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LA PERSONA FISICA
L’art. 1 del cc, al primo comma, enuncia il principio per cui “la capacità giuridica si acquista con la nascita”. L’art. 22
Cost. afferma che “nessun uomo può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica”. Essa è l’attitudine ad
essere titolare di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici. Circa i diritti che la legge riconosce al nascituro si
distinguono due aspetti:
Nell’ambito patrimoniale, tutto si risolve nella capacità del nascituro di succedere per successione legittima o
per testamento (art 462) e di ricevere una donazione (art 784). Anche un non-concepito può ricevere per
testamento o donazione, purché quest’ultime siano subordinate alla nascita.
Nell’ambito non patrimoniale, si discute molto se ci siano diritti “personali” del nascituro;
Concorde è l’opinione che il feto debba essere trattato come un paziente
Per quanto riguarda l’embrione ne sono vietate la formazione per scopi diversi da quelli della
procreazione assistita, e la sperimentazione a fini eugenetici o per clonazione.
Una persona titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico è dotata di capacità giuridica speciale. Esempi
classici sono il minore che ha raggiunto l’età di 16 anni che può sposarsi precocemente con autorizzazione del giudice
(art 84) o intraprendere un attività lavorativa.
La prova della nascita viene fatta coincidere tradizionalmente con la prova dell’autonoma respirazione. La L. 29
dicembre 1993, n. 578 afferma che “la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo” (c.d. morte celebrale); essa si accerta con il rilievo empirico della cessazione del battito cardiaco e della
respirazione, o in modi rigidamente disciplinati di accertamento precoce.
Particolari regole vigono per i casi di scomparsa della persona, nei quali si prevede la possibilità di accertamenti
presuntivi della morte, o di una dichiarazione di morte presunta. Altro caso particolare è quello della commorienza,
dove più individui vengono a mancare; poiché non si riesce a determinare il momento esatto della morte, tutti gli
individui si presumono morti nello stesso momento. Effetto primario della morte è l’estinzione della personalità del
defunto anche dal punto di vista del diritto. 11
Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta. Nel caso in cui una persona, allontanandosi dal suo domicilio,
non dia più notizie di sé, in modo che si ignori se sia ancora in vita, si parla di scomparsa. Prima conseguenza è che non
si può far valere il diritto all’eredità; quindi si distinguono tre fasi:
1. Il Tribunale decide se nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso (art 48).
2. Dopo due anni, si può chiedere a dichiarazione di assenza (art 49), che consente l’apertura del testamento e
la possibilità di chiedere l’immissione degli eredi nel possesso temporaneo dei beni. Il matrimonio non viene
sciolto.
3. Dopo un termine più lungo (dieci anni di regola) si può chiedere la dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e
ss.), che dal punto di vista patrimoniale produce gli stessi effetti della morte. Il matrimonio si dichiara
fittiziamente sciolto; se l’assente ritorna, il nuovo matrimonio del coniuge si dichiara nullo (art 65)
Luoghi della persona:
Domicilio: il luogo in cui una persona ha stabiliti la sede principale dei suoi affari e interessi. Domicilio speciale è
quello legato a particolari atti o affari (es procuratore legale).
Residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale. La residenza è fatto giuridico oggetto di pubblicità nei
registri anagrafici.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un età diversa. La
capacità di agire è l’attitudine a compiere atti giuridici. Tuttavia:
a) Si prevedono casi in cui la capacità di agire può essere perduta o limitata: interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno;
b) Si attribuisce una limitata rilevanza alla concreta incapacità di intendere o di volere del soggetto capace di
agire.
Una persona può essere totalmente privata della capacità di agire per effetto di un provvedimento del giudice, cioè
tramite interdizione giudiziale (art 414). Può trovarsi priva della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi per
effetto di una condanna legale, cioè in caso di interdizione legale (art 32 cod.pen.)
Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (in certi casi), minore età, costituiscono tutti i casi di
incapacità legale. Il soggetto è escluso dall’attività giuridica.
Si parla di incapacità naturale o di fatto, nel caso di incapacità di intendere o di volere, cioè quando esiste una
menomazione tale da impedire un serio controllo del comportamento e una cosciente volontà. Essa rende nulli gli atti
compiuti, se sussisteva (per qualsiasi causa anche transitoria) nel momento in cui l’atto è stato compiuto e se l’atto sia
stato gravemente pregiudizievole per l’incapace. Nei contratti è necessaria la malafede dell’altra parte. Capacità di
intendere e di volere è requisito fondamentale per l’imputabilità.
