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Diritto penale – Parte generale

Grosso – Pelissero – Petrini – Pisa

Parte prima: introduzione al diritto penale e alla politica criminale

Capitolo 1: diritto penale, reato, pena

Il diritto penale disciplina i fatti che costituiscono reato e le relative sanzioni. Si distingue dal diritto civile, che regola i diritti dei cittadini e i rapporti fra i privati, e dal diritto amministrativo, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra pubbliche amministrazioni e cittadini.

Reato → è punito con sanzioni consistenti in pene e misure di sicurezza. L’accertamento della sua commissione e l’inflizione della sanzione sono affidati ai giudici penali.

Illecito civile → sanzionato con le sanzioni del risarcimento del danno e delle restituzioni (giudice civile).

Illecito amministrativo → viene punito con sanzioni amministrative, applicate dalla stessa pubblica amministrazione.

Il reato è caratterizzato dalla specifica tipizzazione di ogni illecito, mentre l’illecito civile si presenta come un illecito di lesione, caratterizzato dall’atipicità e dalla generalizzazione della sua formulazione. La funzione del diritto penale è la tutela degli interessi umani.

Tra la fine del ‘700 e 800 si confermava la funzione del diritto penale di garantire gli interessi di maggiore rilievo individuale e sociale. Nell’800 veniva inoltre sottolineata la funzione etico-morale del diritto penale, la punizione del colpevole, il ripristino del diritto violato. Si apre così la strada a concezioni autoritarie del diritto penale, che individuano nella commissione del reato un attentato all’autorità dello Stato che giustificava l’intervento penale nei confronti del colpevole.

Nel secondo dopoguerra, la concezione del diritto penale inteso come protezione degli interessi è tornata al centro del dibattito penalistico. In uno stato democratico di diritto, il diritto penale deve essere utilizzato nei confronti delle sole infrazioni che offendono beni d’importanza primaria. Erano quindi rinvenibili nella società beni e bisogni d’importanza primaria, preesistenti alla disciplina giuridica, che il legislatore doveva proteggere.

Il concetto di “offesa” costituiva lo snodo centrale nella teoria generale del reato. Da un punto di vista formale il reato è un fatto vietato dalla legge penale la cui commissione comporta l’applicazione di una sanzione penale → tale definizione, è di tipo formale, in quanto non fa riferimento ai fatti, ma solo al modo con il quale l’ordinamento reagisce alla loro realizzazione. Secondo un criterio sostanziale, il reato è ciò che turba l’ordine etico, che urta la moralità di un popolo e pone in pericolo l’esistenza o la conservazione della società.

Cioè che è o no considerato reato, può essere individuato all’interno della Costituzione → reato come illecito che offende beni che devono essere considerati di maggiore importanza e meritevoli di essere protetti sul terreno del diritto penale. Si può far riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per definire ciò che riguarda o meno “materia penale” → ogni illecito al quale l’ordinamento reagisce con una sanzione caratterizzata da un contenuto punitivo o afflittivo.

I criteri sostanziali utilizzabili sono: la natura dell’infrazione e la gravità della sanzione. Il codice vigente prevede due specie di sanzioni penali:

  • Le pene, destinate ad assicurare la prevenzione generale;
  • Le misure di sicurezza, destinate a recuperare alla società gli autori di reato socialmente pericolosi attraverso la rimozione delle cause della loro pericolosità.

Tale sistema viene definito del doppio binario. Pene e misure di sicurezza sono elencate nella parte generale del codice penale, e vengono applicate dal giudice penale nel quadro di un processo penale.

Funzione della pena → retribuzione morale e giuridica, emenda, intimidazione, prevenzione speciale. La funzione essenziale della pena deve essere individuata nella prevenzione sociale, per tendere a disincentivare i delinquenti. La prevenzione per essere efficace deve garantire l’applicabilità rapida e inflessibile (cosa che nel nostro sistema non avviene).

L’art. 27 Cost. prevede che la pena abbia anche una funzione rieducativa, funzione estremamente importante, ma comunque non sostitutiva di quella preventiva.

Capitolo 2: evoluzione storica del diritto penale

Il diritto penale moderno nasce con l’illuminismo nella seconda metà del 700. Numerose regole enunciate in quell’epoca costituiscono tuttora principi cardine delle legislazioni penali europee.

