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OPINIONE DEL MANUALE

Le difficoltà nel segnare la linea di demarcazione tra p.u. ed incaricato di pubblico servizio non sono

superabili. Si tratta sempre di mansioni pubbliche, le quali data la complessità assumono le forme più diverse

con gradazioni innumerevoli.

La difficoltà è ancora maggiore, soprattutto ai fini penali, perché la distinzione è stata adottata in vista di 2

finalità diverse:

a) Stabilire a carico dei p.u. una maggiore responsabilità nel caso di violazione dei rispettivi doveri.

Quindi vi rientreranno coloro che disimpegnano le mansioni più alte e delicate. Mentre gli incaricati

di pubblico servizio saranno coloro che hanno compiti modesti o puramente esecutivi

b) Assicurare ai p.u. una maggiore protezione di fronte alle possibili offese degli estranei, ossia una più

energica tutela

Le attuali formulazioni degli artt. 357 e 358 introdotte nell’ordinamento dalla legge 26/4/1990 n° 86, sulla

base di criteri funzionali ed oggettivi; prescindono in toto da qualsiasi rapporto di dipendenza dallo Stato o

da altro ente pubblico.

Quindi debbono essere considerati p.u. coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell’ente

pubblico o comunque lo rappresentano di fronte agli estranei (art. 357, c.2), quindi:

♦ Persone che esplicano funzioni direttive

♦ Tutti i funzionari di concetto

♦ Gli impiegati d’ordine se però sono a contatto con il pubblico (hanno funzioni cd di “sportello”)

Per cui la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a 2 categorie di individui:

a) Coloro che sono muniti di poteri autoritativi: facoltà di procedere all’arresto o di contestare

contravvenzioni.

b) Coloro che sono muniti di poteri di certificazione: le persone che hanno la facoltà di rilasciare documenti

che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (notai). Vanno assimilate le persone che

nel processo, collaborando con gli organi giudicanti, fanno attestazioni che sono destinate alla prova

(testimoni, periti, interpreti, ecc)

Tutte le altre persone investite di mansioni di interesse pubblico che non appartengono alla categoria degli

esercenti un servizio di pubblica necessità vanno considerate come incaricati di un pubblico servizio.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Articolo 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono

persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge

vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge

obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un

servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione

Rapporto tra la qualifica e il fatto delittuoso

I. Contestualità del fatto con l’esercizio della funzioni o dei servizi, e cioè che il fatto sia commesso

durante questo esercizio.

II. In altri casi l’esercizio delle mansioni figura come elemento determinante. Sono le ipotesi in cui il

fatto deve verificarsi a causa delle funzioni o dei servizi.

III. In altri infine si postula un nesso finalistico tra il fatto e le mansioni.

IV. Importanti sono gli effetti della cessazione della speciale qualifica: art. 360 stabilisce “Quando la

legge considera la qualità di p.u., o di incaricato di pubblico servizio, o di esercente un servizio di

pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante la cessazione di tale

qualità, nel momento in cui il reato è commesso non esclude l’esistenza di questo né la circostanza

aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato”. Disposizione di carattere

eccezionale, stretta interpretazione, a causa dell’interesse dell’Amministrazione che è un bene così

prezioso che deve essere tutelato sempre.

Se. II – Delitti del pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Peculato

Peculato d’suo

Peculato mediante il profitto dell’errore altrui

Art. 316.

♦ Soggetti attivi: p.u. ed incaricato di pubblico servizio

♦ Presupposto: nell’esercizio delle funzioni o del servizio; giovandosi dell’altrui errore

♦ Condotta: riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo

♦ Oggetto della condotta: denaro o altra utilità

A. Forma attenuata di peculato. La differenza tra la presente fattispecie e quella dell’art. 314 consiste

esclusivamente nel rilievo che essa non richiede il previo possesso della cosa. Secondo il Manzini con

“altre utilità” si deve intendere “cose mobili”

B. Elemento oggettivo: “ricevere” significa accettare una cosa; mentre “ritenere” importa la non

restituzione della cosa ricevuta.

C. Il dolo esige la consapevolezza dell’errore altrui e la volontà di ricevere o di ritenere indebitamente dopo

la scoperta dell’errore.

Malversazione a danno dello Stato

Art. 316 bis, introdotto nel c.p. dall’art. 3 della l. 26/4/1990 n° 86, e modificato già nel 1992.

Un reato necessariamente comune, ossia che l’agente deve essere estraneo alla PA, sia stato compreso tra i

“delitti dei pubblici ufficiali”

A. Con la formula “contributi, sovvenzioni o finanziamenti” si è intesa ogni forma di intervento

economico.

