la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento giuridico;

- l'atto nullo non produce alcun effetto;

- la nullità ha effetto retroattivo (agisce fin dalla formazione dell'atto).

Cause di nullità del contratto (art.1418 CC): Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 (accordo tra le parti, forma, oggetto, causa), l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (possibile, lecito, determinato).

Nullità parziale (art.1419 CC): se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante per il consenso delle parti l'intero contratto diviene nullo. Se le clausole nulle sono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità.

Art.1421 CC: Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art.1422 CC) ed inoltre il contratto nullo non può essere

convalidato (art.1423 CC). Esiste però la conversione dell'atto nullo che è comunque cosa differente dalla convalida. Mentre la convalida sana il negozio viziato con la conversione si permette di salvare gli effetti di un contratto diverso a determinate condizioni cioè che abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge (art.1424 CC) es. cambiale nulla diventa promessa di pagamento.

Annullabilità: Cause di annullabilità sono: l'errore, la violenza, il dolo e gli altri casi stabiliti dalla legge. Le cause annullabilità possono essere suddivise in due grandi gruppi:

  • le cause attinenti all'incapacità di chi contrae (art.1425 CC) es. minore, interdetto, inabilitato;
  • le cause che attengono ai vizi del consenso: il soggetto che contrae è pienamente capace ma la sua volontà è viziata (errore, violenza o dolo) art.1427 CC.

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L'errore può essere: errore vizio o errore

ostativo. L'errore è dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà che nasce dalla mia percezione di essa. Se è indotta si parla di dolo. Viene a costituirsi un conflitto tra la salvaguardia del soggetto in errore ed il libero traffico economico. Quindi i tratti fondamentali perché l'errore sussista è la riconoscibilità dell'errore dall'altro contraente (art.1428 CC) e l'essenzialità dell'errore stesso. Essenzialità dell'errore (art.1429 CC): L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che

L'una o le altre siano state determinanti del consenso;

quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

Esiste anche l'ipotesi dell'errore di calcolo che però non porta alla nullità del contratto ma solo ad una sua modificazione.

La violenza può essere: fisica o psichica.

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo (art.1434 CC).

Solo la violenza psichica porta all'annullabilità del contratto in quanto lascia due scelte: la scelta di stesura del contratto o conoscere se la minaccia era vera. La violenza fisica porta al contratto nullo in quanto fa mancare uno dei suoi elementi fondamentali: l'accordo tra le parti.

Il dolo può essere: determinante o incidente.

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe

contrattato (art.1439 CC). Il dolo incidente non è causa di annullabilità del contratto in quanto il contratto sarebbe stato ugualmente stipulato anche se diversamente (art.1440 CC). La convalida può essere solo per i contratti annullabili e non i nulli:

  • espressa: è effettuata mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo;
  • tacita: si estrinseca dal comportamento concludente del contraente cui spetta l'azione di annullamento, il quale dà volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo dell'annullabilità.

Differenze tra nullità e annullabilità:

  • causa;
  • natura dell'interesse protetto (un interesse generale per la nullità mentre un interesse particolare per l'annullabilità);
  • soggetti e legittimazione attiva (i criteri distintivi attengono ai soggetti che possono far valere il vizio; più

esteso nella nullità, più ristretto nella annullabilità);- prescrizione (l'atto nullo non si prescrive mai, l'atto annullabile si prescrive in 5 anni);PAGINA 35- convalida (i negozi annullabili possono essere convalidati mentre non quelli nulli);- effetti (il negozio nullo non produce effetti fin dal suo nascere mentre il negozio annullabile produce effetti fino a quando non è esercitata con successo l'azione di annullamento).Simulazione:creare un'apparenza al fine di creare uno stato di cose fittizie, conoscibili dai terzi.Il negozio simulato crea per il terzo una apparenza, una finzione, che non corrisponde a realtà.- simulazione assoluta: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà non ne vogliono porre in essere nessuno;- simulazione relativa: le parti fingono di porre in essere un negozio, mentre in realtà ne vogliono porre in essere un altro, diverso, denominato contratto

Il testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:

dissimulato.Effetti della simulazione (non produce effetto tra le parti ed &egr

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A.A. 2011-2012
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.