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CERTEZZA NEL TEMPO
12. La prescrizione
Prescrizione (art.2934) un diritto si perde per effetto dell’inerzia del titolare che non lo esercita per un periodo di
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tempo tassativamente previsto dal legislatore (non possono essere decisi dalle parti).
La prescrizione serve per due motivi:
1) Esigenza di certezza se non si esercita per un lungo periodo un diritto viene il dubbio che questo diritto sia
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effettivamente posseduto o meno;
2) Sfavorire l’inerzia;
Alcuni dei termini di prescrizione previsti dal legislatore e non derogabili sono:
prescrizione ordinaria (si applica in mancanza di un termine diverso) è di 10 anni;
• prescrizione per per diritti reali è di 20 anni
• prescrizione per risarcimento danni è di 5 anni (art.2043)
• prescrizione per illecito da circolazione è di 2 anni
•
Non tutti i diritti sono assoggettati alla prescrizione, alcuni diritti detti indisponibili (diritti dello stato familiare, diritti
personalissimi come integrità fisica, onore etc…) e altri con il diritto a far valere la nullità di un contratto o il diritto di
proprietà non cadono mai in prescrizione.
N.B Il diritto di proprietà non cade in prescrizione per inerzia ma serve anche la prescrizione acquisitiva (ovvero si
perde se è presente l’inerzia e il possesso da parte di un terzo il terzo diventa possessore per usucapione).
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Insieme al termine di prescrizione vanno fissati:
- Decorrenza quando la prescrizione comincia a decorrere (dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere);
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- Sospensione “l’orologio della prescrizione si ferma” ovvero il periodo di tempo compreso tra l’inizio e la fine
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della sospensione non viene conteggiato negli anni della prescrizione.
Es. A è creditore di B, se A entro 10 anni non esercita il suo diritto allora lo perde. Se A e B si sposano dopo 3
anni dall’inizio del credito e rimangono sposati per 6 anni questi 6 anni non sono conteggiati per la prescrizione
quindi A ha ancora 7 anni prima che il suo diritto di credito cada in prescrizione.
Il matrimonio è una sospensione della prescrizione.
- Interruzione una volta che il diritto è stato esercitato si ricomincia ex novo il conteggio della prescrizione (es.
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non esercito la servitù di passaggio per 17 anni ma poi lo esercito allora il conteggio inizia ex novo).
Prescrizione presuntiva presunzione relativa di adempimento nei casi tassativamente previsti dal legislatore.
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Relativa vuol dire che ammette prova contraria.
Es: - Debiti v/ristoratori 6 mesi
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- Debiti v/professionisti 3 anni
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Passati questi termini si presume che il debito sia stato pagato ma può essere presentata prova contraria solo in 2
modi:
1) Giuramento
2) Confessione
13. La decadenza
La decadenza corrisponde alla perdita del diritto da parte del titolare che non esercita il diritto entro un certo periodo
di tempo che può fissato anche dalle parti e non solo dal legislatore.
A differenza della prescrizione è stato fissato un termine (solitamente breve) per esercitare un proprio diritto (es. nel
caso di un coerede che liquida la propria quota gli altri coeredi hanno 60 giorni per decidere se acquistarla o meno,
decorsi questi 60 giorni la quota può essere venduta a terzi).
CAPITOLO 9: DIRITTI DELLA PERSONA
1. Personalità e diritti inviolabili
L’art.2 della Costituzione afferma che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità […]”
Stabilisce quindi che:
a) Stabilisce una correlazione tra il valore della personalità individuale e la gamma dei diritti inviolabili
dell’uomo
b) I diritti dell’uomo sono tutelati non solo come singolo ma anche all’interno di formazioni sociali (gruppi come
la famiglia, le associazioni etc…)
I diritti fondamentali della persona sono diversi, il primo e più importante è il Diritto alla vita, è dato per scontato e
l’unico riferimento legislativo è l’articolo 1 della legge sull’aborto (permesso nei primi 90gg se sussiste un pericolo
psicofisico per la madre, dopo i primi 90gg è possibile se ci sono pericoli per la vita della donna).
Posso esser costretto a vivere contro la mia volontà? No (art. 32 Costituzione, nessuno può essere costretto contro la
sua volontà a subire un trattamento sanitario a meno che non rappresenti un pericolo per la sanità pubblica).
2. Integrità, salute, autodeterminazione
L’integrità di una persona è un valore primario protetto dall’ordinamento giuridico.
Essa è regolata dall’art. 5 del codice civile che appunto “regola gli atti di disposizione del proprio corpo”. In questo
articolo vengono espressamente vietati quegli atti che cagionano una diminuzione dell’integrità fisica permanente (es.
vendita di organi: oltre che diminuire la propria integrità fisica è anche considerata immorale) ma non limita la
decisione di donare i propri organi pur sapendo che anche questa azione porta ad una perdita permanete
dell’integrità (ma non è giudicata contro la morale).
