I soggetti
Idea di soggetto di diritto
La realtà sociale è formata da diversi individui ognuno con le sue caratteristiche che si pongono in rapporto di conflitto o sintonia. Attraverso l’ordinamento giuridico si dà ordine a questa realtà regolando i comportamenti e prevenendo/risolvendo conflitti. Nell’ordinamento giuridico però i portatori di interesse non sono soltanto singoli individui ma anche organizzazioni, istituzioni eccetera.
Nel diritto, il protagonista delle relazioni e delle attività regolate è indicato come soggetto, esso può essere distinto in:
- Soggetto di diritti e obblighi
- Soggetto di attività giuridica
Determinazioni dei soggetti. Soggetto e “persona”
Ogni ordinamento individua e stabilisce chi possa avere diritti e obblighi nell’ambito dell’ordinamento stesso, ovvero chi debba essere protetto dalle norme giuridiche. La scelta può essere esplicita e venire direttamente dall’ordinamento oppure implicita ed essi si individuano in base al modo in cui le comuni norme dell’ordinamento attribuiscono diritti e obblighi.
Nel diritto italiano si individuano i protagonisti nelle persone distinte fra:
- Persone fisiche: esseri umani
- Persone giuridiche: centri di interesse diversi dall’uomo singolo
Persone fisiche acquisiscono la capacità giuridica alla nascita e anche la capacità di agire, ovvero attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.
Persone giuridiche
La legge si limita a stabilire in che modo gruppi e organizzazioni acquistano la personalità giuridica (enti diversi dall’uomo che godono di diritti come se fossero persone). È un modo “artificiale” per creare delle persone fisiche da soggetti che non lo sono, tuttavia:
- La soggettività di un gruppo si avvicina a quella di un uomo ma non è uguale;
- La possibilità di avere diritti e obblighi si riscontra anche in gruppi che non hanno la qualità di persone giuridiche.
La capacità giuridica
Art. 1: la capacità giuridica si acquisisce alla nascita. Con questo si vuole dire che tutti davanti alla legge sono uguali, tutti senza distinzioni siamo capaci di diritto fin dalla nascita. Nella Costituzione (art. 22) si afferma anche a nessuno può essere tolta la propria capacità giuridica per motivi politici.
Capacità giuridica = attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi, ovvero rapporti giuridici. Esistono anche casi in cui un individuo non ancora nato abbia già dei diritti patrimoniali (es. testamento in favore di una persona non ancora nata) ma che decadono nel caso di mancata nascita. Si discute anche a proposito dei diritti non patrimoniali di un individuo non ancora nato (es. diritto alla vita) quando si parla di interruzione di gravidanza eccetera.
In alcuni casi si parla di capacità giuridica speciale ovvero la capacità giuridica di essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico. Un esempio è la capacità di prestare il proprio lavoro, che è regolata secondo dei limiti di età e, in passato, di genere.
Alla morte (morte cerebrale), atto con cui si perde la capacità giuridica, può essere anche sostituita dalla dichiarazione di morte presunta (dopo 10 anni dalla scomparsa). Dopo 2 anni dalla scomparsa (senza che vi siano altre notizie) gli eredi sono messi in possesso (anche se non sono titolari e quindi non possono venderli), dopo 10 anni viene dichiarata la morte presunta e gli eredi entrano in totale possesso dei beni e possono venderli e si scioglie il vincolo del matrimonio.
Se dopo 10 anni la persona dichiarata morta ritorna ha diritto di riavere i propri beni o i soldi derivanti dalla vendita dei beni lasciati agli eredi, inoltre il secondo matrimonio della moglie non è valido.
Presunzione di commorienza
Esempio: Walter e Greta sono sposati. Greta ha solo un fratello e Walter ha una sorella. La presunzione di commorienza vuol dire che si presumono morti nello stesso momento. Sarà interesse del fratello di Greta dimostrare che è sopravvissuta almeno un minuto più di Walter così che il fratello di Greta possa ereditare il patrimonio di entrambi.
Luoghi della persona: domicilio, residenza, dimora
Domicilio sede dei propri affari e interessi, non si tratta solo di interessi economici ma anche personali (es. ho affari a Milano e Torino ma con la mia famiglia vivo a Milano, quest’ultima sarà la mia residenza). Il domicilio può essere elettivo, ovvero un soggetto può scegliere dove far recapitare tutta una serie di atti o affari. (es. nel caso di una causa posso scegliere come domicilio la sede dell’avvocato).
Nel caso di soggetti senza capacità di agire (es. minori) si parla di domicilio legale e corrisponde alla residenza della famiglia o del tutore (nel caso di un interdetto). Residenza dove un soggetto stabilmente si trova a vivere, la residenza può essere anche più di una (es. passo l’inverno alla casa al mare e l’estate a Milano, ho 2 residenze). Dimora dove un soggetto si trova a vivere anche in maniera temporanea. La residenza è un fatto giuridico e quindi oggetto di pubblicità nei registri anagrafici, ovvero l’indirizzo è pubblico. Se un individuo cambia residenza e non lo dichiara il cambiamento è inopponibile ai terzi in buona fede.