B. Il riferimento ad opere o ad attività di “pubblico interesse” è piuttosto vago ed incerto. Si guarda allo

scopo perseguito dall’ente erogante. La condotta si sostanzia nella mancata destinazione (in tutto o in

parte) dei benefici economici ottenuti alle opere od attività per le quali erano stati concessi.

C. Trattandosi di comportamenti omissivi si pone frequentemente il problema del momento

consumativo del reato. Solo nell’ipotesi che una sovvenzione in denaro venga immobilizzata per

realizzare proficui interessi, sarà compito del giudice ricercare il momento consumativo dopo aver,

per es., invitato l’ente erogante a precisare i limiti di tempo per l’impiego del finanziamento, prima

non chiariti. Quando prima della scadenza del termine, risultino compiuti atti idonei diretti in modo

non equivoco ad escludere la destinazione del finanziamento per scopi di pubblica utilità, sarà

ravvisabile il tentativo.

D. Se il finanziamento è stato ottenuto con artifizi o raggiri che hanno indotto in errore l’ente pubblico e

successivamente l’opera o l’attività non siano state compiute è ravvisabile il concorso tra il delitto in

esame e quello dell’art. 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

E. Il dolo è generico, consiste nella coscienza e volontà dell’omessa destinazione dei benefici ottenuti

dall’ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 316 ter inserito con l’art. 4 della l. 29/9/2000, n° 300.

A. Ha ritenuto insufficiente l’art. 640 bis e ha anche inteso attenuare il peso delle sanzioni per casi che,

evidentemente, gli sono apparsi meno gravi

B. Quale è il confine tra 640 bis e 316 ter. S.U. della Cassazione “il 316 ter è in rapporto di sussidiarietà e

non di specialità, con l’art. 640 bis, al pari del quale, è diversamente dall’art. 316 bis, è astrattamente

configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale. Ne consegue

che il delitto di cui all’art. 316 ter che per altro assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico

di cui all’art. 483 c.p. e di uso di atto falso di cui all’art. 489 c.p., si configura solo quando facciano

difetto nella condotta gli estremi della truffa.

C. L’indebito conseguimento dei contribuiti può avvenire mediante l’utilizzo delle dichiarazioni o dei

documenti mendaci, ovvero mediante l’omessa effettuazione di dichiarazioni dovute. Figura delittuosa

ad ipotesi equivalenti, la prima si concretizza in un comportamento positivo (distinto in 2 forme di

realizzazione), mentre la seconda dà vita a un’ipotesi di illecito tipicamente omissivo. La condotta deve

conseguire l’ottenimento, indebito, di finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

D. Ad integrare il reato, che si consuma con l’illecita percezione dei contributi, finanziamenti, mutui

agevolati o altre analoghe erogazioni, basta il dolo generico.

E. Poiché la procedura per la realizzare gli indebiti benefici richiede una pluralità di atti, il tentativo è

ipotizzabile.

Corruzione in generale

Accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto

relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Tale fatto nuoce grandemente

agli interessi della Pa e impedisce il corretto adempimento dei doveri funzionali, lo Stato vieta,

assoggettando a pena ambedue i partecipanti all’accordo, e cioè tanto il funzionario che si lascia corrompere

quanto il privato che lo corrompe.

Tipico reato pluri soggettivo, uno di quei reati cd bilaterali. Essendo un reato a concorso necessario il fatto è

caratterizzato da una pluralità di agenti, tale pluralità è richiesta come elemento essenziale della fattispecie

criminosa. Per cui non vi è ragione per scorgere nella corruzione una molteplicità di reati. Il privato che

corrompe, in realtà, non è che un compartecipe necessario del funzionario che si lascia corrompere. Il

Manuale ritiene che la distinzione dottrinaria tra corruzione passiva e corruzione attiva non possa affermare

l’esistenza di 2 distinti reati, ma semplicemente di 2 aspetti di un fatto criminoso unitario.

Dato fondamentale comune è il mercimonio dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio

che viene a compromettere il buono andamento e l’imparzialità della Pa. 2 distinte forme di corruzione:

1. Avente per oggetto un atto d’ufficio, è generalmente denominata corruzione IMPROPRIA

2. Avente per oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio e che perciò, evidentemente più grave, viene

detta corruzione PROPRIA.

Il codice fa un’ulteriore distinzione la cui necessità è piuttosto discutibile:

1. Corruzione antecedente: quando il mercimonio si riferisce ad un atto futuro del funzionario

2. Corruzione susseguente: allorché il mercimonio r

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CFGran di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Grosso Carlo Federico.