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Delitti contro la pubblica amministrazione

Possono essere commessi da:

  • Pubblici ufficiali (svolgono una pubblica funzione)
  • Incaricati di pubblico servizio (svolgono un pubblico servizio)
  • Esercenti un servizio di pubblica necessità

Art. 314: Peculato

Bene giuridico: Buon andamento ed imparzialità a cui deve tendere l’attività amministrativa. Tesi minoritaria: offesa ad un interesse patrimoniale della PA.

Tipologia di reato: Proprio: Pubblici ufficiali/incaricato di pubblico servizio.

Condotta: Appropriazione di denaro o cosa mobile altrui, in possesso o disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio.

Oggetto materiale: Denaro altrui; cose mobili altrui con valore economico/valutabili. Anche le energie.

Elemento psicologico: Dolo generico: coscienza e volontà di appropriarsi della cosa.

Consumazione: Nel tempo e nel luogo in cui si verifica l’appropriazione.

Tentativo: Ammissibile.

Note: Riformato nel ’90: si parla solo di appropriazione. Art. 315 abrogato e confluito nel 314.

Possesso = disponibilità materiale, ma anche giuridica.

I comportamenti distrattivi possono rilevare in sede di Abuso d’ufficio.

Stesso schema del Furto d’uso (art. 626).

Art. 314, comma 2: Peculato d’uso

Dolo specifico: scopo di usare momentaneamente la cosa.

Colma i vuoti di tutela.

Dosa la sanzione in base alla minor gravità del reato.

Art. 319: Corruzione propria

Bene giuridico: Prestigio della PA. Dovere di fedeltà e fiducia. Corretto funzionamento PA. Buon andamento ed imparzialità.

Tipologia di reato: Proprio: Pubblici ufficiali/incaricato di pubblico servizio.

Condotta: Intraneus: ricevere/accettare la promessa. Extraneus: dare/promettere.

Oggetto materiale: Denaro o altra utilità. Qualsiasi prestazione indebita quale corrispettivo per una sua attività.

Elemento psicologico: Dolo specifico.

Consumazione: Nel tempo e nel luogo in cui si riceve la promessa.

Note: Necessario che il PU riconosca nella promessa l’impegno di un’utilità futura.

Nel caso di corruzione susseguente dolo generico.

Contenuto molto ampio.

Condotta a forma libera.

Necessario un rapporto di proporzione tra le due controprestazioni.

Vantaggi di ordine patrimoniale o materiale. Utilità valutabile come retribuzione.

In caso di simulazione di accettazione, al fine di smascherare, non vi è reato.

Art. 319 bis: aggravante

Estesa anche all’incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 320.

Al fine di:

  • Ritardare o omettere atti d’ufficio.
  • Compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Nel caso in cui la corruzione abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni.

Stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione.

Pagamento e rimborso tributi.

Art. 320: Estensione all’incaricato di pubblico servizio

Estensione art. 319 e 320 anche a chi dà o promette.

Art. 321

Estensione art. 319 e 320 anche a chi dà o promette.

Art. 319 ter: Corruzione in atti giudiziari

Tipologia di reato: Pubblici ufficiali (l’art. 320 non cita il 319 ter). Privati (nell’art. 321 è stato aggiunto l’art. 319 ter).

Condotta: Fatto di corruzione propria o impropria. Non occorre il raggiungimento dell’obiettivo. Generalmente eseguito da una delle parti per favorire se stessa.

Oggetto materiale: Denaro o vantaggi.

Elemento psicologico: Dolo specifico: il fine è quello di favorire o svantaggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Note: Le figure di corruzione sono parallele a quelle previste da 318 e 319, aggravate dall’avere come oggetto atti giudiziari.

Non tanto possibile la corruzione susseguente.

Nel caso dal comportamento derivi la condanna ingiusta alla reclusione.

Comma 2: aggravante.

Art. 322: Istigazione alla corruzione

Tipologia di reato: Soggetto attivo è chiunque.

Istigazione attiva: Privato offre o promette denaro, o altra utilità al fine di indurre a compiere, omettere o ritardare un atto d’ufficio o contrario.