La capacità di agire
La capacità di agire è l’attitudine a compiere validamente atti giuridici con riguardo ai propri interessi. Essa si ottiene generalmente al compimento del 18° anno di età. In alcuni casi particolari la capacità di agire, a discrezione del giudice, può essere acquisita anche a 16 anni: capacità di lavorare, di sposarsi (a condizione che ci siano gravi motivi), di riconoscere un figlio eccetera.
Se ad un 16enne viene concessa la possibilità di sposarsi acquista lo stato di minore emancipato ha l’autorizzazione di iniziare un’attività imprenditoriale acquistando così la piena capacità di agire tranne la capacità di donare e di fare testamento. Nel caso dovesse morire prima di poter fare testamento si segue la linea di successione imposta dalla legge:
- Coniuge e discendenti
- Fratelli e ascendenti (genitori)
Perdita temporanea della capacità di agire
La capacità di agire può essere persa temporaneamente (tramite interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno).
Interdizione
L’interdizione è il caso in cui una persona è totalmente privata della capacità di agire per effetto di un provvedimento del giudice. Per interdire un soggetto si deve dimostrare che si trova in uno stato di infermità mentale abituale grave. Se si trovasse in una situazione saltuaria, allora gli atti compiuti in situazione di capacità di intendere sono da ritenere validi, ma si può chiedere l’annullamento degli atti compiuti in situazione, dimostrata, di infermità mentale.
L’articolo 414 enuncia il criterio secondo cui una persona può essere interdetta. L’articolo 417 enuncia le persone che possono chiedere l’interdizione di un soggetto (parenti entro il 4° grado e affini entro il 2° grado o anche tutori o i curatori).
I gradi di parentela:
- Figlio 1 e Figlio 2 sono in relazione di 1° grado con il padre
- Figlio 1 e Figlio 2 sono in relazione di 2° grado fra loro
- Figlio 3 e Figlio 1 sono in relazione di 3° grado fra loro
- La moglie di Figlio 2 è un’affine di 2° grado per il Figlio 2 (mantiene per affinità il grado)
- Tra Figlio 2 e moglie c’è un rapporto di matrimonio ma non di parentela
L’interdizione si differenzia tra:
- Giudiziale: incapacità di agire dovuta ad un’infermità che non permette di prendere cura dei propri interessi;
- Legale: interdizione derivante da una condanna penale (ergastolo o reclusione ≥ 5 anni).
In entrambi i casi però la persona divenuta incapace non può compiere validamente atti giuridici riguardo ai propri interessi ed è sostituita in questi compiti attraverso una rappresentanza legale attribuita ad un tutore. Gli atti di minorenni (pur essendo soggetti senza capacità di agire) sono comunque ritenuti validi poiché si presuppone essere stati fatti con tacito consenso dei genitori.
Inabilitazione
La inabilitazione dà vita ad una limitata capacità di agire derivante da infermità di mente meno grave. L’inabilitato può partecipare all’attività giuridica ma per determinati atti deve essere comunque affiancato da un curatore. L’articolo 427 permette che alcuni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti da un interdetto da solo o con l’aiuto di un tutore (rappresentante legale) ma non sostituito da esso.
Esempio: nel caso un interdetto voglia vendere la casa (straordinaria amministrazione) serve la firma sia del tutore sia dell’interdetto con l’approvazione di un giudice. Spetta al giudice valutare se un atto è di ordinaria o straordinaria amministrazione. Di solito un atto di straordinaria amministrazione sono quelli che intaccano il patrimonio (vendita, testamento eccetera).
È il giudice che tramite perizie decide se concedere l’inabilitazione o l’interdizione. Può essere chiesta anche per chi:
- Abusa di sostanze alcoliche o stupefacenti, e chi “spende troppo” (produtività) può essere dichiarato interdetto solo nel caso in cui esponga la famiglia a gravi danni economici;
- Cieco/sordo dalla nascita o dalla prima infanzia non ha potuto ricevere educazione adeguata.
Il tutore ha compiti diversi rispetto al curatore:
- Tutore: rappresentante legale che si occupa non solo di interessi di carattere patrimoniale ma anche della cura della persona.
- Curatore: assiste il minore emancipato o l’inabilitato solo nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, non si occupa della cura della persona.
La tutela può essere:
- Volontaria: lo stesso soggetto può decidere la persona più idonea per essere nominata tutore (con assenso da parte sua);
- Legale: in caso di mancata designazione del tutore da parte dei genitori viene nominato da un giudice tra i parenti;
- Dativa: il giudice ritiene di nominare una persona estranea alla famiglia;
- Assistenziale: tutela data ad un ente di carattere assistenziale.
Amministrazione di sostegno
Art. 404: persona affetta da infermità, menomazione fisica o psichica temporanea può essere sottoposta alle cure di un amministratore di sostegno. L’amministratore di sostegno può essere dichiarato anche nel caso in cui non ci sia un’infermità psichica ma di una menomazione fisica (es. anziano si rompe un femore e per un certo tempo non può farsi carico di alcuni atti questi sono affidati ad un amministratore di sostegno, esempio il figlio).
