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Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Un altro importante pacchetto di norme è composto dagli artt. 334 e 335.
Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Sequestro: misura cautelare che consiste nell'estromissione temporanea del diritto reale sulla cosa in vista di una decisione giuridica, nell'attesa della quale la cosa deve rimanere come sta e giace.
Se la cosa ha a che fare con un reato, inizialmente si prevede il sequestro, dopodiché si avvia il procedimento penale, che accerterà se effettivamente la cosa ha una relazione o meno con il reato (es. è servita a commettere il reato).
Una volta concluso il procedimento penale, in caso di accertamento positivo, la cosa non viene restituita al suo legittimo proprietario, ma viene: incamerata nel patrimonio dello Stato (es. auto) il provvedimento con il quale avviene il trasferimento coatto della proprietà dal privato allo Stato è la confisca. Oppure distrutta (es.
partita di droga).-
- Invalidità del sequestro: la giurisprudenza esclude il reato solo nei casi di inesistenza dell'atto (secondo il FM anche in caso di nullità).
- Errore sulle norme che regolano il sequestro: dovrebbe essere rilevante art. 47.3, nonostante il contrario avviso della giurisprudenza.
- La cosa è conservata: raramente dalla stessa pa,- il quale può essere anche il proprietario della cosa, ed è il solitamente si nomina un custode, responsabile della conservazione dei beni a lui affidati (cioè deve prestare attenzione affinché la loro esatta identità rimanga immutata). La giurisprudenza considera irrilevante ogni eventuale vizio relativo all'atto di investitura del custode, salvo che l'atto debba considerarsi inesistente.
- Si tratta di reati propri commessi: dal custode al solo scopo di favorire il proprietario
- 1° comma:
- 2° comma: dal proprietario che ha anche la qualifica di
custode (viene punito di meno perché dopotutto la cosa è sua)- 3° comma: dal proprietario che non ha la qualifica di custode (viene punito ancora di meno perché non ha un obbligo nei confronti della pa). Si tratta di tre fattispecie di reato diverse perché diversi sono i soggetti (non sono circostanze attenuanti).
- Nozione di "proprietario": viene estesa dalla giurisprudenza a chiunque abbia la disponibilità del bene. Analogia perché sottrae l'agente alle più gravi sanzioni previste da altri artt., tra i quali il 351 ("Violazione della pubblica custodia di cose").
- Modalità secondo le quali i reati possono essere compiuti: sono espresse da dei verbi nel 1° comma, ripresi come sostantivi nel 2°.
Non sempre il significato giuridico delle espressioni utilizzate coincide con quello che esse hanno nel linguaggio comune: (detta anche spostamento della cosa, il toglierla dal)
luogo dove si trova e- Sottrazione amotio):portarla in un altro luogo, con la conseguenza che la cosa esce dalla sfera giuridica individuata dal procedimento in corso. La cosa dunque non viene modificata ma solo spostata, rendendone difficile il reperimento. La sottrazione non ricomprende comportamenti ulteriori come il rifiuto di consegnare la cosa (in tal caso si configurerà il delitto di "rifiuto od omissione di atti d'ufficio", art. 328).
- Soppressione: nascondimento della cosa, cioè non si intacca l'identità della cosa come potrebbe far pensare l'accezione comune del termine.annientamento della cosa.
- Distruzione:
- Dispersione: riduzione della cosa in frammenti, per cui diventa difficile o impossibile la sua ricomposizione.
- Deterioramento: diminuzione o perdita dell'identità funzionale della cosa. Questa, in seguito al deterioramento, non permette più di svolgere una determinata funzione, o permette di svolgerla con difficoltà.
più difficoltà. Queste espressioni sono utilizzate anche in altre parti del codice, ad es. nel danneggiamento (art. 635):
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili.altrui è punito
- Fattispecie alternativa. Si può commettere il reato compiendo una sola di queste 5 ipotesi, o anche più di una, ma in quest’ultimo caso il reato è sempre il medesimo (non si hanno tanti reati quante sono le ipotesi).
- Dolo specifico. L’inciso “al è un esempio di dolo specifico. Ciò solo scopo di favorire il proprietario” però non significa che deve essere l’unico scopo, bensì quello principale (ad es. tale reato può essere commesso con lo scopo di ottenere un compenso).