Istigazione passiva: L’intraneus sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Comma 3 e 4: Innovazione. Soggetto attivo: Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Con la riforma, i primi due commi sono stati modificati.

È una forma anticipata di corruzione.

Caratterizzata dal fenomeno della retribuzione tra le due corrispettive prestazioni.

Promessa e offerta devono essere serie ed idonee.

Non possono riguardare un terzo.

Non vi è richiamo all’art. 319 ter. Due possibilità per rimediare:

  • Richiamo implicito al 319 ter.

Art. 323: Abuso d’ufficio

Bene giuridico: Buon andamento ed imparzialità della PA.

Tipologia di reato: Pubblici ufficiali con l’estensione agli incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni/servizi.

Elemento oggettivo: Effettiva produzione di un vantaggio o di un danno ingiusto. Evento provato dal giudice. Non basta più solo la consumazione e il dolo specifico, il semplice fine.

Elemento psicologico: Dolo intenzionale: il PU compie l’atto proprio allo scopo di avvantaggiare o danneggiare. Se il fine dovesse essere diverso, il reato è escluso.

Consumazione: Nel momento in cui si verifica il vantaggio o il danno.

Tentativo: Configurabile.

Note: Due modifiche normative. Quella cardine nel 1997. Le ragioni:

  • Limitare il controllo penale sull’attività dei PA entro i confini del principio della divisione dei poteri.
  • Descrivere il fatto punibile in maniera più precisa e definita.

Ci si deve rendere conto di violare norme o regolamenti e dell’ingiustizia che deve accompagnare il vantaggio/danno.

Reato d’evento.

Vantaggio patrimoniale. Es: rendere edificabile un terreno che prima non lo era.

Danno patrimoniale e non.

Previste forme e modalità di condotta precise:

  1. Violazione di norme di legge e regolamenti. Per evitare l’abuso per semplice eccesso o sviamento di potere.
  2. Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Rilevante solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di astenersi derivante da legge o altra fonte.

Vantaggio/danno di rilevante entità.

Presente una clausola di riserva.

Comma 2: aggravante.

Delitti contro la vita e l’incolumità personale

I delitti di omicidio

Varie fattispecie accomunate dal essere un reato d’evento a forma libera: morte di un uomo. Importa solo la condotta aggressiva.

Analisi generale della fattispecie dei delitti di omicidio

Bene giuridico: Vita umana individuale.

Tipologia di reato: Reato comune, il soggetto attivo generalmente è chiunque. Tranne nei casi come per es. omicidio per omissione di soccorso dove è richiesta la qualità di posizione di garanzia.

Condotta: Porta all’evento morte intesa come morte celebrale.

Oggetto materiale: Essere vivente. Coincide con il soggetto passivo. Anche il feto durante il parto.

Note: Il bene giuridico è di rilevanza costituzionale implicita. Ma ci sono dei problemi:

  • Diritto individuale o interesse della collettività?
  • Soglia entro la quale si parla di vita (inizio del parto).

Art. 575: Omicidio doloso

Bene giuridico: Vita umana.

Tipologia di reato: Delitto comune.

Condotta: Forma libera. Basata sul nesso causale tra azione ed evento morte.

Elemento psicologico: Dolo deve perdurare per tutta la durata della condotta.

Frequente dolo a mezza via dell’errore: evento morte voluto, ma si verifica per una causa diversa. Concorso di reati: tentato omicidio e omicidio colposo.

Art. 576 e 577: Aggravanti

L’articolo 576 è stato modificato, prevedeva la pena di morte, oggi convertita in ergastolo. Ciò può dar luogo a problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo.

Art. 589: Omicidio colposo

Bene giuridico: Vita umana.

Tipologia di reato: Delitto comune che rinvia alla generale nozione di delitto colposo di cui all’art. 43.

Elemento psicologico: Colpa: causazione involontaria di un evento mortale caratterizzato dalla violazione di regole di condotta aventi finalità cautelare.

Quella che darà luogo per prima ad una situazione di contrarietà con le regole di condotta a finalità preventiva. Quindi causazione della morte in quanto la condotta è contrastante con una norma di precauzione.

Art. 589, comma 2: Aggravante

Nel caso di violazione di norme riguardanti la disciplina stradale o di quelle per la prevenzione.