Cesare Beccaria → Dei delitti e delle Pene: il diritto penale non deve realizzare un astratto modello di regole morali, bensì fornire una protezione dei beni umani fondamentali; in questa prospettiva esso deve essere utilizzato soltanto quando si riveli strumento strettamente necessario a tale esigenza di tutela (extrema ratio di tutela).

Delitti e pene devono essere individuati con chiarezza prima della commissione del fatto, in quanto il cittadino ha il diritto di conoscere preventivamente ciò che è vietato e ciò che è consentito. La pena deve colpire l’autore del reato in misura proporzionale alla gravità del fatto commesso, non devono essere severe ma rapide e ineluttabili, uguali per tutti e la pena di morte deve essere abolita.

Le nuove idee hanno trovato nella legislazione della rivoluzione francese la loro consacrazione. La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ha enunciato gran parte di questi principi, seguito dall’Assemblea Costituente nel 1790, dal codice penale e la legislazione penale del 1791. Si è assistito poi ad una trasformazione della stessa impostazione ideologica del pensiero penalistico e del contenuto delle legislazioni penali.

Sul piano culturale, all’impostazione utilitaristica del pensiero illuministico si sono affiancate impostazioni che richiamavano ad astratti criteri di giustizia (es. l’idea di un diritto penale espressione di una giustizia di tipo etico-morale o l’utilizzo di pene “esemplari”). Quest’impostazione ideologica, seguendo il modello del codice napoleonico del 1810, ha caratterizzato le codificazioni “liberali” europee e italiane dell’800.

La scuola classica

Il passaggio dalla fase dell’elaborazione giuridico-filosofica dell’illuminismo a quella liberale dell’800 ha trovato il suo supporto nella scuola classica di diritto penale. Tale scuola, di cui Francesco Carrara era il suo esponente maggiore, si caratterizza per la sua continuità rispetto ai canoni garantistici dell’illuminismo, ma ribalta la sua impostazione utilitaristica. La scuola classica ha tentato di costruire un sistema “astratto” di diritto penale, indipendente dalle contingenze politiche e sociali ed ancorato ai valori della ragione assoluta → il giurista è chiamato a costruire un sistema di reati e pene secondo criteri di razionalità scientifica generali, tranne per i delitti di c.d. lesa maestà, i quali sono necessariamente dipendenti dalla politica.

Nella costruzione del sistema penale, i classici ripropongono i capisaldi delle idee liberali (garanzia della legalità, irretroattività della legge penale, certezza del diritto, punire i fatti e non i pensieri). La scuola classica inoltre si preoccupa del perfezionamento degli strumenti di analisi teorica, approccio metodologico molto importante. L’elaborazione della scuola classica, hanno influenzato l’elaborazione del codice penale Zanardelli del 1889 → vengono confermati i principi di stretta legalità e di irretroattività della legge penale, è stata eliminata la pena di morte, viene enunciato il principio di colpevolezza, si tenta di punire solo i fatti lesivi di interessi.

La scuola positiva

Con la scuola positiva si assiste ad un cambiamento radicale nell’approccio al tema del diritto penale. I positivisti sostituiscono il metodo deduttivo dei classici con quello induttivo, tipico della ricerca sul campo → mentre i classici si occupavano del reato e della pena, i positivisti ponevano al centro della loro attenzione l’uomo delinquente. Mentre i classici si rifacevano al libero arbitrio del reo, e quindi alla possibilità di scegliere se commettere o meno il reato, venendo puniti con una pena proporzionale all’infrazione commessa, i positivisti negano l’esistenza del libero arbitrio, ritenendo l’autore del reato un anormale che necessita di rieducazione e sostegno psicologico. La pena è pertanto sostituita da una misura di natura preventivo-speciale, destinata a rimuovere le cause della devianza, e per questo a tempo indeterminato → misura di difesa sociale.

La scuola positiva si è sviluppata troppo tardi per influenzare il codice Zanardelli (il primo manifesto di tale scuola è l’uomo delinquente di Cesare Lombroso-1976), ma ha comunque influito parecchio, tanto che Enrico Fermi fu incaricato di stilare un progetto di codice penale (1921) insieme con una commissione formata da positivisti.