Es. Un contratto sottoscritto per la vendita di un rene non può essere considerato valido e in più non si può chiedere
la restituzione di quello che si è pagato perché è un contratto contro la morale (art. 2035).
contrasto con 2033 e 2034.
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Il diritto tutela anche il principio di autodeterminazione ossia il principio che ci permette di decidere cosa fare con il
nostro corpo in relazione a questioni bioetiche (es. consenso al trattamento medico o diritto a rifiutare le cure) a
meno che una persona non sia giudicata incapace. 12
Molti diritti fondamentali sono tutelati dall’art. 2 Costituzione che fa da “contenitore” per quei diritti che non sono
citati in nessuna norma ma dati per scontati.
3. Nome, immagine e identità
Il valore dell’identità affiora nei diritti del nome, dell’immagine e dell’identità personale.
Diritto al nome viene tutelato dagli art. 6-7-8-9 del codice civile. Con “nome” si intende comprende il nome
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proprio, il prenome e il cognome (art. 6). Sempre nell’articolo 6 sia afferma che sono ammessi dei cambiamenti al
nome solo in casi eccezionali (es. il cognome rappresenta un’offesa).
L’articolo 7 protegge l’uso indebito del nome (es. una donna divorziata che continua ad utilizzare il nome dell’ex marit,
vedi anche art.156: la moglie può chiedere di non utilizzare il cognome del marito e viceversa nel caso di condanne
per atti molto disonorevoli che rendono il nome pregiudizievole) e permette a chi è “proprietario” del nome di
ricevere (o anche un parente di chi possiede il nome) un risarcimento.
La legge italiana tutela anche gli pseudonimi (art. 9) intesi come nomi d’arte per i quali valgono tutte le regole previste
dai precedenti articoli.
Il diritto italiano fonda la questione del nome sulla regola del patronimico ovvero ai figli si trasmette il cognome del
padre (non è tutelato da una legge ben precisa ma è una norma riconosciuta. Art 262: il primo che riconosce il figlio
concede il cognome, se è riconosciuto contemporaneamente il figlio assume il cognome del marito)
La regola del patronimico vale anche nel caso di un’adozione (art.299), infatti se ad adottare un bambino sono due
coniugi prevale il nome del marito.
Diritto all’immagine è vietata la riproduzione e la diffusione di un immagine senza il permesso della persona
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raffigurata, salvo nei casi in cui si tratti di un personaggio o di un avvenimento pubblico (es. vengo fotografato solo io:
la foto non può essere pubblicata senza il mio consenso. Vengo fotografato io insieme a molte altre persone nel
contesto di una manifestazione: la foto non ha bisogno del mio consenso per la pubblicazione).
Diritto all’identità personale non è riconosciuto da nessuna norma ma è tutelato come diritto fondamentale
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dell’uomo, consiste nel diritto ad essere riconosciuti per ciò che si è (convinzioni politiche, ideologiche etc…). Ogni
persona ha il diritto di non essere presentata agli occhi del pubblico in modo falsato rispetto ai propri valori e i propri
connotati fondamentali che lo caratterizzano.
Diritto all’identità morale è il diritto a non essere disonorati attraverso affermazioni diffamatorie che ledono
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l’onore di un soggetto.
Il diritto all’onore deve soccombere quando la notizia presenta le seguenti caratteristiche per far prevalere il diritto di
cronaca sul diritto all’onore:
- Vera
- Interesse pubblico a conoscere il fatto (espresso comunque in modo civile)
Es. una notizia disonorevole su un politico non lede l’identità morale.
4. Diritto alla vita privata e alla riservatezza
Questo diritto comprende due aspetti essenziali:
1) Zona di intimità zona in cui essere lasciati in pace
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2) Controllo sulle informazioni consente di avere poteri di vigilanza ed intervento necessari per non perdere
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il controllo delle informazioni che lo riguardano.
La legge sul diritto alla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberà fondamentali, e della dignità, delle persone.
Trattamento = raccolta, conservazione, elaborazione etc…
Dati personali = qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione.
Un cerchio più ristretto dei dati personali sono i dati sensibili riguardanti tra le altre cose lo stato di salute etc…
Il trattamento dei dati è permesso solo con il consenso dell’interessato a meno che non si tratti di informazioni
presenti nei pubblici registri, anonime per fini statistici etc…
La raccolta di dati sensibili invece deve essere autorizzata anche dal Garante ma può essere fatta comunque senza
autorizzazione nel caso in cui serva per esercitare una professione sanitaria o giornalistica (nei limiti stabiliti dal diritto
di cronaca). 13
CAPITOLO 10: UGUAGLIANZA E DIFFERENZE
1. Premessa
Ogni persona possiede dei diritti inviolabili, tuttavia esistono dei diritti la cui protezione dipende da una speciale
qualità della persona protetta (es. qualità di lavoratore, coniuge etc…).
2. Gli status personali
L’idea moderna di status è usata quando le situazioni soggettive di cui è titolare una persona appaiono come un solo
insieme, ovvero una posizione “complessa ma unitaria” del soggetto in un certo campo di relazioni giuridiche che
deriva