Reati contro la fede pubblica
Sez. I – Reati contro la fede pubblica in generale
Premessa
Titolo VII del II libro del codice ha per oggetto la classe di reati che comunemente va sotto il nome di “delitti contro la fede pubblica”.
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; nonché anche le falsità relative ai biglietti di pubbliche imprese di trasporti.
- Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
- Falsità documentali denominata falsità in atti (atti pubblici e scritture private).
- Falsità personali: sostituzione di persona, alcune false attestazioni a pubblici ufficiali, usurpazione di titoli e oneri, ecc.
Materia complessa.
- Le difficoltà dipendono senza dubbio dall'indole della materia che per l'enorme varietà di casi che si presentano, poco si presta ad essere concentrata e ridotta a sistema.
- Incertezza dei confini tra i fatti che meritano una pena e quelli che non è ragionevole o non è opportuno assoggettare alla sanzione punitiva.
- Già il Carrara aveva messo in guardia contro il pericolo del troppo specificare in una materia così proteiforme e complessa come quella del falso, essi, invece di fare opera di semplificazione e sintesi, come sarebbe stato necessario, hanno spinto agli estremi il metodo casistico.
- Ne sono derivate non poche lacune.
- Determinare con esattezza l'essenza di questa categoria di reati, indicando criteri chiari e precisi per individuarla e dedurne, poi, le conseguenze che logicamente ne derivano.
Essenza dei reati contro la fede pubblica
Falsificare significa porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è, e, quindi, atta a provocare un giudizio contrario al vero. L'intenzionale alterazione del vero nella quale si compendia il concetto di falsificazione, assume due profili che bisogna tenere ben distinti. Non genuino e mendace sono i due significati che, in genere, può assumere il termine falso. L'immutatio veri, in entrambi i casi, è, per la sua intrinseca natura, destinata a provocare un giudizio erroneo: ossia è destinata ad ingannare. Falso ed inganno sono due concetti indissolubilmente collegati.
Alcune falsità sono tali da poter trarre in inganno una sola persona o un numero ristretto di persone; ve ne sono non poche che hanno la capacità di ingannare il pubblico. Ovvero un numero indeterminato di individui. Queste falsità formano il nucleo centrale della classe di delitti di cui ci occuperemo. Tali falsità vanno sotto il nome di “delitti contro la fede pubblica”.
Ragione da cui deriva la possibilità di trarre in inganno un numero indefinito di persone? Deriva dal fatto che il falso concerne un quid che, nella comunità sociale, gode di un particolare credito. La nota che caratterizza i delitti contro la fede pubblica consiste nel fatto che l'attività del reo si svolge su cose o con dichiarazioni che nella comunità sociale godono di un particolare credito. Ossia: attentati alla genuinità e veridicità di mezzi probatori. Questo è palese nelle falsità documentali: la funzione naturale dei documenti è proprio quella di servire alla prova; lo stesso può ravvisarsi nelle falsità in contrassegni; nelle falsità in valori pubblici; nelle cd falsità personali.
Per “mezzi probatori” non debbono intendersi solo quelli che hanno valore ai fini del processo, ma, in genere, tutti gli oggetti e le dichiarazioni che, secondo il costume, godono di un particolare credito nei rapporti della vita sociale. Il legislatore ha inserito nel titolo VII non soltanto le falsità vere e proprie. Vi ha compreso anche:
- Soppressione distruzione ed occultamento di documenti (art. 490)
- Alcune fattispecie che rappresentano l'utilizzazione della cosa falsificata: ad es. l'uso di un atto falso e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti o alterati
- Alcune azioni preparatorie del falso, in relazione alla particolare importanza degli interessi offesi da questi reati
Il problema dell'oggetto giuridico
Dottrina dominante considera come oggetto giuridico la fede pubblica. Relazione illustrativa del Progetto del codice spiega la fede pubblica come “la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante”. Titolare di questo interesse giuridico è la collettività vivente nello Stato.