L’amministratore di sostegno può essere dichiarato anche nel caso in cui l’infermità sia temporanea per far fronte ad un’emergenza legata ad un certo periodo. Art. 405 comma 1: entro 60 giorni si nomina l’amministratore attraverso il giudice. L’amministratore di sostegno può essere nominato dallo stesso soggetto. Può essere nominato anche solo per un certo atto (es. esprimere diniego nel caso di coma e sia tenuto in vita artificialmente).
Comma 5: chi nomina deve specificare la durata, l’oggetto e quegli atti che l’amministratore potrà compiere (leggi articolo) specificando anche i limiti di spesa. Art. 407 comma 4: il giudice tutelare può modificare le decisioni assunte riguardo l’amministratore di sostegno (molto flessibile); Art 408: si fanno gli interessi del soggetto, egli può scegliere un amministratore nel caso di una futura inabilitazione; Art. 409: il soggetto posto sotto amministrazione di sostegno è comunque libero di compiere atti della sua vita quotidiana e conserva la possibilità di compiere tutti gli atti che non richiedono l’amministrazione di sostegno.
Parte II: persone giuridiche e i soggetti collettivi
Personalità giuridica e le sue funzioni
Soggetto e persona giuridica sono qualifiche che possono riguardare tanto l’uomo quanto realtà diverse dall’uomo (come gruppi o istituzioni) nel linguaggio giuridico. Già nel medioevo nasce l’idea di “fingere” che un insieme di individui possa essere considerato una persona giuridica.
La creazione della persona giuridica ha lo scopo di tenere separati l’insieme e i singoli che lo compongono in modo che questi ultimi possano controllare le risorse e le attività dell’insieme (attraverso le regole di organizzazione interna) mantenendosi al riparo dalle conseguenze della titolarità diretta.
Autonomia patrimoniale
Una società intesa come persona giuridica è caratterizzata da autonomia patrimoniale ovvero le attività e passività della persona giuridica sono distinte nettamente da quelle dei soci che la compongono. In ogni caso esistono leggi che permettono di superare questa separazione nel caso un soggetto si serva della persona giuridica per commettere atti illeciti.
A seconda delle diverse tipologie di società create esistono diversi gradi di autonomia patrimoniale. Alcune di esse sono regolate da norme per la responsabilità dei debiti che proteggono l’autonomia patrimoniale della società e, allo stesso tempo, il patrimonio personale dei soci.
Panorama attuale
La prima grande distinzione tra organizzazione riguarda il loro scopo:
- Enti a scopo di profitto: società (sia di persone che di capitali)
- Enti che non hanno scopo di profitto: associazioni (comitati, fondazioni eccetera)
La differenza è importante soprattutto perché esse sono regolate da leggi diverse. Una seconda grande distinzione viene fatta tra:
- Enti senza personalità giuridica
- Enti con personalità giuridica
Gli enti privi di personalità giuridica (ovvero privi di autonomia patrimoniale perfetta) sono:
- Società di persone (s.s, s.n.c., s.a.s.)
In queste società la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è definita:
- Solidale: per i debiti della società può essere chiamato a rispondere anche un solo socio il quale potrà rifarsi sugli altri soci;
- Illimitata: per i debiti della società rispondono i soci anche con il loro patrimonio personale;
- Diretta (solo nella s.s.): il creditore sociale ha il beneficio di poter pretendere direttamente il pagamento dal singolo socio, il quale ha solo un beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni della società da aggredire;
- Indiretta: negli altri due casi (s.n.c., s.a.s.) i soci hanno il diritto di preventiva escussione, quindi il creditore sociale ha un obbligo di aggredire prima il patrimonio della società, non può agire prima i singoli soci, solo nel caso il patrimonio societario sia insufficiente allora può aggredire quello dei soci ma ha l’onere di dimostrarlo.
(Art. 2268, 2297(s.n.c.) e 2317(s.a.s.) nel caso una s.a.s. o s.n.c. non si iscriva nel registro delle imprese (si dice che sono irregolari) ad essere si applica il regime previsto per le s.s (con responsabilità diretta dei soci).
Nelle società di persone la responsabilità illimitata di tutti i soci è inderogabile solo nella S.n.c. perché:
- Nella s.s. è possibile inserire dei patti limitativi della responsabilità di alcuni soci e SONO opponibili ai terzi (ovvero i terzi devono adattarsi ai patti limitativi imposti tra i soci);
- Nelle s.a.s. gli accomandanti rispondono limitatamente al conferimento di capitale da parte di ciascun socio;
- Nelle S.n.c. è possibile inserire dei patti limitativi della responsabilità di alcuni soci con però efficacia interna ovvero NON sono opponibili ai terzi.
Es. Una società è composta dai soci A, B, C e D con un patto che limita la responsabilità di D a €10.000. Il debito della società è pari a €100.000, il creditore sociale cosa può fare?
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