Art. 589, comma 3

Nel caso di morte o lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo: cumulo giuridico.

Art. 584: Omicidio preterintenzionale

Bene giuridico: Vita umana.

Condotta: Atti diretti ed idonei a percuotere o ledere dai quali derivi come conseguenza non voluta la morte del soggetto.

Elemento psicologico: Dolo misto a colpa. Soluzione più compatibile con il concetto di colpevolezza.

Consumazione: Nel momento della morte.

Tentativo: Non configurabile.

Legato ai delitti di cui all’art. 581 e 582.

Art. 585: Circostanze aggravanti

Art. 586: Morte come conseguenza di un altro delitto

Necessario un nesso causale tra l’illecito base e l’evento non voluto.

Elemento psicologico: Dolo nel reato base e per l’evento, nesso oggettivo, tesi del passato. Ad oggi, per meglio rispecchiare il principio di colpevolezza, è richiesta almeno la prevedibilità dell’evento.

Note: Norma di chiusura puro e rafforzamento. Si applica ogni qualvolta da un delitto base si verifica come conseguenza non voluta, la morte del soggetto o la sua lesione.

Diversa dall’aberratio delicti perché in questo caso è richiesta la morte o la lesione.

Art. 578: Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Tipologia di reato: Reato proprio. Il soggetto attivo è la madre. Ed eventuali concorrenti, a meno che non si agisca allo scopo di salvare la vita della madre.

Condotta: Comporta cagionare la morte nel neonato, la condotta è a forma libera.

Oggetto materiale: Neonato.

Elemento psicologico: Dolo generico.

Consumazione: Contesto temporale, durante o immediatamente dopo il parto.

Basta che la morte sia determinata da una condizione di abbandono morale e materiale.

Art. 587, ultimo comma

Non sono applicabili le circostanze aggravanti comuni sancite dall’art. 61.

Art. 579: Omicidio del consenziente

Consenso serio ed esplicito del soggetto passivo.

Condotta: Condotta a forma libera.

Elemento psicologico: Dolo risiede nella volontà di uccidere con la consapevolezza del consenso del soggetto passivo.

Note: Non si applicano le aggravanti.

Comma 3: omicidio se il soggetto passivo è:

  • Minore.
  • Infermo di mente.
  • Consenso estorto.

Art. 580: Istigazione o aiuto al suicidio

Tipologia di reato: Chiunque.

Condotta: Determina, rafforza l’evento, agevola la proposta di suicidio.

Elemento psicologico: Dolo generico.

Consumazione: Nel momento in cui si verifica l’evento morte o lesione.

Tentativo: Non è configurabile.

Note: Si distingue dall’art. 579 per il modo. La morte in questo caso è provocata dalla stessa vittima.

Reato proprio e di evento. L’evento è posto in essere dal soggetto passivo stesso.

La struttura ricalca lo schema delle condotte partecipative sia psichica che materiale, agevolare.

Occorre verificare l’effettivo suicidio o il tentativo di esso che sfocia in lesione grave o gravissima.

Art. 580, comma 2: Aggravanti

Se il suicida è:

  • Minore.
  • Infermo di mente.

Se il minore è di 14 anni, si applicano le disposizioni dell’omicidio.

Tutela penale della vita prenatale

Le norme in considerazione sono due:

  • Legge 194/78 in materia di tutela sociale della maternità e sull’interruzione di gravidanza.
  • Legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita.

Legge 194/78

Bene giuridico: Vita del concepito bilanciata con la protezione della vita della madre.

Art. 19

Costituisce reato cagionare l’interruzione di gravidanza volontaria fuori dei casi e dalle modalità previste dalla legge:

  • Senza l’osservanza delle modalità prescritte dagli art. 5, prima dei 90 giorni, e 8, nelle strutture sanitarie.
  • Senza l’accertamento medico nei casi previsti dall’art. 6, fissa i presupposti per cui la gravidanza può essere interrotta anche dopo i 90 gg, o senza le modalità di accertamento previste dall’art. 7.
  • Gravidanza o parto comportano un grave pericolo per la madre.
  • In caso di gravi anomalie patologiche che determinino un pericolo psichico o fisico alla donna.