Il Manzini definisce la fede pubblica “quella fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l'attuazione pratica di esso determina tra i singoli o tra la pubblica autorità e i soggetti, relativamente all'emissione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione ai documenti e qualità delle persone”.
Del concetto di fede pubblica si è detto che esso è ambiguo, indeterminato ed artificioso.
Concezione dell'Antolisei
La fiducia che la generalità dei cittadini, in un certo luogo e momento, ripone in determinati oggetti, segni e attestazioni, non è un prodotto dell'immaginazione, non è una creazione della fantasia dei giuristi, ma una realtà. Concetto di fede pubblica: fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche, speditezza del traffico giuridico. Tale concetto non può considerarsi maggiormente indeterminato di molti altri che trovano generale accoglimento nella nostra disciplina.
Bisogna riflettere che, nella realtà delle cose, il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione. Il falso, infatti, è una specie della frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (mezzo) per offendere determinati interessi. Il fatto che il falso non è fine a se stesso è implicitamente riconosciuto dal legislatore, il quale, mentre sottopone a pena gli atti di utilizzazione della cosa falsificata, come ad esempio l'uso di un fatto falso (art. 489 c.p.) o la spendita di moneta non genuina (art. 455), esige sempre la condizione negativa della mancanza di concorso nella falsificazione.
Nell'esempio del falsario, senza dubbio il legislatore ha riconosciuto che tale utilizzazione è il naturale sbocco o epilogo dell'azione criminosa: lo scopo effettivo dell'attività stessa. Che si tratti di protezione immediata e diretta si desume dal fatto che al titolare dell'interesse specifico che è leso o posto in pericolo dall'azione del falsario è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. I delitti contro la fede pubblica appartengono alla larga categoria dei reati pluri offensivi, e cioè dei reati che offendono più interessi. Si riscontrano due offese:
- Una comune a tutti i delitti della categoria: che concerne la pubblica fede.
- L'altra che varia da delitto a delitto: l'interesse specifico che è salvaguardato dall'integrità dei mezzi probatori.
Nei delitti in esame l'offesa alla fede pubblica deriva dalla manipolazione della falsità (frode), la quale è pure il mezzo con cui i delitti medesimi si realizzano. Il secondo interesse, il bene salvaguardato dall'intangibilità dei mezzi di prova nei delitti di falso, costituisce il vero obiettivo dell'attività del reo ed è anche esso tutelato direttamente dalle norme incriminatrici. Nei delitti previsti dal titolo VII del II libro del codice, due sono gli oggetti dell'offesa e della tutela penale: la pubblica fede (= fiducia e sicurezza del traffico giuridico) e l'interesse specifico che trova una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori.
La rilevanza giuridica del falso
Falso ha due significati:
- Genuino: si riferisce alle cose. Il codice usa termini come “contraffare”: l'oggetto è stato posto in essere da persona non autorizzata o “alterare”: l'oggetto, pur provenendo dall'autorizzato, ha subito delle modificazioni non consentite.
- Non veritiero (= il mendacio): riguarda sempre e soltanto le dichiarazioni, siano o no riprodotte in una scrittura. Il codice in questi casi usa espressioni come “attesta falsamente”.
In tutte le ipotesi accennate si ha la cd immutatio veritatis: ossia il vero è mutato, in quanto si fa apparire una provenienza diversa, in tutto o in parte, dalla reale. Le varie formule con cui la legge designa le azioni che concretano le falsità, e specialmente le espressioni “alterare” e “attestare falsamente”, hanno un significato assai esteso. Di qui la necessità assoluta di sceverare le falsità giuridicamente rilevanti. Ossia il danno ed il pericolo di danno, giacché solo questo risultato giustifica l'applicazione di una sanzione punitiva.
Così si afferma comunemente che un danno vi è sempre nelle falsità in atti pubblici, perché in ogni caso è menomata la fede pubblica inerente alla forza probante dell'atto. Ma il peggio è che siffatto rigorismo non è adottato costantemente.