Posizione del minore e potestà dei genitori. La posizione del minore è quella definita dall’art 316 cc: il figlio sino
all’età maggiore è soggetto alla potestà dei genitori che comprende:
a) Cura della persona, diritto-dovere c) Potere di rappresentanza legale
b) Amministrazione dei beni, potere-dovere d) Usufrutto legale sui beni dei figli
Non sono oggetto di usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro o ricevuti in
donazione. L’usufrutto può essere perduto per cattiva gestione (art 334) senza perdere la potestà.
La potestà si esercita di comune accorto tra i genitori (art 316); in caso contrario di può ricorrere al Tribunale per i
minorenni. Essa si perde nell’ipotesi di decadenza, cioè per l’effetto di una sentenza del Tribunale per i minorenni in
caso di violazione di doveri o di abuso di poteri da parte del genitore, che rechi grave pregiudizio al figlio (art.330). Il
giudice può anche ordinare l’allontanamento dalla casa familiare (art 333). Se entrambi i genitori muoiono, o
decadono dalla potestà, il minore è soggetto a tutela. Il tutore ha poteri simili ai genitori ma è soggetto a un maggior
controllo da parte del giudice tutelare (artt. 371, 384). Mano a mano che il minore cresce, acquista una maggiore
capacità di valutazione autonoma e quindi una maggiore libertà. Se il minore entra in un rapporto di lavoro può
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esercitare i diritti e le azioni che gli spettano. A 16 anni può contrarre matrimonio con l’autorizzazione del tribunale
(art 84), riconoscere un proprio figlio naturale o dare il consenso al proprio riconoscimento (art 250).
Un incapace legale può sempre compiere atti giuridici come procuratore di un soggetto capace di agire, purché abbia
la capacità di intendere e di volere adeguata alla natura e al contenuto dell’atto (art 1389). Il minore che si sposa
acquista lo statu di “minore emancipato” (art 390 e ss.), capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
e assistito in quelli straordinari da un curatore (art 394); se autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale diventa
pienamente capace di agire (art 397).
Presupposto dell’interdizione giudiziale è un abituale infermità di mente, tale da rende l’infermo incapace di
provvedere ai propri interessi (art. 414). La perdita della capacità è totale, anche se il giudice può stabilire che
l’interdetto conservi la capacità riguardo taluni atti. Il rappresentante legale che lo sostituisce agendo nei suoi
interessi è il tutore, nominato con la sentenza di interdizione (art 424). Il potere della rappresentanza non si estende
agli atti personalissimi ed è monitorato dal controllo del giudice tutelare (art 374). Gli atti compiuti senza
autorizzazione sono annullabili su istanza del rappresentato, eredi o aventi causa. Tutti i provvedimenti sono soggetti
a doppia pubblicità (registro delle tutele – atto di nascita).
L’interdizione legale colpisce automaticamente chi sia condannato all’ergastolo o alla reclusione per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni (misura punitiva); non riguarda gli atti di natura personale o familiare, e consente la
stesura del testamento.
L’inabilitazione presuppone un’infermità di mente non così grave da richiedere l’interdizione: la sordità o la cecità
congeniti (se è mancata un’adeguata educazione), la patologica prodigalità o l’abuso di bevande alcoliche o
stupefacenti. L’inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria
amministrazione è assistito da un curatore che deve dare il suo assenso (art 392), fatta eccezione per alcune
concessioni del giudice.
In base all’art 404, l’amministrazione di sostegno si applica alla persona che per effetto di un infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi. Strumento elastico, mira a proteggere il soggetto debole con la minore limitazione possibile della capacità;
spetta al giudice decidere per quali atti è richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore.
L’amministratore deve periodicamente riferire al giudice circa l’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e
sociale del beneficiario. Il provvedimento è soggetto ad annotazione nell’atto di nascita (art 405).
PERSONE GIURIDICHE E I SOGGETTI COLLETTIVI
Scopo pratico della personalità giuridica è quello di stabilire una distinzione tra universitas (insieme) e singuli
(individui che lo compongono) mettendo questi ultimi in grado di controllare le risorse e l’attività dell’ente, ma
tenendoli al riparo dalle conseguenze della titolarità diretta di rapporti attivi e passivi (s.p.a, s.r.l., associazioni,
fondazioni…). L’autonomia patrimoniale della persona giuridica consente di costituire rapporti giuridici tra i singoli
membri e la persona giuridica stessa. Ovviamente la persona giuridica assume significato se opera secondo le
intenzioni del legislatore e non in modo fraudolento o pericoloso.
L’indicatore principale del grado di autonomia del patrimonio sociale è dato dalla disciplina de