Legge 40/2004

Bene giuridico: Valore dell’embrione e dignità della persona umana.

Estremamente limitativa, soprattutto nella parte in cui la DPI è concessa solo alle coppie sterili.

Occorre un bilanciamento tra i beni o interessi in conflitto, tutti costituzionalmente rilevanti.

In contrasto anche con la convenzione di Oviedo.

Circoscritta ai casi di infertilità/sterilità.

Le tecniche PMA avvengono in base ai principi di:

  • Gradualità.
  • Consenso informato ai sensi dell’art. 6.

Art. 4: Condizioni di legittimo ricorso alle tecnologie riproduttive

Comma 3 abrogato, eterologa.

Coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugati o conviventi, potenzialmente fertili, viventi.

Art. 5: Requisiti soggettivi

Art. 12, comma 6

Divieti sanzionati:

  • Realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della commercializzazione di gameti o embrioni.
  • Surrogazione di maternità.

Non trova consenso diffuso.

Occorre l’utilizzo di DUE cellule e il risultato deve essere IDENTICO.

Art. 13, comma 7 e art. 13, comma 3, lettere C e D

Clonazione umana e produzione di ibridi o chimere.

Nell’ambito di questa eccezione si è posto il problema della DPI da considerarsi o no sperimentazione.

Art. 13, commi 1 e 2

Divieto di sperimentazione e ricerca sugli embrioni umani, a meno che la ricerca abbia finalità terapeutica o diagnostica.

Dubbi sulla natura di reato autonomo, sembra più un’aggravante dell’art. 13, comma 1.

Divieto di produzione di embrioni umani con finalità di ricerca o sperimentazione o comunque per fini diversi dalla presente legge.

Eugenetica negativa, diagnosi di malattie genetiche, ammissibile e praticabile.

Art. 13, comma 3, lettera A

Divieto di selezione eugenetica.

Eugenetica positiva, seleziona le caratteristiche genetiche.

Art. 13, comma 3, lettera B

L’illegittimità costituzionale del comma 3 ha portato ad eliminare anche questo divieto di crioconservazione.

Rimane in vigore il divieto di soppressione fatti salvi i casi previsti dalla 194.

Divieto di crioconservazione e la soppressione di embrioni umani.

Art. 14, comma 1

Si intende che non è possibile procedere all’eliminazione di una parte di embrioni.

Obbligo di contestuale impianto di tre embrioni, dichiarato incostituzionale.

Dichiarati illegittimi da sentenza della corte costituzionale del 2014: divieto di riduzione embrionale.

Art. 14, comma 4

Art. 12, comma 1 e art. 4, comma 3

Eterologa.

I delitti contro l’incolumità personale

Art. 581: Percosse

Bene giuridico: Incolumità personale.

Condotta: Percosse, cioè colpire nell’esercitare violenza sul corpo altrui, se dal fatto non deriva malattia del corpo o della mente.

Elemento psicologico: Dolo generico. Basta la coscienza e la volontà di percuotere.

Tentativo: Configurabile.

Note: A querela della persona.

Perché si possa parlare di percosse occorre una sensazione fisica di dolore? Se la violenza è considerata dalla legge come elemento costitutivo od aggravante di un altro reato, l’art. 581 non si applica.

Comma 2: predispone il caso di concorso apparente di norme.

Orientamento minoritario dice sì. Così facendo però si fa dipendere troppo la punibilità del fatto alle sensazioni del soggetto passivo.

Ai fini della punibilità basta l’idoneità delle percosse a provocare sensazioni dolorose.

Sono presenti cause di giustificazione:

  • Consenso.
  • Jus corrigendi.

Le lesioni

Le lesioni nel nostro ordinamento si distinguono in:

  • Dolose.
  • Lievissime, perseguibile a querela se la malattia non dura più di 20 giorni e non ci sono aggravanti.
  • Lievi, perseguibili d’ufficio se la malattia supera i 20 giorni, ma non i 40.
  • Gravi, se da essa deriva una malattia che metta in pericolo di vita o una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni. Oppure l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher enrica.l.leone di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Seminara Sergio.
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