Tecnicismo giuridico

Nuovo orientamento culturale sviluppato all’inizio del ‘900, che trovò la prima enunciazione nella prolusione all’Università di Sassari svolta da Arturo Ruocco → il diritto penale è in crisi a causa della sovrapposizione tra diritto, antropologia, psicologia, statistica, sociologia, prestando scarsa attenzione alla realtà legislativa vigente nel caso dei classici e trattando il diritto penale come sociologia. Compito del giurista deve essere, esclusivamente, di interpretare correttamente le leggi e costruire dogmaticamente gli istituti giuridici in conformità agli enunciati legislativi.

Scienza giuridica e politica criminale diventano mondi separati → si realizza una distinzione netta fra studio del diritto e approfondimento della politica criminale. L’indirizzo tecnico giuridico diventò ben presto metodo di lavoro dominante fra i penalisti italiani, caratterizzando studi, insegnamenti, prassi giuridiche.

La politica criminale durante il fascismo

Il ministro Alfredo Rocco e la Commissione che ha redatto fra il 1925 e il 1930, il nuovo codice penale hanno cercato di mettere in luce i tratti di continuità e discontinuità della nuova legislazione rispetto a quella del 1889. Il dibattito sul significato di questo codice penale ha visto affermarsi diverse posizioni. C’è chi sostiene che il nuovo codice penale, pur rifacendosi ai modelli istituiti ed elaborati dalla cultura giuridica liberale, sarebbe stato segnato dal nuovo concetto di Stato e dei rapporti fra autorità e libertà propri del fascismo → proiezione di uno stato forte, impegnato nella repressione penale a scapito dei diritti e dei cittadini e senza limiti imposti dall’esigenza di salvaguardare le garanzie fondamentali della persona umana.

C’è chi invece afferma che il codice penale del 1930 non appare interamente permeato dall’ideologia del regime → nel codice si rinvengono numerosi indici di un rigorismo repressivo dettato dall’intento di assegnare allo strumento penale la funzione di rappresentare lo Stato fascista come organismo forte anche nella lotta contro la criminalità, strette rigoristiche adottabili anche da Stati liberali. Anche se nel codice Rocco vengono riprodotti istituti ed alcuni principi fondamentali di garanzia propri del pensiero liberale, numerose sono le rotture rispetto alle regole garantiste di tale pensiero.

Si inverte la tendenza nei confronti del principio di colpevolezza attraverso la previsione di numerose ipotesi di responsabilità oggettiva, viene svalutato il concetto di bene giuridico e previsti i reati di pericolo presunto. Viene inoltre ripristinata la pena di morte e in generale inasprite tutte le pene. Alle pene vengono affiancate misure di sicurezza finalizzate alla difesa sociale e al recupero sociale. Il compromesso fra scuole ha costituito la spiegazione dominante dell’operazione compiuta da Rocco con la scelta del doppio binario. L’affiancamento della misura di sicurezza era funzionale alla prospettiva di una repressione della devianza criminale.

Caduta del fascismo e tentativi di riforma

Caduto il fascismo, si prospettava la necessità di sostituire il codice penale. La Commissione che si insediò non risolve il problema giudicando il codice Rocco “tecnicamente impeccabile” ad eccezione di pochi aspetti → anche negli anni successivi, le scuole penalistiche italiane furono restie ad affrontare il tema di una riforma della legislazione penale.

L’impatto dei principi costituzionali sul sistema penale

L’influenza della Costituzione sul sistema penale è individuabile sia sul piano delle norme che prevedono principi di garanzia ed enunciano regole in materia di responsabilità e di sanzioni penali, sia su quello dell’enunciazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali → numerose norme del codice penale Rocco sono risultate costituzionalmente illegittime e quindi annullate o modificate dalla Corte Costituzionale.

In quel periodo cominciò a manifestarsi un nuovo modo di concepire il ruolo del giurista → al metodo tecnico-giuridico, si affiancò la convinzione di alcuni giuristi di doversi riappropriare del ruolo di politici del diritto. Quest’atteggiamento sfociò in un’analisi critica dei contenuti della legislazione vigente, e consentì di affiancare e d’intervenire con propri contributi sul terreno delle riforme del sistema penale.

