Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 94
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 94.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Falcinelli, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale [esclusa Parte Sesta - capitoli XXV, Grosso, Pelisero, Petrini, Pisa Pag. 91
1 su 94
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il sordomutismo e l'art. 96 c.p.

L'art. 96 c.p. introduce, tra le cause di esclusione dell'imputabilità, il sordomutismo che abbia escluso la capacità di intendere e di volere del soggetto, al momento del compimento del fatto. La Commissione Pisapia aveva proposto l'eliminazione della norma in questione, in quanto non distingue tra sordomutismo congenito ed acquisito.

Colui che sia solo sordo o solo muto non potrà beneficiare dell'art. 96 c.p., ma se dovesse essere ritenuto incapace di intendere e di volere a causa della propria infermità fisica, si applicherebbe la disciplina di cui agli artt. 88 e 89 c.p., in materia di vizio di mente.

L'art. 96 c.p. detta, per il sordomutismo, una disciplina simile a quella prevista per il vizio di mente, sia con riferimento alla pena che alle misure di sicurezza.

Se un soggetto si mette in stato di incapacità di intendere e di volere al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, non si applica l'art. 85.

c.p.; egli, cioè, viene ritenuto pienamente imputabile. Si tratta dell'ipotesi della c.d. actio libera in causa, cioè di una incapacità di intendere e di volere che è però frutto di una scelta libera, volontaria e preordinata.

CAPITOLO 22

Le circostanze sono elementi accidentali del reato che determinano una maggiore o minore gravità del reato influendo concretamente sulla determinazione della pena. La variazione della pena può essere quantitativa o qualitativa. Si ha una modificazione quantitativa quando, per esempio, alla pena applicabile al reato base deve aggiungersi un quantum di pena della stessa specie o quando la legge prevede una cornice edittale autonoma; qualitativa quando la circostanza modifica la specie della pena (ad esempio, l'art. 361 c.p., che prevede la pena della reclusione in sostituzione della multa).

Hanno un'efficienza extra edittale: infatti la circostanza può comportare il superamento dei limiti edittali.

indicati dalle singole fattispecie incriminatrici. La funzione delle circostanze è di adeguare la sanzione del reato al reale disvalore del fatto e limitare il potere del giudice nella determinazione della pena. Le circostanze possono essere classificate in relazione agli effetti applicativi, al loro contenuto e alle tecniche di previsione (redazione) legislativa. Esistono le circostanze aggravanti, che comportano un aumento del trattamento sanzionatorio, e le circostanze attenuanti, che, invece, prevedono una diminuzione della sanzione applicabile. Le circostanze comuni, previste agli art. 61, art. 62 e art. 62-bis sono applicabili a tutti i reati con i quali presentano una compatibilità strutturale. Il catalogo delle circostanze aggravanti comuni è contenuto nell'art. 61 c.p. Il catalogo delle circostanze attenuanti comuni è contenuto nell'art. 62 c.p. Le circostanze speciali sono previste in relazione ad uno o più reati. Per esempio sonoda considerarsi tali le circostanza aggravanti del furto (art. 625 c.p.). Un'altra classificazione attiene alla tipologia di variazione della pena: circostanze ad effetto comune, circostanze ad effetto speciale; circostanze autonome; circostanze indipendenti. Le circostanze sono ad effetto comune quando la pena è aumentata o diminuita fino ad un terzo. Sono circostanze ad effetto speciale quelle con una variazione di pena superiore ad un terzo. Sono circostanze autonome quelle in cui il legislatore stabilisce una pena di specie diversa. Sono circostanze indipendenti quando la pena è determinata in misura indipendente rispetto a quella ordinaria entro una nuova cornice edittale. A norma dell'art. 70 c.p., le circostanze devono essere distinte in: circostanze oggettive, che concernono "la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni ole qualità personali dell'offeso"; circostanze soggettive, che concernono "la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole". Sono circostanze tipiche quelle i cui elementi costitutivi sono descritti in maniera tassativa dalla norma. Sono circostanze indefinite quelle in cui l'individuazione degli elementi costitutivi è rimessa alla discrezionalità del giudice. Vi sono inoltre le circostanze blindate con cui si fa riferimento nel "giudizio di bilanciamento" alle ipotesi circostanziali di cui viene sempre garantita l'applicazione: la modificazione della pena ad esse connessa non potrà essere vanificata in sede di concorso con circostante di segno opposto. Le circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute.

o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

L'art. 60 c.p. introduce delle deroghe alla disciplina dell'imputazione delle circostanze nell'ipotesi di errore sulla persona offesa dal reato. Per errore si fa riferimento ai casi in cui il soggetto agente versa in errore sull'identità della persona offesa: per esempio Tizio crede di uccidere Caio mentre la reale vittima è Sempronio. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti. Ai sensi del comma 2 dell'art. 60 c.p. sono invece valutate a favore dell'agente le circostanze attenuanti. La disciplina dell'art. 60 è applicabile anche all'aberratio ictus.