Dall'esigenza che il fatto offenda la pubblica fede deriva che, per la rilevanza giuridica del falso, è necessario che la cosa contraffatta o alterata, oppure la dichiarazione mendace sia idonea ad ingannare il pubblico. Senza la possibilità di inganno non può esistere falso punibile. Da qui l'impunità del falso grossolano. Ma l'offesa della pubblica fede non basta ad integrare il momento oggettivo. Occorre che sia offeso anche l'altro bene che è tutelato dalle norme incriminatrici: ossia che sia posto in pericolo l'interesse che è salvaguardato dalla integrità dei mezzi probatori. Da qui deriva l'impunità del falso innocuo, che ha estensione più ampia rispetto al falso grossolano, perché comprende tutte le falsità che, comunque, non possono nuocere a chicchessia.
Principio generalissimo secondo il quale la punibilità è esclusa quando il fatto concreto non è idoneo a produrre quei pregiudizi in vista dei quali l'ipotesi astratta è stata configurata dal legislatore. In breve, dalla nozione di falso patrocinato dal Manuale discende, come conseguenza logica necessaria, che è giuridicamente irrilevante (e perciò non punibile) non solo il falso che non è idoneo ad ingannare il pubblico (il falso grossolano), ma anche il falso che non può ledere e neppure mettere in pericolo gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori.
Il dolo nei delitti di falso
Problema dell'elemento soggettivo dei delitti di falso, e in particolare il problema che concerne la determinazione del dolo richiesto per la loro punibilità. Le varie impostazioni sono:
- Dolus in re ipsa, cioè principio secondo cui il dolo è insito nel fatto stesso della falsificazione. Critica: consiste in un vero e proprio anacronismo, quando cioè la repressione penale si basava esclusivamente sulla materialità del fatto. La dottrina moderna esige al contrario che il dolo, in quanto requisito essenziale del reato, sia sempre provato.
- Impostazione che si legge anche nella Relazione illustrativa del Progetto del codice attuale: nel falso non occorra altra indagine che quella concernente la coscienza e volontà dell'immutazione del vero, sostenendo che per la sussistenza del dolo, basta accertare che il colpevole abbia consapevolmente voluto il fatto della falsificazione.
- Per il dolo è necessaria la volontà cosciente e libera di compiere la falsificazione per rendere possibile un inganno circa l'autore o il tenore del documento, aggiungendo che, “se l'agente non volle preparare siffatto inganno, viene meno, in ogni caso il delitto di falso documentale” (impostazione del Manzini).
- La Cassazione: In un primo momento negò la sussistenza del dolo quando l'autore del falso avesse agito con la positiva convinzione dell'assoluta innocuità del suo operato. Successivamente si è irrigidita, con una giurisprudenza informata al massimo rigore, nei delitti di falso il dolo consiste nella cosciente e volontaria immutazione del vero senza che sia necessaria la ricerca di una intentio nocendi e neppure di quella intentio decipiendi a cui accenna il Manzini.
Critica: questo rigorismo non trova nessuna giustificazione in quanto non è assolutamente possibile ridurre il dolo, che è la forma tipica della colpevolezza, alla semplice volizione del comportamento. Per sua intrinseca natura il dolo non può prescindere dalla consapevolezza del carattere antisociale del fatto. Occorre che il soggetto si renda conto di nuocere ad altri, vale a dire di ledere o porre in pericolo interessi che non sono di sua spettanza. Soltanto a questa condizione si può dire che egli abbia dolosamente realizzato il fatto. La punibilità deve essere negata per difetto dell'elemento soggettivo. Carrara scrisse che si ha buona fede (= esclusione del dolo) “non solo quando si crede vero ciò che è falso, ma anche quando, conoscendo la falsità, si crede che essa sia innocua e non si prevede in alcun modo la possibilità del nocumento”.
Sez. II – Falsità in valori pubblici
Generalità
Le falsità contemplate nel capo I riguardano:
- Monete:
- Emesse dagli organi autorizzati: zecca dello Stato.