- Divergenza tra:
- Parte della giurisprudenza: il reato si configura con la verificazione obiettiva della sottrazione ecc. Es. si è riconosciuta la
configurabilità del reato nel caso del custode che venda a terzi beni mobili registrati, anche se essi rimangono nello stesso locale ove vennero sottoposti al vincolo. Le attività di sottrazione ecc. devono essere interpretate- Parte della dottrina: teleologicamente, cioè alla luce del bene tutelato e del vincolo che la norma intende proteggere. Sussiste il reato solo se in concreto la condotta dell'agente abbia frustrato le finalità del sequestro. Concorso di persone. Poiché l'art. 334 disciplina 3 autonome fattispecie di reato, bisogna accertare quale reato sia configurabile nel caso di concorso tra custode e proprietario. Secondo la giurisprudenza il custode risponde art. 334.1 quando la condotta tipica è stata realizzata: ex- da lui personalmente; - o dal proprietario o da terzi con il suo consenso. In tal caso anche gli altri compartecipanti rispondono dello stesso reato sulla base dell'art. 117. Secondo il FMciò è inammissibile: l'art. 334.1 richiede che la condotta sia personalmente realizzata dal custode. Custode e proprietario rispondono in base al 1° o al 3° c. a seconda che il fatto siacompiuto, rispettivamente, dal custode o dal proprietario.- Peculato. Se il custode (che ha una qualifica soggettiva pubblicistica) si impossessa della cosa si rientranell'ipotesi del peculato.
VIOLAZIONE COLPOSA DEI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRODISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 335. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di unprocedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o ladispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a seimesi o con la multa fino a euro 309.
Il soggetto attivo è il custode, sia egli o
no proprietario del bene sequestrato.
- Deterioramento. Incomprensibilmente la norma, a differenza del 334, non prevede il deterioramento.
- La forma di responsabilità colposa richiede:
- L'accertamento dell'omissione, da parte del custode, dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la tutela del bene sequestrato, e
- L'assenza nel custode della volontà di concorrere al fatto di chi ha sottratto o danneggiato il bene.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- Art. 335bis. Disposizioni patrimoniali. (confisca), Salvo quanto previsto dall'articolo 322ter nel caso di (tutti i delitti del pubblico ufficiale contro la pa) condanna per delitti previsti dal presente capo è (confisca del comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma prodotto e del profitto).
- Norma introdotta nel 2001, importante perché prevede che in relazione a tutti i delitti del pubblico ufficiale contro la pa
La confisca di cui al 240.1 non sia più facoltativa bensì obbligatoria.
Significato dell'espressione "salvo Posto che: quanto disposto dall'art. 322ter".
L'art. 322ter stabilisce la confisca obbligatoria del profitto e del prezzo in relazione ad alcuni reati del capo (artt. 314 - 320 e 322bis), mentre l'art. 335bis prevede la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto in relazione a tutti i reati del capo. Sembrerebbe che le ipotesi del 322ter rientrino in quelle del 335bis.
Il 322ter prevede due cose in più rispetto al 335bis:
- Confisca per equivalente (mentre nel 335bis si parla solo di confisca obbligatoria, non di confisca per equivalente).
- Patteggiamento. Secondo le regole generali a seguito di patteggiamento non è possibile la confisca. L'art. 335bis parla solo di "condanna", mentre il 322ter fa riferimento anche all'applicazione della pena cioè al patteggiamento.
- Misura di sicurezza. La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, e tra le misure di sicurezza è l'unica che si è rivelata efficace (soprattutto nella forma della confisca per equivalente, prevista anche nell'ambito della criminalità organizzata e mafiosa), mentre tutte le altre sono in crisi, dimostrando l'insensatezza e la contraddittorietà del doppio binario.
- In fondo le misure di sicurezza, al di là dell'ospedale psichiatrico giudiziario e del trattamento in comunità, più che misure curative sono misure afflittive, caratterizzate da un contenuto di deterrenza.
- Si potrebbe dunque abbandonare il doppio binario: far rientrare tali misure all'interno delle pene accessorie, posto che le pene non sono più quelle detentive classiche di cui all'art. 17 (vedi le pene che possono essere i