Bisogna distinguere se si è in presenza di una sola circostanza o di un

effetto comune e concorso di circostanze ad effetto speciale. Nel concorso omogeneo ad effetto comune, se sono presenti circostanze aggravanti, la pena viene aumentata fino a un terzo e non può superare i trenta anni di reclusione. Se sono presenti circostanze attenuanti, la pena viene diminuita fino a un terzo e viene sostituita la pena dell'ergastolo con la reclusione da venti a ventiquattro anni. Nel concorso omogeneo ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione di pena non influisce sulla pena base del reato, ma si applica alla pena stabilita per le circostanze specifiche. Il concorso di circostanze può essere omogeneo o eterogeneo, a seconda che siano presenti più circostanze dello stesso o di diverso segno.

effetto comune, concorso di circostanze ad efficacia speciale e concorso di circostanze ad efficacia comune e speciale. In caso di concorso di circostanze ad effetto comune (aggravanti o attenuanti) opera la regola contenuta nel comma 2 dell'art. 63 c.p., secondo la quale l'aumento o la diminuzione di pena va operata sulla quantità di essa risultato dall'aumento o dalla diminuzione precedente. In caso di concorso di circostanze ad efficacia speciale il comma 4 dell'art. 63 c.p. stabilisce che si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, con la facoltà del giudice di aumentarla fino ad un terzo nel rispetto dei limiti (non può superare gli anni trenta). In caso di concorso di circostanza ad efficacia comune e speciale opera il comma 3 dell'art. 63 c.p., secondo il quale l'aumento o la diminuzione operano sulla pena stabilita per la circostanza ad efficacia speciale. L'art. 66 c.p. individua i limiti degli

aumenti di pena nel caso del concorso di più circostanze aggravanti. L'art. 67 c.p. individua i limiti delle diminuzioni di pena nel caso del concorso di più circostanze attenuanti.

Il concorso eterogeneo di circostanze, nell'impianto originario del Codice Rocco prevedeva che il giudice dovesse procedere discrezionalmente al giudizio di bilanciamento attraverso una valutazione qualitativa del peso delle diverse circostanze, con la possibilità della dichiarazione di prevalenza delle aggravanti o delle attenuanti o della loro equivalenza. Restavano comunque escluse dal giudizio di bilanciamento le circostanze ad efficacia speciale e quelle inerenti la persona del colpevole.

L'obbligatorietà della valutazione comparativa delle circostanze eterogenee garantisce la funzione di adeguamento della pena al caso concreto, attraverso una valutazione integrale della personalità del colpevole e dell'entità dei fatti realizzati. Nel 1974 venne

attuata una riforma che ha rappresentato unainnovazione radicale della funzione del giudizio di prevalenza o di equivalenza, attraverso l'estensionedella disciplina del giudizio di bilanciamento anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevolee alle circostanze ad effetto speciale. Questa soluzione era sembrata la più idonea al fine di attenuareil rigore sanzionatorio e di riequilibrare la funzione del giudizio di bilanciamento. Il legislatore haoptato per la creazione di circostante, aggravanti o attenuanti, ad effetto speciale per far fronte aesigenze di prevenzione generale attraverso la previsione di pene del tutto autonome, ma conl'estensione del giudizio di bilanciamento si verifica concretamente il rischio di vedere vanificare talevalutazione legislativa a cui si sostituisce una valutazione discrezionale del giudice. La dimensioneattuale del giudizio di bilanciamento comporta l'eventuale rischio che l'aumento di pena relativo aduna

circostanza aggravante speciale possa essere vanificato nel caso in cui il giudice, libero nella sua valutazione discrezionale, opti per dichiarare la prevalenza o l'equivalenza di circostanze attenuanti di minor rilevanza. Onde evitare di lasciare troppa discrezionalità al giudice, sono state introdotte le circostanze blindate a base totale o a base parziale. Nel primo caso si verifica l'esclusione della dichiarazione di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti; nella seconda alternativa, invece, viene preclusa al giudice la sola dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, rimanendo impregiudicata la possibilità che le stesse siano valutate equivalenti, con la conseguenza dell'annullamento dell'aumento di pena riconnesso alla constatazione dell'aggravante. Rientra tra le circostanze blindate l'ipotesi della minore età: il privilegio, però, non ha un effetto generale ma opera solo quando

l’attenuante concorra con aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo o con circostanze che accedano ad un reato che prevede nella forma base la pena dell’ergastolo. Nella prima ipotesi la circostanza aggra
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara_and di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Falcinelli Daniela.