- Non solo quelle nazionali ma anche straniere.
- Si esige che esse abbiano corso legale, ossia che siano dichiarate dallo Stato mezzi validi di pagamento con efficacia liberatoria.
- Le carte di pubblico credito:
- Quelle che hanno corso legale come moneta.
- Le carte e cedole al portatore emesse dal Governo.
- E tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
- I valori di bollo:
- Carta bollata.
- Marche da bollo.
- Francobolli.
- E negli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- I biglietti di pubbliche imprese di trasporto (per ragioni di affinità).
Falso nummario
Da art. 453 e 457
- Contraffazione: art. 453, n°1, fabbricazione di monete da parte di persone od enti che non sono a ciò autorizzati.
- Alterazione: presuppone l'esistenza di una moneta genuina e consiste in una modificazione del suo valore.
- Art. 453, n° 2: in qualsiasi modo vengono alterate monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore.
- Art. 454: si verifica allorché il valore intrinseco della moneta è scemato mediante tosatura, raschiatura, segatura, elettrolisi, trattamenti chimici, ecc., il che si verifica di regola per utilizzare il metallo sottratto.
- Utilizzazione della moneta contraffatta o alterata (falsità improprie). Presuppongono sempre che il soggetto non sia concorso nella falsificazione, perché sennò deve considerarsi compartecipe del fatto.
- Introduzione nello Stato di monete falsificate:
- Importazione effettuata d'accordo con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione ovvero con un suo intermediario (art. 453, n°3).
- Importazione che si verifica senza il detto accordo, ma al fine di mettere in circolazione le monete falsificate (art. 455).
- Acquisito o ricezione di monete falsificate: il soggetto deve essere entrato in possesso delle monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione. Anche in questo caso si distingue se le monete sono state acquistate da chi le ha contraffatte o alterate, o da un suo intermediario (art. 453, n°4); o da altre persone (art. 455).
- Detenzione di monete falsificate: è punita
- Quando si verifica in concerto col falsificatore o con un suo intermediario (art. 453, n°3).
- Oppure senza detto concerto ma al fine di metterle in circolazione (art. 455). Implica la disponibilità, anche momentanea, delle monete, accompagnata dal corrispondente animus.
- Spendita o messa in circolazione di monete falsificate: consiste nel dare la moneta, in qualsiasi modo (anche introducendola all'interno di un apparecchio), ad un terzo in cambio di un'altra cosa. Per la messa in circolazione è sufficiente che la moneta esca dalla propria sfera di custodia, non importa se a titolo gratuito od oneroso. Tanto la spendita quanto la messa in circolazione presuppongono l'accettazione da parte del terzo.
- Venga compiuto di concerto con chi ha contraffatto o alterato o con un suo intermediario (art. 453, n°3).
- Sia compiuto senza il detto accordo, con monete ricevute conoscendone la falsità (art. 455).
- Si verifica rispetto a monete contraffatte o alterate, ricevute dall'agente in buona fede, e cioè ignorandone la falsità (figura più tenue di falso nummario, art. 457, perché l'agente agisce per evitare a sé un danno patrimoniale scaricandolo su di un altro). Ovviamente si richiede che l'agente, prima di mettere in circolazione la moneta, sia venuto a conoscenza della sua falsità.
In generale
- La sussistenza dei delitti monetari presuppone che la contraffazione o l'alterazione siano tali da poter trarre in inganno il pubblico, e cioè un numero indeterminato di persone. Quindi le monete falsificate debbono essere spendibili.
- Il momento consumativo si verifica quando le singole ipotesi descritte nelle norme incriminatrici sono realizzate al completo. Se il fatto rimane incompiuto, si ha tentativo.
- Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare uno dei fatti descritti nelle norme incriminatrici, conoscendo la falsità delle monete e rendendosi conto che il comportamento contrasta con le esigenze della vita comune. Quando la legge espressamente richiede il fine di mettere in circolazione...
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