Nella costruzione della teoria del reato e nel dibattito di politica criminale, si sono affermate nuove linee di tendenza: si è tornati a concepire la funzione del diritto penale sul terreno della tutela degli interessi e a rivalutare il concetto di bene giuridico. Si sono quindi assunti i valori costituzionali come punto di riferimento per la costruzione di un nuovo sistema di reati → ai beni giuridici classici sono stati affiancati beni giuridici nuovi di rilevanza costituzionale (integrità del territorio, salubrità dell’ambiente, salute dei cittadini, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc…). La Costituzione, stabilendo che le pene devono tendere anche alla rieducazione, ha posto le premesse per una trasformazione della disciplina della sanzione penale.

L’evoluzione del diritto penale in epoca repubblicana: l’efficacia del diritto vivente, riforme effettuale e riforme mancate

Dal dopoguerra in poi la riforma del codice penale, seppur tentata varie volte, non si mai realizzata → sono solo state apportate delle modifiche e abrogazioni da parte della Corte Costituzionale.

Legge 4 Marzo 1958 n. 127 → ha modificato la disciplina della responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, nei confronti del direttore responsabile.

Legge 24 Aprile 1962 n.191 e 25 Novembre 1962 n.1634 → maggiore apertura nei confronti della funzione preventivo-sociale della pena.

Legge n. 689/1981 e n. 205/1999 → viene affrontato il tema della depenalizzazione dei reati bagatellari.

D. L. 11 aprile 1974 n. 99 e convertito in legge 7 giugno 1974 n. 220 → estende la possibilità del giudizio di comparazione a tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, estende la recidiva da obbligatoria a facoltativa.

Legge n. 354/1974 → riforma dell’ordinamento penitenziario al fine di rendere l’esecuzione penitenziaria coerente con la funzione rieducativa, assicurare i diritti dei condannati, prevedere sanzioni alternative.

D. lgs. N. 231/2000 → responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

Legge n. 59/2006 → disciplina la legittima difesa.

Legge Cirelli (n. 251/2005) → riduzione dei tempi di prescrizione → denegata giustizia (legge ad personam).

È mancata tuttavia una riforma organica del codice. I due tentativi più importanti sono stati il progetto Pagliaro (riforma del codice coerente con la Costituzione, riducendo il potere discrezionale del giudice, superando il sistema del doppio binario) e il progetto Grosso (riprende il progetto Pagliaro e porta innovazione nel campo delle sanzioni penali).

Capitolo 3: principi generali di politica criminale

Politica criminale → s’intende l’insieme degli strumenti che un sistema predispone per contrastare la criminalità e la ricerca di quelli che si presentano più efficaci. Politica penale → affronta il problema della criminalità attraverso il ricorso a strumenti strettamente penali: la politica criminale include quindi la politica penale, la quale rappresenta una parte importante in quanto limita la libertà personale.

La politica criminale costituisce a sua volta un aspetto della politica sociale la quale ha per oggetto qualunque fenomeno sociale. La politica sociale deve intervenire in via preventiva per contrastare i fattori predisposti alla commissione del reato. La politica criminale deve essere distinta anche dal diritto penale, intendendo per tale l’insieme delle regole che disciplinano i presupposti della responsabilità penale e le conseguenze sanzionatorie che seguono alla commissione del reato.

Franz Von Liszt → aveva elevato il diritto penale alla Magna Charta del reo: il diritto penale costituisce un’arma a doppio taglio poiché tutelando i beni giuridici, costituisce un limite alla politica criminale preventiva. Il diritto penale, inoltre, garantisce all’autore del reato sia tutela dagli abusi del potere punitivo, che dall’autodifesa privata.

L’approccio del tecnicismo giuridico al diritto penale, ha tenuto lontano dai giuristi qualsiasi considerazione di politica criminale→ lo studio del diritto penale non poteva eseguire alcuna valutazione sull’efficacia della disciplina rispetto agli scopi perseguiti. Si sviluppa così una forte dogmatica criminale.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Natascia.9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Falcinelli Daniela.
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